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Tribunale di Torino, 23 dicembre 2002, giudice dott.ssa Salvetti
Danno - Danno esistenziale - Nozione - Criteri di valutazione
La nozione di danno esistenziale non confligge con quella della colpa civilistica: dal momento che in materia extracontrattuale non vige il limite della risarcibilità dei soli danni prevedibili al momento della condotta, il concetto di prevedibilità e prevenibilità attiene alll’evento dell’illecito e non anche a tutte le conseguenze dannose ad esso riconducibili, il combinato disposto degli artt. 32 cost. e 2043 c.c. è insufficiente a coprire ogni tipo di menomazione incidente sull’esplicazione della propria personalità e l’art. 2059 c.c. copre solo il dolore, ma non la privazione di una esigibile qualità di vita
Onde evitare il rischio dell’arbitrarietà assoluta, è necessario individuare un riferimento standard per la quantificazione di questo tipo di danno, che va indicato nei parametri tabellari utilizzati da questo Tribunale per la liquidazione del danno morale e riducendoli alla metà. Si ritiene infatti che, comunque, il disagio e le privazioni personali che caratterizzano il danno esistenziale colpiscano l’individuo in modo meno significativo del patema d’anima tipico del danno morale che consegue alla morte del congiunto, coincidente con un dolore acuto ed insopportabile, al confine con la vera sofferenza fisica.
(omissis)
&nbs p; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15.7.99 ed il 21.7.99 gli eredi di Pier Carlo CAIO evocavano in giudizio i signori SEMPRONIO Mario, TIZIA Sebastiana, SEMPRONIO Gianpiero e SEMPRONIO Luciano, nonché la Alfa Assicurazioni, chiedendone la solidale condanna - nella rispettiva qualità di eredi del fu SEMPRONIO Franco, già titolare, oltre che conducente e società assicuratrice dell’autovettura LANCIA THEMA tg. TO XXXXXX - al risarcimento dei danni biologico iure proprio, esistenziali, patrimoniali e morali riportati in conseguenza del decesso del loro congiunto SEMPRONIO Pier Carlo avvenuto per effetto del sinistro occorso in Leinì, sulla S.S. 460 in direzione Torino, all’altezza della progressiva chilometrica 02+700 alle ore 01,30 circa del 01.11.1997.
Riferivano gli attori che, in tali frangenti, il giovane Pier Carlo CAIO si trovasse alla guida dell’autovettura FIAT PUNTO tg. YY XXX YY di proprietà della sorella CAIO Annamaria, mantenendo regolari condizioni di guida e che fosse stato investito frontalmente dalla Lancia Thema condotta dal SEMPRONIO che proveniva dalla opposta direzione, a velocità non prudenziale, la quale aveva invaso la carreggiata di pertinenza della Punto, per un errore di guida del conducente, avendo perso questi il controllo del mezzo.
Allegavano gli attori che il sig. SEMPRONIO non avesse potuto fare nulla per evitare lo scontro, che la sua autovettura avesse subito una violenta repulsione a ritroso di circa dieci metri ed una rotazione in senso antiorario di circa 130 ° e che, a seguito del violento urto, ambedue le autovetture avessero preso fuoco, con decesso dei rispettivi conducenti.
Elencava quindi la parte attrice il complesso di attività di studio , ludiche, sportive e di altra natura già seguite dal defunto CAIO ed allegava gravi conseguenze di natura anche psichica subite dai familiari, in particolare la madre del defunto, CALPURNIA Giuliana e specificava l’elenco delle voci di danno di cui richiedeva integrale ristoro.
La parte attrice produceva alcuni documenti, tra i quali copia della lettera raccomandata tempestivamente inviata all'Assicurazione di controparte.
I familiari del sig. CALPURNIA Franco si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, contestata integralmente nel merito in punto responsabilità esclusiva del defunto CALPURNIA in ordine alla causazione del sinistro e formulavano domanda riconvenzionale nei confronti degli attori, volta ad ottenere a loro volta il risarcimento dei danni biologici, patrimoniali e morali subiti per effetto del decesso del loro congiunto, nonché chiedendo di essere autorizzati a chiamare in causa anche la BETA Assicurazioni quale società assicuratrice del mezzo attoreo per la responsabilità civile.
L’autorizzazione veniva concessa e, a seguito di rituale notificazione, all’udienza ex art. 180 c.p.c. innanzi al G.I. Dott. SECCI si costituiva la terza chiamata con l’avv.Alberto, aderendo alla prospettazione dei fatti proposta dagli attori e chiedendo il rigetto integrale della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, o, in via subordinata, l’accertamento della concorrente responsabilità di entrambi i conducenti, ai sensi dell’art. 2054 c.c.
Era esperito invano il tentativo di conciliazione.
L'istruttoria comportava l'espletamento di C.T.U. tecnico-dinamica e l'escussione di alcuni testi.
