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LA RISOLUZIONE DEL COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D’EUROPA DEL 14 MARZO 1975 N. 7-75
Premessa.
Quando in Italia il danno biologico ancora stentava a filtrare attraverso gli isolati spiragli aperti dalla giurisprudenza di merito e dalla dottrina, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa mise a disposizione degli Stati membri[1] una sua proposta, concreta e pragmatica, per la pianificazione a livello europeo del risarcimento del danno alla persona, indicando dei principi risarcitori generali e, a livello di standard minimi di protezione risarcitoria, alcuni criteri per l’individuazione dei pregiudizi risarcibili e la loro liquidazione. Si tratta della Risoluzione n. 7-75 del 14 marzo 1975 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (Résolution (75) 7 relative à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès)[2].
La Risoluzione è un documento che, malgrado non sia vincolante e siano ormai trascorsi diversi anni dalla sua approvazione, risulta ancora importante, perlomeno quale base di confronto per le future prospettive di armonizzazione del danno alla persona a livello europeo, senza contare che alcuni suoi principi possono costituire ancora un utile punto di riferimento, avendo del resto la Cassazione affermato la “valenza interpretativa” degli stessi[3].
1. Struttura ed obiettivi della Risoluzione.
La Risoluzione risulta articolata in tre parti:
1) La prima parte contiene 19 principi relativi al risarcimento dei danni derivanti da lesioni personali e da morte (“Principes concernant la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de déces”);
2) La seconda indica le ragioni e gli scopi, che hanno spinto il Comitato dei Ministri a redigere la risoluzione in esame, nonché la spiegazione dell’impostazione seguita (“Exposé des motifs”);
3) La terza parte contiene un sintetico commento ai principi individuati nella prima sezione (“Commentaires”).
Nell’Exposé des motifs il Consiglio d’Europa ricorda che il suo ruolo istituzionale è anche quello di contribuire alla realizzazione di un’unione più stretta e pregante tra gli Stati membri e che questo scopo può essere raggiunto principalmente tramite due vie diverse: o l’unificazione (unification) o l’armonizzazione (harmonisation) delle regole giuridiche. Il Consiglio evidenzia altresì che per unificare o armonizzare tra loro le norme dei diversi sistemi è importante procedere con l’unificazione delle differenti nozioni giuridiche, cui si richiamano i singoli Stati membri. Nel campo della responsabilità civile il Consiglio ritiene che una delle necessità primarie è senz’altro quella di avvicinare tra loro le differenti nozioni di danno materiale (“dommage matériel”) e di danno morale (“dommage moral”) presenti nei vari ordinamenti nazionali, notando che proprio nel settore delle lesioni personali si verificano le differenze più rilevanti tra Stato e Stato, sia in relazione ai criteri ed alle modalità di ristoro dei danni collegati a siffatte lesioni, sia proprio in relazione alla linea di demarcazione usata dai vari sistemi giuridici europei per distinguere tra danni materiali e danni morali. La finalità del Consiglio è dunque di canalizzare l’operato delle corti, gli apporti della dottrina e gli interventi legislativi nella direzione dei principi stabiliti nella Risoluzione. Il Consiglio, a fronte della non vincolatività della Risoluzione per gli Stati membri, rivolge il suo invito ad avviare siffatto processo di armonizzazione soprattutto alle corti e alla dottrina, rilevando che, del resto, nel campo del danno alla salute sono proprio la giurisprudenza ed i contributi dottrinali a giocare un ruolo fondamentale e preponderante.
Per quanto inerisce il metodo seguito nella Risoluzione, nell’Exposé des motifs viene rilevato che sarebbe errato e privo di effetti nella pratica il tentativo di un’armonizzazione condotta sulla base della distinzione in danni materiali e in danni morali, in quanto le corti degli Stati membri finirebbero con l’interpretare tale dicotomia alla luce delle rispettive nozioni e classificazioni. Il Consiglio imposta, dunque, il documento in esame non sulla base di particolari classificazioni, ma direttamente sui singoli tipi di pregiudizi, a prescindere dal loro carattere materiale o morale.
