![]() |
Tribunale di Firenze, 18 novembre 1991, Pres. ed est. D’Amora - MARSILI c. GIACCARI
La responsabilità civile da fatto illecito è non solo quella inerente alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato, ma altresì quella di prevenire e di sanzionare l’illecito. Se il risarcimento del danno alla salute assolve ad una funzione squisitamente sanzionatoria, a maggior ragione si deve postulare la sanzione più grave per la violazione di maggiore gravità (fattispecie di evento mortale). Il decesso per quanto ravvicinato all’evento lesione non può che porsi ontologicamente, prima che temporalmente, fra le conseguenze del fatto: è, cioè, un danno conseguenza, che va risarcito iure successionis e non iure proprio. (C.c., art. 2043; c.c., art. 2054).
Svolgimento del processo. - Con atto di citazione ritualmente notificato, Marsili Natale, Smeriglio Adelina in Marsili e Marsili Liliana, nelle rispettive qualità di genitori e di sorella del defuto Marsili Biagino, convenivano in giudizio, innanzi a questo Tribunale, Giaccari Marcello e la compagnia di assicurazioni Cidas S.p.a., e ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali, morali e biologici, subiti in conseguenza di un incidente stradale verificatori in Firenze in data 24 novembre 1983, a seguito del quale il proprio congiunto perdeva la vita e che si assumeva essere avvenuto per esclusiva responsabilità del convenuto Giaccari.
A sostegno della domanda la parte attrice esponeva che quest’ultimo era stato condannato per il reato di cui all'art. 589 c.p., con sentenza n. 538/1986 del tribunale di Firenze, che assegnava altresì alle parti civili costituite una provvisionale di lire 5.000.000 ciascuna, da computarsi nella definitiva liquidazione del danno; che tale pronuncia era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Firenze con sentenza n. 1035/1987, divenendo definitiva a seguito della sentenza in data 4 ottobre 1989 della Corte di cassazione.
Si costituiva ritualmente in giudizio la sola SIDAS e nulla contestava in riferimento alla responsabilità nel verificarsi del sinistro; ecepiva, tuttavia la eccessività della pretesa avversaria, per non essere dovuto nè il danno patrimoniale, nè quello biologico; eccepiva, inoltre, che il risarcimento doveva essere contenuto nel massimale di polizza, che, in ipotesi era di lire 100.000.000.
Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale volesse procedere alla liquidazione del danno secondo giustizia.
Nel prosieguo la causa, senza ustruttoria alcuna, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, veniva trattenuta in decisione all’udienza del 30 ottobre 1991.
Motivi della decisione. - Osserva il collegio che, stante la mancata contestazione in ordine alla responsabilità (sono del resto in atti le citate sentenze penali), la presente controversia si risolve tutta nella quantificazione del danno subito dalla parte attrice a seguito del decesso del congiunto.
È preliminare l’osservazione che la completa assenza di istruttoria, nonchè di produzioni documentali e financo di allegazioni su punti atrattamente qualificanti, non potranno non sortire una qualche influenza in ordine alla determinazione del danno risarcibile.
Ciò va detto innanzitutto per quanto attiene al danno patrimoniale la cui sussistenza dovrà necessariamente essere negata dal collegio per mancanza degli ilementi in presenza dei quali può dirsi presente un tale tipo di danno.
In breve ed in generale, può dirsi che in caso di morte del figlio sono individuabili due tipi di problematiche in relazione alla posizione del figlio nel nucleo familiare, potendo uesti, al momento dell’evento, far parte ancora del nucleo familiare di origine ovvero aver cessato di farlo.
Nella prima ipotesi, e sempre che il defunto abbia raggiunto, come nella fattispecie, la capacità di conseguire un reddito proprio, potrà essere offerta la prova diun suo contributo e dell’ammontare dello stesso al menage della famiglia, contributo che, a seconda dei casi, potrà essere finalizzato al solo mantenimento proprio ovverso anche all’incremento del complessivo reddito della famiglia.