Con decreto in data 3.5.2001 il Presidente FF. D.ssa GARIBALDI riassegnava la causa al G.I. Dott.ssa SALVETTI, essendo stato collocato il precedente G.I. Dott. SECCI in congedo definitivo per anzianità di servizio.
Era disposta anche CTU medico-legale e psichiatrica sulla persona degli attori.
Precisate le conclusioni definitive all’udienza del 02.07.2002 e respinte le altre istanze istruttorie delle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione alla scadenza dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., sulle conclusioni di cui in epigrafe.
&nbs p; MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande sono procedibili, essendo stati integrati i presupposti di cui all’art. 22 della legge 990/69.
Preliminarmente si rileva che, nelle conclusioni definitive la parte convenuta Alfa non ha più chiamato l’eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza della domanda formulata in comparsa costitutiva, che si considera rinunciata e che comunque appare infondata, stante la precisione delle voci di danno elencate dagli attori per cui si pretende il ristoro.
Per quanto concerne il merito, occorre considerare che, sulla base dell’istruttoria condotta, non è stato possibile accertare con sufficiente livello di certezza quale sia stata l’esatta dinamica del sinistro.
I dati noti sono infatti troppo pochi , visto che non sono stati rilevati né il punto d’urto fra i due veicoli, né tracce di frenata attribuibili ad uno di questi, che le vetture sono bruciate pressoché completamente (cfr. fotografie allegate alla relazione di CTU) e che sul teatro del sinistro, prima ancora dell’arrivo dei Carabinieri, sono intervenuti i Vigili del Fuoco con schiumogeni .
I Carabinieri di Venaria intervenuti successivamente al sinistro, hanno infatti potuto dare solamente atto di avere rilevato “segni di frenata e di scarrocciamento, probabilmente appartenenti ad uno dei veicoli”, tuttavia sia il CTU che i CTP delle parti, concordemente, hanno escluso che tali tracce siano riferibili ad uno dei veicoli incidentati, ritenendo più verosimile che , dopo il tragico sinistro, sia intervenuto in loco un terzo veicolo, che ha frenato per evitare l’impatto con parte della Thema o con una ruota rimasta a terra.
I CC. hanno quindi precisato di non avere potuto stabilire il presunto punto d’urto poiché all’arrivo dei militari operanti “il teatro del sinistro era parzialmente inondato da sostanze schiumogene usate dai VV.FF. di Torino e dalla sezione di Caselle per spegnere l’incendio dei due veicoli”) (cfr. rapporto CC e deposizioni testi C e R) .
Non vi sono testi oculari, a parte la signorina P, che viaggiava quale trasportata a bordo dell’autovettura attorea, che tuttavia non è stata ammessa a deporre sulle modalità del sinistro da parte del G.I. SECCI e che non può più essere sentita in quanto l’istanza istruttoria della parte attrice di revoca di tale ordinanza del precedente G.I. e di assunzione della suddetta teste risulta invece rinunciata dall’avv. Renato nel corso dell’udienza 31.10.2001, senza opposizione delle altre parti, e dunque non v’è più luogo a provvedere su tale istanza.
Non pare nemmeno possibile, dopo un attento studio degli atti, potersi condividere le conclusioni assunte dal CTU Ing MEVIO, in quanto, appunto, basate su dati non certi e formulate in modo dubitativo dallo stesso CTU.
LO stesso Ing MEVIO riconosce nella perizia, infatti, che i dati a sua disposizione erano aleatori , eccezion fatta per le deformazioni visibili dal filmato redatto dai Vigili del Fuoco e dalle foto scattate dai verbalizzanti (cfr. relazione pag. 27) e, anche quando fa riferimento alle deformazioni dei veicoli per calcolare la presumibile velocità dei mezzi, ribadisce che tali calcoli devono tenere conto “dell’incertezza delle assunzioni operate”, finendo poi per affermare, invero in modo contraddittorio, che tuttavia “rimane innegabile la circostanza che la Lancia Thema possedesse una velocità quasi doppia di quella del veicolo antagonista”.
IL CTU ha ricollegato tale conclusione alla posizione finale dei veicoli quale riscontrabile dal filmato dei VV.UU. ed all’azione repulsiva subita dall’autovettura FIAT PUNTO , ma non l’ha motivata in modo convicente, essendosi limitato a qualificarla come “opinione personale” (cfr. pag. 28).
A pag. 30 della sua relazione, infine , l’Ing. MEVIO ricorda ancora che la ricostruzione dal medesimo operata in termini di responsabilità esclusiva del veicolo Thema “non pretende di avere validità assoluta”.
Non si può tuttavia basare una pronuncia giurisdizionale su mere opinioni personali e congetture , anche se formulate da tecnici in genere competenti.
