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Cass. civ., sez. III, 24 marzo 1979, n. 1716, Pres. Sgroi, Est. Schermi – Cirielli c. Bisaro

La responsabilità extracontrattuale sorge quando il fatto costitutivo dal quale è generata non soltanto viene ad esistenza, ma anche e soprattutto si esteriorizza divenendo conoscibile; in particolare, quando si esteriorizza, ed è quindi conoscibile, l’evento dannoso. Pertanto, dal momento della esteriorizzazione, e quindi della conoscibilità, dell’evento dannoso comincia a decorrere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

(Omissis). - Svolgimento del processo. - Con atto di citazione notificato il 12 giugno 1971 i coniugi Arcidia Bisaro e Luigi Sirianni convenivano davanti al tribunale di Pordenone Elio De Marchi e Silvio Cirielli. Gli attori esponevano: che il 29 aprile 1959 la Bisaro era stata sottoposta, nell’ospedale civile di Pordenone, dal prof. De Marchi, primario chirurgico, all’asportazione di un gonfiore tumefatto alla coscia destra diagnosticato “melanoma”; che la diagnosi del chirurgo era stata confermata, previo esame del vetrino, dal dr. Cirielli, primario del reparto di analisi patologica; che, eseguita l’asportazione della parte malata, la Bisaro era stata dimessa con la diagnosi di “melasarcoma coscia destra” ed era stata sottoposta ambulatoriamente ad applicazione di terapia nello stesso ospedale a cura del prof. Lino Della Bernardina; che questi, dopo 23 applicazioni, aveva espresso dei dubbi sull’esattezza della diagnosi ed aveva inviato la paziente per un controllo, presso l’Istituto di anatomia ed istologia di Padova, dove il primario prof. Mario Raso, previo esame del vetrino rilasciato dal dr. Cirielli, aveva diagnosticato soltanto “angioma con alterazioni arterovenose di natura congenita”; che, dietro consiglio del prof. Raso espresso per iscritto, la cura radiante era stata sospesa; che l’ultima diagnosi era stata confermata dall’Istituto Regina Elena di Roma, dove la Bisaro era stata ricoverata il 9 luglio 1969 dai familiari per maggior tranquillità. Aggiungevano: che, dopo le irradiazioni, la Bisaro era entrata in uno stato di permanenti disturbi, quali cefalee, dolori addominali, insofferenza ai rapporti coniugali, depressione, debilitazione, ecc.; che, sottopostasi alle cure del dr. Luigi Marcon, specialista in chirurgia generale e ginecologica ostetricia, primario dell’Ospedale di Aviano, l’inferma non si era ripresa, ed anzi dopo il 1967 si era aggravata fino a pervenire alla completa ed irreversibile sterilità; che le sofferenze fisiche e psichiche della paziente, la quale vedeva distrutta la sua personalità di donna, avevano generato uno sconcerto generale della famiglia (marito e figlio). Sostenevano: che l’errore diagnostico e terapeutico era da ritenersi colposo, per cui i responsabili erano tenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali; che tali danni riguardavano non soltanto la paziente, ma anche il di lei marito, sul quale si erano scaricati spese di cura, assistenza, viaggi per visite, sconcerto familiare, ecc.; che, quanto alla Bisaro, la determinazione globale e concreta del danno sarebbe stata possibile solo dopo gli accertamenti medico-legali relativi alle condizioni ed ai postumi fisici di lei ed alla lesione profonda della sua personalità e della sua vita di relazione; che, quanto al Siriani, venivano esposti i danni patrimoniali in L.495.000 ed i danni non patrimoniali in L. 5.000.000. concludevano chiedendo che i convenuti fossero condannati, in solido, al risarcimento dei danni, da liquidarsi, quanto al Sirianni, in L. 5.495.000, con gli interessi legali dall’ultimo quinquennio, e, quanto alla Bisaro, nella somma che sarebbe stata determinata in concorso di causa, con gli interessi dall’ultimo quinquennio.

Con atto di citazione notificato il 25 giugno 1971 la Bisaro ed il Sirianni convenivano davanti allo stesso tribunale anche l’Ospedale civile di Pordenone, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni in solido con il De Marchi ed il Cirielli.

Si costituivano tutti i convenuti.

Il De Marchi contestava la fondatezza delle domande attrici proposte nei suoi confronti.

