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Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Danno morale - Criterio equitativo - Frazione del danno biologico riconosciuto - Legittimità - Ragioni - Condizioni.
La valutazione equitativa del danno morale da fatto illecito (art. 2059 c.c.) liquidandolo in una frazione - solitamente da un terzo alla metà - di quello biologico riconosciuto, risponde all’esigenza di evitare liquidazioni ogni volta diverse, imprevedibili, suscettive quanto meno di apparire arbitrarie, ed è perciò legittima, se, nell’applicare tale criterio, il giudice del merito dà conto delle particolarità del caso concreto. (C.c., art. 2059)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - Con sentenza del 19 novembre 1993 il Tribunale di Vercelli accolse parzialmente la domanda proposta da Graziano Fedozzi nei confronti di Angelo Lombardi e della compagnia di assicurazioni Zurigo Spa volta al risarcimento dei danni subiti dall’attore a seguito dello scontro, verificatosi il 25 gennaio 1983, tra il ciclomotore che conduceva e l’autovettura condotta dal Fedozzi, che non aveva rispettato il segnale di «stop».
Liquidati i danni in lire 70.725.000 in riferimento alla data della decisione, condannò i convenuti al pagamento di lire 49.507.000 - pari al 70% dell’importo complessivo - dalle quali detrarre la somma di lire 25.000.000 versata dalla società di assicurazioni il 25 marzo 1985, rivalutata alla data della sentenza, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro a quella del pagamento, ed ai due terzi delle spese processuali, compensate per un terzo.
2. - La sentenza fu gravata da appello principale del Fedozzi, che si dolse tra l’altro del suo ravvisato concorso causale colposo e del mancato riconoscimento del danno da lucro cessante conseguito all’invalidità permanente del 12%, e da appello incidentale del Lombardi e della Zurigo Spa, i quali domandarono che l’entità del risarcimento fosse ridotta e che il Fedozzi fosse condannato alla restituzione della maggior somma percepita, avendo la società assicuratrice versato l’importo di lire 50.903.328 in esecuzione della sentenza di primo grado.
La Corte d’appello di Torino, in parziale accoglimento di entrambi i gravami, con sentenza n. 620 del 15 maggio 1996 dichiarò che l’incidente s’era verificato per colpa esclusiva del Lombardi, ma ridusse a lire 44.487.087 (di cui lire 12.000.000 per danno morale) ai valori del novembre del 1993 la somma complessivamente dovuta al Fedozzi, escludendo il danno da lucro cessante sul rilievo che, in difetto di deduzione di un danno reddituale in riferimento all’attività di macellaio dipendente svolta dal soggetto leso, l’entità delle lesioni non giustificasse una presunzione di danno da mancato guadagno in relazione ad un normale standard lavorativo.
Detratto da tale somma l’importo di lire 25.000.000, rivalutato a lire 39.964.075 alla data della sentenza di primo grado, la corte territoriale ha dunque determinato in lire 12.580.514 (di cui lire 4.853.315 per sorte capitale) la somma complessivamente ancora dovuta al Fedozzi al novembre del 1993.
La Corte torinese ha inoltre ritenuto che fosse da accogliere la domanda della Zurigo volta al rimborso della maggior somma versata in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi legali dall’aprile del 1994 al saldo.
Valutato l’esito finale della lite, infine, la corte d’appello ha condannato gli originari convenuti al rimborso dei due terzi delle spese processuali del doppio grado.
3. - Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Graziano Fedozzi sulla base di due motivi - illustrati anche da memoria - il primo dei quali articolato in quattro censure, cui resiste con controricorso la Zurigo Assicurazioni Spa.
Non ha svolto attività difensiva l’intimato Lombardi, che non ha conferito procura speciale benché il ricorso sia stato redatto anche in suo nome.
MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Col primo motivo di ricorso - deducendo «violazione degli artt. 2043, 2059, 2056 c.c., nonché art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.» - il ricorrente articola cinque distinte censure.
2.1. - Con la prima si duole che la corte territoriale abbia negato che dall’accertata invalidità permanente (12%) fosse derivato un danno da lucro cessante nell’erroneo assunto che esso sia «ravvisabile solo ove i postumi incidano sull’attitudine del soggetto leso a svolgere il proprio lavoro specifico, determinandone una diminuzione della capacità reddituale», nella specie non allegata né provata dal Fedozzi (che aveva solo indicato l’attività di macellaio svolta alle altrui dipendenze), né presumibile in riferimento all’entità delle lesioni.
