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Trib. Genova, Sezione Seconda, 19 novembre 2003, n. 4232 - Giudice Estensore dr. Roberto Braccialini
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 15.1.99 Monica B. M. , in proprio e quale rappresentante del figlio minorenne Saverio MANFREDA, evocava in giudizio la s.n.c. A. F.lli ORLANDI e la Spa LLOYD ITALICO ASSICURAZIONI, nonché Giorgio ENEA e la ALLIANZ (SUBALPINA) ASSICURAZIONI, esponendo quanto segue. Il 27.12.97 in Ospedaletto Lodigiano entrambe le parti attrici avevano subito gravi lesioni personali, e perduto il rispettivo marito e padre Mario MANFREDA, nell'incidente stradale che così descrivevano : mentre percorrevano l'Autostrada del Sole in direzione sud a bordo della Opel Corsa condotta dal MANFREDA, giunti all’altezza del km. 38, andavano a collidere con la Renault Clio di ENEA Giorgio ferma di traverso sulla corsia di sorpasso per collisione con il battistrada distaccatosi dall'autocarro della A.ORLANDI condotto da Claudio MANSTRETTA; a causa delle gravi ferite, il MANFREDA decedeva il 5.1.98, mentre le parti esponenti riportavano gravi lesioni con postumi invalidanti permanenti.
Per tale vicenda – aggiungevano – si era proceduto in sede penale in quanto il P.M. di Lodi aveva contestato a MANSTRETTA di aver condotto l’autocarro con gomma sgonfia, senza accorgersi del vizio manutentivo del pneumatico, ed era quindi pendente il processo penale nanti l’AG di tale città.
Tanto premesso, si chiedeva il risarcimento delle seguenti voci di pregiudizio : danno biologico jure hereditario; danno morale per la perdita del congiunto; danno patrimoniale per la perdita del mantenimento prima assicurato dal congiunto; spese funerarie; danni al mezzo di proprietà.
La F.LLI ORLANDI, costituendosi in giudizio, faceva notare che la condotta di MANSTRETTA non era la causa del sinistro mortale, essendo intervenuti altri fattori da soli sufficienti a determinare il sinistro, posto che la bucatura della gomma dell’autocarro non era imputabile al proprio dipendente. Alla base del sinistro stava piuttosto la condotta di guida imperita dell'ENEA, il quale perdette il controllo del mezzo malgrado fosse minima la consistenza del battistrada staccatosi dall’autocarro, tanto che altri due veicoli poterono passare incolumi, per cui era evidente la colpa del conducente della Clio.
In subordine si evidenziava il concorso di colpa del conducente MANFREDA già sottolineata nel rapporto di incidente redatto dalla POLSTRADA sotto il profilo della velocità eccessiva.
Infine venivano contestate le voci di danno ed in particolare il danno biologico da morte e la sussistenza del danno morale in presenza di un comportamento non costituente reato. Esistendo copertura assicurativa, fornita dal LLOYD ITALICO, si chiedeva che trovasse applicazione la manleva dell'assicuratore, che veniva a tal fine chiamato in causa.
Nella sua comparsa il LLOYD ITALICO rilevava preliminarmente l’irritualità del contraddittorio in quanto l’A.Flli ORLANDI era mera locataria del veicolo industriale, di proprietà della società LOCAT; e sempre sul piano processuale, si chiedeva la sospensione del processo civile in attesa dell’esito del processo penale in quel di Lodi. Nel merito, si deduceva che ricorreva un’esclusiva responsabilità di ENEA e del MANFREDA, per cui si notificava la comparsa di risposta per la manleva ivi fatta valere. Opponeva inoltre la remissione del debito nei riguardi della parte dell'attrice per quanto atteneva il danno riferibile alla responsabilità del MANFREDA stesso, ed in generale si contestavano le varie voci di danno allegate dalle parti attrici.
Secondo ALLIANZ SUBALPINA, che si costituiva separatamente dall’assicurato Giorgio ENEA ma con difese praticamente identiche (salvo che per la manleva chiesta dall’ENEA), nessuna colpa era imputabile al conducente della Renault Clio in garanzia, che non aveva potuto evitare il contatto con il pezzo di pneumatico staccatosi dall'autocarro di MANSTRETTA, il quale aveva marciato per un lungo tratto con pneumatico quasi sgonfio (da cui il surriscaldamento della gomma ed il distacco del battistrada). È per tale presenza che ENEA aveva sbandato contro il muretto tipo Jersey e si era arrestato sulla corsia di sorpasso, allorquando era arrivata a forte velocità la Opel Corsa di MANFREDA, schiantandosi contro il veicolo fermo : a carico del conducente deceduto, la P.S. aveva rilevato l'eccesso di velocità.
Trattando delle voci di danno che venivano pure contestate nella loro qualificazione e consistenza, si faceva rilevare che la MANFREDA aveva ricevuto un indennizzo da un istituto assicuratore svizzero che aveva ha diffidato ENEA e la sua compagnia a non pagare i superstiti per l'esistenza di diritto di surroga.
In corso di processo si realizzava effettivamente, dopo che già era stata resa ordinanza istruttoria che dichiarava superflue le prove orali grazie alle acquisizioni della sede penale e aveva disposto CTU affidata all’istr. PASCASIO, l’intervento in causa dell’assicuratore elvetico INSAI, il quale faceva presente di aver risarcito ai congiunti del MANFREDA i danni patrimoniali determinati dal decesso, per i quali si chiedeva quindi la surroga nei confronti dei responsabili in causa : tale intervento determinava una riduzione della domanda delle parti attrici, che non insistevano oltre nella prospettazione del danno patrimoniale.
Licenziato un supplemento di consulenza tecnica a seguito delle note critiche sottoposte dalle parti alla relazione PASCASIO, raccolte le ulteriori valutazioni peritali e disposte consulenze medico-legali sulle parti attrici, la causa passava in decisione all’udienza del 30.5.2003 sulle conclusioni rassegnate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Iniziando dalle questioni preliminari, va detto innanzi tutto - e ribadito, per quanto occorra, rispetto alle determinazioni istruttorie - che non è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sottoposta dalla F.LLI ORLANDI; né tale questione rileva in termini di integrità del contraddittorio.
Se l'art. 23 l. assic., nell'interpretazione da ultimo consolidatasi, individua quale litisconsorte necessario il proprietario del veicolo ("responsabile del danno"), è anche vero che lo stesso diritto positivo ha risolto il problema della posizione dell'utilizzatore in leasing del veicolo coinvolto nel sinistro con l'art. 91 co. 2 Cod. Strada quale novellato dal D.Lgs. 285 del 1992 : con tale norma si è definitivamente previsto che il litisconsorte in questione si identifica con l'utilizzatore del veicolo in leasing, e non con il concedente o leaser.
