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Trib. Milano, sez. VII, 16 ottobre 2001 - Giudice Alcioni - Raineri Daniela e Brambilla Patrizia c. Teorema Tour S.p.A.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 31 maggio 1999 Raineri Daniela e Brambilla Patrizia hanno convenuto in giudizio la società Teorema Tour S.p.A. per ottenere la restituzione della somma versata a detta società, pari a L. 3.730.000, oltre interessi; in particolare hanno chiesto l'accertamento della responsabilità di Teorema tour S.p.A. in ordine al mancato adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico HE9800782; inoltre le attrici hanno chiesto la condanna della società convenuta al risarcimento del danno - da determinarsi in via equitativa e comunque da liquidarsi in misura non inferiore a Lit. 5.000.000 - sofferto dalle attrici per violazione sia degli obblighi di corretta informazione sulla stessa gravanti ai sensi dell'art. 8 D.lgs. 111/1995, sia per mancato adempimento, ex art. 13 legge 1084/1977, degli obblighi di organizzazione assunti con la vendita del pacchetto turistico; infine le attrici hanno chiesto la condanna della Teorema S.p.A. al risarcimento del danno "da vacanza rovinata" ai sensi dell'art. 13, 11° comma, D.lgs. 111/1995, sofferto dalle attrici a seguito dell'inadempimento della società convenuta.
Si è regolarmente costituita la società Teorema Tour S.p.A., affermando l'infondatezza delle domande attoree, contestando in fatto e in diritto l'azione proposta e chiedendo il rigetto delle domande.
All'udienza prevista per gli adempimenti di cui all'art. 183 c.p.c. è stato esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione.
Fissati e decorsi i termini di cui all'art. 184 c.p.c., assunte prove testimoniali, precisate le conclusioni all'udienza del 1° giugno 2001, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa ora in decisione.
Motivi della decisione
Le domande formulate dalle attrici sono provate e quindi devono essere accolte.
Pare opportuno premettere una sintetica ricostruzione dei fatti, quale si evince dalle prove raccolte relativamente ai fatti non pacifici in causa e da quelle affermazioni delle attrici che non sono state contestate.
Nel mese di agosto 1998 le Sig.re Daniela Raineri e Patrizia Brambilla si sono rivolte all'Agenzia Acentro Turismo S.p.A. di Milano per prenotare una vacanza relativa al periodo dal 10 agosto 1998 al 17 agosto presso una località situata sul mare greco.
Tenuto conto delle precise richieste delle attrici un addetto dell'Agenzia Acentro provvedeva a contattare telefonicamente il personale della Teorema, che consigliava l'albergo Sol Akti Zeus di Hiraklion, situato nella zona di Amoudara (Creta), descritto come "uno di quelli con il mare migliore" e con "la spiaggia maggiormente attrezzata".
A supporto di tale descrizione veniva, poi, mostrato alle attrici il catalogo denominato "Mediterraneo Teorema Tour" contenente, a pag. 49, una foto raffigurante il succitato complesso alberghiero (categoria ufficiale A), circondato da una lussureggiante vegetazione "tropicale", affacciato su una spiaggia di sabbia bianca e su un mare dai toni "blu".
Anche le perplessità, peraltro, sollevate dalle Sig.re Brambilla e Raineri all'atto della lettura della presenza a metri 800 dall'albergo di una centrale elettrica funzionante, venivano dissipate dalle rassicurazioni del personale Teorema, il quale confermava alle clienti che la centrale non avrebbe creato ai turisti alcun disagio, così come precisato nell'opuscolo.
Pertanto le attrici acquistavano il pacchetto turistico offerto da Teorema per un prezzo complessivo di Lit. 3.870.000 a persona.
Giunte all'albergo le attrici constatavano che la camera loro assegnata era carente di pulizia e di manutenzione dei servizi sanitari (lo scarico del lavandino e della vasca da bagno emanavano odore di fognatura); inoltre le attrici accertavano la spartanità dell'arredamento della stanza, in evidente contrasto con la classificazione dell'albergo, ufficialmente di categoria A.
Pertanto, unitamente ad altri turisti, iniziavano poi, un attento giro di perlustrazione dell'intera struttura, durante il quale verificavano che lo stato dei luoghi, delle strutture alberghiere e dell'organizzazione dei servizi non corrispondeva in alcun modo al pacchetto turistico acquistato e descritto nella pubblicazione Teorema.
