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Corte di Appello di Milano, II sez. civ., 11 novembre 2003 - Presid. Vaglio, Cons. Todaro, Cons. Rel. Chindemi

nella causa civile iscritta al numero di ruolo ge­nerale sopra riportato, discussa nella camera di consiglio del 29.10.2003, promossa con atto di cita­zione in appello notificato il 2.11.2001,a ministero dell'aiutante ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio unico no­tifiche della Corte d'Appello di MIlano

A. A., elettivamente domiciliato in ..., presso l'avv... che lo rappresenta e difende, insieme all’avv. ..., per delega a margine dell’atto di citazione in appello

APPELLANTE

CONTRO

Patrizia Crepella e Assicuratrice Industriale s.p.a. in persona del legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliate in Milano, Corso Italia n. 6, presso lo studio dell'avv. Angelo del Borrello, rappresentate e difese dall’avv. Roberto Gola di Sondrio,per delega in calce agli atti di citazione in primo grado. APPELLATA

OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 16.3.1998 il sig. Alberto Andreoli con­veniva in giudizio davanti al Tribunale di Sondrio la sig.ra Patrizia Crepella e la SAI Società Assicuratrice Industriale s.p.a. chiedendone la condanna in soli­do, previa declaratoria di responsabilità,al risar­cimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 6.7.1995 nel Comune di Sondrio sulla strada provinciale panoramica tra il motociclo Yamaka 125 tg SO 56922 e l’autovettura Autobianchi Y10 tg SO 163626 condotta dalla proprietaria Patrizia Crepella.

Esponeva l'istante che, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, procedendo a bordo del proprio motociclo sulla panoramica in direzione Sondrio, veniva urtato dalla Y10 che si immetteva repentinamente sulla carreggiata proveniente da un parcheggio sito sulla destra, nella medesima direzione di marcia del ciclomotore, omettendo di concedere la precedenza al motociclo.

Instaurato il contraddittorio i convenuti contestavano la responsabilità, chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine il concorso di colpa prevalente o concorrente dell’istante, versando all’attore un acconto complessivo di £ 100.000.000.

Esperite le prove orali e ctu medico-legali il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 425/01 depositata in data 29.6.2001, accertava l’esclusiva responsabilità dei convenuti nella produzione del sinistro e li condannava in via tra loro solidale a pagare all’attore la somma di £ 204.710.500 , oltre rivalutazione monetaria della somma di £ 33.560.500 ed interessi ad un tasso del 70% di quello legale, detratti gli acconti, oltre al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato in data 2.11.2001, Alberto Andreoli assumendo l’esiguità della somma liquidata a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la condanna solidale dei convenuti al pagamento della maggior somma di £ 329.838.400, oltre interessi legali e rivalutazione, contestando anche la misura degli interessi compensativi riconosciuta dal Tribunale al tasso del 70% di quello legale.

Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto dell’appello, formulando con appello incidentale, richiesta di rivalutazione e interessi sull’acconto di £ 100.000.000 già versato dalla Sai all’appellante e la riduzione, previa specificazione delle varie voci, delle spese liquidate dal Tribunale, ritenute eccessive.

La causa passava , quindi, in decisione, sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non è oggetto di contestazione la responsabilità degli appellati in ordine al sinistro, definitivamente accertata dal primo giudice e non oggetto di impugnazione.

Lamenta l’appellante “le restrittive ed inique” liquidazioni dei danni, da parte del Tribunale che non avrebbe tenuto conto delle effettive ripercussioni negative subite dalla vittima a seguito delle gravi lesioni personali subite a causa dell’incidente.

Ritiene la Corte, preliminarmente, che, ai fini di una equa liquidazione dei danni subiti dalla vittima del sinistro, nei limiti delle doglianze oggetto di motivi di appello, occorre valutare unitariamente l’entità e le ripercussione degli stessi, ed, in particolare di quelli non patrimoniali, sulla personalità del soggetto offeso, al fine di pervenire ad una liquidazione unitaria, “nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale , auspicato dalla stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 233 del luglio 2003), anche sull’orientamento espresso nelle recenti pronunce della Corte di Cassazione (CASS. 31.5.2003,n. 8827 e 8828).

