Cassazione civile, Sez. Un., 17
febbraio 1995, n. 1712, Primo Pres. Brancaccio, Pres. Sez. Favara, rel. Sgroi,
Ministero dell’interno c. Buonocore
Danni
- Valutazione e liquidazione - Danno da fatto illecito extracontrattuale
- Liquidazione "per equivalente" - Risarcimento del mancato
guadagno - Ammissibilita' - Condizione - Causa
del mancato guadagno - Prova - Criteri presuntivi ed equitativi -
Ammissibilita' - Criterio della attribuzione degli interessi ad uno
stesso titolo stabilito - Interessi - Calcolo
Fatto
Il 4
marzo 1971, in Napoli, conseguenza di uno smottamento del terreno, si apri' una voragine al piano terreno di un fabbricato di
proprieta' di Delia Buonocore, nella quale venne inghiottito Emilio Kuhn; il
giorno seguente alcuni tecnici dei Vigili del Fuoco, del Genio Civile e
dell'Ufficio tecnico comunale concordarono la indispensabilita' della
demolizione dell'intero fabbricato, in quanto la sua statica era gravemente
compromessa; il 6 marzo 1971 il Sindaco dispose la .... pericolo per la pubblica
incolumita' e per permettere il recupero della salma; tale demolizione fu
subito iniziata e compiuta. La Buonocore, con atto del 4 luglio 1972,
convenne in giudizio il Comune di Napoli, il Ministero dell'interno e quello
dei LL.PP. dinanzi al Tribunale di Napoli, per essere risarcita dei danni, sul
presupposto della carenza di potere della P.A. di ordinare
l'abbattimento. Il Comune eccepi' il proprio difetto di legittimazione
passiva, al pari delle due Amministrazioni statali. La Buonocore, con altra
citazione del 10 ottobre 1986, convenne in giudizio il Sindaco di Napoli, quale
ufficiale di Governo, rappresentante ex lege del Ministero dell'interno,
riproponendo la domanda di danni, sul presupposto che il provvedimento di
demolizione era stato annullato dal giudice amministrativo. Con sentenza
12 settembre 1988 il Tribunale di Napoli respinse la domanda, compensando le
spese. Su appello della Buonocore, nella resistenza del solo Ministero
dell'interno, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza 4 febbraio 1992, in
accoglimento dell'impugnazione, condannava il Ministero al risarcimento dei
danni in favore della predetta, liquidati in Lire 494.000.000 con gli interessi
legali dal 4 marzo 1971 al saldo, nonche' al pagamento delle spese dell'intero giudizio,
osservando (per quanto interessa): - che, non essendovi dubbio che la
P.A. e' tenuta al risarcimento del danno in caso di annullamento per
illegittimita' di un proprio atto amministrativo, anche indipendentemente dalla
colpa, non restava che accogliere la domanda; - che la C.T.U. aveva
accertato il valore del fabbricato demolito in lire 59.840.000 alla data del 24
novembre 1973; per effetto della rivalutazione fino ad oggi, tale importo
ascendeva Lire 494.000.000; che gli interessi legali erano dovuti dal giorno
del fatto; che conseguivano le spese di entrambi i gradi. Avverso la
suddetta sentenza il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per
cassazione. La Buonocore ha resistito con controricorso, illustrato con
memoria. La causa, inizialmente assegnata alla I sezione civile, a
seguito di ordinanza del 13 ottobre 1993, e' stata rimessa alle Sezioni Unite,
per la soluzione del contrasto di giurisprudenza inerente al terzo motivo.
