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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
Avv. Giangregorio FAZZARI, addetto alla SETTIMA SEZIONE, ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
nella causa iscritta al n°88770 del ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2002, vertente
T R A
Venx. Rita, elettivamente domiciliata in Roma al Viale Angelico n.80 presso e nello Studio dell'Avv. Armando LAURETI dal quale è rappresentata e difesa per delega in atti -
- ATTORE -
E
Paoy Francesca, elettivamente domiciliata in Roma al Lungotevere dei Mellini n.10, presso e nello Studio dell'Avv. Emanuela PINCI dal quale è rappresentata e difesa per delega in atti -
- CONVENUTO -
FATA ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Lima n.20, presso e nello Studio dell'Avv. Michele LOBIANCO dal quale è rappresentata e difesa per delega in atti -
- CONVENUTO -
OGGETTO: Risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti.
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1. Fatto. -
Con atto di citazione ritualmente notificato Venx. Rita conveniva in giudizio Paoy Francesca e la FATA Assicurazioni S.p.A., esercitando l'azione diretta prevista e disciplinata dall'art.18 della legge 24 dicembre 1969, n.990 e successive modificazioni e integrazioni, per sentirle condannare al risarcimento dei danni materiali subìti in conseguenza dell'incidente stradale verificatosi in Roma il 07.04.2001.
Sosteneva l'attrice che mentre l'autovettura Audi 80 tg. 45832Y, di sua proprietà e condotta da Gasparetti Marcello, stava percorrendo la Via Cassia, giunta all'incrocio con Via Caprarola si arrestava azionando l'indicatore di svolta a sinistra per immettersi nella predetta via.
Dopo aver impegnato l'incrocio e terminato la manovra veniva urtata dal ciclomotore tg. 30 CLM YM, telaio n.0081B2428 condotto dalla Paoy la quale era intenta a sorpassare a destra le vetture ferme in fila.
Non essendo stata formulata alcuna offerta risarcitoria dall'assicuratore di controparte veniva incardinato il presente giudizio e l'attrice depositava ricevuta fiscale per i danni materiali subiti.
Si costituiva la FATA S.p.A., assicuratore della Paoy, contestando la responsabilità della sua assicurata e la validità della ricevuta fiscale sui lavori di riparazione eseguiti sul mezzo attoreo in quanto “non formatasi in contraddittorio”.
Si costituiva, altresì, la Paoy la quale addebitava al conducente della vettura della Venx. ogni responsabilità per aver omesso di concedere la dovuta precedenza, avendo attraversato trasversalmente la carreggiata occupando la opposta corsia, e chiedeva a sua volta il ristoro dei danni materiali subìti, per i quali esibiva preventivo, e per i danni fisici contestualmente refertati presso Pronto Soccorso e consolidati con esiti invalidanti permanenti.
Formulava, pertanto, domanda riconvenzionale e nel contempo chiedeva autorizzazione alla chiamata in causa della R.A.S. S.p.A., assicuratore per la r.c.a. della Venx..
All'udienza di prima comparizione il Giudicante, rilevato che nella fattispecie risultava applicabile, per quanto attiene i danni fisici, l'art. 5 della legge n.57/2001 (in relazione al quale ha sollevato, con ordinanza del 14 gennaio 2002 in R.G. n.67367/01, questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost.), nonché il 3° comma dell'art.23 della legge 12 dicembre 2002, n.273 - che ha sostituito il 4°comma dell'art. 5 della menzionata legge - mentre, per quanto concerne i danni materiali , oltre l'art. 5 della L.57/200, sarebbe applicabile il comma introdotto dall'art.23, 2°, della legge n.273/2002, si riservava di esaminare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della legittimità costituzionale delle predette norme sollevando d'ufficio eccezione in tal senso.
