![]() |
Responsabilità medica - Fatto del medico convenzionato e della guardia medica - Responsabilità della ASL ex art. 2049 c.c. - Sussistenza.
L’ASL risponde ex art. 2049 c.c. per l’operato del medico di base convenzionato e della Guardia medica, perché essi costituiscono il punto terminale del servizio reso per legge dall’Azienda.
IMPUTATI
a) del reato di cui all’art. 113, 589 c.p. perché, con condotte colpose indipendenti, per imprudenza, negligenza e imperizia, cagionavano il decesso di B. V., avvenuto in Cesena il 5 agosto 1997 per salmonellosi derivante da una tossinfezione alimentare da salmonella Hadar, contratta assumendo, in data 3 agosto 1997, presso il ristorante M., cibo contaminato dal predetto batterio.
La colpa degli indagati consiste:
quanto a M. G. nell’aver gestito il ristorante “M.”, in assenza di autorizzazione sanitaria e quindi di controlli, utilizzando locali in pessime condizioni igieniche e strutturali, e in particolare: 1) nell’aver provveduto in prima persona, in assenza di controlli medico veterinaria e con attrezzatura e in ambienti non idonei e non autorizzati per tale attività, al trasporto dei conigli acquistati dall’allevamento “P. E. R.” di P. B. (RN) in precarie condizioni, tali da favorire, con l’indebolimento delle difese organiche degli animali, il superamento della barriera intestinale e l’invasione delle carni da parte della salmonella Hadar- 2) nell’aver effettuato la macellazione dei predetti conigli presso la propria abitazione o comunque nei locali dell’esercizio, privi, come sopra indicato, dei requisiti igienico strutturali minimi previsti dalla vigente normativa m materia di igiene, e pertanto favorenti la contaminazione, nonché con modalità improprie dal punto di vista igienico (tali da consentire, per esempio, durante l’eviscerazione, il contatto fra carni e feci dell’animale); 3) nell’aver mantenuto la carne di coniglio, tra la macellazione e il consumo, a una temperatura di conservazione tale da favorire lo sviluppo microbico e correlativa proliferazione . della salmonella; 4) nell’aver utilizzato o consentito che altri utilizzassero nella manipolazione degli alimenti strumenti contaminati (posate, taglieri ecc. nonché, causa lo scarso igiene, mani degli addetti alla manipolazione), tali da consentire una contaminazione secondaria inizialmente della stessa carne di coniglio e quindi anche di altri alimenti , sia che fossero o meno preparati in parte con la stessa carne di coniglio prima, durante e dopo la cottura; 5) nell’aver consentito che la moglie B. A., addetta alle mansioni di cuoca nel locale, manipolasse il cibo pur essendo affetta da salmonella Hadar e per tanto determinasse o favorisse la contaminazione dello stesso, m Rimini sino al 3 agosto 1997.
Quanto a B. A.~ moglie del titolare dei ristorante “M.“ e addetta alle mansioni di cuoca nel predetto locale: 1) nell’aver utilizzato o consentito che altri utilizzassero nella manipolazione degli alimenti strumenti contaminati (posate, taglieri ecc. nonché, causa lo scarso igiene, mani degli addetti alla manipolazione), tali da consentire una contaminazione secondaria inizialmente della stessa carne di coniglio e quindi anche di altri alimenti , sia che fossero o meno preparati in parte con la stessa carne di coniglio prima, durante e dopo la cottura; 2) nell’avere manipolato il cibo da somministrare agli avventori pur essendo portatrice (o ammalata) di salmonella Hadar e comunque senza utilizzare la precauzioni igieniche necessarie tanto da determinare o favorire la contaminazione dello stesso, in Rimini sino al 3 agosto 1997.
Le condotte colpose sopradescritte di M. G. e B. A. determinavano anche l’intossicazione di 23 avventori che avevano consumato cibo presso il ristorante M. nei giorni 2 e 3 agosto 1997, e precisamente: B. R., B. L., B. M., DL. M., B. G., B. R., G. F., B. S. e G. G. (tutti ricoverati m Ospedale a seguito- della tossinfezione e risultati positivi alla salmonella Hadar), Z. M., N. A., B. E., A. C., D’O. R., L.di S., L. M. S., L. M. (i quali, pur non essendo ricorsi a cure ospedaliere, sottoposti ad accertamenti cinici risultavano positivi alla ricerca della salmonella Hadar), G. G., G. S., M. G., M. L., G. V., (risultati positivi alla ricerca della salmonella C non tipizzata), e infine S. V., (che ha accusato i sintomi propri della tossinfezione alimentare pur non risultando positiva alla ricerca della salmonella); - reati per i quali in parte non è stata presentata querela, in parte procede altra autorità giudiziaria -.
Quanto a Q. A. F., quale sanitario addetto al servizio di guardia medica, per aver omesso, pur informato della concomitante presenza nel nucleo familiare di B.V. di una sintomatologia analoga (vomito e diarrea) da parte anche del padre della minore e pur in assenza di altri concomitanti interventi richiesti in quell’ora alla Guardia Medica, per imprudenza negligenza e imperizia, di effettuare una attenta anamnesi dell’ambiente familiare tramite valutazione diretta delle condizioni della bimba e dei padre della predetta, valutazione diretta che avrebbe consentito con ogni probabilità la corretta diagnosi di tossinfezione alimentare anziché di virosi e in ogni caso l’inizio più precoce di una idonea terapia idratante nonché l’avvio di un rnonitoraggio attento dell’evoluzione clinica, che avrebbe scongiurato la morte di B. V.
Quanto a B. R., pediatra della minore: per aver omesso, per negligenza, imprudenza e imperizia, di effettuare una corretta valutazione e diagnosi della patologia che affliggeva B. V. e di adottare conseguenti adeguati rimedi terapeutici, in particolare: I) per aver ritardato ingiustificatamente la visita della minore, richiesta alle ore 8,45, insistentemente risollecitata alle ore 12)30 ed effettuata solo alle ore 13,30, laddove una tempestiva valutazione, stante il progressivo aggravarsi dei quadro clinico e la contemporanea presenza dei sintomi in tutti i familiari della minore, avrebbe consentito una più corretta valutazione e diagnosi, una più tempestiva e idonea terapia e un più vigile monitoraggio; 2) per aver omesso di effettuare un controllo clinico accurato delle condizioni della minore, che considerasse frequenza degli episodi di vomito e delle scariche diarroiche, delle caratteristiche dei vomito e delle feci e delle variazioni dei peso, e che avrebbero consentito, unicamente all’anamnesi e alla valutazione obiettiva, di identificare progressivamente lo stato di disidratazione che si stava realizzando; 3) per aver omesso (nonostante l’abitazione della minore si trovasse a fianco della propria) di risottoporre a visita la piccola paziente, nonostante la richiesta effettuata in tal senso dalla madre della minore alle ore 18 del 4 agosto 1987, e la comunicazione da parte di questa della comparsa di “chiazze cutanee” sul corpo della bambina e sintomatologia neuromuscolare (“fremiti come convulsioni”), sintomi evidenti di uno stato di disidratazione evolvente verso lo shock con disordine elettrolitico, non correttamente interpretati dal pediatra, 3) per aver omesso, causa una negligente anamnesi ed esame obiettivo addebitabili alle condotte indicate ai punti 1 e 2, di cogliere i segni cImici attestanti un processo di disidratazione in atto e di adottare conseguentemente i necessari rimedi terapeutici (ricovero d’urgenza e trattamento con terapia infusionale endovenosa), che avrebbero evitato il decesso di B. V., avvenuto in C. alle ore 8 del 5 agosto 1997 per collasso cardiocircolatorio terminale in stato tossinfettivo e disidratazione acuta da gastroenterite da salmonella Hadar.
Comportamenti tenuti da M. G. e B. A. in ....omissis
Reato perfezionatosi in omissis.
Il solo M. G.:
b) del reato di cui all’art. 444 c.p. perché quale titolare dei ristorante M., produceva, preparava e somministrava agli avventori dei locale carni di coniglio pericolose per la salute pubblica perché contaminate da Salmonella (…);
In Rimini, epoca anteriore e prossima al 6 agosto 1997, data di campionamento dei cibi.
PARTI CIVILI
I. G. G., nata a il 12 maggio 1967 ivi residente in (…)
2. B. S, nato a il 13 dicembre 1968 residente a (…)
RESPONSABILE CIVILE
Azienda USL - in persona del dott. Z. G. n. a F. il 14 luglio 1944 domiciliato in Corso Garibaldi 12 nella sua veste e qualifica di Direttore
Generale - difeso dall’avv. Roberto il quale ha eletto domicilio in Viale Carducci 107 (studio legale CALZOLAIRI)
Con l’intervento del P.M Dott.ssa Marzia Mariani
(omissis)
CONCLUSIONI
Il Pubblico Ministero chiede: per M. e B. condanna a mesi 15 reclusione ciascuno; per Q. l’assoluzione ex art. 530.2 c.p.p.; per B. condanna a mesi 12 di reclusione, pena sospesa.
(omissis)
Con decreto del 15 giugno 1998 il pubblico ministero presso la Pretura circondariale ha citato a giudizio gli imputati per i reati loro ascritti in epigrafe.
Tutti gli imputati si sono presentati, sia pure in tempi diversi, al dibattimento. Controllata la regolare costituzione delle altre parti (si sono costituite due parti civili e il responsabile civile citato da queste), esaurite le questioni preliminari e sentite le scarne relazioni introduttive, le prove sono state ammesse come da ordinanza a verbale. Si è quindi proceduto all’assunzione delle numerose testimonianze, all’audizione dei consulenti tecnici, all’esame degli imputati.
In corso di causa sono stati prodotti numerosi documenti sia dalla difesa degli imputati che dal pm e dalle parti civili.
Infine, alle udienze del 12 maggio e del 24 giugno la causa è stata discussa e infine decisa come da dispositivo.
È pienamente provata la responsabilità degli imputati B, B. e M.
I fatti devono essere così ricostruiti: la sera del 3 agosto 1997, la famiglia B. G. (padre, madre e una figlia, la piccola V. di tre anni), si reca a cena al ristorante M., sito in una frazione del comune di X.
S. B., padre di V., mangia tagliatelle al ragù, affettati misti, contorni (melanzane e pomodori gratinati, patate fritte, fagiolini», piadina; la madre, G. G., strozzapreti (si tratta di una pasta fatta in casa) con sugo di piselli e fagiolini saltati in padella con piadina; Valentina, infine, mangia cannelloni con ripieno alle verdure e assaggiata i pomodori gratinati, ordinati dal padre.
Terminata la cena, poco dopo le ventuno, la famiglia ritorna a casa in S. Poco prima di mezzanotte, però, S.B. inizia ad accusare dolori all’addome, vomito e diarrea. Intorno alle ore 2,30 di lunedì inizia a star male anche la bambina, che dapprima ha una scarica di diarrea, poi inizia a vomitare. Gli episodi, per la piccola, si ripetono circa ogni mezz’ora, sicché alle 4,30 circa la madre, preoccupata, decide di interpellare la guardia medica, il cui servizio è effettuato dall’imputato Q. A. F.
Descrive i sintomi al medico che le fornisce una diagnosi e un consiglio telefonico di somministrazione di un certo medicinale: qui le versioni delle due parti civili e dell’imputato divergono, in ordine alla segnalazione delle persone ammalate (per l’imputato solo la bambina, per le pani civile sia V. che il padre), e in ordine all’indicazione del medicinale (Peridon piuttosto che Plasil). In verità, per i motivi che si vedranno in seguito, la questione non merita particolare attenzione, finendo per essere irrilevante ai fini della decisione. Il medico, appunto, individua l’origine della patologia in un’virus influenzale molto attivo, in quei giorni, nella zona di S.. Tranquillizza la madre e, oltre all’indicazione del medicinale, consiglia pure, in caso di persistenza dei sintomi, di rivolgersi al pediatra di famiglia.
La notte passa sempre fra vomito e scariche di diarrea della piccola Valentina, che si presentano circa ogni mezz’ora, tanto da convincere la madre a metterle addirittura il pannolone.
Poco prima delle ore otto, si tenta di contattare il pediatra di famiglia dottor B., che peraltro risiede in un’abitazione di fronte a quella della famiglia B. Nonostante i ripetuti tentativi, i due riescono a contattare il pediatra solo alle otto e tre quarti: riferiscono i sintomi della bambina, nonché il colloquio con la guardia medica. Il dottor B. concorda con la diagnosi della guardia medica e conferma la somministrazione del Peridon e della Tachipirina in caso di febbre, indicando anche la posologia. Inoltre prescrive i c.d. fermenti lattici, Enterogermina, da far assumere alla bimba insieme ad acqua o aranciata (il farmaco avrebbe, a dire del medico, un cattivo sapore). Inoltre il pediatra raccomanda alla madre di far bere la piccola, per reintegrare i liquidi persi con il vomito. La signora G. fa presente lo stato di allarme e di preoccupazione, e chiede se non è il caso di portare la bimba all’ambulatorio per una visita. Il pediatra però la tranquillizza, insistendo sul fatto che si tratta di una normale forma influenzale e che non bisogna allarmarsi, ma solo somministrare i farmaci prescritti.
Così accade, ma a metà della mattina compare anche la febbre, che sale fino a 39 0C, continuano sia il vomito sia la diarrea, con minore frequenza, ma comunque apprezzabile. Inoltre V. vomita anche l’acqua che beve, sicché riprende la ricerca del dottor B. Dapprima in studio, poi al cellulare, infine a casa, ove viene lasciato un messaggio sulla segreteria telefonica, con una richiesta di intervento.
Intorno alle dodici e trenta il dottor B, che ha sentito il messaggio sulla segreteria telefonica, contatta casa B e parla con il padre, sempre più preoccupato. Sembra opportuno riportare la trascrizione della deposizione del B, perché getta una luce sulla situazione che si era creata:
- omissis -
All’esito conferma la diagnosi iniziale e aggiunge alle prescrizioni (…) (un sulfamidico) e (…) per la febbre. Rinnova l’invito a far bere la piccola e si allontana. Va precisato, a proposito dell’invito a bere, che il padre e la madre della piccola V hanno riferito concordemente che il pediatra aveva prescritto di far bere la bambina, ma non che egli avesse precisato che all’acqua andavano aggiunti un cucchiaino di sale e dello zucchero; neppure dopo una specifica domanda loro rivolta dal pretore i due hanno fatto menzione ditali sostanze. Il dottor B, al contrario, ha riferito di aver prescritto di aggiungere, nella bottiglia dell’acqua, un cucchiaino di sale e un po’ di zucchero, in modo da ottenere una soluzione più utile per prevenire eventuali disidratazioni.
Orbene, a prescindere dalla rilevanza della questione, che verrà esaminata a pane, ritiene il pretore che la versione da preferire sia quella riportata dalle parti civili e certo non per il solo motivo che le due deposizioni sono sul punto concordanti. Infatti, pur trattandosi di una prescrizione che si è appreso essere normale in casi come questi, e che i consulenti del pm e della difesa hanno giudicato più che corretta, è evidente da un lato che si tratta di una prescrizione che può avere origine solo da un soggetto particolarmente competente; in secondo luogo, almeno al momento in cui viene formulata, non può non colpire per la singolarità (aggiunta di sale all’acqua), quanto meno per un profano; pare quindi francamente impossibile che i due coniugi abbiano ricevuto la prescrizione e se ne siano completamente dimenticati. Sia, appunto, per la particolarità della stessa,, sia perché le altre prescrizioni furono rispettate, sia perché il racconto di quelle ore così tormentate è stato ricco di particolari, sicché indubbiamente non sarebbe passato inosservato, né sarebbe stata dimenticata, una prescrizione così singolare.
Nel pomeriggio V. continua a stare male, vomita anche se con frequenza minore, mentre alle ore diciassette circa compaiono sulla pelle delle macchie rossastre sottocutanee. Inoltre presenta delle difficoltà respiratorie, seppure momentanee, “come degli spasimi” riferisce il padre, “un affanno” secondo la madre e le sue labbra assumono una colorazione violacea (“bianche-violacee, come quando si ha freddo”).
La madre, che ha meglio percepito l’episodio, perché assisteva direttamente la figlia in quel momento, ha dichiarato (pagina 42 delle trascrizioni) che l’episodio dell’affanno, pur unico, ha avuto una durata apprezzabile, circa un minuto, un minuto e mezzo. Altro episodio, verificatosi in precedenza, è stato il “fremito” della piccola, diverso appunto dall’affanno, che ebbe luogo dopo la somministrazione di NOVALGINA.
Si tratta, appunto di due episodi (si veda la deposizione di G. pag. 49), che è importante tenere distinti, e che invece sono stati a volte sovrapposti, specie nel corso della discussione, nonché durante l’esame dei consulenti tecnici e dell’imputato B. Infatti al fremito, definito anche come convulsione, con terminologia certo non tecnica, è stata data una spiegazione: lo stesso sarebbe stato causato da un rapido abbassamento della temperatura, effetto della somministrazione di NOVALGINA. All’affanno, invece, non è stata data alcuna spiegazione.
I genitori cercano allora nuovamente il dottor B che però non risponde “a nessuno dei tre numeri” (deposizione G, pagina 36). Dopo quasi un’ora di tentativi, alle 18 il medico risponde, viene informato dei nuovi sintomi, e la G chiede di nuovo una visita: egli invece tranquillizza la signora, spiegando che le macchie rosse sono dovute a una reazione (…).
