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Danno biologico – Danno alla capacità lavorativa generica – Riconducibilità al danno biologico
Fatto
Decidendo su una serie di domande risarcitorie in relazione ad un incidente stradale avvenuto il 25 aprile 1977 nel quale erano rimaste coinvolte varie autovetture, con sentenza del 20 dicembre 1984 il Tribunale di Bologna condanno' tra l'altro Giuseppe Emma e la di lui assicuratrice Norditalia Assicurazioni s.p.a., in solido, a corrispondere a Leonarda Panza, a titolo di risarcimento per i danni personali patiti, la somma di L. 4.135.785, pari alla metà del credito, essendovi stata remissione del debito verso l'altro con debitore solidale. In particolare il Tribunale liquidò in favore della Panza, nell'intero, L. 2.360.400 per inabilità temporanea totale, L. 737.620 per inabilità temporanea parziale, L. 3.873.230 per danno biologico, riconosciuto anche per una invalidità permanente del 7% in soggetto dedito ad attività casalinga, essendo stata ritenuta insussistente una menomazione reale della capacità lavorativa; L. 1.200.000 per danno morale. La Panza propose appello limitatamente al mancato autonomo riconoscimento di un danno patrimoniale alla capacità lavorativa per la riconosciuta invalidità permenente del 7%. L'impugnazione fu respinta dalla Corte di Bologna con sentenza del 14 maggio 1988, per la cassazione della quale Leonarda Panza ha proposto ricorso, sviluppando due motivi. Le altre parti non hanno svolto attività processuale in questa sede.
Diritto
1) - Col primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. anche in relazione all'art. 32 Cost. nonchè omessa, in, sufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla irrisarcibilità, sotto il riflesso del danno patrimoniale alla capacità lavorativa, di residuati postumi permanenti anche nel caso in cui il leso abbia mantenuto inalterato il proprio reddito o la propria attività. Invero, per la ricorrente, è errata l'affermazione della corte bolognese secondo la quale i postumi permanenti (nella specie parti ad una invalidità del 7%) sarebbero risarcibili soltanto sotto il riflesso del danno biologico in quanto non sussiste una concreta diminuzione di reddito conseguente alla ridotta capacità lavorativa. Con la voce "danno biologico" si risarcisce esclusivamente la lesione al bene della integrità psico-fisica dell'individuo in se e per se considerata, senza tener conto dei riflessi che le lesioni possono avere sulla capacità lavorativa del soggetto. La lesione a tale capacità costituisce un diverso ed autonomo danno che va risarcito in aggiunta al danno biologico. Questo Supremo collegio osserva preliminarmente che è ormai acquisita, in dottrina e in giurisprudenza, una accezione estensiva del danno alla salute (o biologico). Invero la Corte Costituzionale, anche con la recente sentenza n. 356 del 18.7.1991, ha ribadito che "la tutela risarcitoria del diritto alla salute che il diritto vivente riconduce alla norma risultante dal combinato disposto degli art. 32, 1 comma Cost. e 2043 c.c., riguarda prioritariamente e indefettibilmente il danno biologico in se considerato, rappresentato dalla stessa menomazione psico-fisica, a prescindere dalle conseguenze che da essa possono o meno derivare: a prescindere cioè dalla eventuale perdita o riduzione di reddito che ne sia conseguenza immediata e diretta". Soggiunge la Corte che nella lettura dell'art. 2043 c.c. vi è stata una evoluzione di segno costituzionale, dalla tendenziale considerazione esclusiva dei beni patrimoniali alla prioritaria garanzia di beni e valori personali. E in questa ottica ha precisato che "l'autonomia del danno biologico rispetto alle altre ed eventuali conseguenze dannose di esso e il principio costituzionale della sua integrale e non limitabile risarcibilità, determinano l'impossibilità di considerare esauriente non soltanto una tutela risarcitoria limitata alle perdite o riduzioni di reddito, effettive o potenziali, conseguenti alla menomazione dell'integrità psico-fisica, ma anche una tutela risarcitoria che prenda in considerazione soltanto quanto riguarda l'attitudine a svolgere attività produttive di reddito". La considerazione del danno biologico deve essere fatta, perciò ai fini del risarcimento, in relazione alla "integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività; le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita: non soltanto quindi con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva e ad ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalita', e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana". Questa accezione ampia e generalizzata del cosidetto danno biologico corrisponde sostanzialmente alla concezione che di esso è stata elaborata, nel corso di questi ultimi anni, dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte che vi ha fatto rientrare tutta quella serie di figure di danno non reddituale