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Trib. S. Maria C. V ., sez. I, 14 gennaio 2003, n. 40, giudice unico, dott.ssa Alessandra Tabarro

                                         ;                           SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di S.F., Lloyd Adriatico S.p.A., F.A., P.D., Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A., Assicurazioni Generali S.p.A., Di M.G., T.E., Di M.C., V., M. ed E., C. A. e G. M. premesso che il giorno 21/2/95 in *****, l'auto *******, di proprietà di S. F., condotta da Di M. S. ed assicurata per la R.C.A. con la Lloyd Adriatico S.p.A. , era venuta in collisione con l'autoveicolo Renault Traffic tg AR 321609 di proprietà di Fruscoloni Angelino, condotto da Pacifico Domenico , ed assicurato per la R.C.A. con la Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A.; che al momento del sinistro su detta autovettura viaggiava in qualità di trasportata Bernasconi Paola, la quale figlia di Cinque Arcangela e sorella di Girolamo Manuela, era deceduta in conseguenza delle gravissime lesioni riportate nell'urto tra i due veicoli, che anche il conducente De Mare Silvio era deceduto; che il sinistro si era verificato per responsabilità dei conducenti di entrambi i veicoli coinvolti nello stesso e/o per responsabilità del conducente di un terzo veicolo, un ' auto Seat Ibiza della quale  al momento del sinistro non era stato possibile rilevare il numero di targa; che, difatti, l'autoveicolo Renault Traffic aveva investito violentemente l'auto Fiat 127 in quanto quest'u1tim~ onde evitare l'impatto con la Seat Ibiza che si era immessa repentinamente nella sua corsia di percorrenza , aveva invaso la carreggiata opposta di pertinenza dell'autoveicolo Renault Traffic ponendosi di traverso sulla stessa; che la morte della congiunta aveva causato sul piano affettivo un dolore incommensurabile ed un grave danno patrimoniale per la perdita del contributo che la stessa, ancora convivente con il nucleo familiare, dava con il proprio reddito al sostentamento della famiglia; che esse attrici avevano, altresì, subito un danno biologico in proprio nonché per la perdita delle vita della loro  congiunta tanto premesso citava innanzi a questo Tribunale i predetti convenuti onde sentir accertare che il sinistro per cui è causa si era verificato per fatto e colpa di Sorrentino Fausto e Di Mare Silvio e/o di Fruscoloni Angiolino e Pacifico Domenico e/o del conducente dell' auto Seta Ibiza non identificata e per l' effetto condannare i convenuti, tutti ciascuno per il proprio titolo come per legge, eventualmente in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni sofferti , iure proprio e iure successionis da esse attrici, danni da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto al soddisfo.

Si costituiva la Generali Ass.ni S.p.a., nella spiegata qualità, contestando la domanda in fatto ed in diritto chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.

Si costituiva, altresì, la Lloyd Adriatico S.p.A., contestando la dinamica del sinistro de quo prospettata dalle attrici, deducendo che esso era stato causato dall'inconsulta manovra posta in essere dal conducente di un'auto rimasta non identificata, una Seat Ibiza, per cui alcuna responsabilità poteva essere ascritta al conducente della Fiat 127 anch'esso deceduto e che, comunque era necessario acquisire, onde ricostruire la dinamica del sinistro de quo, i rapporti redatti dai Cc di Baia Domitia e dalla Polstrada di Mondragone nell'immediatezza del sinistro.

Chiedeva, pertanto, in via principale accertare e dichiarare l' estraneità del conducente della Fiat 127, Di Mare Silvio, nella causazione del sinistro de quo e conseguentemente respingere tutte le domande rivolte nei suoi confronti, con vittoria di spese e onorari di giudizio; in via subordinata accertare e dichiarare che il sinistro si era verificato per colpa prevalente del conducente del veicolo indicato come Seat Ibiza e non meglio identificato. ma in misura minoritaria di pacifico Domenico e di Di Mare Silvio e per l'effetto condannare i convenuti a risarcire i danni subiti dalle attrici nella misura ce sarebbe risultata di giustizia, con vittoria di spese . Costituendosi in giudizio la RAS Ass.ni S.p.A. contestava la domanda in fatto ed in diritto chiedendone il rigetto.

Si costituiva Fruscoloni Angiolino deducendo preliminarmente di non essere il proprietario del veicolo Renault Traffic coinvolto nel sinistro de quo atteso che al momento del sinistro il veicolo in questione era stato venduto alla ditta, Autoclub come da fattura allegata del 7/3/94 da Veltroni Daniele al quale al quale era stato conferita la procura speciale a vendere per atto Notaio Licenziati di Arezzo del 31/12/93, la quale prevedeva l'assunzione dell'obbligo da parte del procuratore speciale di perfezionare il passaggio di proprietà, obbligo evidentemente non assolto dal predetto procuratore. Chiedeva, quindi, l'autorizzazione alla chiamata in causa di Daniele Veltroni, titolare della ditta Autoclub, e nel merito respingere la domanda attrice in quanto infondata, ed in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice nei suoi confronti ritenere e dichiarare Veltroni Daniele, terzo chiamato in causa, tenuto a rilevare indenne  da ogni e qualsiasi obbligo.

