stampa questa pagina

Tribunale di Ancona 18 marzo 2002 (ord.) - G.U. Di Silvestro - L.F.G. e A.M. in L.F. c. Assicurazioni Generali S.p.A.

Il Giudice, sciogliendo la riserva che precede, esaminati gli atti, esaminata l’istanza ex art. 186 quater c.p.c., proposta da parte attrice all’esito dell’istruttoria svolta;

OSSERVA

In data 13 settembre 1995 L.F. G., dipendente dell’Ente Pubblico Poste Italiane, con la qualifica di perito, mentre percorreva la via d' Ancona in Jesi, a bordo di un Fiat Fiorino tg. XXX, in compagnia di un collega, per ragioni di servizio, veniva fermato all’altezza della Palestra Pieralisi dai Carabinieri di lesi che avevano istituito un posto di blocco, presegnalato da cartelli limitatori di velocità da 40Km/h a 20km/h , da una serie di coni in gomma preceduti da una freccia indicativa, che restringeva la carreggiata stradale e dal cartello "Alt Polizia”; che, il L.F., fermato il furgone, all’altezza delle strisce pedonali, sulla destra, consegnava ai CC i documenti, e dopo alcuni minuti scendeva dal veicolo per richiedere ai militi la restituzione degli stessi; che dopo aver percorso il fianco sinistro del veicolo, quando si trovava sulle strisce pedonali dietro la parte posteriore del Fiorino, veniva investito dalla Fiat Regata tg. YYY condotta dal proprietario L. Fulvio e assicurata per la RCA con le Assicurazioni Generali s.p.a.; che a seguito dell’urto, il L.F. veniva scaraventato contro l’angolare posteriore sinistro del Fiorino e poi, dopo essere stato "caricato” dalla Regata, veniva proiettato a circa 15m di distanza.

L' istruttoria svolta e i documenti di causa hanno fatto emergere l’esclusiva responsabilità del L. nella verificazione del sinistro. Infatti, il L.F., dopo aver parcheggiato il Fiorino sul lato destro della strada con i lampeggiatori accesi, consegnava i documenti ai Carabinieri, e dopo qualche minuto, scendeva dal mezzo, per andare verso i militari, procedendo verso la parte posteriore del mezzo, rasentando la fiancata sinistra dello stesso, quando, giunto all’altezza dell’angolo posteriore sinistro veniva investito dal L. che lo schiacciava tra le fiancate dei due mezzi (v. rapporto di PS e deposizioni testi Montini, Fortucci, Santagata e Barbera). Risulta pertanto smentito dalle risultanze di causa l’assunto di parte convenuta, secondo cui, nella determinazione del sinistro, avrebbe concorso il comportamento colposo del L.F. che sarebbe sceso imprudentemente dal mezzo, costituendo un intralcio improvviso alla marcia della Fiat Regata, con la conseguenza che il L. non avrebbe avuto la possibilità di vedere il mezzo e il pedone e dunque di impedire il fatto. In corso di causa è stato infatti dimostrato, in primo luogo, che il Fiorino era ben visibile, essendo fermo sulla destra della strada con i quattro indicatori direzionali accesi (v. rapporto di PS e deposizione testi Montini) e le luci di posizione accese (teste Fortucci). Inoltre sul punto appare decisiva la deposizione del teste Bartera, che procedeva, incolonnato per il posto di blocco, a bordo del proprio mezzo, dietro la Regata condotta dal convenuto: egli ha dichiarato che al momento del fatto la Regata era ripartita dopo il controllo dei carabinieri, e che egli vide "l’attore che, sceso dal Fiorino si portava sul retro accostato al Fiorino” aggiungendo che "quando il sig. L.F. era arrivato all’altezza dello spigolo posteriore sinistro del Fiorino è sopraggiunta l’auto che lo ha investito inizialmente arrotando il sig. L.F. ed incastrandolo tra le fiancate dei due mezzi "nel senso che lo spazio tra i due mezzi era inferiore alla sagoma” dell’attore che poi è stato sbalzato in avanti. Da ciò si può facilmente desumere quindi che contrariamente a quanto affermato dal convenuto, anche il L.F. era visibile, atteso che è stato visto addirittura dal Bartera che si trovava dietro la Regata del convenuto. Pertanto il L. ha investito il L.F., in quanto non si avvedeva ne della presenza del Fiorino, ne del pedone, investendolo malgrado costui si trovasse a camminare accostato al fianco posteriore sinistro del mezzo (v. rapporto PS). Pertanto, la responsabilità dell’incidente deve essere attribuita esclusivamente al L., il quale ha tenuto una condotta gravemente imprudente e negligente, atteso che, nonostante vi fosse un posto di blocco che imponesse cautela nella marcia, nonostante il Fiorino fosse parcheggiato e reso visibile dai lampeggiatori accesi, nonostante fosse possibile vedere il L.F. che, sceso dal mezzo, passava rasente al Fiorino ( come, si ripete, è stato possibile all’automobilista che procedeva dietro la vettura del convenuto) ha investito l'attore incastrandolo tra le fiancate dei due mezzi e lo ha trascinato sul cofano della sua vettura sbalzandolo poi a 15 m di distanza.

