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Cassazione, Sez. III, 18 febbraio 1993, n. 2008, Pres. Bile, Rel. Rebuffat, Furbini c. S.p.A. Levante Assicurazioni

Danni - Valutazione e liquidazione - Invalidita' permanente  e temporanea - Fatto illecito - Lesioni produttive di  invalidita' permanente parziale - Eta' avanzata e  condizioni di pensionato della vittima - Attivita'  redditizia svolta in concreto dal danneggiato - Prova  offerta dalle parti - Dovere di valutazione del giudice  - Sussistenza

Danni - Valutazione e liquidazione - Con criteri equitativi  - Lesioni personali riportate dalla vittima - Danno alla  salute - Liquidazione - Ricorso ai criteri equitativi  - Indicazione degli estremi logico giuridici e fattuali  che hanno guidato il giudice nella liquidazione del  danno - Necessità

Fatto                                

La sentenza impugnata, della terza sezione civile della Corte di Appello di Roma e dagli estremi, cronologico e numerico, descritti in epigrafe, liquida al dott. Domenico Furbini risarcimento di danno, patrimoniale e alla salute, da lesioni personali determinati una invalidita' permanente del 10%.  Essa riforma parzialmente, in senso peggiorativo per quella parte, la pronunzia di prime cure (15 febbraio-28 marzo 1985) resa, dal Tribunale della stessa citta' su domanda di quel danneggiato introdotta con citazione della s.p.a. Levante Assicurazione e di Paolo Coluccia in giudizio (mediante atti notificati il 25 gennaio e il 9 febbraio 1983).  Il dott. Furbini la impugna per cassazione, contestandole due motivi di censura, che illustra anche con memoria.  Delle controparti intimate, solo la societa' assicuratrice resiste, con controricorso.