2. Diritto. -
Il sinistro de quo si è verificato successivamente al 04.04.2001, data di entrata in vigore della Legge 5 marzo 2001 n.57, e pertanto allo stesso sarebbe certamente applicabile il disposto dell'art. 5 della predetta legge del quale questo Giudice ha dichiarato, con l'ordinanza richiamata, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativamente a:
1-) comma 1.,2° cpv., nella parte in cui impone al danneggiato la comunicazione all'assicuratore di controparte dei suoi dati reddituali, notoriamente ininfluenti ai fini della valutazione del danno biologico, nonché concede indiscriminatamente all'assicuratore un ulteriore termine di novanta giorni per proporre offerta risarcitoria oltre quello di sessanta giorni a titolo di condizione di procedibilità processuale;
2-) comma 2., lett. a), nella parte in cui, stabilendo in £1.200.000= il valore economico del primo punto di invalidità permanente, non consente di realizzare l'integrale risarcimento, sia pure per equivalente, del danno alla salute per le “lesioni di lieve entità”, introducendo senza motivazioni un principio indennitario (tale da non rendere effettiva la tutela del bene pregiudicato);
3-) comma 2., lett. a), nella parte in cui introduce un metodo di liquidazione caratterizzato esclusivamente dalla uniformità ed irrisorietà della misura economica, escludendo qualsiasi valutazione - sia pure giudiziaria – dei casi concreti con liquidazione equitativa e specificazione degli elementi valorizzati;
4-) comma 2., lett. b), nella parte in cui predetermina un importo, con contenuto economico irrisorio e rigido, per ogni giorno di inabilità assoluta, indipendentemente dalla tipologia e gravità della lesione e dalle caratteristiche personali del leso;
5-) comma 3., nella parte in cui stabilisce una definizione del danno biologico e determina un criterio di accertamento e risarcimento destinato a creare disparità di trattamento per la lesione del bene salute, differenziate in relazione al danno da fatto illecito o da sinistro conseguente alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, all'azione giudiziaria intrapresa nonché alla natura dell'attività svolta dal danneggiante;
6-) comma 4., laddove stabilisce che “il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato “ senza determinare caratteristiche e contenuti delle circostanze soggettive e senza stabilirne i criteri né attribuirli a valutazioni equitative.
- considerato che l'art.23 della legge 12 dicembre 2002, n.273 nel mantenere invariata la normativa soprariportata - oggetto della menzionata ordinanza di questo Giudice del 14 gennaio 2002, la cui parte motiva deve intendersi qui integralmente riportata e trascritta - ha “sostituito il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n.57,” come segue: “L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.;
Con l'introduzione di tale norma, la cui incomprensibile ratio - non è rilevabile neppure dai lavori parlamentari - viene eliminato “l'ulteriore risarcimento” già previsto dal richiamato comma 4 dell'art.5 L.57/2001 ed introdotto un correttivo, all'ammontare del danno biologico, rimesso esclusivamente alla valutazione equitativa del Giudice, e comunque contenuto in misura percentuale irrisoria che prescinde dalle effettive condizioni soggettive del danneggiato.
Ferme rimanendo le considerazioni già svolte nella più volte richiamata ordinanza del 14 gennaio 2002, ciò comporta una palese violazione degli artt.2, 3 e 32 Cost. non potendo l'eziologìa di un infortunio - comunque derivante da fatto illecito - costituire fattore discriminante per la quantificazione del danno relativo.
Si realizzerebbe, altresì, immotivatamente disparità di trattamento:
a) tra danneggiati da circolazione stradale che instaurano azione risarcitoria ex art.2043 c.c. o azione ex L.990/1969;
b) tra danneggiati da circolazione stradale o da ipotesi diverse di illecito;
c) tra danneggiati da circolazione stradale per sinistri verificatisi dopo il 04 aprile 2001, data di entrata in vigore della legge 57/2001 - e già definiti - e danneggiati, con gli stessi presupposti di diritto e di periodo di accadimento, ma non ancora definiti.