Il comportamento del L. costituisce pertanto violazione oltre che delle norme generali di prudenza nella circolazione stradale, anche, più specificamente, dell’art. 148 c.d.s., che disciplina la manovra di sorpasso anche di veicolo o pedone in movimento o fermo sulla corsia, disponendo che il veicolo sorpassante deve tenere dal veicolo sorpassato un'adeguata distanza laterale, e dell’art. 141 comma 2 c.d.s. relativo alla velocità del mezzo, in ossequio alla quale è stata elevata contravvenzione.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, alcuna colpa può essere attribuita al L.F. che ha sicuramente tenuto un comportamento prudente nell’occasione e non ha costituito intralcio alla marcia del convenuto.

In ordine alla quantificazione dei danni subiti da parte attrice, la ctu ha consentito di accertare che l' incidente ha causato all'attore una inabilità temporanea totale di giorni 120 e parziale di giorni 120 al 50% e 160 di inabilità parziale al 25% e che dal sinistro è derivata "ipofunzinalità cervicale di grado severo per artrodesi chirurgica plurimetamerica con screzio midollare, alterazione statica del bacino di grado medio; deficit severo della funzione erettile (impotentia coeundi funzionale) associata a disturbi della minzione; disturbo isolato di grado lieve della minzione; disturbo post-traumatico da stress di grado medio(severo)” e che tale complesso di patologie comporta postumi permanenti di tipo biologico nella misura del 53%.

Le valutazioni operate dal c.t.u. meritano, a parere di chi scrive, pieno accoglimento, posto che appaiono immuni da vizi logici e giuridici e frutto di rigorose indagini.

Ai fini della determinazione degli importi dovuti a parte attrice per il danno subito, si ritiene opportuno procedere facendo uso della tabella utilizzata dal Tribunale di Milano, aggiornata (ciò che elimina la necessita della rivalutazione degli importi) che ha riguardo ad un sistema di liquidazione a punto, tale da garantire la parità di trattamento e costituisce un criterio di calcolo ripetutamente avallato dalla Corte di Cassazione (Cass. 10725/2000; 6616/2000; 4852/99; 5134/98) e adottato ormai da vari Tribunali di merito nonché di recente, anche dal Tribunale di Ancona.

Resta naturalmente salva la possibilità di adeguare la misura del risarcimento alle specifica dei casi, nell’ambito del potere discrezionale del Giudicante.

I postumi di natura permanente, sulla base dei parametri suddetti, considerata l'età dell’attore all’epoca del fatto (35 anni) danno luogo ad un danno pari alla somma di € 225.369,16.

Si ritiene equo incrementare tale liquidazione del 25%, in considerazione della gravità dei pregiudizi che il sinistro ha comportato per l'attore, in particolare per quelli di natura andrologica, che sono stati esplicitati nella relazione della Dott.ssa Graziosi, ausiliario del CTU dott. Soccetti. Dal sinistro sono derivate gravissime conseguenze che hanno modificato radicalmente la vita familiare del L.F., ancora molto giovane, i suoi rapporti con la moglie e in generale con il mondo esterno, che non possono non essere presi in considerazione e valutati ai fini della determinazione del ristoro del danno in tutte le sue sfaccettature (v. fra tutte Cass. n. 10752/2000; 6616/2000)

