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Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2000, n. 6873 - Pres. Giuliano - Rel. Salluzzo - P.M. Schirò (diff.) - Franzè c. Lo Bianco
Circolazione di veicoli - Responsabilità - Specificità dei moitivi di ricorso - Vizio di motivazione - Risultanze istruttorie - Danno biologico - Danno morale - R.D. 1403/1922 - Danno patrimoniale - Danno da inabilità temporanea - Valutazione equitativa del danno - Tabelle - Determinazione dei valori punto.
(c.c. artt. 1226, 2043, 2056; R. D. 9 ottobre 1922, n. 1403)
Per rendere effettiva la valutazione equitativa del danno biologico il giudice di merito deve considerare le circostanze del caso concreto e specificamente, quali elementi di riferimento permanenti, l'età, l'attività espletata, le condizioni sociali e familiari del danneggiato, ispirandosi anche a criteri predeterminati e standardizzati, quale il valore medio del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari, ed operando la differenziazione del valore di tale parametro in relazione alla riduzione della capacità psicofisica e dell'età del soggetto danneggiato (le cosiddette tabelle), ma senza pretermettere la necessaria personalizzazione del valore dei punti al caso concreto. Invece per il danno patrimoniale è possibile il ricorso alle tabelle di cui R.D. n.1403 del 1922, rapportato al coefficiente età - percentuale di invalidità residuata, prendendo a base la somma corrispondente al triplo della pensione sociale e considerando lo scarto tra vita fisica e lavorativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato Rosario Franzè evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia Carmelo Lo Bianco e la Ticino Assicurazioni spa e sostenendo che il 14.6.1987, mentre percorreva, alla guida della propria moto Honda tg. CZ 75811, la via S. Aloe di Vibo Valentia, era entrato in collisione con la Fiat 127, di proprietà e guidata dal Lo Bianco - assicurata per la r.c. con la anzidetta società - che, provenendo dalla direzione opposta, aveva sconfinato nella mezzeria di sua pertinenza; che, in conseguenza del violentissimo urto, aveva riportato gravi lesioni personali con postumi permanenti e danni al mezzo; che l'esclusiva responsabilità del sinistro doveva ascriversi al Lo Bianco; ne chiedeva la condanna in solido al relativo risarcimento.
La Ticino Assicurazioni, costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Il Lo Bianco rimaneva invece contumace.
A conclusione dell'istruttoria l'adito Tribunale, con sentenza 171/94, affermava il concorso di colpa del Lo Bianco e del Franzè nella produzione del sinistro, rispettivamente nella misura di 2/3 e di 1/3, e condannava i convenuti al pagamento in favore dell'attore della somma di L. 150.062.056, al lordo dell'accordata provvisionale di L. 90.000.000.
Avverso tale sentenza proponeva gravame il Franzè chiedendo l'aumento a L. 700.000.000 della somma al cui pagamento le controparti erano state condannate.
La Ticino resisteva al gravame mentre il Lo Bianco non si costituiva.
La Corte d'Appello di Catanzaro, con la sentenza qui impugnata, accogliendo parzialmente il gravame condannava la Ticino Assicurazioni ed il Franzè al pagamento dell'ulteriore importo di L. 84.938.000, oltre interessi legali, nonché alla rifusione delle spese processuali del secondo grado.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Franzè affidandone l'accoglimento a due motivi.
Le altre parti non hanno svolto in questa sede alcuna attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo mezzo della proposta impugnazione con il quale il ricorrente si limita a richiamare "le eccezioni, deduzioni, memorie e difese svolte nei precedenti gradi di giudizio" mancando di qui necessari requisiti di specificità ed autosufficienza che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le tante Cass. 2.11.1998 n. 10913) debbano caratterizzare i vari motivi di ricorso è chiaramente inammissibile ed insuscettibile di accoglimento.
Con il secondo, deducendo "erronea valutazione delle risultanze probatorie in ordine all'an motivazione insufficiente, contraddittoria e contrastante con le risultanze di causa" si duole che il Tribunale di Vibo Valentia e la Corte d'Appello di Catanzaro, concordemente, abbiano ritenuto un concorso di colpa suo e del Lo Bianco, rispettivamente nella misura di 1/3 e di 2/3.
Tale conclusione, a suo dire, sarebbe però errata perché non terrebbe minimamente conto della disposizione resa dal teste Russo e del comportamento processuale tenuto dall'investitore Lo Bianco.
La censura è infondata.
Il ricorrente, a ben vedere, anziché indicare specifici vizi motivazionali che caratterizzerebbero l'impugnata decisione, si limita a prospettare la necessità di una rilettura del merito sulla base di una sua ricostruzione dei fatti processuali che intenderebbe contrapporre a quella effettuata nell'impugnata sentenza.
E come costantemente affermato da questo Supremo Collegio (v. tra le tante: Cass. 6.10.1998 n. 9898 e Cass. 8.11.1996 n. 9744) "l'art. 360 n. 5 c.p.c. non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa bensì quello di controllare, sotto il profilo logico-formale o della correttezza giuridica, l'esame o la valutazione compiuti dal giudice cui è riservato l'apprezzamento dei fatti".
