stampa questa pagina

Cass., Civ., Sez. III, 12 maggio 2003, n. 7283, Pres. Est. Preden, Rel. Calabrese, P.M., Apice (conf.),  Generali Ass.ni S.p.A. c. A.M., M.R., Ambra assicuraz., T.M. T.B.

 Alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. e 185 c.p. non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell’autore del danno se essa, come nei casi di cui all’art. 2054 c.c., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

IL 30.03.1992, in Marcianise, si verificava un sinistro stradale nel quale erano coinvolti il motociclo condotto da P.A. e una autovettura di proprietà di M. T., condotta da R.T.

Il motociclista decedeva.

Con atto notificato l’08.04.1993, i coniugi M.A. e R.M., genitori del defunto, convenivano avanti al Tribunale di S. Maria Capua Vetere i : e la S.p.A. Ambra Assicurazioni per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni.

Si costituiva la sola Ambra Ass.ni, che resisteva alla domanda.

Posta in liquidazione coatta amministrativa la predetta società, il contraddittorio veniva esteso al commissario liquidatore ed alla S.p.A. Assicurazioni Generali, quale impresa designata ex art. 20 della legge n. 990/69.

Il tribunale, con sentenza del 23.10.1997, rigettava la domanda  ritenendo che unico responsabile dell’incidente fosse il motociclista.

Pronunciando sull’Appello degli attori, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 16.03.2000, riteneva il concorso di colpa dei conducenti dei due veicoli, in applicazione della presunzione di eguale responsabilità di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., e condannava i convenuti, tenuto conto del concorso di colpa, al risarcimento del danno patrimoniale, che liquidava in L. 63.300.000, e del danno morale, che liquidava in L. 60.000.000, oltre interessi dalla data dell’evento nella misura del 7,5%.

Per la cassazione della sentenza la Assicurazioni Generali, nella qualità, hanno proposto ricorso con unico articolato motivo. Resistono, con controricorso, i coniugi A., che propongono ricorso incidentale affidato a tre motivi. La Ambra assicurazioni in L.C.A. ed i T. non hanno svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza vanno riuniti (art. 335 c.p.c.)

Ricorso n. 19078/00

Con l’unico motivo, denunciando violazione di norme di diritto (art. 1059 c.c. e art. 105 c.p.), le Assicurazioni Generali assumono che il giudice di appello, avendo deciso la controversia sulla base del criterio sussidiario presuntivo posto dall’art. 2054, comma 2, c.c., avrebbe erroneamente risarcito il danno morale. Sostengono che, per costante giurisprudenza di questa S.C., in tale ipotesi la risarcibilità del danno non patrimoniale è esclusa.

2.1.  Il motivo va disatteso per le considerazione di seguito svolte.

2.2.1 Un consolidato orientamento giurisprudenziale esclude la risarcibilità del danno non patrimoniale, nella corrente (e restrittiva) accezione di danno morale soggettivo, allorquando la responsabilità dell’autore materiale del fatto illecito sia affermata non già in base ad un accertamento concreto dell’elemento psicologico (e cioè di colpa), ma in base ad una presunzione, quale, ad esempio quella stabilita dall’art. 2054 c.c. E ciò sul rilievo che l’attribuzione del danno non patrimoniale – che deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (art. 2059 c.c.), il più rilevante, se non addirittura l’unico (almeno all’epoca  in cui venne redatto il codice civile: in tal senso, v. Corte Cost., sent. N. 184/86) dei quali è il caso in cui il fatto illecito integri una fattispecie criminosa (art. 185 c.p. -, può scaturire soltanto dall’accertamento effettivo del fatto reato, il quale, pur potendo essere effettuato in caso di estinzione del reato (ad esempio per amnistia) o di improcedibilità dell’azione penale (ad esempio per difetto di querela) dal giudice civile, non può essere basato sulla semplice promessa su cui si fonda la presunzione di cui all’art. 2054, di non aver fatto tutto il possibile, ma sulla effettiva dimostrazione di una condotta colposa (tra le tante pronunce: sent. N. 2529/73; n. 3667/81; n. 5791/96; n. 1374/87; n. 11999/93; n. 9045/95; n. 6632/97; n. 9794/98; n. 12741/99).

Tale indirizzo si è formato nella vigenza del codice di procedura penale del 1930, caratterizzato dal rapporto di pregiudizialità necessaria tra giudizio penale e giudizio civile (art. 3 c.p.p. e art. 295 c.p.c.) in caso di corresponsabilità di procedimenti, dell’efficacia preclusiva ai fini civili della decisione che pone termine al giudizio penale ( art. 25 c.p.p.) e dalla autorità del giudicato penale nel giudizio di danno anche “quanto alla responsabilità del condannato” (art. 27 c.p.p.).