Nessuna spiegazione viene data delle labbra violacee, mentre la causa del fremito viene individuata nel rapido discendere della temperatura, provocato dal farmaco.
La notte passa con relativa tranquillità, almeno tale viene percepita dai genitori di V. In effetti la bambina non vomita più (verosimilmente perché non c’è più nulla da vomitare), ma comunque non dorme con continuità, tanto che i due genitori si alternano nel letto matrimoniale ad assistere la piccola. mentre l’altro dorme sul divano. Intorno alle sei V chiede di alzarsi e di andare sul divano del soggiorno. Per una mezzora rimane tranquilla, ma poi riprende l’affanno, quindi la madre decide di andare al pronto soccorso. Fa chiamare i propri genitori dal marito, ma mentre è in corso la telefonata si accorge che il respiro diventa sempre più affannoso, sicché fa chiamare il 118. Nel frattempo la bimba ha perso conoscenza e la madre, così come si trova, corre dal dottor B che, come detto, abita di fronte ai B. Il medico scende in strada, appoggia la bimba sullo zerbino E inizia le prime manovre rianimatorie. Arriva l’ambulanza che trasporta la piccola all’ospedale; si proseguono i tentativi di rianimazione, che purtroppo sono mutili. V. viene dichiarata deceduta alle 8,55 del 5 agosto 1997. È appena il caso di evidenziare che già all’arrivo in pronto soccorso, alle ore 8,11, Valentina era intubata, il massaggio cardiaco era in corso, ma senza esito; era stata constatata inattività cardiaca nonostante la somministrazione di epinefrina, le pupille erano dilatate.
Viene disposta immediatamente autopsia con la procedura ex ari. 360 c.p.p., conferita con verbale dell’8 agosto 1997. Seguono le indagini ordinarie, con assunzione di informazioni da parte dei testimoni e interrogatorio degli imputati. Inoltre, sotto la direzione dell’autorità giudiziaria, viene effettuata ispezione ai locali del ristorante “M.”. La polizia giudiziaria operante (Nucleo antisofisticazioni dei Carabinieri), viene affiancata e coadiuvata dal servizio igiene pubblica dell’ASL di Rimini, che, appena ricevute le prime notizie di intossicazione alimentare, già aveva sollecitato il Sindaco per l’emanazione di un’ordinanza urgente di chiusura del locale, che viene effettivamente emanata e notificata il 5 agosto 1997, alle ore 22. Peraltro il locale, nei primi giorni della settimana, si trovava chiuso, poiché lo stesso opera solo nei fine settimana e nei giorni festivi. Il dottor T., responsabile del Servizio igiene pubblica, constata che annesso al locale ristorante vi è anche un negozio di generi alimentari, che viene pure esso chiuso d’autorità, con ordinanza del 6 agosto.
Oltre all’ispezione si effettuano anche tamponi ambientali, alla ricerca di eventuali salmonelle, campionamenti di alimenti preparati nel fine settimana e non consumati. I tamponi vengono analizzati in seguito a conferimento di incarico peritale con incidente probatorio del GIP presso la Pretura; il perito riferisce l’assenza di salmonelle in tali campioni (si vedano i verbali dell’incidente probatorio e la relazione peritale agli atti -aff. 1291 e ss.).
Inoltre, una volta ipotizzata la tossinfezione alimentare, i componenti la famiglia M e le altre persone che lavorano nel locale, vengono invitati a fornire, “in sicurezza”, campioni di feci. È però necessario un ordine formale del pm, perché all’invito dell’ASL, formulato il 6 agosto 1997, M G, B A, il figlio L., M. G., B P (sorella di A), D L, non hanno aderito: il pm ordina quindi la consegna con atto del 9 agosto 1997. Tutti aderiscono, tranne l’odierna imputata B. A, moglie di M G, cuoca del locale, che riferisce di una stipsi, e fornisce solo in seguito i campioni (11 13 agosto 1997, cioè dieci giorni dopo la cena di Valentina e una settimana dopo l’invito dell’AUSL). Ottenuti i campioni, anche in questo caso viene conferito incarico peritale che si conclude (aff. 1301 e ss.) con un giudizio di positività quanto a B A per la ricerca di salmonella.
Si tratta di una salmonella piuttosto rara, del gruppo C, tipo Hadar, la stessa poi isolata durante l’autopsia di V BIJDA.
Per M G, il figlio L, M G, B P (sorella di A), D L la ricerca da risultato negativo.
D’altro canto anche M I, fratello dell’imputato, e la moglie R Gla, che abitano nel medesimo stabile ove sono ubicati il ristorante e l’appartamento della famiglia di Mi, avevano effettuato spontaneamente, su prescrizione del proprio medico curante, una coprocultura, che aveva dato esito positivo alla ricerca di salmonella (i reperti e i referti sono stati sequestrati dai NAS il 13 agosto 1997 presso la Casa di Cura………..).
Gli organismi competenti si occupano anche di verificare la presenza di epidemie presso l’allevamento di conigli di P., ove sono stati acquistati quelli preparati nella cucina del ristorante, nonché presso l’allevamento avicolo e centro produzione uova di PD/A. Tutti i prelievi danno esito favorevole, sicché la produzione e commercializzazione dei prodotti viene nuovamente autorizzata.
Concluso l’accertamento ex art. 360 c.p.p. ed esaurite le indagini preliminari, viene disposto il rinvio a giudizio degli odierni imputati, ciascuno per il delitto di omicidio colposo. Il solo M G anche per il delitto di cui all’ari. 444 c.p., nonché per le contravvenzioni previste dagli articoli 2, 5 lett. b) e 5 lettera d) della legge n. 283/’62. Per tali ultimi tre reati viene formulata, nei 15 giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, richiesta di applicazione della pena, sicché le relative posizioni sono state stralciate.
Come già detto, il pretore ritiene provata la penale responsabilità degli imputati M, B e B, dovendosi invece assolvere l’imputato Q.
Debbono pure accogliersi, in parte, le richieste delle parti civili, anche relativamente alla condanna del responsabile civile regolarmente citato e costituito.
Posizioni di M G e B A
Occorre in primo luogo ricostruire e indicare la causa della morte di V B, nella sua genesi remota e prossima. V, come si è detto, ha consumato la cena del 3 agosto presso il ristorante M. Legale rappresentante dell’impresa individuale che gestisce il ristorante è l’imputato M Gi, mentre la di lui moglie B A svolge le mansioni di cuoca.
Va precisato che non solo la famiglia B è stata colpita da salmonellosi. Risulta che numerosi altri clienti hanno accusato sintomi di intossicazione alimentare e alcuni di loro sono stati ricoverati in ospedale. Sommariamente vanno indicate cinque intossicati che avevano consumato la cena del sabato, dodici persone che avevano consumato il pranzo di domenica (se si considerano anche M. I. e la moglie R G, indicati quali avventori del ristorante da G [ F., uno dei cinque avventori intossicati del sabato sera, qualità negata dai due coniugi, pur positivi alla salmonella C Hadar — tipo rarissimo di salmonella). Tale l’elenco ricavabile dalla relazione scritta dei consulenti BISBINI, PAOLUCCI, FORTUNI~ cui però vanno aggiunte altre persone, ad esempio i testi, che hanno riferito anche dell’intossicazione di altre due persone facenti parte la loro comitiva, Il nome di altri intossicati, ricoverati in ospedale, si desume dalle cartelle cliniche agli atti: diversi nomi non corrispondono a quelli indicati dai consulenti, sicché vi sono stati anche altri intossicati oltre ai venti indicati dai periti, in numero non inferiore alle trenta unità, senza considerare coloro che non sono stati ricoverati (cfr. la tabella n. i a pagina 10 bis della consulenza).
I campioni di cibo, prelevati presso il ristorante e analizzati dai consulenti tecnici del pm, con accertamento irripetibile, sono numerosi, e per motivi di urgenza i consulenti hanno subito analizzato una parte degli alimenti. Tra questi, in una porzione di arrosto di coniglio, hanno individuato una “grandissima concentrazione” di salmonella Hadar.
Si tratta come detto, di una salmonella del gruppo C, che nel nostro territorio non è comparsa di frequente. La salmonella, considerata come singolo batterio, non è in grado, di norma, di produrre conseguenze patologiche nell’uomo. È infatti necessaria una certa carica batterica (circa 10.000 batteri). Tuttavia occorre considerare che, a seconda del tipo di alimento contaminato, è possibile che la salmonella si moltiplichi con facilità, sicché anche una carica di 10 batteri può rivelarsi sufficiente a infettare e far ammalare un uomo. Altri fattori rilevanti, ai fini della valutazione della probabilità di ammalarsi, sono lo stato di salute, l’età, le condizioni fisiche in generale dell’individuo che assuma alimenti contaminati.
Come riferito dai consulenti, con affermazione che deve condividersi, perché documentata scientificamente, perché intrinsecamente coerente e logica e perché non è stata smentita da alcuna voce processuale, i fattori che favoriscono la tossinfezione sono di diversi tipi e origine.
In primo luogo, come accennato sopra, il tipo di alimento che varia a seconda del tipo di salmonella (ad esempio la salmonella enteìitdis colonizza l’ovaio di gallina e li si moltiplica, infettando l’uovo). Vi sono poi fattori ambientali e cioè: una temperatura di conservazione non adeguata; una cottura superficiale, e comunque non sufficiente a debellare le salmonelle eventualmente presenti; l’utilizzazione di strumenti di cottura o di manipolazione contaminati, perché venuta a contatto con alimenti già infèttati dalla salmonella; difetti di igiene personale da parte di chi manipoli il cibo.
Chiaramente tali fattori possono anche coesistere, e consentire una più rapida e deleteria proliferazione delle salmonelle.
Nel caso di specie, richiamandosi al giudizio dei consulenti tecnici del pm, per il quale giudizio valgono le considerazioni sopra espresse, è possibile evidenziare alcuni punti, utili per ricostruire la vicenda sotto il profilo che ci occupa.
In primo luogo occorre tenere presente che il coniglio può essere sano, oppure ammalato di salmonellosi, nel senso che il suo stato patologico è rilevabile da chiunque, per le condizioni generali, ovvero per le feci; oppure portatore sano, cioè portatore di una carica batterica, ma in proporzioni tali da non causarne la malattia, tuttavia da consentire, in determinate condizioni, lo sviluppo della patologia nell’individuo, la propagazione della malattia medesima e la contaminazione di altri alimenti.
I conigli ricevuti dal M (si vedrà poi con quali modalità), erano al momento dell’uscita dall’allevamento verosimilmente sani, o al più portatori sani, poiché un controllo successivo, effettuato dal Servizio veterinario nell’allevamento di P, sugli stessi conigli, sui mangimi, sulle feci, sull’acqua di abbeverata, ha dato esito negativo quanto alla ricerca di salmonella. Non vi era quindi alcuna epidemia in atto, circostanza confermata anche dal fatto che delle tre porzioni di coscia di coniglio analizzate dai Ci?, solo una è risultata contaminata da salmonella, sicché deve desumersi che almeno uno, se non due dei conigli cucinati fossero sani. Da tale circostanza si desume che solo un animale sia risultato infetto. Nel contempo deve ammettersi che gli animali, al momento della macellazione, non erano visibilmente ammalati, anche perché se si ammettesse che nel ristorante sono stati deliberatamente preparati alimenti con carne di coniglio ammalato, ricorrerebbe ben altra ipotesi rispetto a quella dell’omicidio colposo qui ipotizzata. Conoscendo quindi solo i due termini, iniziale e finale, della catena alimentare che ha portato alla somministrazione di carne di coniglio contaminata (presenza nell’allevamento di P di animali sani —presenza in quantità rilevantissima di salmonella in uno dei conigli consumati presso il ristorante), tenendo presente anche altre circostanze di cui si dirà subito, è possibile affermare, in concordanza con l’ipotesi fornita dai CT del pm, che la moltiplicazione e la diffusione dei batteri si sia verificata in virtù di diversi fattori, che sono tutti riconducibili a condotte negligenti degli imputati M e B.
Fra il momento dell’acquisto dei conigli, avvenuto il 3 luglio 1997, e la loro preparazione, si è verificata un interruzione nell’erogazione dell’energia elettrica nella zona dél ristorante, con conseguente spegnimento dei frigoriferi e congelatori il giorno 10 agosto (il venerdì antecedente la cena di V B), per quasi due ore e mezza (dalle 10 alle 12,25), come da comunicazione scritta dell’ENEL e deposizione del Maresciallo P dei NAS. Di qui la conservazione a temperatura che ha raggiunto e superato i 40 C, dato che tale è la temperatura di esercizio del frigorifero posto nella cucina del ristorante (come si desume dal verbale di sequestro del 6 agosto 1997, aff. 78, in fine): è noto che superando tale temperatura inizia la proliferazione delle salmonelle (cfr. consulenza pm, pagina 19). È ben vero che l’interruzione di erogazione di energia elettrica non può essere imputata direttamente al M. Tuttavia l’evenienza non è imprevedibile e deve indurre il titolare di un esercizio pubblico a mettere in opera gli strumenti necessari a garantire una corretta conservazione anche in caso di fermo delle macchine frigorifere. E ciò, si badi bene, indipendentemente dal fatto che l’interruzione sia avvertibile. Il grado di diligenza elevato è esigibile proprio alla luce dei beni che si intendono tutelare di cui anche il ristoratore è, in parte, responsabile.
Il fatto di non aver provveduto in tal senso è indice di condotta negligente e imperita, con responsabilità del M per le conseguenze di tale condotta.
Quanto alla cottura inadeguata (che non ha consentito l’eliminazione della salmonella) la stessa si desume senza ombra di dubbio dal colore (roseo) della carne di coniglio risultata contaminata dalla salmonella tale condotta è ascrivibile sia a B A, cuoca del locale, sia al M, per omessa vigilanza.
Un ulteriore profilo da considerare è la contaminazione c.d. secondaria. Si è detto che non tutti gli ammalati avevano mangiato coniglio, mentre è certo che il coniglio fosse infetto, almeno in pane. Parimenti un gran numero di ammalati aveva mangiato cannelloni (tra questi la piccola V), anche se non tutti; la madre di V B, non ha mangiato né il coniglio, né i cannelloni, ma si è egualmente ammalata, tanto da essere ricoverata anch’essa, poco dopo la morte di V, all’ospedale, insieme al marito. Di qui l’affermazione che vi è stata una contaminazione secondaria, a meno di voler ammettere che più di un alimento introdotto nella cucina del ristorante fosse contaminato dalla salmonella Hadar (ipotesi francamente inverosimile, ma aggraverebbe le responsabilità del titolare). Vi è stata quindi una contaminazione secondaria che, come spiegato dai consulenti, può essere avvenuta in vari modi: contatto fra materia contaminata e non contaminata, utilizzazione di strumenti per la manipolazione dapprima per l’alimento contaminato poi, senza previa pulizia, per altri alimenti, oppure difetto di igiene personale. Si tratta di ipotesi per le quali è evidente la responsabilità di chi abbia preparato gli alimenti (B A), che in quanto cuoca del locale deve rispettare una serie di norme igieniche, illustrate da diversi testimoni (fra cui il dottor T, responsabile del Servizio igiene pubblica dell’ASL), quali ad esempio la ripetuta pulizia delle mani al momento di passare dalla preparazione di un alimento alla preparazione di un altro; la conservazione in settori distinti dei vari alimenti; la conservazione adeguata; la pulizia ripetuta degli strumenti (coltelli da cucina, pentole, padelle etc.). È evidente che non è possibile individuare in quale modo la contaminazione sia avvenuta, ma ciò non ha rilievo, una volta che si sia stabilito che tale contaminazione ci sia stata, per i motivi sopra spiegati.
Dunque anche questo profilo evidenzia gli elementi di una condotta colposa a carico degli imputati B-e M
Va analizzata anche la questione “macellazione” dei conigli. Occorre premettere che precise disposizioni di legge (dpr 559 del 30.12.92, relativo all’obbligo di provvedere alla macellazione dei conigli in impianti aventi i requisiti CEE), nonché circolari, emanate sia dal ministero della Sanità (circolare 43 del 30.10.93 del Ministero della Sanità, in G.U. del 15.11.93 n. 268) che dalla Regione Emilia Romagna (Circolare n. 34 del 15.7.93 — il testo di entrambe le circolari è agli atti, prodotto dalle parti civile. Si desume chiaramente un divieto di macellare in proprio (salvo, entro certi limiti, per i produttori di carne) le carni di coniglio e addirittura di acquistare carni di provenienza non certa (pag. 7 della circolare della regione). Conseguentemente l’approvvigionamento di carne che abbia origine non individuata, o la macellazione in proprio, o comunque fuori dagli impianti autorizzati, costituisce violazione di specifica norma di cautela, espressamente posta dal legislatore, in modo tale che una condotta siffatta si caratterizza in senso colposo, per violazione di norme cautelari.
In sede di indagini preliminari P E, allevatore dei conigli, ha dichiarato di aver venduto al M, che li ritirava personalmente, in diverse occasioni, “conigli vivi”. Altra persona, C R, aveva invece riferito di aver acquistato, per conto di M, i conigli dal P, per poi consegnarli al primo, a volte già macellati (morti e spellati) a volte vivi. La macellazione era “curata” dal C nel suo garage (si veda il verbale di cui si è data lettura su concorde richiesta delle parti all’udienza del 29 aprile 1999, poiché C, nel frattempo indagato per il reato di false informazioni al pm, si è rifiutato di rispondere).