2. I principi generali.
Il sistema risarcitorio previsto dalla Risoluzione si fonda su tre principi generali (“dispositions générales”):
a) principio del risarcimento integrale (I principio)
Sulla scorta delle regole della responsabilità civile, per le quali il Consiglio rinvia ai singoli ordinamenti, la persona, che abbia subito un pregiudizio (“préjudice”), ha diritto alla riparazione di esso, in modo tale da essere posta in una situazione la più vicina possibile a quella in cui si sarebbe trovata se l’evento lesivo (“fait dommageable”) non si fosse verificato. Il Consiglio ha ritenuto opportuno precisare che siffatto principio, fondato sull’“idée de la réparation intégrale” (la c.d. “restitutio in integrum”), non esclude la possibilità, prevista in determinati ordinamenti, che il risarcimento possa altresì tenere conto delle circostanze peculiari del caso concreto e, in particolare, che la somma risarcita possa anche essere proporzionata in considerazione della gravità del fatto lesivo o dell’estensione del rischio (“l’étendue du risque”).
b) principio della attualizzazione del danno (II principio)
La somma attribuita alla vittima in ristoro del pregiudizio subito deve essere calcolata secondo il valore del danno al giorno della decisione Viene, infatti, fatto notare che spesso la vittima viene risarcita molto tempo dopo che il danno si è verificato e, quindi, sarebbe contraria ad equità ed al primo principio la mancata considerazione dei fatti intervenuti nell’intervallo tra l’evento lesivo e il momento in cui interviene la decisione del giudice.
c) principio della liquidazione analitica per voci di danno (III principio)
Nei limiti del possibile, il giudice, liquidando il danno, deve specificare in sentenza il dettaglio dei risarcimenti corrisposti per le varie voci di pregiudizi risarciti. In base a tale disposizione generale, la sentenza deve pertanto contenere un’indicazione analitica dei vari danni risarciti e per ciascuno dei pregiudizi liquidati le somme allocate. L’attuazione di tale principio, secondo il Consiglio, renderebbe le decisioni dei giudici più esplicite; permetterebbe agli operatori giuridici (giudici, avvocati, compagnie di assicurazione) di prevedere, tramite il punto di riferimento costitituito dai precedenti giudiziari, quale potrà essere, in ciascun caso concreto, la somma verosimilmente liquidabile; infine, favorirebbe le trattative con le compagnie di assicurazione, evitando così spese e processi inutili.
Il Consiglio ha inoltre precisato che l’attuazione di siffatto principio è strumentale alla realizzazione degli scopi cui si ispira la Risoluzione: l’avvicinamento dei vari sistemi, infatti, risulterebbe facilitato, nel segno del confronto, dalla disponibilità di un quadro più particolareggiato dei vari tipi di pregiudizi risarciti nei vari sistemi e delle somme allocate per i singoli danni. La valorizzazione del precedente giudiziario costituisce, dunque, per il Consiglio non solo uno dei cardini fondamentali del sistema risarcitorio proposto, ma anche lo strumento principale attraverso cui sviluppare il processo di armonizzazione o unificazione dei singoli ordinamenti nazionali.
3. I danni risarcibili.
Individuati questi tre principi generali, la Risoluzione scende poi nel merito dei singoli pregiudizi, distinguendo tra il risarcimento nei casi in cui la vittima principale sopravvive all’incidente, ed il risarcimento nelle ipotesi in cui la vittima diretta muore in conseguenza dell’evento lesivo.
1) Risarcimento nei casi di lesioni personali (“réparation en cas de lésions corporelles”)
a) Spese risarcibili (IV principio).
Generalmente le vittime si trovano, in conseguenza dell’evento lesivo, a sostenere delle spese e/o a dovere mettere in bilancio di effettuarne in futuro.
Il IV principio della Risoluzione dispone che la vittima ha diritto al rimborso delle spese (“frais”), che o sono state occasionate dal fatto dannoso o sono connesse all’eventuale incremento dei bisogni provati dal soggetto leso (“accroissement des besoins”). Per quanto inerisce il primo tipo, il Consiglio ricorda che tali spese sono in particolare quelle sostenute per il ristabilimento della salute (“rétablissement de la santé”) e che esse sono di vario genere: spese mediche e farmaceutiche, spese di trasporto e spese di ricovero ospedaliero, spese per l’assistenza di terzi, spese di convalescenza e spese di rieducazione. Nella Risoluzione si precisa che siffatta elencazione non è esaustiva e che spetta in realtà alle corti il compito di individuare, caso per caso, le altre spese risarcibili.