In un sistema siffatto, erano eccezionali i casi in cui, in virtù del principio dell’unità della funzione giurisdizionale, il giudice civile poteva accertare l’esistenza del fatto penalmente rilevante: casi tutti condizionati dal presupposto negativo che la relativa questione non avesse costituito oggetto di indagine da parte del giudice penale per estinzione del reato e per altra causa (sent. N. 2529/73).

Nelle menzionate specifiche ipotesi, si era ritenuta coerente al sistema che l’accertamento del giudice civile avesse ad oggetto il reato in tutti gli elementi penalmente rilevanti (ma in contrasto con l’assolutezza del principio le S.U., con la sentenza n. 6631/82, avevano riconosciuto la risarcibilità del danno morale nel caso di fatto illecito costituente reato commesso da persona imputabile), e si svolgesse secondo le regole, anche probatorie, proprie del giudizio penale, al quale quello civile in un certo senso si sostituiva, senza che potesse darsi ingresso alle regole probatorie proprie del giudizio civile, ed in particolare al mezzo di prova costituito dalle presunzioni, poiché l’affermazione di una responsabilità penale in base ad una colpa meramente presunta era ritenuto inammissibile e non rispondente ai principi di civiltà giuridica (sent. N. 2529/73).

Mutati i rapporti tra processo civile e penale a seguito dell’introduzione del nuovo codice di procedura penale (entrato in vigore nell’ottobre del 1989), e venuta meno la preminenza della giurisdizione penale su quella civile (artt. 75 e 652 c.p.p. vigente), tanto che è possibile che gli esiti siano nelle diverse sedi addirittura contrastanti in ordine all’apprezzamento di un medesimo fatto, la correttezza dell’interpretazione sinora data dall’art. 2059 in relazione all’art. 285 c.p. va sottoposta a verifica, onde vagliarne la persistente validità.

2.1.2. In tale opera di riconsiderazione della propria giurisprudenza, questa S.C. non può non tenere conto del nuovo atteggiamento assunto, in relazione alla natura riconosciuta al danno non patrimoniale, nella sua accezione più ampia, di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica (in tal senso v. già Corte Costit., sent. N. 88/79), sia dal legislatore mediante l’ampliamento dei casi di espresso riconoscimento della riparazione del danno non patrimoniale anche al di fuori delle ipotesi di reato (impiego di modalità illecite nella raccolta di dai personali: art. 29, comma 9, della legge 31.12.1996 n. 675; adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici e religiosi: art. 44, comma 7 del d.lgs 25.07.1998 n. 286; mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo art. 2 della legge 24.03.2001 n. 89), sia dalla giurisprudenza della S.C., in particolare con la rilevante innovazione costituita dall’ammissione a riparazione di quella peculiare figura di danno non patrimoniale che è il c.d. danno biologico, la spinta della sempre più avvertita esigenza di garantire l’integrale riparazione del danno ingiustamente subito, non solo nel patrimonio inteso in senso strettamente economico, ma altresì nei valori propri della persona, anche in riferimento all’art. 2 Cost.

Ora, il danno, in relazione ad un determinato fatto, è evidentemente lo stesso, quale che sia l’aspetto che assume, sotto il profilo psicologico, la condotta del danneggiante, sia nel caso in cui le risultanze processuali siano tali da consentire il positivo accertamento della colpa, sia allorché la prova non sia raggiunta e tuttavia, in mancanza della prova liberatoria da offrirsi all’autore del danno, essa debba essere presunta.

Non può certo negarsi che l’inversione dell’onere della prova uniformi la posizione del danneggiato che non sia in grado di offrirla e quella del danneggiato che possa darla, rendendole paritarie mediante l’addossamento dell’onere della prova liberatoria all’autore del danno (convenuto) e la correlativa presunzione di colpa in capo al medesimo. Ed appare incongruo ritenere che, in un contesto connotato da un onere probatorio posto a carico al danneggiante convenuto evidentemente in funzione di tutela della posizione della vittima, ove lo stesso non sia soddisfatto e la prova liberatoria non sia data, il danneggiato attore possa ottenere o no il risarcimento del danno no patrimoniale a seconda che abbia o meno dato la prova di una fatto (colpa) che non gli compete e la cui mancanza va invece provata dall’altra parte.

Posto che, se la colpa fosse sussistente, il fatto integrerebbe il reato ed il danno non patrimoniale sarebbe dunque risarcibile, la non superata presunzione di colpa altro non significa che essa agli effetti civile sussiste, sicché il fatto senz’altro corrisponde anche in tale ipotesi alla fattispecie astretta di reato.

