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Tribunale di Venezia, sez. III, 10 settembre 2002 - G.U. Rigoni - Nalon c. Pasqualetto
Si costituiva il convenuto contestando la propria responsabilità. Eccepiva, poi :
- il difetto di interesse ad agire della Sanavia costituendo la decisione sulla risoluzione del contratto (questione pendente in cassazione) condizione di procedibilità-ammissibilità dell’azione;
- il difetto di legittimazione attiva del Nalon, il quale era stato estraneo al giudizio di risoluzione del contratto ed era escluso che potesse agire per il danno aquiliano solo perché obbligato al mantenimento del figlio indesiderato, non sussistendo nesso di causalità tra l’evento ed il fatto che l’attore assumeva come lesivo del suo diritto;
- il difetto di interesse ad agire del Nalon per le medesime ragioni della moglie;
- il fatto che la scelta della coppia di non interrompere la gravidanza non poteva ricadere sul dr. Pasqualetto;
- l’insussistenza di un fatto lesivo nella nascita di un figlio.
Concludeva, pertanto, come in epigrafe, instando, ex art. 269, c.p.c., per la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice della responsabilità civile, Assitalia Le Assicurazioni d’Italia s.p.a, al fine di essere tenuto indenne.
Il Giudice Istruttore provvedeva ai sensi della norma citata e si costituiva la compagnia assicuratrice convenuta eccependo l’inoperatività della polizza ai sensi dell’art. 11 del contratto assicurativo, poiché: non erano state cagionate lesioni personali; la prestazione del medico era illecita ai sensi dell’art. 5 Cod. Civ.; la Sanavia non poteva considerarsi terzo (e paziente, non dovendo eliminare una patologia) rispetto alla garanzia invocata dal professionista vertendosi in ipotesi di obbligazione di risultato ed essendovi un interesse congiunto delle parti contraenti per il risultato di ottenere la sterilità coincidente con l’interesse dell’assicuratore a che l’evento dannoso – responsabilità del professionista – non si verificasse.
Rilevava, poi, che non poteva essere risarcito il costo di mantenimento del figlio, sia in quanto la sua nascita non poteva considerarsi come fatto ingiusto, sia in quanto non ricollegabile ad un preteso illecito del sanitario, mentre le condizioni di squilibrio fisico-psichico lamentate dall’attrice avrebbero potuto essere evitate con il ricorso all’aborto.
Concludeva, pertanto, come in epigrafe.
Radicatasi, così, la lite, il procedimento era sospeso in attesa della decisione della Corte di Cassazione della causa precedentemente pendente tra le parti.
Il processo era quindi riassunto e la causa era istruita documentalmente e con espletamento di c.t.u.
Era quindi trattenuta in decisione all’udienza del 22 febbraio 2002, con concessione alle parti dei termini di cui all’art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
Circa la responsabilità del ginecologo per inadempimento di una obbligazione di natura contrattuale vi è sentenza passata in giudicato tra l’attrice Sanavia Nalon ed il medico convenuto.
Da tale inadempimento, dunque, consegue responsabilità del medico per i danni che ne derivano, ai sensi dell’art. 1218 c.c. e tali sono quei danni che il suo adempimento avrebbe evitato e, cioè, quelli che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1223 c.c.
Deve in primo luogo affermarsi l’infondatezza dell’assunto di parte convenuta secondo cui, sebbene l’interruzione della gravidanza non possa ritenersi un comportamento non giuridicamente pretendibile, comunque le conseguenze di tale scelta, cioè di portare avanti la gravidanza nelle condizioni in cui la legge consente di interromperla, sacrificando il diritto alla vita di un figlio al diritto alla salute e al benessere psicofisico della madre, non possono assurgere altrettanto giuridicamente a ragioni di danno nei confronti del medico, trattandosi di danno evitabile.
Infatti, se pienamente condivisibile è l’affermazione della non pretendibilità giuridica dell’interruzione della gravidanza, non così deve dirsi per l’ulteriore affermazione di parte convenuta.
Sostanzialmente, ancorchè non espressamente affermato, la tesi di parte convenuta si fonda sul disposto dell’art. 1227, comma 2, c.c., il quale prevede la non risarcibilità del danno che il creditore avrebbe potuto ragionevolmente evitare.
