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Cassazione civile, Sez. III, 3 novembre 1995, n. 11453, Pres. Meriggiola, Rel Favara, Cossu c. S.p.A. UNIASS Assicurazioni

Responsabilita' civile - Parenti della vittima - Danno  patrimoniale subito dal marito e dal figlio minore della  vittima - Configurabilita' - Criteri

Fatto

Con citazione del 7.7.80 Cossu Pasquale, in proprio e nella qualita' di legale rappresentante della figlia minore Giovanna, nonche' Bianco Giuseppe, proprietario della vettura guidata dal Cossu, convenivano dinanzi il Tribunale di Sassari Spano Bachisio e la soc. Transatlantica per sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale verificatosi il 26.5.78 sulla strada Sassari-Castelsardo allorche', in seguito all'urto con la vettura di proprieta' di Spano Bachisio, la signora Macciocco Leonarda, moglie di esso Cossu era deceduta, mentre esso attore aveva riportato gravi lesioni.  Costituitisi i convenuti nulla eccepivano in ordine alla responsabilita' del sinistro stante il giudicato penale mentre contestavano l'ammontare richiesto.  Con sentenza del 24.1.89 il Tribunale condannava lo Spano e la soc. Uniass assicurazioni, cessionaria della Transatlantica, al risarcimento dei danni liquidandoli in favore del Cossu in lire 129.212.000 ed in favore del Bianco in lire 4.930.000, oltre interessi.  Condannava, altresi', la Uniass in solido con lo Spano a pagare lire 53.247.500 in favore del Cossu ed in favore del Bianco lire 4.930.000.  Condannava lo Spano a pagare al Cossu lire 75.964.500 e da ultimo la Uniass a pagare allo Spano tutte le somme che avrebbe dovuto corrispondere ai danneggiati in esecuzione della sentenza.  Proponeva appello la Uniass al quale resistevano il Cossu ed il Bianco. La Corte di Appello di Cagliari con sentenza del 15.4.91 accoglieva l'appello della Uniass e quello incidentale del Cossu e del Bianco ed in parziale riforma della decisione del Tribunale condannava la Uniass, in nome dell'Ina, e lo Spano in solido a pagare al Cossu anche nella qualita', la somma di lire 51.805.480 ed al Bianco lire 4.695.725, oltre interessi ed il solo Spano a versare, altresi', lire 498.465 al Cossu e lire 1.695.725 al Bianco, oltre interessi.  Osservava, tra l'altro, la Corte che nulla competeva al Cossu per danno patrimoniale derivante dalla morte della moglie sia a titolo di danno emergente, perche' non richiesto e provato, che a titolo di lucro cessante perche' non era, in effetti, venuto meno alcun beneficio economico, valutabile anche in via equitativa, derivante dal decesso del coniuge, che, come casalinga, produceva reddito solo figurativo.  Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Cossu, anche nella qualita', affidandolo ad unico motivo.  Non si sono costituiti la Uniass, lo Spano, e la soc. Transatlantica in liquidazione.

Diritto                               

Con l'unico motivo di impugnazione il Cossu, denunziata la violazione degli artt. 2043 e 2727 c.c., nonche' la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente negato il danno patrimoniale derivante dalla morte della Macciocco, in quanto casalinga e come tale priva di reddito.  La censura e' fondata.  E' noto che il diritto al risarcimento del danno patrimoniale che spetta ai congiunti di persona deceduta a causa di altrui fatto illecito, richiede l'accertamento che i medesimi siano stati privati di utilita' economiche di cui gia' beneficiavano e di cui presumibilmente avrebbero continuato a fruire in futuro.  Costituisce, ora, danno patrimoniale risarcibile a norma dell'art. 2043 c.c. quello subito dal marito e dal figlio minore per il decesso del congiunto (rispettivamente moglie e madre) a seguito di altrui fatto illecito anche nel caso in cui quest'ultimo fosse stato privo di un effettivo reddito personale. Tale danno, infatti, si concreta nella perdita, da parte dei familiari, di una serie di prestazioni attinenti alla cura, all'educazione ed alla assistenza cui il marito ed il figlio avevano ed hanno diritto nei confronti della rispettiva moglie e madre nell'ambito del rapporto familiare stesso, prestazioni che sono economicamente valutabili come qualsiasi altra attivita' corrispondente al lavoro della donna casalinga, lavoro, peraltro, caratterizzato da un ineguagliabile senso di responsabilita', nonche' da spirito di generoso adempimento dei doveri e di moglie e di madre che le competono nella gestione della comunita' familiare.  Va, di poi, considerato che il legislatore ha disatteso il concetto che per la liquidazione del danno patrimoniale debba farsi necessariamente riferimento ad un lavoro retribuito e ne e' prova quanto statuito dall'art. 4 della L. 39-77 (NDR: D.L. 23.12.1976 n. 857 art. 4) che ha codificato un criterio minimo per la liquidazione del danno nel caso in cui il reddito della persona non sia comprovabile con la documentazione di cui al comma I del predetto articolo.  Tale norma, orbene, puo' trovare certamente applicazione a favore di una donna che esplichi mansioni domestiche non retribuite materialmente, trattandosi di attivita' il cui reddito definito "figurativo" non e' appunto comprovabile nei modi e termini di cui alla prima parte della norma citata.  Nella motivazione della sentenza impugnata la Corte cagliaritana ha rilevato che quand'anche la Macciocco avesse avuto la capacita' di produrre reddito e, quindi, di fornire apporti economici (soltanto figurativi come casalinga) dal suo decesso non e' derivato alcun danno da lucro cessante, in quanto non e' venuto meno alcun concreto e sicuro beneficio economico valutabile anche in via equitativa. Anzi per il coniuge superstite il venir meno dell'apporto figurativo della moglie trova compensazione nel fatto che egli potra' destinare la totalita' dei propri redditi esclusivamente a proprio favore ed a favore della figlia Giovanna non dovendo piu' provvedere al mantenimento della moglie.  In tale modo argomentando, i giudici di appello non hanno considerato che l'attivita' di casalinga, sebbene non in grado di produrre reddito, puo', comunque, fornire utilita' nell'ambito familiare che sono economicamente valutabili, mentre il riferimento alla "compensatio lucri cum danno" e' stato non correttamente invocato, trovando detto principio applicazione solo nei caso in cui il danno ed il vantaggio siano conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto che produce entrambi gli effetti.  La sentenza impugnata che non ha operato corretta applicazione dei principi predetti deve essere, in conseguenza, cassata con rinvio della causa ad altro giudice, che si indica in dispositivo, il quale, tenendo presente le ragioni che hanno determinato l'annullamento della pronunzia, ed adeguandosi agli enunciati precetti, provvedera' all'esame della domanda del Cossu anche nella qualita', avente ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti alla morte della Macciocco.  Le spese della fase di legittimita' vanno demandate al giudice di rinvio.

                                P.Q.M        

La Corte accoglie il ricorso.   

Cassa e rinvia, anche per le spese, alla sezione distaccata  della Corte di Appello di Sassari.   

Cosi' deciso in Roma il 10.5.95.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 03 11 1995