Con il terzo mezzo, infine, il Franzè denuncia "erronea determinazione del quantum-motivazione insufficiente e contraddittoria - violazione dei criteri di cui alle tabelle allegate al r.d. 9.10.1922 n. 1403 - omessa applicazione delle tabelle elaborate dai giudici del merito".
L'ammontare complessivo del danno, sostiene, andava quantificato applicando i criteri di cui alle richiamate tabelle allegate al r.d. 1403 del 1922 e quelle elaborate dai giudici del merito, in somma non inferiore a L. 700.000.000. In particolare:
a) Il danno biologico non poteva essere determinato, come avevano fatto il Tribunale di Vibo Valentia e la Corte d'Appello di Catanzaro, avendo riguardo ad un valore punto, rispettivamente di L. 1.800.000 e di L. 2.800.000, valore che poteva essere semmai idoneo per delle micro-invalidità dell'ordine del 5-10% ma non per una invalidità, come quella da lui subita, pari al 55-60%.
Per tale invalidità i giudici del merito avrebbero dovuto adottare - come la più gran parte degli altri giudici - delle tabelle con punti diversificati adeguati agli esiti invalidanti e determinati con criteri equitativi più consoni e più corrispondenti all'effettivo danno subito, fissando, conseguentemente, il valore punto in un importo non inferiore a L. 6.500.000.
b) Il danno morale, per l'effetto, sarebbe stato erroneamente determinato in misura percentuale rispetto a quello biologico, avendo cioè riguardo all'anzidetto, estremamente ridotto, valore punto.
c) Il danno patrimoniale sarebbe stato quantificato facendo correttamente ricorso alle tabelle allegate al r.d. 1403 del 1922 ma operando una modifica "in peius" del risultato derivante dalla loro applicazione in considerazione dell'aumento di durata della vita media verificatosi negli ultimi decenni. Non si sarebbe in tal modo tenuto conto del pacifico insegnamento di questa Suprema Corte che ha costantemente affermato il principio che al giudice è fatto divieto di operare delle modifiche in peius essendogli consentito soltanto di tenere conto dello scarto tra la vita fisica e quella lavorativa (non incidendo la relativa detrazione sui calcoli attuariali di base alle tabelle e non implicando correzione dei dati statistici di sopravvenienza media in quanto fondata sul dato estrinseco ed obiettivo che i calcoli stessi prendono in considerazione la durata dell'intera vita, la quale non coincide con la durata dell'attività di lavoro).
d) Il danno da inabilità temporanea, infine, sarebbe stato liquidato con criterio equitativo estremamente lacunoso in quanto privo dei necessari riferimenti e della indispensabile valutazione delle gravissime lesioni riportate e con l'adozione di un parametro assolutamente inadeguato.
La censura, limitatamente al primo inciso, è fondata e merita accoglimento.
Come ripetutamente affermato da questa Corte di Legittimità (cfr. tra le numerose sull'argomento: Cass. 19 maggio 1999 n. 4862; 22 maggio 1988 n. 5134; 16 novembre 1998 n. 11532 e 14 maggio 1997 n. 4236) il giudice di merito, nella necessità di rendere effettiva la valutazione equitativa del danno biologico, deve considerare le circostanze del caso concreto, e specificamente, quali elementi di riferimento permanenti, l'età, l'attività espletata, le condizioni sociali e familiari del danneggiato.
Può anche ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati purché ciò attui flessibilmente, definendo così una regola ponderale su misura per il caso specifico.
Criterio valido di liquidazione equitativa del danno alla salute viene considerato quello che assume a parametro il valore medio del punto d'invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari.
Condizioni di corretta applicazione di tale criterio debbono essere il suo collegamento al danno specifico e la sua personalizzazione.
Tutto ciò comporta, su un piano concreto, che il giudice deve accertare dapprima la percentuale nella quale la lesione incide sulla condizione psico-fisica del soggetto leso e determinare un ammontare di base ricavandolo da un calcolo svolto secondo le regole proprie del modello equitativo che ha inteso adottare.
In un secondo tempo prende in considerazione le circostanze del caso concreto in cui la lesione si è verificata e decide se e come adeguare ad essa la somma in un primo momento indicata.
Attiene alla prima fase l'elaborazione di criteri di riferimento, tendenzialmente uniformi, elaborati in esito all'esame di situazioni tipiche e privi di elementi peculiari in cui, partendo dall'esatta considerazione dell'esperienza e riflessione medico legale e giudiziaria ed osservando come ben diversa sia la compromissione che ogni punto aggiuntivo d'invalidità comporta per l'integrità e l'efficienza psicofisica del soggetto, viene operata una differenziazione del valore del punto d'invalidità in relazione alla riduzione della capacità psicofisica ed all'età del soggetto (le c.d. "tabelle"), abbandonando il criterio del valore fisso del punto d'invalidità.