Ma se così è e l’interruzione della gravidanza non costituisce comportamento che il creditore è tenuto ad adottare, allora non si comprende come non possa essere riconosciuto il risarcimento del danno.
D’altra parte, pacificamente l’aborto non può essere considerato un mezzo di controllo delle nascite (si veda anche art. 1, comma 2, legge n.194/78) e, dunque, l’interruzione di gravidanza, anche se lecita, non può assolutamente essere considerata una alternativa alla pianificazione familiare.
Inoltre, volendo esaminare anche la previsione dell’art. 1227, comma 1, c.c., la decisone di non interrompere la gravidanza non solo non può essere valutata come concorso di colpa, ma non può neanche essere intesa come consenso alla nascita di un nuovo bambino. Ugualmente, poi, se dovesse valutarsi anche l’ulteriore alternativa dell’adozione, il fatto che i genitori abbiano rinunciato a ricorrere ad un tale istituto non significa che il bambino da indesiderato sia divenuto desiderato. Ai genitori infatti non può essere richiesto di separarsi dal bambino contro la loro volontà, né da questa loro volontà può scaturire alcuna conseguenza rilevante ai fini del risarcimento.
Inoltre vale la pena di rilevare che, vertendosi in un ambito così personale e coinvolgente convinzioni morali e religiose, deve ancora una volta escludersi che il mancato ricorso all’aborto o all’adozione possa essere oggetto di imputazione per concorso di colpa.
Ancora, poi, va rilevato che in ordine ai danni risarcibili a seguito della mancata riuscita dell’intervento di sterilizzazione o comunque della mancata esatta informazione circa l’efficacia dell’intervento non può farsi richiamo, come vorrebbe parte convenuta, alla giurisprudenza della Suprema Corte intervenuta in ipotesi di insuccesso di interruzione di gravidanza. Secondo il giudice di legittimità la nascita del figlio, in tale ipotesi, non può legittimare di per se stessa la pretesa risarcitoria se non quando vi sia l’esistenza di uno stato di pericolo o di un effettivo pregiudizio per la salute della madre a seguito dell’evento nascita ed il danno risarcibile è solo quello dipendente dal pregiudizio alla salute fisio- psichica della donna e non quello genericamente dipendente da ogni pregiudizievole conseguenza patrimoniale dell’inadempimento del sanitario (quale il costo della nascita del figlio indesiderato o del suo allevamento, fatto ritenuto non ingiustamente dannoso neppure in presenza di precarie condizioni economiche della madre, le quali, invece, sono assunte come condizione giustificatrice della interruzione della gravidanza solo per la loro possibile influenza sulle condizioni fisio-psichiche della donna: si veda Cass. n. 6494/94, pronunciatasi sul famoso “Caso Job”).
Orbene, tale pronuncia attiene ad un caso di fallito intervento di interruzione di gravidanza e dunque ad ipotesi del tutto diversa da quella in questione, tanto che la Suprema Corte ha dettato il surriportato principio di diritto facendo leva sulla ritenuta “ratio” della legge n. 194/78 e cioè quella di tutelare la salute della donna (senza peraltro, a parere di questo Giudice, considerare che detta legge mira anche e soprattutto a valorizzare l’autonomia e la libertà della donna) e ciò nell’ovvia considerazione del caso concreto posto al suo esame e che proprio l’applicazione della citata legge richiedeva. Ciò che ovviamente non è nel caso in esame.
Ciò posto, ed un un’ottica di natura contrattuale, ritiene questo giudice che, dal momento che la prestazione chiesta e non correttamente adempiuta da parte del sanitario rientra in un rapporto di natura professionale (e, come affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 9617/1999, implicante l’assunzione di un’obbligazione di risultato), alla luce del disposto dell’art. 1223 c.c., vada senz’altro riconosciuto agli attori il danno costituito dal costo di mantenimento del figlio non desiderato. Tale voce di danno, infatti, non può non essere considerata come danno emergente, non potendosi escludere il nesso causale con l’inadempimento del ginecologo.