Viene rivisitata la tradizionale tripartizione risarcitoria tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.), danno non patrimoniale (art 2059 c.c.), liquidabile, originariamente, ma con giurisprudenza consolidata fino al maggio 1993, solamente in caso di reato (art. 185 c.p.) e danno biologico, di cui tuttora è controversa la natura patrimoniale o non patrimoniale, liquidabile comunque, indipendentemente dalla natura giuridica, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 184/1986, trattandosi della lesione di un bene costituzionalmente garantito, quale il diritto alla salute (art. 32 Cost.) , in base al combinato disposto dell’art. 2043 c.c. (e non , invece, 2059 c.c. dando così origine alle incertezze sulla sua natura giuridica) e la norma costituzionale di riferimento.

Il danno morale soggettivo è stato recentemente ampliato dalla Corte di Cassazione (col trittico di sentenze n. 7281.7282,7283 in data 12.5.2003), ricevendo un ulteriore avallo dalla Corte Costituzionale (sentenza n, 23 del 11.7.2003), ricomprendendo anche “la fattispecie corrispondente nella sua oggettività all’astratta previsione di una figura di reato, con la conseguente possibilità che, ai fini civili, la responsabilità sia ritenuta per effetto di una presunzione di legge” (Corte Cost. 11.7.2003,n. 233), confermando l’orientamento già emerso dalle sentenza della Corte di Cassazione n. 7281.7282,7283 del 12.5.2003.

Superata la ancestrale equiparazione tra danno non patrimoniale e danno morale soggettivo , grazie alla previsione di nuove fattispecie di danni non patrimoniali, introdotti da leggi successive all’epoca di emanazione del codice civile (1942) e, prima fra tutte, la Costituzione (1948) i cui precetti, sia per il principio della gerarchia delle fonti che per quello della successione delle legge nel tempo, non possono non trovare attuazione o essere , comunque, limitati da una norma di rango inferiore ed antecedente nel tempo alla Costituzione stessa.

Il legislatore ordinario ha riconosciuto ulteriori fattispecie di danni non patrimoniali, oltre al danno morale conseguente a fatto reato, quest’ultimo fondato su una funzione punitiva della stessa normativa, quali, a titolo esemplificativo, la risarcibilità dei danni non patrimoniale conseguenti al mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo (l. 24.3.201,n. 89, art. 2); alla ingiusta privazione della libertà personale a seguito dell’esercizio di funzioni giudiziarie (l. 13.4.1988,n. 117, art 2), all’adozione di atti discriminatori per motivi etnici o razziali (D.L.,gs 25.7.1998,n. 286, art. 2), all’impiego di modalità illecite nella raccolta dei dati personali (l. 31.12.1996,n. 675, art. 29, comma 9).

Il processo di costituzionalizzazione del diritto civile consente, in mancanza di adeguati interventi riformatori, pur auspicabili, da parte del legislatore, di interpretare le norme alla luce dei principi fondamentali della stessa Carta Costituzionale che non possono essere, essere, comunque, frustrati dalla legge ordinaria

In particolare occorre far riferimento all’art. 2 della Carta Costituzionale che “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”

Superata, quindi, la teoria della funzione repressiva relativa al danno non patrimoniale, con l’ampliamento ad altre fattispecie risarcitorie estranee alla tutela penale, il danno non patrimoniale tende sempre più ad assumere la funzione di danno ai valori inerenti alla persona, discostandosi sempre più dalla originaria equiparazione col danno morale soggettivo.

Tale ultima funzione del danno non patrimoniale è stata acclarata dalla stessa Corte di Cassazione che ha indicato una chiave di lettura costituzionale dell’art. 2059 c.c. (sentenze gemelle n. 8827 e 8828 del 31.5.2003), ribadita dalla corte Costituzionale che ha ritenuto (“per relationem”) corretta l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c..

