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Cassazione, Sez. Un., 12 novembre 1988, n. 6132, Primo Pres. Brancaccio, Pres. Sez. Bile, Rel Iannotta, Soc. Cespa S.p.A. c. S.p.A. RAS – Assicuratrice Italiana

Danni - Causalità, nesso - Lesioni personali a carico di un  lavoratore dipendente con conseguente invalidità  temporanea assoluta - Obbligo di risarcimento del terzo -  Determinazione del relativo indennizzo - Criteri

Fatto                                

Con citazione notificata il 21 ed il 22 aprile 1977 la Societa' CESPA, premesso che in Roma il 1 dicembre 1975 il proprio dipendente Amedeo Arcangeli era stato investito dall'autovettura targata Roma N.84692, di proprieta' di Allina Sabatini, e che per effetto delle lesioni patite l'Arcangeli era rimasto assente dal lavoro per un periodo di mese sei, durante il quale, in forza delle norme vigenti, gli era stato corrisposto l'intero stipendio nonostante il mancato espletamento dell'attivita' lavorativa, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma la nominata Sabatini e la Societa' Assicuratrice Italiana - presso la quale il veicolo investitore era assicurato per la responsabilita' civile - al fine di sentirle condannare al risarcimento dei danni subiti da essa CESPA in misura corrispondente agli stipendi pagati a vuoto ed ai relativi contributi previdenziali.  Le convenute resistevano alla domanda eccependone anzitutto l'inammissibilita' sotto il profilo della inapplicabilita' alla fattispecie della disciplina dettata dalla legge n.990-1969 in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.  Il Tribunale adito disattendeva l'eccezione di inammissibilita', riconoscendo alla societa' attrice l'azione diretta di danni contro la Compagnia assicuratrice del danneggiante a norma dell'art. 18 della citata legge 990-1969. Nel merito respingeva pero' la domanda osservando che, anche ad ammettere la tutela aquiliana dei diritti di credito, non era configurabile il necessario nesso di causalita' tra fatto illecito e lesione del credito della datrice di lavoro, societa' CESPA, non avendo questa ultima dato prova dell'impossibilita' di procurarsi una prestazione uguale od equivalente a quella non eseguita dal dipendente infortunato, Amedeo Arcangeli.  Su impugnazione principale della societa' CESPA ed incidentale della societa' L'Assicuratrice Italiana, la Corte di Appello di Roma confermava la decisione impugnata aderendo alla tesi secondo la quale la risarcibilita' del danno lamentato dal datore di lavoro sarebbe ammissibile solo nel caso in cui fosse dimostrato la necessita' della sostituzione del lavoratore assente con altra persona, ovvero la impossibilita' di tale sostituzione. Dichiarava assorbito l'appello incidentale subordinato dell'Assicuratrice Italiana relativo all'azione diretta contro la stessa proposta dalla CESPA.  Avverso tale sentenza, depositata il 16.2.1983, ha proposto ricorso per Cassazione la Societa' CESPA con unico motivo.  Ha resistito con controricorso la Spa Assicuratrice Italiana, mentre non si e' costituita la Sabatini.  Ricorrente e contro-ricorrente hanno depositato memoria. Su istanza della controricorrente, volta a segnalare un contrasto giurisprudenziale sul tema fondamentale del giudizio relativo alla configurabilita' ed alla risarcibilita' del danno dedotto dal datore di lavoro, il ricorso e' stato assegnato a queste Sezioni Unite.