Altra problematica processuale concerna l'utilizzabilità degli atti provenienti dalla sede penale, e cioè dal processo celebrato contro MANSTRETTA – conducente dell’autocarro della F.LLI ORLANDI – presso il Tribunale di Lodi, conclusosi con l’assoluzione dell’imputato per insussistenza dell’elemento colposo. Facendo riferimento alla regola di cui all'art. 238 c.p.p., può dirsi che meritano dignità di prova i documenti in senso tecnico e gli accertamenti di atti non ripetibili : per il resto, il materiale investigativo e processuale potrà avere al più dignità indiziaria. Va aggiunto, perchè tema trattato nelle difese finali, che il valore della sentenza assolutoria pronunciata nei riguardi del MANSTRETTA non ha alcuna efficacia vincolante per la duplice ragione che la decisione è motivata con il dubbio sull'elemento psicologico del reato, e perchè è stata pronunciata in un giudizio al quale nessuna delle odierne parti ha partecipato. È per tale ragione – essendosi considerata “ripetibile” la verifica peritale in contraddittorio sulle cause del distacco del battistrada, e più in generale su specifici aspetti del sinistro - che non si è disposta la sospensione del procedimento civile, e si è dato corso ad un’autonoma attività consulenziale, nella quale il diritto alla prova delle parti interessate ha potuto avere pieno sviluppo.
Nel tentativo di non lasciare inesplorato alcun profilo istruttorio, e di pervenire ad una ricostruzione appagante del sinistro, è stata pertanto licenziata in questa sede una complessa attività peritale, che però ha introdotto nel processo solo informazioni complementari rispetto alla più consistente base informativa costituita dalle risultanze del rapporto di incidente e dei successivi atti del procedimento penale. Informazioni, queste ultime, che possono porsi a base della ricostruzione giudiziale in quanto caratterizzate dall’affidabilità delle modalità di raccolta delle dichiarazioni rese alla P.S. già sul campo di incidente, come pure delle constatazioni obiettive delle tracce di incidente sia sul luogo, che sui mezzi interessati, operate dai medesimi agenti verbalizzanti.
Dalla c.n.r. n. 9674/287 del 29.12.97 della Polizia Stradale sez. Lodi si apprende quindi che il 27.12.97 verso le 6,30 del mattino Claudio MANSTRETTA, mentre procedeva sull’autostrada del Sole nella direzione Milano-Bologna alla guida dell’autocarro Volvo F16 di proprietà della FLLI ORLANDI, assicurato per rca con LLOYD IT., al chilometro 38 avvertiva l’improvvisa pendenza del mezzo dal lato destro; arrestatosi sulla corsia d’emergenza, verificava il completo distacco del battistrada da una delle ruote gemellari posteriori destre; due vetture si fermavano poco più avanti a lui ed i conducenti ne discendevano lamentando danni nell’impatto con porzioni delle gomme. Iniziava il disbrigo delle formalità assicurative, interrotte dal MANSTRETTA richiamato da uno degli altri conducenti al dovere di rimuovere il battistrada dalla sede stradale, operazione che non gli riusciva per le condizioni di buio intenso dei luoghi. Quasi una mezz’ora dopo tale episodio, sopraggiungevano nella stessa direzione altre vetture ed in particolare giungeva a 100-110 km/h di velocità la Renault Clio tg. VA D61958 di proprietà di Giorgio ENEA, condotta dal figlio Raffaele, assicurata per rca con ALLIANZ SUBALPINA, che in quel momento percorreva la corsia centrale, fra le tre disponibili. Essa dapprima urtava lateralmente il battistrada, coricato al suolo per l’intero diametro, nel tentativo di deviare a sinistra per evitare l’ostacolo; poi eseguiva testa-coda in prossimità del muretto divisorio centrale (cd. Jersey) a seguito della perdita di controllo del veicolo, arrestandosi infine di traverso sull’estrema corsia di sorpasso. In tale posizione, veniva urtata con estrema violenza dalla Opel Corsa targata TI CH 98042 di MANFREDA Mario, con a bordo la moglie BELFIORE Monica ed il figlio Saverio, la quale sopraggiungeva a velocità definita dagli operanti “non moderata”, senza eseguire alcuna manovra frenante. A seguito della collisione, la Clio veniva sospinta sull’opposto lato destro della strada ed entrambi i veicoli riportavano ingenti danni. Il MANFREDA, estratto dal veicolo vivo ma in stato di come, decedeva qualche giorno dopo per le gravi lesioni subite, mentre i suoi congiunti trasportati riportavano gravi traumatismi. Anche altri veicoli, successivamente, rimanevano coinvolti in una serie di tamponamenti innescati dalla presenza delle vetture incidentate sulla sede stradale.
Contro il MANSTRETTA veniva aperto procedimento penale in quanto si constatava che il battistrada si presentava usurato e gli si addebitava il mancato recupero dell’oggetto dopo il distacco (art. 161 co. I e IV), al termine del quale l’imputato veniva assolto sia perché si imputava con elevata probabilità il surriscaldamento del pneumatico a foratura, sia perché il perito VANINI riteneva probabile che il conducente non si fosse accorto senza colpa di tale foratura.
Tanto premesso, e passando all’esame del merito delle responsabilità controverse, può confermarsi nei seguenti termini la dinamica del sinistro.
Durante la marcia a velocità di 100 km/ora, l'autocarro guidato dal MANSTRETTA perde non solo il battistrada di una delle ruote gemellari posteriori di destra, che di distacca completamente restando depositato - come un anello - sul suolo autostradale, ma anche porzioni del pneumatico affiancato, come si desume dalle dichiarazioni a s.i.t. rese dallo stesso interessati (doc. 4 prod. ENEA). Tali distacchi danneggiano in maniera lieve due veicoli in transito, ed il MANSTRETTA si trattiene con i relativi conducenti per la constatazione amichevole di sinistro. L’ENEA, conducente della vettura Renault Clio che sopraggiungeva ad apprezzabile distanza di tempo – almeno una mezz’ora - non nota il battistrada che all'ultimo momento, impatta l'anello gommoso e sbanda verso sinistra, urtando il muretto centrale in conglomerato cementizio (jersey) e restando con la vettura posizionata di traverso nella terza corsia di sorpasso. Da tergo sopraggiunge subito dopo la Opel Corsa del MANFREDA che impatta la Clio senza realizzare alcuna manovra di emergenza, visto che non risultano tracce di frenata rilasciate da tale veicolo. Questo secondo incidente innesca poi ulteriori tamponamenti, che non rilevano ai fini di causa.