La prova della esistenza del contributo appare altresì necessaria nella seconda ipotesi, quella di fuoriuscita dal nucleo familiare di orgine, prova che può essere sostituita con quella in ordien alla legittima aspettativa di assistenza in tarda età: e che di prova effettiva debba trattarsi, costituisce insegnamento costante del Supremo Collegio (cfr. Cass. 10 dicembre 1969, n. 3929; Cass. 14 marzo 1969, n. 814; Cass. 15 dicembre 1966, n. 2951).
Ora, quand’anche ritenesse il collegio di poter far ricorso alle preseunzioni, atteso che nella presente materia esiste una oggettiva difficoltà probatoria, con conseguente ricorso al criterio equitativo per la liquidazione del danno (Cass. 29 maggio 1965), non vi è dubbio che dovrebbero comunque essere provati quei fatti dalla cui certezza è lecito desumere conseguenze non direttamente provate, secondo il procedimento di cui all'art. 2727 e seguenti, c.c.
Ora, nel caso di specie, al tribunale mancano proprio quegli elementi minimi ed indispensabili (non fanno testo le affermazioni contenute per la prima volta in comparsa conclusionale), quali le condizioni economiche e personali degli eventuali aventi diritto, nonchè l’accertamento della natura dei rapporti fra il defunto e la famiglia di origine, che avrebbero potuto condurre ad una liquidazione presuntiva ed equitativa del danno patrimoniale, che pertanto non potrà essere riconosciuto alla parte attrice.
Problemi di tal genere non si pongono, nè eccezioni sul punto sono state sollevate dalla parte convenuta, per quanto atiene al anno morale, senz’altro dovuto, originando il pregiudizio subito da un fatto qualificabile come reato (omicidio colposo).
Vero è che, anche sotto questo profilo, spetta al giudice l’indagine sulla esistenza di un nesso di causalità fra l’evento dannoso ed il peggioramento della sfera psichica del soggetto che sollega la pretesa risarcitoria, indagine che normalemnte attiene alla natura dei rapporti che univano il preteso danneggiato all’ucciso sotto svariati profili: vincoli di sangue, affettivi, di coabitazione, di consuetudine di vita ecc.; ed è vero del pari che l’assenza di istruttoria ha precluso qualsiasi indagine in tal senso.
Tuttavia, una limitazione siffatta nel caso di specie potrà avere effetti solo in ordine alla quantificazione del danno e non pure in ordine alla sua esistenza: gli stretti vincoli di sangue che univano gli attori (genitori e sorella) al defunto conducono a ritenere presuntivamente esistente il danno.
Pertanto, considerati il presumibile dolore sofferto e l’età del defunto (30 anni), pare equo al collegio quantificare il ristoro del danno morale in lire 50.000.000 per ciascuno dei genitori ed in lire 25.000.000 per la sorella, oltre interessi legali decorrenti dalla data del fatto (25 novembre 1983) al saldo.
Assai più delicati sono i problemi che solleva la richiesta attrice di risarcimento del danno biologico; danno configurabile alla stregua della recente sentenza della Corte costituzionale (n. 184 del 14 luglio 1986) e del costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (per tutte cfr. Cass. n. 6135 del 26 novembre 1984 fino alle più recenti: Cass. 24 genanio 1990, n. 411; Cass. 30 gennaio 1990, n. 645; Cass. 10 marzo 1990, n. 1983) come monomazione dell’integrità psico- fisica della persona in sè e per sè considerata e, come tale, incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell’ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica e, perciò, tutelata dall'art. 32 della Costituzione.