Parimenti poco attendibile appare la ricostruzione effettuata dai consulenti di parte W e Y, entrambe perché viziate dalla medesima assenza di dati certi , quella dell’Ing. W, in particolare, perché basata su presupposti risultati erronei (quale ad es. la presenza di tutte e quattro le ruote sul relitto della Thema, dato contestato dal CTU all’esito della visione del filmato dei VV.FF), e quella del perito Y perché fondata sulla valutazione della posizione di frammenti ed oggetti vari, che non si è stabilito nemmeno in che cosa consistessero .
Più seria risulta la posizione assunta dal CT della Alfa, Ing. K, che dopo avere riassunto in modo chiaro e comprensibile i pochi elementi ricostruibili sulla base del filmato dei VV.UU. (posizione finale dei veicoli e loro deformazioni visibili) ha però precisato che le autovetture, ed in particolare la PUNTO, sono state interessate da azioni termiche a causa dello sviluppo dell’incendio e che , su tali basi, è possibile tutt’al più stabilire che la collisione è avvenuta con velocità relativa stimabile in 140-160 Km/h , ma che non è possibile risalire alla velocità assoluta di ogni singola vettura al momento dell’impatto, né al punto d’urto, che potrebbe essere avvenuto in entrambe le semicarreggiate.
Conclude quindi con un’affermazione, che viene ripresa in toto da questo Giudice, ovvero che: “ In sostanza, l’analisi si cui sopra evidenzia che l’assenza di probanti e univoci dati di partenza, sui quali basare ogni successiva considerazione, porta all’oggettiva impossibilità di definire, in modo univoco, la posizione del probabile punto d’urto nel quale i veicoli entravano in collisione. Nulla , pertanto, si può dimostrare sulle responsabilità di una delle due parti, piuttosto che dell’altra, nella causazione del sinistro mortale in oggetto”.
Non pare che un’audizione del CTU a chiarimenti o un supplemento di CTU sempre basato sull’assenza di elementi certi, potrebbe sortire una diversa riuscita, cosicchè ogni istanza istruttoria del genere viene respinta.
Soccorre pertanto l’art. 2054 secondo comma C.C., che si applica in via residuale quando non è possibile raggiungere la prova processuale in ordine alla colpa di uno dei conducenti, con ripartizione di responsabilità, in via presuntiva e non concreta, nella misura del 50% per ciascuno.
Gli eredi CAIO e gli eredi SEMPRONIO, ciascuno in solido con la rispettiva compagnia assicuratrice per la RCA, ex lege, dovranno pertanto risarcire la controparte nella misura della metà del danno liquidabile.
Per quanto concerne la natura e l’entità delle conseguenze, si osserva quanto segue:
1) i danni all’integrità psicofisica della persona, si ritengono ristorabili nella misura che in seguito si indicherà, in base agli ordinari criteri di liquidazione adottati dalla giurisprudenza di questa Sezione a far tempo dall’aprile dell’anno 2002 espressi in euro, riferiti alla data odierna, specificandosi ulteriormente, peraltro, che i criteri suddetti vengono aggiornati annualmente sulla base degli indici di svalutazione della moneta e che sono comunque diminuibili o incrementabili fino al 50% in relazione alle particolari condizioni, anche soggettive, riguardanti ciascuna singola fattispecie, condizione tra le quali assume usualmente rilievo anche l’età del danneggiato, pur senza automatismi riduttivi, che inoltre i criteri riguardanti le invalidità temporanee e quelle permanenti trovano applicazione con riferimento:
- alle fattispecie relative a sinistri concernenti la circolazione di veicoli avvenuti anteriormente all’entrata in vigore della legge 5.3.2001 n. 57, indipendentemente dall’entità del danno biologico,
- alle fattispecie relative a sinistri concernenti la circolazione di veicoli avvenuti posteriormente all’entrata in vigore della legge 5.3.2001 n. 57 dalle quali sa derivato un danno biologico pari o superiore al 10%;
- a tutte le altre ipotesi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale non concernenti la circolazione di veicoli.
Si chiarisce altresì che, nell’aggiornare le precedenti tabelle adottate anteriormente all’aprile 2002, si sono seguiti i seguenti indirizzi di massima:
- i valori relativi all’invalidità temporanea sono stati conformati quanto più possibile, pur tenuto conto dell’esigenza di semplificare i valori espressi in euro, a quelli introdotti dalla legge 57/2001;
- i valori intermedi degli scaglioni relativi all’invalidità temporanea vengono calcolati con criteri di progressività rispetto ai due parametri tabellari estremi;
2) i valori relativi al danno morale sono parimenti incrementabili o diminuibili fino al 50% in considerazione delle particolarità oggettive e soggettive del caso, fra cui l’età delle parti, le modalità della fattispecie che ha dato corso al danno, le caratteristiche peculiari dei rapporti parentali, e, segnatamente, la natura ed intensità dei legami affettivi, ecc.