Diritto                               

E' utile premettere, quanto ai profili della sentenza interessati dal ricorso per cassazione, che essa: 1) esclude che la liquidazione del danno patrimoniale sofferto dall'attore (pensionato sessantanovenne quale ex generale della Guardia di Finanza) possa farsi applicando i coefficienti tabellari di cui al R.D. 9 ottobre 1922 n. 1403 all'importo da lui riscosso mensilmente a titolo di pensione, essendo, quest'ultimo, un reddito rimasto integro e che non gli deriva da attivita' lavorativa posteriore al trattamento di quiescenza; 2) dichiara, senza motivare al riguardo, "congruo liquidare al dott. Furbini, a titolo di risarcimento del sofferto danno biologico, l'equitativa somma di lire 5.000.000 dal dovuto al saldo"; 3) rivaluta secondo il coefficiente ISTAT 1,294 l'importo del ristoro liquidato secondo il valore monetario dell'epoca della sentenza di primo grado.  Indirizzandosi ai primi due degli elencati arresti, il primo motivo del ricorso denuncia "violazione e falsa applicazione dei principi cui deve uniformarsi il risarcimento del danno nel caso che il danneggiato sia un pensionato - motivazione insufficiente, lacunosa e contraddittoria".  Al riguardo, sostiene: 1) che sia incongruo escludere la risarcibilita' di una invalidita' del 10% subita da un pensionato, mentre sono state indicate varie attivita' svolte dal Gen. Furbini complementare al di fuori dei redditi pensionistici", e che nella specie non si possa prescindere "a titolo orientativo" da un parametro tabellare; 2) che la sentenza impugnata non spenda una sola parola di chiarimento sui criteri seguiti per la liquidazione del danno biologico, il quale deve essere risarcito "non solo, ma anche inteso come capacita' di produzione del reddito".  Nelle distinte sue articolazioni, il motivo e' in parte fondato.  Quanto alla prima - relativa al danno, propriamente patrimoniale, da perdita di capacita' lavorativa economicamente proficua e residuale in una persona in trattamento di quiescenza - se e' ragionevole, nella sentenza impugnata, l'avviso di escludere l'applicazione del metodo tabellare con riferimento al reddito da pensione - perche' l'invalidita' personale sopravvenuta non ha ridotto quella entrata -, non altrettanto lo e' evincere senz'altro, immotivatamente nonostante le contrarie deduzioni di parte, dalla prima osservazione anche l'assoluta irrilevanza patrimoniale negativa di una successiva perdita del 10% di capacita' economica da lavoro, nel suddetto soggetto.  Al giorno d'oggi, specialmente in relazione al lavoro intellettuale, i meri, generici accenni alla "eta' avanzata" (sessantanove anni) e alla qualifica di pensionato non sono di per loro stessi adeguatamente dimostrativi del fatto che la persona in cui si tratta non si dedica ancora al lavoro traendone un reddito ulteriore che si affianca a quello pensionistico.  Pertanto, l'apprezzabilita' tabellare (10%) dell'incapacita' da invalidita' eccedente quella c.d. micro permanente rende doverosa l'indagine ulteriore del giudice del merito tesa ad accertare di escludere, con adeguata motivazione, se, al momento delle lesioni personali, il soggetto instante per il risarcimento spiegasse attivita' lavorativa redditizia e, nel caso positivo, a commisurare su quella riscontrata la concreta incidenza patrimoniale dannosa dell'illecito:  Anche la critica concernente il risarcimento del danno "biologico" e' solo selettivamente esatta.  Sull'argomento, e' opportuno sottolineare subito che essa non lo e' affatto nella parte in cui implica una sorta di innaturale concezione di quel danno come afferente anche alla "capacita' di produzione del reddito".  E' vero esattamente il contrario.  Il pregiudizio a cui di riferisce la riportata critica, meglio definibile giuridicamente come "danno alla salute" perche' eccede il ristretto ambito somato psichico individuale, riguarda la sfera di incidenza non patrimoniale di tutti i requisiti e attribuiti biologici della persona, con assoluta indifferenza, cioe', per il ruolo proficuo che essi svolgono e potrebbero svolgere dal punto di vista economico finanziario.  Pertanto, nella relativa liquidazione e' del tutto irrilevante la capacita' personale di produzione del reddito.  In questi chiari sensi e' concorde l'orientamento della dottrina e della giurisprudenza (per quest'ultima, di recente Cass. 10 marzo 1992 n. 2840, Cass. 27 giugno 1990 n. 6536, Cass. 23 giugno 1990 n. 6366, fra tante), espressione di quel "diritto vivente" di cui prese autorevolmente atto la sentenza 14 luglio 1986 n. 184 della Corte Costituzionale, di massimo rilievo nell'inquadramento dogmatico dell'ipotesi.  