Autorizzata la chiamata in causa, all'udienza del 22/2/96, che veniva effettuata  ritualmente, si costituiva in giudizio Veltroni Daniele, il quale deduceva che la ditta Autoclub in data 22/7/94 aveva venduto ad Antipietro Francesco il veicolo Renauit Traffic coinvolto nel sinistro, chiedendo, quindi, il rigetto della domanda nei suoi confronti e l' autorizzazione a chiamare in causa il predetto proprietario. All'udienza dell'11/7/96 il G.I. autorizzava la chiamata in causa di Antipietro Francesco il quale, nonostante la rituale notifica dell'atto di chiamata in causa, non si costituiva in giudizio rimanendo contumace. I convenuti Sorrentino Fausto, Pacifico Domenico, e gli eredi di Di Mare Silvio, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione non si costituivano in giudizio e all'udienza di prima comparizione venivano dichiarati contumaci dal G.I.. Con distinto atto di citazione notificato in data 27/4/96 nei confronti delle Assicurazioni Generali S.p.A., nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S., in persona del legale rappresentante, della Riunione Adriatica di Sicurtà Ass.ni S.p.A., in persona del legale rappresentante e di Pacifico Domenico, Di Mare Gennaro, Tempesta Elena, Di Mare Carmela, Vincenzo, Marco Manuela , eredi di Di Mare Silvio, premesso l'accadimento del sinistro verificatosi in data 21/2/95; che, dagli atti penali era evincibile che la responsabilità del sinistro era ascrivibile unicamente all'auto Seat Ibiza non identificata, la quale nel ripartire da una posizione di sosta dalla sinistra della carreggiata rispetto al senso di marcia tenuto dal Di Mare, nell'intento di dirigersi verso Roma e, quindi, nella semicarreggiata di pertinenza della Fiat 127, improvvisamente, senza segnalazione alcuna ed a fari spenti, aveva attraversato perpendicolarmente la carreggiata tagliando la strada all' auto condotta dal Di Mare il quale, per evitare la collisione con detta Seat Ibiza, aveva frenato e sterzato a sinistra riuscendo ad evitare l’impatto con quest'ultima e, essendosi posta trasversalmente lungo la carreggiata opposta, non riusciva ad evitare l'impatto con il furgone Renault Traffic, il quale proveniente dal senso opposto di marcia e ad elevata velocità, aveva travolto la Fiat 127; che il procedimento penale era stato archiviato perché il Giudice penale aveva ritenuto prevalente la responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato; che responsabili del sinistro erano il conducente della Seat Ibiza e quello del furgone Renault Traffic che viaggiava ad elevata velocità; che gli attori Di Mare Gennaro e Tempesta Elena genitori del compianto Di Mare Silvio avevano riportato serie lesioni all'integrità psichica da accertare e quantificare a mezzo di c.t.u.; tanto premesso citavano innanzi a questo Tnbunale i predetti convenuti onde sentir affermare la responsabilità esclusiva o concorrente del conducente del veicolo non identificato e/o del Pacifico e per l'effetto sentir condannare essa Generali e/o la Ras Ass.ni, in solido con il Pacifico, al risarcimento dei danni patiti e patiendi dagli attori, iure, proprio e iure ereditario, biologico patrimoniale, per spese funeratizie, non patrimoniale, nulla escluso od eccettuato, da liquidare con le relative condanne solidali previa rivalutazione monetaria e con gli interessi, con vittoria di spese, competenze ed onorario, con aumento del 100% con attribuzione al procuratore Paolo Minucci dichiaratosi anticipatario.

Si costituivano le Generali Ass.ni S.p.a., nella qualità chiedendo preliminannente la riunione di questo procedimento a quello incardinato precedentemente da Cinque Arcangela e Girolamo Manuela recante il N. RG 1390/95, e nel merito contestava la responsabilità, nella causazione del sinistro de quo, del conducente dell'auto Seat Ibiza rimasta non identificata chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea ed in subordine l' accoglimento della domanda degli attori nei limiti del massimale previsto dalla legge al momento del sinistro .

Si costituiva, altresì la RAS Ass.ni S.p.A. chiedendo in via preliminare la riunione di questo procedimento a quello recante il NRG 1390/95 e nel merito contestando la fondatezza della domanda ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese.

Pacifico Domenico costituendosi in giudizio deduceva la sua totale estraneità in ordine alla causazione del sinistro de quo così come affermato anche dal Giudice penale che aveva chiesto l' archivi azione del procedimento sul rilievo che la responsabilità di esso era da ascriversi alla esclusiva responsabilità del conducente dell'auto Seat Ibiza rimasta sconosciuta. Deduceva, ancora che la responsabilità per i danni riportati dal furgone era da addebitarsi alla condotta di guida tenuta dal compianto Di Mare Silvio per il cui risarcimento spiegava domanda riconvenzionale .Chiedeva pertanto, in via preliminare autorizzarsi la chiamata in causa di Sorrentino Fausto e della S.p.A. Lloyd Adriatico; dichiarare Pacifico Domenico non responsabile del sinistro di cui è causa; accogliere la domanda riconvenzionale e per l' effetto condannare gli attori , Sorrentino Fausto e la S.p.A. Lloyd Adriatico, in persona del legale rappresentante al risarcimento di tutti i danni patiti da esso convenuto sia per le lesioni che per i danni al veicolo di sua proprietà , con vittoria di spese .

Il G.I. all'udienza di prima comparizione del 16/9/96 rigettava la richiesta avanzata dal convenuto Pacifico Domenico di chiamata in causa di terzi ed all'udienza successiva disponeva la riunione del presente giudizio a quello recante il N. RG 1390/95 per connessione oggettiva e soggettiva .

All'udienza del 4/4/97 spiegava intervento volontario Iaccarino Felice depositando comparsa di costituzione nella quale premesso l'accadimento del sinistro del 21/2/95 e che in occasione dello stesso viaggiava a bordo della Fiat 127 come trasportato e che, a seguito del sinistro aveva riportato gravi lesioni personali, tanto premesso chiedeva, previa ammissione del proprio intervento in giudizio, dichiarare responsabili del sinistro per cui è causa Sorrentino Fausto e Di Mare Silvio e/o Fruscoloni Angiolino e Antipietro Francesco e Pacifico Domenico e/o il proprietario dell'auto Seat Ibiza non identificata e per l'effetto conndannare i convenuti tutti, ciascuno per il proprio titolo come per legge, e con essi in solido, le rispettive assicurazioni Lloyd Adriatico S.p.A., Ras Ass.ni S.p.A. e/o le Assicurazioni Generali S.p.A., nella qualità, al risarcimento di tutti i danni sofferti, materiali, biologici e morali, nessuno escluso ed eccettuato in favore di esso istante che allo stato ammontavano a L.132.543.452 e comunque da precisarsi in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Spiegava, altresì, intervento volontario nella medesima udienza, Scotto D' Apollonio Anna depositando comparsa di costituzione nella quale premesso l' accadimento del sinistro de quo in occasione del quale viaggiava come trasportata sull'auto Fiat 127 e che, a seguito del sinistro, aveva riportato gravi lesioni personali chiedeva dichiararsi responsabili del sinistro per cui è causa Sorrentino Fausto e Di Mare Silvio e/o Fruscoloni Angiolino e Antipietro Francesco e Pacifico Domenico e/o il proprietario dell'auto Seat Ibiza non identificata e per l'effetto condannare tutti in solido con le rispettive compagnie di assicurazioni al risarcimento di tutti i danni sofferti, materiali, biologici e morali nessuno escluso od eccettuato in favore di esso istante ammontanti allo stato a L.411.227.497 da precisarsi in corso di causa, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Ammessa ed espletata prova testimoniale, nonché c.t.u. medico-legale sulle persone degli interventori, di Tempesta Elena, Di Mare Gennaro, Girolamo Manuela e Cinque Arcangela, acquista documentazione, la causa sulle conclusioni in epigrafe trascritte, veniva riservata in decisione all'udienza del 12/4102 con al concessione del termine di gg.60 per lo scambio delle comparse conclusionali e successivo termine di gg.20 per il deposito di memorie di protesta.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Va preliminarmente dichiarata la proponibilità delle domande risarcitorie avanzate dai congiunti di Bemasconi Paola, di Di Mare Silvio, e degli interventori Iaccarino Felice e Scotto d' Apollonio Anna, avendo essi assolto all' onere di inviare alle compagnie assicuratrici convenute ,preliminarmente all'instaurazione dei presenti giudizi riuniti, le missive di messa jn mora così come prescritto dall' art. 22 L.990/69 ai fIni della proponibilità delle domande .