Per quanto inerisce il secondo tipo di spese e cioè quelle giustificate dall’accrescimento dei bisogni della persona lesa, viene operato un riferimento alle ipotesi in cui il soggetto abbia visto incrementato il suo bisogno di essere assistito da terzi oppure si trovi nella necessità di fare fronte all’accresciuta difficoltà negli spostamenti, oppure sia costretto a dovere adottare particolari precauzioni connesse allo svolgimento della sua vita quotidiana.
Sono ritenute risarcibili anche le spese future.
b) Perdita o riduzione della capacità di svolgere attività domestiche (V principio).
La vittima, che, in conseguenza dell’evento lesivo, non possa più svolgere le attività domestiche (“travaux ménagers”) cui era dedita, ha diritto ad essere risarcita per le spese che deve sostenere per essere rimpiazzata in questi incombenti, anche quando non si faccia poi sostituire effettivamente da un’altra persona nello svolgimento delle stesse attività. Tale diritto appartiene personalmente alla vittima. E’ importante rilevare che il Consiglio, entrando nel merito della questione se tale pregiudizio sia risarcibile solo quando la vittima provi di avere effettivamente sostenuto delle spese per fare fronte all’impossibilità di svolgere le consuete attività domestiche, opta per la soluzione più favorevole alla vittima: la persona lesa ha diritto al suddetto risarcimento, a prescindere che sia effettivamente rimpiazzata da un sostituto.
Il Consiglio fornisce una sua soluzione anche sulla questione se il soggetto avente diritto al risarcimento in esame sia la sola vittima diretta del fatto lesivo oppure siano titolari di tale diritto anche le vittime indirette (marito, figli o altri membri della famiglia): per mere ragioni di semplicità ed al fine di non moltiplicare il numero di aventi diritto al risarcirmento per lo stesso fatto dannoso, il Consiglio opta per la tesi, in base alla quale è la sola vittima diretta a poter agire per il ristoro di siffatto danno.
c) Il mancato guadagno (principi VI, VII, VIII e IX).
Anche nello schema risarcitorio previsto dalla Risoluzione, come in tutti gli ordinamenti europei, è previsto il risarcimento del danno da mancato guadagno (“gain manqué”), sia per quanto attiene al lucro cessante precedente il giudizio, sia per quanto riguarda i guadagni futuri.
Mancato guadagno anteriore al giudizio.
In questo caso il danno viene valutato sulla base degli introiti effettivamente persi.
Mancati guadagni futuri.
Per il periodo posteriore al giudizio la valutazione di tale danno deve essere effettuata facendo ricorso agli elementi conosciuti ed a quelli prevedibili, in particolare al grado di incapacità, al tipo di attività svolta dalla vittima, alle sue entrate successive all’incidente messe a confronto con i guadagni che avrebbe dovuto percepire se il fatto dannoso non si fosse verificato, infine alla durata probabile delle sua attività lavorativa e alle sue aspettative di vita.
Risarcimento del mancato guadagno.
Il principio VII stabilisce che il risarcimento del mancato guadagno può essere effettuato sia tramite l’allocazione di una rendita (“rente”) sia mediante la liquidazione di una somma (“capital”), secondo i criteri determinati dai singoli ordinamenti.
L’allocazione della rendita.
Per ovviare all’eventuale svalutazione della rendita la Risoluzione suggerisce che tale sistema risarcitorio preveda, per il caso di deprezzamento del denaro (“dépréciations monétaires”), misure tali da assicurare che il valore dei versamenti corrisponda sempre nel tempo al danno subito.
Il principio VIII statuisce inoltre che, allorquando il mancato guadagno sia risarcito tramite l’allocazione di una rendita, i versamenti possano, successivamente al giudizio, essere aumentati o diminuiti in seguito al peggioramento o al miglioramento della capacità lavorativa del soggetto leso, oppure in considerazione di un mutamento del valore monetario o dei livelli dei salari o dei prezzi.
Il risarcimento tramite attribuzione di una somma capitale.
