![]() |
Trib. Cassino, sez. lav., 18 dicembre 2002 - giudice Di Giulio - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca et al.
Con
ricorso depositato in data 11.4.00, M., premesso:
-di essere in servizio alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione
come insegnante elementare di ruolo a tempo indeter-minato presso la Direzione Didattica Statale di A., rientrante nell’ambito territoriale del Provveditorato agli studi di Frosinone,
-di essere referente per la disciplina “Educazione alla salute” alle dirette
dipendenze della Direttrice Didattica R.,
-di aver notato che sin da un episodio risalente al 6.3.95, la Pre-side
dell’Istituto iniziava ad assumere, a suo dire, un atteggiamen-to ostile e vessatorio nei suoi confronti, ostacolandola nello svolgi-mento del suo mandato di Commissario d’esame mediante la pre-scrizione di partecipare alle riunioni di Interclasse in
orari incom-patibili con le riunioni della Comissione;
-di avere ricevuto dalla Direttrice convenuta n.2 contestazioni di addebito
formulate con note nn. 57 e 58 del 21 e 22 aprile 1995, -per permessi brevi di cui aveva usufruito senza autorizzazione- alle quali non faceva seguito alcun provvedimento disciplinare, nonché altra contestazione di addebito in data 11.3.99;
-di essere stata destinataria dal 26.9.95 del divieto di usare il te-lefono di
servizio presso la sede di P.M., essendole stato chiesto di riportarlo subito in Direzione;
-di non avere ricevuto tempestivamente dalla Direttrice le dovute
comunicazioni relative alla sua funzione di referente per l’Educa-zione alla salute sia in data 18.10.95, sia nel giugno e nel no-vembre 1997, mese in cui non era posta in condizione di parteci-pare al seminario tenutosi a S., sia in data 1.10.98, sia in
ri-petute altre occasioni, tanto da avere anche presentato un esposto in relazione a ciò alla Procura della Repubblica nel novembre 1997;
-di non essere stata invitata in data 10.11.95 a sedere al tavolo di
Presidenza istituito per il “Progetto Genitori” e di essere stata esclusa dalla discussione in atto tra genitori e corpo docente;
- di essere stata esclusa nel febbraio 1997 dall’attività di forma-zione
relativa al Progetto triennale di educazione ambientale (Pro-getto Pangea), nonché dal Corso di formazione previsto dalla cir-colare ministeriale n.653 del 16.10.96.
- di avere partecipato, senza essere mai stata retribuita, in data 8.4.97 alla
riunione straordinaria relativa alla chiusura della Scuola di R., problematica che la scrivente seguiva per conto di un giornale locale, nonostante ciò non fosse gradito dalla Direttrice che le aveva più volte intimato di non scrivere
articoli;
- di avere avuto altra occasione di attrito durante la riunione del Collegio
dei docenti del 28.5.97, avente per oggetto il finanzia-mento del “Progetto Multimediale”;
- di essere stata minacciata di denuncia dal Preside T. per il contenuto
dell’articolo intitolato “Apriamo un dibattito sul disagio tra i docenti” scritto il 22.6.97 e pubblicato sul giornale l’Inchiesta e versato in atti;
-di avere appreso che con nota n. 986/B3 del 3.7.97 la Direttrice aveva
chiesto informazioni sulla natura retribuita o meno del rap-porto che la M. aveva con il giornale “l’Inchiesta”;
-di essere stata rimossa dalla
titolarità di una classe con deci-sione unilaterale della Direttrice, con discussione del provvedimen-to di rimozione nella seduta del 9.10.97 del Collegio dei docenti;
-di essere stata costretta ad abbandonare la seduta, non avendo visto accolte
le proprie rimostranze sulla mancata concessione ai docenti della pausa pranzo in occasione della riunione straordinaria del 6.4.98 del corpo docente del plesso scolastico di P.M. e di essere stata il 26.1998 obbligata dalla R., insieme all’insegnante
Mus. a lavorare dalle 14 alle 16 senza pausa pranzo;
-di non avere ottenuto, per il 7.2.98 un giorno di ferie come richiesto, per
poter partecipare ad un convegno presso l’Università di Cassino;
- di essere stata spesso apostrofata in modo negativo dalla Di-rettrice nelle
riunioni del Collegio dei Docenti tenutesi il 20 e 22 giugno 1998;
- di non avere ottenuto la verbalizzazione di alcune sue richieste presentate
al Collegio dei docenti nella riunione del 5 e 20 giugno 1998 e del 2.9.98, nonostante lo avesse ripetutamente richiesto;
-di non essere riuscita ad ottenere dalla Direttrice, in data 27 e 28 aprile
99, che le sedute del Collegio dei Docenti fossero regi-strate fonograficamente invece di essere verbalizzate per iscritto in forma sintetica;
- di aver dovuto soggiacere all’osservanza della settimana corta per
unilaterale decisione della Direttrice, senza che sul punto fosse intervenuta una votazione del Collegio, in data 11.9.98,
- di non essere riuscita, nonostante le ripetute richieste, ad
ottenere copia della Convenzione stipulata dalla scuola con un Gruppo sportivo, per cui si tenevano le riunioni del 28.10.98 e del 5.11.98;
- di avere ottenuto dal Provveditore l’annullamento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Circolo del 8 e 9 novembre 1998, nell’ambito di cui si era candidata, per irregolarità verificatesi nelle procedure elettorali, tanto che successivamente era stata eletta;
-di essere stata richiamata dalla Direttrice per il suo abbigliamento non consono al ruolo svolto;
- di avere visto la Direttrice rimuovere la bacheca dalla ricorrente creata nella scuola per affiggere le proprie comunicazioni, e che soltanto la settimana dopo la Direttrice istituiva uno spazio adibito ad albo sindacale, con apposita circolare per disciplinare le relative affissioni;
- di avere potuto partecipare al progetto Socrates soltanto con grandi difficoltà in quanto le era stato necessario reperire una col-lega che la sostituisse durante i giorni di assenza (l’insegnante P., che si era resa disponibile a farlo era stata ripresa dalla Di-rettrice, in data 24.11.98, durante una riunione scolastica) e di non essere stata informata dell’avvenuto accredito in Banca del rimborso spese per detto viaggio, se non informalmente dalle colleghe;