Ma anche l'adozione della tabella - che trova pur sempre fondamento nel potere-dovere del giudice di procedere alla liquidazione con criterio equitativo ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. non esonera lo stesso dalla necessaria personalizzazione del valore dei punti al caso concreto, attenendo ciò al perfezionamento della prima fase operativa - cioè all'individuazione di parametri il più possibile uniformi tra casi astrattamente simili.
L'adozione del valore punto, quale indicato nella tabella in riferimento, esime solo il giudice dal motivare sul perché al "punto" sia stato dato un certo valore di partenza (o astratto) nella liquidazione equitativa, ma non esaurisce la stessa, anche se all'esito della necessaria fase della personalizzazione egli può riscontrare che il valore indicato dalla tabella relativa ai punti d'invalidità si attaglia perfettamente, secondo il suo equo apprezzamento, al caso concreto.
Tanto premesso, va però precisato che anche in relazione alla fase di partenza del procedimento liquidatorio poiché l'adozione della tabella costituisce già espressione del potere equitativo del giudice - pur non esaurendola - egli non è vincolato all'adozione della tabella adottata presso il suo ufficio giudiziario. Ovviamente, però, nel caso in cui lo faccia, poiché la finalità della tabella è quella di uniformare il più possibile, nell'ambito almeno di una data sede giudiziaria - in mancanza di una tabella unica nazionale - i criteri per la liquidazione del danno, la motivazione relativa all'adozione della base di partenza del procedimento liquidatorio equitativo sarà in re ipsa.
Laddove invece se ne discosti, come è certamente nel suo potere valutativo, sarà tenuto a motivare perché ritiene di iniziare il procedimento liquidatorio equitativo non dalla media dei valori e dai criteri applicati presso la propria sede giudiziaria - espressi dalle tabelle nella stessa in vigore - ma da differenti valori e criteri.
Nella specie nessuna indagine volta a determinare attraverso un attento ed approfondito esame dei precedenti giudiziari della sede di cui trattasi, quale sia stata la media dei valori ed i criteri applicati, è stata svolta dalla Corte territoriale di guisa che assolutamente incomprensibile risulta essere il criterio di calcolo adottato per la determinazione del valore base della incidenza della lesione sulla condizione psico-fisica del Franzè.
Ma, a parte ciò, nessuna personalizzazione degli espressi valori al caso concreto è stata effettuata essendosi la Corte limitata, con una valutazione d'insieme apodittica e priva di qualunque dato di riferimento, ad indicare un valore finale in relazione al quale non è dato minimamente cogliere alcun collegamento con la percentuale di invalidità permanente residuata e con gli altri necessari elementi di riferimento quali l'età, l'attività espletata, le condizioni sociali e familiari del danneggiato ecce.
Atteso ciò l'impugnata sentenza, in relazione a tale capo, va cassata e rinviata per un nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro che si uniformerà sul punto agli indicati principi di questo Supremo Collegio.
Non può invece trovare accoglimento il secondo inciso afferente al danno morale. Tale danno non è stato infatti liquidato - né alcuna norma per altro lo prescriveva - in misura proporzionale a quello biologico ma del tutto autonomamente.
Ed il criterio al riguardo adottato, ispirato ad una valutazione esclusivamente equitativa, non appare suscettibile di censura in quanto adeguatamente e correttamente motivato.
Quanto poi al danno patrimoniale il ricorso alle tabelle di cui al r.d. 1922/1403, rapportate al coefficiente età-percentuale di invalidità residuata, prendendo a base somma corrispondente al triplo della pensione sociale e considerando lo scarto tra vita fisica e lavorativa non appare egualmente suscettibile di censura in questa sede integrando criterio di liquidazione equitativo del danno ancorato ad una precisa scelta dal giudice del merito effettuata nell'esercizio di un suo esclusivo potere valutativo e che risulta assistita da motivazione adeguata, coerente ed immune da vizi logici e/o giuridici.
E va poi precisato - riguardo all'altra censura relativa al fatto che la Corte d'Appello non avrebbe tenuto conto della durata dell'intera vita del Franzè, non necessariamente coincidenti con la durata dell'attività lavorativa - che se è indubbiamente esatto che teoricamente il danno patrimoniale può non coincidere con la vita del danneggiato è però assolutamente necessario, per la proiezione oltre tale limite dell'ambito risarcitorio (che cioè ricomprenda anche il periodo di pensionamento) una precisa prova in tal senso che non risulta, in sentenza, sia stata fornita.
Ed anche il rilievo relativo alla liquidazione della inabilità temporanea, essendo caratterizzato da estrema genericità e non esprimendo alcuna specifica censura - limitandosi il ricorrente ad affermare che la liquidazione sarebbe stata effettuata con criterio equitativo inaccettabile - è insuscettibile di accoglimento.
L'impugnata sentenza va pertanto, negli indicati limiti, cassata e rinviata anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il terzo motivo, rigetta gli altri, cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro.