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Il rapporto intercorrente tra il giocatore professionista e la società calcistica va inquadrato nello schema del rapporto obbligatorio derivante da un contratto di lavoro subordinato.
Nel nostro ordinamento i diritti di credito possono trovare protezione contro la lesione da parte di terzi estranei al rapporto obbligatorio. (Nella specie si è riconosciuta la configurabilità in astratto del diritto di una società sportiva a pretendere il risarcimento del danno causato dalla morte di un suo atleta contro colui che ha provocato con sua colpa tale morte).
Il danno causato al creditore dalla morte del debitore è configurabile come conseguenza diretta e immediata dell'evento che ha causato la morte solo se, trattandosi di obbligazioni di fare, vi è insostituibilità della persona del debitore, nel senso che non sia possibile al creditore procurarsi, se non a condizioni più onerose, prestazioni uguali o equipollenti.
Omissis. - Con atto di citazione notificato il 3 gennaio 1968 la Società per azioni «Torino Calcio», premesso che il 15 ottobre 1967, in Torino, il calciatore Luigi Meroni, tesserato per la Società istante, aveva perduto la vita in un incidente stradale, a seguito del quale era iniziato procedimento penale per omicidio colposo a carico del minore Attilio Romero, e che, essendo ancora in corso tale procedimento, essa aveva interesse a far accertare giudizialmente la propria legittimazione a chiedere il risarcimento dei danni che le erano derivati dalla morte del Meroni, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Torino, il Professore Andrea Romero, quale padre e legale rappresentante del minore, chiedendo dichiararsi che, ove quest'ultimo fosse in tutto o in parte responsabile della morte del Meroni, la Società «Torino Calcio» era legittimata a chiedergli il risarcimento dei danni.
Il convenuto resistette alla domanda e ne chiese il rigetto in merito, rilevano che essa poneva una questione di titolarità del rapporto sostanziale, piuttosto che di legittimazione: interpretazione, questa, che la Società istante, nelle successive precisazioni della sua pretesa, dichiarava di condividere.
Il Tribunale di Torino, con sentenza del 22 maggio 1968, rilevato che la pronunzia che veniva chiesta non era inquadrabile nello schema del sillogismo giudiziale perchè riferita ad un fatto ipotetico (la responsabilità del Romero) il cui futuro accertamento rimaneva estraneo alla pronunzia stessa, dichiarò di ufficio l'inammissibilità della domanda e compensò le spese.
Tale sentenza fu appellata in via principale dal Romero ed in via incidentale dalla Società «Torino Calcio»: entrambe le parti chiesero al riforma della sentenza impugnata e conclusero rispettivamente, per il rigetto e per l'accoglimento, in merito, della domanda.
La Corte d'Appello di Torino, con la sentenza ora impugnata in questa sede, riformò la decisione del Tribunale, dichiarando ammissibile la domanda della Società «Torino Calcio», intesa come destinata a sfociare, non già in una pronunzia di mero accertamento, positivo o negativo, ma, alternativamente, in una sentenza di condanna generica condizionata dal futuro accertamento della responsabilità penale del Romero, ovvero in una sentenza di definitiva assoluzione del convenuto.
La Corte, peraltro, rigettò nel merito la domanda della Società «Torino Calcio» e la condannò alle spese dei due gradi di giudizio. - Omissis.
Motivi: la Corte di merito nell'interpretare la domanda su cui era chiamata a pronunciarsi attribuì alla Società istante la volontà di ottenere l'emanazione di una sentenza di condanna generica del convenuto al risarcimento del danno, sottoposta, peraltro, alla condizione dell'accertamento della responsabilità penale del Romero; e, nell'intento di chiarire ulteriormente il proprio pensiero, volle prospettarsi le due possibili soluzioni del caso, precisando che l'accoglimento della domanda, se seguito dal riconoscimento della responsabilità penale del Romero, nessun altro compito avrebbe lasciato al giudice civile se non quello di procedere alla liquidazione del danno, intesa come accertamento dell'esistenza in concreto di esso e come determinazione del quantum del risarcimento, laddove il rigetto della pretesa attrice avrebbe definitivamente impedito alla Società istante di vantare diritti al risarcimento, anche nel caso di accertata responsabilità penale del Romero.
Non può sfuggire all'attenzione di questa Corte - ed è stata esattamente rilevata, nel corso della discussione, dal Pubblico Ministero - la singolarità del caso che vede relegato al rango di evento condizionante di una condanna generica in futuro l'accertamento della responsabilità del presunto obbligato, l'accertamento, cioè, da farsi necessariamente dal giudice penale di uno degli elementi costitutivi del diritto fatto valere in giudizio. Tale anomala situazione, peraltro, trae origine dalla interpretazione della domanda, cui la Corte di merito ha incensurabilmente proceduto e che è stata dalle parti pienamente accettata, nell'esercizio dei loro poteri dispositivi: il che non lascia margine ad alcuna iniziativa di questa Corte e le impone di passare all'esame dei motivi di ricorso.
Col primo motivo, enunciato soltanto nel ricorso e non sviluppato nelle successive memorie difensive, la sentenza della Corte torinese viene censurata ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5 codice di proc. civile, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 1223 codice civile, in relazione alla disciplina dell'avviamento aziendale (artt. 2598 e segg. e 2427 codice civile; L. 27 gennaio 1963, n. 19; art. 31 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269), nonchè per vizio logico della motivazione.
In particolare, la Società ricorrente, prendendo le mosse dal principio, affermato dalla Corte di merito, del riconoscimento della tutela aquiliana soltanto in caso di lesione di un diritto assoluto, sostiene che, quand'anche tale principio venisse accettato, il diritto della Società a quella tutela non dovrebbe essere negato, trattandosi, appunto, della lesione di un diritto assoluto: precisamente del diritto dell'imprenditore - la Società «Torino Calcio» - sull'avviamento della propria azienda di spettacoli sportivi di cui il rapporto col Meroni, giuocatore professionista tesserato per la Società e, quindi, vincolato a questa a tempo indeterminato, era un elemento.
La censura non merita accoglimento. Per meglio intenderne il contenuto ed il significato, non è superfluo rilevare che la tesi del diritto assoluto non viene più prospettata, nel caso in esame, come affermazione dell'esistenza, a favore della Società calcistica, di un diritto sul singolo giuocatore, atteggiantesi quasi come un diritto reale e tutelabile erga omnes, per effetto della sua assolutezza; prospettazione, questa, che ebbe, invece, larga parte nella nota vicenda giudiziaria, per molti aspetti simile alla presente, cui dette origine la sciagura aerea di Superga del 4 maggio 1949, e che fu giudicata insostenibile da questa Corte (Sez. III, 4 luglio 1953 n. 2085).