Rispetto a questa dinamica di massima, la CTU PASCASIO introduce elementi utili per decidere sulle reciproche responsabilità, pur se non completi. In primo luogo, ad essa si deve il calcolo della velocità esatta a cui procedeva l'autocarro; poi, l'elaborato è preciso ed affidabile nell'indicare le condizioni di luminosità o, per meglio dire, di assoluta oscurità dei luoghi, che costituiscono il teatro dell'incidente, vista la stagione invernale e l’ora mattutina. Infine, la CTU argomenta doviziosamente ed in maniera convincente sulle cause del distacco del battistrada della ruota gemellare dall'autocarro : distacco imputabile non già a foratura, ma a difetto manutentivo per l'omesso controllo della pressione del pneumatico, come messo in evidenza nella parte del supplemento peritale appositamente dedicata a tale tematica.
Non vi è dubbio che la causa prima del sinistro in esame è costituita dal rilascio dell'intero battistrada (sotto forma di corona circolare del diametro di 80 cm. e dell'altezza di 22 cm.) orizzontalmente sul piano autostradale : senza tale presenza, come nota il giudice penale, non si sarebbero originate le condotte imperite ed imprudenti esaminate in precedenza.
Su tale preliminare profilo colposo si realizza un vivace contraddittorio, in cui la relazione PASCASIO è tirata dall'uno o dall'altro capo a seconda del grado di conforto, o confutazione, che conferisce all'una o all'altra tesi.
Ora, la possibilità di un errore del CTU nell'identificazione del battistrada perduto è del tutto incredibile, non foss'altro perchè è occorsa una specifica autorizzazione per visionare il corpo del reato e perchè all'esame hanno partecipato i solerti consulenti di parte, cui non sarebbe davvero sfuggito un errore tanto marchiano.
Il punto del contendere si sposta dunque alle cause dell'insufficiente pressione, che ha determinato in prosecuzione il surriscaldamento del pneumatico ed il successivo distacco della porzione circolare : surriscaldamento, che in sede di assoluzione di MANSTRETTA si è imputato a foratura, mentre il CTU PASCASIO lo addebita ad insufficiente pressione per carente manutenzione dell’autocarro.
Non può dirsi che il tema non sia stato adeguatamente sviscerato, nella sede tecnica, anche attraverso i chiarimenti richiesti al consulente d'ufficio e forniti con la relazione del 2.12.2002 : il consulente ha fornito adeguata giustificazione del proprio convincimento individuando effettivamente segni di foratura pregressi, ma facendo notare che si trattava di interventi antecedenti al sinistro eseguiti con chiodi autostagnanti (pag. 20 dell’elaborato e 15 del supplemento); inoltre vi è da dire che nessun chiodo è stato recuperato sul battistrada o nelle porzioni del pneumatico rimaste attaccate alla ruota, e che le scadenti condizioni generali della gomma descritte in perizia inducono per sé sole a ritenere ben probabili carenze manutentive, non necessariamente imputabili all’ultimo conducente del mezzo ma comunque riferibili alla società utilizzatrice dell’autocarro.
Convince in merito anche l’osservazione del c.t.p. ing. SARTINI, il quale ricorda che la foratura determina per solito un afflosciamento più o meno rapido del pneumatico, non lo scollamento del battistrada nei termini che si sono qui visti (v. la relazione del 22.11.02).
L'ultima critica mossa al CTU riguarda la provenienza del battistrada rispetto alla coppia gemellare : qui non occorrono qualificate competenze tecniche per comprendere che il battistrada doveva necessariamente provenire dalla ruota gemellare esterna, perché in caso contrario la "corona circolare" non avrebbe potuto sfilarsi e rimanere depositata al suolo.
Non si può invece ascrivere al conducente dell’autocarro l'ulteriore addebito di non aver rimosso l'anello del battistrada, in quanto è provato dalle fonti escusse sul posto dalla p.g. che egli fece tale tentativo di ricerca, impedito però dalle condizioni di luce del luogo.
Il secondo comportamento da prendere in esame è quello dell’automobilista ENEA il quale, trovando il battistrada disposto a terra, perdette il controllo del suo veicolo nel tentativo di evitarlo. L'indagine su profili colposi di tale posizione costringe a riprendere in esame alcuni aspetti relativi al nesso causale con le colpe della F.LLI ORLANDI, perchè la tematica che viene in rilievo è quella del cd. "ostacolo fisso". Ci si deve chiedere cioè, per verificare il collegamento causale tra le condotte di MANSTRETTA ed ENEA, se il battistrada rilasciato la suolo costituiva o meno un ostacolo agevolmente superabile con una maggiore oculatezza nella guida, e tale indagine è imposta dalla giurisprudenza formatasi in materia, secondo la quale: "Quando una situazione di pericolo è di tale evidenza da poter essere agevolmente superata con l'uso della normale diligenza, non può essere ritenuto responsabile degli incidenti che, ciò nonostante, ne derivano, colui che ha posto in essere siffatta situazione, poiché essa costituisce soltanto l'occasione dell'incidente medesimo, dovendosi di questo ricercare la causa nella negligenza della vittima (fattispecie di ciclista che urtò contro il rimorchio di un autotreno fermo sulla strada per lo scarico della merce trasportata, con la sponda posteriore abbassata in modo da nascondere i fanalini di posizione mentre altri ciclisti, pur trovandosi nelle stesse condizioni di visibilità, avevano facilmente superato l'ostacolo) v. Cassazione Penale, 21.6.61 Fornaro in Cass. Pen. Mass. Ann. 1962, 26 e 20.4.70 Atzeni ibidem, 1971 1101. Nel medesimo senso ed a maggior delucidazione di tali concetti, si è spiegato che "...la causa da sola sufficiente a determinare l'evento non è solo quella appartenente ad una serie causale completamente autonoma rispetto a quella posta in essere dall'agente, ma anche quella che, pur inserendosi nella serie causale determinata dalla condotta dell'imputato, agisce per esclusiva forza propria nella determinazione dell'evento, di talchè la condotta dell'imputato, pur costituendo un antecedente necessario per l'efficacia della causa sopravvenuta assume, rispetto all'evento stesso, non il ruolo di fattore causale, ma di semplice occasione (Cassazione Penale, 13.12.77 Garofalo, Cass. Pen. 1079, 520 e 16.5.89 Esposito, ibidem 1991, 1961)
Ebbene, non si ritiene che ricorrano i presupposti sopra elencati. Le condizioni di luce in cui è avvenuto il fatto erano tali da rendere disagevole l'avvistamento del battistrada a terra, per cui la necessità di indirizzarsi verso una manovra di emergenza (frenata piuttosto che sterzata) diventava assolutamente necessaria per evitare un collisione comunque foriera di conseguenze negative : il fatto è che ENEA, a differenza di altri conducenti pure venuti a contatto con il battistrada, si è qualificato per una gestione veramente imperita dell'emergenza - evidentemente originata da una velocità non adeguata o comunque da una guida disattenta - che lo ha portato a perdere completamente il controllo nel frangente in esame reagendo in maniera maldestra ad una situazione inaspettata, ma a fronte di un ostacolo che non precludeva l'intera sede viabile, in quel tratto particolarmente larga.