Ritiene, infatti, questo Giudice di non poter condividere quella giurisprudenza di merito (Trib. Milano 20 ottobre 1997) secondo cui non sarebbe ravvisabile un danno risarcibile di natura contrattuale nel caso di nascita non programmata perché avvenuta dopo un fallito intervento di vasectomia, in quanto non si potrebbe considerare il mantenimento del figlio così venuto ad esistenza al pari di una perdita per il creditore, posto che si finirebbe per operare una dilatazione del concetto di “conseguenza diretta ed immediata” dell’inadempimento e piegare verso un’inaccettabile considerazione della vita in termini esclusivamente economici, tanto più che dovrebbero allora valutarsi anche i vantaggi, gli appagamenti, le soddisfazioni ed i possibili ritorni futuri che da un figlio possono derivare.
Infatti, a parere di questo Giudice, affermare la risarcibilità dei danni per la nascita di un bambino non significa qualificare negativamente la vita umana, ma più semplicemente riconoscere il fatto che un figlio può determinare dei costi, senz’altro economici, e talvolta morali, e che questi devono gravare sul medico, responsabile del proprio errore, anziché sui genitori del bambino la cui nascita non era pianificata né desiderata.
In altre parole, il danno risarcibile non è la nascita in sé, ma l’onere economico inevitabilmente correlato ad un evento non programmato.
Inoltre, va rilevato che la “compensatio lucri cum damno” ravvisata dalla citata giurisprudenza, non tiene in considerazione il fatto di non poco conto, che danno e lucro devono riguardare il medesimo interesse o bene giuridico non potendosi porre la gioia della nascita di un bambino a fronte del costo di mantenerlo ed educarlo.
Ciò peraltro non importa che non debbano valutarsi, ai fini della quantificazione del danno, i vantaggi materiali che ai genitori possono verosimilmente derivare dalla nascita del figlio, atteso che, per legge, i figli devono collaborare alla vita familiare secondo le proprie forze (art. 315 c.c.), mentre non può escludersi che i genitori possano addirittura vantare un diritto al mantenimento o diventarne eredi.
Ma ciò non certo in un’ottica di piena compensazione, come l’esperienza della vita di ogni giorno insegna.
Né, ancora, un danno di natura contrattuale può essere escluso sulla base della considerazione che gli obblighi di mantenimento dei figli discendono direttamente da nome costituzionali e di legge, dal momento che, proprio la sussistenza di tali obblighi, ai quali il genitore non può sottrarsi, rafforza, più che sminuire, la sussistenza di un danno economico risarcibile.
D’altra parte la questione oggetto di giudizio va considerata anche nell’ottica dell’art. 1225 c.c. , il quale prevede che se l’inadempimento non dipende da dolo del debitore il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione. Tale norma secondo consolidata giurisprudenza costituisce uno strumento atto ad assicurare la proporzionalità tra la responsabilità del debitore e l’utilità avuta di mira dal creditore (si vedano per es. Cass. n. 11148/92, Cass. n. 2899/87), sì che finisce per impedire di porre il danneggiato nella stessa posizione in cui si sarebbe trovato se il contratto fosse stato regolarmente adempiuto.
Orbene, nel caso di specie, va considerato che gli attori hanno sempre sostenuto che si erano rivolti al dott. Pasqualetto “volendo un metodo sicuro di controllo delle nascite...non potendo i coniugi sostenere gli oneri di ulteriore prole” avendo due figli ed un reddito modesto, consistente nei soli proventi economici del lavoro di artigiano del marito (si vedano atto di citazione, pag. 1 e Mod. 740/96, reddito del 1995: lordo £ 22.898.000 e netto £ 22.292.0000), circostanza mai contestata dal professionista.
Pertanto il dott. Pasqualetto era a conoscenza delle motivazioni che avevano indotto la Sanavia Nalon ad optare per la sterilizzazione, motivazioni che non erano di certo dirette (o solo dirette, alla luce di quanto è emerso anche dalla c.t.u. espletata in corso di causa) al mantenimento della libertà, bensì a soddisfare esigenze di pianificazione economica familiare.