In applicazione di tali criteri,si procede a quantificare i danni liquidabili a favore degli attori:
1) il danno all’integrità fisica patito da CALPURNIA Giuliana, viene così quantificato, sulla base dell’esito della CTU medico-legale – psichiatrica disposta in corso di causa:
- postumi permanenti (consistenti nel trauma psichico rappresentato dal “disturbo delll’Adattamento, con Ansia, Cronico, di entità lieve)” quali accertati dal CTU dott. Fiorentino LIFFREDO, che , in pieno accordo con i CTP, ha ritenuto trattarsi , almeno in parte, di un aggravamento di patologie preesistenti.
In tal senso, appunto, si sono espressi anche i CTP di parte attrice, la cui difesa non ha dunque non ha fondati motivi di dolersi dell’esito della perizia.
Detti postumi vengono ritenuti liquidabili, in considerazione dell’età della signora e di ogni altra circostanza suscettibile di essere assunta a parametro di determinazione , nella misura di euro 1.000 a punto: 2%, per complessivi euro 2.000.
I signori CAIO Annamaria e CAIO Giorgio non hanno formulato domanda volta al risarcimento del danno biologico “iure proprio”.
2)Danni patrimoniali riferiti alla data del sinistro:
- spese documentate funeratizie: euro 5.544,53 a favore di Giorgio CAIO, indicato in citazione come colui che ha sopportato tali spese;
- valore antesinistro del veicolo FIAT PUNTO di proprietà di CAIO Annamaria, andato completamente distrutto e la cui riparazione era chiaramente antieconomica, valutato equitativamente ex art. 2056 c.c., in assenza di prove, sulla base del tipo di veicolo e della data di immatricolazione , euro 2.500, a favore della proprietaria;
Non sono invece state documentate spese di rimozione, né si hanno elementi per valutare la durata del fermo tecnico.
Non è, invece, suscettibile di liquidazione il danno per prestazioni mediche in quanto il CTU ha dato atto della mancata documentazione di spese di questo genere da ritenersi congrue e necessarie e le spese per CTP rientrano fra le spese processuali, cosicché verranno liquidate unitamente alle stesse.
Le eventuali spese future sono infine state indicate come effettuabili in regime di servizio sanitario nazionale.
Non è, parimenti, liquidabile, il danno patrimoniale relativo all’aspettativa in ordine al futuro contributo economico da parte del figlio.
Le prove assunte sul punto sono all’uopo insufficienti
Il signor Pier Carlo CAIO, che conviveva con i genitori, al momento del sinistro era ancora studente e , nonostante i buoni risultati scolastici e i suoi contemporanei impegni in varie altre attività, non sono emersi in giudizio elementi tali da indurre a ritenere che lo stesso avrebbe apportato in futuro alcun contributo patrimoniale alla famiglia di origine.
Non è invero desumibile, alla luce dei dati ricavabili dalla comune esperienza, la presunzione cui fa riferimento la difesa di parte attrice nei propri atti, in merito a pretese aspettative di reddito in capo ai genitori derivanti dai figli con essi conviventi. Al contrario, osservando la realtà che ci circonda, si può agevolmente rilevare come di solito i figli coabitino con i genitori fino al momento in cui raggiungono un sufficiente grado di stabilità economica, per allontanarsene non appena indipendenti, tenuto anche conto del livello sociale della famiglia di origine, che non può qualificarsi come basso (cfr. deposizioni testimoniali sulle pregresse attività professionali del sig. CAIO Giorgio).
4) Danno morale:
Si può affermare sin d’ora, tuttavia, come non siano invece liquidabili a favore di nessuna delle parti i danni morali, in quanto, benché ci si renda conto delle sofferenze che i due nuclei familiari devono avere patito a seguito del decesso dei due giovani, il sistema normativo vigente (art. 2059 c.c.) non ne consente purtroppo, allo stato, la liquidazione: non è infatti stato accertato alcun illecito penalmente rilevante, posto che la presente pronuncia si fonda sulla presunzione di cui all’art. 2054 c.c. e non sulla prova di una colpa in concreto.
5)Danno esistenziale:
la parte attrice avanza domanda di ristoro di tale voce di danno con riferimento ai soli genitori del defunto, qualificando tale danno come “perdita del giusto diritto all’assistenza morale e materiale, alla solidarietà ed alla pienezza della vita della famiglia” e riconducendolo ontologicamente al “genus” del danno biologico inteso sia come lesione dell’integrità psicofisica, sia, appunto, come danno esistenziale.
La configurabilità e l’inquadramento di un danno di questo tipo sono oggetto di una vivace disputa giurisprudenziale e dottrinale a contenuti molteplici, cosicché, occorre, preliminarmente, procedere alla esatta qualificazione della voce.
Ora la definizione di “esistenziale” è “ciò che riguarda l’esistenza, cioè tutto ciò che coinvolge l’individuo a livello del vissuto personale”(cfr. dizionario della Lingua Italiana Zingarelli) .