Nel merito le domande vanno accolte in quanto fondate . In data 21 febbraio 1995 , alle ore 18,00 circa lungo la SS Domitiana, in località Cellole perdevano la vita, in occasione di un tragico sinistro stradale, Di Mare Silvio di anni 30 e Bemasconi Paola di anni 27, mentre Iaccarino Felice e Scotto D'Apollonio Anna che viaggiavano in qualità di trasportati a bordo dell'auto Fiat 127 condotta dal Di Mare, subivano lesioni personali per il cui risarcimento hanno spiegato intervento volontario nel presente giudizio. Sulla base degli atti del procedimento penale per il reato di cui all'art. 589 c.p. (rapporto redatto dai Cc di Baia Domitia e dalla Polstrada di Mondragone ) conclusosi con decreto di archiviazione emesso in data 23/3/95 dal Gip della Procura Circondariale di S. Maria C.V. sulla. Base della ritenuta esclusiva responsabilità del conducente dell'auto Seat Ibiza non identificata, e delle risultanze dell'istruttoria testimoniale la dinamica del sinistro per cui è causa può essere ricostruita nel modo che segue.

Nelle circostanze di tempo e luogo suddette l'auto Fiat 127 condotta di Di Mare Silvio, e di proprietà di Sorrentino Fausto, sulla quale viaggiavano, in qualità di trasportati, Bemasconi Paola, sul sedile anteriore, egli interventori Iaccarino e Scotto sul sedile posteriore, onde evitare la collisione con un'auto che si stava immettendo sulla strada statale Domitiana in maniera repentina da un ' area di sosta posta sulla sinistra rispetto alla Fiat 127 , sterzava su se stessa ponendosi di traverso sulla carreggiata opposta finendo investita da un veicolo Renault Traffic, condotto dal proprietario Pacifico Domenico il quale investiva in pieno la Fiat 127 trascinandola per alcuni metri prima di fermare la propria corsa.

Dalle dichiarazioni rese dal teste Scognamiglio Ciro, il quale al momento del sinistro si trovava nel piazzale antistante un bar da cui la Seat Ibiza si immise sulla strada Domitiana,  emerge che l'auto in questione, nell' immettersi in tale strada fece "una sgommata" in quanto si alzò un polverone; nel contempo sopraggiunse la Fiat 127 che, nel tentativo di evitare la collisione con la Seat Ibiza, si portò di traverso sulla carreggiata opposta con la parte anteriore rivolta verso il bar, rimanendo travolta pochi secondi dopo da un furgone Renault Traffic che proveniva nella carreggiata opposto il quale trascinava la Fiat 127 per circa 20-30 metri.

Ha, altresì, aggiunto il teste, così come confermato dagli altri testi escussi che seguivano la Fiat 127, che l'auto Seat Ibiza, si dileguò velocemente senza fermarsi rendendo in tal modo impossibile la sua identificazione .

Dai rilievi fotografici allegati al rapporto in atti raffiguranti i veicoli coinvolti nel sinistro e dal verbale di sequestro emerge, inoltre, che sia il furgone che l'auto Fiat 127 rimasero completamente distrutti a causa dell'urto e che la Fiat 127 al momento dell'impatto era con la quinta marcia inserita, ed, infine, che il tachimetro del furgone Renault Traffic era fermo sui 125 km/h al momento dell'impatto con la Fiat 127.

Sulla base di tali risultanze istruttorie ritiene questo Giudicante di potere affermare un concorso di colpa in misura del 60% a carico del conducente dell'auto Seat Ibiza rimasta non identificata e del 40% a carico del conducente del veicolo Reanult Traffic Pacifico Domenico.

Al riguardo, difatti, va rilevato che sicuramente prevalente deve ritenersi la responsabilità in ordine alla causazione del sinistro de quo del conducente della Seat il quale, con la sua repentina ed errata manovra di immissione da un'area privata sulla strada statale, effettuata senza fornire la dovuta precedenza ai veicoli sopraggiungenti da destra e da sinistra così come prescritto dal codice della strada ha provocato l' inconsulta manovra di emergenza da parte del Di Mare il quale involontariamente si è trovato di traverso sulla carreggiata opposta.

Ciò posto, tuttavia, deve essere affermata la concorrente responsabilità, sebbene in misura inferiore, del conducente del veicolo Renault Traffic il quale, su una strada su cui era previsto il limite di velocità di 80 km/h e scarsamente illuminata e, quindi, con visibilità ridotta in quanto l'incidente avvenne alle ore 18,30 circa nel mese di febbraio, viaggiava ad una velocità di 125 Kmh così come oggettivamente riscontrato dalla Polizia stradale dal tachimetro al momento dell'impatto; a ciò aggiungasi che circa 10 -20 metri prima dell'impatto con la Fiat 127 (cfr. rilievi fotografici in atti relativi ai segni di frenata lasciati dal furgone) il veicolo in questione aveva già frenato finendo, infine, la sua corsa circa 30 metri dopo aver investito la Fiat 127.

Deve, quindi, verosimilmente ritenersi, secondo un criterio di logica ragionevolezza, che la velocità a cui viaggiava del furgone fosse anche maggiore di 125 Kmh e tale circostanza appare, altresì, comprovata anche dalla particolare violenza dell'urto tra i due veicoli che rimanevano quasi distrutti, e dal tragico esito finale dello stesso in cui morivano sul colpo i compianti Di Mare Silvio e Bernasconi Paola .

Priva di riscontro è rimasta, inoltre, la circostanza affermata dal Pacifico secondo cui il Di Mare aveva iniziato la marcia ostruendo completamente la carreggiata, atteso che, come si è visto, è risultato che la momento dell'impatto era inserita la quinta marcia, mentre, invece, per ripartire come è noto occorre la prima marcia. Ma quand' anche fosse rimasta dimostrata tale circostanza assume rilevanza pregnante l' eccessiva velocità tenuta dal veicolo Renault Traffic rispetto sia al limite di velocità imposto sia alle condizioni di tempo e di luogo esistenti, stante la considerazione che una velocità minore del furgone avrebbe potuto senz'altro evitare le conseguenze letali invece avutesi.

