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Trib. Venezia, sez. III, 12 maggio 2003 - Giudice Simone - Colussi Maria Grazia c. Comune di Venezia
Con atto di citazione notificato il 20 dicembre 1999 Maria Grazia Colussi conveniva dinanzi al Tribunale di Venezia il Comune di Venezia per essere risarcita dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in occasione del sinistro verificatosi il 18 settembre 1998. Esponeva l’attrice che il 18 settembre 1998, mentre in compagnia di Renata Ballarin stava percorrendo il Ponte del Suffragio o del Cristo in Venezia con direzione Campo Santa Trinità Campo Santa Giustina, era caduta in terra a causa della rottura del terz’ultimo gradino e della scarsa illuminazione del posto; immediatamente aveva avvertito un forte dolore al piede destro, tant’è che per tornare a casa aveva avuto bisogno di essere sorretta; il giorno seguente si era portata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Venezia, dove, diagnosticato "distacco lamellare a carico del lobo superiore e rottura dell’astrologo", era stata sottoposta ad ingessatura con prescrizione di cure ulteriori.
Tanto esposto l’attrice chiedeva la condanna del Comune di Venezia al pagamento della somma di Lire 18.000.000 a titolo di risarcimento danni.
Si costituiva il Comune di Venezia e resisteva alla domanda proposta. Contestava il convenuto la sussistenza dei requisiti fondanti una situazione di insidia, posto che la zona era ben illuminata e l’incidente si era verificato su un antico ponte, la cui discesa richiedeva un maggior grado di diligenza ed accortezza. Sul piano soggettivo, proseguiva il convenuto, mancava il requisito dell’imprevedibilità per essere al cospetto di un normale ponte della città lagunare, ben noto all’attrice in quanto collocato a pochi metri dalla sua abitazione. Il convenuto, in ogni caso, contestava la quantificazione dei danni prospettata.
A seguito di istruttoria documentale e orale, disposta c.t.u. medico legale, la causa, sulle conclusioni epigrafate, era trattenuta in decisione all’udienza del 20 settembre 2002, previa concessione dei termini per il deposito degli atti difensivi ex art. 190 c.p.c.
1) L’esperita istruttoria orale ha permesso di accertare senza ombra di dubbio che l’infortunio oggetto di causa si è verificato durante la fase di discesa del Ponte del Suffragio o del Cristo. In particolare, come appreso dalla teste Ballarin, la Colussi, con la quale al momento stava scendendo per il ponte, cadde a causa "di un buco presente sul terz’ultimo gradino del ponte. La Colussi rovinò per terra oltre il ponte e io stessa dovetti soccorrerla". La teste ha poi riconosciuto nelle fotografie, scattate il giorno dopo l’incidente dalla figlia dell’attrice (cfr. la dichiarazione della teste Vianello), i luoghi del sinistro. Ciò permette di ritenere che in realtà la caduta sia avvenuta, secondo la prospettazione attorea, non già per un buco del terz’ultimo gradino, ma per il disfacimento dell’asfalto ricoprente la base di pietra.
Dalla dichiarazione resa dalla Ballarin è dato ricavare altresì che in quel momento le due donne erano in conversazione amichevole, per essersi casualmente incontrate lungo la strada del ritorno verso casa. Entrambe le donne, come appreso, sono vicine.
Dal teste Bonzio, dipendente del Comune di Venezia ed addetto al settore Illuminazione Pubblica, è stato riferito che il ponte de quo è illuminato da tre fanali, di cui uno posto ai piedi del ponte in Campo Santa Trinità, mentre gli altri due sono collocati, rispettivamente, a sinistra e a destra del ponte a circa dieci metri.
2) Per quanto il Comune convenuto abbia inteso riportare il caso di specie all’interno della categoria pretoria della c.d. insidia o trabocchetto quale sottoprodotto della clausola generale dell’art. 2043 c.c. applicabile quando il fatto asseritamente illecito sia ricollegabile all’uso di un bene demaniale suscettibile di utilizzazione indiscriminata da parte della collettività, nondimeno, come peraltro sostenuto dall’attrice, pare possibile fare riferimento nella presente controversia alla regola dell’art. 2051 c.c.