Il Cirielli eccepiva la prescrizione, per decorso sia del decennio di cui all’art. 2946 c.c. sia del quinquennio di cui all’art. 2947 c.c., e nel merito, in subordine, chiedeva il rigetto delle proposte domande.

L’Ospedale civile di Pordenone eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, eccepiva la prescrizione ex art. 2947 comma 1, c.c. ed in subordine chiedeva il rigetto delle domande attrici.

Riunite le due cause, veniva disposta ed eseguita una consulenza tecnica.

L’adìto tribunale così decideva con sentenza non definitiva 31 luglio 1974: a) dichiarava il Cirielli responsabile dei danni subiti dalla Bisaro e dal Sirianni a far tempo dal 12 giugno 1961 in poi, dichiarando prescritto il diritto degli attori, verso il detto convenuto, al risarcimento dei danni anteriori; b) dichiarava l’Ospedale civile di Pordenone responsabile, in concorso con il Cirielli, dei danni subiti dalla Bisaro e dal Sirianni a far tempo dal 25 giugno 1966 in poi, dichiarando prescritto il diritto degli attori, verso il detto convenuto, al risarcimento dei danni anteriori; c) in conseguenza, condannava il Cirielli e l’Ospedale civile di Pordenone al risarcimento dei danni in favore della Bisaro e del Sirianni, dalle date suindicate, con vincolo solidale a partire dal 25 giugno 1966; d) rigettava le domande proposte dalla Bisaro e dal Sirianni contro il De Marchi, dichiarando interamente compensate fra tali parti le spese del giudizio.

Il Cirielli proponeva appello nei confronti della Bisaro, del Sirianni e del De Marchi, notificando il relativo atto anche all’Ospedale civile di Pordenone.

Il detto Ospedale, a sua volta, proponeva appello nei confronti della Bisaro e del Sirianni.

La corte d’appello di Trieste, con sentenza 14 giugno 1976, rigettava entrambi gli appelli e condannava il Cirielli e l’Ospedale civile di Pordenone, in solido, a rimborsare alla Bisaro ed al Sirianni le spese del giudizio di secondo grado. (Omissis)

Motivi della decisione. - Tutti i ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, devono essere riuniti.

Va esaminato anzitutto il quarto motivo del ricorso proposto dal Cirielli, il quale lamenta che la Corte di Trieste abbia errato nel ritenere a suo carico, oltre che la responsabilità extracontrattuale, anche la responsabilità contrattuale. Sostiene il ricorrente che il sanitario dipendente da un ente pubblico non è legato da alcuna obbligazione contrattuale verso i pazienti, poiché il suo obbligo a curare deriva da un rapporto di diritto pubblico con l’amministrazione ospedaliera.

Il motivo è fondato.

L’ente ospedaliero, avente personalità giuridica, è un’istituzione pubblica strutturata nell’organizzazione di personale e di mezzi materiali al fine dello svolgimento delle attività diagnostiche e terapeutiche, nonché delle attività collaterali, in favore dei ricoverati ed, in genere, di coloro che richiedono assistenza sanitaria. I medici dipendenti dall’ente sono inseriti nell’organizzazione, costituendone la componente essenziale, e nell’ambito del rapporto organico che li lega all’ente provvedono allo svolgimento delle attività diagnostiche e terapeutiche necessarie ai ricoverati ed agli assistiti in genere.

L’accettazione del paziente nell’ospedale, ai fini del ricovero oppure di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto d’opera professionale. Contratto, questo, che viene concluso tra il paziente e l’ente ospedaliero, il quale assume a proprio carico nei confronti del paziente, l’obbligazione di svolgere l’attività diagnostica e la conseguente attività terapeutica in relazione alla specifica situazione patologica del paziente preso in cura. Parte nel contratto d’opera professionale, e nel conseguente rapporto obbligatorio, è l’ente ospedaliero ed esso soltanto, non anche il medico dipendente che provvede in concreto allo svolgimento dell’attività diagnostica e della conseguente attività terapeutica. In sede di conclusione del contratto e di esecuzione della dovuta prestazione professionale, di fronte al paziente si pone esclusivamente la soggettività giuridica dell’ente ospedaliero, nel quale il medico dipendente si immedesima per effetto del rapporto organico, sì che non rileva, nell’ambito e sotto l’aspetto dell’attività diagnostica e terapeutica, il suo status di soggetto di diritto, essendo egli l’organo per mezzo del quale l’ente ospedaliero adempie la prestazione professionale che è il contenuto dell’obbligazione assunta a proprio carico con la conclusione del contratto.