Ma se il riconoscimento del risarcimento del danno per violazione dei diritto alla salute appare ormai una acquisista conquista di civiltà giuridica (i residui problemi sul punto essendo limitati ai rapporti fra esso e gli atri tipi di danno alla persona, tradizionalmente noti), al contrario l’estensione della tutela costituzionale di tale diritto al caso di morte del leso appare tutt’altro che pacifica, e per così dire, indolore (nè potrebbe esserlo attesi i rilevanti interesse patrimoniali ingioco, destinati ad alimentare nell’immediato futuro la dialettica fra soggetti danneggiati e soggetti tenuti al risarcimento del danno).
Va subito rilevato che la negazione tout court della risarcibilità del danno alla salute in caso di morte si iscrive all’interno di una visione teorica del danno alla salute che risolve tale figura di danno, di costruzione affatto nuova, in una dimensione di pretta marca naturalistica, alla quale fa riferimento la locuzione «danno biologico», ormai di uso comune. Ma così facendo si dimentica l’insegnamento della Consulta, che ha ammonito sulla possibile confusione fra i due termini, ha indicato come preferibile, l’espressione «lesione alla salute», ha comunque (ed è quel che conta) costruito quest’ultima come violazione del bene giuridico salute è l’intrinseca antigiuridicità obiettiva del danno biologico o fisiologico: essa appartiene ad una dimensione valutativa, distinta da quella naturalistica, alla quale fanno riferimento le locuzioni “danno biologico” e “danno fisiologico”» (Corte cost. n. 184/1986).
Ove ancora si consideri che la corte ha ulteriormente chiarito che funzione della responsabilità civile da fatto illecito è non solo quella inerente alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato, ma altresì quella di prevenire e di sanzionare l’illecito (id est. danno alla salute come sanzione civile), che, inoltre, il danno alla salute attiene all’eventuo lesione in sè considerato, laddove gli altri e già noti tipi di danno (patrimoniale e non patrimoniale) si conlgono sul piano (distinto temporalmente, ma soprattutto ontologicamente) delle conseguenze, allora si converrà che non si poteva essere più chiari; così come, alla luce dell’esperienza, si dovrà del pari convenire che non si poteva essere più disattesi, sia pure nell’apparenza di un formale rispetto (è divenuta di stile la citazione delle note sentenze della corte anche quanto si dice tutt’altro).
È nell’ambito di quest’ultima tendenza che si coglie un diffuso fastidio a parlare di danno alla salute in caso di morte del leso, quasi che tale evento sopprimesse in radice il diritto prima ancora che se ne possa configurare la lesione: non è chi non veda l’identità fra la soluzione proposta e quella comunemente accolta in tema di invalidità permanente, nè ciò costituisce un caso, nota essendo la tendenza di taluni a costruire il danno alla salute come danno naturalistico, assorbente della invalidità e, come a questo punto diventa ovvio, di natura patrimoniale: il tutto palesemente dimenticandosi che una costruzione siffatta è stata cortocircuita tre volte dalla Corte costituzionale (nn. 87 e 88/1979 e n. 184/1986), nocnhè da una giurisprudenza «a valanga» della Suprema Corte (salvo la rara avis di Cass. 11 febbraio 1985, n. 1130, la cui frettolosa affermazione in ordine alla patrimonialità del danno biologico era meramente strumentale alla sottrazione di tale danno alla operatività dell’art. 2059 c.c.). Ma tant’è: quel che più conta è che si è ormai sempre più diffusa, almeno in dottrina, la convinzione dell’essere profondamente contraddittorio sanzionare la lesione del diritto alla salute e non anche la sua completa e definitiva soppressione: non è forse la soppressione la massima lesione possibile?
Nè, del resto, si pone come ostativa al conseguimento di tale scopo l’affermata natura di diritto prsonalissimo del diritto alla salute: qui non si tratta, infatti, di trasmettere un diritto che in ipotesi non c’è più, ma semmai di trasmettere un diritto al risarcimento del danno, entrato a far parte, anche se solo per un istante, del patrimonio della vittima in conseguenza di quel «non esserci più» del diritto alla salute, soppresso a seguito dell’altrui fatto ingiusto.