Diritto                               

Con l'unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 1223 C.C., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata perche', dopo avere affermato l'astratta risarcibilita' dei danni derivati al datore di lavoro per la perdita della prestazione lavorativa provocata dal fatto illecito del terzo, ha in concreto negato il risarcimento per gli esborsi sostenuti dal predetto datore di lavoro a titolo di pagamento dello stipendio al dipendente infortunato e di versamento dei contributi previdenziali previsti dalla legge. La Corte del merito - assume la ricorrente - e' incorsa in palese errore logico-giuridico per aver subordinato il riconoscimento del predetto danno all'impossibilita' per il datore di lavoro di sostituire il lavoratore assente (in ragione dell'infungibilita' della relativa prestazione) ovvero alla pratica difficolta' di tale sostituzione. Facendo riferimento ai principi della infungibilita' e della insostituibilita' - prosegue la Societa' CESPA - i giudici di appello hanno dimostrato di non tener contro del piu' recente orientamento della Corte Regolatrice, ed hanno applicato criteri e requisiti enuncianti in una sentenza delle Sezioni Unite del 1971, n.174, relativa peraltro ad una fattispecie particolare in cui si era verificata la morte del debitore di una prestazione di facere ed erano quindi definitivamente venute meno sia le prestazioni del debitore sia le correlative obbligazioni di pagamento del creditore.  Il quesito posto dal ricorso attiene alla configurabilita' e risarcibilita' del danno lamentato dal datore di lavoro che a seguito dell'invalidita' temporanea di un dipendente, determinata da fatto illecito del terzo, e' tenuto per legge o per contrattazione collettiva a pagare la retribuzione ed a versare i contributi previdenziali senza ricevere la prestazione del dipendente infortunato.  Trattasi di un aspetto del piu' generale problema concernente la tutela aquiliana del diritto di credito, problema quest'ultimo che ha trovato positiva soluzione nella giurisprudenza di questa Corte affermatasi a partire dall'anno 1971. In particolare la sentenza delle Sezioni Unite 15.01.1971 n.174, abbandonando la tesi tradizionale che escludeva la risarcibilita' dei danni conseguenti alla lesione di interessi non configurabili come diritti soggettivi assoluti, riconobbe per la prima volta la tutela aquiliana del credito affermando che e' danno ingiusto, a norma dell'art. 2043 c.c., quello che leda una situazione soggettiva protetta dall'ordinamento come diritto, sia questo un diritto assoluto o un diritto relativo.  Da allora il principio della risarcibilita' della lesione arrecata da un terzo al diritto di credito e' stata piu' volte confermata in relazione a fattispecie diverse (cfr. tra le altre Sez. Un. 3.3.72 n.1008; 24.6.72 n.2135); non senza dire che gia' in passato era stata riconosciuta la risarcibilita' del danno subito dai familiari per l'uccisione di chi provvedeva al loro mantenimento.  L'innovazione segnata dalla sentenza n.174-1971, pur essendo di grande rilevanza per il principio generale enunciato, non ebbe per alcuni anni concreta incidenza sul problema specifico della risarcibilita' del pregiudizio dedotto dal datore di lavoro in conseguenza della forzata inattivita' di un suo dipendente determinata dal fatto illecito del terzo. Cio' perche' continuo' a trovare applicazione l'altro principio giurisprudenziale secondo cui, in caso di invalidita' temporanea, al lavoratore compete l'intero risarcimento anche quando abbia continuato a percepire la retribuzione (cfr. sent. 8.9.70 n.1359; 10.3.72 n.685; 25.3.72 n.944; 5.5.72 n.1439; 21.9.73 n.2413; 26.10.73 n.2782; 13.11.73 n. 2993; 10.6.77 n.2413).  Fu soltanto con la sentenza 11.7.1978 n.3507 che questa Corte rilevo' che nessun danno per invalidita' temporanea puo' essere fatto valere dal lavoratore dipendente che durante tale invalidita' (prodotta dall'illecito del terzo) abbia continuato a percepire la retribuzione; aggiunse testualmente: "la realta' e' che, in simili casi, il vero danneggiato risulta essere il datore di lavoro costretto, per legge o per contratto, a continuare i pagamenti al lavoratore sebbene questi non sia in grado di eseguire la prestazione lavorativa, situazione producente la lesione del diritto di credito ad opera di un terzo anziche' da parte del soggetto giuridicamente tenuto all'adempimento nei riguardi del creditore".  