Vengono qui in considerazione, evidentemente, soltanto gli effetti civili della condotta dell’autore del danno e non anche le conseguenze penali, ovviamente connesse all’effettivo positivo accertamento della colpa, essendo sconosciute al sistema penale il meccanismo, esclusivamente proprio del diritto civile, di una presunzione legale circa la sussistenza di un elemento del fatto (tra l’altro collegata all’inversione dell’onere della prova, inconcepibile al di fuori del sistema civile). Ma proprio per la insopprimibile diversità degli ambiti, sembra del tutto improprio frustrare gli scopi di una disposizione, qual è l’art. 2959, che non mira a punire il resinabile, ma a consentire il risarcimento del danneggiato dal fatto illecito anche se leso in interessi non economici, operando un’interpretazione del tutto antinemica rispetto all’esigenza alla quale il sistema in cui è inserita palesemente si ispira: quella appunto, di rendere possibile il risarcimento del danno anche se la prova della colpa sia raggiunta grazie ad una presunzione legale (artt. 2050/2054 c.c.).

Del resto la presunzione, legale o non che sia, in altro non si risolve che nella prova del fatto ignoto. Dunque se il fatto ignoto da provare è l’elemento soggettivo dell’illecito, in esito al ricorso alla presunzione quell’elemento è provocato. E se, nella ricorrenza dell’elemento soggettivo, il fatto costituisce reato, risulta provato il reato. Certo solo sul piano delle conseguenze civili; ma su tale piano sarebbe arbitraria la diversificazione, quanto agli effetti della prova, delle modalità attraverso le quali essa è raggiunta.

Opporre a tali argomenti che il secondo comma dell’art. 185 c.p. stabilisce che “ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole…” e far leva sull’argomento che in campo penale la colpa non può essere presunta, tanto più che la disposizione riguardo al “colpevole” equivarrebbe a non considerare che le stesse espressioni sono riferite anche al danno patrimoniale, e che, per sedes materiae, non potevano essere usate locuzioni diverse. Sulla lettera dell’art. 185 c.p. fa allora premio il rilievo che, essendo la disposizione inserita nel codice penale del 1930 e concernendo gli effetti civili del reato, la sua reale portata non può che essere apprezzata alla luce del codice del 1942, in particolare della norma generale di cui all’art. 2043 c.c.: dunque nel senso che, tutte le volte che il reato abbia cagionato un danno, questo è per ciò stesso “ingiusto”, rendendo superfluo ogni raffronto comparativo tra gli interessi  che vengono in considerazione ai fini di quella qualificazione. E non anche nel senso che, per poter risarcire il danno, occorre che nel processo civile  il meccanismo della prova  della colpa sia stato identico a quello che nel processo penale avrebbe consentito la condanna del “colpevole”.

Deve conclusivamente enunciarsi, così innovando il precedente orientamento, il seguente principio di diritto “alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. e 185 c.p.

non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell’autore del danno se essa, come

nei casi di cui all’art. 2054 c.c., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di

legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato”.

2.1.4. Il ricorso principale va quindi rigettato .

Ricorso n. 2214/00

3 Con il primo motivo, i coniugi A., denunciando violazione degli artt. 2043, 2054 e 1226 c.c., assumono che erroneamente i giudici di appello non avrebbero riconosciuto il risarcimento del danno materiale relativo al motociclo e non avrebbero ravvisato la responsabilità esclusiva o prevalente del conducente dell’autovettura.

3.1. il motivo è infondato sotto entrambi i profili.

La corte territoriale ha escluso  i danni riguardanti il motociclo in quanto non provati, ed ha ritenuto non superata, alla stregua degli elementi acquisiti al giudizio, la presunzione di cui all’art. 2051 c.c. Si tratta di apprezzamenti di fatti sorretti da congrua motivazione, che si sottraggono al sindacato di questa S.C.

4 Con il secondo mezzo è denunciata la violazione dell’art. 2043 c.c., combinato al risposto dell’art. 32 Cost., per non avere la corte di appello “riconosciuto e liquidato il danno biologico, nella sua accezione patrimoniale non patrimoniale, quale danno esistenziale”.

4.1. La censura è inammissibile.

La pretesa avente ad oggetto il c.d. danno esistenziale non risulta specificamente dedotta nel giudizio di merito .

5 Con il terzo motivo, i ricorrenti, si dolgono della mancata rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento, assumendo che la rivalutazione monetaria non può essere ritenuta compresa nel lassi di interesse riconosciuto nel valore medio del 7,5%.

5.1 Il motivo non è fondato.

La corte di Appello ha proceduto alla liquidazione dei danni “all’attualità”, in tal modo provvedendo alla rivalutazione.

6 In conclusione, il ricorso incidentale è rigettato.

7 Sussistono giusti motivi  per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 27.02.2003