L’elaborazione pretoria della nozione di insidia trae origine dal rifiuto di applicare in tali fattispecie la responsabilità ex art. 2051 c.c. fondata sulla relazione di custodia, osservandosi come la norma in esame non possa essere invocata in presenza di particolari tipi di beni, quali le strade (ma non è questo il caso), poiché il dato oggettivo delle dimensioni e l’utilizzazione da parte della collettività impedirebbero l’esercizio del potere di controllo sotteso alla norma in questione. Sta di fatto che, al di là della prospettata situazione di vantaggio nei confronti del soggetto pubblico al limite della disparità di trattamento, si è rilevato da tempo che il sistema fondato sull’insidia si traduce, di fatto, nell’affermazione di una responsabilità di tipo oggettivo, anche se formalmente slegato dal concetto di custodia. Infatti, dalla pericolosità del bene indotta dalla presenza di un’insidia si giunge a affermare la responsabilità dell’amministrazione per l’omessa manutenzione, posto che una volta accertata l’esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno verificatosi, si perviene a riconoscere la responsabilità nei confronti di un soggetto individuato come custode. In altri termini, la prova della colpa dell’amministrazione è in re ipsa nella situazione di insidia nei confronti dell’utente (cfr. App. Perugia 14 marzo 1995; 31 dicembre 1993, fattispecie affatto diversa dalla culpa in re ipsa ostracizzata da Cass., sez. un., 22 luglio 1999, n. 500/SU con riferimento al caso della volontaria attuazione di un provvedimento illegittimo).
Al riguardo, comunque, mette conto segnalare come da tempo abbia preso a radicarsi un orientamento giurisprudenziale favorevole all’applicazione dell’art. 2051 c.c. in relazione ai beni comunali, qualora sia in concreto ravvisabile un potere di controllo [cfr. Cass. 15 gennaio 1999, n. 674, (relativa ad una condotta fognaria) 20 novembre 1998, n. 11749; 22 aprile 1998, n. 4070 (dove è stato ritenuto applicabile l’art. 2051 c.c. per le condizioni in cui si trovava il manto stradale a causa di tombini e buche sull’asfalto all’esito di lavori edili); 21 maggio 1996, n. 4673; 27 gennaio 1988, n. 723; 3 giugno 1982, n. 3392]. La stessa Corte Costituzionale (sentenza 10 maggio 1999, n. 156) nell’affermare che la "notevole estensione del bene" e "l'uso generale e diretto" da parte dei terzi costituiscono meri indici dell'impossibilità d'un concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo, offre il destro per poter ritenere il contrario in presenza di specifici elementi atti a rendere operativa la clausola dell’art. 2051 c.c.
Come emerso dall’istruttoria orale la caduta della Colussi è avvenuta durante la discesa del ponte in corrispondenza del terz’ultimo gradino, il quale presentava, come documentato dalle fotografie prodotte, un ampio disfacimento del manto d’asfalto di copertura della base in pietra. Si è già detto che la teste Ballarin ha riferito della presenza del "buco" sul gradino. Il che, a parte la diversa natura dell’anomalia del gradino, non permette di dubitare in merito alla relazione causale tra la cosa oggetto di custodia e la caduta dell’attrice. Deve peraltro osservarsi che l’anomalia in questione evidentemente era il frutto dell’usura del ponte, sì da permettere di ritenere, anticipando un profilo valutativo strettamente connesso alla mancata rilevazione di un caso fortuito, che l’evento oggetto di causa non si colora come imprevedibile e eccezionale, tale da porsi fuori della sfera di controllo (o del rischio) del custode, dovendo quest’ultimo verificare lo stato dei ponti, che sono fondamentali per assicurare la viabilità pedonale, l’unica praticabile in loco, come è noto ai più, in alternativa alla navigazione.