In realtà, l’attività diagnostica e terapeutica è dovuta, nell’ambito di un preesistente rapporto, sia dall’ente ospedaliero sia dal medico dipendente, ma da ciascuno di questi sotto un diverso profilo e nei confronti di un diverso soggetto. Quanto all’ente ospedaliero, l’attività è dovuta nei confronti del paziente quale prestazione che l’ente si è obbligato ad adempiere con la conclusione del contratto d’opera professionale. Quanto al medico dipendente, l’attività è dovuta nei confronti dell’ente ospedaliero nell’ambito del rapporto di impiego pubblico che lo lega all’ente e quale esplicazione della funzione che è obbligato a svolgere.

Posta questa bipartizione sotto i due profili soggettivi e, conseguentemente, nell’ambito dei due diversi rapporti, si bipartisce anche l’incidenza dell’errore diagnostico o terapeutico nell’uno e nell’altro rapporto. Nel rapporto obbligatorio contrattuale esistente fra l’ente ospedaliero ed il paziente, l’errore si traduce in un inesatto adempimento dell’obbligazione avente per contenuto la prestazione professionale: inesatto adempimento che è proprio dell’ente ospedaliero, parte nel contratto d’opera professionale e nel conseguente rapporto da esso generato, e non anche del medico dipendente, il quale non è parte in quel contratto e perciò nel conseguente rapporto. Nel rapporto di impiego pubblico esistente fra l’ente ospedaliero ed il medico dipendente, l’errore si traduce in un inesatto svolgimento della funzione di cui il medico è investito, con la conseguente responsabilità di questi verso l’ente da cui dipende nell’ambito del rapporto di impiego pubblico.

Non è configurabile, dunque, una responsabilità contrattuale del medico, dipendente dall’ente ospedaliero, verso il paziente in conseguenza dell’errore diagnostico o terapeutico da lui commesso. Il quale errore, però, in mancanza di un preesistente rapporto fra il medico ed il paziente, rileva quale atto illecito causativo di un evento dal quale sia derivato un danno al paziente: rileva, cioè, sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale. Sicché soltanto a questo titolo il medico dipendente è tenuto al risarcimento del danno nei confronti del paziente, e non anche a titolo di responsabilità contrattuale.

Dalla conclusione cui si è pervenuti, che la responsabilità del medico dipendente da un ente ospedaliero verso il paziente per il danno cagionato da un suo errore diagnostico o terapeutico è soltanto extracontrattuale, deriva la conseguenza che il diritto al risarcimento del danno spettante al paziente nei confronti del medico si prescrive nel termine quinquennale stabilito dal comma 1 dell’art. 2947 c.c.

Pertanto, la Corte di Trieste ha errato nel ritenere che la responsabilità del Cirielli, medico dipendente dall’Ospedale civile di Pordenone, fosse sia contrattuale che extracontrattuale e che dovessero quindi applicarsi la prescrizione decennale e quella quinquennale.

Attengono alla questione di prescrizione il primo motivo del ricorso proposto dal Cirielli ed i primi tre motivi del ricorso proposto dall’Ospedale civile di Pordenone.

I ricorrenti lamentano che la Corte di Trieste abbia ritenuto un preteso aggravamento, dopo il 1959, dell’originaria malattia della Bisaro derivata dalle cure radianti praticate alla paziente in conseguenza dell’errata diagnosi del Cirielli, malattia evolventesi negli anni successivi fino a perdurare tuttora: ciò in contrasto, con la relazione dei consulenti tecnici di ufficio, i quali avevano asserito che mancavano elementi idonei a dimostrare un peggioramento progressivo della sindrome dopo il 1959, e sulla base di una serie di dubbi che, secondo la Corte di Trieste, dovrebbero portare alla certezza. Sostengono i ricorrenti che, invece, il termine di prescrizione cominciò a decorrere dopo il 30 aprile 1959, data della diagnosi errata.

Il Cirielli, con il quinto motivo del suo ricorso, e l’Ospedale civile di Pordenone, con i quarto motivo del suo ricorso, lamentano, poi, che la Corte di Trieste non abbia convocato i consulenti tecnici di ufficio perché fornissero chiarimenti oppure non abbia disposto la rinnovazione della consulenza.

I motivi sono infondati.