-di essere stata messa in difficoltà dalla Direttrice durante la riunione del 5.3.99, poiché era chiamata a riferire dinanzi al Col-legio dei Docenti in merito all’attività svolta in materia di “Educa-zione alla Salute” senza che tale argomento fosse stato inserito all’ordine del giorno e che contestualmente la R. aveva consentito ad un consigliere comunale di A. di accusare la M., alla presenza dei colleghi, di avere tenuto a scuola un comportamento violativo del diritto alla privacy degli alunni;
e tutto ciò premesso, chiedeva al Giudice di voler
condannare in solido i convenuti, accertato che l’illegittimità e l’arbitrarietà dei comportamenti della Direttrice R. aveva integrato gli estremi della violazione dell’art. 2087 cod. civ., al risarcimento dei danni subiti nella misura ritenuta di
giustizia, con vittoria di spese.
Si costituiva tempestivamente la Direttrice R., conìtestando specificamente la
veridicità e la correttezza delle afferma-zioni analiticamente riportate in ricorso e tra le altre cose precisava che la M.:
- sin dal 15.11.99 era stata collocata fuori ruolo e pertanto non era
Referente di Educazione alla Salute;
- in data 6.4.95 aveva chiesto ed ottenuto l’autorizzazione ad assentarsi dal
servizio per partecipare ad un incontro iniziale delle commissioni d’esame per il Concorso Magistrale, concessa pur non essendo un diritto della ricorrente, dato che la medesima era stata nominata commissario senza esonero dagli obblighi di servizio e
tanto meno di insegnamento, come previsto dall’ordinanza ministe-riale n.307 del 5.11.94 e ribadito nella documentazione del Provve-ditorato versata in atti;
- non era stata ostacolata nell’adempimento del suo compito di commissario
mediante la imposizione da parte della Direttrice di una ingiustificata partecipazione ai consigli di interclasse, essendo per converso tale partecipazione obbligatoria senza possibilità di esonero e del resto non era stato possibile variare i relativi
orari poiché la ricorrente non si era mai peritata di comunicare alla Di-rezione il calendario dei lavori delle Commissioni giudicatrici;
- aveva ricevuto le due contestazioni disciplinari del 21 e 22 aprile 1995 per
assenze ingiustificate relative non alla mancata partecipazione alle riunioni di programmazione, ma alla stessa atti-vità di insegnamento e l’archiviazione dei procedimenti era stata disposta nonostante la giustificazione fornita (congedo per motivi
elettorali) non fosse stata supportata da una preventiva e comun-que necessaria richiesta e da pertinente documentazione;
- non era affatto stata esclusa nel febbraio 1997 dall’attività di formazione
relativa al Progetto triennale di educazione ambientale (Progetto Pangea), poiché la sua scheda di partecipazione era stata regolarmente inviata e del resto non rientrava neppure tra le prero-gative della Direttrice Didattica la selezione dei nominativi
dei par-tecipanti, trattandosi di un progetto provinciale;
- non era stata retribuita, per la sua partecipazione in data 8.4.97 alla
riunione straordinaria relativa alla chiusura della Scuola di R., perché la sua presenza in quella sede, come del resto ammesso in ricorso, era dovuta al fatto che la M. seguiva la vi-cenda per conto di un giornale locale e ciò non era gradito alla
Direzione poiché aveva scritto articoli denigratori nei confronti del capo di Istituto, riportando almeno in un’occasione interviste smen-tite dagli stessi soggetti che le avrebbero rilasciate, (cfr. all.9 del fascicolo di parte), tanto che la R. aveva
dovuto chiederle in data 3.7.97 chiarimenti scritti onde verificare eventuali incolpati-bilità tra il suo lavoro di insegnante e l’incarico di giornalista;
-aveva ottenuto, per il 7.2.98 un giorno di ferie come richiesto, per poter
partecipare ad un convegno presso l’Università di Cas-sino, come comprovato dalla documentazione in atti (all.17 fasci-colo di parte);
-aveva regolarmente osservato in data 26.10.98 la pausa pranzo poiché la
riunione si era tenuta, come affermato dalla stessa ri-corrente, dalle 14 alle 16 e, terminando l’orario di lezione giornalie-ro alle 13.15, tutte le insegnanti, tra cui la M., avevano potuto godere della pausa contrattualmente prevista di mezz’ora;
Aggiungeva altresì :
- che il divieto di usare il telefono di servizio per esigenze diverse da
quelle di servizio era stato diretto a tutti i docenti e non soltanto alla M. e che detto telefono, al cui restituzione mai era stata richiesta alla ricorrente, si trovava ancora nel plesso di P.M., pur se in origine destinato a soddisfare le esigenze
degli alunni della scuola materna, nel frattempo trasferiti in altra sede;
- che il finanziamento del “Progetto Multimediale”, riguardo al quale si era
tenuta la riunione del Collegio dei docenti del 28.5.97 era stato approvato da un’apposita commissione nominata dal Provveditorato di Frosinone, cui era rimasta estranea la Direttrice R.;
- che rientrava nella prerogative istituzionali
della Direttrice as-segnare i docenti alle classi ed alle discipline, secondo le previsioni dell’art 15 del TU n.297/94 e che i problemi inerenti l’orario di lezione delle classi era sempre stati risolti in seguito ai rilievi dei docenti interessati
(come da nota n.401/FP e allegato 19 del fascicolo di parte);
- che la verbalizzazione riassuntiva per iscritto delle riunioni del Collegio
dei docenti era la regola fissata collegialmente e di ciò non poteva dolersi l’insegnante M. (cfr. verbali collegiali in atti);
- che l’osservanza della settimana corta era stata concordata con i genitori e
regolarmente approvata dal Collegio, in data 11.9.98;
-che la M. aveva avuto copia della Convenzione sportiva sti-
pulata dalla scuola con l’A. C., che era stata regolarmente affissa all’albo della scuola, era stata letta nella riunione del 4.11.98 tanto che la stessa ricorrente l’aveva riconsegnata il 10.6.99 al responsabile
amministrativo con la nota n.992/B28 del 10.6.99 in atti (allegato n.29).