Quindi, per un verso, alla F.LLI ORLANDI è addebitabile l’aver posto in essere un antecedente causale del sinistro, mentre all’ENEA è addebitabile l'imprudenza, visto che procedeva a velocità inferiore al limite di legge, ma comunque alta rispetto all'oscurità derivante dall'ora e dalla stagione, e la sua negligenza non avendo scorto da appropriata distanza il battistrada rilasciato al suolo : visione possibile, ponendo attenzione alle condizioni del manto stradale, per quanto argomentato dal CTU alla pag. 14 del suo primo elaborato. Si rileva poi una consistente imperizia nella guida, visto che l'urto contro un ostacolo di per sè superabile e tale comunque da non comportare di per sè la "soccombenza" dell'autoveicolo, si è tradotto nella totale perdita di controllo della Clio, che ha costituito l'antecedente prossimo per il successivo urto con la Opel della vittima.
Rispetto alla condotta di guida del MANFREDA, gli vengono dalle controparti contestati diversi profili di colpa definita esclusiva o concorrente : l'elevata velocità a cui procedeva il suo mezzo; la mancata osservanza della distanza di sicurezza; l'urto contro un ostacolo fisso e, da ultimo, il mancato impiego delle cinture di sicurezza.
Conviene esaminare separatamente tali aspetti. Pur con tutta l’umana comprensione che la vicenda in esame genera, deve riconoscersi che il primo addebito è certamente fondato, per le medesime ragioni per cui si è prima ravvisata una colpa dell’ENEA : procedere entro i limiti consentiti non significa essere autorizzati a mantenere certe velocità, quando gli spazi di percezione dei pericoli sono ridotti a causa dell'oscurità notturna. Sul punto, l’immediato rilievo della P.S. circa una marcia condotta a velocità eccessiva non sembra per nulla inattendibile, se si fa caso alla devastazione dei due veicoli coinvolti nella collisione mortale, quale apprezzabile dalle fotografie annesse alla CTU PASCASIO.
Non si ravvisano invece profili di responsabilità riconducibili all'art. 149 c.d.s., norma che ha per presupposto la marcia "in fila indiana" dei veicoli interessati. In altri termini, non si può addebitare al MANFREDA, in termini di violazione della norma in esame, lo scarto di corsia – con invasione della corsia di marcia della Opel Corsa - eseguito dall’ENEA dopo la collisione con il battistrada.
Il terzo aspetto è quello di maggiore delicatezza. In proposito è già stata richiamata una serie di appropriati precedenti giurisprudenziali sull’ostacolo fisso trattando dell’ENEA, ed anche nel caso della vittima non pare che i principi ricordati si attaglino al caso di specie. Infatti : 1) non è noto in termini certi quanto tempo sia intercorso tra il momento in cui la Clio tornò nello stato di quiete post-urto contro il Jersey, e quando sopraggiunse la Opel Corsa; 2) non è provato in termini certi che la prima vettura fosse posizionata di traverso con le luci accese : quest’ultimo particolare è riferito solo dall'interessato, ma l'assenza di segni di frenata da parte del MANFREDA fanno propendere piuttosto per un contenuto lasso di tempo intercorso tra la perdita di controllo del primo veicolo, ed il successivo urto; come pure, per la temporanea sospensione del funzionamento degli apparati di illuminazione della Clio di ENEA.
In conclusione, quindi, non esiste una prova certa di un concorso di colpa imputabile al MANFREDA per questo specifico addebito, non potendosi ravvisare la facile aggirabilità dell'ostacolo rappresentato dalla vettura dell’ENEA ferma di traverso sulla corsia di percorrenza.
È provato invece il quarto addebito, dimostrato dalla rottura "a ragnatela" del parabrezza anteriore : segno evidente che nè lo sfortunato conducente, nè la sua passeggera indossavano la cinture di sicurezza al momento della collisione, il che ha senza meno amplificato le conseguenze lesive prodotte dalla collisione.
Riconosciuto un apporto colposo alla determinazione del fatto ad opera delle varie condotte fin qui esaminate, si tratta ora di quantificarne la misura tenendo presente che il parametro discretivo di cui all'art. 1227 co.1 c.c. non è costituito solo dal grado della colpa, ma anche in termini obiettivi dal contributo fornito da ciascuna condotto alla realizzazione del risultato lesivo finale.
Da tale duplice angolo visuale, è davvero arduo cimentarsi in una gara di primogeniture, nel senso che non esiste uno specifico contributo "più efficace" degli altri due, o una colpa “più marchiana”, ma solo una terribile consecuzione di negligenze ed imprudenze, che produce alla fine un risultato dannoso di estrema gravità.
Si ritiene pertanto di dover ascrivere alla condotta dei tre conducenti coinvolti nel sinistro un uguale grado di responsabilità, con ogni connessa conseguenza in ordine ai profili liquidatori. Il che significa che i danni risarcibili in favore dei superstiti vanno in primo luogo depurati della frazione di 1/3, imputabile alla colpa del loro vettore, mentre i restanti 2/3 vanno solidalmente imputati alle restanti parti convenute in solido (nei rapporti interni ed ai fini del regresso, tale ultimo debito va suddiviso in parti eguali).
Su tale decurtazione, indubbiamente coglie nel segno la difesa delle parti attrici quando segnala che non tanto la remissione del debito, ma la confusione dei patrimoni originata dal fatto successorio, non consente alla B. ed al piccolo Saverio MANFREDA di recuperare dalle controparti la quota indennitaria riferibile alla colpa del loro rispettivo marito e padre. Inoltre, per ciò che concerne il ristoro dei danni patiti personalmente dalla sola B., si stima in un ulteriore 12% il concorso di colpa riferibile al mancato impiego delle cinture di sicurezza, per cui sarà indennizzabile il 55% del danno alla persona direttamente subito dall’attrice.