Richiamata la recente giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «il principio che al lavoratore dipendente non compete l’indennizzo per invalidità temporanea, se egli ha continuato a percepire la retribuzione, non è applicabile sic et simpliciter all’invalidità permanente, poiché quest’ultima, secondo l’id quod plerumque accidit, rende presumibile una prestazione lavorativa più sofferta o disagiata, aumentando le probabilità di una cessazione anticipata del rapporto di lavoro e potendo causare un’impossibilità o difficoltà di esercitare a fine rapporto professioni alternative» (Cass. 6 dicembre 1995, n. 12569; viene anche citata Cass. 26 ottobre 1995, n. 11143), il ricorrente si duole che non sia stata considerata «l’incidenza negativa di sforzo sulla sua attività di lavoratore dipendente» e che gli sia stato negato «apoditticamente il diritto di esercitare in futuro un’attività in proprio».
2.2. - La doglianza è infondata.
La corte d’appello ha, nell’ultima parte della motivazione afferente il punto specifico, escluso che l’entità delle lesioni fosse tale da giustificare una presunzione di danno da lucro cessante «in relazione ad un normale standard lavorativo».
Ha, dunque, con apprezzamento di fatto evidentemente correlato al tipo ed alla non particolare gravità dei postumi invalidanti, non irragionevolmente escluso, in considerazione del grado di invalidità (12%) di poco superiore a quello che usualmente autorizza la qualificazione della invalidità residua come «micropermanente», che essi fossero idonei ad incidere sulla futura capacità di guadagno del soggetto leso; e non ha in alcun modo «negato il diritto» del ricorrente di esercitare un’attività in proprio, palesemente non preclusa da postumi invalidanti del 12%.Del resto, la giurisprudenza citata dal ricorrente, lungi dal collegare la presunzione di danno da lucro cessante alla maggiore gravosità della prestazione lavorativa in sè stessa, la quale trova adeguato indennizzo nell’ambito del danno alla salute, in tanto autorizza la presunzione che la maggiore gravosità dipendente dai postumi invalidanti possa indurre una cessazione anticipata del rapporto di lavoro, ovvero che i postumi stessi possano aumentare le difficoltà di esercitare a fine rapporto professioni alternative - così provocando anche un danno da mancato guadagno - in quanto il grado ed il tipo di invalidità siano, in relazione all’attività svolta dal soggetto leso, di entità o di tipo tali da giustificare quella inferenza.
Il che, appunto, la corte territoriale ha, nella specie, non irragionevolmente escluso in relazione al tipo ed al grado della invalidità residua ed all’attività svolta dal soggetto leso.
3.1. - Si duole ancora il ricorrente della inadeguata determinazione del danno morale, liquidato in lire 12.000.000 in riferimento alla data della sentenza (22 marzo 1996) sulla scorta dell’apodittica locuzione «appare equo».
3.2. - La doglianza è infondata.
Dopo aver determinato in lire 24.000.000 il danno «biologico» per gli esiti permanenti in base al cosiddetto «criterio del valore di punto differenziato», attribuendo il valore di lire 2.000.000 ad ogni punto di invalidità, la corte territoriale ha liquidato in lire 12.000.000 il danno morale (in riferimento alla data della sentenza di primo grado e non di quella della sentenza di appello, come erroneamente ritiene il ricorrente, verosimilmente sulla scorta dell’affermazione di cui a p. 13, in fine: cfr., in proposito, p. 14, in fine, e 15 della sentenza gravata), sulla scorta della considerazione che la liquidazione effettuata dal tribunale (con sentenza tra l’altro viziata, sul punto, per extrapetizione) era superiore ai parametri applicati in casi analoghi, pur tenendo conto delle sofferenze indotte dai 5 ricoveri, dalle due operazioni e dai persistenti dolori articolari (pp. 13 e 14).
Il riferimento ai parametri applicati in casi analoghi ha evidentemente riguardo al sempre più diffuso criterio di determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno «morale» in una frazione - generalmente oscillante tra un terzo e la metà - dell’importo riconosciuto per il risarcimento del danno alla salute.
Criterio ispirato alle stesse esigenze che giustificano la liquidazione del danno alla salute in base al sistema cosiddetto del «valore di punto differenziato» (e crescente in relazione all’aumentare del grado di invalidità), il quale è volto proprio ad evitare che la valutazione inevitabilmente equitativa del danno non patrimoniale assuma connotazioni ogni volta diverse, imprevedibili, suscettibili di apparire arbitrarie anche in ragione della insopprimibile difficoltà di offrire appaganti e controllabili ragioni giustificative di una determinazione quantitativa che ha funzione meramente surrogante e compensativa delle sofferenze indotte dal fatto lesivo costituente reato.