In quella occasione fu anche dibattuto il problema se l'associazione calcistica potesse qualificarsi imprenditore e se, in quanto tale, potesse riguardarsi come titolare di un'azienda, in senso tecnico-giuridico; e questa Corte, con la decisione ora ricordata, si mostrò allora propensa ad aderire alla soluzione affermativa di quel problema, pur non ritenendo necessaria, ai fini del decidere, una approfondita disamina di esso. L'ordinamento attuale del settore calcistico dello sport consente, peraltro, di dare ora, con maggior sicurezza, risposta positiva al duplice quesito. E' noto. infatti, che in attuazione del programma di riordinamento finanziario del settore calcistico di lega nazionale, predisposto dalla «Federazione Italiana Giuoco Calcio» fin dal 1965, si procedette alla liquidazione delle preesistenti associazioni professionistiche affiliate ed alla loro costituzione in società per azioni (cfr. Cass., Sez. Un., 19 giugno 1968, n. 2028 [in Foro ital., 1968, I, 2790]). Ed una volta che tale forma fu assunta dalla Società calcistica - nella specie, dalla Società per azioni «Torino Calcio» - non è dubitabile che essa sia da annoverare fra le imprese soggette a registrazione (artt. 2195 e 2200 codice civile, in relazione all'art. 2082), e che sia da qualificare come imprenditoriale l'attività economica organizzata che essa istituzionalmente esercita col promuovere e organizzare manifestazioni agonistiche che si traducono, nei confronti del pubblico cui sono destinate, nell'allestimento, nella produzione e nell'offerta di spettacoli sportivi.
Se così è, non può mancare, in siffatta impresa, l'azienda, che dell'impresa è l'aspetto strumentale (art. 2555 codice civile), consistendo esso nel complesso dei beni (cose corporali, beni immateriali, rapporti giuridici attivi e passivi, rapporti di lavoro col personale dipendente, ecc.) organizzati dall'imprenditore e da lui unitariamente destinati alla realizzazione della finalità produttiva che egli si ripromette. E nulla impedisce che anche all'azienda dell'impresa sportiva possa riferirsi il concetto dell'avviamento.
Ma l'avviamento non è un bene, sia pure immateriale, che abbia esistenza giuridica autonoma, rispetto all'azienda cui inerisce, e che si aggiunga agli altri beni aziendali, nè può essere concepito al di fuori dell'azienda stessa. Esso è, piuttosto, una qualità, non essenziale nè immancabile, o un modo di essere dell'azienda: è, precisamente, l'attitudine, che l'azienda considerata nel suo dinamismo, ha o acquista, a produrre a beneficio dell'imprenditore, utilità economiche maggiori di quelle che, indipendentemente dall'organizzazione aziendale, potrebbero ricavarsi dai singoli beni che la compongono (cfr. Cass., Sez. Un., 21 luglio 1967, n. 1889 [in Giur. ital., 1968, I, 1, 563, e in Foro ital., 1968, I, 209]; Sez. III, 3 ottobre 1968, n. 3083 [in Foro ital., 1968, I, 2987, e in Giust. civ., 1969, I, 660]). L'avviamento è, così, la risultante di molteplici e concorrenti elementi: della abilità e della capacità organizzativa dell'imprenditore, della qualità degli impianti, della tradizione che essa abbia acquisita, della qualità dei collaboratori dell'imprenditore, della ubicazione dell'azienda, del sistema produttivo adottato e via dicendo.
Ma, l'effetto non può confondersi con la causa, così l'avviamento non va confuso con quei beni e rapporti giuridici che concorrono a produrlo e più esattamente potrebbero designarsi come «fattori» dell'avviamento.
Fattore dell'avviamento, piuttosto che elemento costitutivo di esso, è dunque, in particolare, quel rapporto giuridico - generalmente di prestazione d'opera - grazie al quale l'imprenditore si sia assicurati, per i fini dell'attività produttiva che egli esercita, i servizi professionali e le energie di lavoro di un collaboratore particolarmente qualificato. Dal che consegue che il fatto illecito del terzo, che privi l'imprenditore delle prestazioni di quel collaboratore, incide sul rapporto giuridico in virtù del quale l'imprenditore aveva diritto a quelle prestazioni e, soltanto di riflesso ed eventualmente, sull'avviamento acquisito o sperato dall'imprenditore per effetto delle prestazioni stesse. E ne consegue, altresì, che la tutela giuridica che all'imprenditore può, in ipotesi, riconoscersi di fronte a quel fatto lesivo del terzo va riferita, non già all'avviamento in sè, ma al rapporto giuridico leso, secondo la sua natura e secondo la disciplina che ad esso è propria.
Alla stregua delle considerazioni fin qui esposte, appare inutile stabilire se l'imprenditore abbia un diritto soggettivo sull'avviamento aziendale e di qual natura sia, in ipotesi, tale diritto; così come non pertinente è il riferimento, contenuto nel ricorso, alle norme repressive degli atti di concorrenza sleale (artt. 2598 e segg. codice civile), quale che possa considerarsi il bene da esse tutelato (la personalità dell'imprenditore ovvero l'azienda considerata nel suo avviamento). Lo stesso dicasi quanto alle norme pure invocate dalla ricorrente, dalla legge di registro (articolo 31 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269) e della disciplina della società per azioni (art. 2427 codice civile), le quali prevedono rispettivamente, la valutazione dell'avviamento ai fini della tassazione dei trasferimenti di azienda e l'iscrizione in bilancio del valore di avviamento: norme che dettate dalla considerazione che l’avviamento, ancorchè non separabile dall'azienda, rappresenta pur sempre un valore economicamente apprezzabile, non hanno alcuna attinenza col problema, che qui interessa, della tutela giuridica di un singolo fattore dell'avviamento. Nè giova, infine, alla tesi sostenuta dalla ricorrente la cosiddetta tutela giuridica dell’avviamento commerciale, di cui alla L. 27 gennaio 1963, n. 19, la quale non è che la proiezione dotta al principio dell’arricchimento, sulla base della perdita dell'avviamento, che l'imprenditore uscente subisca per effetto della dislocazione dell'azienda, e della correlativa utilità di cui possa avvantaggiarsi il locatore.
Trattasi, dunque, di norme e di statuti giuridici che non sono in alcun modo utilizzabili nel caso in esame, una volta chiarito che esso non può essere risolto facendo capo alla tutela dell'avviamento, in sè considerato.
Il problema da risolvere resta, pertanto, quello di stabilire quale tutela possa invocare la Società ricorrente di fronte al fatto illecito del terzo che la privò delle prestazioni atletiche del giuocatore Meroni: problema che va impostato e risolto previa definizione della natura giuridica del rapporto che legava la vittima alla Società.