L'esame delle voci di danno risarcibili deve muovere dalla richiesta di indennizzo jure hereditario del pregiudizio costituto dallo stesso decesso del conducente M. In proposito valga il solo richiamo al consolidato orientamento di questo Tribunale che, sulla base dell'insegnamento fornito dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione, si è da tempo espresso per l’intrasmissibilità successoria del danno biologico e morale in presenza di lesioni che determinino l’immediato decesso della vittima; mentre in passato si è fatto provvisoriamente riferimento alla ITT ed al relativo danno morale come metro solutorio per il caso di decesso avvenuto a qualche tempo di distanza. Giovi il rinvio, per brevità, alla decisione resa dallo scrivente in causa CADDEO contro MILANO ASSNI del 12.1.2000, oppure alla successiva GROSSI/VINCENTELLI del 17.7.2001, nella quale sono contenuti anche appropriati richiami alla giurisprudenza del giudice di legittimità e di quello delle leggi.
In applicazione di detti principi, ma anche dei più recenti indirizzi del giudice di legittimità circa la risarcibilità del cd. "danno da agonia", che matura solo in presenza di un lasso di tempo apprezzabile tra il fatto lesivo ed il conseguente decesso, si ritiene non poter riconoscere alcunchè ai superstiti per diritto successorio. Infatti, il decesso del MANFREDA è sopravvenuto dopo uno stato comatoso di grado assai elevato (5^) già conseguente all’incidente, seguito due giorni dopo da morte dell’encefalo, come si apprende dalle risultanze della cartella clinica : è dunque mancata la coscienza del sopraggiungere della fine dell'esistenza, che costituisce il presupposto per il ristoro del danno in esame.
Con riferimento alle somme dovute ai prossimi congiunti superstiti "jure proprio", si impone a questo punto un chiarimento non solo lessicale o contabile, ma di impianto concettuale sulle voci di danno risarcibile, imposto dalle recenti decisioni n. 8827 e 8828 del 23.5.2003 rese dalla III Sezione della Corte di Cassazione.
Come noto, tali sentenze hanno profondamente innovato la materia del danno da uccisione in quanto sono giunte ad individuare per le vittime indirette un pregiudizio alla serenità famigliare a sfondo esistenziale, riconducibile agli artt. 2 e 29 Costituzione e risarcibile a prescindere da ogni riferimento penalistico all’esistenza di un reato “in concreto”; mentre per le vittime dirette, hanno proposto una lettura “sistemica” del danno alla persona che riconosce all’interno di tale genere, tre distinte poste risarcibili : il danno biologico, il danno esistenziale, il danno morale in senso stretto.
L’operazione di separazione del danno non patrimoniale dalla matrice penalistica del danno morale si è giustificata con due fondamentali argomenti : in primo luogo, il fatto che tale pregiudizio inerisce direttamente valori della persona umana riconosciuti e protetti al livello costituzionale, il che consente di superare i limiti risarcitori imposti dall’art. 2059 c.c.; secondariamente, ed in coerenza con lo schema di rinvio formale contenuto nell’art. 2059 c.c., si è fatto notare che il rinvio ivi contenuto ai casi determinati dalla legge, come situazioni suscettibili di ristoro del danno non patrimoniale, certamente contempla il rinvio diretto alle norme della Costituzione che proteggono valori fondamentali della persona umana.
Il sistema liquidatorio per i superstiti fin qui adottato dal Tribunale (v. da ultimo la tabella di calcolo del 20.3.2002 efficace dall’1.1.2002), che a differenza di altri Fori non si è mai inteso ancorare all'invalidità permanente totale della vittima dante causa ma piuttosto a distinte e specifiche “forcelle” monetarie rapportate al rapporto di parentela ed alla relazione di convivenza, non può però considerarsi divenuto "iniquo" o inadeguato solo per effetto delle citate pronunce del giudice di legittimità.
E’ necessario chiarire in proposito che quello che impropriamente veniva prima chiamato dal Tribunale (e dalla quasi totalità dei giudici di merito) "danno morale" spettante jure proprio ai superstiti, e che si è sempre risarcito, non era in realtà il solo pregiudizio transeunte costituito dalle “lacrime” e dal “dolore” immediato collegato alla perdita del congiunto, che costituisce invece il “danno morale soggettivo” in senso proprio; piuttosto, con tale termine si qualificava in realtà il permanente pregiudizio nella sfera degli affetti, delle relazioni interpersonali, più in generale delle attività realizzatrici della persona umana (oggetto della protezione costituzionale di cui all’art. 2 Costituz.), che immancabilmente si ricollega alla scomparsa, in circostanze drammatiche, di una persona precedentemente inserita in un contesto famigliare.
Prova ne sia che nella sentenza di questo Tribunale dell’1.7.82 (pres. est. QUAGLIA, parti CAPELLI c. UNIONE SUBALPINA) con cui venne per la prima volta introdotta una griglia di valori indicativi, massimi e minimi, per risarcire le vittime indirette, pur con l’attenzione principalmente focalizzata sulla dimensione psichica del danno morale, si introducevano considerazioni e parametri liquidatori che non avevano nulla a che vedere con la dimensione immediata e transitoria del lutto, ma che si conciliavano piuttosto con perdite significative e definitive di un patrimonio di relazioni personali, affetti, emozioni comuni, nell’esperienza personale e nella vita famigliare, che lambiscono da vicino la nozione di “compromissione della qualità della vita”, in cui si sostanzia il danno esistenziale secondo la recente e più accreditata dottrina. Si legge infatti nella citata decisione: “La morte di un congiunto provoca sempre grave perturbamento nella sfera di vita di una famiglia e nell’animo di ogni singolo componente, per i dolori, le sofferenze, le emozioni, le angustie e le preoccupazioni che conseguono inevitabilmente alla scomparsa di una persona alla quale si è legati da vincoli di sangue e di affetti.
Il mondo affettivo preesistente dei singoli superstiti subisce un inevitabile peggioramento ed il loro equilibrio psichico un’innegabile alterazione; il soccorso affettivo e morale, promanante dalla persona defunta, cessa per sempre.
Indubbiamente, il conseguimento di un’utilità vale a compensare o lenire le sofferenze morali subite ed a ricostruire quell’equilibrio psichico pregiudicato dall’illecito altrui; la disponibilità di una somma risarcitoria contribuisce a controbilanciare l’avvenuta compromissione della sfera psichica…
Il giudice perciò nella traduzione patrimoniale del danno morale valuta tale delicatissimo titolo di danno con criteri equitativi e discrezionali in modo da adeguare l’indennizzo al singolo caso. A tal fine può prendere in considerazione : a) la gravità del fatto dannoso …; b) i rapporti di parentela e di vita familiare, che legavano i pretesi danneggiati al defunto mentre era in vita; vengono in considerazione non soltanto legami di sangue e di affetto, ma anche vincoli di coabitazione e di consuetudine di vita, essendo innegabilmente più intenso, ad es., il dolore dei genitori per la morte del loro figlio unico convivente, rispetto al dolore per la morte del figlio non convivente che abbia un proprio nucleo familiare”.