Tale ultima considerazione giustifica, quindi, il concorso di colpa in misura del 40% a carico del Pacifico.

Passando al quantum delle pretese risarcitorie ed iniziando l'esame da quelle avanzate dai congiunti di Bernasconi Paola e di Di Mare Silvio, va sicuramente riconosciuto, in favore della prima, rispettivamente madre e sorella della ragazza deceduta, e dei secondi, il risarcimento del danno morale subito a seguito del decesso del proprio congiunto non potendosi dubitare dell'intensità del dolore, dell'angoscia, del patema d'animo da essi sofferti in conseguenza dell'evento letale verificatosi in circostanze così improvvise e drammatiche.

Tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e dell'affermato concorso di colpa, si ritiene di liquidare per la causale in oggetto, in via equitativa e direttamente sulla base degli attuali valori monetari, la somma di euro 75.000,00 in favore di ciascun genitore, da porsi in misura di 45.000,00 euro a carico delle Generali Ass.ni e di 30.000,00 euro a carico della RAS Ass.ni, nonché euro 50.000,00 in favore di ciascun germano da porsi a carico delle Generali Ass.ni S.p.A., sulla base dell'affermato concorso di colpa, in misura di euro, ed in misura di 30.000,00 a carico delle Generali Ass.ni e di euro 20.00,00 a carico della Ras Ass.ni S.p.A..

Su tali importi, già comprensivi degli interessi maturati fino alla data della presente sentenza, sono dovuti gli interessi legali dal giorno della decisione al saldo effettivo.

Nel procedere alla liquidazione dei danni in favore dei genitori delle vittime occorre tenere conto anche del pregiudizio patrimoniale ad essi derivato dalla morte dei figli a causa del tragico e prematuro decesso.

Secondo la giurisprudenza, difatti, ai genitori di un figlio deceduto in conseguenza di un fatto illecito, va riconosciuto il risarcimento del danno consistente nel venir meno della legittima aspettativa di godere in futuro di quelle utilità economiche che "sia in relazione a precetti norrnativi ( artt.315,433,230 bis c.c.) che per la pratica di vita improntata a regole etico-sociali di solidarietà familiare e di costume, presumibilmente e secondo un criterio di normalità il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato , alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni ed ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto (composizione del nucleo familiare, condizioni economico-sociali , attività esercitata dai genitori e dagli altri congiunti (Cass. SU 6/12/82 n.6651); tali principi sono stati da ultimo ribaditi da Cass. 13 novembre 1997 n.11236, la quale ha ulteriorrnente allargato l'area della risarcibilità delle cd. aspettative legittime stabilendo che sono risarcibili non solo i danni per lesione di aspettative alimentari, ma anche le probabili utilità economiche che il familiare scomparso avrebbe apportato ai congiunti sopravissuti, indipendentemente dalle loro condizioni (ad es. adeguate fonti di reddito) al momento dell'illecito, essendo sufficiente che in base a fatti notori e di comune esperienza risulti verosimile il danno relativamente ai bisogni futuri (cfr. anche Cass. 26 febbraio 1996 n.14 74 ), nell'ambito di una rilettura del sistema della responsabilità civile in chiave non più sanzionatoria ma riparatoria che ha consolidato l' idea che ammette il risarcimento delle cd. aspettative legittime.

Sulla base dei principi affermati, e tenuto conto dell'affermato concorso di colpa, si ritiene equo liquidare per la causale in favore della madre di Bernasconi Paola la somma di euro 16.000,00 tenuto conto della comprovata attività di istruttrice sportiva della FIDAL già avviata al momento della morte e che sicuramente sarebbe continuata se quest'ultima non fosse prematuramente intervenuta, importo che, rappresentando un danno patrimoniale futuro è produttivo di interessi dalla data della decisione.

Ad analogo indennizzo non può invece procedersi nei confronti di Girolamo Manuela in cui favore non è possibile ipotizzare, con uguale grado di probabilità e verosimiglianza, una legittima aspettativa a beneficiare di future sovvenzioni economiche da parte della germana, ove non fosse morta.

Circa la quantificazione del danno patrimoniale subito dai genitori di Di Mare Silvio e dai germani conviventi va osservato che esso va liquidato sulla base dei redditi percepiti dal Di Mare al momento dell'incidente secondo le disposizioni di  cui alla norma regolatrice dell'art. 4 L. 39/77.

Dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992 emerge un reddito di impresa di L. 12.000.000 annue pari a 6.197,48 euro; tale reddito, va moltiplicato per il coefficiente di cui all'allegato E delle tabelle di capitalizzazione del reddito approvate con r.d. 1043/22, con il correttivo applicato dalla Suprema Corte in considerazione dell' aumento della durata media della vita umana (cfr. Cass. 3900/79 e Cass. 9118/90 che invitano il Giudice a tener conto dell'aumento della durata della vita media riducendo la percentuale di scarto tra la vita fisica e la vita lavorativa ).

Pertanto applicando le tabelle di cui sopra si avrà: 12.000.000 x 18,049= L.21.658.000- 10% (scarto tra attività fisica e lavorativa) = 10.000,00 euro.

Da tale somma va detratta la somma di 1.500,00 quale somma che il defunto avrebbe destinato ai propri bisogni, per cui si ottiene la somma di 8.500,00 euro; tale somma va posta, sulla base dell'affermato concorso di colpa, in misura di 5.100,00 a carico delle Generali Ass.ni ed in misura di 3.400,00 a carico della RAS Ass.ni; tali somme vanno rivalutate, secondo indici ISTAT dalla data del sinistro ad oggi e gli interessi legali sulle sorti capitale decorrono dal dì del sinistro al saldo, mentre quelli sugli importi riconosciuti a titolo di rivalutazione monetaria decorrono dalla presente decisione al saldo effettivo.

Va, inoltre, riconosciuto in favore dei congiunti delle vittime il cd. danno, iure hereditario, da perdita della vita.