Vale anche avvertire prontamente, qui aderendo alla osservazione del ricorrente, che sulla valutazione dello specifico danno alla salute, nonche' sulla liquidazione del corrispondente risarcimento, il giudice del merito ha dovere di motivare in sentenza, anche se si avvalga di criteri equitativi per fini strettamente estimativi.  L'equita', invero, opera nel momento di formazione della regola del giudizio liquidatorio nel caso concreto, non in quello della doverosa, ufficiale dichiarazione degli estremi, logico giuridici e fattuali, giustificativi della regola stessa nella sentenza (art. 111, comma primo, Cost. Rep., art. 132, n. 4, cod. proc. civ.).  Appunto perche' si evidenzino, sia pure concitamente nei loro tratti essenziali, i riferimenti dogmatici generali da cui evincere, nel concreto, gli argomenti decisivi da doverosi trattare nella motivazione della sentenza di liquidazione del risarcimento del danno alla salute, e' opportuno disegnare, sulla scorta del cennato "diritto vivente", i capisaldi giuridici e logici costanti della complessiva fattispecie astratta qui in interpretazione.  Analizzata, l'ipotesi normativa generale risulta comprendere, oltre quelli relativi all'azione lesiva a monte, cinque congeniali profili (o requisiti, o momenti) caratteriali: 1) l'evento biologico; 2) il danno alla salute; 3) l'illiceita'; 4) la responsabilita'; 5) la risarcibilita'.  Il primo (l'evento biologico), insieme con l'azione di cui e' effetto, esprime "il fatto" a livello di fattispecie normativa. Esso consiste nella specifica lesione dell'organismo umano quale struttura complessa, fisica e psichica. Nei casi singoli, tale decisione deve essere accertata e descritta, analiticamente, nella sentenza.  Il secondo profilo (il danno alla salute, specificazione giuridica dell'evento biologico nella vicenda concreta) attiene alla persona concreta, in quanto diminuzione della "carica" o "dimensione" di quella cita, dovuta alla menomazione del grado d'integrita' psico fisica personale posseduto. Esso emerge da un giudizio di sintesi, che inquadri e "pesi" l'evento biologico (la lesione o le lesioni personali espresse necessariamente con definizioni mediche) nel preciso contesto organico e, in proiezione, nel quadro delle funzioni vitali in cui questo si estrinseca e si realizza. Anche questo profilo esige motivazione in sentenza.  Il terzo profilo (l'illiceita'), sotto forma di lesione del diritto della persona alla salute, discende dall'antigiuridicita' dei precedenti rispetto alle norme fondamentali degli articoli 2 e 32 della Costituzione della Repubblica. Tale essenza e' in re ipsa e non attende motivazione, il torto essendo riflesso ontologico della pienezza della tutela costituzionale, con cui ineluttabilmente contrasta il danno alla salute. Si tratta di un profilo che ordinariamente non necessita d'essere dimostrato e di cui basta il solo richiamo, nell'economia ordinaria della motivazione della sentenza.  Il quarto profilo (la responsabilita') deriva dall'effettivita' e completezza dell'ordinamento giuridico. In questo, come ha dimostrato la sentenza 14 luglio 1986 n. 184 della Corte Costituzionale, manca un disposizione che sanzioni quell'illecito che, pur non causando "danni non patrimoniali" nell'accezione che dottrina e giurisprudenza hanno dell'art. 2059 cod. civ., al tempo stesso non incide in quella tipica sfera economica che tradizionalmente si reputa contemplata nella previsione, sia pure "in bianco", dell'art. 2043 dello stesso codice. Tuttavia, la gerarchia e la cogenza delle norme costituzionali trasgredite attraverso l'illecito, e il carattere fondamentale del valore da esse protetto, implicano, nella constatata carenza di disposizione specifica, il dover attingere dai principi stessi dell'ordinamento per rinvenire la norma di produzione giuridica della responsabilita' che, per le ragioni ora dette, non puo' non derivare da quel fatto dannoso. Allora, per analogia iuris (art. 12, secondo comma, ultima ipotesi, disp. prel. cod. civ.), soccorre proprio a ratio ispiratrice dell'art. 2043 citato, quella secondo cui gli effetti antigiuridici dannosi hanno controspinta - in sede comportamentale - e ineludibile elisione - in sede repressiva - dalle conseguenze giuridiche da essi stessi prodotte e bilanciati in senso opposto.  Il quinto profilo (la risarcibilita') si delinea ancora attraverso l'analogia, attingendo dallo stesso articolo 2043 e dai successivi 2056, 2057 e 2058 cod. civ..  