Ciò rende evidente come la giustificazione normalmente addotta per escludere l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. più non regga, quando, come nel caso di specie, la porzione di bene, su cui poi si è innestata una situazione di pericolo, sia circoscritta, permettendo così di esercitare fattivamente un potere di controllo e di addossare al custode quei danni che siano estrinsecazione del rischio connesso alla custodia. Per questa via ben si giustifica l’applicabilità dell’art. 2051 c.c., posto che non viene in rilievo un generico ed indistinto obbligo di controllo sul bene demaniale nella sua interezza, al fine di scongiurare situazioni di pericolo estemporanee ed eccezionali (si pensi alla buccia di banana fatta cadere da un passante poco educato o alla rottura di una bottiglia di olio accidentalmente caduta in terra), fermo restando che né l’art. 2051 c.c., né la teoria dell’insidia si incentrano sulla dimostrazione di una condotta colposa dell’ente proprietario.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte l’art. 2051 c.c. poggia su due presupposti: 1) la produzione di un danno derivante dal dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto sulla stessa (ma da tempo la dottrina ha rilevato che quest’ultima precisazione altro non sia che la sintetica espressione dell’esistenza di una relazione causale tra la cosa e la lesione, non autorizzando la norma alcuna distinzione in funzione della natura della prima, cfr. al riguardo Cass. 3 agosto 2001, n. 10687; 28 marzo 2001, n. 4480); 2) l'esistenza di un potere fisico implicante il dovere di custodia sulla cosa, ossia di vigilare e di mantenere il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi (cfr. ex plurimis Cass., sez. III, 20 maggio 1998, n. 5031).
Venendo al caso in esame, l’esistenza del dovere di custodia nei termini indicati sub 2) non è revocabile in dubbio alla luce di quanto appena esposto.
Sotto il profilo sub 1), ossia del danno originato dalla res o, come si suole dire, dallo sviluppo di un agente dannoso sorto sulla stessa, l’istruttoria ha permesso di accertare, come già detto, che durante la fase di discesa del ponte l’attrice cadde a causa dello sfaldamento dell’asfalto di copertura del terz’ultimo gradino. Ciò, tenuto conto di quanto riferito dalla teste Ballarin, non lascia margini di dubbio in merito all’esistenza del nesso di causa tra la caduta dell’attrice e le condizioni del ponte, tale da tradire il legittimo affidamento sulla sua praticabilità.
La circostanza che si sia al cospetto di una cosa inerte non è di ostacolo all’applicabilità della norma in dibattito, in considerazione della rilevanza attribuita, in base al principio dell’equivalenza causale ex art. 40 e 41 c.p., pacificamente applicabile anche al campo civile, all’insorgenza di un agente dannoso esterno, che andando ad incidere sulla cosa, pur priva di un proprio dinamismo, cagioni un danno (cfr. indicativamente Cass. 5 novembre 1996, n. 10015). Detto altrimenti, l’inadeguata manutenzione del ponte ha determinato una tipica situazione di rischio, cui il potere di vigilanza connesso alla posizione di custode avrebbe dovuto ovviare, tale da escludere che la cosa possa essere relegata al rango di mera occasione del danno.
Accertata la sussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 2051 c.c. al caso in esame, occorre ricordare che secondo un principio tralatiziamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, ma ormai in fase di superamento, come si dirà più avanti, l’ipotesi di cui all’art. 2051 c.c. contiene una presunzione di colpa, superabile esclusivamente mediante la dimostrazione del caso fortuito, cui è assimilato il fatto del terzo (cfr. Cass., sez. III, 26 febbraio 1994, n. 1497). Sennonché, vien fatto di ritenere, insieme all’orientamento maggioritario affermatosi da tempo nel formante dottrinario, che in subiecta materia si sia in presenza di un’ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata sulla mera esistenza della relazione di custodia, da cui è possibile essere esonerati soltanto dimostrando l’esistenza di un elemento in grado di escludere il nesso causale tra la cosa ed il fatto dannoso. In altri termini, la previsione della prova liberatoria, piuttosto che ancorare la responsabilità al parametro della colpa, ha spinto a ritenere che ai fini dell’esonero da responsabilità non basta la dimostrazione della diligenza osservata, quanto il fatto estraneo costituente il fortuito, restando così a carico del custode anche la causa ignota (cfr. da ultime Cass. 20 luglio 2002, n. 10641; 17 maggio 2001, n. 6767; 16 febbraio 2001, n. 2331; Cass. 25 novembre 1988, n. 6340; 15 gennaio 1982, n. 365).
In quest’ordine concettuale, l’adesione, operata anche dal giudice di legittimità, ad una nozione oggettiva di fortuito, come dimostrato dalla mancata considerazione della forza maggiore, porta a ritenere che, se dimostrata la sopravvenienza di un fatto estraneo al custode (per dirla con un’autorevole dottrina, quando emerga l’estraneità alla sfera del rischio), che può essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato, l’evento prodottosi non è a quest’ultimo imputabile per l’interruzione del nesso di causalità tra la cosa ed il fatto dannoso, e non già per il livello di diligenza dispiegato nel proprio agire.