Questi ultimi, poi, oltre a ricevere comunque un risarcimento - a parità di condizioni - in misura sensibilmente inferiore, si vedrebbero costretti ( come d'ora in avanti tutti i cittadini che riportino danni fisici da circolazione di veicoli e natanti ed esercitino azione ex legge 990/1969 ) ad incardinare sempre un giudizio per ottenere l'applicazione della norma introdotta dalla L.273/2002 essendo quest'ultima riservata solo al Giudice, con ogni immaginabile aggravio del contenzioso giudiziario ed incremento dei costi assicurativi.
Peraltro la limitazione - “in misura non superiore ad un quinto” - introdotta dalla L. 273/2002 non consente al Giudice, nell'ambito della valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., di tenere conto della peculiarità di ogni singolo caso concreto adeguando la somma base individuata nelle tabelle del danno biologico all'effettiva incidenza della menomazione biologica sulla vita del danneggiato in aperta violazione al principio della imprescindibile “personalizzazione del danno biologico”, come da Giurisprudenza uniforme del Giudice delle leggi, del Giudice di legittimità nonché dei Giudici di merito e nel rispetto delle linee guida dettate in materia dal Consiglio d'Europa con risoluzione n. 7/75 per “ la réparation intégrale” del danno alla persona.
Va altresì rammentato che disposizioni analoghe a quelle introdotte dalla legge 57/2001 e dalla legge 273/2002 sono state dichiarate incostituzionali, anche alla luce della suddetta risoluzione del Consiglio d'Europa, sin dal 29.06.2000 dalla “SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE EL BAREMO DE SEGUROS” ( Corte Costituzionale Spagnola) talché risulta comunque incomprensibile come possano le norme in argomento sopravvivere e risultare applicabili anche ai cittadini comunitari danneggiati in Italia.
Alla luce delle suesposte considerazioni il Giudicante ha l'obbligo di evidenziare che, essendo l'integrità della persona un diritto fondamentale costituzionalmente garantito, non ne risulta legittima la regolamentazione ai fini risarcitori dell'equivalente economico introducendo e consolidando un apprezzamento sociale irrisorio per il tramite di disposizioni ispirate da costi economici e profitti d'impresa tendenti a stravolgere il valore dell'umana sofferenza tariffandola, prevaricandone e violandone la effettiva tutela, e riducendo il dovuto risarcimento a semplice indennizzo.
La normativa sopra richiamata, inserita nella legge 273/2002 “ Misure per favorire l'iniziativa privata” concretizza anche, ad avviso del Giudicante, palese violazione dell'art.41 della Costituzione, comma 1 e 2, che statuisce “ L'iniziativa privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.
Peraltro, per quanto attiene ai danni materiali, l'art.23, 2,° della richiamata legge 12 dicembre 2002, n.273 ha introdotto nell'art.5 della L.57/2001 il seguente comma :” Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo è tenuto a trasmettere all'assicuratore la fattura, o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti entro tre mesi dal risarcimento. Nel caso in cui il danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l'assicuratore ha diritto a richiedere la restituzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la disposizione di cui all'art.642 del codice penale.Nel caso di rottamazione del veicolo l'obbligo di presentazione della fattura è sostituito dall'obbligo di presentazione della documentazione attestante l'avvenuta rottamazione”.
Tale disposizione, pienamente applicabile al presente giudizio avendo parte convenuta, attore in riconvenzionale, depositato preventivo di spesa si appalesa a parere del Giudicante viziata da illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Come è noto il danno al veicolo è un danno emergente patrimoniale e per la sua liquidazione vanno applicati i principi di cui agli artt.1223, 1226 e 1227 cod. civ.
La funzione tipica del risarcimento, qualunque ne sia la forma, è di porre il patrimonio del danneggiato nelle medesime condizioni in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non si fosse prodotto.
Ciò può avvenire o mediante pagamento di una somma di denaro pari alla diminuzione di valore subita dal bene leso – risarcimento per equivalente – oppure, qualora sia possibile, restituendo al bene stesso il valore che esso aveva prima della lesione – risarcimento in forma specifica -.