Ora, che il rapporto intercorrente fra il giuocatore professionista e la Società calcistica che lo abbia ingaggiato sia da inquadrare nello schema dei rapporti di credito e sia da configurare, precisamente, come un rapporto di lavoro subordinato, non è dubitabile ed è stato più volte affermato da questa Corte. Trattasi infatti, di proposizioni che furono già enunciate nella già ricordata decisione del 1953 (Sez. III, n. 2085) e che furono poi ribadite da altra più recente decisione (Sez. II, 21 ottobre 1961, n. 2324, in Foro ital., 1961, I, 1608, in Giust. civ., 1692, I, 50, e in Riv. giur. lav., 1962, II, 206), la quale pose in luce come le prestazioni dei giuocatori professionisti, oltre a rivestire i caratteri della continuità della professionalità, sono altresì caratterizzate dalla collaborazione, nel quadro di una complessa organizzazione economica, tecnica e di lavoro, e dalla subordinazione al potere direttivo e gerarchico dell'ente da cui dipendono.
Nè vi è, nella presente causa, sostanziale dissenso su tal punto. La Società ricorrente si è limitata, infatti, a sostenere che il diritto alle prestazioni del giuocatore «tesserato», più che un puro e semplice diritto di credito, sia un diritto sui generis, peraltro non precisato nei suoi lineamenti giuridici; ed ha insistito, in particolare, sul diritto, spettante alla Società, alla esclusività delle prestazioni del giuocatore fino a quando non sia intervenuto nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, lo scioglimento del giuocatore dal vincolo. Trattasi, comunque, di caratteristiche particolari del rapporto che, come fu esattamente osservato nella sentenza n. 2085 del 1953, non bastano a snaturarne l'essenza giuridica, che, nelle sue linee fondamentali e nel suo sostanziale contenuto, resta quella di un contratto di lavoro subordinato, fonte soltanto di obbligazioni e di diritti di credito; senza dire che quelle peculiarità del rapporto ripetono pur sempre la loro origine da un atto di autonomia negoziale, consistente nella volontaria sottoposizione di tutti i soggetti inquadrati nella F.I.G.C. - Società, persone fisiche e, in particolare, giuocatori tesserati - all'osservanza dei regolamenti federali.
Il problema centrale della causa si risolve, dunque, nel quesito se un siffatto rapporto sia tutelabile, a favore del creditore, di fronte al fatto illecito del terzo che abbia inciso sulla persona del debitore, sopprimendola, e, ancor prima, nell'altro quesito, di portata più generale, se sia ammissibile la tutela aquiliana, di cui all'art. 2043 codice civile, in caso di lesione del credito da parte di soggetto estraneo al rapporto obbligatorio: il che forma oggetto del secondo motivo di ricorso, col quale la sentenza della Corte di merito viene censurata, appunto, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1372 e 1223 codice civile.
Questo secondo motivo investe, così, quella parte della decisione impugnata in cui la Corte torinese, dopo avere esattamente inquadrato nello schema dei rapporti di credito il rapporto intercorrente far la Società «Torino Calcio» ed il defunto giuocatore Meroni, negò che la situazione giuridica soggettiva di cui la prima era titolare potesse beneficiare della tutela aquiliana di fronte al fatto illecito di cui il secondo sarebbe stato vittima ad opera del Romero.
In tal modo la Corte di merito si professò rigorosamente fedele al principio della non risarcibilità del danno cagionato dal terzo al creditore con la lesione del credito di lui. Escluse che il creditore potesse godere di una protezione immediata e diretta, traendo argomento dell'inesistenza di un generico dovere di astensione dei terzi in relazione ai rapporti di credito, dalla tradizionale distinzione fra diritti assoluti e diritti relativi e dal principio, espresso dall'articolo 1372, comma 2°, codice civile, della relatività degli effetti dei contratti; ed escluse, altresì, la risarcibilità de danno riflesso, cagionato al credito dalla lesione di un diritto primario del debitore, giudicando che a tale più estesa tutela ostasse il combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 codice civile.
Così il principio enunciato dalla Corte di merito come le ragioni che essa addusse a sorreggerlo sono censurati, dalla Società ricorrente, sotto vari aspetti.
Si censura, in primo luogo, l'applicazione fatta dalla Corte di merito, al fine di escludere la risarcibilità della lesione del credito da parte del terzo, del principio della relatività degli effetti del contratto e della norma, che quel principio esprime, dell'art. 1372, comma 2°, codice civile. E la censura è fondata.
A prescindere dalla considerazione che quella regola non potrebbe essere riferita che ai rapporti di credito aventi fonte convenzionale, sembra a questa Corte che alla norma dell'art. 1372 siano stati attribuiti, nella specie, un significato ed una portata che essa certamente non ha. Essa, incero, statuendo che, salvi i casi previsti dalla legge (per esempio artt. 1239, 1300, 1301, 1411 codice civile), il contratto non produce effetto rispetto ai terzi, significa soltanto che, in ossequio al principio di autonomia contrattuale, il contratto non può produrre gli effetti, che esso è destinato a creare ed in vista dei quali è stato stipulato, a vantaggio o a danno di altri soggetti che non abbiano partecipato alla sua formazione: quel che la norma esclude è, dunque, soltanto l'indebita proiezione degli effetti propri del contratto nella sfera giuridica dei terzi. Ma è del tutto arbitrario capovolgere il principio che è alla base di quella norma, per trarne che i terzi possano, senza subire conseguenze, interferire, col loro comportamento illecito, nelle situazioni giuridiche costituitesi, in testa ai contraenti, per effetto del contratto. Gli è che la norma di cui si discute nulla ha a che vedere con gli effetti riflessi che il contratto, per il solo fatto della sua esistenza, può produrre anche fuori dalla sfera giuridica dei contraenti: e come il contratto che, pur non essendo diretto a tale scopo, cagioni ingiusto danno ad un terzo, ledendone un diritto soggettivo, può dare origine a responsabilità extracontrattuale dei contraenti nei confronti di lui, così non è dato scorgere perchè la norma dell'art. 1372 dovrebbe, di per sè, escludere la risarcibilità del danno che il terzo, col suo illecito, cagioni alla ragione creditoria di uno dei contraenti.
Oltre che l'art. 1372, la Corte di merito richiamano anche altre norme del codice civile (artt. 1259, 2864, comma 1°, 2901), per trarne ulteriore argomento a favore della non risarcibilità, sul piano generale della lesione dei diritti di credito da parte dei terzi. Disse, in sostanza, la Corte che, se quelle norme prevedono, in casi ben precisi e delimitati, dei rimedi a favore del creditore che veda pregiudicato il propri diritto dal fatto del terzo, segno è che è estranea al vigente ordinamento giuridico una tutela generalizzata dei diritti di credito contro le aggressioni dei terzi estranei al rapporto obbligatorio.
Ma il richiamo di quelle norme in parte non è pertinente al tema in discussione e in parte non giova alla tesi accolta dalla Corte di merito.