Anche questa Corte aveva prospettato, in precedenza, una tale interpretazione con la sentenza in data 14.2.2003 (Centro Poligrafico Milano s.r.l. c. Ciraldo Alfio e Paliasi Caterina, in Resp. civ. prev., 2003,798.

Incidendo il danno non patrimoniale su valori fondamentali dell’uomo potrebbe validamente obiettarsi che la lesione di valori costituzionalmente garantiti , (essendo tale lesione sostanzialmente, ravvisabile in ogni tipologia di danno non patrimoniale, con particolare riferimento all’art. 2 della Cost.) opererebbe una interpretazione “abrogans” e non “utilis”, dell’art. 2059 c.c. riservata al legislatore ed non all’interprete, svuotando di contenuto la norma e non consentendone, di fatto, l’applicazione.

Va, al riguardo, rilevato che, nel caso di accertata violazione di diritti fondamentali dell’individuo, occorre che il fatto illecito, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, abbia caratteristiche tali da costituire effettivo pregiudizio ai valori tutelati dalla Carta fondamentale, tali da incidere sulla loro mancata realizzazione ( cfr Appello Milano 14.2.2003, cit.).

Pertanto non ogni danno di natura non patrimoniale si sostanzia in una lesione di valori costituzionale, con conseguente tutela generalizzata, occorrendo,a riguardo , che l’interprete operi una attenta valutazione della fattispecie al fine di ricercare la effettiva lesione di valori costituzionalmente garantiti.

Verrebbero, così, esclusi dalla tutela risarcitoria, basata sulla costituzionalizzazione dell’art. 2059 c.c., le lesioni cd “bagatellari”, per mancanza di lesione di valori costituzionali.

Queste ultime sarebbero risarcibili solamente in presenza di fatto reato in base alla previsione dell’art. 2059 c.c., impregiudicata la valutazione del “quantum”.dipendendo dalla prova della effettiva entità del danno, da fornirsi dal danneggiato in base ai principi generali in tema di onere della prova.

Questione dibattuta, ma che esula dalla specifica tematica di indagine, e se , stante il venir meno delle funzioni punitive e repressiva dell’art. 2059 c.c., anche il semplice disagio, conseguente a fatto illecito altrui, che non comporti lesione di interessi di rango costituzionale, debba trovare o meno tutela risarcitoria, in base alle spinte evolutive tese a ricomprendere nella tutela della persona non solo la fisicità dell’individuo ma anche l’aspetto in senso ampio psichico, orientato al benessere dell’uomo inteso nella sua integralità, che costituisce bene tutelabile nella sua integralità in una società ove crescono le libertà insieme alle responsabilità per la privazione delle prime.

Anche in tali fattispecie (disagio) potrebbe prospettarsi una (sia pure diversa) interpretazione costituzionale dell’art. 2059 c.c. che non giustificherebbe disparità di tutela, a seconda che trattasi o meno di fatto reato, a seguito dall’esclusione della natura punitiva-repressiva attribuita, invece, in passato a tale norma che giustificava, sotto il profilo della legittimità costituzionale, tale disparità di trattamento.

Va la riguardo, segnalata la tutela recentemente accordata in sede comunitaria al cd “danno da vacanza rovinata” che , astrattamente, non comporta lesioni di valori protetti dalla Costituzione.

Oprata la “reductio ad unum” del danno non patrimoniale, occorre individuare le voci di danno che ne confluiscono e verificare se la liquidazione possa essere o meno unitaria.

Sotto la voce “danno non patrimoniale” rientrano : a) il danno morale soggettivo (cd “pretium doloris) , il danno biologico (lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di accertamento medico –legale) ed il danno esistenziale (alterazione della qualità della vita che si estrinseca nella lesione della personalità del soggetto nel suo modo di essere sia personale che sociale, consistente in “agire altrimenti” o in un “non poter più fare come prima”).