Diritto
Col
primo motivo, il Ministero dell'interno denuncia la
violazione dell'art. 1O0 c.p.c. (sotto il profilo della legittimazione
passiva) e dell'art. 2043 c.c., nonche' omessa motivazione su un punto decisivo
(art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.), osservando che il fatto dannoso de quo non era
imputabile all'Amministrazione Statale, in quanto non era eziologicamente
connesso al provvedimento contingibile ed urgente adottato dal Sindaco di
Napoli quale Ufficiale di Governo, che e' stato poi annullato dal giudice
amministrativo, in quanto non erano derivati dall'ordinanza sindacale del 9
marzo 1991, bensi' dall'attivita' materiale posta in essere dal Comune, prima
ancora che l'ordinanza fosse adottata (e cioe' dal 6 marzo 1971), come
risultava dalla decisione del Consiglio di Stato del 1981 n. 99, che aveva
annullato il provvedimento. Quindi, l'attivita' di demolizione che aveva
provocato il danno era del tutto svincolata dall'ordinanza del Sindaco quale
Ufficiale di Governo, essendo stata posta in essere dagli uffici comunali
indipendentemente dall'ordinanza e prima ancora della sua adozione. Il
motivo e' infondato, perche': a) la frase della sentenza del Consiglio di Stato
che e' stata riportata nel ricorso non ha il significato che le attribuisce la
difesa del ricorrente, perche' vuole rimarcare la tardivita' della notifica
dell'ordinanza (avvenuta effettivamente il 9 marzo 1971) alla Buonocore, mentre
dalla sentenza impugnata risulta che l'ordinanza fu emessa il giorno dopo il
fatto (rectius: il 6 marzo) prima dell'inizio dei lavori, o contestualmente ad
essi; b) e' ovvio che il Sindaco, anche nella qualita' di Ufficiale di Governo
si avvale dell'organizzazione degli Uffici Comunali, ma (salvi casi peculiari
che la giurisprudenza ha gia' individuato, come quando il Comune tragga vantaggio
dal provvedimento; casi in cui vi puo' essere corresponsabilita' del Comune
stesso) non per questo non impegna la responsabilita' del Ministero
dell'interno, per l'atto che deve definirsi illecito, quando e' annullato in
sede amministrativa, in concorso degli altri elementi di cui all'art. 2043 c.c.
(che qui non vengono contestati) (cfr. Sez. un. 18 novembre 1992 n.
12316). Con il secondo motivo, il Ministero denuncia omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo (art. 360 n. 5
c.p.c.), censurando la sentenza nella parte in cui ha
recepito acriticamente la C.T., mentre sarebbe stata doverosa una confutazione
dei rilievi dell'Amministrazione, non essendo stata fornita alcuna motivazione
che valesse a chiarire come potesse essere quantificato e valutato in buone
condizioni e con salde fondazioni un edificio - costruito 40 anni prima -
appena interessato da un evento di crollo, nei cui sotterranei erano state
rinvenute vere e proprie voragini. Il motivo e' inammissibile. Con esso ci si limita a isolare una frase della C.T.U., senza
dimostrarne il rilievo, ai fini della sua valutazione e della pretesa
incoerenza delle conclusioni rispetto a quella frase. In altri termini, si
pretende inammissibilmente che la Corte di Cassazione esamini direttamente la C.T.U., recepita dal giudice, mentre la critica avrebbe
dovuto essere mossa sul piano dei criteri logici e della motivazione
completamente riferiti, per essere qui apprezzata. Col terzo motivo, il
Ministero denuncia la violazione e-o falsa applicazione degli artt. 1219 e 1224
c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), osservando che il
criterio di calcolo degli interessi legali adottato dalla Corte d'appello (e
cioe' sulla somma rivalutata fin dal giorno dell'evento dannoso) e' erroneo e
determina un ingiustificato arricchimento, perche' la misura degli interessi
deve essere rapportata al valore iniziale del bene (e cioe' a quello reale che
aveva alla data dell'illecito) ed ai successivi, eventuali mutamenti del potere
di acquisto, determinati anno per anno, secondo gli indici medi di
svalutazione, cioe' fino al momento della decisione. Nel motivo sono
sinteticamente espresse tre censure, tutte fondate. Si premette che, in
relazione ai limiti dell'impugnazione, costituiscono punti fermi i seguenti: a)
che la condanna ha per oggetto il risarcimento del danno per la perdita di un
bene (costruzione abbattuta), mediante il pagamento di una somma di denaro e
cioe' "per equivalente"; b) che la liquidazione del danno costituisce
un credito di valore, rivalutabile fino alla data della decisione (che, nella
specie, in relazione all'accoglimento del motivo (v. C. 12839 e 11552-92) sara'
quella in sede di rinvio), e che con tale rivalutazione concorrono gli
interessi legali fin dal giorno dell'evento dannoso.