-che il controllo della validità delle procedure elettorali era de-mandato ad
una apposita commissione elettorale presso il Circolo Didattico e non rientrava nelle competenze della Direttrice, tanto vero che il procedimento elettorale citato dalla M. era stato an-nullato dalla predetta commissione e non dal Provveditorato di Fro-
sinone, come erroneamente sostenuto dalla ricorrente;
- che capziosamente la ricorrente aveva omesso di
chiarire che il consigliere comunale di A., menzionato come chi aveva accusato la M., nella riunione del 5.3.99 ed alla presenza dei colleghi, di avere tenuto un comportamento non consono al proprio ruolo di in-segnante era una collega, docente in altra
classe della medesima scuola;
- che dalla consultazione del fascicolo personale
della ricorrente era emerso che la M. soffriva delle patologie che asseriva essere state causate dal mobbing già dal 1991, data ben antecedente ai fatti di causa.
Si costituiva altresì tempestivamente il Ministero convenuto e,
preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione dell’adito giudice del lavoro, contestava come infondata e pretestuosa la mole di fatti riportati nell’atto introduttivo dalla M. e chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito, con
vittoria di spese.
Effettuato il libero interrogatorio delle parti ed assunte le prove
testimoniali ammesse, all'odierna udienza la causa, udita la di-scussione orale dei rispettivi procuratori, veniva decisa come da dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.
& nbsp; MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare dev’essere respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal
convenuto Ministero sulla base dell’as-sunto che non spetterebbe al giudice del lavoro sindacare atti e provvedimenti amministrativi divenuti inoppugnabili, quali quelli oggetto di causa, eccezione infondata visto il chiaro disposto dell’art. 62 del D.
Lgs. n. 165/01, che consente al giudice adito di esercitare un ampio potere di disapplicazione incidentale in pre-senza di atti e provvedimenti amministrativi presupposti rispetto alle pretese azionate dal dipendente, nella specie costituite, in via
principale, dal risarcimento del danno da mobbing.
Nel merito la domanda è infondata e non merita accoglimento.
In punto di diritto, il mobbing può essere definito come quel fe-nomeno di violenza morale,
che si connota in modo peculiare per essere posto in essere, in modo reiterato per un apprezzabile lasso tempo, da uno o più soggetti interni al contesto aziendale, superiori o colleghi del mobbizzato, con la finalità ultima di addivenire alla sua
espulsione reale o estromissione virtuale dal contesto lavora-tivo, risultato perseguito mediante una serie di soprusi e di con-dotte tese a depauperare il suo valore professionale, ad umiliarlo e ad emarginarlo, inducendo nella vittima processi di
autocolpevoliz-zazione e svalutazione delle proprie capacità e provocando un dete-rioramento delle sue condizioni lavorative.
La terminologia ed anche l’idea concettuale che ne sta alla base trovano la loro genesi nella
etologia, poiché il verbo inglese “to mob” indica l’accerchiamento posto in essere da uno sciame o da un branco di animali per metterne a mal partito uno ed allon-tanarlo. Nonostante ciò esse ben si attagliano ad essere applicate anche nell’ambito
della sociologia del lavoro, come è stato sin dagli anni ’80 in Svezia, grazie al lavoro di Heinz Leymann, psicologo considerato il principale antesignano dell’introduzione dell’istituto in ambito lavoristico, poiché ha in questo contesto trapiantato
l’espressione “mobbing”, coniata nel 1963 da Konrad Lorenz per indicare l’attacco collettivo posto in essere da una collettività di animali più deboli nei confronti di un singolo animale più forte, onde eliminarlo.