Mutuando tale definizione comune nel linguaggio giuridico ( e non v’è motivo per non farlo) ed accompagnandola al sostantivo “danno” , si ritiene che il concetto vada ristretto ad ogni tipo di conseguenza che coinvolga un individuo a livello personale, comportando una modifica in senso peggiorativo delle sue condizioni di vita, ovvero della qualità della sua vita, quale conseguenza di un fatto illecito giuridicamente rilevante.
Fra i fautori di tale voce, taluni la inseriscono, appunto, nell’ambito del danno biologico, ritenuto una sottocategoria di tutti gli aspetti che compongono la personalità dell’uomo (cfr. Tribunale Lecce 5.10.2001 e, in dottrina, Scuola Triestina di CENDON) , altri la qualificano come un “tertium genus” di danno (cfr. Corte d’Appello di Torino 4.10.2001 e Scuola Torinese di Monateri, Tribunale Torre Annunziata 20.03.2002, Tribunale di Napoli 19.12.2001)
Altri interpreti, invece, fra cui, ad esempio, la costante giurisprudenza di questa Sezione , negandone l’autonomia ontologica, la riconducono al concetto di “danno da vita di relazione” classificabile nell’ambito del danno biologico e valutabile tramite un aumento della quantificazione dei procenti tabellari.
I detrattori , in sintesi, si richiamano, in sostanza, alla classica tripartizione del danno in patrimoniale, biologico e morale, appuntandosi sull’impossibilità di definire il danno esistenziale in modo autonomo ed univoco, sulla mancanza di appiglio ad un dato normativo certo, sullo scoglio insuperabile dell’art. 2059 c.c. e sulla sostanziale sovrapposizione del concetto di danno esistenziale con quello di disagio e sofferenza psicologica che rientra, invece, nell’ambito del danno morale, nonché sul preteso contrasto con l’art. 1223 c.c..
In tal senso, appunto, il Tribunale di Torino e, da ultimo, il Tribunale di Roma che, con recente sentenza n. 34874/98 del 27.02.2002 (G.U. Dott. ROSSETTI) , ha effettuato una completa rassegna della giurisprudenza in tema di danno esistenziale, accentuando il ritenuto contrasto fra tale nozione e quella di colpa civile.
Premesso ciò, ritiene invece questo Giudice, dopo sofferta meditazione, di doversi discostare da tale ultima giurisprudenza e, dunque, anche da quella della sua sezione di appartenenza, e di dover riconoscere, a favore dei genitori della vittima deceduta per effetto di un illecito civile, la risarcibilità anche del danno esistenziale, sulla base del complesso ordine di considerazioni che seguono.
Innanzitutto si ribadisce la ormai diffusa opinione della obsolescenza ed inadeguatezza del sistema risarcitorio in vigore, con riferimento alla classica distinzione fra danno patrimoniale e non patrimoniale ed al disposto dell’art. 2059 c.c. che formula un’espressa riserva di legge per la risarcibilità del danno non patrimoniale, ormai da intendersi come mero danno morale, con conseguente scopertura risarcitoria di tutta una serie di conseguenze del danno certe e prevedibili , quali la sofferenza ed il dolore che consegue alla morte di un figlio, in tutti i casi in cui, come quello attualmente in esame, non venga accertata la colpa in concreto ma si ricorra ad una presunzione normativa.
E non vi è Giudice al quale non ripugni sottoscrivere una sentenza in cui, a fronte della morte di un figlio , venga riconosciuta ai genitori solamente la quota a sé afferente delle spese funerarie, delle spese mediche o del danno al veicolo.
Non vi è dubbio, in secondo luogo, che, anche quando sia stato accertato in concreto un illecito penale, le manifestazioni estrinseche del danno definibile come “esistenziale” non siano sempre inquadrabili come mero patema d’animo o stato di angoscia transeunte, nè diano luogo a “postumi permanenti” da lesioni , ovvero siano insuscettibili di valutazione medico-legale, e che dunque male aderiscano ai sistemi di valutazione tabellare abitualmente in uso presso le varie corti .
E’ noto che la giurisprudenza ha elaborato in tema di danno biologico alcuni principii ormai consolidati, fra cui:
1) la tutelabilità assoluta del diritto alla salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto garantito dall’art. 32 Cost e dunque la sua risarcibilità a prescindere dalle conseguenze di tipo reddituale (C. Cost. 14.7.1986 n. 184),
2) la correlazione fra art. 32 Cost e art. 2043 c.c., norma che deve essere estesa necessariamente fino a ricomprendere il risarcimento dei danni che comportano una lesione alla salute intesi come ogni tipo di danno che ostacoli le attività di realizzazione della persona umana (C. Cost 14.7.1986 cit.),
3) interpretazione del concetto di lesione alla salute non in mero senso naturalistico, ma in senso estensivo, ricomprendente anche quello alla sfera sessuale , quello estetico e quello da maggior usura nell’esercizio dell’attività lavorativa, ricondotti però sempre alla valutabilità medico-legale .