La responsabilità extracontrattuale configurata nell’art. 2043 c.c. è una fattispecie complessa perché strutturata da più fatti ed eventi; la quale fattispecie, perciò, si perfeziona nel momento in cui si verifica l’ultimo fatto od evento costitutivo. Nel momento in cui si perfeziona la fattispecie complessa inizia il decorso del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Fatti ed eventi costitutivi della fattispecie complessa responsabilità extracontrattuale sono nell’ordine: a) un’azione od omissione dolosa o colposa di un soggetto; b) un evento, consistente in una modificazione della realtà esteriore, che sia in rapporto di causalità con l’azione od omissione dolosa o colposa; c) un danno ingiusto cagionato dall’evento ad un soggetto, consistente in una diminuzione della sfera patrimoniale di questi (oppure in una lesione della sfera morale, che comporta una sofferenza riparabile con la c.c. pecunia doloris, nel danno non patrimoniale) quale conseguenza immediata e diretta dell’evento. La fattispecie si perfeziona quando sono realizzati tutti questi fatti ed eventi e, perciò, nel momento in cui si verifica il danno ingiusto. Dal quale momento, in conseguenza, comincia a decorrere il termine di prescrizione.

Rilevante è, dunque, il verificarsi del danno, nell’aspetto temporale; danno da intendersi come evento dannoso in senso ampio, cioè comprensivo della modificazione della realtà esteriore, in rapporto di causalità con l’azione od omissione dolosa o colposa, e della conseguente diminuzione dell’altrui sfera patrimoniale. Verificarsi del danno che, però, non può essere inteso semplicemente come oggettiva realizzazione, oggettivo venire ad esistenza della modificazione della realtà esteriore cui sia conseguente la diminuzione dell’altrui sfera patrimoniale.

L’evento dannoso (inteso nel detto ampio senso) in tanto può avere rilevanza giuridica in quanto sia non soltanto oggettivamente esistente, ma anche esteriorizzato e perciò conoscibile.

Le relazioni intersoggettive giuridiche, strutturate da correlate situazioni attive e passive, sorgono e si svolgono nella oggettiva esteriorizzazione: connotazione, questa, indispensabile perché la vita di relazione, nel cui ambito opera il diritto oggettivo mediante sussunzione e qualificazione di fattispecie tipiche e ricollegamento a queste di conseguenze giuridiche, è necessariamente manifestazione esteriore e quindi conoscibile. Perciò anche il fatto costitutivo di una relazione giuridica intersoggettiva deve manifestarsi esteriormente, e quindi essere conoscibile, perché possa essere considerato tale, perché possa avere, cioè, rilevanza giuridica quale elemento genetico della relazione giuridica intersoggettiva.

Appunto in base a questo principio generale, è evidente che la responsabilità extracontrattuale, che è relazione giuridica intersoggettiva strutturata da correlate situazioni attive e passive, sorge quando il fatto costitutivo dal quale è generata non soltanto viene ad esistenza, ma anche e soprattutto si esteriorizza divenendo conoscibile; in particolare, quando si esteriorizza, ed è quindi conoscibile, l’evento dannoso.

Ed allora, nel momento della esteriorizzazione, e quindi della conoscibilità, dell’evento dannoso, elemento che perfeziona la fattispecie complessa responsabilità extracontrattuale, comincia a decorrere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno: perché in quel momento il diritto nasce e perciò può essere esercitato (art. 2935 c.c.).

Nella specie, come è stato accertato nei due gradi del giudizio di merito, l’evento dannoso consiste nella perdita, da parte della Bisaro, della capacità di procreare, in conseguenza delle ripetute applicazioni di raggi roentgen che furono causate dall’errore diagnostico del dr. Cirielli.

La Corte di Trieste ha rilevato che la situazione patologica (ipoovarismo) della Bisaro insorse nel maggio 1959 subito dopo le irradiazioni; ma, secondo quanto appare da espressioni usate nella lunga motivazione al riguardo, sembra aver ritenuto che vi fosse stato un successivo aggravamento. Al che sarebbe da obiettare che, come è costante indirizzo giurisprudenziale di questa Suprema Corte, il successivo aggravamento del danno non ha rilevanza al fine della decorrenza del termine di prescrizione (sent. 27 novembre 1973 n. 3245, 6 marzo 1970 n. 569, 24 luglio 1965 n. 1744).