Indubbiamente, la Corte di Cassazione ha condotto in merito al danno (esistenziale) da uccisione di prossimo congiunto una notevole ricostruzione organica ed un’opportuna operazione qualificatoria, che ha ridato dignità ed autonomia alla previsione dell'art. 2059 c.c. svincolandola da letture penalistiche, non più consentite dopo la riforma del rito processuale penale, e svincolandola dai possibili sospetti di illegittimità costituzionale paventati dal Tribunale di Roma, i cui ragionevoli dubbi sono stati definitivamente superati dalla decisione n. 233 della Corte Costituzionale del luglio scorso; sentenza, quest’ultima, da leggersi come sostanziale convalida della ricostruzione sistemica (definita già “diritto vivente”) sul danno alla persona contenuta nelle richiamate decisioni di legittimità.
Anche per un altro profilo si può seguire il nuovo corso giurisprudenziale, ed è con riguardo alla scarsa considerazione che vi si attribuisce all’aspetto qualificatorio del tipo di pregiudizio in esame. Davvero poco cambia, come si legge nella sentenza n. 8828/03, se il pregiudizio permanente nella sfera degli affetti personali e familiari viene definito "danno alla vita di relazione", piuttosto che "danno edonistico", oppure "lesione alla serenità famigliare", o più crudamente "danno da uccisione". L'importante è chiarire, senza ombra di equivoco, che quello che si va a ristorare in questi casi è per l'appunto l'intera gamma delle perdite maturate nella sfera delle relazioni interpersonali, areddituali, non temporanee né suscettibili di riscontro medico-legale, così puntualmente descritte nella citata decisione n. 8828/03 a cui va fatto integrale riferimento anche per i parametri da porre a fondamento della liquidazione, con esclusione delle ipotesi in cui il lutto degeneri in vera e propria malattia psichica. Quest’ultimo è il diverso caso esaminato dalla Corte Costituzionale n. 372 del 1994, che ivi è stato considerato un’appendice patologica delle sofferenze morali, ed è invece vera fattispecie di danno medicalmente accertabile e quindi risarcibile come “danno biologico” secondo la prevalente opinione della giurisprudenza di legittimità.
Fatto rinvio conclusivamente, per brevità, alle condivisibili osservazioni della Cassazione e della Corte Costituzionale sul rapporto tra danno morale soggettivo e danno da uccisione, ed in particolare sull’esigenza di non pervenire alla duplicazione delle relative poste di danno, si può così concludere per la conferma della tecnica liquidatoria previgente – nei suoi valori monetari finali - adottata dal Tribunale a partire dalla richiamata sentenza dell’1.7.82, ribadita dalla decisione MOLONIA c. SAPA del 28.9.98, e confermata da ultimo con l’aggiornamento dei valori monetari in favore dei superstiti eseguito il 20.3.2002.
Vi è però da segnalare e sottolineare che i valori indicativi finali, massimi e minimi, previsti nella tabella del 20.3.02 per le vittime indirette, comprendono l'intera gamma dei pregiudizi di natura areddituale collegati alla scomparsa del congiunto, per cui non si tratta di monetizzazione del solo pretium doloris, ma di variabili che comprendono attraverso un’unica espressione monetaria sia il transeunte pregiudizio psichico, sia le privazioni di natura esistenziale permanenti collegate alla compromissione della vita familiare.
Non è dunque necessario modificare le espressioni monetarie contenute nella tabella liquidatoria del 20.3.2002, ma occorre specificare e rendere esplicito che la relativa rubrica va integrata aggiungendo, alla voce “danno morale”, quella di “danno esistenziale”, conservandosi (per il momento) i valori economici indicativi ivi considerati; e procedendo quindi alla liquidazione del danno non patrimoniale secondo le indicazioni della più recente giurisprudenza di legittimità tenendo distinte le diverse voci risarcibili (ove spettanti) costituite dal danno biologico, danno morale e danno esistenziale.
In considerazione delle caratteristiche del rapporto famigliare tra la vittima ed i superstiti, ed apprezzate per entrambe le parti attrici il significato menomante che assume, dal punto di vista del sostegno parentale, la scomparsa del giovane capo famiglia - che risultava anche l'unico sostegno economico della famiglia - si ritiene di dover operare come segue nella difficile e sempre opinabile monetizzazione del pregiudizio sopra meglio descritto e qualificato : riconoscendo in euro 105.000 il danno esistenziale (da perdita del prossimo congiunto) e morale integrale riferibile alla BELFIORE, ed in 90.000 quello corrispondente del giovanissimo orfano.
La prima somma, di poco superiore al massimo tabellare, si giustifica con il peso che comporta per la vedova l’allevamento del figlio, da sola e senza il sostegno della figura del coniuge. Peso che discende anche dallo sconvolgimento delle precedenti abitudini di vita, perché la giovane età della donna e del figlio obbligherà la BELFIORE a ricercare un’occupazione per integrare le rendite assicurative, così delegandone a terzi parzialmente le cure educative che prima personalmente ella assicurava al proprio figlio.
Risultano pertanto risarcibili, in favore delle parti attrici, le seguenti somme, corrispondenti ai 2/3 del predetto ammontare : euro 70.000 per la BELFIORE ed euro 60.000 per il piccolo MANFREDA.
Quanto alle somme dovute per esborsi funeratizi, sono riconoscibili le voci immediatamente connesse alle cerimonie funebri e tumulazione del MANFREDA (totale: euro 5.250 al netto del contributo INSAI). Inoltre va ristorato il pregiudizio per la perdita del veicolo di proprietà, il cui incontroverso valore ante sinistro era pari a 5000 euro. Si tratta conclusivamente di euro 1721,30 per il primo titolo, ed euro 1721,30 per il secondo, al netto della decurtazione di 1/3 per il concorso di colpa, da riconoscersi ai superstiti.
Il danno patrimoniale non forma più oggetto di richiesta risarcitoria, dal momento che è stato risarcito per intero, nella sua dimensione pregressa e futura, dall'assicuratore svizzero INSAI intervenuto in causa, il quale si è surrogato negli accrediti già operati ed in relazione alle rendite future che saranno corrisposte.