4) La bipartizione fra danno psichico (come momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo perturbamento dell’equilibrio psichico che substanzia il danno morale soggettivo ma che degenera in un trauma fisico o psichico) e danno morale (come mera sofferenza psichica transeunte) (C. Cost 372/94).
Sennonché l’attuale evoluzione legislativa di settore pare diretta nel senso di ridimensionare la nozione di danno biologico a ciò che è medicalmente accertabile (si pensi alle definizioni contenute nell’art. 5 co. 3 della legge 5.3.2001 n. 57, secondo cui rileva solo la “lesione all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato ed a quella, simile, contenuta nell’art. 13 del d.lgs. 38/2000), cosicché se si vuole mantenere una lettura costituzionale dell’art. 2043 c.c. intesa come effettiva risarcibilità di tutti i danni che , potenzialmente ostacolino le attività realizzatrici della persona umana (cfr. Cass. Civ. n. 7713/2000) non resta che ricorrere alla nozione di danno esistenziale.
Si verificano infatti, anche spesso, situazioni, come quella del sig. CAIO Giorgio, in cui l’assenza di una vera e propria patologia rilevabile tramite accertamento medico-legale impedisce di risarcire un danno accertato invece in concreto in istruttoria, quale la perdita del ruolo genitoriale e della piena realizzazione quale “pater familias”, la cessazione di tutta una serie di attività sociali, culturali di svago, prima esercitate, ovvero la cattiva qualità della vita connessa con la perdita del figlio, che non si identifica semplicemente nel patema d’animo transeunte per tale perdita, ma si concretizza in tutta una serie di rinunce, privazioni e modifiche sostanziali di abitudini a carattere qualitativamente peggiorativo rispetto all’epoca antecedente all’evento lesivo.
E la famiglia nucleare fa sicuramente parte di quelle “formazioni sociali” nel cui ambito l’individuo ha diritto di svolgere la sua personalità, ai sensi dell’art. 2 Cost.
La famiglia viene inoltre riconosciuta e garantita dalla Carta Costituzionale nello stesso titolo II in cui si inserisce anche l’art. 32, cosicché non si vede perché mai l’aggancio fra l’art. 32 Cost e l’art. 2043 c.c. consenta la risarcibilità del danno biologico (che non ha natura patrimoniale), in barba all’art. 2059 c.c., e non si possa invece operare un analogo aggancio fa l’art. 2043 c.c. ed il combinato disposto degli artt. 2 , 29, 30 e 31 Cost. onde dare ristoro alla perdita di un componente del proprio nucleo familiare primario.
Senza contare che anche nei codici civile e penale si annoverano svariate norme a tutela dei rapporti familiari, con particolare riferimento a quelli genitoriali.
Che poi si qualifichi tale tipo di danno come “danno alla vita di relazione” oppure come “esistenziale” è una mera questione terminologica che non sposta il problema, purché, ovviamente si adottino adeguate misure onde evitare effettive duplicazioni delle stesse voci di danno , misure che possono consistere nel riferimento ad un’istruttoria specifica e circostanziata , alla restrizione a rapporti parentali significativi ed a casi di danno veramente significativi, nonchè ad una motivazione rigorosa ed analitica in ordine alle varie voci di danno concesse.
Un orientamento di questo tipo appare in linea, oltretutto, con i principii in materia di integralità del risarcimento ed i limiti previsti ,sanciti nella Risoluzione 7-75 del 14.3.1975 del Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa.
Gli stessi fautori della “inesistenza del danno esistenziale”, quale il già citato G.U. del Tribunale di Roma, dopo averne escluso la risarcibilità, hanno poi finito per arrendersi di fronte all’insufficienza del sistema normativo vigente a garantire ristoro a chi perde un prossimo congiunto , attaccando l’art. 2059 c.c. con riferimento all’art. 3 della Costituzione (cfr. ordinanza di rimessione alla Corte Cost. Trib. Roma, G.U. ROSSETTI 11.5.02 nella causa n. 30772/98) .
Non ritiene, infine , questo G.U., che la nozione di danno esistenziale confligga con quella della colpa civilistica, così come invece sostenuto dal Tribunale di Roma nella sentenza 27.2.2002 cit., dal momento che in materia extracontrattuale non vige il limite della risarcibilità dei soli danni prevedibili al momento della condotta, il concetto di prevedibilità e prevenibilità attiene alll’evento dell’illecito e non anche a tutte le conseguenze dannose ad esso riconducibili, il combinato disposto degli artt. 32 cost. e 2043 c.c. è insufficiente a coprire ogni tipo di menomazione incidente sull’esplicazione della propria personalità e l’art. 2059 c.c. copre solo il dolore, ma non la privazione di una esigibile qualità di vita.