Quest’ultima voce di danno ha trovato riconoscimento, oltre nelle giurisprudenza di merito, anche nella giurisprudenza della S.C. e , per ultimo della Corte Costituzionale (sentenza n. 233/2003), quale “danno derivante dalla lesione di (altri –diversi dal danno biologico, NDR) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona”.

Quanto alla discussa natura giuridica dei danni biologico ed esistenziale, intesi entrambi quale violazione di diritti costituzionalmente tutelati, va osservato che , per entrambi i danni il processo di costituzionalizzazione è simile, operando in base all’art. 2043 c.c. o , come auspicato da questa Corte, in base all’art. 2059 c.c. (per le motivazioni che saranno sviluppate) ed alla norma costituzionale di riferimento (art 32 Cost. per il danno biologico e , generalmente , ma non solo, art.2 Cost per il danno esistenziale).

La stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 233/2003) attribuisce al danno biologico natura di danno non patrimoniale, aderendo alla recente interpretazione della Corte di Cassazione che auspica una definitiva collocazione del danno biologico nell’alveo del danno non patrimoniale evidenziando che “non ignora il Collegio che la tutela risarcitoriadel cd dannon biologico viene somministrata in virtù del collegamento tra l’art. 2043 c.c. e la’rt. 32 Cost., e non già in ragione della collocazione del danno biologico nell’ambito dell’art. 2059 c.c., quale danno non patrimoniale e che tale costruzione trova le sue radici (v. Corte Cost., sent. N. 184/1986) nella esigenza di sottrarre il risarcimento del danno biologico (danno non patrimoniale) dal limite posto dall’art. 2059 c.c.(norma nel cui ambito avrebbe potuto trovare collocazione e nella quale, peraltro, una successiva sentenza della Corte Costituzionale, la n. 372 del 1994, ha ricondotto il danno biologico fisico o psichico sofferto dal congiunto della vittima primaria). Ma tale orientamento, non appena ne sarà fornita l’occasione, merita di essere rimeditato” (Cass. 31.5.2003, n. 8827 e 8828)

Tuttavia, ove si voglia ricomprendere il danno biologico e il danno esistenziale nell’ambito del danno da lesione a valori fondamentali inerenti alla persona, occorre giustificarne , sotto il profilo logico-giuridico, la natura giuridica-danno patrimoniale o non patrimoniale- e fugare, in tale ultimo caso, i dubbi di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost.

Sotto il primo profilo entrambe le figure di danno (biologico ed esistenziale) vanno ricompresse nella generale categoria del danno non patrimoniale essendo entrambe caratterizzate dalla non redditualità e trattandosi di ristoro che non reintegra il patrimonio del soggetto leso dal pregiudizio, non avendo funzione compensativa (come riconosciuto nel danno patrimoniale), ma funzione prevalentemente satisfattiva, tipica del danno non patrimoniale.

Il risarcimento accordato al danno non patrimoniale, infatti, non è l’equivalente economico di un danno emergente o di un lucro cessante, inteso in senso economico, ma è il ristoro di un pregiudizio subito, di natura personale o sociale, sotto forma di una somma di denaro, liquidata in via equitativa o in base a vari parametri risarcitori (es: danno biologico).

Sotto il secondo profilo (possibile illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost., per disparità di trattamento nel caso di omesso riconoscimento del danno non patrimoniale in mancanza di fatto reato), le recenti e già citate sentenza della Cassazione e della Corte Costituzionale, consentono di ritenere superata, attraverso l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. , la possibile incostituzionalità dell’art. 2059 c.c. in relazione all’art. 3 della Cost. per la limitata tutela risarcitoria.consentendo di escludere dalla soggezione ai limiti dell’art. 2059 c.c. i danni conseguenti a lesione di diritti costituzionalmente garantiti.

Operata tale ricostruzione non vi sono ostacoli a costruire il danno biologico ed il danno esistenziale in base al combinato disposto , non più dell’art. 2043 c.c., ma dell’art. 2059 c.c., con la norma costituzionale di riferimento.

