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Il 2004 è certamente l’anno più vivace e per certi versi rivoluzionario degli ultimi nel campo della tutela dei diritti dei danneggiati italiani da sangue ed emoderivati infetti.
Si è infatti assistito a:
GIUGNO 2004: Erogazione dei primi pagamenti agli emofilici in causa con il Ministero della Salute.
Dopo il varo della legge 141/03 si è infatti concretizzata la lungamente attesa transazione; i risarcimenti oscillano, indipendentemente dalla patologia contratta (HBV e/o HCV e/o HIV) da circa 390.000 € a circa 470.000 € per i contagiati viventi e a circa 610.000 € per i nuclei familiari degli eredi. La transazione è stata prevista e finanziata da una legge dello Stato, e questo fatto comporta necessariamente che ci dovrà essere applicazione dei medesimi criteri risarcitori a tutti gli altri danneggiati che versino nelle condizioni dei “primi” risarciti.
Riferimenti: art. 3 legge 20 giugno 2003, n. 141, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2003 n. 143, che ha convertito in legge il decreto legge 23 aprile 2003 n. 89, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2003 n. 95, in materia di “proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti”; decreto congiunto c.d. Sirchia Tremonti 3 novembre 2003, emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2003, n. 280. Foglio n. 9266 del 17 novembre 2003 del Ministero della Salute - Dipartimento della Qualità Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema, Ex Ufficio VIII – D.G.P.S. Pubblicato su www.fedemo.it; Decreto Dirigenziale Ministero Salute, Dott. Palumbo, 12 febbraio 2004.
MARZO-SETTEMBRE 2004: Causa internazionale intentata negli Stati Uniti nel giugno del 2003 da emofilici di diverse nazioni del mondo.
Si completa la prima fase della c.d. “discovery”: sul banco degli accusati 4 delle principali industrie farmaceutiche americane del settore; secondo l’accusa i fattori derivati del sangue umano prodotti dalle imprese intorno agli anni ’80 hanno causato il contagio da HCV e / o HIV di migliaia di persone, con centinaia di decessi. Più di trecento per il momento gli emofilici italiani impegnati in questa innovativa, avvincente e difficile lotta giudiziale, assistiti dallo Studio Lieff Cabraser Heimann & Bernstein di San Francisco e da numerosi studi legali distribuiti in tutta la nostra penisola.
Riferimenti: Tribunale di Chicago, In re “Second Generation” Blood Factor Concentrates Products Liability Litigation, MDL No. 986.
APRILE 2004: Processo penale conosciuto come quello del “sangue infetto”, Napoli.
Dopo un inizio davanti al Tribunale di Trento, poi dichiaratosi territorialmente incompetente, e una parentesi di un anno per permettere ai nuovi inquirenti lo studio dell’enorme archivio, si sono concluse le indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Salvo sorprese dell’ultima ora si dovrebbe avere, entro la fine dell’anno, la richiesta di rinvio a giudizio per gli indagati, tra i quali spicca quello eccellente di Duilio Poggiolini, già direttore del Servizio Farmaceutico del Ministero della Sanità. Sarà un processo attraverso il quale gli emofilici –forse più che un risarcimento economico-materiale –cercheranno di scrivere le pagine ancora vuote e oscure della storia italiana degli anni ’80 e ’90 in cui si ambientò - in modo meno eclatante e più silenzioso rispetto agli attentati ai treni e alle stazioni ferroviarie, ma numericamente più importante - la strage di centinaia di innocenti.
Un processo difficile e lungo per ristabilire la verità storica di una buia fase della nostra repubblica in cui convissero interessi industriali, trascuratezza istituzionale e corruttela politica, e nel quale si cercherà di trasformare in sanzione penale ciò che da anni è già stato accertato dalla giurisprudenza civile. Agli avvocati delle parti offese e lese intenzionate a costituirsi come parti civili, il compito di abbassare la soglia di accesso a questa fase giudiziale, tenendo conto della tardività con cui si aprirà il processo e dei probabili limiti - senz’altro da comunicare agli assistiti - di questa azione in chiave risarcitoria.
Riferimenti: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Dott.ssa Mariarosaria Bruno. Proc. Pen. 33870/R/03. Avviso chiusura delle indagini preliminari del 7 aprile 2004.
MARZO 2004: Sentenza del Tribunale di Bari: talassemici vittoriosi in causa contro il Ministero della Salute.
Con la recentissima sentenza del Tribunale di Bari Dott. D’Angelo, n. 562/04 del 20 marzo 2004, vengono riconosciuti risarcimenti altissimi (intorno ai due miliardi di lire per famiglia) ai genitori di un alcuni giovani talassemici deceduti a seguito delle infezioni da HIV e/o HCV contratte a seguito delle massive trasfusioni di sangue ricevute nel corso della loro vita. Il Tribunale di Bari risarcisce sia il danno patito dai giovani talassemici per il contagio da HIV e / o HCV per il periodo in cui erano ancora in vita, sia il danno da perdita della loro vita, e inoltre i danni (morali ed esistenziali) patiti dai genitori nel periodo tra il contagio dei figli e la loro morte, e i danni (morali ed esistenziali) patito dai genitori a seguito del decesso dei figli.
Il Tribunale di Bari conferma ancora, con questa decisione illuminata, che il pagamento a scopo assistenziale ottenuto dai danneggiati o dai loro eredi attraverso la legge n. 210/92 costituisce solo “un primo strumento di compensazione” e che pertanto “non può costituire pieno risarcimento”. Di conseguenza non scomputa dall’importo risarcito alcuna somma già percepita a titolo di indennizzo. Infine, il Tribunale pugliese applica anche a carico del Ministero della Salute (come già in precedenza effettuato dal Tribunale di Napoli, sent. n. 8692/01, 15 giugno 2001, G.U. Dott.ssa Molfino) la responsabilità per attività pericolose ex art. 2050 c.c.
Pagina di aggiornamenti curata da: Avv. Stefano Bertone, Studio Legale Associato Ambrosio e Commodo, Via Bertola 2, 10121 Torino (Italia), tel. 011/545054.