L'esclusione di una immutazione pregiudizievole nella sfera economica dell'infortunato che, come dipendente pubblico o privato, continua a percepire i compensi dovutigli in forza del rapporto di lavoro non interrotto, veniva ribadita da numerose pronuncie successive (cfr. sent. n.779-1979; 142-80; 3850-82; 1504-83; 2920-83; 2163-84; 119-86).  I due nuovi indirizzi giurisprudenziali (tutela aquiliana del credito ed inconfigurabilita' del danno del dipendente infortunato sotto il profilo del lucro cessante) hanno avuto l'effetto di rimuovere gli ostacoli preliminari al riconoscimento del danno del datore di lavoro e di creare le premesse per avviare a soluzione il relativo problema.  Una pronuncia ancora di segno negativo veniva emessa dalla III Sez. civile con sentenza 1.4.1980 n.2105, mentre favorevole al datore di lavoro risultavano la decisione della stessa Sezione datata 8.11.1980 n.6008 e quelle successiva distinte con i nn. 763-82; 555-84; 5562-84; 4550-85; 5699- 86; 7229-86; 531-87).  Il netto contrasto tra le due decisioni del 1980, alcune difformita' di impostazione del problema ed alcune incertezze sulla delimitazione del danno risarcibile hanno reso necessario l'intervento di queste Sezioni Unite.  Dopo avere sinteticamente riassunto il quadro giurisprudenziale progressivamente formatosi nella materia in esame, va anzitutto rilevato che gli indirizzi suindicati - che costituiscono base fondamentale dell'inquadramento del dibattuto problema - non sono stati messi in dubbio dalla successiva elaborazione giurisprudenziale ne' hanno suscitato significativi dissensi in sede dottrinale, di talche' appare superfluo ripercorrere l'iter che ha condotto ai predetti enunciati. Muovendo da essi occorre sottoporre a verifica le ragioni addotte pro e contro le tesi risarcitoria al fine di dare al quesito inizialmente posto adeguata risposta.  La sentenza n.2108-80 della III Sez. Civ. ha negato il risarcimento reclamato dal datore di lavoro facendo leva su alcuni principi fissati dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n.174-1971 ed affermando in particolare:  a) che il risarcimento puo' essere riconosciuto solo se la mancata prestazione lavorativa del dipendente infortunato per colpa del terzo abbia determinato la necessita' di sostituire il lavoratore assente;  b) che il danno risarcibile e' solo quello che risulti conseguenza immediata e diretta dell'illecito e non anche quello di riflesso o di rimbalzo;  c) che la corresponsione al dipendente assente costituisce adempimento di obbligo previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, di guisa che nel rapporto interno tra le parti del contratto di lavoro risulta irrilevante che l'assenza sia stata o meno provocata dal fatto illecito del terzo.  La operativita' di siffatti principi e' stata invece contestata dalla sentenza n.6008-80 la quale ha osservato:  a) che non e' applicabile il principio della sostituibilita' o meno della prestazione mancata perche' il caso di invalidita' temporanea e' diverso da quello della morte del dipendente, esaminato nella sentenza 174-1971, in cui si era estinto il rapporto ed il creditore (nella specie societa' di calcio) reclamava le spese erogate ed i guadagni perduti per effetto della mancata prestazione del dipendente (calciatore);  b) che va riconosciuto il rapporto di causalita' tra illecito e danno perche' il fatto illecito determina l'invalidita' temporanea e questa incide direttamente sul rapporto debitore - creditore, provocando la sospensione della prestazione del primo ma non di quella del datore di lavoro di pagare la retribuzione;  c) che il pagamento della retribuzione nonostante la mancata prestazione lavorativa costituisce danno, soprattutto considerando il rapporto di corrispettivita' che lega la retribuzione e l'attivita' continuativa del dipendente, integrando l'erogazione a vuoto di detta retribuzione una perdita patrimoniale;  d) che il terzo, alterando con la sua azione illecita l'equilibrio che caratterizza nel rapporto di lavoro le contrapposte obbligazioni, e' tenuto a risarcire il danno che ne consegue, essendo irrilevante nei suoi confronti su quale dei due soggetti del rapporto finisce per incidere il rischio della mancata prestazione.  L'indagine, resa necessaria dalle divergenti argomentazioni teste' riportate, si incentra essenzialmente nello stabilire se ed entro quali limiti il pregiudizio lamentato dal datore di lavoro sia configurabile come danno ingiusto e come conseguenza immediata e diretta del fatto illecito del terzo.  In linea generale l'ingiustizia del danno - intesa nella duplice eccezione di danno prodotto non jure (e cioe' in assenza di cause giustificative del fatto dannoso) e contra jus (in quanto incida su una posizione soggettiva attiva tutelata come diritto) - non puo' essere negata stante la gia' affermata tutela dei diritti relativi.  In ordine agli elementi che condizionano il danno non risulta appropriato e convincente il riferimento al criterio della sostituibilita' o meno della prestazione lavorativa venuta a mancare per il fatto illecito del terzo. Tale criterio e' stato enunciato dalla giurisprudenza innanzi ricordata per l'ipotesi di perdita definitiva della prestazione di fare, causata dalla morte del dipendente, e quindi per una fattispecie caratterizzata dalla particolare natura della prestazione venuta meno e dalla estinzione del rapporto con liberazione del datore di lavoro dalla sua controprestazione. Peraltro la sentenza n.174-71 indico' la insostituibilita' solo come criterio per stabilire se il creditore potesse o meno evitare il danno col procurarsi da altri, con uguale vantaggio economico, le prestazioni venutegli a mancare.  Nella fattispecie in esame si discute invece dell'invalidita' temporanea del dipendente e del pregiudizio che il datore di lavoro assume di aver subito non gia' per procurarsi prestazioni uguali od equipollenti a quella definitivamente perduta, ma per l'esborso a vuoto della retribuzione e degli accessori. Esborso che si presenta come conseguenza inevitabile perche' si ricollega alla disciplina normativa della mancanza incolpevole della prestazione del debitore, rispetto alla quale la sostituibilita' o meno dello stesso debitore risulta irrilevante. Il problema della sostituzione del dipendente infortunato potra' acquistare importanza nell'ipotesi in cui il datore di lavoro lamenti specificamente una perdita per la impossibilita' di ottenere una prestazione equivalente o per il caso in cui sia in discussione la maggiore spesa sopportata per la concreta sostituzione.  Ma circoscritto, in aderenza alla fattispecie, il danno in questione all'esborso della retribuzione e relativi accessori per il dipendente assente per malattia provocata dal terzo, l'indagine si focalizza nell'accertamento della derivazione immediata e diretta del pregiudizio dell'azione illecita del terzo e nella determinazione dell'entita' del danno concretamente risarcibile.  Sul piano della causalita' non puo' fondatamente contestarsi la ricorrenza del necessario nesso eziologico posto che l'azione del terzo, determinando la malattia e quindi l'assenza del lavoratore, comporta per il datore di lavoro l'impossibilita' di utilizzare la prestazione lavorativa lasciando senza corrispettivo la retribuzione dovuta per legge o per contratto, che viene cosi' pagata a vuoto. Il nesso immediato e diretto di cui all'art. 1223 c.c. non puo' essere aprioristicamente negato per il solo fatto che l'evento lesivo attinga il diritto del creditore per il tramite della lesione del diritto del debitore alla propria integrita' fisica. In tale ottica risulterebbe vanificato il principio della risarcibilita' delle lesione del credito da parte del terzo e si opererebbe la trasposizione del problema della causalita' sul diverso piano dell'esistenza di una situazione soggettiva tutelabile ex art. 2043 c.c.. Si opererebbe peraltro - attraverso un interpretazione estremamente rigorosa del criterio dell'immediatezza - un'arbitraria scissione tra l'elemento della mancanza della prestazione e quello del pagamento della retribuzione, nel senso di considerare il primo causato dal fatto del terzo ed il secondo dalla legge del rapporto, la cui struttura va unitariamente considerata. Mette conto soprattutto rilevare che l'illecito del terzo priva contestualmente il debitore della sua integrita' fisica ed il creditore delle prestazioni lavorative che gli erano dovute. E se l'obbligo di corrispondere al lavoratore impedito per malattia la retribuzione e' imposto dalla legge (art. 2110 c.c.), non puo' la previsione normativa qualificarsi fattore sopravvenuto determinante di per se' e in via autonoma il pregiudizio lamentato, trattandosi di un elemento peculiare che connota ab origine il rapporto di lavoro e denota la pluralita' di effetti pregiudizievoli che l'azione del terzo direttamente cagiona, proprio per il fatto di incidere su di un rapporto a struttura complessa soggetto a particolare disciplina. Cio' che rileva ai fini del nesso di causalita' e' che fra l'antecedente ed il dato conseguente intercorra una sequenza tale da far ritenere il secondo come effetto normale e regolare del primo. Mentre, con riguardo all'immediatezza delle conseguenze risarcibili (art. 1223 c.c.), va osservato che le stesse non si identificano nell'evento primo che individua e qualifica l'illecito, nella lesione cioe' del bene immediatamente colpito (nel caso l'integrita' fisica del dipendente), ma negli effetti pregiudizievoli che ne scaturiscono sempre che gli stessi siano legati da uno stretto e diretto nesso eziologico con la predetta azione illecita.  Nella logica del rischio d'impresa il legislatore ha ritenuto di porre a carico del datore di lavoro, entro determinati limiti, le conseguenze della malattia del dipendente, ma cio' vale solo nei rapporti interni fra le parti del rapporto di lavoro. Detto rischio non puo' essere egualmente addossato al datore di lavoro allorquando il mancato funzionamento del sinallagma tipico del rapporto di lavoro (attivita' lavorativa - retribuzione) sia determinato dall'illecito del terzo, estraneo a quel rapporto.  Il che e' reso ancor piu' evidente ove si consideri la ragione di fondo della tutela aquiliana del diritto di credito e si tenga conto dell'osservazione gia' fatta da autorevole dottrina e gia' condivisa da questa Corte (Sez. Un. n.1008-72), secondo cui nella struttura del diritto del creditore e' possibile distinguere il momento dinamico o lato interno del rapporto, da quello statico o esterno: il primo si caratterizza per il potere di esigere dal debitore la prestazione, il secondo per l'appartenenza dell'interesse del creditore alla sua sfera giuridica patrimoniale, sicche' mentre da un lato si impone l'esigenza di protezione nei riguardi del soggetto obbligato in funzione della realizzazione dell'interesse, dall'altro la stessa esigenza si pone anche nei confronti dei terzi, in vista della garanzia di detto interesse come bene del patrimonio del creditore e delle condizioni necessarie per assicurare concretamente che l'interesse sia realizzato.  Ne consegue che il pagamento della retribuzione al lavoratore assente per malattia cessa di essere legittimo quando dipenda dal fatto illecito del terzo e quindi da una colposa alterazione del sinallagma contrattuale.  E' da aggiungere che, ferma restante la comprensibile esigenza di contenere le pretese di risarcimento e di circoscrivere l'area della responsabilita', non trova valida giustificazione la limitazione della configurabilita' del danno risarcibile nella sola ipotesi di perdita definitiva di prestazioni infungibili. Non si giustifica cioe' la discriminazione tra rapporto di credito fondato su un intuitu personae di particolare intensita' e rapporti in cui le qualita' del debitore hanno minore rilevanza, attesoche', sotto il profilo dell'art. 1223 c.c., il meccanismo della lesione giuridica e' identico in entrambe le ipotesi. Una diversa conclusione comporterebbe oltretutto la singolare anomalia dell'indebita locupletazione dell'autore dell'illecito, il quale andrebbe esente da responsabilita' nonostante gli effetti pregiudizievoli della sua azione; cioe' in rapporto alla duplice esclusione del danno del dipendente (che continua a percepire la retribuzione) e del danno del datore di lavoro il quale non potrebbe far valere la perdita subita per la mancata utilizzazione delle energie lavorative del dipendente infortunato e l'obbligatorio pagamento della relativa retribuzione.  