Va, peraltro , rilevato che l’art. 2059 c.c. non costituisce una categoria autonoma di danno, in quanto la figura dell’illecito civile è unitaria e il danno morale costituisce una “species” del “genus” “danno ingiusto” (art. 2043 c.c.).

Va , altresì, evidenziato che il principio della l’inviolabilità dei diritti umani è principio indiscusso della emananda nuova Costituzione europea che imporrà al diritto positivo europeo ed a quello nazionale un adeguamento a tali principi.

Peraltro la nostra Carta fondamentale già tutela il pieno sviluppo della persona umana nelle varie dimensioni personale, sociale ed economica.

Le limitate fattispecie in cui alcune voci di danno alla persona non sarebbero liquidabili, in base al disposto dell’art. 2059 c.c., alla luce della lettura costituzionalmente orientata di tale norma, si ridurrebbero a poche ipotesi, comunque non costituenti reato, limitate alle figure di danno cd bagatellare, in relazione al quale non sorgono specifiche esigenza di tutela sociale.

Quanto alla possibile liquidazione unitaria o meno del danno non patrimoniale (comprendente, come già visto il danno morale soggettivo, il danno biologico, il danno esistenziale e il danno comunque conseguente alla violazione di norme di rango costituzionale) va precisato che, al fine di evitare il pericolo di arbitrarietà ed eccessiva discrezionalità , appare necessaria la distinzione delle singole voci, soprattutto di quelle che vengono liquidate, come il danno biologico, sulla base di parametri predeterminati dalla legge o da convenzioni in vigore nei vari Tribunali (cd tabelle adottate dai vari Tribunali).

Per le altre voci liquidate in via equitativa, quali il danno morale ed il danno esistenziale, pur essendo preferibile la distinzione tra le varie voci, sarà possibile , tuttavia, la liquidazione unica, soprattutto nel caso in cui le diverse compromissioni della personalità del soggetto appaiano suscettibili di una valutazione unitaria, stante la loro complementarietà, purchè si dia conto, non in termini generici o approssimativi, ma analitici ed esaustivi, dell’incidenza delle varie voci di danno all’interno dell’unitaria liquidazione.

La liquidazione del danno non patrimoniale, quale categoria unitaria, pur con la necessaria distinzione, al suo interno, delle voci che lo compongono, servirà ad evitare la possibilità di duplicazioni risarcitorie, possibili, invece, nel caso di separati risarcimento di autonome voci di danno.

La lesione alla personalità del soggetto leso è, per sua natura, unitaria e comprende sia il dolore, sia il danno alla salute , sia il disagio conseguente alla impossibilità di realizzare attività che prima si era solito attuare e certamente la visione unitaria di tali compromissioni agevola il giudicante nella equa quantificazione del danno , da risarcire nella sua integralità, evitando pericolose duplicazioni, ma rapportando l’entità del risarcimento all’effettivo pregiudizio subito che non può subire limitazioni, avendo il danneggiato il diritto all’integrale risarcimento, in caso di violazioni di diritti costituzionalmente garantiti, senza possibilità di riduzione (che sarebbero illegittime ed incostituzionali) ove operate in base ad una analisi economica del diritto, caratterizzata dalla scarsità di risorse degli enti deputati al risarcimento.

Alla luce di tali considerazioni vanno esaminate le doglianze dell’appellante sul “quantum” riconosciuto dal Tribunale, ritenuto non satisfattivo dell’effettivo pregiudizio subito dalla vittima del sinistro.

La relazione di ctu medico-legale ha evidenziato che il sig. Alberto Andreoli, a seguito del sinistro, ha riporatato “gravissime lesioni personali che consistevano in sindrome policontusiva alle mani, arti superiori, coscia sinistra e gamba destra, trauma craniofacciale, frattura scapola sinistra,, frattura ottava costa emitorace sinistro con contusione parenchimale polmonare e pneumotorace sinistro, ampia ferita coscia sinistra,frattura della corona di incisivo mediale superiore di destra, grave danno tronculare del nervo circonflesso sinistro con denervazione, lesione al legamento crociato posteriore del ginocchio destro.”