Nella specie, la Corte d'appello ha determinato - sulla scorta della C.T.U. -
il valore del bene, alla data del 24 novembre 1973, in lire 54.250.000; vi ha
aggiunto Lire 5.594.000 per lucro cessante (perdita dei fitti dal marzo 71 al
24 novembre 1973); ed ha rivalutato la somma complessiva (lire 59.840.000) alla
data della decisione (18 dicembre 1991) a lire 494.000.000; ha statuito che gli
interessi legali (fino al saldo) fossero computati dal 4 marzo 1971 sulla
suddetta somma complessiva rivalutata (v. anche il controricorso). Nel
suddetto calcolo sono contenuti i tre errori denunciati, i primi due alla
stregua della giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte gia'
all'epoca di quella decisione; e l'ultimo in relazione alla soluzione del contrasto
che le Sezioni Unite intendono adottare. 1) Il primo errore e' quello di
avere rapportato il valore del bene perduto non alla data dell'illecito
istantaneo, ma ad una data successiva (cfr. Sez. Un. 26 febbraio 1992 n. 2383;
Sez. I, 18 luglio 1989 n. 3352, in motivazione; 12
aprile 1990 n. 3195). Esattamente, il Ministero sostiene che - invece -
bisogna fissare il valore iniziale del bene, al momento dell'illecito
istantaneo, e poi procedere alla rivalutazione della somma liquidata, dato che
non si applica il principio nominalistico (art. 1277 c.c.), perche' l'oggetto
della prestazione consiste nel valore economico del bene distrutto
illecitamente, diverso dal denaro (Cass. 4 novembre 1992 n. 11968); denaro che
ha funzione succedanea dell'utilita' originaria, alla quale deve essere
equivalente in termini di poteri di acquisto. Gli effetti della svalutazione
monetaria - fra il momento della produzione del danno ed il momento successivo
della sua liquidazione - sono addebitati all'obbligato non quale effetto della
sua responsabilita' (sub specie di "ritardo" e di mora), ma
semplicemente perche' nel lasso di tempo intercorrente
fra il sorgere del credito (quale effetto del fatto dannoso) ed il momento
della sua liquidazione, l'espressione monetaria del bene deteriorato o
distrutto e' mutata, e cioe' per adeguare la prestazione dovuta (somma di
denaro, nel caso in cui non si possa adottare il risarcimento in forma
specifica, ex art. 2058 primo comma, ma quella per equivalente, ai sensi del
secondo comma) all'effettivo valore da reintegrare. L'Amministrazione
ricorrente non contesta che quella di cui e' causa sia un'obbligazione di
valore, ma il Collegio - comunque - osserva che si tratta di una categoria che
il diritto giurisprudenziale ha creato da alcuni decenni, su cui non e'
possibile discutere, se non allo scopo di stabilirne i confini, e cioe' di
catalogare l'una o l'altra obbligazione in quella categoria, in relazione a
qualche caso controverso. Controversia che non e' mai esistita, in ordine al debito da risarcimento del danno per fatto
illecito che si concreta nella distruzione di un bene o nella sua
appropriazione da parte dell'autore dell'illecito; esiste invece qualche voce
dissonante (per esempio, C. 4 febbraio 1994 n. 1161) per i casi in cui il danno
cagionato dall'illecito consiste nella perdita di una somma di denaro.
Occorre ribadire che la rivalutazione non corrisponde affatto alla funzione
esplicata, nel quadro dei debiti di valuta, in rapporto al "maggior
danno" di cui all'art. 1224 secondo comma c.c. e cioe' a quella di
risarcire il danno eccedente gli interessi legali, dovuti dal giorno della
mora. L'art. 1224 non e' richiamato dall'art. 2056 c.c. La mora, che pure e'
regolata anche nelle obbligazioni da fatto illecito, come mora automatica (art.