La difesa ha molto insistito su questo particolare, per negare che il M avesse mai macellato i conigli in proprio, e quindi non avesse contravvenuto alle citate disposizioni normative, In verità la questione è meno rilevante di quanto possa sembrare a
un primo impatto. In primo luogo va evidenziata l’inattendibilità della versione difensiva. Secondo il M, C faceva il “pollivendolo” ambulante ed egli acquistava quanto gli era necessario di volta in volta; al contrario, secondo la versione del P al dibattimento, C era un uomo di fiducia di M, che lo inviava ad acquistare conigli. Infine, il C riferisce che a volte consegnava conigli macellati a volte i conigli erano vivi (quindi macellati da M).
Dunque, anche privilegiando la versione emersa in dibattimento e ponendo nel nulla le dichiarazioni del P nel corso delle indagini preliminari, rese prima alla pg e poi ribadite al pm (si vedano i verbali di contestazioni acquisiti a art. 503 c.p.p.), non emerge una versione unica. In secondo luogo, e questa è la circostanza più rilevante, M sapeva che C non era più titolare di licenza (si veda l’esame di M G, pagina 58). Conseguentemente i casi sono due: o i conigli vivi, e allora venivano macellati da M; oppure venivano macellati dal C (sul punto non vi sarebbe contrasto con le fatture emesse dal P che recano sempre la dicitura conigli vivi” ma, significativamente, sono intestate al M, il che confermerebbe che il C {I, anche se macellava i conigli, compiva tale attività per conto di M), che però era senza licenza e, per giunta, come riferito da B A e M G, li trasportava dentro la sua auto, quindi in condizioni igieniche più che precarie. In entrambi i casi sì evidenziano profili di colpa specifica (violazione delle nonne sanitarie sopra evidenziate, prodotte in copia anche dalla pane civile) e generica essendo fatto notorio che la carne, sia essa di coniglio o di altro animale, deve essere conservata a temperatura prossima allo 0~ C, e quindi in frigoriferi o contenitori refrigerati, specialmente in estate quando la temperatura ambientale è elevata. L’addebito vale sia per il M che per la B Il primo quale acquirente delle carni, che trattava con il C (che non è produttore ed è persona non munita di licenza e che operava in condizioni igieniche non verificate e in spregio alla normativa citata, se si segue la seconda ipotesi) o che macellava in proprio i conigli (sempre in violazione della normativa sopra citata, se si segue la prima ipotesi). La seconda perché era a conoscenza, quale che sia l’ipotesi seguita, delle irregolarità e nonostante ciò ha utilizzato le carni di coniglio per la preparazione degli alimenti. È il caso di aggiungere che affermare che il C è solo La del M, non è ipotesi alternativa, ma va ricondotta alla prima delle ipotesi citate, poiché in tal caso è come se i conigli venissero macellati dal M.
Vanno infine evidenziati alcuni elementi che, pur non incidendo sulla serie causale in maniera diretta, sono di conforto alla tesi appena esposta a proposito di una non corretta prassi igienica all’interno della cucina del ristorante M. Si allude da un lato al ci “locale preparazione pasta fresca”, dall’altro al rinvenimento di alimenti deteriorati, custoditi nei locali della cucina o in quelli adiacenti. Prima ancora delle deposizioni dei testi (tutti gli appartenenti ai NAS intervenuti nel locale, nonché i funzionari del Servizio igiene pubblica), sono più che eloquenti le fotografie dei locali e di quanto in essi rinvenuto (aff. da 700 a 714). In particolare, quanto al locale preparazione pasta fresca, possono citarsi le fotografie n. 9,10,11, 13, 14, 16, 20; quanto agli alimenti in stato di pessima conservazione le fotografie n. 23, 24, 25, 26, 27. Si è sostenuto, da parte della difesa, che in quel locale non si preparasse alcunché, che tutto veniva svolto in cucina, ma l’affermazione è smentita sia dalla conformazione del locale e da quanto in esso contenuto (taglieri in legno per la preparazione della pasta fresca, o dell’impasto per la piada, piastra di cottura per la piada, sacchi di farina, macchina impastatrice, coperta da un telo e regolarmente collegata all’impianto elettrico, quindi in esercizio, come da fotografia n. 10) e da quanto riferito dal teste F F. Questi, è vero, non ricorda da chi ha appreso la circostanza che in quel locale si preparassero alimenti (pasta fresca, appunto), ma non si vede chi, se non uno degli interessati (M G o B A), avrebbe potuto riferirgli la circostanza.
Anche le fotografie 6, 7, 8, sono indicative delle modalità di conservazione degli alimenti, ammonticchiati in un “magazzino-garage”, ove oltre alle suppellettili, cicli, ciclomotori, venivano conservate bevande, frutta, verdura. Infine va ricordato che, come si evince dai verbali di ispezione e sequestro, alcuni degli alimenti, pur senza segni evidenti di deterioramento, erano conservati a temperatura inadatta, di molto superiore a quella prevista.
Il quadro complessivo che ne deriva, e in particolare il mantenere nei locali della cucina o in quelli adiacenti alimenti con muffe e chiaramente deteriorati, è indicativo della scarsa rilevanza che il M e la B attribuivano alle regole igieniche.
Complessivamente emergono diversi profili di colpevolezza che connotano le condotte sia dell’imputato M, sia dell’imputata B A, che schematicamente possono così riassumersi: quanto a M G, l’acquisto di carne di coniglio, da persona non munita di licenza, che provvedeva a macellare i medesimi non in condizioni di sicurezza e igiene, o comunque l’acquisto di conigli vivi poi macellati in proprio (o fatti macellare) in spregio alle norme sanitarie recante espresso divieto ditale pratica; lo svolgere l’attività, o almeno parte di essa, in condizioni igieniche più che precarie (si veda, a proposito, il cosiddetto locale preparazione pasta fresca, le confezioni di cibo con muffi conservate nei locali della cucina o nelle adiacenze); il difetto dì vigilanza su B A (che oltre a essere la moglie del M è anche dipendente, come risulta dai fibro matricola), la quale ha operato senza il rispetto delle regole fondamentali di preparazione e manipolazione degli alimenti, da cui è conseguita una mancata eliminazione della salmonella per cottura inadeguata e un contaminazione secondaria di altri alimenti (cannelloni etc.); il non aver predisposto strumenti utili a evitare che, in caso di interruzione nell’erogazione dell’energia elettrica, le temperature dei frigoriferi e congelatori fosse mantenuta a livelli ottimali.
Quanto ai profili di colpevolezza addebitabili a B A vanno svolte analoghe considerazioni, evidenziando in particolare che le precarie condizioni igieniche dei locali sono addebitabili, dal punto di vista strutturale, al solo M, mentre le condizioni di sporcizia da cui risultavano caratterizzate chiamano in causa anche la cuoca, quale responsabile della cucina, e quindi dei locali in cui si manipolano e preparano i cibi. D’altro canto non va dimenticato che, al di là dei moli di ciascun imputato all’interno dell’impresa, gli stessi sono pur sempre vincolati da rapporto di coniugio, che nei fatti prevale su quello di prestazione d’opera, tale da far immaginare che l’uno potesse agevolmente segnalare all’altro le mancanze e le necessità dell’attività. Inoltre, una volta appurato che vi è stata contaminazione secondaria (e si è spiegato sopra perché) dal coniglio ad altri alimenti, la prima responsabile di tale contaminazione non può che essere B A, per la sua qualità di cuoca e addetta alla preparazione e cottura degli alimenti. A conferma ditale responsabilità diretta vi è il fatto che entrambi i coniugi hanno affermato che il M non entrava neppure in cucina, e non si occupava in alcun modo del cibo.
Anche sotto il profilo della conoscibilità, da parte della B, della provenienza delle carni di coniglio, va ricordato che ella, durante l’esame, ha ammesso di ricevere i conigli direttamente dal C, sicché è evidente che ella aveva constatato stante le modalità di trasporto che quelle di conservazione. Non è poi immaginabile che ella non sapesse, per averlo appreso quanto meno dal marito, che il C non era più dotato di licenza dal 1992.
Tali condotte colpose degli imputati B e M, sono la causa della tossinfezione che ha colpito V B, i suoi familiari e le altre persone tossinfezione che, alla luce della natura delle norme precauzionali specifiche e generiche violate, deve definirsi prevedibile dal M. Non vi è infatti alcun dubbio che acquistando alimenti “non sicuri”, o comunque effettuando su di essi operazioni non consentite, non curandone la conservazione in modo ottimale, preparandoli in luogo madatto o usando promiscuamente utensili già adoperati per altri alimenti, si possa ragionevolmente prevedere di somministrare ai clienti alimenti contaminati e dunque causare ai medesimi una patologia. E ciò riguarda sia la contaminazione del coniglio sia quella, secondaria, degli altri alimenti. È evidente che la conoscenza della specifica patologia o delle modalità di infezione è del tutto irrilevante. La tossinfezione, inoltre, era pure evitabile, proprio con il rispetto di quelle norme di cui si è detto sopra.
Come meglio si vedrà analizzando le posizioni degli imputati Q e B da tale tossinfezione è derivata la morte di V, che dunque è in rapporto di causalità con la condotta colposa degli imputati B e M
La difesa ha sostenuto, con brillante argomentazione, che nel caso di specie si sia verificata un’interruzione del nesso causale, individuando tale fattore nella condotta della guardia medica prima e, soprattutto, del pediatra poi. Tale interpretazione, fondata sulla c.d. teoria della “causalità umana”, non può però accogliersi. Essa, come noto, fa perno sulla norma contenuta nel Il comma dell’art. 41 c.p., che esclude il nesso di causalità qualora sopravvengano condotte che siano da sole in grado di determinare l’evento. Ebbene, nel caso di specie, pur essendo pacifico che la condotta ascritta al dottor B sia sopravvenuta, è altrettanto pacifico che la stessa, da sola, non sarebbe stata in grado di causare l’evento. Infatti, se V non si fosse ammalata, il pediatra non sarebbe stato neppure interpellato e non avrebbe avuto alcun obbligo di curare la bambina. Né si può sostenere la rilevanza del fatto che un adeguato intervento medico avrebbe evitato la morte, residuando solo le lesioni, procedibili a querela. Anche sotto questo profilo, non vi è stata una condotta (quella del dottor B), o una serie di condotte (di quest’ultimo e dei familiari, chiamati in causa dal ( Cfr della difesa M) che da sole hanno determinato l’evento, ma condotte (degli imputati B e M) che hanno causato una patologia, il cui progredire è stato determinato anche da altre condotte; nel contempo è però evidente che anche la semplice tossinfezione è in grado, da sola, di portare a morte. Prova di ciò si trova nelle valutazioni dei consulenti tecnici del pm, i quali pur riferendo che nella normalità dei casi la salmonella, se curata, non porta a morte, hanno anche affermato ci sono stati diversi casi di morte per salmonellosi, in Italia come all’estero, e in un passato non troppo remoto.
Va del resto escluso che lo sviluppo della serie causale sia stato talmente abnorme da
escludere ogni collegamento fra la condotta del M e della B e l’evento letale. Non si può non richiamare il caso di scuola, che però ha trovato anche applicazioni pratiche, di colui che ha colposamente determinato un evento lesivo (in ipotesi non suscettibile di portare a morte) e dei sanitari che, intervenendo per la cura di tale lesione, abbiano causato per colpa la morte della persona offesa. In tali casi la giurisprudenza ha costantemente sanzionato le condotte del primo come dei secondi.
Si può citare pure la recente sentenza della IV sezione della Suprema Corte (n. 11779 del
16dicembre 1997- udienza 12/11/97):
“Nel caso dì lesioni personali seguite da decesso della vittima dall’azione delittuosa, l’eventuale negligenza o imperizia dei medici non elide il nesso dì causalità tra la condotta lesiva dell’agente e l’evento morte. La colpa dei medici, infatti, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma e indipendente rispetto al comportamento dell’agente che, provocando il fatto lesivo, ha reso necessario l’intervento dei sanitari (Ha precisato la Corte che la negligenza od imperizia dei sanitari non costituisce di per sé un fatto imprevedibile e atipico rispetto alle serie causale precedente di cui costituisce uno sviluppo evolutivo, anche se non immancabile. Tale conclusione non può mai essere messa in discussione allorquando l’eventuale colpa medica sarebbe di tipo omissivo. Infatti, mentre è possibile escludere il nesso di causalità in ipotesi di colpa commissiva, in quanto il comportamento del medico può assumere i caratteri della atipicità, la catena causale resta resta invece integra allorquando, vi siano state delle omissioni nelle terapie che dovevano essere praticate per prevenire complicanze, anche soltanto probabili, delle lesioni a seguito delle quali era sorta la necessità di cure mediche. L’errore per omissione non può mai prescindere dall’evento che ha fatto sorgere l’obbligo delle prestazioni sanitarie.
L’omissione, da sola, non può mai essere sufficiente a determinare l’evento proprio perché presuppone una situazione di necessità terapeutica che dura finché durano gli effetti dannosi dell’evento che ha dato origine alla catena causale)
D’altro canto anche secondo il principio della causalità umana invocato dalla difesa, o secondo quello ancora più rigoroso della causalità adeguata, la condotta di chi somministri, per colpa, alimenti avariati, contaminati da batteri, germi patogeni etc., non può certo ritenersi sproporzionata rispetto all’evento “malattia” e “morte”, specie se si considera che la persona offesa è un bambino, le cui capacità di reazione alla malattia sono inferiori.
A prescindere da ciò, e in ossequio alla generalmente condivisa teoria della conditio sine qua non, è indubitabile che fra la condotta degli imputati M e B e la morte della piccola V vi sia rapporto di causalità, proprio perché eliminando mentalmente dalla serie causale tali condotte, e quindi la tossinfezione, non si sarebbero mai verificate la malattia e la morte.
Risulta quindi provata per entrambi gli imputati, la responsabilità per il delitto di cui al capo a), poiché le condotte colpose dei medesimi hanno contribuito alla causazione dell’evento morte.
Quanto al trattamento sanzionatorio si ritiene opportuna una valutazione congiunta delle posizioni di tutti gli imputati, sicché la determinazione della pena va rimandata alla parte finale della motivazione.
Si ritiene invece opportuno trattare in questa sede la responsabilità di M G per il delitto di cui all’art. 444 c.p., contestato al capo b). Le considerazioni fin qui svolte sono più che sufficienti per ritenere provata la responsabilità anche per tale delitto, sia pure nella forma attenuata colposa. È pacifica infatti la somministrazione, avvenuta nel ristorante, di carni di coniglio (e di altri alimenti) pericolosi per la salute pubblica perché contaminati, in via primaria o secondaria, da Salmonella Hadar. Circa la qualità di sostanza alimentare nociva, pare non ci possano essère dubbi. È noto, infatti, che per integrare l’elemento oggettivo della fattispecie è sufficiente che dalla somministrazione delle sostanze sorga il pericolo, anche se non meramente ipotetico, per la salute pubblica. Nel caso di specie si— va ben oltre il pericolo, che consiste nella probabilità che un certo evento si verifichi (nel caso di specie intossicazione alimentare), poiché l’intossicazione si è verificata. Inoltre, alla luce delle proporzioni raggiunte dalla stessa, che ha interessato decine di persone, con numerosi ricoveri in ospedale, non vi è dubbio che la condotta del M abbia offeso il bene protetto dalla norma, cioè la salute pubblica.
Quanto all’elemento soggettivo, pare a questo giudice che non ricorra, però, l’ipotesi del dolo, ma quella della colpa. Non vi sono elementi da cui dedurre che il M fosse cosciente della presenza della salmonella, né della sua diffusione ad altri alimenti. D’altro canto, se così fosse, anche il reato di cui al capo a) sarebbe diversamente qualificabile e sfuggirebbe alla competenza di questo giudice. È invece pacifico lo stato di colpa, per le medesime considerazioni svolte a proposito del delitto di omicidio, relativamente all’acquisto e alla successiva somministrazione di coniglio.
M G deve quindi essere dichiarato colpevole del delitto di cui agli articoli 444 e 452 c.p., così derubricata l’originaria fattispecie ascrittagli al capo b).
Anche per tale delitto la quantificazione della pena va rimandata alla pane finale della motivazione.
Posizione di B R
È opportuno occuparsi ora della posizione dell’imputato B. Questi, come accennato sopra, è il pediatra “di famiglia”, cioè il corrispondente, per i bambini, del medico di base. Per ricoprire tale molo egli stipula una convenzione con l’ASL (nella fattispecie di) e in virtù di tale convenzione si obbliga a garantire, a fronte di un mero compenso, l’assistenza sanitaria (per quanto di competenza) ai pazienti che gli sono assegnati (o meglio, che nell’effettuare la scelta del medico, lo indicano come pediatra di famiglia — ovviamente la scelta è operata dagli esercenti la potestà genitoriale).
V B, secondo il medico legale, componente il collégio dei consulenti, è morta per polmonite massiva bilaterale, enterite con aspetti di miocardosi. Il giudizio deve essere condiviso, anche se contestato in pane dai consulenti della difesa B, i quali hanno attribuito la morte a uno squilibrio elettrolitico, comunque causato dalla diarrea, che è stata causata, a sua volta, dalla salmonella (prof. CHIODO, trascrizioni udienza 21.4.99, pagina 125).