Si osserva, peraltro, che , anche qualificando il danno esistenziale come danno-evento (e questa è la prospettazione che appare più attuale), l’incidenza negativa della morte di un soggetto sulla personalità dei genitori non può, certamente, definirsi come “imprevedibile” se si segue la logica di pensiero che la Suprema Corte ha adottato nella recente sentenza della III sezione 2.2.2001 n. 1516, con cui ha affermato l’importante principio della risarcibilità del danno morale ai prossimi congiunti della vittima primaria di un sinistro, specificando che esso consiste in un danno diretto per la vittima secondaria , che il nesso causale, rispetto alla condotta imputabile, si pone non in termini di causalità materiale, ma di causalità giuridica, secondo l’id quod plerumque accidit (art. 1223 c.c.) e che l’autore dell’illecito ben può prevedere le conseguenze plurioffensive di un sinistro anche con riferimento ai rapporti parentali facenti capo alla vittima, secondo il criterio di imputazione definito in penale come “colpa cosciente”.
Sempre in tema di danno morale, significativa per l’affermazione dello stesso principio di diritto è la sentenza delle SS.UU. 1.7.2002 n. 9556, con cui è stata ammessa la risarcibilità del danno morale ai prossimi congiunti della persona offesa dal reato di lesioni personali, ricorrendosi all’inclusione del danno morale dei congiunti della vittima nell’ambito dei danni non “riflessi” ma diretti, alla distinzione fra la persona offesa dal reato , che è il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma penale ed il danneggiato civile, che è colui che dall’illecito ha ricevuto un danno e che non necessariamente coincide con la persona offesa, ma che è legittimato a costituirsi parte civile, e dunque riconoscendosi la legittimazione ad agire per il danno non patrimoniale anche a chi non è il soggetto passivo del reato (cfr. anche la nota Cass. SS.UU: 2515/02 in tema di reato plurioffensivo) .
Tale pronuncia fa rientrare il danno del congiunto nella previsione dell’art. art. 1223 che ricomprende dunque “tutti i danni conseguenti al fatto illecito secondo un criterio di regolarità causale”, quindi esplicita l’importante ed ovvia affermazione secondo cui “in termini di causalità, il rapporto esistente fra il fatto del terzo ed il danno risentito dai prossimi congiunti della vititma è identico, sia che da tale fatto consegua la morte, sia che da esso derivi una lesione personale” , poiché in ambedue le ipotesi esiste una “vittima primaria” , colpita o nel bene della vita, o nel bene della salute, e una vittima ulteriore (il congiunto) anch’essa lesa in via diretta ma in un diverso interesse di natura personale.
Ed allora la chiave di volta consiste nel concetto della “regolarità causale”, dovendosi considerare risarcibili tutti i danni che rientrino nelle conseguenze ordinarie e normali del fatto, pur non essendo consentito richiamarsi genericamente al “notorio” , cosicché viene anche meno il tradizionale argomento contrario fondato sull’art. 1223 c.c., poiché coloro che sono vincolati alla vittima primaria da un legame significativo ne ricevono in via immediata e non indiretta un danno biologico o morale (cfr. sempre Cass. SS.UU. 1.7.2002 n. 9556 cit.) .
Questa impostazione vale senz’altro anche per il danno esistenziale,a parere di chi scrive.
Come può, infatti, non essere considerata una conseguenza ordinaria e normale della morte di un individuo l’incidenza negativa di tale evento sull’esistenza e sulla personalità dei suoi genitori, nel senso della menomazione del rapporto parentale e della irreversibile modifica in senso peggiorativo della qualità della vita dei medesimi?.
Si tratta, ovviamente di un danno che non è quantificabile monetariamente né a priori né a posteriori e che , pertanto, va risarcito equitativamente ex art. 2056 c.c..
Onde evitare il rischio dell’arbitrarietà assoluta, ritiene questo Giudice di dove individuare un riferimento standard per la quantificazione di questo tipo di danno, indicandolo nei parametri tabellari utilizzati da questo Tribunale per la liquidazione del danno morale e riducendoli alla metà.
Si ritiene infatti che, comunque, il disagio e le privazioni personali che caratterizzano il danno esistenziale colpiscano l’individuo in modo meno significativo del patema d’anima tipico del danno morale che consegue alla morte del congiunto, coincidente con un dolore acuto ed insopportabile, al confine con la vera sofferenza fisica.
In concreto l’istruttoria orale ha condotto a dimostrare che ambedue i coniugi CAIO , dopo la perdita del figlio, si sono rinchiusi in loro stessi, hanno modificato le abitudini di vita e quasi azzerato le relazioni sociali, ed il sig. CAIO Giorgio, che prima del lutto effettuava consulenze per giornali, partecipava a competizioni sportive in qualità di giudice di gara, in seguito ha limitato grandemente tali occupazioni, restando in casa con la moglie , la quale , parimenti, ha ridotto le proprie capacità domestiche, anche in relazione alle cure ai nipotini , e tende a non frequentare più i conoscenti (cfr. testi PIANESELLI, CALPURNIA Paolo, BARBERO).