1219, comma 2, n. 1) non ha niente a che vedere - in dette obbligazioni - con
la rivalutazione monetaria, la quale e' dovuta non
come effetto di essa, ma come effetto della natura del credito di valore, che
e' di per se' sottratto al rischio della svalutazione, poiche' il suo importo
in moneta deve essere determinato al momento della liquidazione, in
corrispondenza ad un valore economico reale. Di tale caratteristica e'
consapevole la giurisprudenza, che ha elaborato un serie
di regole processuali peculiari, estranee al danno da mora nelle obbligazioni
pecuniarie: la rivalutazione deve essere accordata anche d'ufficio ed in grado
d'appello e di rinvio (per tutte: Cass. 1 dicembre 1992 n. 12839; 6 dicembre
1993 n. 12054, pure in caso di valutazione equitativa). 2 ) Il secondo
errore della sentenza impugnata e' quello di avere aggiunto (come ammette la
resistente) al valore del bene l'importo dei fitti perduti, per circa due anni
e dieci mesi dopo l'illecito, ed in coincidenza con un periodo per il quale sono
stati attribuiti anche gli interessi legali sulla somma capitale, operando in
tal modo una duplicazione illegittima. Il Ministero deduce - esattamente
- che deve aversi riguardo soltanto al valore del bene (oltre agli interessi
dal fatto; vedi infra). Invero, anche secondo la giurisprudenza
tradizionale il mancato godimento di un bene, protrattosi per una pluralita' di
anni, e' un credito risarcitorio per lucro cessante che matura anno per anno ed
e' suscettibile di rivalutazione monetaria, con attribuzione degli interessi
sulla somma rivalutata, solo a partire da ciascuna annualita' (Sez. un., 23
novembre 1985 n. 5814). Tale modalita' di attribuzione
del lucro cessante si giustifica quando il bene e' stato sottratto
illecitamente al godimento del titolare, pur esistendo in rerum natura; se il
bene e' distrutto e non puo' essere restituito, il risarcimento e'
necessariamente tradotto in una somma di denaro (che corrisponde al danno
emergente), mentre il lucro cessante puo' aversi (a parte la prova di specifici
mancati guadagni, da darsi caso per caso, e del tutto estranei a questa causa)
solo per il ritardo nella corresponsione della somma. Non possono quindi
cumularsi, con gli interessi legali dalla data del fatto, i "frutti"
(canoni di locazione) del bene rimpiazzato dalla somma di denaro. In altri
termini: i fitti perduti (accordati dalla sentenza impugnata) non sono altro
che un modo di valutazione dello stesso danno (lucro cessante) prodotto dalla
perdita del bene, rispetto agli interessi legali sulla somma liquidata come
equivalente del bene perduto, e pertanto non possono cumularsi, per lo stesso
periodo di tempo. 3 ) Il terzo problema riguarda
il calcolo degli interessi. A parte il fatto che detti interessi (per
quanto detto sub 1) e 2) dovranno rapportarsi soltanto al valore del bene
perduto, con esclusione dell'importo degli affitti, si osserva che la Corte
d'appello ha seguito l'orientamento (allora assolutamente prevalente: cfr. fra le molte conformi, Cass. 13 novembre 1989 n. 4791)
secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, la
rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata
assolvono due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del
danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli
interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono
compatibili con la rivalutazione e vanno corrisposti sulla somma rivalutata con
decorrenza dal giorno in cui si e' verificato l'evento dannoso. A parte
la critica alla categoria giurisprudenziale degli interessi
"compensativi", si e' da piu' parti osservato che, con la suddetta
forma di liquidazione, il creditore riceve di piu' del danno effettivamente
subito, perche' anche gli interessi (concessi nella misura legale, che ai sensi
dell'art. 1 legge n. 353 del 1990 e' ormai raddoppiata, rispetto alla misura
esistente all'epoca in cui quella giurisprudenza si e' formata) vengono
rivalutati, in ragione del deprezzamento del valore intrinseco della moneta, di
guisa che anche gli interessi vengono a ricadere nella categoria dei debiti di
valore, senza alcuna base legale (il debito di interessi e', per sua natura,
debito pecuniario, e cioe' stabilito in misura fissa ed estinto con la entita'
di moneta corrispondente a detta misura). Si avrebbe una sorta di anatocismo, all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283
(cfr. Cass., sez. un., 10
ottobre 1992 n. 11065). In accoglimento parziale di dette critiche, si
sono avute pronuncie secondo cui gli interessi legali vanno calcolati non sulla
somma risultante dalla rivalutazione monetaria della liquidazione del credito,
ma sul capitale originario (valore del bene al momento dell'illecito che lo ha
sottratto al patrimonio del creditore), peraltro rivalutato anno per anno,
secondo gli indici ISTAT (Cass. 20 giugno 1990 n. 6209; 7 aprile 1994, n.