Tutto ciò non costituisce una assoluta novità posto che affermazioni siffatte si ritrovano nella sentenza n. 5737 del 13 aprile/26 giugno 1989 del Tribunale di Milano che, tuttavia, con un revirement affatto inatteso dopo la lucida e costituzionalmente corretta ricostruzione del danno alla salute operata in premessa, giunga ad affermarne la risarcibilità soltanto iure proprio, affermazione che non appare condivisibile da parte di questo collegio.
Nè la differenza è di poco momento (a prescindere dal fatto che, nel caso di specie, gli attori hanno espressamente chiarito in sede di conclusioni, di agire per diritto successorio) sol che si consideri che la legittimazione in proprio postula all’evidenza la presenza di stretti rapporti familiari nella parte richiedente il risarcimento del danno, laddove l’opposta interpretazione legittima all’azione qualsiasi terzo (persona fisica o giuridica che sia), purchè erede; e ciò sia detto a prescindere dall’entità economicamente assai diversa dell’un danno dall’altro, posto che il risarcimento di un diritto soppresso (quello del defunto) non può che essere tendenzialemtne più elevato di quello per un diritto solo limitato (quello proprio degli stretti congiunti).
Orbene, l’argomentazione del Tribunale milanese è che la morte immediata ovvero «estremamente» ravvicinata al fatto lesivo impedisce di configurare un periodo di vita apprezzabilmente lungo nel quale il soggetto possa estrinsecarsi con ridotte potenzialità; in assenza di ciò verrebbe meno la stessa possibilità di determinare l’entità del pregiudizio.
Come si vede, due aspetti diversi, sostanzialmente contradditori, essendo il secondo relativo al quantum (ma non si vede cosa possa impedire una valutazione equitativa a priori), e tali da presupporre una lettura restrittiva della norma di cui all'art. 32 della Costituzione e dello stesso danno alla salute, il cui risarcimento assicurerebbe «il ristoro per il deterioramento o la riduzione di tali potenzialità (vitali) in rapporto alla durata della menomazione o della vita del leso, successivamente al sinistro»: orbene, nessun limite siffatto appare individuabile alla luce dell’art. 32 della Costituzione o della sentenza n. 184/1986 della Corte costituzionale.
Se il risarcimento del danno alla salute assolve ad una funzione squisitamente sanzionatoria, non si vede davvero perchè la violazione più grave non debba postulare la sanzione più grave ed invece giustifichi, almeno in riferiemnto al soggetto leso, l’assenza di ogni sanzione.
Ma vi è di più: se la lesione alla salute è l’intrinseca antigiuridicità obiettiva dell’evento dannoso, del tutto distinto dalle conseguenze, appare evidente che l’evento morte, per quanto ravvicinato sia all’evento lesione, non può che porsi ontologicamente, prima che temporalmente, fra le conseguenze del fatto; è, cioè, un danno conseguenza; ma la lesione del bene salute, la violazione della norma costituzionale posta a garanzia di un bene primario, violazione sanzionata dall'art. 2043 c.c., ovvero il danno evento, si è già verificato.
È lo stesso Tribunale di Milano ad avvertire il pericolo della illegittima trasformazione di un danno evento, come tale di natura istantanea, in un danno conseguenza e pretende (come già rilevato) di evitarlo col ricorso all’impossibilità di valutazione del pregiudizio al di fuori della prosecuzione della vita: spiegazione che, come è ovvio per la sua stessa natura pratica, nulla spiega sul piano teoretico, ma conferma una inattesa perdita di lucidità in ordine alla natura ed ai presupporti del danno alla salute. Coerenza avrebbe voluto che a questo punto si fosse ipotizzata la non risarcibilità del danno alla salute in tutte quelle ipotesi in cui la cature delle lesioni sia tale da impedire al soggetto qualsiasi futura manifestazione, sul piano relazionale, delle proprie potenzialità vitali: situazione notoriamente non esclusiva del caso morte, ma altresì propria di ogni stato meramente vegetativo. Che a tale conclusione non si potesse ragionevolmente pervenire, nonostante l’intima coerenza con le premesse poste, dimostra soltanto la erroneità di queste ultime.