Pertanto, se ai fini dell’esonero da responsabilità è necessaria la dimostrazione del fortuito, che "da solo sia stato la causa dell’evento" (Cass., sez. III, 26 febbraio 1994, n. 1947); "sempre che questo abbia, nel determinismo dell’evento dannoso, un’autonoma efficienza causale" (Cass., sez. III, 9 febbraio 1994, n. 1332), ne deriva che la responsabilità insorge allorché tra la cosa in custodia e l’evento dannoso vi sia una relazione causale tale da concretizzare "il rischio da custodia" sotteso all’art. 2051 c.c. Va da sé che in quest’ordine d’idee, a proposito della responsabilità in discorso, si può concludere con il ritenere il carattere oggettivo di essa come ancora di recente enunciato apertamente dal Supremo Collegio (cfr. Cass. 20 luglio 2002, n. 10641; 20 maggio 1998, n. 5031; sez. II, 11 giugno 1998, n. 5814, ma in tal senso si erano già espresse le sezioni unite nella sentenza 11 novembre 1991, n. 12019).
Nel caso oggi all’esame del Tribunale è mancata l’allegazione e la dimostrazione del caso fortuito, da intendersi come evento imprevedibile e comunque estraneo alla sfera del rischio tipico correlato alla posizione del custode. Tale non può ritenersi l’allegazione da parte del convenuto in punto di particolare prudenza da porre in essere nella fase di discesa di un ponte, data la particolare morfologia urbana. Non è pensabile, pur dando per pacifica la conoscenza dei luoghi da parte dell’attrice, considerato che la stessa in sede di interrogatorio ha riferito di abitare a circa dieci minuti (di cammino) dal luogo del sinistro, che ogni residente, a parte situazioni macroscopiche ben visibili, debba conoscere a memoria tutte le possibili anomalie del percorso abitualmente fatto per ragioni di locomozione personale. Né è pensabile, pur prendendo in considerazione la fragilità del contesto urbano, che il singolo utente debba far uso di un livello di prudenza particolarmente accentuato, sì da vagliare con attenzione ogni singolo passo al fine di scansare eventuali buche o simili pericoli. Anzi il tratto caratteristico della città lagunare è proprio la tranquillità indotta dall’impossibilità di essere arrotati da un veicolo a motore. Ciò giustifica, se non la più totale distrazione nell’incedere, magari dediti alla lettura di un libro, un abbassamento della soglia di attenzione. In altri termini, se ad un automobilista si può chiedere di prestare costantemente attenzione a quanto avviene avanti a lui, a un viandante non può imporsi di camminare sempre con la testa rivolta verso il basso.
Detta impostazione, inoltre, appare in linea con ragioni di efficienza economica, intesa come equilibrio fra benefici e costi aggregati della società, posto che fa ricadere il costo dell’incidente sul soggetto che meglio è in grado di controllare il rischio e di adottare investimenti in precauzioni in grado di ridurlo, ferma restando la possibilità di ricorrere allo strumento assicurativo. In tale evenienza si otterrà una ripartizione del costo dell’incidente fra tutti gli utenti per effetto del prevedibile aumento dei prelievi tributari, ovvero una ripartizione di esso fra tutti i soggetti assicurati. Soluzioni, queste ultime, certamente preferibili rispetto a quella di mantenere il costo del sinistro lì dove cade, tanto più che il soggetto danneggiato nel caso di specie non sarebbe in grado di adottare alcun investimento precauzionale o, al più, per effetto una sovrastima del rischio finirebbe per limitare le proprie passeggiate. In ogni caso la soluzione sarebbe economicamente inefficiente.
3) L’attrice a seguito dell’incidente verificatosi il 2 maggio 1999 reclama quest'oggi il risarcimento del danno alla propria persona, sia in relazione a quello che, a partire da Corte cost. 184/86, è definito come danno evento, ossia il danno biologico, da intendersi in senso lato come la compromissione delle attività realizzatrici della persona umana che si verifica, quale effetto autonomo e prioritario rispetto alle perdite economiche o ai mancati guadagni, in conseguenza di menomazioni dell'integrità psico-fisica, sia in relazione al c.d. danno conseguenza di natura patrimoniale e morale.