I consulenti della difesa, in altre parole, hanno ipotizzato che la morte sia stata causata da uno squilibrio elettrolitico, che però è stato autonomamente generato, cioè si è verificato in maniera imprevedibile e improvvisa, poco prima della morte di Valentina. La tesi non può essere accettata: in primo luogo non vi è un solo elemento agli atti che deponga per la sussistenza di un evento di tal fatta “autonomamente generato”, o comunque svincolato dalla salmonellosi contratta dalla bambina. La circostanza singolare è che i consulenti della difesa hanno dissentito vistosamente e platealmente, quando il professor P ha attribuito a un disordine elettrolitico i fenomeni di tremore accusati da V nel pomeriggio di lunedì; nello stesso tempo, però, richiesti dal giudice degli elementi in base ai quali avevano individuato la sussistenza di tale squilibrio (della mattina del martedì) che avrebbe (autonomamente) portato a morte V B, i consulenti della difesa ne hanno indicati. Conseguentemente l’ipotesi di un improvviso squilibrio elettrolitico come causa autonoma e imprevedibile del decesso resta tale, quindi nel campo del possibile, e non può avere dignità probatoria essendo in definitiva un’illazione, dovendosi tale dignità riservare alla sfera del molto probabile o del certo. Ciò non significa che non vi sia stato disordine elettrolitico (lo si è detto poc’anzi e lo si ripeterà tra poco):
ma tale disordine è ricollegato causalmente con il processo di disidratazione indotto dalla salmonellosi e dalla conseguente diarrea, e non ha i caratteri dell’imprevedibilità; al contrario era facilmente prevedibile.
Risulta invece provato che la causa ultima della morte di V è da ricondurre a una polmonite. La polmonite a sua volte è stata causata dalla salmonella. Come hanno illustrato i consulenti tecnici del pm, la salmonella, una volta introdotta nell’intestino, lo colonizza, aggredendone le pareti. Nei casi di particolare virulenza riesce a superare la barriera intestinale, entra nel circolo sanguigno e infetta altri organi.
Anche questa eventualità è stata contestata dai consulenti della difesa, che hanno sostenuto l’assenza di elementi da cui desumere il superamento della barriera intestinale da parte della salmonella.
Occorre precisare che i consulenti del pm hanno trovato la salmonella nella bile, ma no] m altri organi: tuttavia gli stessi hanno anche riferito di non aver effettuato ricerche approfondite sul punto, ritenute non necessarie, evidenziando altresì che i prelievi dal cuor e da altri organi erano minimi, “poche gocce”. Vi sono questi due elementi cer4 li salmonella è stata ritrovata nella bile ed è stata riscontrata una polmonite. Se è vero, come ‘ammesso anche dal prof. B in termini di possibilità, che la salmonella può essere arrivata nella bile “risalendo” dall’intestino, cui la stessa è collegata, tale affermazione non spiega però la causa della polmonite. In altre parole se la salmonella è arrivata nella bile risalendo l’intestino, allora non si spiega la polmonite; né i consulenti della difesa hanno offerto una valida spiegazione basata su dati oggettivi e non su ipotesi; infatti dire che la polmonite è un fenomeno terminale causato da una crisi cardiaca, causata a sua volta da uno squilibrio elettrolitico, senza indicare però i segni di questo crisi e di questo squilibrio, non consente di ritenere accettabile tale spiegazione.
Al contrario, se la polmonite, come sostengono i consulenti del pm, è stata causata dalla salmonella, è evidente che la causa della morte è stata la salmonellosi. Questo giudice ritiene di dover privilegiare tale ultima ipotesi, sia perché spiega entrambi i reperti oggettivi (polmonite e salmonella nella bile), sia perché non è contraddetta da alcun elemento oggettivo.
La questione tuttavia, per i motivi che si vedranno, non ha importanza decisiva, poiché comunque. all’origine di tutte le patologie. vi è la progressiva disidratazione subita dall’organismo di V, disidratazione che, come si avrà modo di vedere, non è stata adeguatamente trattata dal pediatra dottor B.
Come infatti è chiaramente illustrato nella relazione peritale, e come è emerso nel corso dell’esame del collegio dei consulenti, il meccanismo fisiopatologico determinante la morte di V B è stato quello della disidratazione, a sua volta causata dalla diarrea e dal vomito. Stabilire, nella fase acuta, se la disidratazione dipendesse dall’aggressione di un virus intestinale, o da una salmonellosi, poteva certo aiutare il medico curante, ma non era questione decisiva, poiché comunque lo stato di disidratazione andava contrastato ed eliminato.
I consulenti della difesa hanno contestato anche la sussistenza di tale stato di disidratazione, asserendo che i consulenti del pm erano stati fuorviati dal contesto in cui l’autopsia si è svolta: numerosi malati di salmonellosi, ricoveri, stato di disidratazione di questi pazienti e quindi convinzione (errata) che anche V fosse disidratata. L’affermazione dei consulenti della difesa non può essere condivisa: i CT del pm hanno constatato direttamente, in sede di autopsia, uno stato di disidratazione, deducibile peraltro anche dall’affossamento dei bulbi oculari e dalla steatosi epatica.
D’altro canto lo stesso B si rende conto del rischio che la bambina vada incontro a un processo di disidratazione, poiché la prima prescrizione che impartisce è quella di somministrare acqua, di far bere la bambina. Anche nella telefonata del pomeriggio egli si informa se la piccola beve, quindi egli ha ben presente il processo patologico in atto, pur ignorandone l’origine. È appena il caso di ricordare che nella memoria dei consulenti tecnici della difesa, gli stessi affermano che correttamente il medico ha prescritto di aggiungere un cucchiaino dl sale da cucina all’acqua, eliminando poi il cattivo sapore che ne deriva con zucchero. Tale affermazione, come spiegato sopra, non è credibile, ma consente di evidenziare che anche secondo i CT della difesa B, la disidratazione era un processo in corso, da contrastare con misure specifiche, qua]] la somministrazione di soluzioni gluco-saline.
È opportuno ricordare che V ha iniziato ad avvertire i primi sintomi della patologia intorno alle 2-2,30 della mattina di lunedì. Qualche ora dopo è stata chiamata ala guardia medica, nella persona del dottor Q, e dopo le ore 8 il pediatra di famiglia, poi raggiunto intorno alle ore 9. Erano quindi trascorse circa sei ore dalla manifestazione dei primi sintomi: il quadro che si presentava al dottor B al primo contatto telefonico era quello di una bambina che aveva vomitato almeno una decina di volte; altrettante le scariche di diarrea, poiché, come ha riferito la madre, ogni mezz’ora circa V. vomitava e aveva diarrea; prima più abbondante, poi, ovviamente, in quantità minore, ma sempre con frequenza, tanto che ella decise, ben prima della mattina, di metterle il pannolone per limitare i danni della diarrea.
La situazione non deve essere stata completamente compresa dal dottor B, il quale, come detto, si rende conto che la bambina deve bere, e invita i genitori ad attivarsi in tal senso; prescrive Enterogermina, che riequilibra la flora batterica intestinale; Peridon per limitare il vomito (che non avrà effetto, perché Valentina continua a vomitare) e BACTRIM forte, un sulfamidico indicato nella terapia della salmonellosi (si veda anche la relazione dei consulenti a pagina 17). Prescrizioni queste che possono considerarsi corrette, ma non sufficienti. Egli infatti non tiene conto della circostanza che la terapia di reidratazione non ha effetto e non si preoccupa di verificare in concreto le condizioni della piccola dopo la visita, nonostante fosse stato sollecitato in questo senso dai genitori di V, che dopo aver cercato ripetutamente di contattarlo lo raggiungono intorno alle ore 18 e gli indicano una serie di sintomi sbrigativamente e superficialmente ricondotti dal B a semplici reazioni allergiche alla NOVALGINA. E non tiene conto, il pediatra, del fatto che i liquidi assunti da Valentina, che pure beveva acqua, camomilla, succo di frutta, venivano poi espulsi per via orale, dato che la piccola continuava a vomitare.
I consulenti del pm, con affermazione che non è stata smentita da alcuno, e che deve essere condivisa perché coerentemente ed esaurientemente motivata, hanno spiegato nel corso dell’esame, ma anche nella relazione scritta (pagina 35), che nella prima fase della terapia, dopo 3-6 ore dall’inizio, non è sufficiente far assumere i liquidi per via orale, ma occorre verificare l’effetto ditale terapia: “se la diarrea e soprattutto il vomito continuano, se il peso non si stabilizza, la terapia reidratante va proseguita per via endovenosa”.
Tale affermazione deve essere pienamente condivisa: infatti è noto, ed è stato spiegato con dovizia di particolari e riferimenti scientifici, che a causa della diarrea il fisico tende a disidratarsi, perché perde liquidi. Occorre quindi, per evitare tutte le complicazioni derivanti da tale perdita di liquidi, reintrodurli nell’organismo. Tuttavia se l’organismo non li ritiene, o per via della diarrea, o per il vomito, è chiaro che l’introduzione va fatta direttamente nella circolazione sanguigna, appunto per endovena. Una condotta diversa non è idonea a contrastare il processo di disidratazione con il conseguente squilibrio elettrolitico (essenzialmente per la perdita di potassio), la perdita di forze perché il potassio regola l’eccitabilità muscolare, anche cardiaca, e tutti i fenomeni ben descritti dai consulenti del pm e della difesa M (si veda l’esame del prof. VACCHIANO all’udienza del 29 aprile 1999, specialmente alle pagine 13 e seguenti).
Inoltre, per quanto riguarda l’azione propria della salmonella, occorre evitare che la stessa entri in circolo e comunque combatterla con idonei medicinali (come il BACITRIM forte di cui si è detto). Tuttavia limitarsi a una delle due condotte (infusione endovenosa o somministrazione di farmaci) non è sufficiente e occorre combattere il progredire della patologia su entrambi i fronti.
Conseguentemente la condotta del pediatra è censurabile sotto molteplici profili. In primo luogo perché, di fronte alla descrizione dei sintomi ricevuta la mattina di lunedì, prima delle ore 9, egli non si è recato a visitare la piccola V. E ben vero che i casi di gastroenterite erano numerosi nel periodo, ma è pure vero che oltre dieci scariche di diarrea e altrettanti episodi di vomito non possono essere considerati episodio di ordinaria patologia”, specie perché concentrati nell’arco di sei ore e in una bambina di poco più di tre anni di età, e dunque avrebbero meritato la precedenza sulle visite ambulatoriali: peraltro non sono state riferite altre urgenze, sicché neppure si può sostenere che la visita della mattina fu omessa perché incombevano pericoli più gravi.
In secondo luogo, prescindendo da ciò, anche a considerare la condotta tenuta dal pediatra in prima mattinata corretta, o comunque ininfluente sull’esito finale, va rilevato che egli avrebbe poi dovuto comunque informarsi sul decorso della malattia e visitare la piccola al più presto. Ciò fece, è vero, alle 13 circa, ma dopo numerose insistenze dei genitori. La terapia adottata in quella sede, astrattamente corretta, non teneva però conto del vomito, che rendeva inutile l’assunzione per dei liquidi, vanificando verosimilmente anche l’effetto di altri farmaci, quanto meno dell’Enterogermina. E questo perché il vomito continuava, come riferito dalla madre di Valentina, e continuò, sia pure in misura minore, bel pomeriggio. In tale situazione è evidente che continuare a insistere con la terapia reidratante per via orale era assolutamente inutile ed errato, proprio per i motivi appena detti e perché era prevedibile che la bambina continuasse a vomitare come era prevedibile che quanto da lei assunto fino a quel momento non avrebbe giovato in alcun modo, perché rapidamente espulso dall’organismo. E dato chè la disidratazione si pone in rapporto di causalità con il peggioramento delle condizioni della piccola e con il suo decesso (sul punto anche il prof. CHIODO, consulente del B, è stato chiaro — “la diarrea ha causato lo squilibrio elettrolitico che a sua volta ha causato la morte”, cfr. pag. 125 udienza del 2 1.4.99), è evidente che la condotta del pediatra si pone in rapporto di causalità con il decesso della piccola. Infatti, non avendo posto in essere, come era suo dovere, una condotta prudente nel trattamento della disidratazione, la stessa è progredita fino a causare gli altri stati patologici che hanno originato il decesso di Valentina.
Come già detto, sia che si percorra la strada della polmonite (tesi provata, come spiegato sopra), sia che si percorra quella dello squilibrio elettrolitico (purché non si adotti l’insostenibile tesi dell’evento improvviso, autonomamente generato), tesi caldeggiata dai CT della difesa, l’origine di entrambi i fenomeni e del loro vigore esiziale, va ricercato nella disidratazione, che peraltro può ben avere causato entrambi i fenomeni. La disidratazione, come detto più volte, è generata dalla diarrea, che è generata dalla salmonellosi e, oltre a causare lo squilibrio elettrolitico, induce anche uno stato di profonda defedazione del paziente, che dunque non è in grado di reagire all’aggressione dei batteri, i quali riescono a superare la barriera mtestinale e a colonizzare altre parti dell’organismo (per V ciò ha portato alla polmonite bilaterale e alla miocardosi).
Conseguentemente è chiaro che il non aver contrastato efficacemente la disidratazione in atto (contrasto che era compito del pediatra), costituisce condotta causalmente connessa con l’evento letale: e ciò anche se si volesse aderire alla tesi che individua nello squilibrio elettrolitico la causa del decesso.
Nello stesso tempo l’evento letale era evitabile qualora il pediatra avesse tenuto una condotta più prudente, diligente e perita: e ciò non tanto e non solo con una più sollecita visita mattutina, poiché le condizioni cliniche, secondo i consulenti tecnici, andavano verificate 3-6 ore dopo l’inizio della terapia, ma soprattutto per aver continuato a consigliare la semplice assunzione di liquidi per via orale e per non aver verificato nuovamente, anche a fronte della comparsa di nuovi sintomi (illustrati al pediatra nella telefonata della serata di lunedì — labbra violacee, episodio di affanno respiratorio, comparsa di macchie rosse), lo stato della bambina, che si stava avviando verso il punto di non ritorno.
Ha lasciato più che perplessi, a proposito della visita (l’unica) operata alle 13 circa del lunedì, l’affermazione dell’imputato seconda la quale la bambina non aveva ceno episodi di vomito ripetuti e gravi, perché sotto il letto, o nelle vicinanze, non c’era un catinoXicl. Tale oggetto, secondo l’esperienza del pediatra, serve ai genitori dei bambini che soffrono di vomito frequente per evitare agli stessi di alzarsi dal letto, o comunque di vomitare nel tragitto verso i1 bagno.
Orbene, pur ammettendo che chi mette il catino sotto il letto vomita molto (sempre che il catino sia disponibile), sembrerebbe condotta più consona a quella di un pediatra di base informarsi dai genitori, o comunque da chi accudisce la malata, sulla frequenza e intensità degli episodi di vomito e di diarrea, che ceno sono stati riferiti dalla madre di Valentina e, comunque, dovevano essere oggetto di specifica domanda da parte del pediatra. Questi infatti, nonostante la difesa abbia tenuto, nel corso del processo, di sostenere il contrario, chiedendo se la circostanza della cena fuori casa era stata riferita al pediatra (quasi che ciò fosse un obbligo dei genitori di V) ha l’obbligo non solo della diagnosi e dell’indicazione della terapia, ma anche dell’anamnesi (uno dei momenti fondamentali dell’agire del medico, ricordato anche dalla difesa in sede di arringa). Egli deve cioè informarsi sugli episodi e sintomi rilevanti recenti e remoti, senza poter fare affidamento sul fatto che sia il malato o chi l’assiste a elencarli. Infatti il paziente può ignorare la rilevanza di un episodio (ad esempio la famosa cena al ristorante, o comunque il fatto di aver consumato in famiglia gli stessi pasti e accusare i medesimi sintomi), può ignorare l’importanza di questo o di quel sintomo, che invece il sanitario può e deve essere m grado non solo di interpretare, ma anche di ricercare.
Il dottor B, è vero, ha dichiarato di non aver rilevato le petecchie a livello del viso, segno dei capillari che, per effetto del vomito ripetuto (o meglio degli sforzi che lo accompagnano), si rompono: tuttavia, lo si ripete, egli aveva a disposizione una fonte di informazioni preziosa, e cioè la madre, ma ha ritenuto o di non attingervi, o di non tenerne conto.
Quindi delle due l’una. O il medico non ha chiesto informazioni circa la frequenza e l’intensità degli episodi di vomito e diarrea, e allora è in colpa, perché conoscere tali particolari avrebbe potuto indurlo a una diversa condotta, cioè quanto meno la terapia endovenosa. Oppure egli, pur essendo venuto a conoscenza di tali fenomeni e della loro entità, li ha sottovalutati, il che ha comportato il medesimo errore terapeutico di cui si detto sopra, con le conseguenze più volte illustrate.