Come è noto tale voce di danno è negata dalla Corte di Cassazione, la quale sulla scia della sentenza della Corte Costituzionale del 1994 si è venuta a cristallizzare sulle seguenti posizioni: 1) nel caso di morte immediata nessun riconoscimento iure successionis va riconosciuto sia del danno biologico e sia del danno morale, né per la perdita della vita in se e per se considerata; 2) morte quasi immediata (arco di tempo limitato a pochi giorni o ore), in via generale nessun risarcimento iure successionis del danno biologico viene riconosciuto né tantomeno per la perdita della vita; 3) nel caso morte seguita all'evento lesivo dopo un arco di tempo apprezzabile sono risarcibili iure successionis sia il danno biologico che il danno morale, a prescindere dallo stato di consapevolezza della vittima principale mentre nessun risarcimento iure successionis viene riconosciuto per la perdita della vita.

Quanto al punto 2) tuttavia è da segnalare che recentemente la Suprema Corte con la sentenza n. 4783/01 ha precisato che sussiste in capo alla vittima, che abbia lucidamente percepito l'approssimarsi della morte, un danno biologico di natura psichica, la cui entità non dipende dalla durata dell'intervallo di tempo tra le lesioni e la morte, bensì dall'intensità della sofferenza provata dalla vittima dell'illecito, ed il cui risarcimento può essere reclamato dagli eredi della vittima (cd danno catastrofico), pur ribadendo che non sussiste in capo agli eredi un danno per perdita della vita. (cfr. Cass. cit.)

La tesi della Corte di Cassazione si fonda, come è noto sul rilievo che il diritto alla salute ed il diritto alla vita sono ontologicamente diversi con la conseguenza che la lesione del secondo non genera una lesione del primo e che la morte immediata, come nella specie, o comunque avvenuta prima che sia trascorso un appezzabile lasso di tempo compromettendo la salute in via totale non genera un danno altrettanto totale e quindi, quantificabile al 100%, perché la perdita della vita conseguenza dell'evento lesione determina l'assoluta incapacità a disporre di un diritto che non si è potuto maturare perché il suo titolare ha cessato di vivere.

L' orientamento contrario alla tesi della non risarcibilità, dapprima isolato e via via sempre più condiviso dalla .giurisprudenza di merito, si è sviluppato sulla constatazione molto pratica che, essendo la salute di una persona un bene tutelato nel nostro ordinamento, essendo stata riconosciuta la risarcibilità dei danni arrecati a tale bene e costituendo la morte il danno supremo alla salute di una persona, sarebbe illogico e paradossale non garantire tutela risarcitoria quando la lesione sia stata tanto grave da provocare la soppressione del bene stesso.

Secondo la tesi in esame, pertanto, la vittima principale, anche quando sia deceduta sul colpo, trasmette ai suoi eredi il diritto al risarcimento del danno biologico subito per la lesione (totale) della salute, danno che generalmente viene liquidato nella misura de1 100% con o senza un abbattimento (cfr. Trib. Roma 24 maggio 1988; Trib. Massa Carrara 16 dicembre 1997 n. 670; Appello Roma 2 giugno 1994; Trib. Massa Carrara 19 dicembre 1996 Trib. Vibo Valentia 28 maggio 2001).

Alla critica mossa alla tesi della non risarcibilità la Suprema Corte ha opposto che l'assenza di una tutela nell' ambito della responsabilità civile non implicherebbe comunque un difetto di tutela del bene vita che sarebbe protetto dall'ordinamento tramite i meccanismi della responsabilità penale.

Si è tuttavia obiettato che è possibile individuare il presupposto del diritto alla salute nel diritto alla vita: la protezione del primo bene non può che inserirsi nella più ampia tutela del secondo costituendo la salute una qualità della vita; l'inquadramento della perdita della vita come lesione del bene salute o piuttosto del bene vita diventa tuttavia una semplice questione di classificazione della realtà se si tiene conto che un danno ad ogni modo sussiste ed è senz'altro risarcibile ex art. 2043 c.c..

Non residuano, quindi, ostacoli all'ammissibilità del risarcimento del danno da perdita della vita se si tiene conto che attraverso il risarcimento dei danni la responsabilità civile attua e rafforza la sua funzione di prevenzione ed autoregolamentazione del comportamento dei consociati : generare un danno non conviene perché la condotta lesiva obbliga al risarcimento.

Pertanto in un'ottica squisitamente riparatoria è ben possibile che anche per la perdita della vita, che costituisce la più grave perdita che una persona possa subire, si possa ipotizzare la liquidazione del danno (cfr. Trib. Firenze 18 novembre 1991).

E’, quindi, giusto e possibile che la lesione alla salute sia risarcita anche se essa non ha un prezzo di mercato e dunque un prezzo corrente atteso che se il risarcimento del danno assolve ad una funzione sanzionatoria non si vede davvero perché la violazione più grave non debba postulare la sanzione più grave ed, invece, giustifichi, con riferimento al soggetto leso, l'assenza di ogni sanzione. 

Circa il criterio di liquidazione ritiene questo Tribunale di poter condividere quello recentemente applicato da alcuni Tribunali secondo cui sulla percentuale di invalidità del 100%, che serve a compensare una sofferenza permanente del soggetto leso va effettuato un abbattimento del 50% , che spetta ai superstiti iure ereditario.

pertanto in favore dei congiunti di Bemasconi Paola e di Di Mare Silvio va i riconosciuta per la voce di danno in esame la somma di 250.000,00 euro, somma già calcolata all'attualità e comprensiva degli interessi legali medio, tempore, oltre interessi legali dalla decisione al saldo effettivo.

Tale somma va posta, sulla base dell'affermato concorso di colpa, in misura di 150.000,00 a carico delle Generali Ass.ni S.p.A. ed in misura di 100.000,00 a carico della Ras Ass.ni S.P.A..

Non va, invece, riconosciuto in capo ai congiunti delle vittime il danno esistenziale.

L' emergere della figura del danno esistenziale deriva dalla "crisi" del danno morale e del danno biologico; difatti da un lato il danno morale è stato ridotto, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, la danno da reato subito, mentre dall'altro il danno biologico è stato ridotto al solo danno medicalmente accertabile.

Il danno esistenziale è stato, quindi, configurato, sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità, con la recente sentenza n.7713/00, in quei casi in cui, non potendosi invocare il danno biologico perché fuori dei casi di accertamento da. parte del medico- legale di una patologia della vittima, viene in considerazione un danno effettivo consistente nel peggioramento oggettivamente riscontrabile delle proprie condizioni di esistenza.

Se, quindi, in concreto tale danno sussiste, ed è la conseguenza della violazione di una situazione soggettiva costituzionalmente garantita, allora deve sicuramente ammettersi il risarcimento sul fondamento del collegamento tra art. 2043 c.c. e norma costituzionale.