Deve quindi essere riconosciuta, a titolo di danno biologico da invalidità permanente, la somma di € 281711,45. In ordine al danno da invalidità temporanea, si ritiene di liquidarlo nella misura massima indicata nelle tabelle di riferimento, in considerazione della gravità del fatto e delle conseguenze dello stesso. Esso va pertanto quantificato in € 6198 per ITT (€ 51,65 X 120 gg.) e € 3098,4 per ITP (€ 25,82 X 120 gg. per inabilità parziale al 50%) e € 2478,4 €15,49 X 160 gg. per inabilità parziale al 25%)

Quanto al danno morale spettante nella fattispecie, in ragione della sussistenza del rato di lesioni colpose, si ritiene di liquidare in via equitativa la somma di € 146743,13 pari al 50% del totale del danno biologico, in considerazione del fatto e della particolare gravità delle conseguenze (v. fra tutte Cass. n. 10725/2000). Quanto alla domanda di condanna al pagamento del danno patrimoniale subito dall’attore, sulla base della c.t.u. è emerso che “visto il profilo professionale del L.F., le sole menomazioni pelviche, per il ruolo deficitario svolto sulla deambulazione, appaiono ipotizzabilmente compromettere in termini qualitativi e quantitativi l’autonomia lavorativa e la produttività del soggetto di cui va opportunamente considerato l’ininterrotto rapporto lavorativo in strutture pubbliche”. Risulta poi che il L.F., a causa delle minorate condizioni psicofisiche, ha perso la possibilità di percepire gli emolumenti indennitari che caratterizzavano l’attività precedente per la quale svolgeva quotidiane trasferte per lavoro, come confermato dalla deposizione del teste Belletta.

Sulla base della c.t.u. si rileva che le condizioni di salute del L.F. fanno facilmente presumere che vi sarà un pregiudizio alla sua produttività lavorativa e che egli avrà una perdita di reddito dovuta all’usura che lo costringeva a frequenti assenze dal lavoro e a un preventivo pensionamento e a un dispendio di energie maggiori rispetto ad altri colleghi. Tali situazioni conseguenti al sinistro, costituiscono una voce di danno risarcibile: "il danno patrimoniale di cui si discute è un danno futuro, perché integrato dal fatto che la diminuita capacità di impiego delle risorse della persona in un'attività di lavoro, determinando un maggiore sforzo, con il tempo produce il risultato di obbligare la persona a non accettare, e perciò a perdere, le occasioni che le si offrono, o a subire, per farvi fronte, costi maggiori. La liquidazione attuale di un danno futuro non deve ancorarsi alla situazione in atto nel momento in cui si verifica il fatto dannoso; deve al contrario tener conto del modo in cui è evoluta ed è prevedibile evolverà sino al momento in cui è presumibile che un reddito di lavoro potrà essere prodotto, questo perché da un lato il danno che si è prodotto sino a quel momento è già misurabile, dall’altro nel giudizio probabilistico sul danno ulteriore non si può prescindere da quanto si è già verificato” (Cass. n. 6023/2001).

Ciò posto, al fine di una liquidazione equitativa di tale voce di danno futuro da lucro cessante, si ritiene di dover tenere conto dei parametri costituiti dalla perdita degli emolumenti percepiti dal L.F. fino al momento del sinistro, che presumibilmente egli avrebbe continuato a percepire, nonché delle altre possibilità di impiego delle energie di lavoro del soggetto. In tema, è stato ritenuto congruo dalla Suprema Corte prendere come base di calcolo gli emolumenti percepiti dalla persona al tempo in cui si è verificato il fatto (Cass. n. 6023/2001).

Le indennità e premi percepiti dal L.F., ammontano a £.2.508.600 complessive annuali, sulla base del calcolo 1) dell’indennità di missione oraria prevista dal CCNL di categoria, moltiplicata per il numero di ore perse pari a £.86.400 mensili, 2) del premio A previsto nell’allegato 6 parametro 130 di £.546.900 annue, 3) del premio B per £.348.300, 4) del premio C 1 di £.447.900, 5) del premio C2 di £.215.100 (v. allegati in atti: doc.20). Considerata l'età del L.F. al momento del fatto e moltiplicata la somma suddetta per trenta anni, che rappresenta il periodo di tempo per il quale presumibilmente egli avrebbe lavorato in condizioni normali, si ottiene la somma di £. 75.258.000, pari a € 38.867,51. Visto inoltre il reddito complessivo da lavoro percepito dal L.F. nel 1995, di circa £.30.000.000 (v. doc.21 in atti), tenuto conto del fatto che egli avrebbe probabilmente ottenuto, nel tempo, incrementi delle indennità e premi, e più in generale del reddito da lavoro, considerato che, pur continuando a lavorare quale dipendente dell’Ente Poste Italiane, a causa dell’incidente, ha

subito e subirà una perdita di reddito dovuta alle sue condizioni di salute che lo costringeranno a ripetute assenze per cure mediche e a uno sforzo lavorativo maggiore per ottenere gli stessi risultati di altri colleghi non minorati e perderà occasioni migliorative della sua posizione di lavoro, appare equo stimare tale voce di danno da lucro cessante in complessive € 48.000.