Passando all’esame delle lesioni immediatamente patite dalla B., al fine di precisare il criterio di liquidazione del danno biologico e morale, si rinvia alla decisione di questa stessa II Sezione Civile n. 2270 del 28.9.98 resa nella causa Raffaele M. contro SAPA Ass. Spa (rg 3008/92), nella quale il Tribunale ha abbandonato il metodo di calcolo legato al triplo della pensione sociale, adottando piuttosto il sistema del “punto tabellare” da ultimo perfezionato dal Tribunale di Milano : con le integrazioni, però, rese dallo scrivente nella decisione del 12.10.2003 in causa Maurizio V. c. Giuseppe S. ed altri (RG 10093/2000), imposte anch’esse dal nuovo corso giurisprudenziale del giudice di legittimità.
In tale precedente sentenza sono state apportate una serie di puntualizzazioni non solo lessicali e contabili, ma anch’esse di taglio concettuale ed impianto motivazionale, per spiegare che per un verso, nulla muta in ordine alla liquidazione del cd. “danno biologico”, cioè alla lesione immanente dell’integrità psicofisica quale da ultimo definito con legge n. 57 del 2001 : si conserva la tecnica liquidatoria del “punto tabellare” di derivazione milanese.
Viceversa, con la frazione monetaria variabile generalmente tra il quarto e la metà del danno biologico sulla IP, in passato impropriamente qualificata “danno morale”, si ristorerà il danno esistenziale relativo alla perdita di qualità della vita, pregiudizi relazionali, compromissione delle attività realizzatrici della persona umana ecc., conseguenti, in termini permanenti anche se non medicalmente acclarabili, ad un determinato evento lesivo in danno della persona. E’ di tutta evidenza che si è scelta in proposito una tecnica liquidatoria che consente apprezzabili personalizzazioni dei risarcimenti in funzione delle dimostrazioni offerte sulla consistenza del pregiudizio patito in termini di “qualità della vita”, e che si basa su un criterio liquidazione omogeneo con il tipo di pregiudizio : è infatti legato all’idea della “permanenza” del danno esistenziale.
Nel citato precedente si è infine precisato che nel computo liquidatorio si individua una distinta cifra, convenzionalmente e normalmente pari alla misura dell’invalidità temporanea (IT) e degli immediati pregiudizi lesivi (ricoveri, ingessature, interventi chirurgici), allo scopo di risarcire il danno morale soggettivo, quello che in passato si definiva pretium doloris e che già la giurisprudenza della Corte Costituzionale aveva qualificato sotto il profilo della dimensione psicologica “interna” alla persona ed alla sua durata limitata nel tempo (vedi la decisione n. 372 del 1994) : per queste ragioni si è scelto appunto un criterio liquidatorio che valorizza la natura transeunte di tale voce di danno.
Passando allo specifico esame del caso in decisione, si osserva che tenuto conto della relazione del C.T.U. dr. CARUSO, adeguatamente argomentata e persuasiva, che ha accertato a carico della BELFIORE un’ invalidità permanente dell’8% (valore totale della I.P.: euro 10.734,19 in riferimento all’età di 22 anni : vedi la pubblicazione Guida al Diritto n. 1/2002 sotto la corrispondente colonna delle invalidità) ed una invalidità totale temporanea di giorni 40 e parziale di giorni 20, la misura del risarcimento spettante per il danno alla persona – come qualificato ed inteso nelle decisioni n. 7281-7283 e 8827-8828 del 2003 della Corte di Cassazione e nella sentenza VITELLO c. SOFIA del 12.10.2003 di questo giudice, da intendersi qui richiamata, si determina sulla base del calcolo che segue:
Spetta pertanto a parte attrice a titolo di risarcimento del danno alla persona la complessiva somma di Euro 10.397,27, pari al 55% del calcolo esposto.
In riferimento alla posizione del figlio, considerato che il CTU CARUSO ha ravvisato solo postumi temporanei, la misura del risarcimento spettante per il danno alla persona – come qualificato ed inteso nelle decisioni n. 7281-7283 e 8827-8828 del 2003 della Corte di Cassazione e nella sentenza VITELLO c. SOFIA di questo giudice, si determina sulla base del calcolo che segue:
Spetta pertanto al piccolo Saverio a titolo di risarcimento del danno alla persona la complessiva somma di Euro 1642,14, pari ai 2/3 del calcolo esposto.
Per la determinazione del danno da uccisione del congiunto si è fatto riferimento alla tabella liquidatoria pubblicata il 20.3.2002 e riferita alla data dell’1.1.2002, mentre per l’effettuazione dei precedenti conteggi relativi al danno diretto si è fatto ricorso alle tabelle elaborate con riferimento all’anno 2002 dal Tribunale di Milano, pubblicate sulla citata rivista “Guida al Diritto” n. 1/2002, comprensive della rivalutazione monetaria intervenuta dal maggio 1996 fino all’1.1.2002 (v. comunicazione della Presidenza in data 20.3.2002).
E’ pertanto dovuta, conformemente ai principi generali sui debiti di valore, la rivalutazione monetaria maturata dall’1.1.2002 fino all’odierna liquidazione su tutte le somme capitali sopra riconosciute, da calcolarsi applicando gli indici ISTAT del costo della vita. Per il calcolo degli interessi compensativi, occorre applicare il criterio messo a punto nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite 17.2.1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell’illecito, via via rivalutata anno per anno sulla base dei noti indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi, la somma capitale come sopra determinata deve essere previamente devalutata in base ai detti indici ISTAT dall’1.1.2002 fino alla data del sinistro e sulla stessa, progressivamente rivalutata anno per anno, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale.
Con i medesimi criteri ed indici di calcolo sopra esplicitati, vanno riconosciute alle parti attrici la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT nazionali del costo della vita, a fronte degli altri danni emergenti (in particolare, sul capitale liquidato per ristoro dei danni materiali al veicolo danneggiato); come pure gli interessi legali relativi al capitale rivalutato secondo le precisate indicazioni della Corte di Cassazione : il tutto, con decorrenza dalla data del sinistro in riferimento all’automezzo, ed alla data dell’esborso per quanto riguarda le spese documentate.
Spettano infine a parte attrice gli ulteriori interessi legali (di natura corrispettiva) su tutte le somme liquidate, per tutti i titoli di danno sopra esaminati, e sulle relative rivalutazioni monetarie, dalla data della presente sentenza al pagamento.
Va dunque considerato, a questo punto, il problema della ritualità e tempestività dell'intervento in causa di INSAI, che si è inteso far trattare con apposite note autorizzate in corso di causa; il tema è stato poi ampiamente ripreso dalle parti interessate nelle difese finali.