Anche l’affermazione che la bambina, alle 13 del lunedì, presentasse buone condizioni generali, non può che destare perplessità: il B non ha rilevato l’infiammazione alt alte vie respiratorie, che doveva essere già presente in quel momento, come efficacemente dimostrato dal prof. V (pagina 7 e seguenti della trascrizione udienza del 2~ aprile 1999): nelle cripte epiteliali (delle tonsille) sono state rilevate, in sede di autopsia colonie di cocchi e bacilli, nonché macrofagi con detriti cellulari. Poiché i macrofagi impiegano due o tre giorni a fagocitare le cellule “nemiche” dell’organismo, è evidente che la loro attività era minata almeno la mattina di domenica (V muore la mattina de martedì), in epoca antecedente addirittura all’assunzione del cibo presso il ristorante. Quindi, alle 13 di lunedì, era sicuramente presente un’infiammazione delle tonsille, agevolmente rilevabile, ma non rilevata dal pediatra (che ha parlato solo di gola “un po’ arrossata”), la cui visita dunque non è stata particolarmente approfondita. Ovviamente il rilevare la tonsillite non avrebbe avuto soverchio rilievo, ma il particolare consente d. meglio connotare la condotta dell’imputato, che appare improntata a scarsa diligenza.
Già dunque la condotta tenuta alle ore 13 appare censurabile, poiché non idonea contrastare efficacemente la disidratazione che, come detto, è all’origine dei processi patologici che hanno condotto alla morte di V, posto che da essa discende lo stato di astenia e lo squilibrio elettrolitico da un lato, nonché l’irrompere della salmonella ne. circolo sanguigno, con la polmonite bilaterale che, verosimilmente, è stata la causa ultimo del decesso.
Anche ammettendo, in definitiva, che V sia morta (tesi della difesa B) per una dissociazione elettromeccanica del miocardio, causata da uno squilibrio elettrolitico, a sua volta causato dalla diarrea e quindi dalla salmonellosi, piuttosto che st~ morta (tesi del CT del pm) per la polmonite bilaterale, non riveste rilievo tale da escludere e diminuire la responsabilità del pediatra poiché comunque entrambi gli episodi, che in ipotesi possono anche concorrere ad aggravare il quadro patologico, trovano la loro origine nello stato di grave disidratazione non efficacemente trattata. Questo giudice, come spiegato, ritiene provata la seconda ipotesi (polmonite), per i motivi già detti (spiegazione dei reperti oggettivi e inesistenza di elementi di segno contrario); ma anche qualora si accogliesse l’altra tesi, il giudizio sulla responsabilità del pediatra resterebbe identico.
Il trattamento era compito del pediatra, o a domicilio o con un ricovero, a seconda della “capacità di coloro che assistono il paziente di provvedere a un adeguato controllo delle cure” (si veda la relazione dei CT del pm, a pagina 32), e non poteva prescindere dalL mfusione endovenosa e da un’attenta e costante verifica delle condizioni cliniche della piccola V (peso, perdita di liquidi, introduzione degli stessi, verifica della pressione, esami sanguigni per rilevare il valore degli elettroliti, etc.).
È appena il caso di accennare al fatto che proprio in base ai criteri per valutare ‘l’appropriatezza dei ricoveri pediatrici”, documento prodotto dalla difesa B, la situazione di V doveva indurre al ricovero. Sulla questione ci si intratterrà in seguito Qui basti ricordare i punti rilevante al punto 13 si riporta “disidratazione”; al punto 11, “Pressione arteriosa al di fuori dei seguenti valori “, ma la pressione non è stata misurata dal dottor B, che dunque non poteva rendersi conto se questa fosse anomala (e in caso fosse sotto i valori ordinari, ciò sarebbe stato sintomo di disidratazione - si veda la tabella 9 a pagina 30 della consulenza); anche lo squilibrio acido basico o degli elettroliti punto 8), è criterio rilevante per valutare se il ricovero è appropriato, ma nonostante tale squilibrio fosse evento prevedibile in caso di disidratazione, il medico non ha ritenuto di far valutare l’ipotesi mediante esami sanguigni, peraltro non particolarmente complessi. E ciò, nonostante il B si fosse rappresentato il problema della disidratazione, prescrivendo, sia pure con modalità inefficaci, che la piccola assumesse liquidi.
In difetto del trattamento di cui si è appena detto (infusione endovenosa e costante verifica delle condizioni cliniche della piccola), trattamento che era compito del pediatra o della struttura ospedaliera cui il pediatra avesse indirizzato la paziente, era prevedibile che la terapia per via orale non avrebbe sortito effetto; e ciò, da un lato per via del vomito continuo che poneva nel nulla, o comunque limitava l’effetto della terapia, dall’altro per l’omessa valutazione del concreto effetto di tale terapia. Non è sufficiente, cioè, assicurarsi che il paziente assuma liquidi, ma occorre valutare anche la quantità e se gli stessi producono l’effetto desiderato, valutazione non operata, sia per quanto riguarda il monitoraggio del peso, la valutazione dei liquidi persi e persino quella più semplice, cioè dei liquidi assunti; non risulta infatti che il medico si sia mai informato sulla quantità di liquidi assunta dalla piccola, sulla frequenza di tale assunzione, e non solo sul fatto che i liquidi venissero assunti. Infatti se non si operano le predette valutazioni, è evidente che non è possibile rendersi conto, ad esempio, che i liquidi assunti sono inidonei alla reidratazione, o perché espulsi con il vomito, o perché comunque non ritenuti, o perché introdotti in quantità insufficiente (si veda anche la relazione dei CT del pm a pagina 36, nonché le trascrizioni del verbale d’udienza - 17 marzo 1999 - a pagina 200 e ss.). È lo stesso imputato che ha fornito a questo pretore, tra l’altro materiale, una scheda intitolata
“L’infezione intestinale con diarrea e/o vomito”, in uso presso l’ospedale, ove si specifica, dopo le prescrizioni sulle modalità di assunzione della soluzione gluco-salina, che è necessario segnare «con cura sulla apposita scheda la quantità di ogni bevanda (soluzione reidratante, acqua, camomilla, tè, ecc.) che il bambino ha preso>: ebbene, sul punto non vi sono state prescrizioni, sicché anche a prescindere dal vomito, non si comprende come il dottor B potesse (e possa) affermare che V l’aveva a sufficienza.
Nello stesso tempo l’evento dannoso che la terapia aveva il compito di scongiurare era evitabile, essendo sufficiente adottare la condotta corretta sopra descritta. Tale condotta, con ogni probabilità, avrebbe consentito di impedire il progredire della disidratazione, o comunque di rilevare il progredire della stessa (attraverso l’esame degli elettroliti), prendendo gli opportuni provvedimenti. Sono gli stessi consulenti della difesa B a sostenere che “di salmonella non si muore”; l’affermazione è condivisibile se completata:
“di salmonella non si muore, se questa viene adeguatamente (e tempestivamente) curata”. D’altro canto il fatto che i consulenti della difesa non abbiano mai visto morire un bambino (o bambina) di tre anni per salmonellosi è affermazione che non riveste carattere scientifico, non potendosi certo cornmisurare la valutazione scientifica, e quella giuridica conseguente, all’esperienza di uno o due stimati e noti docenti universitari, non fosse altro che per la constatazione che altro docente (il prof. P), parimenti stimato, ha affermato di avere visto bambini di tre anni morire di salmonella.
Quanto alla sussistenza del nesso di causalità, osserva il pretore che l’adozione di misure urgenti e incisive quali quelle indicate dai CT del pm, avrebbero sicuramente aumentato, e in maniera consistente, le probabilità di sopravvivenza di Valentina, e quasi certamente (il giudizio di certezza, in campo medico, è sostanzialmente precluso) l’avrebbero salvata da morte. Come spiegato dai consulenti del pm (ma anche dal professor C, CT della difesa B — pagina 125 trascrizioni udienza 21.4.99) il processo patologico che ha portato, in fine, alla morte di Valentina, trova la sua origine nella disidratazione. È quindi evidente che una corretta terapia di reidratazione (non per via orale, ma endovenosa) avrebbe significativamente accresciuto le possibilità di vita e, quanto prima la stessa avesse avuto inizio, tanto maggiori sarebbero state le possibilità di sopravvivenza.
Richiesti di individuare l’ultimo momento utile per intervenire e garantire la sopravvivenza della piccola V, il dottor P ha affermato che non è possibile individuare con sicurezza tale momento; tuttavia ha affermato che sarebbe stato più che corretto pervenire al ricovero della piccola quanto meno dopo la telefonata del tardo pomeriggio di lunedì. In difetto di altri contatti fra medico e famiglia, non è possibile stabilire se il “punto di non ritorno” sia stato superato a mezzanotte piuttosto che alle ventidue di lunedì o alle due di martedì mattina. Certo è che se la piccola fosse stata avviata all’ospedale per una corretta terapia dopo la telefonata della sera di lunedì, ella si sarebbe salvata.
Il giudizio sul nesso causale è il medesimo qualora si assuma che la causa “finale” della morte sia stata la polmonite, cioè che l’asfissia sia stata determinata dal fatto che la bambina “aveva alveoli polmonari con cui respirare” Prof. F, pag. 184, udienza del 21 aprile 1999). Anche in questo caso la corretta terapia di reidratazione avrebbero in primo luogo contrastato il progredire dell’infezione e il ricovero avrebbe dato modo ai sanitari di valutare le condizioni complessive della bambina e diagnosticare tempestivamente l’eventuale insorgenza della polmonite, oltre a provvedere tempestivamente a porre in atto le manovre rianimatorie prima fra tutte la respirazione artificiale meccanica) che, al contrario, poterono essere avviate solo dopo un considerevole lasso di tempo; Valentina è invece giunta alla giornata di martedì profondamente defedata e quindi non in grado di reggere la crisi respiratoria in un ambiente “non protetto”.
Come già detto per il giudizio sulla condotta del pediatra, che è sicuramente connotata da colpa, si segua l’una piuttosto che l’altra ipotesi circa la causa finale della morte (e sul punto non ci si soffermerà oltre), anche il nesso di causalità fra la condotta colposa del BARONE e l’evento dannoso finale sussiste in entrambe le ricostruzioni.
Già tali considerazioni sarebbero sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità del dottor B.
Sono individuabili, tuttavia, ulteriori condotte colpose ascrivibili al dottor B.
Con la visita delle 13, infatti, non si può certo sostenere che il medico abbia esaurito i suoi obblighi. Anzi, proprio l’aver constatato di persona una patologia, deve indurre lo stesso a una maggiore prudenza. È bene ricordare, a questo proposito, che in epoca successiva alla visita, Valentina manifestò altri sintomi, sopra descritti: oltre al vomito, che proseguiva vi fu l’episodio della difficoltà respiratoria, le labbra che diventavano bianche-violacee, le macchie sottocutanee rossastre. Infine il fremito, definito dalla madre di V “come una convulsione”. Chiarito che di convulsione non si trattava (la madre ha detto come una convulsione), si è detto che il medico, con cui dopo numerosi tentativi i genitori di Valentina riuscirono a mettersi in contatto alle ore 18 circa, ha attribuito le macchie a una reazione allergica alla NOVALGNA.
Non vi è stata spiegazione della difficoltà respiratoria. La condotta del medico, anche in questo caso, appare censurabile sotto molteplici profili.
In primo luogo va censurata, perché estranea ai canoni della scienza medica, la “diagnosi telefonica”, censura che deve essere ancor più ferma e radicale laddove si consideri che era già stata accertata una patologia che, anche se inquadrata fra quelle “ordinarie”, interessava comunque una bambina di tre anni e si prolungava ormai da oltre 15 ore. Non è necessario ricorrere al parere di un consulente, si perdoni l’ardire, per sostenere che una diagnosi che voglia essere tale non può limitarsi al semplice contatto telefonico. E ciò specialmente laddove si tratta di valutare sintomi e segni non agevolmente interpretabili dal profano, che Invece, in caso di telefonata, è la vera fonte di conoscenza del medico. In particolare, nei caso di specie, si trattava di sintomi e segni complessi (lo si è visto nella descrizione operata a dibattimento dalla madre e dalla nonna di V), cioè macchie sottocutanee che andavano e venivano, di una certa forma: sostenere semplicemente, come ha fatto il B, che si tratta di reazione allergica a un farmaco appare quanto meno imprudente. Del resto i consulenti del pm, sulla cui competenza non sorge alcun dubbio, attesa la completezza della loro indagine e il rigore dimostrato nel rispondere, e segnatamente il prof. P, hanno fornito una diversa interpretazione (peraltro condivisibile per i motivi che si diranno subito).
Ebbene per valutare le macchie rosse, occorre tenere presente che in passato a Valentina era già stata somministrata il farmaco NOVAIGINA (pagina 46 delle trascrizioni). Non solo, ma il B aveva chiesto alla madre se aveva già somministrato NOVAIGINA alla piccola e se vi erano state reazioni negative. Ciò chiese sia durante la visita sia durante la telefonata delle ore… Non si comprende quindi come egli possa aver attribuito le macchie alla reazione allergica a un farmaco in un soggetto che già lo aveva “sperimentato” e ceno non troppo tempo addietro, attesa la tenera età di V. La giustificazione appare quindi dettata da evidenti intenti difensivi, e contraddetta da dati oggettivi.
Assume invece maggior valore, proprio per tale circostanza, la spiegazione offerta dai Prof del pm, che, pur non negando a priori l’ipotesi della reazione allergica (che però è da escludere per la circostanza sopra detta, non conosciuta dai CT) attribuiscono le macchie a un disordine elettrolitico, perdita di sodio e potassio, tipico delle disidratazioni in corso.
Ci sono poi gli altri segni, non correttamente valutati, quando non ignorati: il colore violaceo delle labbra e l’affanno respiratorio, che non sono stati valutati dal pediatra il quale, al contrario, ne avrebbe dovuto dedurre il progredire della disidratazione; pure i fremiti di V, frettolosamente ricondotti all’abbassamento della temperatura, erano verosimilmente frutto delle turbe neuromuscolari, anch’esse collegate al disordine elettrolitico causato dalla disidratazione progressiva (si veda ancora la deposizione dei CT e in particolare del prof. P a pag. 167 delle trascrizioni — udienza 17marzo 1999).
È opportuno precisare che per questi ultimi sintomi (i fremiti), non si può affermare con
certezza la causa, poiché si è trattato di un episodio isolato, difficilmente valutabile, in assenza di visita; per gli altri (macchie rosse, labbra violacee, affanno respiratorio) la causa èpiù facilmente individuabile, e va ricercata proprio nella progressiva disidratazione, non individuata e neppure ipotizzata dal medico (si veda la relazione ex art. 360 c.p.p. a pagina 37, pane in corsivo): le labbra assumono colorazione violacea (“come quando si ha freddo”) quando la circolazione non è regolare, e tale circolazione non regolare, può causare anche affanno, mentre le macchie rosse sono state correttamente interpretate (dai CT del pm) come segni del disordine elettrolitico, prima conseguenza della disidratazione. E la censura della condotta del pediatra è duplice: la mancata o errata valutazione dei sintomi e segni cinici della piccola paziente da un lato; la mancata visita, che verosimilmente ha contribuito sotto il profilo causale all’errata valutazione di cui sopra.
Anche in questo caso, la corretta diagnosi (impossibile per telefono), avrebbe indotto il medico a una più prudente condotta: terapia infusionale endovenosa e ricovero ospedaliero, quanto meno per conoscere i valori degli elettroliti (gli esami relativi non sono complessi, ma non possono essere eseguiti a domicilio e, ovviamente, sono i primi a essere prescritti per il padre e la madre di Valentina, anch’essi ricoverati subito dopo la morte della figlia, per salmonellosi) e lo stato di disidratazione, procedendo, se del caso, a una terapia più aggressiva.
Nel contempo occorre affermare che la condotta alternativa corretta avrebbe consentito di evitare l’evento. Infatti se il medico avesse correttamente interpretato i sintomi e i segni, come appena spiegato, avrebbe disposto l’adozione di misure urgenti atti a contrastare la disidratazione in atto; in tale caso non si sarebbe pervenuti all’esito infausto. Analogamente la condotta alternativa corretta rispetto alla mancata visita era, appunto, l’effettuazione di una nuova e più approfondita visita, al termine della quale, se compiuta secondo i canoni di diligenza, prudenza e perizia, la condotta concreta e gli esiti sarebbero stati, nuovamente, quelli appena indicati, con conseguente salvezza della bambina.
Altre osservazioni della difesa dell’imputato BARONE
Appare ora opportuno valutare alcune specifiche osservazioni della difesa del dottor BARONE, così completando anche alcune considerazioni già svolte dianzi.
Va premesso che, verosimilmente, non corrisponde al vero l’affermazione fatta dalla difesa, in corso di arringa, che il dottor BARONE non ha mai potuto difendersi. Infatti il rinvio a giudizio è intervenuto dopo l’entrata in vigore della legge n. 234 del 16 luglio 1997, la quale impone che il decreto di rinvio a giudizio sia preceduto dall’invito a presentarsi al pm. Del resto il dottor Q è stato interrogato (l’interrogatorio è stato acquisito, su richiesta della difesa del medico), come pure gli imputati M e B (che, come riferito informalmente dalla difesa, nel corso del processo, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere); è dunque più che verosimile che il dottor B sia stato interrogato (o quanto meno invitato a presentarsi) e sia stato messo nelle condizioni di difendersi, al contrario di quanto riferito dalla difesa)
Prescindendo da ciò, una delle prime osservazioni della difesa è stata la considerazione che la salmonella Hadar non fosse un tipo di salmonella conosciuto, il che giustificherebbe alcuni errori di diagnosi e di terapia. La tesi non ha pregio, poiché anche se il tipo di salmonella non era conosciuto, il quadro patologico causato dalla stessa era il medesimo che di altre salmonelle. Non vi è dubbio, e lo si è ripetuto, che l’errore del pediatra non è stato tanto quello di non aver riconosciuto la salmonella (anche se avrebbe potuto), ma di non aver bene operato in base ai segni e sintomi che gli si presentavano, sottovalutando il pericolo dA disidratazione incombente, che pure si era rappresentato e che era prevedibile in virtù delle ripetute scariche di diarrea ed episodi di vomito.