Ciò posto in linea di principio va tuttavia osservato che il danno in esame, inquadrato come un mutamento in negativo del complesso delle relazioni dell'individuo in quanto persona, può confluire nella nozione di danno psichico, che nella specie è stato escluso in capo ai germani delle vittime ed alla madre di Bemasconi Paola e riconosciuto solo in favore dei genitori di Di Mare Silvio. Ritiene, pertanto, questo Giudicante di dovere escludere l' autonoma risarcibilità della voce di danno in esame in capo ai genitori del Di Mare in quanto assorbito l ; dall ' accertato danno biologico e negato in capo agli altri congiunti in quanto non accertata in essa l'esistenza di un danno psichico per la morte del congiunto. Quanto alla pretesa avanzata da di Mare Gennaro e Tempesta Elena, genitori di Di Mare Silvio, per il risarcimento del danno biologico subito iure proprio va osservato che dalle consulenze espletate è emerso che il primo, a seguito della morte del figlio Silvio ha sviluppato una forma di depressione ansiosa seguita nella sua evoluzione iniziale e supportata dalla documentazione del medico di parte neurologo dott. Crispi; la patologia in esame è caratterizzata da ipoenergia e riduzione degli interessi, disturbi del ritmo circadiano, senso di autosvalutazione discretamente controllata dalla terapia farmacologica, che si acutizza fenomenologicamente in coincidenza di festività od anniversari, patologia che il c. t. u. ha quantificato in misura dell' 8%.

Tale quantificazione, può sicuramente condividersi stante l'esauriente spiegazione, sul piano clinico e medico- scientifico della forma patologica depressiva di cui è affetto il Di Mare.

Tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto stimasi equo liquidare in favore del Di Mare per la lesione dell' integrità psichica conseguita al sinistro la somma di 10.300,00 euro, somma già calcolata all'attualità e comprensiva degli interessi legali medio tempore maturati, oltre interessi legali dalla decisione al saldo effettivo, che, sulla base dell'affermato concorso di colpa, va posta per 6.200,00 euro a carico delle Generali Ass.ni e per la somma di 4.100,00 a carico della RAS Ass.ni S.p.A. Quanto a Tempesta Elena il c. t. u. ha riferito che la stessa è affetta da un disturbo post-traumatico da stress e cioè dalla variante relativa ad uno stato d'animo di particolare rilevanza affettiva evocato da eventi estremamente traumatizzanti, quantificato in misura del 4% di danno biologico.

Pertanto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto stimasi equo liquidare in favore di Tempesta Elena per il risarcimento del danno all'integrità psichica conseguita al prematuro decesso del figlio Silvio, la somma in base agli attuali valori monetari di euro 3.400,00, comprensiva degli interessi legali maturati dal dì del sinistro ad oggi, oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo effettivo. Tale somma, sulla base dell'affermato concorso di colpa, va posta per l'importo di euro 2.040,00 a carico delle Generali Ass.ni S.p.A. e per l'importo di euro  1.360,00 a carico della RAS Ass.ni S.p.A..

Quanto alla pretesa risarcitoria avanzata da Iaccarino Felice {il quale all'epoca del sinistro aveva circa 29 anni) va osservato che dalla espletata c. t. u. è emerso che a seguito del sinistro quest'ultimo riportò un valido trauma cranico con perdita di coscienza, una vasta. ferita lacero- contusa alla coscia destra con esposizione dei piani sottostanti e perdita di sostanza, un trauma cervicale e la frattura del tubercolo posteriore dell'astragalo destro e contusione alla spalla sinistra. Tali lesioni sono guarite in 120 giorni di cui i primi 40 di inabilità assoluta ed i restanti 80 di inabilità temporanea e residuano quali postumi  permanenti una menomazione della funzione statica-deambulatoria del tutto limitata, un lieve pregiudizio estetico ed una sindrome soggettiva post-traumatica quantificati complessivamente in misura del 12% rilevanti soltanto sotto il profIlo del danno biologico.

Ebbene ritiene il Giudicante di potere condividere ta1e valutazione stante la scarsa natura funzionale degli esiti residuati, per i quali, tenuto conto di tute le circostanze del caso concreto stimasi equo liquidare la somma di 16.000,00 euro, già calcolata all'attua1ità e comprensiva degli interessi legali medio tempore maturati ed oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo. 

Tale somma, per l'affermato concorso di colpa, va posta per l'importo di 9.600,00 euro a carico delle Generali Ass.ni S.p.A. e per l'importo di 6.400,00 euro a carico della RAS Ass.ni S.p.A..

Quanto all'interventrice Scotto D'Apollonio Anna (la quale all'epoca dei fatti aveva circa 27 anni di professione impiegata) il c.t.u. ha riferito che a seguito del sinistro per cui è causa riportò un grave trauma al bacino ed all'arto inferiore destro con produzione di fratture delle branche ileo ed ischio-pubica di destra e di frattura pluriframmentaria esposta e scomposta del terzo medio inferiore di gamba, nonché la frattura del capitello radiale di destra, un trauma cranico e ferite lacero-contuse al cuoio capelluto ed all'arto inferiore destro. Tali lesioni sono guarite in sei mesi di cui i primi due di inabilità assoluta e i restanti di inabilità parziale.

Residuano, quali postumi permanenti, menomazioni di organi ed apparati diversi ostearticolare, tegumentario che condizionano un danno biologico complessivo del 23%.

Ciò posto ritiene il Giudicante di poter concordare con tale quantificazione come riferita al solo danno biologico atteso che all'epoca dei fatti ed attualmente la danneggiata svolgeva la professione di impiegata .

Ciò posto, non essendo stata dimostrata alcuna contrazione di reddito nel periodo di inabilità temporanea, deve escludersi il risarcimento del danno da lucro cessante in tale periodo.

Parimenti va negato il risarcimento del lucro cessante per inabilità permanente atteso che l'attività lavorativa impiegatizia svolta dalla danneggiata porta ad escludere qualsivoglia ripercussione dei postumi permanenti riscontrati sulla capacità di lavoro specifica della Scotto, così come correttamente ritenuto dal c.t.u..

Pertanto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto (natura ed entità degli esiti residuati, durata dell' invalidità temporanea) stimasi equo liquidare, sulla base degli attuali valori monetari la somma di 42.000,00 euro, comprensiva degli interessi legali medio tempore maturati, oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo effettivo.

Tale somma, in base all'affermato concorso di colpa, va posta per l'importo di 25.200,00 euro a carico delle Generali Ass.ni S.p.a. e per l'importo di 16.800,00 euro a carico della RAS Ass.ni S.p.A..