Accanto al sistema della rendita, la vittima può essere risarcita per il mancato guadagno, con una somma di denaro corrisposta in un’unica tranche.
Al principio IX la Risoluzione indica come regola generale l’impossibilità, in caso si risarcisca la vittima con una somma di denaro e non con una rendita, di apportare in seguito modifiche a tale somma. E’ opportuno tuttavia notare che per il documento in esame è possibile aumentare il capitale risarcito a tale titolo, qualora la vittima subisca, in conseguenza di un aggravamento del suo stato psico-fisico, un nuovo pregiudizio, di cui non si sia tenuto conto nella valutazione iniziale del danno. Per il caso contrario, in cui le condizioni della vittima migliorino successivamente al risarcimento, la Risoluzione ritiene opportuno che la vittima non sia tenuta a rimborsare, anche solo parzialmente, quanto già percepito.
Sistema risarcitorio misto.
Il Consiglio ha precisato che le previsioni sopra riportate non escludono l’effettuazione del risarcimento mediante la combinazione dei due sistemi.
Il Consiglio ha altresì tenuto a rilevare di non nutrire una preferenza particolare per l’uno o l’altro sistema, notando che, se per un verso la rendita si presta più facilmente ad adeguamenti successivi, il risarcimento tramite somma capitale permette al soggetto leso di intraprendere nuove attività economiche.
d) Deterioramento della capacità lavorativa senza perdita di guadagni (principio X).
Accanto alle ipotesi sopra esaminate, può accadere che la vittima non subisca alcuna perdita di guadagno, ma debba accrescere i propri sforzi per mantenere i risultati della sua attività produttiva agli stessi livelli precedenti all’incidente: siffatto pregiudizio trova tutela nella Risoluzione. Tale danno, come ricorda lo stesso Consiglio, può aversi, oltre che nell’ipotesi del lavoratore infortunato, anche nel caso la vittima sia una casalinga oppure uno studente, che, sebbene sotto il peso delle lesioni subite, riesce a proseguire gli studi. E’ importante rilevare che il Consiglio si limita a sostenere la necessità di tale risarcimento, senza tuttavia indicare la natura del pregiudizio in esame. Al riguardo viene infatti notato nella Risoluzione che siffatto pregiudizio viene risarcito negli Stati membri, ma in modi differenti tra loro: in taluni sistemi come danno patrimoniale, in altri come perdita di capacità, in altri ancora come sofferenza psichica o fisica derivante da un accresciuto impegno nello svolgimento delle attività svolte prima dell’incidente.
e) Pregiudizio estetico, dolori fisici e sofferenze psichiche (principi XI e XII).
La Risoluzione, al principio XI, senza lasciarsi trasportare dai problemi classificatori presenti nei singoli ordinamenti nazionali, pone un punto fermo, statuendo che il pregiudizio estetico (“préjudice esthétique”), i dolori fisici (“douleurs physiques”) e le sofferenze psichiche (“souffrances psychiques”) devono essere risarciti.
Il danno estetico.
Per quanto inerisce il danno estetico la Risoluzione dichiara espressamente di non volere entrare nel merito della sua natura giuridica, ma si limita a sostenerne la risarcibilità. Si noti che il Consiglio d’Europa, malgrado si dichiari contrario a qualsiasi classificazione o presa di posizione sulla natura di tale danno, di fatto sembra configurare, chiaramente nel solco della tradizione francese, il danno estetico come figura autonoma di danno, risarcibile a prescindere da qualsivoglia perdita o riduzione di reddito, e da tenersi distinta dai dolori fisici e dalle sofferenze fisiche.
Dolori fisici e sofferenze psichiche.
La Risoluzione distingue nettamente tra il dolore fisico e le sofferenze psichiche.
In questo secondo tipo di pregiudizi vengono ricondotti i diversi disturbi e dispiaceri (“troubles et désagréments”) che danno origine a malattie oppure a stati di insonnia o a sentimenti di inferiorità o ad una diminuzione dei piaceri della vita (“diminution des plaisirs de la vie”) causata dall’impossibilità di dedicarsi a determinate attività di svago (“activités d’agrément”). Altro pregiudizio, che viene fatto rientrare nella categoria delle sofferenze psichiche e in questa forma deve essere risarcito, è il c.d. “nervous shock”.