Il mobbing è fenomeno che può oggi ritenersi pertinente, in generale, a tutte le relazioni
interpersonali e non soltanto a quelle lavorative: si pensi alle relazioni familiari, rispetto alle quali la giu-risprudenza di merito ha già avuto occasione di precisare che co-stituisce causa di addebito della separazione coniugale il comporta-mento
del marito che assuma in pubblico atteggiamenti di "mob-bing" nei confronti della moglie, ingiuriandola
e denigrandola, of-fendendola sul piano estetico, svalutandola come moglie e come madre (Corte appello Torino, 21 febbraio 2000).
La ratio ultima dell’istituto è ricollegabile al limite della “dignità umana”, posta
dall’art. 42 Cost. al libero svolgimento dell’attività d’iniziativa economica.
Per quanto interessa in questa sede ed a fini prettamente giusla-voristici, deve premettersi che
integrano mobbing molteplici com-portamenti, non tipizzabili in modo esaustivo proprio per la loro varietà. Può trattarsi di comportamenti di molestia morale, di ca-rattere attivo od omissivo, purché connotati da carattere ripetitivo nel tempo
che, unitariamente considerati, siano riconducibili ad un comune disegno strategico, quali:
a) le sistematiche molestie sessuali nella quasi totalità dei casi poste in essere ai danni della dipendente donna,
b) i trasferimenti di sede del tutto pretestuosi in quanto non giustificati da effettive esigenze di organizzazione azien-dale e tali da integrare una situazione di
estremo disagio per il trasferito,
c) il mutamento di mansioni -nella maggior parte dei casi in peius-, che può estrinsecarsi a volte in un eccessivo so-vrautilizzo del mobbizzato, che viene
caricato di lavoro in modo inverosimile e sottoposto a turni gravosi, a volte, per converso, in un rilevante sottoutilizzo rispetto alle sue ca-pacità professionali, che può in taluni casi giungere alla to-tale privazione di mansioni, sino alla completa
inedia,
d) l’irrogazione di sanzioni disciplinari illegittime e pretestuo-se, al solo fine di intimidire o manipolare il mobbizzato,
e) l’abuso dei controlli medici fiscali in caso di malattia,
f) i comportamenti discriminatori o vessatori posti in essere per frustrare la dignità morale del lavoratore, che viene ad esempio privato della sua stanza, o dei
relativi arredi, o tagliato fuori, senza ragione, dal godimento di benefits economici riconosciuti dal datore a tutti i suoi colleghi,
g) gli attacchi volti ad impedire i contatti umani, ponendo il di-pendente in una condizione di isolamento fisico e/o psico-logico e di emarginazione dal contesto
lavorativo aziendale, privandolo ad esempio della possibilità di usare il telefono o il computer, o del collegamento ad Internet precedente-mente in funzione o, ancora, delle informazioni necessarie allo svolgimento del suo lavoro e del personale di
supporto,
h) la lesione della immagine professionale ed il discredito della reputazione anche privata del mobbizzato, facendo sì che egli venga deriso e sottoposto, anche
dinanzi ai colleghi, a continue critiche e maltrattamenti verbali sino all’insulto, che sul suo conto circolino falsi pettegolezzi o calunnie o infine che sia adibito a lavori umilianti (quale può essere, come è accaduto in un caso concreto, la pulizia
dei bagni per un dipendente avente la qualifica di Quadro),
i) la messa in pericolo della salute del lavoratore, onde pro-curargli danni psicologici, menomandone la fiducia in sé stesso e generando un costante stato di ansia
mediante l’attribuzione al medesimo di compiti pericolosi (maneggio di sostanze nocive o utilizzo di macchinari non muniti di idonei meccanismi di sicurezza) o di funzioni troppo delica-te, rispetto alle quali sia inadeguato il suo livello profes-
sionale, o comunque di responsabilità superiori a quelle pertinenti alla qualifica d’inquadramento.
Accanto a dette condotte sarebbe possibile individuarne molte altre ancora, la delibazione della cui
valenza mobbizzante è deman-data in concreto al giudicante chiamato, in assenza di uno specifico dato normativo di riferimento, ad applicare una norma generale quale l’art 2087 cod. civ. Detta disposizione pone delle precise prescrizioni in materia di
sicurezza a carico dell’imprenditore, san-cendo espressamente l’obbligo del datore di garantire il rispetto della personalità morale del prestatore sul luogo di lavoro, a pre-scindere anche dal verificarsi di un concreto danno alla salute e la cui
applicazione non richiede, nella specie, che sia indicata la vio-lazione di specifiche norme antinfortunistiche o di specifici obblighi legali di protezione, essendo sufficiente la violazione del generale dovere di salvaguardia che incombe al datore di
lavoro a titolo contrattuale in virtù dei principi di correttezza e buona fede (Cass n.5491/00).
L’art. 2087 cod.civ vale non soltanto a vietare al datore di mobbizzare egli stesso il dipendente,
ma anche a rendere sanzio-nabile il comportamento omissivo del datore che non ponga in es-sere tutte le misure atte ad impedire che suoi dipendenti realizzi-no il mobbing ai danni di un collega o di un loro
sottoposto comun-que inserito nella compagine aziendale.