Ne consegue che il danno economico del creditore derivante dall’inadempimento del debitore era senza dubbio prevedibile.
Anche se non può non tacersi che non è stato dimostrato, ma neppure dedotto, che al professionista fossero stati forniti elementi per stabilire il tenore di vita della famiglia Nalon e quale porzione del suo reddito avesse potuto essere destinata all’educazione ed all’istruzione dei figli. E tale circostanza, se non può incidere sull’”an” del risarcimento, deve senza dubbio venire in considerazione in sede di liquidazione dell’ammontare del danno.
Ed a tale fine, valutando tutte le componenti di cui si è detto sopra e rapportando il calcolo all’età di anni venti, quando presumibilmente il figlio voluto e programmato della coppia avrebbe acquisito una propria autonomia (atteso che pare presumibile che Stefano non intraprenda gli studi universitari, tenuto conto dell’attività lavorativa della coppia - casalinga la madre e artigiano il padre -, e dell’assenza di prova e di deduzione che gli altri figli hanno continuato o continueranno gli studi, ciò che potenzialmente avrebbe quindi potuto verificarsi anche per il nuovo nato), si ritiene dunque di liquidare l’importo di € 61.974,83, tenuto conto di un costo medio mensile di € 258,23.
Ed il risarcimento di tale voce di danno va senza dubbio riconosciuta non solo all’attrice, ma anche al Nalon.
Infatti, del tutto infondata è l’eccezione di carenza di legittimazione attiva di quest’ultimo, così come sollevata dal convenuto.
Invero, va rilevato, che il tessuto dei diritti e dei doveri che secondo l’ordinamento si incentrano sul fatto della procreazione – quali si desumono sia dalla legge 194/78, sia dalla Costituzione e dal c.c., quanto ai rapporti tra coniugi ed agli obblighi dei genitori verso i figli (artt. 29 e 30 Costituzione; artt. 143 e 147, 261 e 279 c.c.) – vale a spiegare perché anche il padre rientri tra i soggetti protetti dal contratto ed in confronto del quale la prestazione del medico è dovuta. Ne deriva che l’inadempimento si presenta tale anche verso il padre ed espone il medico al risarcimento dei danni, immediati e diretti, che pure al padre possono derivare dal suo comportamento (così anche Cass. n. 6735 del 10 maggio 2002, in motivazione).
E ciò vale anche a superare l’eccezione del medesimo convenuto secondo cui il Nalon non potrebbe avvalersi della pronuncia della Suprema Corte che ha accertato l’inadempimento contrattuale del medico-ginecologo solo nei confronti della Sanavia.
Quest’ultima, poi, ha chiesto il risarcimento di ulteriori voci di danno: il danno specifico da invalidità temporanea, lavorativa e biologica; i postumi lesivi della salute psichica; le spese sostenute per curarsi; il danno morale.
Orbene, a proposito si ritiene di dovere necessariamente premettere che, se effettivamente la gravidanza è un procedimento fisiologico normale, il fatto che questo stato venga causato da un “terzo”, contro la volontà della donna, costituisce una lesione personale. Invero, qualsiasi intervento non autorizzato che incide sull’integrità del corpo umano costituisce una lesione personale, atteso che solo in tal modo è tutelato sufficientemente il diritto sul proprio corpo, diritto che fa senza dubbio parte del generale diritto della personalità.
Invero non può negarsi che il diritto “alla procreazione cosciente e responsabile” (art. 1 legge n. 194/78), sia un diritto normativamente riconosciuto e costituisca un diritto di libertà che trova riscontri costituzionali sia nell’art. 2 Cost., che tutela i diritti della personalità come diritti inviolabili dell’uomo come singolo e nelle formazioni sociali (quindi, in piano di rilievo, nella famiglia) e che consente di affermare che la scelta libera, attuata anche tramite atti di disposizione del proprio corpo, in ordine alla procreazione responsabile costituisce estrinsecazione di un diritto assoluto di libertà, sia nell’art. 13 Cost., che tutela il valore dell’inviolabilità della persona umana anche in termini di libertà nella quale “è postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo” (si veda Corte cost. n. 471/1990).