Nella prassi il risarcimento dei danni materiali avviene per equivalente in quanto, nel caso di danni a veicolo, anche il miglior intervento di riparazione, mediante sostituzione dei particolari danneggiati con altri originali, comporta nella generalità dei casi un deprezzamento del veicolo stesso proprio in quanto danneggiato (fatta eccezione per i rari casi di eccessiva onerosità della riparazione del veicolo rispetto al valore commerciale del mezzo o ad incremento migliorativo a seguito degli interventi di ripristino).
Peraltro il risarcimento dei danni avviene, a cura degli assicuratori, previo accertamento tecnico valutativo sull'ammontare e congruità dei danni oltre che sul nesso causale dei medesimi con le modalità del sinistro e, se definito stragiudizialmente, il pagamento avviene con atto di transazione e quietanza la cui sottoscrizione supera qualsivoglia pregressa contrapposizione giuridica tra le parti.
Qualora il pagamento avvenga, in caso di contenzioso, sulla base di decisione giudiziaria è quest'ultima a sostanziare e legittimare la correttezza dell'importo riconosciuto e l'obbligo di corresponsione.
In ogni caso con il versamento degli importi dovuti a titolo risarcitorio si definisce ogni reciproca posizione antitetica e il danneggiato viene reintegrato per la lesione subìta dal suo patrimonio, rectius dal suo bene, per effetto del sinistro.
L'applicazione della norma introdotta dalla legge 273/2002 - che non sostituisce né gli accertamenti tecnico - peritali da parte dell'assicuratore ( notoriamente tardivi e costosi e palesemente di parte e limitativi quanto all'effettivo valore del danno) - costringerebbe, al contrario, il danneggiato a riparare comunque il suo veicolo, anche nei casi in cui sia egualmente possibile un corretto uso del mezzo o la sua riparazione con particolari non nuovi o con interventi di manodopera personale, pena la “ minacciata “ possibilità dell'assicuratore di azionare l'art.642 cod. pen. come novellato dalla 273/2002, che peraltro introduce fattispecie penale diversa.
Incomprensibile, ancora, ed antigiuridica la parificazione della fattura alla dichiarazione di avvenuta demolizione in quanto proprio in siffatta ipotesi il danneggiato non utilizza assolutamente a scopo riparatorio, come si vorrebbe, l'equivalente economico conseguito.
Risultano palesi, alla luce delle suesposte considerazioni, le disparità di trattamento che l'applicazione del 2° comma dell'art. 23 richiamato hanno introdotto ed il contrasto con i consolidati principi del nostro ordinamento giuridico in tema di risarcimento del danno e di transazione dei diritti.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Roma, sciogliendo la riserva :
- visti gli artt.134 della Costituzione e 23 della Legge 11.3.1953, n.87
- ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza;
- richiamata la propria ordinanza del 14 gennaio 2002 in R.G. 67367/01 che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta;
solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale
1-) per contrasto con gli artt 2, 3 e 32 Cost.- dell'art.5 della legge n.57/2001 quanto al :
- comma 1, 2° cpv;
- comma 2, lett.a);
- comma 2, lett.b);
- comma 3;
- comma 4, come sostituito dall'art.23, 3°comma, della Legge 12 dicembre 2002 - quest'ultimo anche per contrasto con l'art.41 Cost.- - nella parte in cui consente solo al giudice l'eventuale aumento del danno biologico con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato e nel contempo ne limita la corresponsione, indipendentemente dalla soggettività del leso, in misura non superiore ad un quinto del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2 dell'art.5 delle L.57/2001;
2-) per contrasto con l'art.3 Cost. quanto al:
- comma 2° dell'art. 23 della legge 12 dicembre 2002, n.273 nella parte in cui obbliga il danneggiato alla riparazione del mezzo danneggiato con consegna all'assicuratore della relativa documentazione fiscale e parifica, al contrario, a tale adempimento la rottamazione del mezzo.
- sospende il presente giudizio;
- ordina alla Cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
- ordina altresì alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- ordina infine alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Roma, 14 gennaio 2003
I L G I U D I C E D I P A C E
Avv. Giangregorio FAZZARI
IL CANCELLIERE C1
Camillo CIAVARELLA