Fuor i proposito fu, innanzi tutto, ricordato l'art. 2864, comma 1°, codice civile, che assicura al creditore ipotecario il risarcimento dei danni cagionati, con colpa grave, all'immobile ipotecato dal terzo acquirente dell'immobile stesso. Quel che la norma protegge in via repressiva, parallelamente alla tutela preventiva predisposta dall'articolo 2813, è, infatti, non il credito garantito dall'ipoteca, ma l'autonomo diritto ipotecario e, precisamente, il diritto alla conservazione dell'integrità del bene ipotecato: diritto che è, per sua natura, assoluto e che, come tale, è sicuramente tutelabile erga omnes, anche in base ai principi accolti dalla Corte di merito.
Nè giova, d'altra parte, l'argomento tratto dalla disciplina dell'azione revocatoria (artt. 2901 e segg. codice civile) che l'ordinamento appresta al creditore perchè egli possa conservare la garanzia patrimoniale sui beni del debitore. Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, invero, l'azione revocatoria non ha funzione di risarcimento, ma tende soltanto alla reintegrazione di quella garanzia, mediante il ripristino della sua primitiva consistenza, nei limiti di quanto occorre a garantire le ragioni del creditore, affinchè questi possa esercitare le proprie azioni cautelari o esecutive sul bene che era uscito dal patrimonio del debitore (cfr., Cass, Sez. I, 15 marzo 1961, n. 583 [in Mass. Giur. ital., 1961, 153]; Sez. I, 13 maggio 1968, n. 1494 [ivi, 1968, 526]). In rapporto, poi, al terzo partecipe del negozio in frode, la sottrazione del bene alla garanzia del creditore non è, di per sè, un fatto illecito, produttivo di danni, sicchè è estraneo alla disciplina legale produttivo di danni, sicchè è estraneo alla disciplina legale dell'azione revocatoria il problema se il terzo debba anche rispondere dei danni cagionati al creditore con altri fatti da lui commessi (per esempio con la distruzione o col deterioramento del bene alienatogli dal debitore).
Resta da dire dell'art. 1259 codice civile, il quale prevede il subingresso del creditore nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che abbia reso impossibile la prestazione, nonchè il diritto dello stesso creditore di esigere dal debitore quanto questi abbia conseguito in dipendenza del medesimo fatto. Ma, a prescindere dal limitato ambito dell'articolo in esame, applicabile solo alle obbligazioni che abbiano per oggetto una cosa determinata o appartenente ad un genere limitato (cfr. Cass., Sez. I, 15 novembre 1955, n. 3740 [in Mass. giur. ital., 1955, 925]), non sembra che sia giustificata l'illazione che la Corte di Torino ne trasse, nel senso che da quella norma, di portata eccezionale e limitata, non sarebbe possibile risalire ad un generale principio di risarcibilità della lesione del credito da parte del terzo. In verità, la norma dell'art. 1259 prescinde dalla natura della causa, non imputabile al debitore, che ha reso impossibile la prestazione (forza maggiore, factum principis o fatto del terzo) e tende a risolvere più che il problema della responsabilità del «terzo» che abbia provocato l'impossibilità, quello delle conseguenze della liberazione che il debitore, a norma degli articoli 1156 e 1463 codice civile, abbia conseguita: sicchè sembra più esatto ravvisare in essa, come nell'analoga norma vigente in materia di deposito (art. 1780 codice civile), null'altro che applicazioni del principio generale dell'arricchimento. La norma ha, dunque, una sua giustificazione che trascende il problema della responsabilità del terzo: certamente anche l'ipotesi dell'impossibilità della prestazione per fatto illecito del terzo non può in essa ricomprendersi; ma non è incompatibile la disciplina adottata dall'art. 1259 col principio, negato dalla Corte di merito, dalla generale tutela aquiliana nei rapporti di credito, così come incompatibilità non c'è fra tale principio e la particolare tutela che l'art. 1585, comma 2°, codice civile assicura al conduttore contro le molestie di fatto che i terzi arrechino al godimento di cui egli è titolare.
Dimostrato così che le norme richiamate dalla Corte di merito non pongono in essere casi di eccezionale tutela del creditore contro i fatti lesivi del terzo e che, pertanto, esse non costituiscono ostacolo all'ammissione, in linea di principio, della risarcibilità del danno cagionato dal terzo al diritto del creditore, va ora esaminata un'altra censura, di portata più generale, che la Società ricorrente muove alla sentenza impugnata: trattasi della censura che investe il rilievo determinante dato dalla Corte di merito alla distinzione fra diritti assoluti e diritti relativi, per dedurne, ai fini del problema che qui interessa, che la tutela aquiliana, pacificamente ammessa per i primi, debba invece negarsi per i secondi.
In proposito, la Corte torinese si richiamò alla tradizionale concessione secondo la quale di fronte ai rapporti di credito, la cui lesione non può provenire che dal soggetto obbligato, non può ammettersi l'esistenza, a carico della comunità dei consociati, di un generale dovere di astensione: donde trasse la conclusione che l'art. 2043 non assicura al creditore alcuna immediata e diretta protezione verso i terzi i quali pregiudichino il suo diritto.
In verità, il principio che la risarcibilità del danno ex art. 2043 codice civile debba ammettersi solo con riguardo alla lesione di diritti assoluti o primari, quali i diritti alla vita, all'integrità personale, alla proprietà, all'onore e non possa invece invocarsi da parte di chi deduca la lesione di un diritto relativo e, in particolare, di un diritto di credito, è tutt'altro che estraneo alla giurisprudenza di questa Corte. Al contrario, esso è stato più volte enunciato e riaffermato, in casi e sotto profili diversi: così nel caso di danno cagionato dal terzo al debitore con un fatto che abbia gravato l'esposizione debitoria di quest'ultimo (Sez. III, 7 luglio 1962, n. 1760 [in Foro ital., 1962, I, 1467]); così nei casi di ipotizzato concorso di una duplice responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, in conseguenza di un unico comportamento del soggetto contrattualmente obbligato (Sez. I, 7 agosto 1962, n. 2441 [in Foro ital., 1962, I, 1644]; Sez. I, 1° dicembre 1962, n. 3250 [in Giust. civ., 1963, I, 1958, e in Foro ital., 1963, I, 1475]; Sez. III, 30 luglio 1966, n. 2139 [in Arch. resp. civ., 1966, 741]); così, ancora, nel caso di danno cagionato, dal fatto del terzo, alla cosa di cui si abbia il godimento in virtù di un rapporto personale di obbligazione, quale quello di comodato (Sez. III, 6 dicembre 1968, n. 3904 [in Giur. ital., 1969, I, 1, 2190]).