Va, inoltre riconosciuto in capo a Iaccarino Felice la somma di 216,00 per il rimborso di spese mediche e suffragate dalla documentazione prodotta, oltre interessi legali dalle date dei singoli esborsi al saldo effettivo e rivalutazione monetaria dalle date dagli esborsi ad oggi.

Tale somma va posta per l'importo di euro 129,00 a carico delle Generali Ass.ni e per l'importo .di 87,00 euro a carico della RAS Ass.ni S.p.A.

Va, altresì, riconosciuto in capo alla Scotto il diritto al rimborso delle spese mediche sostenute che si liquidano, come da documentazione allegata, in misura di euro 2.511,79.

Tale somma va posta, per l'importo di euro 1.507,00 a carico delle Generali Ass.ni S.p.A. ed in misura di 1.004,00 a carico della RAS Ass.ni S.pA., oltre rivalutazione monetaria dalle date degli esborsi ad oggi ed interessi legali dalle date degli esborsi al saldo.

Quanto, infine alla domanda riconvenzionale proposta da Pacifico Domenico essa va parzialmente accolta, nei limiti dell'affermato concorso di colpa.

Ciò posto per il risarcimento dei danni riportati dal furgone che, dalla documentazione in atti risulta essere stato rottamato, stimasi equo liquidare in base agli attuali valori monetari la somma di euro 774,69, comprensiva degli interessi legali medio tempore maturati, oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo, somma che va posta a carico delle Generali Ass.ni S.p.A..

Quanto al danno biologico riportato e supportato dalla documentazione medica esibita stimasi equo liquidare, ritenuto il concorso di colpa, in base agli attuali valori monetari, la somma di 900,00 euro, ivi compresi gli interessi legali maturati medio tempore, ed oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.

La convenuta Assicurazioni Generali S.p.A. va condannata al pagamento delle spese processuali, ivi comprese le spese di c.t.u. sostenute dagli attori di entrambi i giudizi riuniti nonché delle spese sostenute dagli interventori e dalla Lloyd Adriatico S.p.A. nella misura di 2/3, mentre la Ras Ass.ni va condannata al pagamento della residua frazione, che si liquidano in dispositivo.

Fruscoloni Angiolino va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dal chiamato in causa Veltroni Daniele che si liquidano in dispositivo.

La Generali Ass.ni S.p.A. va, altresì, condannata al pagamento delle spese processuali sostenute da Pacifico Domenico nella misura di 2/3, mentre va dichiarata compensata tra le parti la residua frazione.

Nulla per le spese nei confronti di Antipietro Francesco stante la sua contumacia.

 P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Cinque Arcangelo, Girolamo Manuela, in proprio e quali eredi di Bernasconi Paola, Di Mare Gennaro, Tempesta Elena, Di Mare Carmela, Vincenzo, Marco e Manuela, in proprio e quali eredi Di Mare Silvio, nonché dagli interventori Iaccarino Felice e Scotto D' Apollonio Anna nei confronti dei convenuti epigrafati, così provvede: dichiara che l'incidente verificatosi in data 21/2/95 lungo la SS Domitiana in località Cellole, a seguito del quale sono deceduti Bernasconi Paola e Di Mare Silvio è da ascrivere alla responsabilità del conducente dell'auto Seat Ibiza rimasta non identificata in misura del 60% e di Pacifico Domenico conducente e proprietario del veicolo Renault Traffic tg AR 321609, assicurato con la RAS Ass.ni in misura del 40%; 2) per l'effetto in accoglimento della domanda per quanto di ragione condanna le Generali Ass.ni S.p.A. al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di Cinque Arcangela della somma, già calcolata all' attualità e comprensiva degli interessi legali medio tempore maturati, di euro 54.600,00, e la RAS Ass.ni S.p.A. al pagamento, a titolo risarcitorio della somma, secondo i criteri di cui innanzi, di euro 36.400,00 oltre interessi legali dalla decisione al saldo effettivo; condanna le Generali Ass.ni al pagamento, a titolo risarcitorio in favore di Girolamo Manuela della somma di 30.000,00 euro, e la convenuta RAS Ass.ni S.p.A. al pagamento in favore della Girolamo della somma di 20.000,00 euro, oltre interessi legali dalla decisione al saldo effettivo;

3) condanna le Generali Ass.ni S.p.A. al pagamento, a titolo risarcitorio iure ereditario, in favore di Cinque Arcangela e Girolamo Manuela, della  somma già calcolata all'attualità e comprensiva degli interessi legali medio tempore maturati, di euro 150.000,00, oltre interessi legali dalla decisione al saldo effettivo, e la RAS Ass.ni al pagamento della somma, secondo i criteri di cui innanzi, di euro 100.000,00, oltre interessi legali dalla decisione al  saldo;

4) condanna le Generali Ass.ni al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di  Di Mare Gennaro e Tempesta Elena, della somma di 45.000,00 ciascuno, già calcolata all'attualità e comprensiva degli interessi legali maturati medio tempore, oltre interessi legali dalla decisione al saldo effettivo, e la RAS Ass.ni S.p.A. al pagamento della somma, secondo i criteri di cui innanzi di euro 30.000,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla decisione al saldo;

5) condanna le Generali Ass.ni al pagamento, a titolo risarcitorio della somma , secondo i criteri di cui innanzi, di euro 30.000,00 in favore di ciascuno dei germani Di Mare, oltre interessi legali dalla decisione al saldo, e la RAS Ass.ni S.p.A. al pagamento della somma di 20.000,00 euro in favore di ciascuno dei germani Di Mare, oltre interessi legali dalla decisione al saldo effettivo;

6) condanna le Generali Ass.ni S.p.A. al pagamento a titolo risarcitorio iure ereditario, in favore di Di Mare Gennaro, Tempesta Elena, Di Mare Carmela, Di Mare Vincenzo, Di Mare Marco e Di Mare Manuela , della somma di euro 150.000,00 già calcolata all'attualità e comprensiva degli interessi legali medio tempore maturati, oltre interessi legali dalla decisione al saldo effettivo, e la RAS Ass.ni S.p.A. al pagamento in favore dei predetti, iure ereditario, secondo i criteri di cui innanzi di euro 100.000,00, oltre interessi legali dalla decisione al saldo effettivo;

7) condanna le Generali Ass.ni S.p.A. al pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, in favore di Di Mare Gennaro, Tempesta Elena, e dei germani Di Mare, la somma di euro 5.100,00 oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data del sinistro ad oggi ed interessi legali che sulla sorta capitale decorrono dal 21/2/95 al saldo e sull'importo riconosciuto a titolo di rivalutazione monetaria decorrono dalla presente sentenza al saldo, e condanna la RAS Ass.ni S.p.A., secondo i criteri di cui innanzi, al pagamento della somma di euro 3.400,00;