La valutazione dei dolori fisici e delle sofferenze psichiche.
Due sono i principi che la Risoluzione individua per la quantificazione dei dolori fisici e delle sofferenze psichiche (principio XII):
- siffatti pregiudizi devono essere risarciti in funzione della loro intensità e della loro durata;
- la quantificazione deve effettuarsi, per evidenti ragioni di equità, senza avere riguardo per la situazione patrimoniale della vittima (la c.d. “fortune de la victime”).
La Risoluzione specifica poi di non volere prendere posizione sulla questione se altri elementi, oltre la durata e l’intensità, debbano essere presi in considerazione del pretium doloris. In particolare non si dichiara né a favore né contraria alla possibilità che elementi, quali la situazione economica del responsabile o la gravità del fatto lesivo, possano influire sulla quantificazione.
La valutazione del danno estetico.
Sulla valutazione del danno estetico la Risoluzione tace del tutto, ma, per quanto sopra osservato sulla sua autonomia e sul suo collegamento alla tradizione francese, sembra che anche siffatto danno debba fare i conti con i due principi relativi alla quantificazione dei dolori fisici e delle sofferenze psichiche.
Barémes.
Sull’ipotesi di realizzare delle tabelle uniche a livello europeo per la quantificazione dei pregiudizi in esame, il Consiglio rileva che ostano a tale operazione la diversità tra i vari sistemi valutativi presenti nei singoli Stati membri e contemporaneamente l’influenza considerevole in questa materia delle condizioni economiche e sociali presenti in ciascuno Stato. E’ tuttavia opportuno notare che la Risoluzione non esclude in toto che un domani si possa giungere ad una valutazione uniforme in Europa di siffatti pregiudizi, suggerendo come via da percorrere per la realizzazione dei barèmes di procedere alla raccolta e allo studio dei precedenti giudiziari dei vari Stati membri.
f) Trasmissibilità iure successionis dei danni da lesioni personali (commento al principio XII).
La Risoluzione, a fronte delle notevoli differenze tra i vari ordinamenti, dichiara espressamente di non volere prendere posizione in merito al problema della trasmissibilità del diritto al risarcimento dei danni da lesioni personali subiti dal de cuius quando era in vita.
g) Risarcimento del danno ai congiunti della vittima rimasta in vita (principio XIII).
In base al principio XIII il padre, la madre ed i congiunti (“conjoint”) della vittima, i quali si trovino a patire sofferenze psichiche (“souffrances psychiques”), in conseguenza dello stato di menomazione fisica e/o psichica del proprio caro, non possono essere risarciti per tale pregiudizio, se non in presenza di sofferenze di carattere eccezionale. Al di fuori di questi soggetti, nessuna altra persona può ottenere siffatto risarcimento.
2) Risarcimento in caso di morte della vittima (“Réparation en cas décès”).
a) Spese occasionate dalla morte (principio XIV).
Le spese occasionate dalla morte della vittima, tra cui soprattutto quelle funerarie, devono essere risarcite. Il principio XIV pone l’accento sulle spese funerarie, ma queste non esauriscono il novero delle spese risarcibili: la Risoluzione, infatti, afferma la risarcibilità delle spese per la constatazione del decesso, per il trasporto della salma e per la sepoltura, e rinvia, più in generale, a quanto stabilito per il risarcimento dei danni materiali da lesioni corporali. Sulle spese accessorie (ad esempio l’acquisto della tomba), viene richiamato il criterio fondato sulla ragionevolezza delle spese, la cui applicazione deve comunque tenere conto delle circostanze del caso e dello status sociale della vittima.
b) Pregiudizio patrimoniale risarcibile iure proprio (principi XVI, XVII e XVIII).
In base al principio XV il decesso della vittima principale determina il diritto iure proprio al risarcimento del pregiudizio patrimoniale (“préjudice patrimonial”) in capo ai seguenti soggetti:
- le persone, verso le quali la vittima principale aveva o avrebbe avuto l’obbligo di fornire gli alimenti (“obligation alimentaire légale”);
- le persone, di cui la vittima principale aveva o avrebbe assunto il mantenimento (“entretien”), in tutto o in parte, senza esservi tenuta per legge. Tra questi soggetti rientra ad esempio il convivente more uxorio.