3290). Il Collegio osserva che, in effetti, si impone una revisione del
tradizionale orientamento, pur nel quadro della conservazione del principio
della risarcibilita' dei due tipi di danno: il valore del bene perduto (danno
emergente) da un lato, ed il corrispettivo del mancato tempestivo godimento
dell'equivalente pecuniario del bene predetto (coesistenza che non e'
contestata dal ricorrente, di guisa che essa e' riaffermata in questa sede
soltanto per completezza di discorso). L'art. 2056 richiama l'art. 1223, che -
a sua volta - riguarda il risarcimento del danno "per l'inadempimento o
per il ritardo" con una formula che ben si adatta anche al debito da
risarcimento del danno da fatto illecito.
Questo
puo' essere liquidato in forma specifica, ma se e' liquidato per equivalente,
deve comprendere sia l'equivalente del bene perduto (e, quindi, la
rivalutazione monetaria della sua espressione monetaria al momento del fatto),
sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore
monetario, per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la liquidazione.
La
giurisprudenza ha adottato la categoria degli interessi compensativi
(allargando la fattispecie regolata dall'art. 1499 c.c.)
che prescindono dalla mora e dai presupposti di liquidita' ed esigibilita' di
cui all'art. 1282 c.c. Invero, nell'ambito dell'art. 1499 c.c., nel
giuoco fra arricchimento di una parte e depauperamento dell'altra parte, si
valuta la cosa che e' oggetto della vendita, e cioe' si ha riguardo
all'appropriazione dei frutti e proventi da parte del compratore che non ha
ancora pagato il prezzo ed al corrispondente depauperamento a carico di chi non
ha ricevuto ancora il prezzo, pur avendo consegnato la cosa, il che genera
appunto l'obbligazione degli interessi (Cass. 23 marzo 1991 n. 3184).
Puo' quindi dubitarsi dell'esattezza della qualifica degli interessi da ritardo
nell'adempimento dell'obbligazione di risarcimento del danno extracontrattuale,
come compensativi, dal momento che la cosa potrebbe essere distrutta (si veda
il caso di specie) e quindi i suo proventi potrebbero non entrare nel
patrimonio del danneggiante. Tuttavia, si tratta di un principio generale di equita' che impone di compensare con l'attribuzione degli
interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della
disponibilita' di una somma di denaro; somma che arricchisce il patrimonio del
debitore che non paga subito, con correlativo lucro cessante di chi dovrebbe
ottenerlo e non ne ha la disponibilita'. L'art. 1219 comma 2 n. 1, che regola
la mora ex re nelle obbligazioni da fatto illecito rende avvertiti che il
suddetto ritardo va "compensato", cosi' come
viene risarcito il danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie (ai sensi
dell'art. 1224, che in questa materia non puo' applicarsi, senza peraltro
precludere la ricerca di meccanismi analoghi di reintegrazione del danno da
ritardo). L'equivalente pecuniario (nei debiti di valore) soddisfa il credito
per il bene perduto, ma non anche il mancato godimento delle utilita' che
avrebbe potuto dare il bene, se fosse stato rimpiazzato immediatamente con una
somma di denaro equivalente. Detto mancato godimento, nel tempo, concreta un
danno da ritardo; danno che deve essere provato, e -
salvo casi particolari, oggetto di specifica prova - non consiste nei frutti
del bene, e cioe' in un valore che deve essere liquidato in moneta rivalutata,
ma soltanto nei frutti della somma di denaro equivalente al valore del bene al
momento del fatto, di cui il debitore ha ritardato il pagamento. Invero, il
ritardo a carico del debitore deve rapportarsi al momento in cui il
controvalore avrebbe dovuto essere spontaneamente
pagato. La prova, in proposito, puo' essere data anche
mediante presunzioni semplici e facendo ricorso all'art. 1226 c.c. (criteri
equitativi) e, quindi, in questo ambito di equo apprezzamento (art. 2056 c.c.)