Le molteplici condotte munite di potenzialità lesiva che, reitera-tamente poste in essere per un
apprezzabile lasso di tempo al fine persecutorio di vessare o discriminare un dipendente pubblico o privato, possono integrare mobbing devono, ad avviso di chi scrive, essere distinte in tre categorie:
1) quelle aventi rilevanza penale, poiché costituiscono di per sé reato (si pensi all’ingiuria di
cui sia fatto oggetto il lavoratore ad opera ad esempio di un superiore);
2) quelle sfornite di rilievo penale ma perseguibili, per la loro illegittimità dal giudice del
lavoro (si pensi ad un trasferimento ille-gittimo ad altra sede più disagiata del dipendente, al fine di fiac-carne la volontà, o ad un illegittimo demansionamento);
3) quelle pienamente legittime sotto il profilo civilistico, ma che, essendo poste in essere con
modalità e per finalità lesive, unita-riamente considerate, possono costituire una grave offesa alla dignità del lavoratore (si pensi alle reiterate visite fiscali di controllo in caso di malattia).
È chiaro che, accanto all’azione per mobbing e risarcimento del relativo danno ai sensi
dell’art. 2087 cod.civ, potrà essere parallel-amente intrapresa anche, nel primo caso, l’azione penale, mentre nel secondo caso il giudice potrà essere contestualmente adito per la declaratoria di annullamento del trasferimento o del demansio-namento
illegittimi, mentre nel terzo caso nulla esclude che, ove il mobbizzato rischi seriamente di riportare un danno alla salute, possa chiedere in sede cautelare l’inibitoria delle molestie poste in essere ai suoi danni, dovendo in tal caso il giudice, ove
reputi fon-data l’istanza e sussistente la gravità dei fatti lamentati, ordinarne al datore la cessazione, affinché questi si astenga dal porre in es-sere ulteriori comportamenti lesivi.
A tal fine, in sede cautelare, sarà ovviamente richiesta la
sussi-stenza di atti di aggressione psicologica posti in essere in modo frequente e sistematico ed oggettivamente sussistenti in modo grave e verificabile, non potendo assumere rilevanza una mera percezione soggettiva della vittima non rispondente alla
realtà, perché ad esempio il mobbizzato soffre di manie di persecuzione.
Giova anche evidenziare come l’elemento finalistico che costitui-sce l’anello di congiunzione dei
singoli episodi non debba essere ri-condotto all’elemento soggettivo del dolo, inteso quale elemento costitutivo della fattispecie, da provarsi a carico del mobbizzato in analogia a quanto è posto a carico del danneggiato dall’art. 2043 cod.civ., ma
possa essere sufficientemente riscontrato nell’obietti-va idoneità lesiva, rispetto ai beni protetti, del comportamento po-sto in essere in modo consapevole e volontario dal datore, purché emerga l’oggettiva concatenazione degli episodi mobbizzanti,
anche se posti in essere congiuntamente da diversi soggetti appartenenti al contesto aziendale.
Provati pertanto dal mobbizzato sia la sussistenza di una serie
concatenata di comportamenti materiali sintomatici di mobbing se-condo l’id quod plerumque accidit, sia il nesso di causalità rispetto alla lesione della sua personalità morale, spetterà al datore di la-voro dimostrare di aver posto in
essere le cautele doverose e ne-cessarie ad evitare la realizzazione del processo mobbizzante e che l’evento lesivo dipende da un fatto a lui non imputabile, ma abnor-me ed imprevedibile poiché, ai sensi dell’art. 2087 cod.civ., grava sul datore di
lavoro provare di aver ottemperato al dovere di protezione dell’integrità psico-fisica di chi lavora alle sue dipen-denze (in tal senso, già con riferimento al danno da surmenage lavorativo: Cass. n. 1307/00).
Consolidata appare oramai la distinzione tra “mobbing verticale” e “mobbing
orizzontale”, a seconda che il comportamento mobbiz-zante sia posto in essere dai superiori gerarchici di grado più ele-vato o dallo stesso datore di lavoro, oppure che esso sia tenuto dai colleghi di lavoro del mobbizzato.
Il “mobbing verticale” poi, nella maggior parte dei casi è discen-dente o “bossing”,
ma potrebbe anche essere ascendente, ossia posto in essere dal subordinato nei confronti del superiore, anche per assurdo, mediante false accuse di mobbing col concorso di altri fattori. È ovviamente possibile, nella pratica, che l’uno e l’altro
si verifichino congiuntamente, secondo uno schema “misto”.
Quanto al carattere reiterato necessario perché l’insieme delle singole condotte assuma una valenza
mobbizzante, giova osservare che non pare condivisibile il rigido limite posto da quanti richiedono che vi siano episodi di violenza morale protratti per almeno sei me-si e con cadenza di una volta la settimana, poiché nulla esclude che il giudicante
possa reputare lesivi come mobbing atti persecutori, posti in essere a distanza molto più ravvicinata, anche prima dello scadere dei sei mesi, valutando la concreta gravità dei fatti dedotti e la loro valenza
traumatizzante nei confronti del lavoratore.
Né appare pienamente condivisibile, in quanto pecca di eccessiva rigidità, il modello mutuato da
certa, pur pregevole, giurisprudenza di merito, che riproduce nella sostanza il modello di mobbing ela-borato in Italia da Harald Ege, articolato in sei fasi, perché per la verità non è detto che dette fasi si verifichino tutte o che siano
distinguibili tra loro in modo netto, a seconda della peculiarità della personalità del mobbizzato.
Il valore aggiunto che si è ottenuto, in termini di tutela giuridica del lavoratore, grazie al
riconoscimento giurisprudenziale dell’istitu-to è costituito dalla possibilità di poter sanzionare in una visione unitaria, accanto a comportamenti di per sé illegittimi e già san-zionabili in precedenza, anche l’insieme dei comportamenti ostativi
singolarmente non connotati da illiceità e/o illegittimità, ma che tali diventano per le modalità, il contesto e le finalità vessatorie o le-sive con cui sono posti congiuntamente in essere e di fronte ai quali il dipendente era sinora sfornito di
qualunque protezione, anche considerato il fatto che non è espressamente codificato in modo generale nel vigente ordinamento l’abuso del diritto.