che in precedenza erano state adottate nel tentativo di allargare l'area del danno risarcibile anche in difetto di un pregiudizio patrimoniale in senso stretto. E cioè il danno alla vita di relazione (cfr. sentenze n. 2761, 2243 e 6536 del 1990 di questa corte); il danno estetico non incidente sulla produzione del reddito (cfr. sentenze n. 50333 del 1988 e 2243 e 6563 del 1991); il danno alla sfera sessuale (cfr. sentenza n. 2243 del 1991). La riduzione della capacità lavorativa generica, intesa come potenziale attitudine alla prestazione di attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge al momento attività produttiva di reddito nè sia in procinto presumibilmente di svolgerla, in quanto costituente lesione di un generico modo di essere del soggetto che non comporta al alcun rilievo sul piano della produzione di reddito e quindi si sostanzia in una menomazione della salute intesa in senso lato, è risarcibile perciò in quanto tale e, cioè, come danno biologico. E così pare abbia opinato anche la Corte Costituzionale nella citata sentenza quando ha considerato rilevanti ai fini della decisione "i profili del danno biologico per gli effetti non collegati all'eventuale diminuzione della capacità lavorativa" dal che si deduce che la lesione della capacità lavorativa generica costituisce uno dei profili del danno biologico. Concetto questo cui era già pervenuta la migliore dottrina la quale, considerando la capacità lavorativa generica non come attività in atto esercitata dal soggetto ma solo come generica idoneità a prestarla, aveva precisato che essa era da considerarsi come una delle qualità della persona che vengono lese dal fatto dannoso. Alla stregua delle considerazioni svolte, il motivo di ricorso in esame appare destituito di fondamento. Risulta infatti errata l'affermazione, basilare di tutto il ragionamento della ricorrente, secondo cui con la voce "danno biologico" si risarcisce esclusivamente la lesione al bene della integrità psico-fisica dell'individuo in se e per se considerata senza tener conto dei riflessi sulla capacità lavorativa del soggetto, perchè cio' non è sempre vero in quanto, quando tali riflessi consistono, come nella specie, nella diminuazione della capacità lavorativa generica, intesa come innanzi s'è visto, affermare la sua autonoma risarcibilità significherebbe duplicare, ai fini risarcitori, la valenza dello stesso fatto, considerato per un verso danno alla salute e, per l'altro, menomazione della capacità lavorativa.
2) - Col secondo motivo la Panza denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla non incidenza dei reliquiati postumi, anche di natura algica, sulla capacità lavorativa e deduce che, rispetto ai fenomeni dolorosi, appare evidentemente viziata l'affermazione che essi non possono essere considerati nell'ambito del "danno patrimoniale" in quanto già valutati ai fini del "danno biologico", stante la diversità ed autonomia delle diverse voci di danno. In relazione a tali censure, va innanzi tutto sottolineato che i giudici del merito hanno in punto di fatto ritenuto che il consulente tecnico di ufficio avesse escluso una vera e propria riduzione della capacità lavorativa avendo soltanto riconosciuto una riduzione dell'integrità fisica del soggetto apprezzabile esclusivamente a livello biologico. E in virtù di tale accertamento del consulente, che l'appellante non aveva neppure sottoposto a censura e che la sentenza recepisce in toto, è stata esclusa la possibilità di liquidare un autonomo danno patrimoniale oltre quello biologico. Trattasi evidentemente di un apprezzamento di merito insindacabile in questa sede. Nè la ricorrente censura nel ricorso la motivazione adottata dai giudici di appello, limitandosi ad affermare genericamente che, contrariamente a quanto ritenuto, i postumi in realtà incidevano sulla attività di casalinga del soggetto, pretendendo di sostituire una propria valutazione del fatto a quella dei giudici. Anche l'ultima censura, quella con la quale si contesta l'affermazione dei giudici relativa alla non incidenza dei fenomeni algici sulla attività lavorativa "per la modestia del fatto", è da respingersi: invero la ricorrente si limita a considerare errata la affermazione perchè afferma, "il danno deve essere risarcito anche se minimo", senza considerare che nella sentenza non si afferma affatto che non si liquida il danno perchè minimo ma si esclude che per quella sua lieve entita' il dolore incida sull'attività lavorativa della casalinga, mentre - rispetto alla incidenza del dolore sulla salute del soggetto il fatto aveva trovato già il suo apprezzamento nella liquidazione del danno biologico.
3) - Nessun provvedimento va addottato in relazione alle spese di questo procedimento, non avendo le controparti svolto attività processuale in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della III sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, addì 10 giugno 1992.