il lucro cessante puo' essere liquidato col criterio degli interessi, senza
dovere necessariamente fare ricorso al tasso degli interessi legali (Cass. 1
dicembre 1992 n. 12839). Nell'ambito della suddetta valutazione
equitativa puo' tenersi conto, soprattutto quando l'intervallo di tempo fra
l'illecito ed il suo risarcimento e' cospicuo e l'inflazione e' ragguardevole,
del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli
interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via
rivalutata nell'arco del suddetto ritardo; oppure calcolando indici medi di
rivalutazione. Quel che deve escludersi e' che la base di calcolo dei
suddetti interessi possa essere quella della somma rivalutata al momento della
liquidazione, se gli interessi vengono fatti decorrere - come consente il
sistema - dal momento del fatto illecito, perche' con tali modalita' si
attribuirebbe al creditore un valore a cui egli non ha diritto; invero, gli
interessi non costituiscono un debito di valore, ma un criterio di
commisurazione del danno da ritardato conseguimento di una somma di denaro che,
all'epoca del fatto, era - per definizione - non rivalutata. Col criterio
tradizionale (attribuzione degli interessi legali dalla data del fatto, sulla
somma rivalutata al momento della liquidazione) si assegnerebbe al debito di
valore costituito dal risarcimento del danno il ruolo di fonte
dell'obbligazione di interessi, ai sensi dell'art. 1173 c.c., e cioe' il debito
di interessi sarebbe un accessorio del debito principale (risarcitorio).
Cio' non corrisponde al sistema. Il fatto illecito obbliga, in modo unitario,
al risarcimento del danno, che e' dovuto dal momento
del fatto stesso (art. 1219 comma 2 n. 1 coc.), nel senso che l'autore di esso
e' in mora (non essendo sancita la regola "in illiquidis non fit
mora"); e, tuttavia, non e' applicabile l'art. 1224 c.c., e cioe' dalla
situazione di mora non scaturisce il diritto agli interessi legali moratori,
come avviene per le obbligazioni originariamente pecuniarie. Si deve fare
ricorso ai criteri dettati dall'art. 2056 e quindi il debitore in mora deve
risarcire il danno subito dal creditore per il ritardo col quale ottiene la
disponibilita' dell'equivalente pecuniario del debito di valore.
Non si tratta di danno presunto per legge (art. 1224 primo comma), ma di danno
che deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi, anche presuntivi e
mediante l'utilizzo di criteri equitativi (secondo comma dell'art. 2056) Tra
detti criteri puo' utilizzarsi quello piu' semplice degli interessi ad un tasso
che non deve essere necessariamente quello legale, perche' l'equita' potrebbe
far ritenere eccessivo un interesse del 10%, quale e' quello attuale. Non puo'
condividersi la tesi che, essendo il danno un tutto unitario, la sua
liquidazione tramite la tecnica propria dei debiti di valore esaurirebbe ogni
sua componente (anche tenendo conto della piu' recente
giurisprudenza secondo cui, ai sensi dell'art. 1224 comma 2, non e' consentito
il cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria). Invero, come si e'
gia' rilevato, il diritto positivo, nel sancire la
responsabilita' del debitore tanto per l'inadempimento che per il ritardo,
stabilisce che non e' integrale risarcimento l'attribuzione della somma
corrispondente al danno emergente, dovendo essere risarcito il lucro cessante,
rappresentato dal mancato godimento della cosa perduta (o danneggiata) o del
suo equivalente in denaro. D'altra parte, e' pure vero che (non
applicandosi l'automatismo di cui al primo comma dell'art. 1224) l'attribuzione
degli interessi quale lucro cessante, costituisce solo una modalita' di liquidazione
equitativa (salva prova diversa) e non un'obbligazione accessoria di
un'obbligazione di valore. Se quest'ultima potesse essere attribuita in forma
specifica (art. 2058 c.c.), il lucro cessante si
potrebbe individuare nella mancata percezione dei vantaggi derivanti dal
possesso del bene; vantaggi che, a loro volta, si potrebbero distinguere in
frutti naturali o frutti civili. Soltanto nel primo caso l'obbligazione
risarcitoria correlativa alla loro mancata percezione, avendo ad oggetto una
res diversa dal denaro, puo' essere rivalutata (cfr. Cass. n. 2082-1962; n. 2783-71) secondo la tecnica propria dei crediti di
valore. Nel secondo caso, detta obbligazione - avendo fin dall'origine
per oggetto una somma di denaro - non corrisponde ad un credito di valore e non
puo' rivalutarsi. Pertanto, nel caso di
risarcimento per equivalente, e cioe' nel caso in cui una' somma di denaro
sostituisce il bene perduto o danneggiato, il lucro cessante (costituito dalla
perdita della possibilita' di far fruttare la somma, se fosse stata pagata
subito) si puo' liquidare sotto la forma di interessi, ad un tasso che non e'
necessariamente quello legale, ma che - una volta fissato - non e' suscettibile
di rivalutazione, perche' fin dall'origine essi costituiscono una somma di
denaro, e cioe' un debito di valuta (Cass. n. 1423-77). Resta salva la
possibilita' di dare la prova concreta di un danno diverso e maggiore.