Ma l’effettivo convincimento della Corte di Trieste è rivelato da precisi, chiarificatori rilievi contenuti nella motivazione della sentenza impugnata: si parla, infatti, di “aggravamento della malattia”, ma come “riferentesi alla sintomatologia climaterica che all’epoca del fatto-reato non si era appalesata in tutta la sua portata”; e si osserva che “il fatto generatore del danno non è ancora compiuto in tutto il suo iter” sul rilievo che “l’evento dannoso non si è rivelato in tutte le sue componenti”. Frasi, queste, rivelatrici perché ne risulta che la Corte di Trieste si è riferita, in realtà, non ad un aggravamento della situazione patologica originariamente insorta per effetto delle applicazione dei raggi roentgen, bensì alla manifestazione esteriore, e quindi alla conoscibilità, di quella situazione patologica.

Sotto questo profilo si giustificano gli altri rilievi contenuti nella sentenza impugnata: “i frequenti simulacri di mestruazioni erano tali da ingenerare il fondato dubbio che la malattia non era irreversibile”; “degli specialisti, nell’analizzare il caso anni dopo e nell’interpretare i fenomeni fisiologici che avvenivano, erano indotti a ritenere che vi fossero delle probabilità di riportare la paziente ad una condizione pressoché di normalità”. La situazione patologica di ipoovarismo con perdita della capacità di procreare, insorta quando vennero effettuate le irradiazioni, non si era, per lungo tempo, manifestata esteriormente, e quindi non era conoscibile, appunto per il verificarsi di “frequenti simulacri di mestruazioni”, i quali “fenomeni fisiologici”, analizzati ed interpretati da specialisti, avevano ingenerato in costoro “ il fondato dubbio che la malattia non era irreversibile”, inducendoli “a ritenere che vi fossero delle probabilità di riportare la paziente ad una condizione pressoché di normalità. Soltanto dopo l’insuccesso dei tentativi terapeutici ripetutamente fatti si manifestò esteriormente, e divenne quindi conoscibile, l’effettiva natura e consistenza della situazione patologica (ipoovarismo con perdita della capacità di procreare) in cui la Bisaro si trovava; e soltanto da allora, perciò, cominciò a decorrere il termine di prescrizione cui era soggetto il diritto al risarcimento del danno.

Fatte queste precisazioni, è da rilevare che invano i ricorrenti addebitano alla Corte di Trieste di essersi posta in contrasto con la relazione dei consulenti tecnici di ufficio, i quali, stabilito nel maggio 1959 l’insorgere, nella Bisaro, della situazione patologica (ipoovarismo con perdita della capacità di procreare) costituenti l’evento dannoso, dissero di non poter escludere od affermare che vi fosse stato un successivo aggravamento. La Corte di Trieste con adeguata motivazione, esente da vizi logici, e perciò incensurabile in questa sede di legittimità, facendo riferimento a rilievi sintomatologici ed a conseguenti diagnosi e prescrizioni terapeutiche di medici consultati dalla Bisaro in epoche successive al 1959, pur asserendo che vi era stato un aggravamento della malattia preesistente, in realtà ha rilevato che soltanto anni dopo il 1959 la situazione patologica della Bisaro si esteriorizzò, e quindi divenne conoscibile nella sua effettiva natura e consistenza.

Non si rendeva, perciò, necessario né opportuno chiedere chiarimenti ai consulenti tecnici o disporre la rinnovazione della consulenza.

Pertanto, i motivi esaminati, con i quali i ricorrenti sostengono che il termine di prescrizione cominciò a decorrere dopo il 30 aprile 1959, data della diagnosi errata, devono essere rigettati.

Non possono essere esaminate le implicazioni, nella specie, del principio di diritto, stabilito sopra, che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere dal momento in cui l’evento dannoso si è oggettivamente esteriorizzato e quindi è divenuto conoscibile, non avendo le parti interessate proposto impugnazione avverso la parte della sentenza della Corte di Trieste che ha ritenuto di limitare il danno risarcibile al decennio, per il danno patrimoniale, ed al quinquennio, per il danno non patrimoniale, anteriore alla data della citazione introduttiva del giudizio di primo grado ed al periodo successivo.

Con il terzo motivo del suo ricorso il Cirielli lamenta che la Corte di Trieste non abbia voluto esaminare il motivo di appello con il quale la sentenza di primo grado veniva censurata per non aver accertato la responsabilità del chirurgo pref. De Marchi e del radiologo prof. Della Bernardina. Sostiene il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Trieste, egli aveva concluso nei confronti del De Marchi, poiché aveva chiesto la totale riforma di tutti i capi della sentenza impugnata.