Ulteriore indice del disagio del collegio milanese è l’assoluta essenzialità della motivazione legittimante il risarcimento del danno iure proprio, che di fatto non nasconde che, così costruito, il danno alla slaute perde i suoi contorni caratterizzanti e diviene una evanescente entità assai simile al danno morale.
Non è senza costrutto rammetare che la Corte di Cassazione nell’unica sentenza in cui (per qunato è noto) si è occupata del problema ha respinto la domanda dei congiunti proposta iure proprio (Cass. n. 6938/1988): ma non occorre una lettura in filigrana della pronuncia per comprendere che la decisione sarebbe stata presumibilmente diversa ove gli attori avessero agito iure successionis.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, pertanto, sembra doversi senz’altro liquidare il risarcimento anche per il danno biologico e reputa equo il Tribunale quantificarlo in misura pari allo stesso danno per il caso di una procurata invalidità del 100%: considerando, pertanto, equo un risarcimento di importo pari a lire 2.000.000 per ogni punto di invalidità con un abbattimento del 10%, in ragione dell’età del soggetto deceduto (30 anni), ne deriva che per tale voce alla parte attrice risulta complessivamente dovuta la somma di lire 180.000.000 oltre interessi legali decorrenti dalla data del fatto all’effettivo soddisfo, il tutto da ripartirsi fra le parti attrici secondo il criterio di cui all'art. 571 c.c.
In definitiva,m complessivamente agli attori risulterebbero dovute lire 305.000.000: essi, peraltro, in data non specificata in causa, ma evidenetemente anteriore all’atto di citazione (giugno 1990) percepirono a titolo di provvisionale dalla compagnia convenuta la soma di lire 15.000.000 ( lire 5.000.000 ciascuno).
Ora, non è possibile detrarre puramente e semplicemente l’acconto corrisposto da quanto in totale spettante all’avente diritto, onde accertare il residuo dovuto, il raffronto dovendo operarsi tra termini omogenei: occorre, allora, attualizzare il valore degli acconti rapportandoli al potere di acquisto attuale della moneta e, pertanto, considerata la svalutazione medio termine intervenuta, detto acconto corrisponde a lire 16.271.600, con una differenza di lir 288.726.400, in favore della parte attrice; pertanto, al pagamento di tale residua somma, oltre interessi legali decorrenti, sull’intera somma, dalle singole scadenze come dianzi determinate al 31 maggio 1990 e, sul residuo ancora dovuto, da tale data al saldo, dovrà essere condannata la parte convenuta.
Nessuna limitazione, infatti, potrà essere operata in favore della Cidas in riferiemnto alla sollevata eccezione di presunto supero del massimale., È, infatti, sufficiente l’oservazione che l’eccezione avrebbe quantomeno dovuto essere supportata dalla produzione del contratto di assicurazione stipulato col Giaccari, al fine di consentire al collegio la verifica della esistenza del presunto massimale di lire 100.000.000, produzione tanto più necessaria in quanto la contumacia dell’assicurato rendeva non implicitamente confermabile da quest’ultimo la dedotta circostanza.
A prescindere, comunque, dalla pur assorbente osservazione che precede, non può il Tribunale esimersi dal rilevare che nella fattispecie si configura una particolare responsabilità della compagnia di assicurazione, cho non ha ancora posto a disposizione della parte attrice neppure il massimale dichiarato: si tratta, com’è noto, della questione attinente alla tutela del danneggiato e del contraente danneggiante rispetto al depauperamento del massimale in conseguenza della progressiva perdita di valore della moneta.