Ora, è evidente che, se di quel principio si dovesse qui riaffermare la rigorosa ed intransigente validità, il discorso potrebbe concludersi nel senso della infondatezza della pretesa della Società «Torino Calcio» di essere risarcita del danno che essa lamenta in conseguenza della perdita, per fatto del terzo, delle prestazioni che dal Meroni le erano dovute. In tal caso, peraltro, si imporrebbe la ricerca di una diversa giustificazione quanto al risarcimento, costantemente e largamente riconosciuto dalla giurisprudenza, a favore dei congiunti di persona deceduta per fatto illecito del terzo, che fossero creditori, nei confronti del defunto, di prestazioni alimentari. D'altra parte - giova pure avvertire - ove si escludesse, in linea di principio, la risarcibilità dei danni collegati alla lesione dei diritti relativi, sarebbe inutile affrontare il diverso problema della derivazione causale del danno dal fatto illecito.
Ma ritiene questa Corte che quel principio di rigida separazione e contrapposizione fra diritti assoluti e diritti relativi, in quanto venga invocato a giustificazione di un diverso trattamento delle due categorie ai fini della risarcibilità dei fatti lesivi, meriti di essere riconsiderato.
Non è qui il caso di passare in rassegna le critiche cui quella distinzione, in quanto applicata alla delimitazione dell'ambito della responsabilità extracontrattuale, è stata di volta in volta sottoposta da parte della dottrina recente ed anche di quella meno recente. Si è detto, ad esempio, che l'assolutezza è un carattere intrinseco di ogni diritto soggettivo, e quindi anche del diritto di credito, il quale, in quanto tale, postula l'esclusione di ogni altro soggetto dalla sfera di azione del titolare; si è detto, ancora, che, contro il fatto lesivo del terzo, quel che viene protetto non è il rapporto di credito, bensì un altro diritto, che è assoluto ed è, precisamente, il diritto del creditore all'integrità del suo patrimonio, del quale fa parte la ragione creditoria; si è sostenuto, più di recente, che il diritto di credito va considerato non solo nel suo aspetto dinamico contrassegnato dalla possibilità di esercizio da parte del creditore nei confronti del suo debitore, ma anche nel suo aspetto statico, in funzione della sua appartenenza, come «valore», alla sfera giuridica del creditore e, quindi, della sua rilevanza giuridica erga omnes.
Ma trattasi di un dibattito dottrinario, del più alto interesse, dal quale, tuttavia, si può prescindere in questa sede, ove si voglia, com'è doveroso, rimanere sul terreno del diritto positivo, senza prendere posizione sulle numerose costruzioni teoriche che sono state via via proposte e che non si esauriscono certamente in quelle di cui si è fatto breve cenno. E l'attenta considerazione della realtà normativa, quale si esprime nell'art. 2043 codice civile, porta a concludere che la norma non consente di assumere come un dato certo e decisivo la rigida contrapposizione dei diritti assoluti ai diritti relativi, al fine di limitare ai primi la tutela aquiliana, negandole ai secondi.
Invero, la «ingiustizia», che l'art. 2043 assume quale componente essenziale della fattispecie di responsabilità civile, va intesa nella duplice accezione di danno prodotto non iure e contra ius: non iure, nel senso che il fatto produttivo del danno non debba essere altrimenti giustificato dall'ordinamento (per esempio, artt. 2044, 2045 codice civile); contra ius, nel senso che il fatto debba ledere una situazione soggettiva riconosciuta e garantita dall'ordinamento giuridico nella forma del diritto soggettivo. La quale interpretazione, mentre lascia fuori dalla sfera di protezione dell'art. 2043, quegli interessi che non siano assurti al rango di diritti soggettivi (cfr. Cass., Sez. Un., 6 agosto 1962, n. 2418 [in Mass. giur. ital., 1962, 830] e 3 giugno 1968, n. 1670 [in Giur. ital., 1968, I, 1, 786 e in Foro ital., 1968, I, 2133]) pone in luce, d'altra parte, l'arbitrarietà di ogni discriminazione fra una categoria e l'altra dei diritti soggettivi, al fine di riconoscere o escludere la tutela aquiliana.
L'accettazione di questi principi, del resto, pur se non accompagnata dalla loro esplicita enunciazione, è implicita in taluni orientamenti giurisprudenziali di questa Corte o è, quanto meno, da essi presupposta.
A parte la copiosa giurisprudenza in materia di lesione del credito alimentare, si possono ricordare, invero, le decisioni che hanno inquadrato nello schema della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 quella del terzo estraneo al rapporto contrattuale, il quale abbia partecipato alla violazione di obblighi negoziali da parte del contraente (cfr. Cass., Sez. I, 16 luglio 1956, n. 2720; Sez. I. 6 novembre 1957, n. 4257). E si può ricordare, altresì, una decisione di queste Sezioni unite (3 marzo 1964, n. 476), con la quale fu affermata la responsabilità extracontrattuale, a norma dell'art. 2043, di una Pubblica Amministrazione, estranea al rapporto di obbligazione, per avere colposamente posto in essere atti di disposizione dell'altrui credito, cagionando danno al titolare di questo.
E' poi significativo che, anche quando riaffermò la validità del principio della esclusione della tutela aquiliana quanto ai diritti di credito, questa Corte non mancò, talvolta, di auspicare una revisione ed un temperamento del principio stesso (cfr. la già ricordata sentenza 1760 del 1962). Ed ancora più significativo è che proprio nel precedente giurisprudenziale più noto in materia (la sentenza n. 2085 del 1953) si rinviene l'esplicito riconoscimento che l'art. 2043 non pone la distinzione fra diritti assoluti e diritti relativi e che non è da escludere che danno ingiusto possa aversi anche in dipendenza della lesione di un diritto relativo.
Tale essendo lo stato della giurisprudenza, sembra a questa Corte che se, sulla linea adottata dalla Corte di merito, si ribadisse la rigorosa esclusione della tutela aquiliana per i diritti che non siano assoluti, ciò rappresenterebbe un arretramento rispetto a posizioni che possono considerarsi ormai acquisite e che appaiono, oltre tutto, più aderenti all'attuale realtà economico-sociale, sempre più largamente svincolata da una rigida gerarchia di valori economici e, quindi, giuridici.
Risolto così, in senso positivo, il problema della astratta risarcibilità della lesione del diritto di credito da parte del terzo, occorre ora porsi l'altro problema della causalità; il qual problema fu risolto negativamente da questa Corte nella sentenza n. 2085 del 1953, sulla base degli articoli 1223 e 2056 codice civile, essendosi allora considerato che il danno subito dall'associazione calcistica per la morte dei giuocatori della sua squadra non fosse conseguenza immediata e diretta dell'unico fatto lesivo che direttamente ed immediata aveva inciso soltanto sul preminente diritto delle vittime alla vita ed all'integrità personale.
Anche la Corte di merito, per arrivare alla medesima conclusione della negazione del diritto al risarcimento, si richiamò alle stesse norme degli artt. 1223 e 2056, impostando il problema in termini analoghi. Disse, infatti, la corte che, se il legislatore ha voluto che fra l'illecito e il danno esista, ai fini della risarcibilità, un nesso immediato e diretto, a maggior ragione identico nesso deve sussistere fra l'interesse leso e la norma invocata a sua protezione; laddove - secondo la Corte - tale rapporto di immediatezza manca quando il portatore dell'interesse sia un soggetto diverso dal titolare del diritto direttamente e primariamente protetto.