All’epoca della visita medico legale (maggio 2000), circa cinque anni dopo l’incidente, presentava ancora “modesta ipomiotrofia a carico del deltoide sinistro con modesto deficit funzionale dei movimenti della spalla con live deficit di forza e presenza di esiti cicatriziali ben evidenti a livello di deltoide pettorale. A livello degli arti inferiori presenza di cospicua cicatrice graffata nel terzo inferiore della coscia sinistra e lieve deficit di forza arto inferiore destro con presenza di cassetto.

Tali interventi hanno comportato diversi ricoveri ospedalieri con interventi chirurgici e mesi di cure riabilitative, sostenendo spese cospicui così come documentate…”

Il ctu quantificava il danno biologico nella misura del 20% con un’incidenza negativa nell’espletamento delle attuali mansioni lavorative (autista di automezzi pesanti) nel senso di maggior aggravio, sforzo o disagio e un’inabilità temporanea di circa due anni di cui 18 mesi di invalidità assoluta e sei mesi di invalidità parziale.

L’Andreoli, all’epoca del sinistro, lavorava, stagionalmente, a Livigno, quale aiuto cuoco, avendo conseguito tale attestato dopo due anni di corso, e ha dovuto, necessariamente, sospendere tale attività a seguito delle gravi lesioni subite, per almeno due anni (periodo accertato di invalidità) iniziando a lavorare , nell’ottobre 1998, quale autista di rimorchio.

Il primo giudice ha liquidato, quale danno patrimoniale,: a titolo di inabilità temporanea assoluta (mesi 18) la somma di £ 37.800.000 e di inabilità temporanea relativa (mesi 6) £ 6.300.000 sulla base degli importi giornalieri di £ 70.000 per l’invalidità assoluta e di £ 35.000 per la temporanea, in uso , quale criterio generale liquidatorio di tale voce di danno, nel Tribunale di Sondrio.

Va , tuttavia, rilevato che il periodo di invalidità dell’Andreoli è stato particolarmente travagliato e sofferto, essendo stato dapprima ricoverato per circa 15 giorni presso l’ Ospedale di Sondrio, poi presso l’Ospedale di Legnano ove veniva sottoposto a intervento chirurgico per “trapianto nervoso, immissione di drenaggio” e nel dicembre 1996 presso l’Ospedale di Sondrio ove veniva sottoposto ad altro intervento chirurgico per la lesione al legamento crociato posteriore e menisco mediale del ginocchio destro.

Valutati i ripetuti ricoveri, i tre diversi e delicati interventi chirurgici cui l’Andreoli è stato sottoposto e la lunghezza delle cure riabilitative , la somma giornaliera di £ 70.000 e £ 35.000 per ciascun giorno di invalididità assoluta o temporanea, fissata in termini generali dal Presidente del Tribunale di Sondrio, se può apparire equa, in termini generali, per una “usuale” invalidità temporanea conseguente ad una micropermanente, non appare satisfattiva in relazione alla particolarità e gravità della fattispecie. Appare, pertanto, equo, riconoscere all’Andreoli la maggior somma, rispettivamente, di € 51,65 (£ 100.000) e € 28,52 (£ 50.000), per ciascun giorni di invalidità permanente e temporanea.

Vanno, pertanto, riconosciute € 27.888,67 (£ 54.000.000) a titolo di invalidità totale e € 4.688,11 (£ 9.000.000) a titolo di invalidità temporanea .

Relativamente alla invalidità permanente, non contestata quanto alla percentuale invalidante (20%) è stata liquidata la somma di £ 3.500.000 per ciascun punto di invalidità per un totale di £ 70.000.000.