Il motivo è infondato.

Ben poteva il Cirielli eccepire, nei confronti della domanda di risarcimento danni proposta contro di lui dalla Bisaro e dal Sirianni, che l’evento dannoso era in relazione eziologica esclusivamente con l’azione colposa del chirurgo prof. De Marchi, il quale per primo aveva diagnosticato un melanoma, o con l’azione colposa del radiologo prof. Della Bernardina, il quale aveva effettuato le irradiazioni senza accertarsi preventivamente dell’effettiva esistenza del male diagnosticato, escludendosi in tal modo ogni colpa di esso Cirielli, anatomopatologo, il quale, analizzato il vetrino fattogli pervenire dal prof. De Marchi, aveva confermato detta diagnosi. Ma una siffatta eccezione è stata disattesa dai giudici in merito sul rilievo che l’analisi (errata) del Cirielli fu determinante per le applicazioni alla Bisaro di raggi roentgen e che il radiologo non poteva senz’altro mettere in dubbio la detta diagnosi dello specialista.

Il Cirielli dedusse sopratutto la colpa concorrente del De Marchi e del Della Bernardina, quale eccezione opposta alla domanda di risarcimento danni contro di lui proposta dalla Bisaro e dal Sirianni. Eccezione, questa, irrilevante perché, ammettendosi la detta colpa concorrente, si sarebbe trattato di responsabilità solidale di tutti i danneggiati, e, quindi, i danneggiati potevano agire per il risarcimento dell’intero danno contro il solo Cirielli.

In realtà il Cirielli avrebbe potuto, bensì, avanzare la deduzione di colpa concorrente del De Marchi e del Della Bernardina, ma nei confronti di costoro e quale causa petendi di una domanda di regresso proposta contro di loro ex art. 2055, comma 2, c.c. o di una domanda di accertamento della corresponsabilità dei medesimi. Il che, però non avvenne, perché il Della Bernardina non fu chiamato in causa e contro il De Marchi non fu proposta alcuna di quelle domande.

Ed allora, esattamente la Corte di Trieste ha ritenuto di non prendere in esame i rilievi fatti da Cirielli circa una eventuale responsabilità del De Marchi o di altri, non avendo il Cirielli preso alcuna conclusione (cioè non avendo proposto alcuna domanda di regresso o di accertamento di corresponsabilità) nei confronti degli asseriti eventuali corresponsabili.

Con il secondo motivo del suo ricorso il Cirielli lamenta che la Corte di Trieste, pur chiarendo nella motivazione, in accoglimento di un motivo di appello, che egli doveva rispondere dei danni patrimoniali a partire dal 12 giugno 1961 e dei danni morali a partire dal 12 giugno 1965, non abbia poi modificato in tal senso la sentenza di primo grado, limitandosi nel dispositivo a rigettare puramente e semplicemente l’appello.

L’inconsistenza del motivo risulta dalla sua stessa formulazione: è sufficiente, infatti, osservare che l’effettivo comando giurisdizionale espresso nella sentenza va desunto dal dispositivo in relazione alla motivazione, potendo essere contenute in questa alcune statuizioni che completano e correggono quelle, eventualmente improprie, formulate nel dispositivo.

Con l’unico motivo del suo ricorso incidentale il De Marchi lamenta che la Corte di Trieste non abbia disposto circa l’attribuzione a lui delle spese del giudizio di appello, nel quale egli si era costituito perché chiamatovi dal Cirielli.

Il motivo è fondato.

In effetti il Cirielli notificò il suo atto di appello anche al De Marchi, il quale si costituì e, pertanto, aveva diritto al rimborso delle spese da lui sostenute, le quali dovevano essere poste a carico della parte soccombente o, se del caso, della parte che lo aveva chiamato in causa (in ipotesi di ritenuta inutilità della chiamata), sempre che i giudici di appello non avessero ritenuto di compensarle.

In conclusione, deve essere accolto il quarto motivo del ricorso proposto dal Cirielli e devono essere rigettati gli altri motivi dello stesso ricorso, deve essere rigettato il ricorso proposto dall’Ospedale civile di Pordenone, deve essere accolto il ricorso incidentale proposto dal De Marchi.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa deve essere rinviata per nuovo esame ad altro giudice, il quale applicherà gli enunciati principi di diritto. (Omissis)