Il principio XVI afferma che il risarcimento di siffatto danno può avvenire sia tramite l’allocazione di una rendita (“rente”) sia per mezzo della liquidazione di una somma (“capital”). La Risoluzione prevede che la rendita possa essere revisionata, ogniqualvolta le circostanze iniziali subiscano una modificazione, ma lascia agli ordinamenti nazionali l’indicazione delle condizioni e dei criteri da applicarsi per siffatta revisione (principio XVII). Quando la vittima di rimbalzo sia invece risarcita con una somma di denaro, non si può procedere ad alcuna revisione (principio XVIII). In forza di quest’ultimo principio la vedova, che convoli dunque a nuove nozze, non potrà vedersi costretta a restituire quanto percepito.
c) Sofferenze psichiche risarcibili iure proprio (principio XIX).
La Risoluzione riconosce infine in capo ai genitori, ai congiunti, al fidanzato (fiancé) ed ai figli della vittima principale il diritto al risarcimento delle sofferenze psichiche (“souffrances psychiques”) subite in seguito alla morte di quest’ultima, sempre che tali soggetti abbiano avuto al momento del decesso della vittima uno stretto legame affettivo con la stessa.
4. La risoluzione a confronto con le prospettive di armonizzazione.
La Risoluzione, nell’intento del Consiglio d’Europa, si poneva dunque come punto di partenza per l’avvicinamento degli schemi risarcitori presenti nei singoli ordinamenti nazionali, ma essa, fatte salve isolate eccezioni[4], non riscosse tra gli operatori giuridici di allora quell’interesse che senz’altro meritava.
Il lavoro svolto dal Consiglio d’Europa e le idee ivi contenute non sono tuttavia rimaste lettera morta. Oggi infatti il messaggio della Risoluzione inizia finalmente a giungere a destinazione, circolando tra i vari Stati europei come se fosse una novità recentissima ed innovativa.
Il documento in questione è citato dalla dottrina in Spagna[5]; allo stesso modo è preso a modello in Francia[6] e menzionato in Germania[7].
In Italia la Risoluzione è stata in questi ultimi anni oggetto di un sempre più crescente interesse da parte della dottrina[8] e, come si è detto, è stata richiamata dalla Cassazione[9] e nelle recenti proposte di riforma del danno alla persona.
Un richiamo, senz’altro interessante, articolato e di ampio respiro europeo, alla Risoluzione è costituito dai Colloqui di Parigi del 1988, cui presero parte una serie di illustri giuristi europei[10].
In occasione di siffatti colloqui, partendo proprio dal contributo del Consiglio d’Europa, si tentò di muovere un passo in avanti nella costruzione di un sistema risarcitorio unico a livello europeo.
Dalle raccomandazioni approvate dai partecipanti al termine delle sessioni di lavoro emergono in particolare i seguenti suggerimenti per un’eventuale nuovo tentativo di armonizzazione:
1. è necessario tenere chiaramente distinte le conseguenze economiche delle lesioni personali (“conséquences économiques”) dalle conseguenze puramente umane (“conséquences purement humaines”);
2. le conseguenze non economiche del danno alla persona (“dommage corporel”) devono essere specificate in dettaglio nel rapporto medico-legale e devono dare luogo, in funzione della loro gravità (da stabilirsi in base ai ricontri medico-legali), ad un risarcimento globale e forfettario (“indemnisation globale et forfaitaire”);
3. la sofferenza causata dalla perdita di una persona cara deve essere risarcita sulla base di una tabella;
4. le conseguenze economiche del danno alla persona, nei limiti del possibile, devono essere oggetto di una riparazione integrale (“indemnisation intégrale”);
5. le conseguenze (economiche e non) devono essere apprezzate in concreto avendo riguardo delle singole circostanze di ogni caso;
6. nei casi di macrolesioni il risarcimento, in linea di principio, deve essere corrisposto tramite versamenti periodici indicizzati e revisionabili, nonché reversibili agli aventi diritto;
7. la vittima deve ricevere quanto prima possibile un risarcimento, almeno a titolo di provvisionale;
8. le autorità pubbliche ed i debitori del risarcimento non sono semplicemente tenuti a risarcire la vittima, ma devono anche assicurare alla vittima, nel minor tempo possibile, le cure necessarie e i sostegni tecnici, che permettano alla vittima stessa di ristabilirsi a livello psico-fisico e di riprendere la propria attività lavorativa;
9. è auspicabile che un testo legislativo o regolamentare precisi quali sono le indennità sociali o collettive (“indemnités de source sociale ou collective”) che possono cumularsi con le somme risarcite in base alle norme della responsabilità civile (la c.d. “indemnisation de droit commun”); tale testo deve inoltre precisare, per le indennità che non possono essere cumulabili, l’ambito entro cui i terzi (“tiers payeurs”) possono rivalersi sul debitore delle somme da risarcirsi in base al diritto comune;
10.il diritto al risarcimento deve essere deciso secondo la legge del luogo dell’incidente, mentre il quantum delle somme liquidate in base alla legge dello Stato, in cui la vittima vive abitualmente.