Valutata l'età dell'istante ( 18 anni all'epoca del sinistro), l'entità e gravità delle lesioni subite, considerate anche i criteri di liquidazione tabellare adottati dal Tribunale di Milano e da questa Corte, tale importo non appare satisfattivo dell’effettivo pregiudizio subito dalla vittima ed appare equo riconoscere allo stesso la somma di € 47.360,00 per danno biologico, corrispondenti ad € 2.368,00 per punto di invalidità. A parte vanno liquidate le ulteriori compromissioni non ricompresse nella liquidazione cd. tabellare del danno biologico.

A titolo di danno morale il Tribunale ha adottato, quale criterio di riferimento”, quello della metà del danno biologico, che la Corte ritiene adeguato alla fattispecie, considerata la particolarità delle sofferenze e del travaglio della vittima conseguente all'entità e tipologia delle lesioni accertate ed alla modalità della loro produzione e, pertanto, va riconosciuta per tale voce di danno, ricalcolato sulla somma riconosciuta a titolo di danno biologico, l’importo di € 23.680,00.

Lamenta anche l’appellante il mancato riconoscimento della incapacità lavorativa specifica.

Quest’ultima consiste nel concreto venir meno della capacita' di guadagno in relazione all'attività lavorativa in atto

In termini generali va riconosciutala sussistenza di un danno patrimoniale da lucro cessante pur nella persistente percezione di una retribuzione uguale a quella precedente, ove venga riconosciuta una prestazione di lavoro più intensa del normale o la incidenza negativa su una possibilità di lavoro alternativo, oppure l'impiego di uno sforzo maggiormente usurante per mantenere il precedente standard lavorativo, o una possibile collocazione anticipata al riposo

Il ctu ha ,al riguardo, evidenziato un maggior aggravio , sforzo o disagio nell’espletamento dell’attività lavorativa di autista di mezzi pesanti.

Tale maggior aggravio nell’espletamento della quotidiana attività lavorativa,non può essere considerata , in senso tecnico, quale minore incapacità lavorativa specifica, non comportando alcuna diminuzione di reddito; tuttavia non può porsi in dubbio che tale maggior sforzo quotidiano nell’espletamento dell’attività lavorativa di autista di mezzi pesanti (quale ad esempio, la maggior fatica nel salire sul mezzo, il presumibile maggior fastidio da stanchezza alle gambe, la difficoltà, desumibile in base alle nozioni di comune esperienza di trovare altra simile occupazione,) costituiscono una voce di danno ( cd danno da usura psico-fisica) suscettibile di ristoro patrimoniale, sia pure in via equitativa, determinato, in base ai parametri sopra indicati, nella somma di € 10.000,00.

Non sono contestate le ulteriori somme riconosciute dal Tribunale ( € 11.930,15 (£ 23.100.000) a titolo di mancato guadagno ed € 5.402,40 (£ 10.460.500) per spese mediche documentate.

Il danno complessivo patito dall’Andreoli ammonta a € 130.949,33 , di cui € 59.909,33 per danno patrimoniale ed € 71.040,00 per danno non patrimoniale , quest’ultimo liquidato in moneta attuale.

Merita accoglimento anche il motivo relativo all’ integrale riconoscimento degli interessi legali, cui va riconosciuto natura compensativa e non avendo il Tribunale specificato i motivi della loro riduzione al 70%

La Sai con appello incidentale, lamenta la mancata attualizzazione della somma complessivamente pagata dall’esborso, in base al medesimo criterio, non contestato, adottato per gli accessori riconosciuti dal Tribunale (interessi e rivalutazione).

Tale doglianza è fondata, in quanto, al fine di operare il calcolo del residuo ancora dovuto dai debitori, occorre attualizzare le somme corrisposte a decorrere dall’effettivo versamento al danneggiato e, pertanto dall’importo complessivamente dovuto all’appellante dovrà essere detratta la somma già corrisposta dalla Sai di € 51.645,69, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali da ciascun esborso.