Né ha rilevanza, sul punto, il dpr 613 del 1996, che recepisce l’accordo per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta, accordo che regola in primo luogo i rapporti con l’Azienda usl e non con gli assistiti e che non può certo far venir meno gli obblighi generali del medico. Peraltro lo stesso accordo obbliga ad effettuare “nel più breve tempo possibile” la visita urgente, e tale deve ritenersi quella richiesta nel pomeriggio dai genitori di V.
Si è detto e ripetuto da parte del dottor B che la bambina non era grave; tuttavia, a prescindere dalla sottovalutazione dei sintomi più volte evidenziata, va precisato che l’affermazione circa lo stato di salute della bimba non era assolutamente valutabile dal pediatra, che dopo la visita delle 13 non ha più visto la paziente, limitandosi a fornire un’altra diagnosi telefonica.
Quanto alla NOVALGINA, già assunta da V in precedenza, il farmaco non le aveva dato alcun disturbo: conseguentemente non è possibile affermare che le macchie rosse fossero frutto di reazione a tale farmaco. Era comunque dovere del medico verificare concretamente tale reazione, specie perché la madre gli aveva riferito che la NOVALGINA era già stata assunta dalla piccola senza effetto collaterale alcuno; il dottor B al contrario, non verificò le macchie.
Pare opportuno confutare anche il dubbio posto dalla difesa del B in sede di arringa, circa l’effettiva somministrazione del BACTIRIM; il dubbio trae spunto da un’affermazione della madre, che non avrebbe somministrato il farmaco immediatamente dopo la visita delle 13. Tuttavia la madre non ha detto di non averlo somministrato, sicché l’illazione va respinta, anche perché nell’antibiogramma esaminato dai CT del pm (si veda la loro relazione), le molecole del BACTRIM sono state trovate attive; inoltre il flacone del BACTRIM, reperito a casa B, era malato; tali elementi inducono a ritenere pienamente provato che il BACTRIM venne somministrato e dunque la morte non è imputabile, neppure indirettamente o parzialmente, al mancato rispetto delle prescrizioni mediche.
Quanto ai protocolli regolatori dei ricoveri, occorre spendere alcune parole sulla rilevanza nel caso di specie: è bene precisare che tali protocolli non possono essere considerati prescrizioni per il ricovero, ma piuttosto norme interne all’organizzazione dell’Azienda usi volte da un lato a valutare l’operato dei pediatri, dall’altro a suggerire agli stessi una linea di comportamento, che non può comunque essere considerata vincolante. Peraltro è appena il caso di evidenziare che lo stesso dottor B ha ammesso che, qualora egli ritenga che la situazione del paziente imponga il ricovero, egli io prescrive, si nntn o no nelle categorie previste dai protocolli.
Sempre secondo la difesa vi era una completa disponibilità del dottor B alle richieste dei genitori di V, sicché, sembra dedursi, il mancato intervento è dovuto al fatto che i genitori non abbiano ravvisato nulla da segnalare all’attenzione del medico. Lo stesso B, nella sua memoria difensiva, ha sottolineato che al suo rientro a casa, la sera del lunedì, non fu chiamato, mentre scendeva dall’auto, da nessuno (occorre ricordare che le abitazioni di famiglia e pediatra sono vicine). L’affermazione circa la disponibilità del medico non sembra possa essere condivisa: si è già detto delle difficoltà incontrate dal padre e dalla madre di V per contattarlo (sia la mattina di lunedì che in seguito) e, soprattutto, per convincerlo a recarsi a compiere la visita domiciliare delle 13 (il pediatra sosteneva, in un primo momento, che si trattava di una visita inutile). Va evidenziato anche che alla segnalazione preoccupata delle 18 circa di lunedì, egli rispose con una diagnosi telefonica, sempre tranquillizzante. Conseguentemente non si può ceno affermare che la disponibilità fosse elevata, e ciò anche in considerazione del fatto che visitare Valentina non avrebbe sottratto troppo tempo alla cura degli altri malati, posto che, appunto, ella abitava di fronte a casa del pediatra, il quale non avrebbe dunque perso tempo negli spostamenti ambulatorio - casa del paziente e viceversa. Né si può addossare la responsabilità del mancato ricovero, o comunque del mancato nuovo intervento, ai genitori di V. Essi in primo luogo non sono medici, sicché fino a quando la piccola presentava gli stessi sintomi già valutati dal pediatra. non avevano ragione di interpellare questo o la guardia medica; e infatti, diligentemente, la guardia medica è stata interpellata la mattina alle 4, poi il pediatra, pur permanendo i sintomi, alle 8 (raggiunto alle 9), di nuovo il pediatra in mattinata, poiché era comparsa la febbre; ancora il pediatra nel tardo pomeriggio, poiché erano comparse le macchie rosse, i fremiti, il respiro affannoso etc.; dopo tale contatto telefonico i due non hanno più cercato il medico di base o la guardia medica, ma solo perché non hanno notato sintomi “nuovi’. Ovviamente ciò non significava che la bambina stesse guarendo o fosse stabile. D’altro canto i segni della disidratazione e delle sue conseguenze c’erano, e sono stati più volte indicati, ma la mancata visita e la cattiva interpretazione degli stessi ha impedito che il processo patologico venisse correttamente individuato e valutato.
E del resto, come si è detto più volte, è stato il dottor B a “curare” per telefono la piccola, così non potendo valutare a pieno la situazione e sottovalutando lo stato di disidratazione progressivo; una visita attenta avrebbe rilevato tale stato o, quanto meno, avrebbe indotto il pediatra a compiere accertamenti più approfonditi cui si è fatto cenno sopra (esami analitici del sangue, rilevazione della pressione etc.). In tale quadro non si vede quale appunto possa essere mosso ai genitori, costantemente e pervicacemente tranquillizzati dal pediatra.
Anche il fatto che V non si lamentasse, è bene precisano, non è ceno una circostanza di per se stessa indicativa di uno stato di salute non compromesso. Anzi è noto che nei bambini, i quali a differenza degli adulti difficilmente controllano le proprie reazioni, uno stato di quiete può essere causato, oltre che dal benessere, o minor malessere, anche dall’impossibilità di reagire e di esprimere (con il pianto o con altre manifestazioni vivaci), il dolore, ed essere quindi indicativo di un maggior malessere; di qui la necessità, per il pediatra, di valutare più attentamente i segni e sintomi e ricerca di dati il più possibile oggettivi.
L’ipotesi poi della c.d. «morte improvvisa”, ventilata dalla difesa in sede di discussione finale, è completamente inaccettabile. A prescindere dalla considerazione che la morte improvvisa è fenomeno dai contorni non noti e si dubita anche dell’effettiva validità scientifica di tale nozione, occorre precisare, in primo luogo, che il fenomeno è usato m letteratura con riferimento alle morti intervenute nel primo anno di età; in secondo luogo l’espressione riguarda quelle morti che sopravvengono m assenza di segnali premonitori, anche di semplice malessere (appunto, improvvise), in cui la causa Hon è nota. Al contrario nel caso di specie la causa è nota, e i segnali di malessere erano evidenti, tanto da essere rilevati anche dai genitori, che ceno non sono dotati di elevate capacità cliniche e diagnostiche.
Il dottor B, e poi la sua difesa, hanno negato che durante la visita sussistesse uno stato di disidratazione. Orbene, a prescindere dalle considerazioni più volte evidenziate circa la carenza degli accertamenti effettuati dal pediatra, occorre comunque ricordare da un lato che egli si era prefigurato tale stato di disidratazione, tanto da aver prescritto l’assunzione di liquidi (prescrizione insufficiente, ma comunque indicativa della consapevolezza del medico del pericolo di disidratazione); in secondo luogo, va ricordato che egli, nonostante le richieste pomeridiane, effettuò, intorno alle ore 18, la sola “diagnosi” telefonica, non potendo valutare le effettive condizioni di V che invece, secondo i consulenti del pm, proprio in quell’arco temporale stavano deteriorandosi tempre più.
Altro punto toccato dalla lucida e attenta arringa della difesa del pediatra dott. B, è stata la questione “tempo”. Si è sostenuto (prima da parte dei consulenti, poi da parte dell’imputato, poi da parte della difesa in sede di discussione) che proprio la rapidità con cui si è evoluta la patologia di Valentina è indicativa, da un lato, della non prevedibilità dell’esito, dall’altro di uno stato di patologia pregresso. Elementi questi, che dovrebbero indurre a escludere la responsabilità del medico.
Tuttavia il CT del pm dottor P, la cui competenza ed esperienza, acquisita e affinata da decenni di esercizio della professione clinica nell’Università di BOLOGNA, è fuori discussione (né è stata contestata da alcuno), ha riferito che nella sua esperienza, sta pure risalente, egli ha visto bambini morire per disidratazione in 36-48 ore; nello stesso tempo il professor B ha riferito che il modo di manifestarsi della salmonella ha subito mutamenti negli ultimi anni, diventando più pericoloso (o per maggiore aggressività del germe, o per minore possibilità di difesa dell’organismo umano). Conseguentemente non si può sostenere che la morte di V sia un evento eccezionale perché intervenuta 36 ore dopo l’assunzione del cibo infetto; va invece valutata più approfonditamente l’affermazione di una previa malattia, su cui ci si è intrattenuti precedentemente, ipotizzata anche dal (T della difesa M e B prof. V.
Occorre evidenziare che per ritenere la sussistenza di tale stato e soprattutto, la sua preesistenza alla salmonellosi, occorre fare riferimento alla presenza di macrofagi e detriti cellulari.
A prescindere da ciò, tale stato di debolezza, di immunodeficienza, o comunque di maggiore esposizione alle potenzialità offensive del germe della salmonella, non è elemento che da solo abbia potuto causare la morte di V. E, come è noto, anche aderendo all’interpretazione estensiva dell’articolo 41 Il comma c.p., unicamente i fatti preesistenti che siano stati sufficienti “da soli” a determinare l’evento escludono il rapporto di causalità. Conseguentemente l’eventuale stato di patologia pregresso non ha alcuna rilevanza nel caso di specie. Per di più si tratterebbe di una condizioni patologica, quindi rientrante nel campo
di conoscenza e di azione del pediatra, che semmai avrebbe dovuto occuparsi e curare anche tale stato.
Conclusivamente, esaurite tali questioni, va ribadito che la condotta del dottor BARONE, nella cura di Valentina BIYDA, risulta connotata da colpa grave, condotta che si pone in relazione di causalità diretta con la morte di Valentina BUDA e impone di dichiarare l’imputato responsabile del delitto di omicidio colposo.
Posizione di Q A F
La posizione di Q A F appare di complessità minore, pur dovendo essere anch’essa attentamente valutata. La diversa complessità discende dal fatto che egli si è limitato a un unico intervento, telefonico, durante la notte, a poche ore dall’insorgenza dei primi sintomi della patologia di V.
Ripercorrendo brevemente l’episodio, alle ore 4 circa il dottor Q viene contattato, quale guardia medica, dalla madre di V, che illustra i sintomi della bimba. Vi è una discordanza circa il fatto che sarebbe stato segnalato anche il disturbo del padre, circostanza negata dal Q che in effetti non ha annotato alcunché sul registro a proposito del padre (e all’epoca non aveva motivo di omettere tale annotazione). Sta di fatto che anch’egli commette lo stesso errore del dottor B, individuando la causa della patologia nel viruss intestinale assai diffuso in zona all’epoca; prescrive un regolatore del transito (Peridon o Plasil, anche sul punto non vi è accordo, ma pure questa circostanza non è rilevante) e consiglia, in caso di persistenza dei sintomi, di rivolgersi al pediatra.
I consulenti tecnici del pm, che avevano censurato nella loro relazione la condotta del Q, hanno poi completato il loro pensiero, ammettendo che comunque, anche in caso di diagnosi corretta, le prescrizioni e la condotta del medico di guardia non erano errate, né foriere di conseguenze negative. Semplificando il prof P, pur premettendo che in caso di visita e di anamnesi più approfondita il dottor Q avrebbe potuto meglio valutare la situazione e individuare, quale possibile causa della patologia in atto, una tossinfezione alimentare e quindi una possibile salmonellosi, ha comunque concluso affermando che, in quelle condizioni di tempo e di luogo, considerati i sintomi della bambina, egli (prof. PAOLUOSI) si sarebbe comportato nello stesso modo.
Trasponendo in termini giuridici il ragionamento clinico, ciò significa che la condotta del Q, pur censurabile in termini di diligenza, prudenza e perizia (l’anamnesi e totalmente assente, egli si adagia sulla prima ipotesi possibile, influenzato dall’epidemia in atto), non ha avuto efficienza causale nel processo che ha portato alla morte di Valentina. E ciò proprio perché, anche qualora egli avesse posto l’esatta diagnosi, il “consiglio”, la terapia, sarebbero stati i medesimi. Non va dimenticato che, al momento, la bimba aveva accusato 4 o 5 scariche di diarrea e altrettanti episodi di vomito, situazione che imponeva una vigilanza, ma non ancora un intervento diverso o più incisivo (ricovero, terapia infusionale, farmacoterapia specifica), nel senso che lo stesso poteva essere preso in considerazione, ma certo non era ancora obbligato. In altre parole quando il Q fu chiamato la situazione era ancora fluida e molte strade restavano aperte. La diarrea e il vomito erano certo importanti, ma non ancora come lo sarebbero diventati in seguito, proprio perché perduranti per numerose altre ore; non c’era stata febbre né altri fenomeni rilevanti. Egli consiglia il farmaco, ma anche, in caso di persistenza dei sintomi, di contattare il pediatra. Tale consiglio sembra corretto perché da un lato invita i genitori alla prudenza, cioè a non sottovalutare il problema, dall’altro non crea allarme particolare, che in quella fase non era ancora giustificato, proprio perché i sintomi erano comparsi da poco (circa due ore) e le scariche di diarrea e il vomito erano ancora limitate (nell’ordine di 4 o 5).
L’errore del Q, quindi, che può essere censurato sotto il profilo della perizia (e in una certa misura anche della negligenza, poiché una visita domiciliare avrebbe consentito di cogliere un quadro più completo e verosimilmente di inquadrare la patologia correttamente), non è però connesso causalmente con l’evento mortale, poiché anche se la diagnosi fosse stata corretta la condotta sarebbe stata la medesima.
L’esclusione del nesso causale comporta l’assoluzione per non aver commesso il fatto.
La determinazione della pena
In mento alla determinazione della pena, va ricordato che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. sez. V, sent. n. 9141 dell’il settembre 1991, irnp. Ormando ‘La motivazione in ordine alla determinazione della pena base, ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale”), non occorre una particolare motivazione laddove la pena venga contenuta entro il “medio edittale”, cioè la metà della somma fra minimo e massimo. Altra giurisprudenza appena più rigorosa, aia che ben si attaglia al caso di specie, dispensa egualmente da un particolare obbligo di motivazione laddove la pena sia ‘compresa tra il minimo e il medio edittale’; in tal caso “la motivazione non deve necessariamente svilupparsi in un esame dei singoli criteri elencati nell’art. 133 c.p., essendo sufficiente il riferimento alla necessità di adeguamento al caso conncreto” (sez. VI, sent. n. 8156 del 3 settembre 1996, imp. Vacca).
Ciononostante è opportuno svolgere alcune considerazioni, ispirate dai criteri dell’ari. 133 c.p. e segnatamente alla gravità della colpa, particolarmente elevata per il pediatra dottor BARONE, e in grado rilevante, anche se minore, per i coniugi M e B.
Non è certo questo il momento di ripercorrere tutta la vicenda, essendo sufficiente ricordare, quanto al dottor B, alcune circostanze; egli, contattato prima delle 9 della mattina, e richiesto di visita, la ritiene non necessaria e fornisce consigli telefonici; richiesto di una nuova visita quando si trova nella propria abitazione, situata di fronte a quella dei coniugi B, dapprima la nega (“non ne vedo il motivo, direi le stesse cose che vi ho detto per telefono”), poi la propone dopo pranzo, infine, dopo pressanti insistenze, la effettua; richiesto nuovamente il suo intervento, egli spiega tutto per telefono (le macchie rosse, i fremiti).
Anche per quanto riguarda gli imputati B e M la colpa è grave, anche se in grado minore: basti ricordare lo stato di pane dei locali del ristorante (quello chiamato “di preparazione della pasta fresca”), le modalità di rifornimento della carne, quelle di conservazione dei cibi, la circostanza che si deve ritenere provata una contaminazione secondaria e quindi un mancato rispetto di elementari nonne igieniche.