In ordine al danno biologico questo giudicante non può che riportarsi alla relazione del consulente tecnico d’ufficio, il cui contenuto, espresso con motivazione adeguata, perché sorretta da argomentazioni piane e convincenti, oltre che prive di incoerenze argomentative, deve intendersi pienamente richiamato in questa sede (cfr. Cass. 3 marzo 1995, n. 2466), tanto più che nessun rilievo in merito alle conclusioni del consulente d’ufficio è stato formulato dalle parti.
In considerazione di quanto sopra, si ritiene equo e conforme a giustizia determinare in Euro 2.414,96 ai valori attuali l'entità del risarcimento spettante a titolo di danno biologico permanente, liquidando pertanto in Euro 1.207.48 il valore del singolo punto di invalidità, alla stregua dei parametri più volte indicati ed adottati dal Tribunale di Venezia (percentuale di invalidità 2%, età – 47 anni- e natura dei postumi v. recenti tabelle del Tribunale di Venezia), nonché dell’ineludibile valutazione equitativa.
Al riguardo osserva il giudicante che al caso di specie non possono trovare applicazione i parametri di commisurazione del danno alla persona stabiliti nell’art. 5 legge 57/2001.
A ciò osta il chiaro disposto normativo, là dove si legge che "In attesa di una disciplina organica sul danno biologico il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge…" (art 5, comma 1, l.c.). Non ignora il giudicante che successivamente all’entrata in vigore della legge in questione si è posto l’interrogativo se il parametro normativo possa trovare applicazione in via analogica alle c.d. micropermanenti anche se verificatesi anteriormente all’entrata in vigore del provvedimento legislativo, al fine di scongiurare una disparità di liquidazioni frutto di una mera casualità temporale.
Sennonché l’utilizzazione del ridetto parametro in luogo del meccanismo tabellare in uso presso l’intestato Tribunale – quello delle nuove tabelle altro non è che l’estensione di quello contenuto nelle tabelle del Triveneto ben note agli operatori locali, salva la conversione in Euro – finirebbe per mettere in crisi la regola operazionale in tema di risarcimento del danno biologico.
Non c’è bisogno di alcun riscontro per affermare che il danno biologico tutela il valore uomo in sé, nel complesso delle sue funzioni, non solo in ragione della sua attitudine a produrre reddito, ma anche nella sua proiezione familiare, sociale e culturale. Con il risarcimento del danno alla salute si tende ad attribuire una somma in funzione riparatoria-satisfattiva per la perdita di utilità esistenziali o areddituali, anche se più propriamente non si segue il modello dell’indifferenza economica (non è indifferente per il soggetto mantenere il bene salute o ricevere l’equivalente pecuniario), quanto il criterio del rischio equivalente.
Non a caso da sempre il modello risarcitorio del danno alla salute, quantomeno dall’affermazione del modello pisano del punto, si compone di due elementi: un’uniformità pecuniaria di base, cui si aggancia una valutazione individualizzata, atta ad modulare il risarcimento al danno in concreto patito dall’individuo (quindi, anche l’alterazione del proprio sistema di vita, il non poter più fare, o il dovere soggiacere ad un rigido calendario di visite, controlli, prescrizioni e quant’altro). In altri termini, il sistema in uso per il risarcimento del danno alla persona ha finito per considerare non più solo la mera lesione dell’integrità psico-fisica, ma anche tutta una serie di voci un tempo liquidate in via autonoma, quali il danno estetico, il pregiudizio alla vita di relazione, l’appesantimento del ruolo familiare per l’assistenza di altro malato et similia.
Proprio l’attitudine del ridetto sistema al risarcimento del danno alla persona nella sua complessa articolazione giustifica l’esclusione di qualsiasi pretesa a titolo di danno esistenziale, secondo la nota categoria di origine dottrinaria, ma ormai invalsa anche a livello pretorio, quando si sia in presenza di una lesione dell’integrità psico-fisica, pena il rischio di fare una operazione meramente nominalistica -- in caso di estensione del criterio di liquidazione del danno biologico al d.e. - ovvero una duplicazione di poste risarcitorie.
Lo stesso meccanismo tabellare in uso presso questo Tribunale, basato su un valore del punto crescente in funzione della percentuale di invalidità, ma decrescente per l’età, risponde in pieno all’esigenza enunciata dalla Corte costituzionale di un’uniformità pecuniaria di base non scevra da una valutazione individualizzata.