8) condanna le Generali Ass.ni S.p.A. al pagamento, a titolo di risarcimento del danno biologico iure proprio, in favore di Di Mare Gennaro della somma già calcolata all' attualità e comprensiva degli interessi legali medio tempore maturati di euro 6.200,00, oltre interessi legali dalla decisione al saldo effettivo, e la RAS Ass.ni S.p.A. al pagamento, secondo i criteri di cui innanzi della somma di euro 4.100,00, oltre interessi legali dalla decisone al saldo effettivo ;

9) condanna le Generali Ass.ni S.p.A. al pagamento, a titolo di risarcimento del danno biologico iure proprio, della somma già calcolata all' attualità e comprensiva degli interessi legali maturati medio tempore, di euro 2.040,00, oltre interessi legali dalla decisione al saldo, e la RAS Ass.ni S.p.A. al pagamento, secondo i criteri di cui innanzi, della somma di 1360,00, oltre interessi legali dalla decisione al saldo effettivo;

10) condanna le Generali Ass.ni S.p.A. al pagamento, a titolo risarcitorio in favore di Iaccarino Felice della somma, già calcolata all'attualità e comprensiva degli interessi legali medio tempore maturati, di euro 9.600,00, oltre interessi legali dalla decisione al saldo, e la Ras Ass.ni al pagamento in favore del predetto interventore secondo i criteri di cui innanzi di euro 6.400,00, oltre interessi legali dalla decisione al saldo;

11) condanna le Generali Ass.ni S.p.A. al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di Scotto D' Apollonio Anna della somma già calcolata all'attualità .e comprensiva degli interessi legali medio tempore maturati di euro 25.200,00, oltre interessi legali dalla decisione al saldo, e la RAS Ass.ni S.p.A. al pagamento in favore della predetta interventrice della somma secondo i criteri di cui innanzi di euro 16.800,00 oltre interessi legali dalla decisione al saldo;

12) condanna le Generali Ass.ni, a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute da Iaccarino Felice, al pagamento della somma di euro 129,00 e la RAS Ass.ni S.p.A. di euro 87,00 oltre rivalutazione monetaria dalle date degli esborsi ad oggi ed interessi legali dalla date degli esborsi al saldo effettivo;

13) condanna le Generali Ass.ni al pagamento, a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute da Scotto D' Apollonio Anna, della somma di 1.507,00 euro e la RAS Ass.ni S.p.A. al pagamento della somma di euro 1.004,00, oltre rivalutazione monetaria dalle date degli esborsi ad oggi ed interessi legali dalla decisione al saldo;

14) in parziale accoglimento della domanda riconvezionale proposta da Pacifico Domenico condanna le Generali Ass.ni S.p.A., sulla base dell' affermato concorso di colpa, al pagamento in favore del Pacifico della somma già calcolata all'attualità e comprensiva degli interessi legali medio tempore maturati di euro 1.674,00, oltre interessi dalla decisione al saldo effettivo;

15) condanna Fruscoloni Angiolino al pagamento delle spese processuali sostenute da Veltroni Daniele che si liquidano in complessivi euro 1755,96 di cui euro 103,29 per spese, 516,46 euro per diritti e 1.136,21 euro per onorario, oltre IVA e CPA come per legge;

16) condanna le Generali Ass.ni S.p.A. al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti attrici, interventrici e della convenuta Lloyd Adriatico, in misura di 2/3 che si liquidano in complessivi euro 2.220,77 euro di cui 154,94 euro per spese, 774,69 per diritti e 1291,14 euro per onorario, oltre IV A e C P A come per legge in favore della difesa delle attrici Cinque Arcangela e Girolamo Manuela; in complessivi euro 2.943,08 di cui 206,58 euro per spese, 929,62 euro per diritti 1.807,60 per onorario oltre IV A e Cpa come per legge in favore della difesa degli eredi di Di Mare Silvio con attribuzione al procuratore antistatario; in complessivi euro 1446,07 di cui 103,29 euro per spese, 309,87 euro per diritti 1.032,91 euro per onorario, oltre IVA e Cpa come per legge in favore della difesa della convenuta Lloyd Adriatico; in complessivi euro 1.497,73 euro di cui 103,29 euro per spese, 258,23 euro per diritti e 1.136,21 euro per onorario, oltre IVA e CPA come per legge in favore di ciascuna difesa degli interventori;

17) condanna la RAS Ass.ni S.p.A. al pagamento delle spese processuali in misura di 1/3 che si liquidano in complessivi euro 1136,02 di cui 77,47 euro per spese, 387,34 euro per diritti, 671,39 euro per onorario, oltre IVA e CPA come per legge in favore della difesa delle attrici Cinque Arcangela e Girolamo Manuela; in complessivi euro 1.497,72 di cui 129,11 euro per spese, 464,81 euro per diritti e 903,80 euro per onorario, oltre IVA e CPA come per legge in favore della difesa degli eredi di Di Mare Silvio con attribuzione al procuratore antistatario; in complessivi euro 723,05 di cui 51,65 euro per spese, 154,94 euro per diritti e 516,46 euro per onorario, oltre IVA e Cpa come per legge; in complessivi euro 748,86 di cui 51,65 euro per spese, 129,11 per diritti e 568,10 euro per onorario, oltre IVA e CPA come per legge in favore di ciascuna difesa degli interventori;

18) condanna Fruscoloni Angiolino al pagamento delle spese processuali sostenute da Veltroni Daniele che si liquidano in complessivi euro 1.910,09 di cui 154,94 euro per spese, 619,.75 euro per diritti e 1.136,21 euro per onorario, oltre IVA e C P A come per legge;

19) condanna le Generali Ass.ni al pagamento delle spese processuali sostenute da Pacifico Domenico nella misura di 2/3 che si liquidano in complessivi euro 1.807,06 di cui 103,29 euro per spese, 413,17 euro per diritti e 1.291,14 euro per onorario, oltre IVA e CPA come per legge e dichiara compensata tra le parti la residua frazione;

20) pone definitivamente a carico della convenuta Generali Ass.ni S.p.A. le spese dl c.t.u. già liquidate nel corso del giudizio in misura di 2/3 ed a carico della RAS Ass.ni la residua frazione;

21) nulla per le spese in favore di Antipietro Francesco e Sorrentino Fausto.

S. Maria Capua Vetere, 20-12-02                                         &nbs p;                                            &nbs p;     

Il Giudice Unico

ALESSANDRA TABARRO