Nel contempo si deve evidenziare la diversa posizione dei tre imputati: la B, pur essendo cuoca del locale, ed avendo quindi causato in prima persona la contaminazione, riveste comunque un molo sottordinato nella gestione dello stesso e non si procura direttamente la merce. Conseguentemente, rispetto al marito M G, la censura che gli si muove è di rilievo inferiore. Al contrario per il M, stante la sua posizione di preminenza, il suo molo attivo nella gestione del locale, specie relativamente all’approvvigionamento delle materie prime, nonché al fatto che l’attività era svolta anche in locali senza licenza, in condizioni igieniche precarie per non dire insussistenti, il rimprovero è di grado superiore. Quanto infine al pediatra, dottor B, la colpa del medesimo è ancora più grave, per i motivi che si sono appena espressi, e per la sua concreta condotta come ricostruita sopra.
Questo giudice ritiene che mantenere le pene “nei pressi” del minimo edittale, non corrisponda a criteri di giustizia, poiché la conseguenza di tale prassi è che condotte molto diverse tra loro vengono punite con una pena sostanzialmente analoga. Al contrario occorre valutare, proprio sulla scorta dei criteri dell’art. 133 c.p., le peculiarità del reato, al fine di attribuire la giusta pena. In tale operazione assume rilievo anche la gravità del danno causato alla persona offesa, troppo spesso relegata a ruolo di semplice spettatrice, o al massimo portatrice di interessi patrimoniali, contrariamente alla previsione del codice che inpone di valutare (anche) la gravità del danno cagionato alla persona offesa del reato. Per quanto riguarda V B, trattandosi di omicidio colposo, si potrebbe affermare che la morte è evento unico, che non soggiace a valutazioni di gravità; l’affermazione e condivisibile in pane, poiché occorre precisare che anche le sofferenze che hanno preceduto la morte, sicuramente sussistenti e rilevanti, anche per la giovane età della vittima, hanno rilievo per valutare la gravità del danno. Quanto ai genitori, anche in questo caso si deve evidenziare la grande e perdurante sofferenza da essi patita, sofferenza di grado elevato anche per la peculiarità del caso, che verrà evidenziata con motivazione relativa alla liquidazione del risarcimento, cui qui per brevità si rimanda.
Richiamato dunque il criterio giurisprudenziale sopra citato (il medio edittale, per [‘omicidio colposo, è due anni e nove mesi di reclusione), ed evidenziato l’elevato grado della colpa (come sopra differenziato) e l’altrettanto elevata gravità del danno cagionato alle persone offese, si ritiene equo per il delitto di omicidio colposo determinare le pene in modo da collocare le stesse fra il minimo e il medio edittale, più vicine a questo piuttosto che a quello a seconda del grado della colpa. Si ritengono pertanto eque, ai sensi dell’an. 133 c.p., le seguenti pene: quanto a B A, la pena di un anno e quattro mesi di reclusione; quanto a M G la pena di un anno e Otto mesi di reclusione; quanto a B R la pena di due anni di reclusione.
Vanno poi riconosciute a tutti gli imputati le attenuanti generiche che si giustificano, a parere di chi scrive, per l’incensuratezza dei predetti.
Conseguentemente le pene come sopra determinate, per effetto delle generiche si riducono rispettivamente a dieci mesi e venti giomi di reclusione per B, a un anno un mese e dieci giorni di reclusione per M, a un anno e cinque mesi di reclusione per B.
Per il solo M va poi determinata la pena per il delitto di cui agli articoli 444 e 452 c.p., in base ai criteri appena espressi, perfettamente adattabili anche a tale fattispecie: la pena equa, anche in questo caso su livelli intermedi fra minimo e medio edittale, va fissata in dieci mesi di reclusione e lire 2.100.000 di multa, da ridurre a sette mesi di reclusione e lire 1.400.000 di multa per effetto delle attenuanti generiche.
Va esclusa la continuazione fra tali delitti, poiché la natura colposa degli stessi è incompatibile con l’ideazione e l’attuazione di un unico disegno criminoso.
Tuttavia va precisato che i due delitti di omicidio colposo e commercio di sostanze alimentari nocive colposo sono stati commessi dal M, mediante le medesime condotte sicché essi, pur mantenendo la propria individualità giuridica, perché offendono beni giuridici diversi, devono essere unificati per concorso formale. Più grave è il delitto di omicidio, che peraltro prevede la sola pena della reclusione. La stessa deve essere aumentata in ragione di tre mesi di reclusione, e così cumulativamente un anno e tre mesi di reclusione, pena finale per il M.
Alla condanna segue anche quella al pagamento delle spese processuali, che raggiunge gli
imputati in solido tra loro.
Concessione dei benefici di legge
Il giudizio prognostico sulla recidiva appare certamente favorevole per gli imputati B e M, in virtù della loro incensuratezza e nonostante molti dei testi vicini agli stessi (per amicizia o rapporto di parentela e affinità) abbiano tenuto una condotta ai limiti dell’omertà, che difficilmente può essere considerata esclusivamente spontanea; sul punto si vedano, ad esempio, le deposizioni di M O, medico di base della famiglia M, il quale la visitò dopo i fatti e, pur trovata la signora B allettata, non ha saputo riferire (nonostante la sua qualità) il perché, e di M Ivo sentito all’udienza del 21 aprile 1999; quest’ultimo, pur abitando sopra il ristorante e avendo accusato disturbi causati da salmonellosi, ha riferito di non ricordare il motivo dei disturbi, pur intervenuti tre o quattro giorni dopo i fatti; ha affermato di non sapere se la cognata lavorava in cucina come cuoca; anzi, lo ha riferito dopo alcune decine di domande (si veda la trascrizione da pag. 17 a pag. 21); ha affermato di non aver saputo che il ristorante e il negozio di alimentari, sito a fianco dello stesso, era stato chiuso d’autorità.
Anche per il dottor B deve ritenersi analoga prognosi. È ben vero che il medico ha dichiarato, nel corso dell’esame, che qualora egli si trovasse nuovamente m una situazione analoga, si comporterebbe nello stesso modo; tale affermazione potrebbe indurre a formulare una prognosi sulla recidiva sfavorevole all’imputato. Infatti dalla frase è possibile ricavare la convinzione che, in un caso analogo, il pediatra terrà la medesima condotta, e si verificherà nuovamente l’evento dannoso finale. Ne discenderebbe il diniego dei benefici di legge.
Tuttavia questo giudice ritiene che l’affermazione del dottor B non debba essere presa alla lettera, essendo verosimilmente dettata da scopi difensivi. Affermando che si comporterà nel medesimo modo, l’imputato intende affermare che egli non ha nulla da rimproverarsi, e la sua condotta non è censurabile. L’affermazione, certo, può sembrare presuntuosa, ma non può comportare la negazione del beneficio della sospensione, proprio perché verosimilmente dettata da intenti difensivi. Anche al B devono quindi essere concessi entrambi i benefici di legge.
La richiesta di risarcimento
Dalla dichiarazione di responsabilità penale degli imputati B, M e B, discende la condanna al risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili, le cui posizioni vanno, in parte, tenute distinte.
Si tratta, ovviamente, di risarcimento in primo luogo del danno morale patito dai genitori di V B.
A tale proposito il Pretore ritiene di dover tenere presente il sistema cd. tabellare, adottato ormai da numerosissimi tribunali italiani, sia pure con diverse valutazioni, ma non realmente discostanti, specie per quanto riguarda danni quali quello di cui ci si occupa. Tali tabelle sono state oggetto di vera e propria “pubblicazione”, da ultimo sulle riviste specializzate, e dunque possono essere poste a base dell’individuazione dei criteri di liquidazione.
In particolare appare convincente il criterio elaborato dal tribunale di MILANO, che in caso di risarcimento del danno morale da morte di un congiunto, fa riferimento in primo luogo al danno biologico che spetterebbe al defunto nella misura massima (100%). Tale valore va poi diviso fra i congiunti e su questa somma occorre operare una decurtazione, fissando il danno morale in un importo che va dalla metà ai due terzi della voce di danno sopra determinata. È ovvio che, operandosi anche la “divisione” fra i due coniugi, la liquidazione corrisponde a una somma che oscilla fra un quarto e un terzo del biologico che sarebbe spettato al defunto.
È bene precisare che tale criterio non discende dall’affermazione della trasmissibilità iure hemiitatis del danno biologico patito da V, che nel caso di specie non ricotte, poiché la sofferenza e la lesione dell’integrità psicofisica ha avuto durata non apprezzabile temporalmente da poter entrare nel patrimonio di V e trasrnettersi al padre e alla madre (cfr., per tutte, cass. sez. III civile, n. 2117 del 14 marzo 1996).
Tuttavia da un lato ancorare il danno morale a quello biologico è criterio ormai accettato in tutti i tribunali (variando la percentuale, da un minimo di un terzo a un massimo di due terzi); dall’altro fare riferimento al danno del 100% appare più che corretto, atteso che la perdita del congiunto è danno irreparabile, “totale”, assimilabile alla totale perdita dell’integrità psicofisica: e ciò specie laddove il congiunto sia in tenera età, e quindi fortemente e visceralmente legato ai genitori.
Così, posto il punto pari a 11.000.000 di lire, il danno biologico che sarebbe spettato al defunto in caso di lesione totale (100%), ammonterebbe a un miliardo e ottantanove milioni di lire (tenuto conto del coefficiente di riduzione per l’età 3 anni — di Valentina). Tale somma va divisa fra i due genitori, pervenendosi a una somma di lire 544 milioni di lire. Conseguentemente, la somma da liquidare per il danno morale oscillerebbe, secondo le tabelle milanesi fra i 272 e i 360 milioni di lire.
Criteri analoghi sono seguiti presso il Tribunale di BRESCIA, ove la determinazione è analoga nel procedimento, pur essendo il “punto” più leggero.
Il Tribunale di FIRENZE, invece, con valutazione separata, riconosce a ciascun
genitore, in caso di morte del figlio unico, celibe, convivente, minorenne, una somma oscillante fra i 200 e i 400 milioni di lire. Il Tribunale di LIVORNO prende quale base le tabelle fiorentine, operando, caso per caso, aumenti fino al 50%. Il Tribunale di LUCCA fissa il risarcimento fra i 180 e i 360 milioni (figlio unico, celibe, convivente, minorenne)
Il Tribunale di ROMA mantiene il risarcimento su somme anche più elevate: sempre partendo dal danno biologico, questo viene dimezzato, giungendosi comunque a somme che superano i 300 milioni.
Ciò detto, e considerato che tali tabelle hanno carattere evidentemente orientattvo, va ribadito che il caso ha una sua peculiarità, non essendo assimilabile a quello di un incidente stradale in cui possa aver perso la vita un bambino.
La peculiarità è dovuta a diversi fattori: in primo luogo la morte non è imputabile a una malattia grave che avrebbe potuto essere guarita solo con una particolare perizia. Al contrarioo si è visto come da un lato nel ristorante “………” non fossero rispettate le più elementari nonne di igiene, che la carne di coniglio fosse reperita e preparata in condizioni igieniche precarie, e dall’altro come la condotta del pediatra sia stata improntata alla massima superficialità, con risposte quasi sempre telefoniche, pronte solo a minimalizzare la patologia, non a curarla.
Ebbene, se è vero che la morte di un proprio congiunto, specie se in tenerissima età, è un fatto inaccettabile per chiunque, si deve affermare che una morte quale quella di V B è ancora più inaccettabile, perché frutto di condotte che eufemisticamente si possono definire ora negligenti, ora sciatte, ora improntate a burocratico disinteresse, in primo luogo da parte di chi istituzionalmente preposto ad assicurare la salute della piccola.
In altre parole altro è l’impatto di una morte da incidente stradale, ove a volte il decesso è svincolato dalla gravità oggettiva del sinistro e ove le colpe, anche minime, rilevano penalmente e rendono punibile la condotte dell’agente: in tali casi, ferma restando la tragicità dell’evento, il livello di tolleranza è più elevato, anche perché il numero dei sinistri è purtroppo anch’esso elevato e perché il decesso può discendere, come si diceva, da una colpa minima, altro è l’impatto su una famiglia di un decesso come quello di V, decesso che, con una condotta appena più attenta alle esigenze del caso, avrebbe potuto essere evitato.
Tali circostanze si riflettono, inevitabilmente, sul danno patito dai genitori di V, poiché è evidente che quanto più l’evento si presenta, ed è valutabile, come inaccettabile, tanto maggiore è il dolore che esso provoca, cosicché occorre mantenere la liquidazione del danno su livelli elevati. Quanto più la colpa è grave, tanto più la persona offesa coglie e sente l’ingiustizia di quanto subito, con conseguente innalzamento per ragioni di equità della somma da liquidare. Somma che, è bene ribadirlo, solo giuridicamente può essere considerata “risarcimento”, poiché ovviamente nessuna sentenza di condanna potrà mai lenire il dolore causato dalla perdita della propria figlia, in età tenerissima.
Trattandosi di debito di valore, occorre procedere a una liquidazione con criteri di “valutazione all’attualità, ossia al momento dell’emanazione della sentenza” (cfr. Cass. Sez. 3 civile, sent. n. 9376 del 24 settembre 1997, ric. Querci c. La Previdente).
Tenuto conto dunque di tutte tali circostanze, si ritiene equo determinare il risarcimento, quanto a Gi G, in lire 300.000.000.
Quanto a S B, occorre aggiungere altri elementi, propri di tale pane civile, che inducono ad aumentare tale risarcimento, anche in ragione dì una componente patrimoniale. Infatti il B, dopo la morte di V, si è dovuto rivolgere alle cure di uno psicologo (si veda la sua deposizione, nonché le ricevute fiscali prodotte dalla difesa, relative alla psicoterapia), circostanza questa che oltre a rilevare sul piano patrimoniale è indicativa di una lesione alla propria integrità psicofisica. Egli è apparso tuttora in uno stato di sofferenza elevatissima, palpabile, paradossalmente (l’avverbio è ispirato a quanto ordinariamente, sia pure scarsa scientficità, si ritiene) maggiore di quello della madre. Tale sofferenza (che è verosimilmente dovuta al fatto che la G, all’epoca del dibattimento, aveva avuto da poco un’altra figlia, che stava allattando; in tale quadro la madre ha potuto affrontare e superare con minore difficoltà il lutto dovuto alla morte di V) è trasmodata m una vera e propria lesione dell’equilibrio psichico, non spiegandosi altrimenti il ricorso alla psicoterapia. Va ricordato che tale forma di cura e tuttora considerata (a tono) come un fatto che genera vergogna, sicché mentre non è raro incontrare malati fisici “immaginari”, quando si scende sul terreno della terapia della psiche, è molto più facile incontrare malati che rifiutano di curarsi. Tale considerazione, che appartiene alla sfera del notorio, deve indurre a ritenere più che provata la lesione patita dal BUDA, che diversamente non si sarebbe certo rivolto a uno psicologo.
Sul punto può essere ricordata la recente giurisprudenza della suprema corte (sez. III civile, n. 8970 del 10 settembre 1998, Feverati ed altro c. Unipol SpA ed altro): “Gli eredi di persona deceduta in conseguenza dell’altrui atto illecito hanno diritto, ove ne dimostrino l’esistenza, al risarcimento del danno alla propria integrità psicofisica, subito in conseguenza dell’evento luttuoso che li ha colpiti”.
Per tali ragioni, tenuto conto degli esborsi e della lesione, che deve essere valutata in via equitativa, si determina la somma dovuta al B in lire 350.000.000.
La gravità del danno patito e la circostanza che tale danno discenda dalla penale responsabilità degli imputati, la mancata offerta di una qualunque forma di risarcimento, anche a titolo transattivo, impone la concessione di una provvisionale a entrambe le costituite parti civili, provvisionale che non può essere inferiore a 150 milioni, essendo impensabile una liquidazione inferiore a fronte di un evento a tal punto tragico e doloroso.
Il responsabile civile
Occorre ora analizzare la questione relativa alla chiamata m causa, se così si può dire, dell’Azienda usi quale responsabile civile. L’Azienda si è costituita contestando il fondamento della chiamata, nonché il quantum richiesto dalle parti civili il pretore ritiene che la domanda delle parti civili debba essere accolta in parte.
Occorre in primo luogo escludere la rilevanza della posizione di Q A F e la qualificazione del rapporto del medesimo con l’Asl. Infatti egli è stato assolto da ogni addebito, sicché stabilire se il suo rapporto sia tale da comportare una responsabilità per l’Azienda è superfluo, anche se gran parte delle considerazioni che si svolgeranno per il pediatra valgono pure per la guardia medica.
Prima di passare all’esame del rapporto fra il dottor B, o meglio, fra i pediatri convenzionati, e l’Azienda usi, è bene ricostruire il quadro normativo in tema di responsabilità da fatto illecito.
Come è noto, la dottrina prima e la giurisprudenza poi si sono confrontate su due possibili ricostruzioni della disciplina della responsabilità civile extracontrattuale. Essenzialmente vi era la posizione di chi riteneva che i criteri di attribuzione della responsabilità previsti dagli articoli 2047 e seguenti del codice civile e in particolare degli articoli 2049, 2050 e 2051 c.c. necessitassero, per essere operativi, di un fatto illecito vero e proprio, come ipotizzato dall’art. 2043 c.c.; e l’altra posizione che riteneva che i criteri di attribuzione della responsabilità predetti fossero alternativi, e non integrativi di quello generale di cui all’art. 2043 c.c.. In realtà, nei caso di specie, poiché è pacifico che un fatto illecito sia avvenuto, e che dello stesso debba rispondere (anche) il dottor Roberto B, la distinzione tra le due posizioni perde di rilevanza.