Quindi, alla luce di quanto sopra, ben può affermarsi che la sterilizzazione, se considerata come frutto di una scelta effettuata da un individuo pienamente cosciente del suo significato, è una forma di esercizio della libertà di autodeterminazione.
Tutto ciò posto, dunque, va senza dubbio riconosciuta in linea astratta la risarcibilità del danno biologico per invalidità temporanea e permanente.
Infatti per danno biologico deve intendersi la lesione all’integrità psico-fisica della persona e si estende a tutti gli effetti negativi incidenti sul bene primario della salute in sé considerata quale diritto inviolabile dell’uomo nella pienezza della vita ed all’esplicazione della propria personalità morale, intellettuale, culturale e si pone, dunque, come ostacolo alle attività realizzatrici della persona umana, quale effetto autonomo e prioritario rispetto alle perdite economiche od ai mancati guadagni, in conseguenza, appunto, di menomazioni dell’integrità psico-fisica.
Orbene, ciò posto si ritiene che nel caso di gravidanza e puerperio in assenza di diversa e specifica prova, non si realizzi quella menomazione all’integrità psico-fisica qualificabile come danno biologico.
Peraltro, nel caso di specie, in corso di causa è stata espletata c.t.u. dalla quale è emerso che la Sanavia ha presentato dopo la gravidanza del figlio Stefano un Disturbo dell’Adattamento con Umore Depresso di tipo cronico, all’epoca della c.t.u. in via di risoluzione e che tra questo disturbo e la gravidanza e la maternità non desiderata vi è un nesso causale nel senso che detti avvenimenti sono stati necessari e sufficienti (anche se sono entrati in gioco altri fattori come la personalità ed il sostegno sociale) a causarlo.
E tali conclusioni del c.t.u. risultano scevre da vizi logici e di procedura e congruamente motivate. Pertanto vanno fatte proprie da questo Giudice.
Invero del tutto generiche sono le osservazioni svolte dal consulente di parte convenuta, mentre il CTU ha precisato che “la cronologia, la forma, lo sviluppo, soprattutto il significato e i vissuti che hanno animato il disturbo testimoniano per l’importanza causale dell’evento gravidanza. Il quadro è infatti tutto incentrato sulla “violenza” della gravidanza e sui cambiamenti esistenziali che ha determinato, sul carico di lavoro che ne è conseguito, sul conflitto fra il precedente rifiuto di un altro figlio e l’istinto ed il dovere materno”.
Quanto alla misura di incidenza su detta patologia (inclusiva della cefalea e della lombosciatalgia) sull’integrità psico-fisica dell’attrice, la stessa è stata indicata dal CTU nella misura del 15% al momento della diagnosi di gravidanza (30.1.1993) con una salita fino al 20% dal momento del parto (settembre 1993) fino alla svezzamento (gennaio 1994), successivamente vi è stata una graduale riduzione, valutabile al momento della consulenza (depositata nel maggio 2001) nel 10- 5%. Il disturbo peraltroè stato indicato come transitorio, temporaneo e del tutto verosimilmente risolvibile senza lasciare reliquati.
Pertanto in capo all’attrice se è da escludere la sussistenza di un danno permanente alla su integrità psico-fisica, si può, invece, individuare, a titolo di danno biologico, una sola inabilità temporanea parziale per sette mesi e mezzo al 15%, per quattro mesi e mezzo al 20% e nella misura media del 7,5% per altri sette anni e mezzo circa.
Pertanto, a titolo di danno biologico va liquidato all’attrice l’importo attuale di € 8.244,11 (€ 30,99 x giorni 225 x 15%= 1.045,91 e € 30,99 x giorni 135 x 20% = € 836,73 e € 30,99 x giorni 2.737 x 7,5% = € 6.361,47; per quanto concerne la liquidazione del danno biologico in € 30,99 si è applicata la Tabella del Triveneto adottata anche da questo Tribunale).
Va altresì riconosciuto all’attrice il danno morale conseguente alla condotta colposa del dr. Pasqualetto. Infatti, si è già visto delle ripercussioni psicologiche sulla Sanavia dovute alla nascita non desiderata, ma deve anche considerarsi, nell’ambito della sola liquidazione possibile, quella cioè, in via equitativa, che la violazione del diritto all’autodeterminazione e della libera scelta di avere o no un figlio, ha senza dubbio inciso sensibilmente ed in modo negativo sulla considerazione di sé e della propria vita di coppia e di famiglia da parte dell’attrice.