D’altro canto il criterio elaborato dal legislatore definisce il danno biologico come "la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato". Non senza aggiungere che "Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato" (art. 5, comma 4). Contrariamente a quanto da più parti si ritiene con tale disposizione il legislatore non ha inteso risarcire due volte la stessa posta, ma con una formula simile a quanto previsto nell’art. 1224 c.c., lascia la possibilità di operare una liquidazione individualizzata. Appare possibile affermare, allora, che il criterio di cui all’art. 5, comma 2, riguardi il danno biologico in senso statico e, quindi, qualcosa ben più limitato rispetto a quanto affermatosi da oltre un decennio a livello pretorio.
In questa prospettiva, pertanto, potrebbero riprendere la loro autonomia quelle voci di danno riassorbite all’interno del danno biologico in senso lato, ossia la salute intesa non solo come benessere psico-fisico, ma anche i profili relazionali ed esistenziali dell’individuo. Sennonché così operando si finirebbe per ridar vita ad una lotteria giudiziaria, ossia quella esistente prima dell’adozione del meccanismo tabellare studiato al livello del Triveneto e non solo, con esiti controintuitivi sul piano della prevedibilità delle decisioni e della stessa pianificazione dei costi aziendali da parte delle società di assicurazione.
Con riguardo alla compromissione psico-fisica per il periodo di inabilità temporanea, va inoltre liquidato, quale danno biologico temporaneo, l'importo di Euro 1.600 ai valori attuali (Euro 32 al giorno X giorni 40 di ITT; Euro 16 X 20 giorni di ITP al 50%).
La sussunzione della responsabilità per danni da cose in custodia nell’ambito di un modello da responsabilità oggettiva, non esclude l’attribuibilità del danno ex art. 2059 c.c. qualora emergano in concreto profili di colpa correlati all’omesso esercizio del potere di controllo. Il disfacimento dell’asfalto di copertura dello scalino permette di ritenere che si trattasse di una situazione pregressa, sì da far emergere un profilo di colpa, in termini omessa verifica della buona esecuzione dei lavori di ripristino da parte del funzionario a ciò preposto eziologicamente ricollegabile alle lesioni patite dall’attrice. Proprio in presenza di una siffatta condotta colposa, certamente ricollegabile alle incombenze gravanti sul proprio dipendente, anche se rimasto ignoto, in base all’art. 2049 c.c. l’ente convenuto è chiamato a rispondere per il lamentato danno non patrimoniale, poiché l’art. 185, comma 2, c.p. prevede che l’obbligazione risarcitoria derivante da un fatto di reato grava non soltanto sul colpevole ma anche sul responsabile civile (cfr. sullo specifico punto Cass. 1° settembre 1999, n. 9198; 15 novembre 1996, n. 10015).
In ragione della rilevanza penalistica dei fatti in esame, quindi, va liquidato il danno non patrimoniale che si indica nel caso concreto in Euro 1.605,98 in moneta attuale, pari al 40 % del danno biologico
complessivo (permanente e temporaneo - v. tabella del Tribunale di Venezia, tenuto conto del livello medio di sofferenza accertato dal c.t.u.).
A titolo di danno emergente, va riconosciuta sulla scorta della documentazione versata in causa, del giudizio di congruità e pertinenza espresso dal c.t.u. e di una necessaria valutazione equitativa e forfetaria, per spese mediche e varie, la complessiva somma di Euro 180 ai valori attuali.
Il danno fin qui calcolato ammonta dunque a Euro 5.800,94 in moneta attuale. Vanno infine riconosciuti gli interessi compensativi al tasso di legge dal sinistro al saldo.
Pertanto, il Comune di Venezia, in persona del Sindaco p.t., deve essere condannato al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 5.800,94 ai valori attuali, oltre agli interessi compensativi al saggio legale, di volta in volta in vigore, dal sinistro fino al saldo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Spese di C.T.U. a definitivo carico del convenuto.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe riportata, respinta ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
1) accertata la responsabilità del convenuto in relazione al sinistro oggetto di causa, condanna il Comune di Venezia, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di Colussi Maria Grazia, a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 5.800,94 ai valori attuali, oltre agli interessi compensativi al saggio legale, di volta in volta in vigore, dal sinistro fino al saldo;
2) condanna il convenuto alla rifusione in favore dell’attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 3.344,88, di cui Euro 247,88 per spese, Euro 1.097,00 per diritti e Euro 2.000 per onorari, oltre IVA e CPA se dovuti per legge;
3) spese di C.T.U. a definitivo carico del convenuto;
4) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.