E’ pertanto liquidabile a favore di ciascuno dei genitori di Pier Carlo CAIO, a titolo di danno esistenziale, la somma di euro 44.512 euro.
&nbs p; & nbsp; §§§
I danni complessivamente suscettibili di risarcimento ammontano pertanto:
- a favore di CALPURNIA Giuliana (madre convivente): ad euro 2.000 per danno biologico, ad euro 44.512 per danno esistenziale, pari a complessivi euro 46.512,5, corrispondenti - previa devalutazione delle componenti di danno non patrimoniale liquidate con riferimento ai parametri odierni - a complessivi euro 41731,94 alla data del fatto.
- a favore di CAIO Giorgio (padre convivente): ad euro 5.544,53 per danni patrimoniali e ad euro 44.512 per danno esistenziale , pari a complessivi euro 50.056,53, corrispondenti - previa devalutazione delle componenti di danno non patrimoniale liquidate con riferimento ai parametri odierni - a complessivi euro 45481,58 alla data del fatto.
- A favore di CAIO Annamaria (sorella) : euro 2.500 per danno patrimoniale, alla data del fatto
Trattandosi di una forma di risarcimento per equivalente e in assenza di specifica prova sull'entità del pregiudizio sofferto dalla parte creditrice, si ritiene - conformemente alla costante giurisprudenza di legittimità - di liquidare il danno emergente in via equitativa attraverso la rivalutazione del capitale secondo gli indici I.S.T.A.T. (così da reintegrarne il valore iniziale, compensando la successiva perdita del potere d'acquisto della moneta) ed il lucro cessante, anch'esso in via equitativa, attraverso l'attribuzione degli interessi nella misura del tasso legale, i quali, al fine di evitare l'ingiustificata locupletazione della parte creditrice, vengono calcolati sul capitale originario rivalutato anno per anno anziché, come precedentemente affermato in giurisprudenza, sul capitale già integralmente rivalutato.
In base a tali parametri i danni risultano liquidabili, alla data della pronuncia della presente sentenza, a favore di CALPURNIA Giuliana in euro 54.124,61, di cui euro 41.731,94 per capitale, euro 4.780,58 per rivalutazione ed euro 7.612,09 per interessi ed a favore di CAIO Giorgio in euro 58.987,74 di cui euro 45.481,58 per capitale, euro 5.210,12 per rivalutazione ed euro 8.296,04 per interessi, a favore infine di CAIO Annamaria in euro 3.242,40 di cui euro 2.500 per capitale, euro 286,39 per rivalutazione ed euro 456,01 per interessi.
Delle somme sopraindicate, cui solo la metà risultano liquidabili a carico dei convenuti, ex art. 2054 secondo comma , 2056 e 1227 c.c. .
Il danno complessivamente liquidabile a favore della parte attrice ed a carico dei convenuti consiste pertanto, alla data odierna in euro 27062,31 a favore di CALPURNIA Giuliana, euro 29.493,87 a favore di CAIO Giorgio ed euro1621 a favore di CAIO Annamaria, oltre agli interessi legali maturandi dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo.
Con riferimento alla posizione dei familiari SEMPRONIO si osserva che, a questo punto, “re melius perpensa” occorre integrare l’istruttoria conferendo una CTU psichiatrica volta ad accertare se vi sia un danno biologico in capo ai genitori del fu SEMPRONIO Franco: i convenuti hanno infatti integrato ritualmente con la memoria dep.ta il 28.4.2000 ex art. 180 c.p.c., la domanda riconvenzionale, invero generica, formulata nella comparsa costitutiva, di ristoro del danno biologico, inteso inizialmente come mero danno esistenziale.
Appare pertanto necessario scindere le posizioni e procedere alla rimessione in istruttoria, con separata ordinanza, per la sola parte dell’accertamento relativo al “quantum” delle pretese dei convenuti.
Le spese verranno liquidate integralmente al definitivo.
&nbs p; P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di Giudice Unico,
non definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
visto l’art. 2054 secondo comma c.c.,
valutata la responsabilità concorrente , nella misura del 50%, di ambedue i conducenti delle autovetture coinvolte nel sinistro per cui è causa,
- dichiara tenuti e condanna i convenuti SEMPRONIO Mario, TIZIA Sebastiana, SEMPRONIO Gianpiero e SEMPRONIO Luciano, nonché la Alfa Ass.ni s.p.a., tutti in solido fra loro, al pagamento di euro 27.062,31 a favore di CALPURNIA Giuliana, euro 29.493,87 a favore di CAIO Giorgio ed euro1.621 a favore di CAIO Annamaria, oltre agli interessi legali maturandi dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo.
Rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza per gli accertamenti sui danni liquidabili ai convenuti eredi SEMPRONIO.
Spese al definitivo.
Così deciso in Torino il 23.12.2002.