Pertanto, tenuto conto della fase più drammatica della scoperta della gravidanza in atto nonché della successiva nascita di Stefano, ma anche della successiva elaborazione di tali fatti, ormai esauritasi (si veda anche c.t.u. sul punto), si ritiene che a titolo di danno morale vada liquidato l’importo attuale di € 20.000,00.
All’attrice va poi risarcito anche il danno patrimoniale da lucro cessante come casalinga (e non è stato dimostrato lo svolgimento di diversa attività come riferita dall’attrice al c.t.u.), chiesto con riferimento al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui alla legge n. 1204/1971.
Sebbene anche la casalinga, pur non essendo percettrice di un reddito monetizzato, tuttavia svolge un'attività economicamente valutabile, in ogni caso non può non rilevarsi come, in assenza di particolari problematiche mediche collegate alla gravidanza e che impongano alla donna di astenersi dallo svolgimento delle quotidiane incombenze casalinghe (ciò che nella specie non è neppure dedotto), rientri nel notorio e nella normalità delle cose che durante il periodo di c.d. astensione obbligatoria dal lavoro, la donna comunque non sia affetta da un’incapacità lavorativa specifica di casalinga, ma che, anzi, continui a svolgere le proprie incombenze domestiche. Potrebbe ravvisarsi solo un maggiore affaticamento ed una maggiore attenzione ad un tale adempimento, così come l’esclusione dei lavori più pesanti, prima del parto, ed un necessario minore impegno in detti lavori, dopo il parto, stante l’evidente e necessario tempo da dedicare al neonato, con sottrazione alle altre incombenze domestiche.
Pertanto l’inabilità temporanea a svolgere l’attività di casalinga durante i predetti periodi è solo parziale e si ritiene possa essere quantificata nella misura del 20%, prima del parto e nel 35% dopo il parto.
Quindi, poiché, il reddito di una casalinga non può stabilirsi in ragione di quello di una domestica ad ore, attenendo il primo alle più ampie e complesse mansioni in cui si estrinseca il governo della casa, suscettibili, appunto, anch'esse di una valutazione economica (Cass. 13 ottobre 1980, n. 5484), il criterio da utilizzarsi non può che essere quello dell'art. 4 della legge n. 39/77 (triplo della pensione sociale) e nella specie il danno da lucro cessante va determinato nell’importo di € 1.101,19 e quindi attuali € 1.419,24 (triplo pensione sociale all’epoca dei fatti £ 17.890.800: 365 = £ 49.016; £ 49.016 x giorni 60 x 20% = £ 588.192 e £ 49.016 x giorni 90 x 35% = £ 1.544.004, complessivamente £ 2.132.196).
Da ultimo vanno riconosciute all’attrice le spese sostenute a causa ed in occasione della gravidanza, ritenute congrue e pertinenti dal C.TU., documentate per € 768,18, somma che rivalutata ad oggi dai singoli esborsi ammonta a € 1.144,04 (docc. da 12 a 33 attorei: £ 1.487.400)
Complessivamente va dunque liquidato a parte attrice l’importo attuale di € 92.782,22, oltre agli interessi al tasso dell’8% dal concepimento 31 dicembre 1996 ed al tasso legale dall’1.1.1997 al saldo, al cui pagamento va condannato il convenuto.
Quanto al computo degli interessi per il periodo dal fatto al 31.12.1996 va precisato che - tenuto conto del nuovo indirizzo espresso dalla Suprema Corte (Cass., sez. un., n. 1712 del 17 febbraio 1995) - si reputa congruo, anche alla luce della valutazione equitativa nel calcolo degli interessi espressa dalla sentenza citata, stabilire un aumento della somma rivalutata, a compensazione del mancato godimento del denaro, di una percentuale collegata al tasso medio del periodo di rendimento dei Bot, pari all'8%, e ciò con riferimento al caso concreto. Tale riduzione del tasso d'interesse rispetto a quello legale, si rende necessaria al fine di evitare l'ingiustificata locupletazione complessiva ravvisata dalla Corte di cassazione in caso di cumulo di rivalutazione ed interessi al tasso legale sulla somma rivalutata (ciò che non è più ravvisabile dopo l’entrata in vigore della novella che ha ridotto il tasso legale di interesse).