Queste disposizioni compongono un sistema, nel quale il risarcimento e: 1) strettamente correlato al danno specifico (arg. ex art. 2043) - qui rapportabile, cioe', esclusivamente alle sfere non patrimoniali d'estrinsecazione dei "valori" personali vitali - psico fisici, eliminati o ridotti, non anche, pertanto, a quelle economiche, eventualmente ulteriori, (attivita' lavorativa redditizia, lucri diversi cessanti, etc.); 2) in prospettiva, completamente compensativo della specifica offesa che l'evento biologico ha inflitto alla persona (arg. ex art. 2056); 3) normalmente per equivalente (arg. ex art. 2056 e richiami ibidem), consistente, cioe', in una prestazione patrimoniale (anche periodica, arg. ex art. 2057 cod. civ.) atta, nel caso specifico, a reintegrare (il valore non patrimoniale leso) attraverso un paradigma teleologico surrogante analogo a quello per cui, nell'obbligazione, la prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica pur se corrisponde a un interesse non patrimoniale (arg. ex art. 1174 cod. civ.); 4) determinabile equitativamente (arg. ex artt. 2056 e 1226 cod. civ.), mediante individuazione, del "valore umano" perduto, fatta attraverso la personalizzazione, nel caso concreto, quantitativa (con aumenti o diminuzioni) o persino qualitativa (con scelta tipologica diversa), di parametri uniformi per la generalita' delle persone fisiche; 5) eventualmente specifico (arg. 2058 cod. civ.), non escludendosi che, ove cio' sia possibile e non eccessivamente oneroso per il debitore, esso sia da farsi in una forma perfettamente congeniale all'interesse non patrimoniale leso; 6) rapportabile, soggettivamente e nel "quantum", alla misura della partecipazione individuale nell'eziologia giuridica del danno (arg. ex art. 2055 e 1227 cod. civ.).  La determinazione, nel caso concreto, della consistenza del risarcimento del danno alla salute, operazione giudiziaria complessa, chiama il giudice del merito ad applicare analogicamente i confacenti principi ordinamentali fra quelli sopra tratteggiati, ove occorra anche forgiando, con oculatezza e stretta adeguatezza alla rilevanza umana e sociale del fatto dannoso, quei criteri decisori che essi affidano alla sua discrezionale accezione: cosi' nel definire l'equivalente monetario del valore vitale leso (per esempio, riferendosi alla spesa reputata occorrente per surrogare l'attributo personale perdutosi, soddisfacendo, quindi, aliter l'interesse non patrimoniale che esso appagava); cosi' nella determinazione equitativa del ristoro (per esempio ispirandosi a pertinenti criteri metodologici suggeriti dalla dottrina specialistica o di diffusa applicazione giurisprudenziale, ma, pure in quei quadri dalla basilare uniformita' categoriale, facendolo sempre flessibilmente, definendo cosi' una regola ponderale "su misura" del caso specifico, per la perfetta rilevazione, quindi adeguata valutazione, delle peculiarita' individuali, fisio psichiche, lese); cosi', infine, nell'identificazione, rara ma non escludibile a priori, della risarcibilita' in forma specifica (per esempi, attraverso la reintegrazione psico fisica, la ricostituzione di un requisito somatico, etc.).  In ogni caso, degli estremi di fatto e di diritto del ragionamento decisorio, il giudice del merito ha dovere di dare concisa notizia nella motivazione della sentenza di liquidazione del danno alla salute, affinche' consti sia che la regula iuris e' stata esattamente rinvenuta ed e' appropriata, sia che ne e' stata fatta corretta applicazione nella specie.  Col secondo motivo del ricorso si lamenta che la sentenza impugnata faccia erronea applicazione dei principi della rivalutazione monetaria.  Al riguardo, si assume che essa non consenta l'identificazione del tipo di indice ISTAT adottato e non faccia decorrere la rivalutazione della data in cui "con il sofferto pregiudizio si e' maturato il diritto al risarcimento".  La questione cosi' sollevate perdono, allo stato, decisivita' in conseguenza del selettivo accoglimento del primo mezzo del ricorso, da cui consegue la necessita' della riliquidazione del danno complessivo da lesioni personali. Il motivo e', percio', "assorbito" nella decisione.  Cassando la sentenza, in relazione al motivo accolto, questa Corte deve rinviare la causa a giudice pari ordinato rispetto a quello dell'appello perche' compia correttamente quella riliquidazione e la giustifichi con adeguata, sia pur concisa, motivazione.  E' opportuno demandare al giudice del rinvio il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

                                P.Q.M                                

 La Corte accoglie per  quanto  di  ragione  il  primo  motivo  del ricorso, assorbito il secondo,  cassa  la  sentenza  impugnata  - in relazione al motivo accolto - e rinvia la causa, anche per le  spese, a sezione civile della Corte di Appello di Roma diversa dalla terza. Deciso in Roma, camera di consiglio della terza sezione civile  della Corte di Cassazione, il 10 giugno 1992.

 DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 02 1993