I rilievi sin qui svolti consentono una ulteriore precisazione in ordine all'esatta individuazione dell'effetto pregiudizievole che per il datore di lavoro scaturisce dall'azione illecita del terzo, ed introducono il discorso sulla delimitazione dell'area del danno risarcibile.  Sotto il primo aspetto va ribadito che il datore di lavoro viene direttamente privato delle prestazioni del dipendente ed e' di questa perdita che bisogna tener conto nella valutazione del danno lamentato in causa.  Si e' anche ritenuto che il datore di lavoro fa valere direttamente ed esclusivamente la perdita patrimoniale rappresentata dal pagamento di una retribuzione senza corrispettivo, di guisa che il danno di cui si chiede il risarcimento non sarebbe riconducibile alla lesione del credito (alla mancanza della prestazione) ma corrisponderebbe allo steso danno che verrebbe a subire il dipendente ove la norma dell'art. 2110 c.c. non gli assicurasse il diritto a percepire ugualmente la retribuzione. Danno - si aggiunge - che per effetto del disposto dell'art. 2110 c.c. viene prime trasferito dalla sfera giuridica del lavoratore a quella del datore di lavoro e poi imputato, in forza dei principi generali dello illecito, al terzo danneggiante.  Siffatta impostazione non merita consenso, perche' prospetta implicitamente una sorte di applicazione analogica dell'art. 1916 c.c. che non e' consentita, attesa la diversita' tra la posizione del datore di lavoro e quella dell'assicuratore, la diversa natura della somma pagata dal primo (retribuzione) rispetto a quella pagata dal secondo (indennita') e la eccezionalita' della norma citata - art. 1916 c.c. (v. anche Corte Costituz. 18.6.79 n.50 che ha respinto il sospetto di incostituzionalita' dell'art. 1916 c.c. in relazione alla mancata previsione dell'ipotesi del datore di lavoro che osserva il disposto dell'art. 2110 c.c.). Inoltre, nella impostazione qui respinta, si configura una tutela diretta della integrita' del patrimonio piu' che del rapporto obbligatorio, e si considera la perdita economica come elemento integratore dell'illecito piuttosto che come conseguenza dello stesso.  Per negare ogni possibile voce di danno non giova poi richiamare l'ordinaria organizzazione di ogni impresa per dedurne la continuita' della attivita' relativa (nonostante la malattia del singolo dipendente) e concludere quindi per l'insussistenza, sotto questo profilo, di un effettivo pregiudizio per il datore di lavoro.  A parte che la continuita' dell'impresa non costituisce un risultato certo e che perdite economiche possono verificarsi soprattutto per le piccole imprese e per quelle familiari o artigianali, e' da osservare che il problema della negativa incidenza dell'assenza del dipendente sulla efficienza produttiva emerge solo con riguardo alla specifica domanda del datore di lavoro che lamenti guasti e sconvolgimenti nell'attivita' imprenditoriale e deduce la necessita' di sostituire i dipendenti con altri lavoratori proprio per assicurare la prosecuzione della sua attivita'. Problema che va risolto sul piano probatorio con onere a carico del datore di lavoro.  Ma, al di la' di tale particolare pregiudizio, resta ferma la mancata utilizzazione delle prestazioni del lavoratore infortunato nonostante l'obbligo di corrispondere la relativa retribuzione. Nel che e' certamente ravvisabile - come gia' visto - un pregiudizio per il datore di lavoro. Pregiudizio che puo' esser rapportato al pagamento a vuoto della retribuzione. In altri termini, in difetto di ulteriori deduzioni e prove, l'ammontare di detto esborso puo' costituire un criterio ordinario di liquidazione del danno ingiusto ex art. 2043 c.c., tenuto conto che le prestazioni mancate hanno un valore normalmente corrispondente alla spesa sostenuta dal datore di lavoro per assicurarsele.  