Generalmente il soggetto sottoposto alla serie incessante di mi-crotraumi che compongono il
mobbing, onde destabilizzare il suo equilibrio psichico e compromettere la personale capacità lavorati-va, è un dipendente che versa in situazione di debolezza o di mi-norata difesa, spesso anche per la precarietà che caratterizza il suo rapporto
lavorativo (si pensi ai lavoratori in prova, a termine, o a quelli interinali) ma ciò non toglie che, eccezionalmente, possa essere mobbizzato anche un soggetto dalla personalità forte o che si trova in posizione dirigenziale e ciò nei fatti è già
accaduto, come si può constatare dall’evoluzione giurisprudenziale in materia.
O ancora, vittima può anche essere un lavoratore che, proprio per la stabilità reale che
caratterizza la sua posizione lavorativa, è sottoposto a mobbing per indurlo a dimettersi volontariamente non potendo essere licenziato ad nutum.
Assolutamente necessario è poi individuare la linea di confine del mobbing rispetto ai
normali “conflitti d’ufficio” o, nel caso del set-tore scolastico qui in esame, rispetto alle polemiche sorte in seno al Collegio dei docenti dell’istituto, conflitti tutti rientranti nella fisio-logica prassi quotidiana della generalità dei luoghi di
lavoro e che, soltanto per superficialità di approccio indotta dalla diffusione avuta anche a livello di mezzi di informazione di massa dal fenomeno, si pretende di ricondurre sempre e soltanto a mobbing dinanzi al giudice.
Il criterio discretivo tra mobbing e conflittualità interpersonale generata da problemi
lavorativi si ritiene possa essere individuato in due elementi, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo.
Il primo si concreta nel carattere della reciprocità degli attacchi che caratterizza soltanto il
conflitto lavorativo e non il mobbing, nel quale, di regola, la vittima subisce delle vessazioni senza poter più di tanto reagire o difendersi, anche perché, soprattutto nel settore privato, rischia di perdere la sua posizione lavorativa o di
dover subire un regresso a livello di professionalità.
Il secondo elemento, la cui sussistenza permette di identificare il mobbing e di distinguerlo
da un normale conflitto lavorativo, è ri-conducibile alla finalità soggettiva del mobber che, scevra di ogni contenuto difensivo, è in un’ottica di attacco, essendo tesa ad emarginare e danneggiare, fino ad annientare psicologicamente -ed
eventualmente ad espellere- il mobbizzato, approfittando di una posizione di forza che può derivare dalla gerarchia o da una mera supremazia psicologica acquisita di fatto per ragioni caratteriali.
Detta finalità, come si vede, è ben diversa da quella che connota in genere i meri conflitti
lavorativi e che è riconducibile in ultima analisi, oltre che ad antipatie personali, all’ambizione di emergere sui colleghi ad ogni costo, “facendo loro le scarpe”, come si usa dire nel gergo comune.
Giova per completezza osservare che il fenomeno della vessazio-ne reiterata sul posto di lavoro è
stato preso in considerazione anche a livello comunitario, con l’emanazione della Risoluzione del Parlamento Europeo del 20.9.01 n. A5-0283/2001 concernente proprio il “mobbing sul posto di lavoro”.
Detta risoluzione, evidenziando tra le cause generatrici di esso “la precarietà dell’impiego… le
carenze a livello di organizzazione lavorativa” ed il fatto che si tratti di “professioni caratterizzate da un elevato livello di tensione”, ha esortato la Commissione a pre-stare maggiore attenzione al fenomeno, che costituisce senza dub-bio “un grave
problema nel contesto della vita professionale”, la cui portata è ancora sottovalutata in molti Stati dell’Unione Europea.
Ha quindi sollecitato a rafforzare le misure anche
preventive, in modo da incentivare sia il “miglioramento delle relazioni sociali nella vita lavorativa”, sia un’operazione di bonifica dell’ambiente lavorativo da pressioni che travalicano i normali conflitti d’ufficio.
Ha invitato la Commissione a predisporre un libro verde conte-nente un’analisi dettagliata del
concreto atteggiarsi del fenomeno nei vari Stati e poi un programma di azione che individui le misure comunitarie contro il mobbing.
Nel medesimo contesto, il Parlamento Europeo ha esortato anche gli Stati Membri a “verificare ed
uniformare la definizione della fat-tispecie di mobbing” ed a rivedere e completare la propria legi-slazione vigente, onde renderla maggiormente atta a combattere il fenomeno, che oltre a comportare un’offesa intollerabile alla dignità ed
all’onore del lavoratore, provoca anche una riduzione della pro-duttività dell’impresa, per cui ha, dunque, costi non trascurabili.
Recependo questi segnali, la Commissione ha emanato una Comunicazione in data 11.3.02 in cui ha
sottolineato l’ineludibilità di un’iniziativa legislativa comunitaria sul punto, atta a rendere ef-fettivo il diritto di ogni lavoratore a beneficiare di “condizioni di la-voro sane, sicure e dignitose” (art.31 della Carta dei diritti fonda-mentali
dell’Unione Europea, stipulata a Nizza nel dicembre 2000).