Sono noti gli iter giurisprudenziali diretti a conseguire in tale materia risultati di giustizia sostanziale: da unlato la Suprema Corte più di una volta ebbe a qualificare l’obbligazioen dell’assicurazione come debito di valore tout court, avendo la L. n. 990/1969 attribuito al danneggiato l’azione diretta (Cass. 15 novembre 1982, n. 6096; Cass. 28 novembre 1981, n. 6376), dall’altro ritenne di dover limitare la resposnabilità ultramassimale all’ipotesi in cui l’assicuratore si fosse reso colpevole di mala gestio, cioà di negligente gestione della pratica o della lite giudiziaria (Cass. 24 luglio 1980, n. 4805; Cass. 13 ottobre 1980, n. 5484), come nel tipitco caso di inerzia rispetto ad un debito risarcitorio di pronta e facile liquidazione, integrante comportamento di per sè colpevole per violazione dei principi di cui agli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., salva la prova a carico dell’assicuratore che la mancata liquidazione fosse dipesa da fatto imputabile al danneggiato (Cass. 15 maggio 1982, n. 3038; Cass. 2 dicembre 1982, n. 6552).
La complessa questione ha ormai ricevuto un assetto definitivo a seguito del noto intervento delle Sezioni unite della Suprema Corte (Cass., Sezioni unite, 29 luglio 1983, n. 5218 e Cass., Sezioni unite, 29 luglio 1983, n. 5219), al quale è d’uopo fare completo riferimento.
Deve, pertanto, ribadirsi che mentre quella del responsabile configura un debito di valore (risarcimento del danno), l’obbligazione dell’assicuratore ha natura di debito pecuniario, ossia di valuta, pur dovendosi aggiungere alla somma capitale, al fine del riscontro dell’eventuale superamento del massimale, gli interessi compensativi con decorrnza dal giorno dell’evento lesivo a quello della costituzione in mora dell’assicuratore (come precisato dalla Corte in un successivo intervento: Cass. 22 febbraio 1988, n. 1831).
nonostante ciò, la facoltà riconosciuta dall'art. 18, L. n. 990/1969 di convenire direttametne l’assicuratore pone a carico dello stesso l’onere dell’accertamento e della quantificazione dell’obbligazione risarcitoria del proprio assicurato, sicchè la richiesta del danneggito ex art. 22, L. n. 990/1969 costituisce in mora l’assicuratore a far tempo dal sessantesimo giorno della intimazione.
Da ciò discende come ovvia conseguenza che qualora, senza valida giustificazione, l’assicuratore non esegua nel termine la prestazione contrattuale, egli assume verso il terzo danneggiato una accessoria e coordinata obbligazione risarcitoria secondo i principi e la disciplina di cui all'art. 1224 c.c., in forza della quale sarà tenuto a corrispondere interessi e rivalutazione monetaria anche oltre il limite del massimale di polizza.
Ciò posto, non può certo dubitarsi che tanto si sia verificato nel caso di specie, stante l’inerzia della compagnia dopo la lettera ex art. 22, L. n. 990/1969, ricevuta il 22 dicembre 1983, e ciò nonostante che l’evidente gravità del danno (morte), la chiara responsabilità dell’assicurato, la presunta esiguità del massimale avrebbero dovuto indurre l’immediata messa a disposizione dello stesso secondo i principi di ordinaria diligenza e buona fede, il che, si ripete, neppure è avvenuto nel corso per presente giudizio.
In ogni caso, per la assorbente ragione di cui sopra la condanna della Cidas dovrà essere piena e non contenuta nei limiti dell’affermato, ma non provao, massimale, sia pure rivalutato.
Atteso l’esito della lite, le spese di causa vengono poste a carico dei convenuti, in solido tra loro e liquidate come da dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 5 bis D.L. n. 857/1976 convertito in L. n. 39/1977 nei confronti dell’assicuratore (Omissis).