Occorre invece valutare se, e in base a quale criterio, possa essere ipotizzata la responsabilità civile di un terzo, rispetto al fatto illecito del pediatra, individuare cioè la norma (o le norme) che la regola(no) e verificare, infine, l’applicabilità di tali norme al caso di specie.
Ritiene il pretore che tale criterio vada ricercato, in primo luogo, nell’art. 2049 c.c., che attribuisce a padroni e committenti la responsabilità per i fatti illeciti di domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
È bene chiarire immediatamente che la nozione di padrone e committente non deve
essere interpretata in senso restrittivo, e tale è l’opinione conforme della giurisprudenza. Se così non fosse, non risponderebbe mai del fatto illecito del dipendente il datore di lavoro, poiché il primo non è né «domestico” (salvo il caso del rapporto di lavoro casalingo), né “commesso” (salvo ci si trovi m un esercizio di vendita al dettaglio). È dunque chiaro che la norma m questione intende descrivere un rapporto fra due soggetti in virtù del quale il primo può essere chiamato a rispondere dei fatti illeciti causati dal secondo. Non però ogni fatto illecito è rilevante, ma solo quelli arrecati “nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”.
Occorre quindi stabilire quale sia il rapporto sussistendo il quale può sorgere la responsabilità anche in capo a chi non ha commesso il fatto illecito, per poi verificare, in caso di sussistenza di tale rapporto, se il fatto sia stato commesso nell’esercizio delle incombenze.
La dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato, a questo proposito, la nozione di “rapporto di preposizione”, cioè di un rapporto in base al quale un soggetto “prepone” a un certo compito, servizio, incarico, un altro soggetto. Il compito che deve essere svolto dal preposto, ovviamente, mira a raggiungere un fine che è proprio del preponente, e tale finalità connota il rapporto e costituisce al tempo stesso un indice rivelatore della qualità del rapporto medesimo.
Occorre sempre tenere presente tale scopo o finalità, anche al fine di separare le condotte collegate con il rapporto di preposizione, con quelle che, pur essendo poste in essere dal preposto, non hanno alcun legame con il preponente. Infatti non ogni condotta del preposto genera responsabilità del preponente, ma solo quella che, almeno astrattamente, persegua finalità coerenti con quelle stabilite dal preponente nell’incarico.
Se tale è la definizione, è evidente che la qualificazione giuridica del rapporto che intercorre fra i due soggetti, se di lavoro autonomo, o subordinato, di collaborazione continuativa od occasionale non assume particolare rilievo, come anticipato sopra a proposito della nozione di “padrone” e “committente” da un lato e quella di “domestico” o “commesso” dall’altro.
Quanto alla questione se del fatto illecito debba rispondere in concreto, quello che ormai si può definire come “preponente”, il riferimento è al nesso fra le mansioni (in senso ampio) che sta svolgendo il preposto e il fatto illecito. Infatti la responsabilità per fatto illecito commesso dal preposto non ricade automaticamente sul preponente, essendo necessario che il fatto illecito, da un lato, e il rapporto “preponente — preposto”, dall’altro, siano avvinti da un “nesso di occasionalità necessaria”. In particolare (Cass. sez. III civile, sent. n. 2994 del 27 marzo 1987, Di Pasquo c. Cerimele) “al fine della responsabilità indiretta del committente per il danno arrecato dal fatto illecito del commesso, ai sensi dell’art. 2049 cc, è sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l’illecito stesso e il rapporto che lega detti soggetti, nel senso che le mansioni o incombenze affidate al secondo abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno, a nulla rilevando che tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell’ambito dell’incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, magari in trasgressione degli ordini ricevuti, sempre, però, che il commesso abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie alle quali il committente non sia, neppure mediatamente, interessato o compartecipe”.
Nel caso di specie il flesso appare evidente: se il dottor B non fosse stato convenzionato con l’Azienda usl, i coniugi B si sarebbero rivolti ad altro medico. Al contrario essi si rivolsero dapprima al dottor Q e poi ai dottor B proprio perché essi costituivano il punto terminale del servizio reso per legge dell’Azienda, quale guardia medica e quale pediatra di base. Il dottor B, in particolare, con il suo servizio, svolgeva sul territorio, e quindi con modalità diverse, la medesima assistenza che l’Azienda assicura, con i sanitari, all’interno dell’ospedale. Le mansioni o incombenze del dottor BARONE sono, all’evidenza, legate all’evento “morte quanto meno da un nesso di occasionalità necessaria, nel senso che la causazione del danno è stata facilitata dalle sue attribuzione di medico pediatra convenzionata. Anzi, a ben vedere, si può sostenere con tranquillante certezza, superando quindi l’assunto delle parti civili, che fra i due termini vi è un vero e proprio nesso di causalità, poiché esclusa (dalla serie causale) la condotta colpevole del dottor B, si esclude anche l’evento morte.
L’esempio che si trova su quasi tutti i libri di testo, dai manuali istituzionali ai trattati specifici, è quello del “commesso” che, nel trasportare merce per il “committente”, causa un sinistro stradale, di cui deve rispondere, appunto, anche il committente. Nel caso di specie, il nesso fra le mansioni svolte dal medico e l’evento mortale è ancora più pregnante, perché l’incombenza, il compito, affidato al medico, è proprio quello di evitare la malattia e la morte dell’assistito, sicché un malgoverno di tali compiti è in stretto rapporto di causalità con l’evento dannoso. Tale interpretazione, fondata sui principi generali, può portare addirittura a superare, prima che a risolvere, come si vedrà tra poco, il dubbio interpretativo se ai rapporti fra Azienda usi e medico convenzionato si applichi l’art. 2049 c.c., ritenendo il medico parte integrante dell’organizzazione e quindi assumendo la sussistenza di un vero e proprio rapporto organico.
Occorre considerare che i genitori di V (i quali pacificamente hanno diritto all’assistenza sanitaria come ogni cittadino, diritto costituzionale la cui attuazione è rimandata, dal punto di vista organizzativo e di concreta fruizione dei servizi, alla legge ordinaria - si veda, in primo luogo, l’art. 1 legge 833/78), erano obbligati a rivolgersi al dottor B, in quanto pediatra scelto per la figlia minore. In altre parole l’unica scelta che essi potevano esercitare (prima dei fatti) concerneva quale dei pediatri convenzionati indicare; conseguentemente essi avrebbero comunque dovuto indicare un pediatra convenzionato con l’Azienda usi, il che rende evidente che, per quest’ultima, nulla sarebbe mutato, poiché l’assistenza che essa doveva garantire sarebbe sempre “passata” attraverso il pediatra.
Il quadro normativo generale è dunque il seguente.
L’assistenza sanitaria, garantita per legge a tutti i cittadini, viene assicurata a livello locale dalle usi (ora aziende usi), ai sensi dell’art. 19 1. 833/’78 (ribadisce tale compito l’art. 3.2 d. l.vo 502/’92); le aziende, all’interno della normativa statale e regionale, assicurano tale servizio secondo i criteri stabiliti dalla legge, assicurando in primo luogo l’assistenza di base a livello territoriale, l’assistenza c.d. continuativa (guardia medica), l’assistenza di emergenza (il c.d. “118”), l’assistenza specialistica, infine l’assistenza ospedaliera. Si è detto in primo luogo l’assistenza di base, perché il medico di base (non a caso definito medico di famiglia), costituisce il primo contatto dei cittadino con il servizio di assistenza, ne gestisce le necessità ordinarie (a volte anche quelle straordinarie), tanto che praticamente ogni prestazione cui il cittadino ha diritto “transita” per il medico di base. Egli redige ricette mediche per le specialità “da banco” ma, soprattutto, per quelle che vengono rilasciate solo dietro prescrizione; prescrive visite specialistiche, esami analitici etc.; può prescrivere il ricovero. È significativo che lo stesso decreto legislativo che regolamenta (art. 8 d. L.vo 502/92 come modificato dal d. L.vo 517/’93) l’attuale disciplina degli accordi collettivi nazionali e le conformi convenzioni fra medici e Aziende, preveda anche l’obbligo, per l’Azienda, di assicurare nel proprio ambito territoriale i livelli di assistenza stabiliti dal Piano sanitario nazionale. Ed è significativo che le norme dei predetti decreti legislativi siano definite “principi fondamentali ai sensi dell’art. 117 della Costituzione”, e quindi tali da vincolare anche le regioni (che a loro volta esercitano un controllo più diretto sulle Aziende sanitarie locali) nell’emanazione delle leggi quadro.
È pacifico, anche per la giurisprudenza amministrativa (si veda TALE. Lazio, sez. I, 14.7.82, n. 739), che “il medico convenzionato è strumento operativo del Servizio sanitario nazionale (SSN), al pari dei medico funzionario, ed è quindi utilizzato dalla struttura pubblica in funzione dell’obiettivo che questa si prefigge, e cioè garantire all’utente la più elevata assistenza sanitaria possibile”. Tali principi, già enucleati in base all’art. 48 della legge 833/78, ricevono conferma dall’art. 8 della legge 502/92, in base ai quale sono stati stipulati, oltre agli accordi per medici di base, anche quelli per medici pediatri di libera scelta, medici impegnati nella continuità assistenziale (guardia medica), nelle attività di emergenza sanitaria territoriale (c.d. “118”); per medici specialisti convenzionati. Come si vede, un ampio spettro di posizioni e compiti, che tende a coprire ogni aspetto e compito del SSN, cioè assicurare ai cittadini il più elevato livello di assistenza sanitaria possibile.
Anche il dato normativo secondario conferma tale interpretazione. L’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta (d’ora in poi ~kccordo), reso esecutivo con dpr 613/’96 (e valido fino ai 31.12.1997, quindi anche all’epoca dei fattD stabilisce, sin dalla “Dichiarazione preliminare” che “il pediatra di famiglia è parte integrante ed essenziale dell’organizzazione sanitaria complessiva e opera funzionalmente per l’erogazione delle prestazioni demandategli dal Piano Sanitario Nazionale”.
E ancora, nella premessa, ai punto 4, si legge che il medico iscritto negli elenchi dei pediatri di famiglia è “parte attiva, qualificante e integrata del SSN’, concetto ribadito dall’art. i dell’Accordo il quale, lo si ribadisce, è stato reso esecutivo da decreto del Presidente della Repubblica, e quindi avente forza di legge.
Anche la disciplina delle sostituzioni (art. 23), obbligatorie qualora il pediatra si trovi nell’impossibilità di svolgere il proprio compito, è indicativa della concreta riferibilità all’Azienda usi, e non a un semplice rapporto fra medico e assistito, del servizio espletato dal pediatra. Questi è inoltre soggetto al potere disciplinare dell’Azienda, esercitato dai Direttore generale, che, all’esito di un apposito procedimento, può archiviare il procedimento o irrogare una sanzione che va dal richiamo verbale, alla revoca della convenzione (cfr. articolo 13 dell’Accordo).
Alla luce di ciò si comprende che, anche a voler considerare il lavoro del pediatra di base, come “autonomo”, premesso che i margini di autonomia sono assai limitati, salvo quelli che discendono direttamente dalla natura della prestazione intellettuale medica (autonomia di cui peraltro godono senza ombra di dubbio anche i medici “ospedalieri”), la circostanza non ha alcun effetto sulla configurabilità della responsabilità dell’Azienda sanitaria locale.
Ed è evidente che non ha senso ritenere il medico di base un soggetto estraneo all’organizzazione dell’Azienda usi, negando addirittura la sussistenza del rapporto di preposizione. Anzi, come accennato sopra, le considerazioni appena svolte potrebbero indurre a ritenere sussistente il rapporto organico; pur non essendo necessario configurare tale rapporto al fine di costruire la responsabilità dell’Azienda chiamata in giudizio, è evidente che ciò costituisce un argomento che rafforza la tesi che qui si sostiene, e cioè della responsabilità civile dell’Azienda usi, quanto meno in base alla riconducibilità del rapporto fra medico di base e Azienda usi a quello previsto dall’art. 2049 c.c. e delle condotte da questo tenute nella cura dei pazienti come collegate a tale rapporto da un nesso di causalità o di occasionalità necessaria.
E tali conclusioni sono coerenti con la concreta situazione del cittadino, cui l’Azienda deve prestare assistenza, che si rivolge al medico di base come a un soggetto indicatogli dall’Azienda, su cui non vi è libera scelta (o meglio, la scelta è possibile, ma solo fra i medici convenzionati, e che abbiano un numero di pazienti inferiore a quello massimo stabilito per legge).
Dalle considerazioni appena espresse emerge con chiarezza la responsabilità dell’Azienda usi che è obbligata, in sede civile, al risarcimento dei danni causati dal medico pediatra convenzionato dottor B, e quindi obbligata in solido con questi e con gli altri condannati, al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili.
Tale obbligo riguarda sia il danno morale che il danno patrimoniale. Premesso infatti che il diritto al risarcimento dei danni morali discende dalla commissione di un reato, occorre affermare che l’obbligazione solidale che sorge in virtù del rapporto organico o ai sensi del più volte citato art. 2049 c.c. non presuppone (perché sarebbe un assurdo giuridico) che il coobbligato abbia commesso un reato. In primo luogo perché in tal caso la sua responsabilità sarebbe diretta, in secondo luogo perché da tale ricostruzione discenderebbe la non risarcibilità dei danni morali. D’altro canto se è di immediata percezione che, in caso di rapporto organico, l’autore del “fatto illecito — reato è immedesimato con l’ente, sicché questo risponde, civilmente, di tutte le obbligazioni che sorgono per fatto di quello (si veda, sul punto, l’art. 28 della Costituzione), è pure evidente che, quale delle interpretazioni dell’art. 2049 c.c. riportate all’inizio di questo paragrafo si privilegi (criterio autonomo di imputazione della responsabilità, o criterio di estensione della responsabilità al terzo “non agente”, ma legato dal rapporto di preposizione con l’agente che sia autore di un vero e proprio fatto illecito), l’obbligazione dell’ente, qui costituito quale responsabile civile, si estende a tutte le voci di danno nascenti dal fatto illecito.
Sul punto si possono ricordare le due seguenti massime: ‘La società è responsabile del danno morale provocato dalla condotta dei suoi dipendenti nell’esercizio delle incombenze loro affidate soltanto se costituisce reato, configurabile incider tantum anche dal giudice civile, in difetto di cognizione del giudice penale” (Cass. sez. III civile, sent. n. 10015 del 15 novembre 1996, Martini c. CAR Supermercati spa) e la precedente ‘La società risponde delle conseguenze giuridiche, compreso il risarcimento del danno non patrimoniale, della condotta (commissiva od omissiva9 dei propri dipendenti che configuri un reato e sia stato commesso nell’esercizio delle incombenze cui essi sono adibiti (articoli 185 c.p., 2049 e 2059 cc), anche nel caso in cui sia rimasta ignota la persona fisica autrice dell’illecito, in difetto di domande, anche di rivalsa, nei confronti di questa. Qualora il giudice penale non sia stato investito dal fatto-reato, la qualificazione di questo va effettuata incider tantum dal giudice civile (Cass. sez. III civile, sent. n. 12023 del 21 novembre 1995, FAY spa c. Pezzoli A.).
Del resto, qualora si escludesse la voce morale del danno, la “garanzia” offerta dall’ordinamento ai danneggiati (che di questo si tratta in materia di norme che estendono la responsabilità civile a soggetti diversi dagli autori di un fatto) resterebbe in molti casi una mera affermazione di principio, essendo spesso quella del danno morale la voce più significativa, anche per l’alto valore della perdita che esso intende lenire.
Essendo tenuta al risarcimento, l’Azienda, in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta pure al pagamento della provvisionale e alla rifusione delle spese legali, tutto in solido con gli altri coobbligati.
PQM
Il Pretore, visto l’articolo 533 c.p.p.
M G, B A, B R, colpevoli del delitto di omicidio colposo e M G colpevole pure del delitto di commercio di sostanze alimentati nocive colposo, previsto dagli articoli 444 e 452 c.p. così derubricata l’originaria fattispecie ascrittagli al capo b) e, concesse a tutti le attenuanti generiche, ritenuto il concorso formale per M G
M G alla pena di un anno e tre mesi di reclusione,
B A alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione,
B R alla pena di un anno e cinque mesi di reclusione.
Visto l’articolo 535 c.p.p. condanna i predetti imputati al pagamento delle spese processuali in solido tra loro.
Visto l’articolo 168 c.p. ordina sospendersi le condanne come sopra inflitte e che delle stesse non venga fatta menzione nel certificato del casellario spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.
Visti gli articoli 538 e seguenti c.p.p. dichiara tenuti e condanna M G, B A, B R e l’Azienda Unità Sanitaria Locale di……… in persona del legale rappresentante pro tempore in solido tra loro a risarcire alle
costituite parti civili B S e G G il danno, quantificato in lire
In solido tra loro a rifondere alle costituite parti civili le spese di costituzione e difesa, che liquida in Lire 14.000.000 per ciascuna parte civile, oltre IVA e CPA come per legge.
Visto l’articolo 530 c.p.p. assolve Q A F dal delitto ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.
Visto l’articolo 544 c.p.p. indica in 70 giorni il termine per il deposito della sentenza.