Per quanto in questa sede di interesse, è d’uopo evidenziare che con Legge regionale per il Lazio dell’11 luglio 2002 n.16, sono state dettate “Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del <<mobbing>> nei luoghi di lavoro.
La legge citata, oltre a dare all’art.2 una generica definizione dell’istituto e a riportare una serie esempificativa di condotte atte ad integrarlo, ha istituito degli appositi Centri anti-mobbing presso le ASL per fornire adeguata assistenza al lavoratore vittima delle persecuzioni psicologiche, ha creato un Osservatorio Regionale sul mobbing in funzione di monitoraggio e consulenza ed ha sollecitato adeguate iniziative da parte degli enti locali “per diffondere l’infor-mazione sul fenomeno … e per prevenirne l’insorgenza”.
Fatte queste debite premesse giuridiche per definire un feno-meno, quale il mobbing, che è
ancora in via di lavorazione nella fucina giurisprudenziale e non soltanto per le rifiniture di cesello, e così delineati gli attuali confini dell’istituto, emerge con cristallina chiarezza che ad esso non possono certo essere ricondotti i com-portamenti
dedotti come mobbizzanti nel presente giudizio.
Nell’atto introduttivo della M. è analiticamente esposta una lunga serie di episodi, dei quali si è
sinteticamente dato conto nello svolgimento del fatto, la maggior parte dei quali non assumono rilevanza ai fini del decidere, non avendo alcuna attinenza con il lamentato mobbing, ma la cui lettura può certo contribuire a fornire un quadro della
personalità della ricorrente, che è incline ad as-sumere l’atteggiamento di chi si sente costantemente perseguitato e discriminato.
A nulla può valere il fatto che la ricorrente invochi, per assu-mere la sussistenza del
mobbing, di essere stata destinataria delle due contestazioni disciplinari, a firma della Direttrice, rispetti-vamente del 21 e 22 aprile 1995, poiché alle stesse non ha fatto seguito l’adozione di alcun provvedimento disciplinare nei suoi con-
fronti, ma anzi sono stati emanati i decreti di archiviazione n. 61 e n.62 del 5.5.95, né dall’istruttoria sono emerse circostanze che possano far attribuire alle sole contestazioni una valenza esorbi-tante dalla loro fisiologica
natura.
Nessuna rilevanza possono poi assumere ai fini del lamentato mobbing i numerosi episodi
riportati in ricorso che riguardano com-portamenti asseritamene scorretti della Direttrice, ma non hanno alcuna esclusiva attinenza con la persona della ricorrente (come ad es. al punto 20, in cui si deduce che la Direttrice avrebbe imposto
unilateralmente e senza sentire i docenti ed i genitori l’orario pomeridiano per le lezioni da tenersi presso il Plesso di P.M.).
Parimenti del tutto irrilevante risulta il fatto che la ricorrente de-duca di
essere stata minacciata di denuncia dal Preside T. per il contenuto dell’articolo intitolato “Apriamo un dibattito sul disagio tra i docenti” scritto il 22.6.97 e pubblicato sul giornale l’Inchiesta e versato in
atti, trattandosi di episodio da cui risulta estranea, in base alla stessa prospettazione attorea, la Direttrice R., unico soggetto incolpato di avere mobbizzato la M.;
Né rileva come sintomatico di un atteggiamento mobbizzante il fatto che la
Direttrice avesse esplicitato alla M. il suo dissenso sulla circostanza che la medesima ricorrente scrivesse articoli sulla stampa locale aventi per oggetto fatti -quali la chiusura della Scuola di R., strettamente collegati alle sue mansioni lavorative
di insegnante, considerati anche gli obblighi di correttezza, fedeltà e riservatezza che connotano il ruolo del pubblico dipen-dente e che devono costituire oggetto di controllo da parte dei superiori.
Nè può costituire comportamento mobbizzante il fatto che la Di-rettrice abbia
assunto informazioni circa la natura retribuita o meno del rapporto che la M. aveva con il giornale “l’Inchiesta” o che l’abbia richiamata a vestire un abbigliamento più consono alle sue funzioni, o all’osservanza dei suoi doveri senza irrogarle sanzioni
disciplinari, come pure avrebbe potuto, trattandosi di insegnante sottoposta alla sua direzione, per aver affisso una bacheca perso-nale all’interno della scuola e per aver lasciato la classe priva di sorveglianza.
Alcuna importanza possono poi rivestire episodi di mera discus-sione polemica,
come quello dedotto con riferimento oltretutto non alla sola Direttrice, ma all’intero Collegio dei docenti, avvenuto il 28.5.97, durante la riunione avente per oggetto il finanziamento del “Progetto Multimediale”, oppure quello relativo alle rimostranze
effettuate dalla M. sulla mancata concessione ai docenti della pausa pranzo in occasione della riunione straordinaria del 6.4.98 del corpo docente del plesso scolastico di P. M.
Né ancora può rilevare il fatto che la Direttrice abbia negato alla M. la
possibilità di registrare le sedute del Collegio dei Docenti fonograficamente, poiché i relativi verbali scritti risultavano rego-larmente approvati a maggioranza (per alzata di mano da parte dello stesso Collegio, come ha confermato la teste Tor.) e del
resto ciò può rilevare ai fini della regolarità delle relative sedute, ma non certo ai fini del mobbing di cui si discute.