Gli effetti della rivalutazione potranno aversi solo indirettamente, e cioe'
tramite il riferimento al capitale che, nel tempo, si incrementa nominalmente,
per l'applicazione degli indici periodici di svalutazione (periodicita' da
fissarsi con apprezzamento di tutte le circostanze del caso). Il giudice
potra' tener conto, in via equitativa, dei successivi aumenti nominali del
capitale, corrispondenti alla graduale progressione della svalutazione. Sulla
somma finale liquidata (che si converte in debito di valuta) saranno
dovuti i normali interessi legali(ex art:. 1282 c.c.).
A questa tesi e' stato, da tempo, opposto che la base del conteggio degli
interessi rapportata ai diversi periodi intercorrenti fra l'illecito e la sua
liquidazione sarebbe costituita da somme che il debitore non e' obbligato a
versare, perche' sarebbero determinate in via puramente teorica e fittizia, al
solo fine di calcolare gli interessi. La misurazione in moneta del danno (come
debito di valore) avviene soltanto con la liquidazione finale e quelle
"fittizie" intermedie non possono costituire la base di calcolo del
lucro cessante, perche' si avrebbe l'incongruenza di far decorrere interessi su
una somma di denaro non ancora determinata. Il
Collegio ritiene che si tratti di una critica basata su un eccessivo
formalismo. Il problema pratico da risolvere e' quello di ristabilire - a
favore del creditore danneggiato - quella posizione patrimoniale nella quale si
sarebbe trovato, senza l'illecito e senza che fosse
stato frapposto ritardo nel risarcimento. Si tratta, pertanto, di due danni
diversi, che, in linea di principio, vanno provati entrambi; ma il sistema
conosce tecniche probatorie e di liquidazione di carattere presuntivo e-o
"tipizzate", purche' siano motivate con riguardo alla natura del
danno, alla qualita' del danneggiato, all'importo della somma liquidata a
titolo di capitale, e ad ogni altra circostanza concreta. Non vi e' dubbio che,
nell'ambito del secondo tipo di danno, rileva il mancato guadagno derivante dal
mancato godimento de! bene o
del suo equivalente in denaro: utilizzazione economica che ha come componente
essenziale il tempo e cioe' l'intervallo fra il momento del danno e la sua
liquidazione, nel corso del quale il creditore puo' dare (ed il giudice puo'
riconoscere) la prova della possibilita' di sottrarre l'impiego del denaro
dagli effetti negativi della svalutazione monetaria. Se questa prova non fosse
data o il giudice la disconosca (per esempio, per effetto dell'andamento dei
tassi di impiego del denaro, correnti nel periodo
considerato), potrebbe essere attribuito l'interesse fissato soltanto e sempre
sulla somma corrispondente al valore del bene al momento del fatto
illecito. La sentenza impugnata, che ha rivaluto sic et simpliciter gli
interessi legali, dal momento del fatto, va cassata; e la causa va rimessa per
nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli, che - oltre che
applicare i principi gia' enunciati supra, sub 1) e sub 2) - applichera' il
seguente principio di diritto: "In tema di risarcimento del danno da
fatto illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata per
equivalente, e cioe' con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato
all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano
conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione
definitiva (anche in sede di rinvio), e' dovuto inoltre il danno da ritardo e
cioe' il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma,
che deve essere provato dal creditore. La prova puo' essere data e
riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi e quindi
anche mediante l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando
tutte le circostanze obiettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio
subito per il mancato godimento - nel tempo - del bene o del suo equivalente in
denaro. Se il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da
ritardato adempimento, quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre e'
escluso che gli interessi possano essere calcolati dalla data dell'illecito
sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, e'
consentito invece calcolare gli interessi con
riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le
circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma, equivalente al bene
perduto, si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di
rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio". Il giudice di
rinvio provvedera' anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M
La
Corte di Cassazione a sezioni unite rigetta i primi due motivi del
ricorso; ne accoglie il terzo; cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad
altra sezione della Corte d'appello di Napoli, anche per le
spese del giudizio di cassazione. Cosi' deciso a Roma il 22
aprile 1994.
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA IL 17 02 1995