In particolare, le attrici constatavano che in posizione prospiciente la spiaggia, estremamente ravvicinata all'albergo, a circa 300 metri dal complesso, in luogo degli 800 metri segnalati sul catalogo, era attiva una centrale elettrica (la Liporama Power Station), le cui cinque ciminiere, sempre in funzione, emettevano fumi e scarichi.
Le attrici hanno prodotto fotografie, dalle quali risulta chiaramente visibile la presenza di diverse condotte di acque inquinate e liquami, diretti verso la spiaggia.
Nell'immediata vicinanza del complesso alberghiero vi era, altresì, la presenza, non segnalata dal personale Teorema, né visibile sull'opuscolo di un deposito di petrolio e di un relativo molo per lo scarico, cui attraccavano navi petroliere.
Le attrici hanno affermato di aver successivamente appreso, al ritorno dal viaggio, che il complesso è segnalato dalle organizzazioni ecologiche internazionali.
Le attrici hanno anche riferito che la vegetazione tropicale, che dalla fotografia pubblicata sul prodotto catalogo "Mediterraneo Teorema Tour" risulta circondare, a largo raggio, l'intero complesso, appariva magicamente scomparsa e sostituita, sul lato sinistro del complesso, da una distesa di sabbia culminante nella predetta centrale elettrica.
Le attrici hanno altresì precisato che il mare e la spiaggia risultavano completamente inagibili a causa del pesante inquinamento sia marino che atmosferico con presenza di bidoni di idrocarburi galleggianti sul mare prospiciente la spiaggia, che si presentava in stato di totale incuria e sporcizia, essendo cosparsa di rifiuti.
Inoltre le attrici hanno lamentato che i servizi e i comforts del complesso alberghiero, compresi quelli di ristorazione, erano di livello scadente e, comunque, di livello qualitativo inferiore rispetto a quelli offerti da un albergo classificato di categoria A.
Si deve allora evidenziare che il d.lgs. 27 marzo 1995, n. 111 impone all'organizzatore, nella fase precedente la conclusione del contratto di viaggio, specifici obblighi informativi diretti ad assumere rilievo sia sotto il profilo della determinazione del contenuto contrattuale, che dal punto di vista della pubblicità ingannevole.
L'art. 8, comma 4 del citato decreto precisa, infatti, che "è fatto comunque divieto all'organizzatore di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto, qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore".
Nell'ipotesi in cui dette informazioni vengano comunicate a mezzo di un opuscolo, il successivo art. 9 dispone che "le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore ed il venditore in ordine alle rispettive responsabilità".
Pare poi opportuno ricordare che l'art. 13 della legge n. 1084/1977 dispone che l'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento, totale o parziale, dei suoi obblighi organizzativi quali risultano dal contratto, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente.
Le stesse condizioni generali di contratto di vendita, sottoscritte dalle parti, alla clausola 13, precisano che "l'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute".
La migliore giurisprudenza, in applicazione del disposto dell'art. 13 d.lgs. 111/95, secondo il quale, come detto, il consumatore ha diritto di essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto", ha ritenuto risarcibile il danno da cosiddetta "vacanza rovinata", da valutarsi come autonoma voce di danno e da determinarsi in via equitativa (cfr. Pret. Roma 11 dicembre 1996, in Nuova Giur. Civ. Comm., 1997, 1, 875; Trib. Roma 6 ottobre 1989, in Resp. Civ. Prev., 1991, 512 ss.).
La convenuta Teorema tour S.p.A. va pertanto condannata alla restituzione alle attrici di quanto versato, pari a Lit. 3.730.000, oltre interessi legali, nonché al risarcimento del danno, determinato in via equitativa in L. 3.730.000, sofferto dalle attrici per violazione sia degli obblighi di corretta informazione sulla stessa gravanti ai sensi dell'art. 8 D.lgs. 111/1995, sia per mancato adempimento, ex art. 13 legge 1084/1977, degli obblighi di organizzazione assunti con la vendita del pacchetto turistico e comprensivo del danno "da vacanza rovinata" ai sensi dell'art. 13, comma 11, D.lgs. 111/1995.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessive Lire 5.300.000.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell'art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Milano, Dott. Giorgio Alcioni, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna la società convenuta Teorema tour S.p.A. alla restituzione alle attrici di quanto versato, pari a Lit. 3.730.000, oltre interessi legali;
2) condanna altresì la società convenuta al risarcimento del danno, determinato in via equitativa in complessive L. 3.730.000;
3) condanna altresì la società convenuta al rimborso delle spese del presente giudizio liquidate in complessive L. 5.300.000, oltre accessori di legge;
4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.