Sennonché tale impostazione sposta il discorso dal problema della derivazione causale del danno dal fatto illecito, che è quello che forma oggetto dell'art. 1223, al ben diverso problema della correlazione fra il bene leso e la norma che lo protegge: problema, questo, che implicherebbe delicate e fondamentali questioni, quali quelle dell’autonomia della fattispecie di responsabilità civile configurata dall'articolo 2043, della funzione primaria ovvero meramente sanzionatoria di questa norma, della nozione stessa della responsabilità civile. Basterà qui ricordare che già da tempo buona parte della dottrina tende a riconoscere, nella responsabilità civile, più che la sanzione da infliggere a chi abbia violato i doveri imposti da determinate norme di condotta ovvero il generico dovere di non arrecare danno ad altri, la reazione dell'ordinamento giuridico contro il danno ingiusto: reazione che si attua attraverso l'imposizione dell'obbligazione risarcitoria a carico dell'autore del danno e, in definitiva, attraverso la rimozione del pregiudizio e la reintegrazione del patrimonio del soggetto leso. D’altra parte la tesi secondo cui la risarcibilità del danno postulerebbe una stretta correlazione fra il bene leso (nella specie, la vita della persona umana) e la norma che quel bene direttamente tutela (nella specie, la norma che incrimina l'uccisione, con dolo e con colpa, dell'uomo) si porrebbe in contrasto con alcuni principi ormai saldamente recepiti dalla giurisprudenza di questa Corte. Ne verrebbe, infatti, sovvertito l'indirizzo costantemente seguito, così in sede civile come in sede penale, nel senso che, ai fini della titolarità dell'azione civile risarcitoria nascente da reato, la persona danneggiata dal reato, cui, in relazione all'articolo 185 codice penale, si riferisce l'art. 22 codice di procedura penale, non si identifica necessariamente col soggetto passivo del reato, che è la persona sulla quale o verso la quale si diresse l'attività criminosa, nè con la persona offesa dal reato, che è il titolare dell'interesse penalmente tutelato (cfr. Cass. civ., Sez. I, 12 agosto 1953, n. 2714 [in Mass. Giur. ital., 1953, 589]; Sez. III, 23 gennaio 1969, n. 207 [ivi, 1969, 89; Cass. pen., Sez. I, 7 marzo 1962, ric. Zullo [in Cass. pen. Mass., 1962, 651]; Sez. III, 8 ottobre 1965, ric. Ferretti [in Giust. pen., 1966, II, 305]). E contraddirebbe, altresì, quella tesi all'altro principio più e più volte affermato da questa Corte, secondo cui i prossimi congiunti della persona che sia deceduta in conseguenza del fatto illecito altrui hanno diritto, non a titolo ereditario, ma iure proprio al risarcimento del danno derivato dall'evento letale (cfr. da ultimo: Cass. civ., Sez. III, 7 ottobre 1968, n. 3137[in Mass. Giur. ital., 1968, 1144]; 14 marzo 1969, n. 814; 21 luglio 1969, n. 2715 [ivi, 1969, 330 e 1111]).
Il discorso è, dunque, da ricondurre al problema della causalità, il quale, per una maggiore aderenza alla particolarità dl caso in esame, va qui posto ed affrontato in relazione all'ipotesi della morte, per fatto illecito altrui, della persona che fosse debitrice verso taluno di determinate prestazioni.
E' noto che, in tema di responsabilità civile, il problema della causalità si presenta sotto un duplice aspetto: il primo, che attiene al nesso causale fra la condotta del soggetto agente, a lui imputabile a titolo di dolo o di colpa, e l'evento e che va considerato e risolto alla stregua degli artt. 40 e 41 codice penale, pacificamente applicabili anche in materia civile; il secondo che, presupponendo integro in tutti i suoi elementi lo schema ora delineato (condotta-nesso causale-evento), attiene alla derivazione causale del danno, di cui si pretende il risarcimento, dall'evento e che è considerato e disciplinato dall'art. 1223 codice civile (cfr. Cass., Sez. III, 4 dicembre 1957, n. 4553 [in Giust. civ., 1958, I, 10]). Ciò appare del tutto evidente ove, per l'esigenza di coordinamento dell'art. 1223, in quanto richiamato dall'art. 2056, con l'art. 2043, si sostituiscano nel primo alle parole «inadempimento» e «ritardo» le parole «fatto doloso o colposo», nelle quali il «fatto»deve intendersi comprensivo non soltanto della condotta, ma anche dell'evento che da questa sia stato causato. In altri termini, la dizione dell'art. 1223 («in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta») va intesa come precisazione e delimitazione del verbo «cagionare», adoperato dall'art. 2043 a ricollegare il «danno» al «fatto».
Ciò non significa, peraltro, che, una volta accolto il principio della risarcibilità del danno per la lesione di un diritto di credito, il problema posto dall'art. 1223 attenga, non già all'esistenza del diritto al risarcimento, ma all'esistenza in concreto di un danno risarcibile e che pertanto, considerati i limiti imposi, alla presente lite, quel problema sia da riservare unitamente a quelli posti dagli articoli 1226 e 1227, al successivo ed eventuale giudizio di liquidazione. Siffatta tesi, adombrata in ricorso ma non tenuta ferma, a quel che parte, nelle successive difese, non potrebbe essere accettata nella sua interezza.
E' vero che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la condanna generica al risarcimento del danno normalmente prescinde dall'accertamento della specie, della quantità e della stessa concreta esistenza del danno e può fondarsi sul semplice accertamento, oltre che del fatto illecito, inteso nei sensi innanzi precisati, della potenziale idoneità di quel fatto a produrre conseguenze dannose: con la conseguenza che quella statuizione, ancorchè passata in giudicato, non impedisce che il giudizio di liquidazione si concluda con un accertamento negativo, quanto alla effettiva esistenza di un danno risarcibile, e con una pronunzia pienamente assolutoria del convenuto (cfr. da ultimo: Cass., Sez. II, 11 febbraio 1969, n. 482 [in Mass. Giur. ital., 1969, 194]; Sez. III. 18 aprile 1969, n. 1243 [ivi, 506]; Sez. I, 28 gennaio 1970, n. 172 [ivi, 1970, 80]).