La compagnia assicuratrice terza chiamata va, poi, condannata a tenere indenne il convenuto da tutte le somme che lo stesso deve corrispondere a parte attrice in forza della presente sentenza.
Infatti si ritiene che fondata sia la relativa domanda del dr. Pasqualetto, mentre vada respinta l’eccezione di inoperatività della polizza così come sollevata da Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia s.p.a..
In particolare quest’ultima richiama l’art. 11 delle condizioni generali di polizza - il quale stabilisce che “La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi sia per lesioni personali che per danneggiamenti a cose di terzi nell’esercizio della professione sanitaria” – per sostenere che: a) nella specie nessuna lesione personale risulta avere subito la Sanavia; b) il danno non è involontario poiché la prestazione da cui è derivato il danno è illecita (poiché contraria all’art. 5 c.c.); c) la Sanavia non è terza rispetto al contratto di assicurazione; d) la polizza non copre i danni che derivano da obbligazione di risultato; e) la polizza attiene solo ad illeciti extracontrattuali.
Quanto ai punti d) ed e) va osservato che nessuna limitazione in tale senso è prevista dalla polizza, e sarebbe anche del tutto incongruo interpretare il contratto assicurativo nel senso di comprendervi solo la responsabilità da illecito extracontrattuale tenuto conto del rapporto giuridico (contrattuale) normalmente intercorrente tra medico e paziente .
Circa il punto c) si rileva che lo stesso è poco comprensibile e davvero non si riesce a capire come la Sanavia possa essere considerata parte del contratto assicurativo.
In ordine al punto b), poi, è chiaro che la clausola intende escludere dalla copertura assicurativa i danni derivanti da dolo ed è evidente che nella specie dolo non vi è stato. Neppure, in ogni caso, la condotta del dr. Pasqualetto deve affermarsi lecita (quanto meno civilmente), attese le considerazioni di cui sopra in punto libertà ed autodeterminazione.
Da ultimo, anche per quanto attiene al punto a) va ribadito quanto sopra esposto in ordine al carattere lesivo (da intendersi non solo in senso strettamente fisico) della condotta del dr. Pasqualetto.
Le spese processuali di parte attrice seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come in dispositivo (ivi comprese le spese di C.T.P. per € 259,52, come da ricevuta n. 115/97 del Prof. Antonio Augusto Rizzoli di cui al doc. 29 attoreo), mentre la compagnia assicuratrice va a sua volta condannata alla rifusione delle spese di lite nei confronti del proprio assicurato convenuto (che vanno liquidate d’ufficio, in mancanza di nota spese).
Gli oneri di c.t.u. ugualmente vanno posti a carico della terza chiamata.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
&nb sp;P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- condanna il convenuto al pagamento in favore di parte attrice della somma complessiva – divisa internamente nei sensi di cui in motivazione – di € 92.782,22, oltre agli interessi al tasso dell’8% dal concepimento 31 dicembre 1996 ed al tasso legale dall’1 gennaio 1997 al saldo;
- condanna il convenuto alla rifusione in favore della parte attrice delle spese processuali, che liquida nella somma complessiva di € 6.692,88 di cui € 19,96 per spese, € 422,11 per anticipazioni, € 1.959,05 per diritti ed il resto per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge ed oltre alle spese di C.T.P. per € 259,52;
- condanna Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia s.p.a. a tenere indenne il convenuto da tutte le somme che lo stesso deve corrispondere alla parte attrice in forza della presente sentenza;
- condanna Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia s.p.a. alla rifusione in favore del convenuto delle spese processuali che liquida nella somma complessiva di € 5.800,00 di cui € 300,00 per spese, € 1.500,00 per diritti ed il resto per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone gli onere di C.T.U. definitivamente a carico della terza chiamata;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.