11.è necessario che gli Stati membri, ed in particolare le professioni e associazioni impegnate nel campo del danno alla persona, rivolgano la loro attenzione ai principi delineati nella Risoluzione 7-75.
Indubbiamente, malgrado gli anni intercorsi dalla sua approvazione, la Risoluzione continua a costituire un importante riferimento e punto di partenza per quel processo di armonizzazione del danno alla persona oggi in corso. Si tratta oggi di procedere oltre, in primis dando attuazione pratica a quel confronto fra i diversi sistemi risarcitori auspicato dal Consiglio d’Europa.
[1] Il Trattato istitutivo del Consiglio d’Europa è stato sottoscritto a Londra il 5 maggio 1946. Attualmente aderiscono al Consiglio d’Europa, che ha sede a Strasburgo, i seguenti Paesi: Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Grecia, Turchia, Islanda, Germania, Austria, Cipro, Svizzera, Malta, Portogallo, Spagna, Linchtenstein, Finlandia, San Marino, Ungheria, Polonia, Bulgaria, Romania, Estonia, Lituania, Slovenia, Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca.
[2] Conseil de l’Europe, Réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès, Strasbourg, 1975. Il testo in lingua inglese è reperibile su: www.coe.int/cdcj Per la sua traduzione in italiano si rinvia a Monateri, Bona, Oliva, Il nuovo danno alla persona, Torino, 1999, 211 e ss.
[3] Cass. Civ., Sez. III, 11 aprile 1997, n. 3170.
[4] Royal Commissionon Civil Liability and Compensation for Personal Injury, Report, London, 1978.
[5] Cfr. ad esempio. Medina Crespo, M., Proyección de la Doctrina Constitucional sobre el Funcionamiento del Sistema Valorativo de la Ley 30/1995. El rango relevante de las circunstancias excepcionales de índole dañosa, in Ponencias 2° Congreso Nacional, edited by Asociación Española de Abogados especializados en responsabilidad civil y seguo, Granada, 2002, pagine 61-65; Entralgo, Valoración y resarcimiento del daño corporal, Madrid, 1997.
[6] Cfr. Lambert-Faivre, Droit du dommage corporel, Paris, 3° ed., 1996; Le Roy, L’évaluation du préjudice corporel, Paris, 1996.
[7] Cfr. Von Bar, Gemeineuropaeische Delichtsreach, Band I, Monaco, 1996.
[8] Petti, Il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale della persona, Torino, 1999; Alpa, Il danno alla persona oltre le esperienze nazionali. Una prospettiva europea, in Resp. civ. prev., 1998, 325 ss.; Busnelli, Il danno alla salute ad una svolta: legge sì? legge no? quale legge?, in Danno e responsabilità, 1998, 305; Petti, Il risarcimento del danno biologico, Torino, 1997; Busnelli e Patti, Danno e responsabilità civile, Torino, 1997, 44 ss. Cfr. sul punto Bona, Verso una dimensione europea del danno alla persona, in Monateri, Bona e Oliva, Il nuovo danno alla persona, cit., 165.
[9] Cass. Civ., 11 aprile 1997, n. 3170.
[10] Il resoconto dei colloqui parigini si trova in Dessertine, L’évaluation du préjudice corporel dans les pays de la C.E.E., Paris, 1990.