Ma ciò non toglie che anche il giudice a cui venga chiesta solo la condanna generica al risarcimento debba accertare la complessa fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento, qual è configurata dagli artt. 2043 e 1223 codice civile, in tutte le sue componenti, non esclusa l'oggettiva rappresentazione di un possibile danno che sia conseguenza immediata e diretta dal fatto illecito; ciò tanto più quando, come nella specie, tale accertamento strettamente si coordina con la identificazione del soggetto a cui favore il risarcimento deve, in ipotesi, avvenire. In tali sensi ed in tali limiti, il problema della derivazione di un possibile danno della Società «Torino Calcio» dall'evento (uccisione del Meroni, suo debitore) non è, dunque, fuori dell'ambito della presente lite. Ovviamente - va fin da ora avvertito - la relativa indagine non potrà che essere rimessa ad altro giudice di merito. Ma è compito di questa Corte enunciare i principi ai quali quel giudice dovrà uniformarsi (art. 384 codice di proc. civile): precisare, cioè, a quali condizioni ed entro quali limiti il danno risentito dal creditore (nella specie, la Società «Torino Calcio») per la morte del suo debitore (nella specie il Meroni) sia configurabile come «conseguenza immediata e diretta» di quell'evento letale.
In coerenza con le considerazioni precedentemente esposte, va detto, a questo punto, che il nesso immediato e diretto, di cui all'art. 1223, non può aprioristicamente escludersi per il solo fatto che l'unico evento lesivo attinga il diritto del creditore per il tramite della lesione del diritto del debitore alla propria vita. Se così fosse, ne risulterebbe svuotato del suo contenuto e praticamente frustrato il principio accolto della risarcibilità, sul piano generale, della lesione del credito da parte del terzo e si opererebbe, ancora una volta, la già rilevata trasposizione del problema della causalità sul diverso piano dell’esistenza di una situazione giuridica soggettiva tutelabile ex art. 2043.
Si tratta, piuttosto, di stabilire in quali casi, e nel concorso di quali condizioni, l'esistenza del credito strettamente dipenda dalla permanenza in vita dell'obbligato, sicchè l'illecito del terzo privi ad un tempo e contestualmente il debitore del bene della vita ed il creditore delle prestazioni che gli erano dal primo dovute.
Sotto questo profilo, occorre, in primo luogo, che la morte del debitore determini, di per sè, l'estinzione della obbligazione e, correlativamente, del diritto del creditore, senza possibilità di trasmissione del debito agli eredi dell'obbligato: effetto, questo, che si verifica tipicamente quanto alle obbligazioni alimentari, delle quali è la legge stessa che stabilisce la cessazione per morte dell'obbligato (art. 448 codice civile). Restano, così, fuori del tema in discussione tutte le altre obbligazioni di dare, rispetto alle quali l'attività personale del debitore ha funzione meramente secondaria e strumentale.
Occorre, in secondo luogo, che la perdita che il creditore viene a subire, per la morte del proprio debitore, sia definitiva ed irreparabile, nel senso che il creditore non possa, con eguale vantaggio economico, procurarsi da altri quelle prestazioni che gli sono venute a mancare. Si impongono a questo punto, nell'ambito delle obbligazioni di fare, alcune importanti distinzioni. Così non è definitiva nè irreparabile la perdita per il creditore quando si tratti di quegli obblighi di fare che siano suscettibili di esecuzione forzata e rispetto ai quali non vi è apprezzabile interesse del creditore acchè la prestazione sia eseguita dal debitore o dal terzo: trattasi, precisamente, di quelle obbligazioni che, già considerate dall'art. 1220 codice civile del 1865, trovano ora la loro disciplina negli artt. 2931 codice civile e 612-614 codice di proc. civile.
Più delicato è il discorso quanto a quelle obbligazioni di fare, di carattere strettamente personale, che siano state pattuite intuitu personae e nelle quali il vincolo obbligatorio riposi su un rapporto di personale fiducia o sulla considerazione di peculiari qualità del debitore (capacità professionale, abilità tecnica, reputazione o fama da lui acquisite e così via). Qui - è evidente - non può parlarsi di un interesse indifferenziato del creditore a ricevere la prestazione dal debitore ovvero da altro soggetto: ma neppure può dirsi che la morte di un siffatto debitore debba in ogni caso rappresentare per il creditore una perdita definitiva ed irreparabile.
Primario rilievo assume qui il criterio della insostituibilità del debitore, che è criterio essenzialmente relativo. Eccessivo sarebbe, certamente pretendere una insostituibilità assoluta, che è pressoché impossibile a verificarsi; ma è altrettanto certo che di perdita definitiva ed irreparabile non è a parlare quando, sopravvenuta la morte del debitore, il creditore possa nondimeno procurarsi, a condizioni non più onerose di quelle pattuite col debitore venuto a mancare, prestazioni eguali o equipollenti. Ma, ferme restando queste considerazioni di ordine generale, vi è da aggiungere che, in relazione alle particolarità di ciascun singolo caso, il criterio dell'insostituibilità della persona del debitore sarà da considerare sotto molteplici e svariati profili. Potrà così assumere rilevanza, talvolta, l'immediatezza temporale delle prestazioni, nel senso che l'adeguata sostituzione possa essere stata resa impossibile o estremamente problematica per la brevità dell'intervallo intercorrente fra il venir meno del debitore ed il tempo in cui le prestazioni di lui dovevano essere eseguite.
D'altra parte, sempre sotto il profilo dell'immediatezza, il criterio della sostituibilità va inquadrato nel contesto dell'attività nella quale le prestazioni del debitore venuto a mancare erano destinate ad inserirsi.
Così, quando si tratti di una attività organizzata in forma imprenditoriale, potrà assumere rilievo per la valutazione del danno, la considerazione che un'impresa è normalmente ordinata in modo da assicurarne la continuità, nonostante il venir meno di un collaboratore dell'imprenditore.
Va detto infine, che, quando si tratti di un rapporto con prestazioni corrispettive, sarà da tener conto del compenso che la perdita subita dal creditore potrà trovare nel quadro sinallagmatico del rapporto e nella disciplina legale delle conseguenze della sopravvenuta impossibilità della prestazione (artt. 1256 e 1463 codice civile). In tal caso, infatti, se da un canto il creditore perderà le prestazioni che dal debitore decedute gli erano dovute, d'altra parte egli sarà liberato dall'obbligo di eseguire la propria controprestazione e potrà ripetere, anche dagli eredi del debitore, secondo le regole proprie della ripetizione dell'indebito, quella parte del corrispettivo che sia stata già pagata e che corrisponda a prestazioni non più eseguite. Ed è ovvio che, se il creditore non riterrà di avvalersi di tali rimedi, la relativa perdita non potrà mai riguardarsi come conseguenza immediata e diretta del fatto del terzo.