Il dichiarato ricorso a detto criterio, in sè legittimo, ove - come è accaduto nella specie - il giudice abbia mostrato di avere anche tenuto adeguato conto delle particolarità del caso concreto, integra una motivazione sufficiente, con la conseguenza che la sentenza non è fondatamente censurabile in Cassazione né sotto il profilo della violazione di legge né sotto quello del vizio di motivazione.
4.1. - Sotto il terzo profilo di doglianza il Fedozzi censura la sentenza per non aver tenuto conto dell’ulteriore svalutazione monetaria verificatasi tra la data della sentenza di primo grado e quella della sentenza d’appello.
4.2. - La doglianza è priva di qualsiasi pregio in quanto il Fedozzi aveva percepito, in esecuzione della sentenza di primo grado, una somma maggiore di quella dovutagli, sicché, in esito alla sentenza di secondo grado, risultava debitore e non creditore della società di assicurazioni Zurigo.
Mancando il credito, difettava dunque lo stesso presupposto della rivalutazione.
5.1. - Con l’ultima delle censure svolte col primo motivo, il ricorrente si duole infine che la Corte torinese abbia riconosciuto gli interessi a favore della Zurigo sulla somma di lire 25.000.000 versata in acconto dalla società assicuratrice, omettendo di considerare che il Fedozzi doveva «compensare (parzialmente) i suoi danni con l’acconto rivalutato».
5.2. - La censura è infondata per l’assorbente ragione che, al di là di quanto dalla corte di merito affermato, non sono stati computati interessi a favore della Zurigo sull’importo di lire 25.000.000 versato dalla società assicuratrice in data 25 marzo 1985 e dal ricorrente accettato in acconto.
La Corte torinese - secondo quanto inequivocamente risulta dalla lettura delle pagine 15 e 16 della sentenza gravata e dal conforme dispositivo - ha, infatti:
a) determinato in lire 44.847.087 la somma dovuta al Fedozzi in riferimento alla data della sentenza di primo grado (novembre del 1993);
b) riconosciuto gli interessi su tale importo dalla data del fatto alla data del versamento da parte della Zurigo dell’acconto di lire 25.000.000 (25 marzo 1985);
c) riconosciuto gli interessi sull’importo residuo di lire 4.883.012 (ottenuto correttamente detraendo dalla somma di lire 44.847.087 quella di lire 39.964.075, costituente il semplice equivalente monetario al novembre del 1993 della somma di lire 25.000.000 versata dalla Zurigo il 22 marzo 1985, senza alcun computo di interessi) dal 25 marzo 1985 al novembre del 1993 (come risulta dal dispositivo, che in tal modo corregge l’erronea indicazione «al saldo», di cui a p. 16, sesta riga, della sentenza).
Ha, invece, riconosciuto gli interessi a favore della Zurigo sulla maggior somma, rispetto a quella risultata dovuta, ulteriormente versata al Fedozzi, in esecuzione della sentenza di primo grado, nell’aprile del 1994.
Ma di ciò il ricorrente non s’è in questa sede doluto.
6.1. - Col secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione dell’art. 91 c.p.c., in riferimento all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., per avere la corte d’appello compensato per un terzo le spese processuali di primo grado, poste a carico della Zurigo solo per due terzi, benché fosse stato in sede di appello escluso ogni apporto causale colposo da parte del Fedozzi, sicché era venuto meno lo stesso presupposto della parziale compensazione, effettuata dal tribunale proprio in ragione dell’erroneamente ravvisato concorso di colpa dell’attore.
6.2. - La censura è infondata, in quanto l’unico limite al potere discrezionale del giudice in ordine alla distribuzione dell’onere delle spese processuali tra le parti è costituito dal divieto di condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa.
Ne consegue che il giudice di secondo grado, avuto riguardo al complessivo esito finale della controversia, ben può procedere alla compensazione, totale o parziale, anche delle spese del primo grado, a ciò non ostando la circostanza che la compensazione sia stata effettuata dal giudice di primo grado su presupposto erroneo (nella specie costituito dal ravvisato concorso di colpa dell’attore in ordine al verificatosi sinistro stradale, invece escluso dal giudice dell’appello).
7. - Il ricorso va in conclusione rigettato.Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione (Omissis).¶