Nel caso di comprovata necessita' di sostituzione del dipendente infortunato si potra' configurare un ulteriore nocumento, che non sara' corrispondente all'importo della seconda retribuzione ma all'eventuale maggior costo della stessa rispetto a quella dovuta all'assente. Cio' perche' la prestazione lavorativa in concreto eseguita va retribuita ed il datore di lavoro non puo' pretendere dal danneggiante sia la retribuzione pagata a vuoto che quella dovuta per le prestazioni sostitutive, in quanto finirebbe per giovarsi di queste ultime senza alcun corrispettivo.  Una ulteriore specifica voce di danno, espressamente reclamata nella fattispecie, attiene ai contributi previdenziali dovuti per legge in relazione alle prestazioni non eseguite dal dipendente infortunato.  Sul punto la giurisprudenza della III Sezione di questa Corte e' orientata nel senso di negare al datore di lavoro il rimborso di detti contributi.  A fondamento della decisione negativa si deduce che i contributi previdenziali sono dovuti per legge e sul semplice presupposto della sussistenza del rapporto di lavoro, per cui non troverebbero causa nell'illecito comportamento del danneggiante e non sarebbero imputabili allo stesso a titolo di danno risarcibile.  Siffatta argomentazione non merita conferma. A parte i dissensi manifestati da autorevole dottrina, non e' riconducibile alla necessaria coerenza logico-giuridica il riconoscimento, da un canto, del danno costituito dall'importo della retribuzione pagata a vuoto e l'esclusione, dall'altro, del pregiudizio per il versamento dei contributi previdenziali a quella retribuzione direttamente connessi. In entrambi i casi l'obbligo del versamento e' imposto dalla legge e non giova sottolineare che nell'ipotesi di retribuzione ricorre un rapporto di corrispettivita' delle prestazioni che non e' dato invece riscontrare per il pagamento degli oneri previdenziali. La ordinaria corrispettivita' fra prestazione lavorativa e retribuzione non puo' dirsi invero concretamente operante allorquando il dipendente infortunato continui a percepire la retribuzione senza espletare il proprio lavoro e senza mettere a disposizione le proprie energie lavorative. Ma va soprattutto sottolineato che il valore economico della prestazione mancata - cui va rapportato il danno del datore di lavoro - non e' dato esclusivamente dallo stipendio versato direttamente al dipendente ma dal costo complessivo di quella prestazione, costo che nell'ambito del rapporto di lavoro, cosi' come complessivamente strutturato dalla vigente normativa, e' rappresentato anche dall'importo dei contributi previdenziali ai quali il datore di lavoro non puo' sottrarsi.  Alla stregua delle considerazioni che precedono deve concludersi che il responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, con conseguente invalidita' temporanea assoluta, e' tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative.  In difetto di prova diversa, il danno del datore di lavoro puo' essere liquidato sulla base dell'ammontare della retribuzione e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati del medesimo datore di lavoro per il periodo di assenza del dipendente infortunato.  Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa ad altra sezione della Corte di appello di Roma che dovra' attenersi ai principi innanzi indicati.  Allo stesso giudice di rinvio puo' essere rimessa la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

                               P.Q.M                                

La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso. Cassa la  sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la decisione sulle  spese  del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte  di  appello  di Roma.    Cosi' deciso in Roma. nella  camera  di  consiglio  delle  Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione il 12-3-1988.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 11 1988