Pretestuose e prive di riscontro probatorio appaiono poi le lamentele sollevate dalla ricorrente in
merito al fatto di avere potuto partecipare al progetto Socrates soltanto con grandi diffi-coltà per l’ostracismo della Direttrice, poiché l’unico dato documen-tale certo è che la M. è regolarmente partita, come risulta dal verbale del 24.11.98 (versato
in copia all’allegato n. 26 del fasci-colo di parte resistente R.).
La capillare ed elefantiaca ricostruzione, in 66 capitoli, di fatti che si sarebbero verificarti
nell’arco di un quinquennio e che se-condo la M. sarebbero stati sintomatici di mobbing ai suoi danni, si traduce in realtà, esorbitando completamente dal thema deci-dendum, in una generica e pretestuosa contestazione dell’attività
amministrativa di direzione didattica e di organizzazione svolta dal-la Direttrice convenuta nel Circolo di A., attività che invece, per quanto è dato di vedere dall’esame della cospicua documentazione prodotta dalle parti agli atti di causa, si è sempre
conformata a ca-noni di correttezza e regolarità.
Le deposizioni rese dai testi escussi hanno permesso di accertare che durante le riunioni collegiali si verificavano sovente discussioni accese tra la M. e la R. (in tal senso la teste Tor., insegnante in pensione e la teste C. M., insegnante in servizio, che ha specificato: “Posso dire che nei collegi docenti
la discussione era spesso animata, ma non ho mai assistito ad episodi di vessazione o rilevato atteggiamenti discriminatori da parte della Direttrice ai danni della M.”).
È evidente che la polemica tra la M. e la Direttrice, pur ac-certata, durante le riunioni del
Collegio dei Docenti, non può integrare mobbing, ma rientra nella normale fisiologia dei rapporti tra insegnanti che si trovano a discutere di problemi attinenti all’attività didattica. È inoltre emerso pure che detta polemica era spesso fomentata
dalla stessa ricorrente con il suo atteggiamento defatigante, come attestato dalla stessa teste Tor. che ha detto: “Ricordo che una volta la M. chiese di poter dettare delle sue dichiarazioni a verbale e lo ottenne, irritando le altre insegnanti perché
la seduta si dilungò. Questo accadeva abbastanza spesso”.
Nessun elemento di rilievo ai fini della ricostruzione del la-mentato mobbing può trarsi
neppure dalle dichiarazioni rese dalla teste Mus., che avrebbe potuto oltretutto nutrire ragioni di inimicizia nei confronti della resistente Direttrice, essendo stata penalmente condannata per ingiuria proprio per la deposizione contro di lei resa dal
quest’ultima. Detta teste, dopo essersi limi-tata a confermare che la Direttrice R. aveva richiamato la M. a non scrivere articoli di giornale su argomenti scolastici ed a vestirsi in modo più consono alla funzione
svolta, dato che si presentava spesso in classe in minigonna, ha detto: “Ricordo che la M. poneva domande incalzanti e la Preside ha risposto in modo acceso”.
Pure la teste Del. ha confermato che la Direttrice aveva richiamato tutte le insegnanti e non
soltanto la M. a non indossare la minigonna in classe, poiché vi erano state lamentele da parte dei genitori degli alunni ed in merito all’alterco sorto durante la riunione collegiale del 5.3.99 ha detto che la R. “non inveì né insultò la M., né la
rimproverò in modo particolare. Anche la Ca. rimase tranquilla, ma la M. ebbe una reazione per cui si sentì quasi male”.
Il teste T., dirigente scolastico in esonero sindacale ha escluso nel modo più assoluto che la
ricorrente sia stata emar-ginata dalla Direttrice o che le sia stato impedito di prendere la parola durante l’incontro, tenutosi in data 10.11.95 per il “Progetto Genitori”.
Tali dichiarazioni, analiticamente vagliate ed unitariamente con-siderate valgono a tratteggiare la
personalità della ricorrente in modo del tutto conforme a quello che è emerso dal contegno ner-voso e polemico dalla medesima tenuto durante le udienze del pre-sente giudizio dinanzi a quello pacato ed equilibrato della Direttrice.
Dalla ricostruzione dei fatti all’esito dell'istruttoria è risultata provata la sussistenza di
rapporti conflittuali tra la ricorrente M. e la Direttrice R., che lungi tuttavia dal poter concretare una situazione di mobbing da parte della seconda ai danni della prima, rientrano a pieno titolo nella normale fisiologia dei conflitti lavo-
rativi, non differenziandosi neppure dalle ordinarie tensioni poemi-che che possono verificarsi - e normalmente com’è notorio si verifi-cano- in seno alle riunioni scolastiche dei docenti.
Ne consegue l’integrale rigetto del ricorso.
Le spese processuali sopportate dalla Direttrice R., nell’importo liquidato in dispositivo, sono
poste a carico della ricorrente soccombente, secondo i principi generali, cui non vi è ragione di derogare, mentre sono compensate tra la ricorrente ed il Ministero. Nulla al Provveditorato contumace.
 
; P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa,
1) Rigetta il ricorso proposto da M.
2) Condanna la ricorrente a rifondere alla Preside R., le
spese di lite, liquidate in complessivi euro 1300, oltre IVA e CPA come per legge, compensando le spese processuali tra la ricorrente e le altre parti costituite. Nulla per le spese al Provveditorato di Frosinone, rimasto contumace.
CASSINO, 18/12/2002.
Dr.ssa Rosalba Di Giulio