Così inteso e delimitato il nesso di causalità che deve collegare il danno del creditore al fatto del terzo, sembra a questa Corte che la responsabilità di quest'ultimo ne risulti contenuta entro confini sufficientemente rigorosi e sicuri e che la giustificata esigenza di impedire una indefinita propagazione dei danni risarcibili trovi adeguata soddisfazione. Non può, tuttavia, la Corte lasciare senza risposta alcune obiezioni, di indubbia serietà, che possono muoversi alla soluzione qui accolta. Può obiettarsi, in primo luogo, che il terzo risulti aggravato dall'onere di un risarcimento multiplo, quando egli debba rispondere, non solo verso i congiunti della vittima, ma anche verso il creditore di questa; e può obiettarsi, ancora, che, in quest'ultimo caso, la responsabilità del terzo, attraverso la risarcibilità anche dei danni non prevedibili, verrebbe ad assumere una ampiezza maggiore di quella cui avrebbe dovuto sottostare lo stesso debitore, il quale, in caso di inadempimento, non avrebbe risposto, di regola, se non nei limiti dei danni prevedibili (art. 1225 codice civile). Sennonché la prima obiezione si risolve, in realtà, nella prospettazione di un fenomeno che non è tipico dei casi in cui vi sia anche lesione del credito, ma si verifica ogni qualvolta un medesimo fatto illecito leda la sfera giuridica di più soggetti, cagionando danni distintamente valutabili e non suscettibili di reciproco assorbimento. Quanto alla seconda obiezione, trattasi di una conseguenza che discende, non già dalla ritenuta risarcibilità della lesione del credito, ma dalla ontologica diversità della responsabilità contrattuale e di quella extracontrattuale; ce se poi, con essa, si vuol prospettare il pericolo di forti disparità nell’entità dei risarcimenti, secondo la qualità delle persone offese, occorre dire che a tale pericolo non si sottraggono i casi in cui viene pacificamente ammessa la risarcibilità del danno a favore dei prossimi congiunti della vittima.
D'altra parte - a giudizio della Corte - la soluzione accolta consente di ricondurre a sostanziale unità di principi il problema generale della risarcibilità della lesione del credito, verificatasi con l'uccisione del debitore, e quello relativo al risarcimento dovuto ai congiunti della vittima: problema, quest'ultimo, cui si è fatto più volte riferimento nel corso della trattazione della presente controversia e nella stessa sentenza impugnata.
Anche in materia di crediti alimentari infatti, intanto il danno dell'alimentando per l'uccisione dell'alimentante è conseguenza immediata e diretta dell'evento, in quanto la morte dell'obbligato, facendo di per sè cessare l'obbligo, comporta l'estinzione del diritto del creditore (art. 448 codice civile): il che vale non solo per gli alimenti derivanti dalla legge, ma anche per quelli che abbiano il loro titolo in una convenzione, sempreché la relativa obbligazione non sia trasmissibile agli eredi (cfr. Cass., Sez. III, 24 gennaio 1958, n. 169 [in Resp. civ. e prev., 1959, 493, e in Foro pad., 1959, I, 452]). Ed è, per il creditore, una perdita normalmente definitiva ed irreparabile, potendo egli pretendere dagli eredi dell'obbligato solo gli assegni alimentari già scaduti, ma non pagati, al momento della morte di lui; non sarà tale, invece, la perdita per il creditore, e conseguentemente non vi sarà danno risarcibile, quando, venuto a mancare l'alimentante, altro obbligato nello stesso grado o in grado posteriore a lui subentri, che sia economicamente capace di sopportare l'onere alimentare.
Che anzi proprio i principi cui si ispira la presente decisione offrono una direttiva univoca per la soluzione del problema del risarcimento del danno ai congiunti della vittima dell'illecito e permettono di dare alla materia un assetto giuridico più coerente e corretto. Nella giurisprudenza di questa Corte, invero, il diritto a quel risarcimento, sotto la spinta di pur apprezzabili ragioni equitative, è stato talvolta collegato soltanto alla consistente aspettativa di un costante e durevole apporto patrimoniale, anche non di natura alimentare, da parte della vittima, in favore del congiunto (cfr. fra le altre: 26 febbraio 1966, n. 594 [in Foro ital., 1966, I, 1754]; 28 novembre 1968, n. 3842 [in Riv. giur. circ., 1969, 350]; 29 marzo 1969, n. 1035 [in Mass. giur. ital., 1969, 417], tutte della III Sezione): orientamento, questo, che può esser tenuto fermo nella misura in cui il pregiudizio patrimoniale lamentato dal congiunto, pur tenuto conto della sua normale proiezione nel futuro e del criterio di probabilità che essa implica, sia, tuttavia, riconducibile alla lesione di un diritto, sia esso quello agli alimenti ovvero quello, di contenuto più ampio, al mantenimento. E può aggiungersi, infine, che nel quadro dei principi innanzi enunciati possono trovare coerente sistemazione anche le ipotesi, più volte considerate in passato dalla giurisprudenza di questa Corte, in cui il danno lamentato dal congiunto sia costituito dalla perdita del contributo personale della vittima in un'attività produttiva di tipo esclusivamente e prevalentemente familiare (cfr. fra le altre, Cass., Sez. III, 9 maggio 1958, n. 1521; 5 luglio 1960, n. 1759; 24 gennaio 1964, n. 170; 8 ottobre 1965, n. 2108 [in Mass. giur. ital., 1965, 774]).
La disamina del ricorso della Società «Torino Calcio» può, dunque, riassumersi e concludersi nei seguenti termini: il primo motivo è da rigettare, perchè infondato; il secondo motivo è, invece, da accogliere, per avere la Corte di merito fondato la propria decisione sulla aprioristica esclusione della tutela ex art. 2043 a favore del creditore che sia leso nel suo diritto dal fatto del terzo. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio della causa ad altro giudice di eguale grado, che, ai sensi dell'art. 384 codice di proc. civile, dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto:
«Chi con il suo fatto doloso o colposo cagiona la morte del debitore altrui è obbligato a risarcire il danno subito dal creditore, qualora quella morte abbia determinato l'estinzione del credito ed una perdita definitiva ed irreparabile per il creditore medesimo. E' definitiva ed irreparabile la perdita quando si tratti di obbligazioni di dare a titolo di mantenimento o di alimenti sempreché non esistano obbligati in grado eguale o posteriore, che possano sopportare il relativo onere, ovvero di obbligazioni di fare rispetto alle quali vi è insostituibilità del debitore, nel senso che non sia possibile al creditore procurarsi, se non a condizioni più onerose, prestazioni eguali o equipollenti».
Dovrà così la Corte di rinvio, nei limiti imposti dall'oggetto del presente giudizio, procedere a quella indagine che la Corte di merito sfiorò soltanto sotto un profilo astratto ed improprio: alla indagine, cioè, diretta a stabilire se, supposta la responsabilità del Romero, sia configurabile, nei confronti della Società «Torino Calcio», un danno per la morte del Meroni che sia, nei sensi sopraindicati, conseguenza immediata e diretta di quell'evento.
Alla stessa Corte di rinvio è il caso di riservare anche la pronunzia sulle spese del presente giudizio di cassazione, mentre, a norma di legge, va disposta la restituzione alla Società ricorrente del deposito per il caso di soccombenza. - Omissis.