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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 novembre 2003
Definizione transattiva delle controversie in atto, promosse da soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti.

IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con  IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione
del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 marzo 2003, n. 129, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;
Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati»;
Viste le sentenze 27 novembre 1998, n. 21060 del tribunale civile di Roma e 4 ottobre 2000, n. 3242 della Corte di appello di Roma;
Visto il decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, concernente la
proroga dei termini relativi all'attivita' professionale dei medici, nonche' il finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche e delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 2, della citata legge, che dispone che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano fissati i criteri di definizione delle transazioni, basandosi sulle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, ivi compresi gli importi fissati nello stesso documento conclusivo, da considerare limiti massimi inderogabili;
Visto il citato decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con il quale e' stato costituito un gruppo tecnico con il
compito di individuare congrui criteri di quantificazione delle possibili pretese creditorie ed eventuali prospettive di definizione
transattiva delle vertenze in atto con pazienti emofiliaci danneggiati a causa di emoderivati infetti;
Ritenute condivisibili le risultanze del lavoro svolto dal citato gruppo paritetico ed esaminati, in particolare, i criteri dal
medesimo elaborati, in ottemperanza alle finalita' ad esso assegnate dal decreto istitutivo;
Preso atto della necessita' di dar seguito al disposto normativo di cui al menzionato art. 3, comma 2, e di fissare, quindi, i criteri da utilizzare per la definizione delle transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati da emoderivati infetti;
Decreta:
Art. 1.
1. Al risarcimento dei danni subiti dai soggetti emofiliaci a seguito di assunzione di emoderivati infetti si provvede in base ai
seguenti criteri: a) stipula di atto formale di transazione con gli aventi causa da danneggiati deceduti;
b) stipula di atto formale di transazione con i soggetti danneggiati viventi che abbiano ottenuto almeno una sentenza
favorevole;
c) stipula di atto formale di transazione con i soggetti danneggiati viventi che hanno azionato la loro pretesa in giudizio
senza avere ancora ottenuto alcuna sentenza favorevole.
2. La competente Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi di sistema del Ministero della salute e' incaricata di predisporre tre moduli transattivi distinti, rispettivamente, per le posizioni indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1.

Art. 2.
1. Gli oneri derivanti dall'art. 1 graveranno sul capitolo 3300 dell'unita' previsionale di base 3.1.2.1 «Indennizzi alle vittime di
trattamenti da emoderivati» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2003 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 3.
1. I pagamenti delle somme da erogare in sede transattiva ai soggetti di cui all'art. 1, saranno effettuati non appena prodotta
dagli interessati la certificazione necessaria: a) alla esatta identificazione del soggetto stesso; b) alla verifica della patologia
contratta; c) all'accertamento della posizione di erede (legittimo o testamentario), in caso di sopravvenuto decesso del danneggiato.
La documentazione di cui sopra dovra' pervenire entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto.
2. La documentazione di cui al comma 1, sara' acquisita dall'Amministrazione per il tramite dei legali difensori in giudizio
dei soggetti danneggiati.

Art. 4.
1. La definizione delle procedure per la stipula degli atti di transazione di cui al presente decreto e' affidata alla Direzione
generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema del Dipartimento della qualita' presso il Ministero della salute.
2. La citata Direzione generale provvedera' a:
a) monitorare le procedure di transazione;
b) riferire al Ministro della salute lo stato e l'andamento dei lavori, anche al fine del controllo dell'autorizzazione alla spesa di
cui alla legge 20 giugno 2003, n. 141.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo ai sensi della normativa vigente e sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 novembre 2003
Il Ministro della salute, Sirchia
Il Ministro dell'economia e delle finanze, Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 138.

Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 Dicembre 2003