Devono inoltre essere liquidate le spese mediche documentate, considerate congrue da parte del c.t.u., che ammontano a £.4.410.565, pari a € 2.277,87.

Quanto al danno subito dalla moglie del L.F., A. M., il CTU ha rilevato che il sinistro del marito, ha dato luogo a conseguenze di natura permanente per l’attrice, nella misura del 10%.

Tale danno della sig. A. si configura quale danno ingiusto ex art. 2043 c.c., in conseguenza non di una lesione ma di un evento che non riguarda propriamente la fisicità dell’individuo, ma colpisce la persona determinando una

( modificazione notevole della propria vita a causa delle lesioni subite dal marito, che hanno riflessi anche sulla sfera sessuale e sui rapporti matrimoniali della coppia. La A. ha subito un danno a seguito del sinistro occorso al marito, quale conseguenza di riflesso trovandosi in una condizione psicologicamente lesiva, che ha determinato un disturbo d'ansia avente carattere permanente. E’ cambiato il suo modo di vivere, in conseguenza delle condizioni di salute del marito, che ha stravolto la sua vita matrimoniale, il rapporto di coppia, a causa delle menomazioni del marito che investono anche la vita sessuale.

Il danno ingiusto risarcibile è quello, secondo la Suprema Corte, del complessivo valore della persona nella sua proiezione non solo economica ed oggettiva, ma anche soggettiva della lesione dei diritti primari inerenti alla persona tra i quali va compreso il diritto di ciascun coniuge ai rapporti sessuali con l’altro, avente quale contenuto un aspetto dello svolgimento della persona di ciascun coniuge nell’ambito della famiglia, che è pertanto risarcibile in base al precetto di cui all’art. 2043 c.c. e non a quello di cui all’art. 2059 c.c. (Cass. n. 4671/96).

Pertanto alla sig. A. deve essere riconosciuto oltre il danno biologico nella misura del 10%, anche quello ricollegato alla lesione dell’integrità della famiglia tutelata costituzionalmente ex artt. 2, 29, 30 Cost. Il pregiudizio alla dignità della persona, alla condizione di moglie come nel caso di specie, deve essere risarcito quale danno esistenziale della A., e si può quantificare equitativamente in complessivi € 78000. Sulle somme liquidate devono essere riconosciuti gli interessi legali a decorrere, quanto alle voci di danno biologico (ivi compreso naturalmente il danno morale) pari a € 518229,38 dalla data di comunicazione della presente ordinanza al saldo, e quanto alle somme liquidate a titolo di danno patrimoniale, pari a € 50277, 87 dalla domanda al saldo. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico di parte convenuta, in ossequio al principio della soccombenza, così come le spese di c.t.u.

L’ordinanza è esecutiva ex art. 186 quater c.p.c.;

                                         &n bsp;                                    P.Q.M.

Condanna L. F. e le Assicurazioni Generali s.p.a., in solido tra loro, al pagamento in favore di L.F. G., della somma complessiva di € 490.507,25, detratto quanto già versato dalla Generali Assicurazioni S.p.a. a titolo di acconto, oltre interessi legali, quanto a € 440.229,38 dalla notifica della presente ordinanza al saldo e quanto alla somma di € 50.277,87 dalla domanda al saldo.

Condanna L. F. e le Assicurazioni Generali s.p.a., in solido tra loro, al pagamento in favore di A. M. la somma di € 78.000 oltre interessi legali dalla notifica della presente ordinanza fino al saldo.

Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 15.142,51 di cui € 5.469,28 per diritti e € 723,04 per spese e € 8.950,19 per onorari oltre rimborso forfetario 10% spese generali.

Pone a carico di parte convenuta le spese di c.t.u. liquidate complessivamente in € 774,69 come da decreto in data 11 marzo 2002.

Ordinanza esecutiva.