Pertanto, in riforma dell’impugnata sentenza, la SAI Società Assicuratrice Industriale s.p.a. e Patrizia Crepella devono essere condannate in solido a pagare a Alberto Andreoli la somma di € 130.949,33, oltre interessi legali sulla soma di 71.040,00 dal 6.7.1995 ed interessi legali e maggior danno da rivalutazione monetaria, in base agli indici Istat, sulla residua somma in base ai criteri già specificati nella sentenza, detratti gli acconti versati dala Sai al danneggiato per la complessiva somma di € 51.645,69, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali da ciascun esborso.

E’ fondato anche il motivo di appello concernente la mancata specificazione , in sentenza , delle singole componenti (spese, diritti e onorari) relative alle spese processuali liquidate nell’ammontare complessivo di £ 29.017.250 , giudicate eccessive.

Il Tribunale avrebbe dovuto specificare le singole voci relative alla liquidazione delle spese processuali, in base alla nota spese prodotta, ai fini della diversa incidenza fiscale delle singole voci e ai fini della determinazione di quelle accessorie (spese generali, iva, cpa) .

Tuttavia , esaminando la nota spese dell’attore,prodotta in giudizio, accolta integralmente dal Tribunale, è possibile desumere le singole voci ( £ 1.066.250 per spese, £ 5.570.000 per diritti, £ 19.840.000 per onorario, £ 2.541.000 per spese generali).

L’ammontare complessivo delle spese liquidate (£ 29.017.250) sia pure nei limiti dello scaglione relativo al valore della causa, appare, invero, eccessivo in relazione all’attività effettivamente svolta dal procuratore degli attori, relativa sostanzialmente al solo quantum, determinato attraverso CTU.

Appare, equo ,pertanto riconoscere,in parziale riforma della sentenza, a titolo di spese, relativamente al primo grado di giudizio, la somma di € 533,00 per spese, € 1.750,00 per diritti, € 6.500,00 per onorario, oltre iva, cpa e spese generali , previa declaratoria di condanna solidale degli appellati alla loro refusione..

Stante il parziale accoglimento dell’appello principale e di quello incidentale, sussistono giusti motivi per compensare per 1/3 tra le parti le spese del grado, condannando i solido gli appellati al rimborso, a favore dell’attore, cui è stata riconosciuto in appello un maggior importo risarcitorio, dei residui 2/3, in base al valore delle somme riconosciute in sentenza.

PQM

definitivamente pronunciando, sull’appello proposto, con atto di citazione notificato in data 2.11.2001, da Alberto Andreoli nei confronti di l’Assicuratrice Industriale s.p.a. e Patrizia Crepella e sull’appello incidentale degli appellati, contro la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 425/01 depositata in data 29.6.2001, re­spinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa , in parziale riforma dell’impugnata sentenza

CONDANNA

in solido l’Assicuratrice Industriale s.p.a. e Patrizia Crepella a pagare a Alberto Andreoli la somma di € 130.949,33, oltre interessi legali sulla soma di 71.040,00 dal 6.7.1995 ed interessi legali e maggior danno da rivalutazione monetaria, in base agli indici Istat, sulla residua somma in base ai criteri specificati nella sentenza impugnata, detratti gli acconti gia versati dalla SAI per la complessiva somma di € 51.645,69, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali da ciascun esborso.

CONDANNA

in solido l’Assicuratrice Industriale s.p.a. e Patrizia Crepella al rimborso a favore di Alberto Andreoli delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 533,00 per spese, € 1.750,00 per diritti, € 6.500,00 per onorario, oltre iva, cpa e spese generali

DICHIARA

compensate per 1/3 tra le parti le spese processuali del grado di giudizio e condanna in solido l’Assicuratrice Industriale s.p.a. e Patrizia Crepella al rimborso a favore di Alberto Andreoli dei residui 2/3 che liquida in € 118,00 per spese,€ 341,00 per diritti,€ 4.320,00 per onorario, oltre spese generali, iva e cpa

MILANO 29.10.2003

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Ft dott. Domenico Chindemi

Ft dott. Sergio Vaglio

Sentenza depositata in cancelleria in data 11.11.2003