Non ci sono dubbi, in prima battuta, a qualificare come "principale", l'intervento effettuato dall'assicuratore svizzero, visto che INSAI fa valere il proprio diritto di surroga dipendente dagli avvenuti ristori corrisposti in favore dei congiunti del MANFREDA : e ciò fa nei confronti di tutte le parti in causa, compreso gli attori, facendo valere un titolo che è distinto ed autonomo rispetto a quello extracontrattuale evocato dai superstiti del MANFREDA, pur se obiettivamente collegato al sinistro mortale. Peraltro, anche a volerlo qualificare come intervento "litisconsortile autonomo", la prospettiva non muterebbe rispetto alle considerazioni di cui in appresso.
Ritiene il tribunale di dover ribadire il proprio precedente orientamento espresso nella decisione, di cui è estensore il coll. AMISANO in causa LONGOBARDI c. USL 3 del 15.1.2001 (rg. 11279/94), secondo cui il genere di intervento in esame è ammissibile solo entro i limiti di fase di cui all'art. 183 c.p.c., e dunque all’interno dello snodo processuale deputato all’impostazione del thema decidendum. La diversa opinione, pur autorevolmente sostenuta anche in un precedente di legittimità, ha per duplice effetto la compromissione del diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 Cost., nonchè l'allungamento dei tempi processuali in spregio al testo novellato dell'art. 111 Costituzione
Tali considerazioni sono già state sviluppate con l'ordinanza resa dallo scrivente in altra causa (BONACCORSI/STRAVENTO), nota alle parti visto che tutte le difese ne riportano ampi stralci.
Rispetto alle argomentazioni ivi sviluppate, si impongono due correttivi. Il primo riguarda il fatto che, dal 1999 (epoca in cui fu reso l’ultimo provvedimento richiamato) ad oggi, la ragionevole durata del processo è diventata una norma costituzionale; la seconda riguarda gli effetti che avrebbe la diversa opinione in termini di diritto alla prova.
Per solito, la tesi che ammette la possibilità di intervenire nel processo anche dopo la fase degli adempimenti istruttori, e in qualunque tempo, fa leva sul disposto letterale dell'art. 268 c.p.c. che testualmente sembra ammetterlo, in maniera indifferenziata rispetto alle tre possibili forme di esso, fino alla precisazione delle conclusioni. Si fa notare che la norma è passata indenne attraverso le maglie della riforma processuale del 1990, che non distingue tra tipologie di intervento, e che la tesi che introduce preclusioni si sostanzia in un'abrogazione di fatto dell'intera disposizione.
È opinione di chi scrive che le norme in esame debbano tenere conto della fondamentale novità costituita dall’art. 111 Costituz., ed in tal senso anche le considerazioni espresse nel 1999 nel precedente caso BONACCORSI / STRAVENTO meritano di essere aggiornate, tenendo conto del fatto che una concezione ispirata ad una lettura "costituzionalmente orientata" delle regole sull'intervento in causa consente due apprezzabili risultati. Da un lato, si riconosce una residua sfera di applicabilità dell'art. 268 c.p.c.; dall'altro, si rende la disciplina dell'intervento compatibile con i chiari principi acceleratori, ed il "favor separationis" che discende dal recepimento costituzionale del principio di ragionevole durata del processo : senza minimamente dover provocare l'intervento del Giudice delle leggi in termini di questione di costituzionalità.
Infatti, in primo luogo, è possibile dire che la norma in esame conserva la sua efficacia originaria rispetto all'intervento adesivo dipendente, il quale non ha necessità di allargare il tema decisorio della causa ed affida la propria dimostrazione alle prove offerte dalla parte, le cui ragioni si intendono sostenere.
In secondo luogo, il principio della ragionevole durata del processo va riempito di contenuto concreto, se non si vuole trasformarlo in vuota declamazione. Questo significa che gli istituti che comportano un rallentamento delle scansioni istruttorie e decisorie vanno guardati con particolare sospetto, tanto piu' quando sia possibile l'autonoma e celere definizione della controversia accessoria.
Nel caso di specie, è da notare che l'accertamento della domanda di surroga di INSAI non interessa minimamente la posizione della MANFREDA, che non ha chiesto un danno reddituale differenziale ed ha rinunciato alla richiesta di danno patrimoniale proprio per l'avvenuta corresponsione di rendita da parte dell'assicuratore svizzero. Ne discende che la danneggiata dovrebbe attendere necessariamente la definizione di un'attività peritale lunga e complessa diretta a verificare pertinenza e congruità degli esborsi sostenuti in favore dei superstiti da INSAI : il che si puo' fare solo per via di indaginosa attività peritale, non potendo consistere nel semplice recepimento delle produzioni documentali dell'Istituto.
Proprio riguardo alle produzioni INSAI, giova notare che la tesi qui avversata si tradurrebbe poi in una sostanziale beffa per le ragioni dell’interveniente, che parrebbero fondate quanto all’an debeatur.
Se infatti il dato testuale delle norme in discussione deve far premio sull'interpretazione adeguatrice, allora occorre dare atto che in nessun modo il legislatore è intervenuto sul secondo comma dell'art. 268 c.p.c., in base al quale all'interveniente sono precluse attività processuali non piu' consentite alle parti, per cui sostanzialmente tale parte accetta - potendo instaurare un autonomo giudizio - il processo "allo stato degli atti" in cui esso versa.
Se ne ricaverebbe, secondo tale letterale dizione, se abbinata a non meno formale lettura del primo comma della norma in esame, che la domanda di regresso andrebbe respinta per difetto di prova, essendo tali produzioni tardivamente effettuate : infatti INSAI è intervenuto in causa ben oltre l’assegnazioni dei termini perentori dell’art. 184 c.p.c. per le deduzioni di prova.
Infine, vi è da considerare, si dubita fortemente che la soluzione dei problemi di compatibilità tra l’intervento e le regole costituzionali degli artt. 24 e 111 della Legge fondamentale possa consistere nella semplice rimessione in termini di cui all'art. 184 bis c.p.c.. Tale regola risolve il problema della violazione del diritto di difesa rispetto alle parti già costituite in causa, ma non risolve minimamente il nodo del conflitto con il principio di ragionevole durata del processo, perchè anzi la sua applicazione al caso in esame dilaterebbe significativamente i tempi decisionali, e ciò sarebbe estremamente dannoso in una vicenda contrassegnata dall'estrema gravità delle conseguenze lesive, che per tali ragioni è stata trattata con caratteri di urgenza.
Per tali ragioni, l’intervento in causa dell’INSAI va dichiarato inammissibile per tardività, avendo avuto luogo ampiamente all’interno della fase istruttoria propriamente detta.
Le spese dell’intervento meritano integrale compensazione visto che è pacifico che l’Istituto abbia reso prestazioni previdenziali, che nell’apposita sede andranno meglio acclarate, qualificate, quantificate. Pur se si confida che la soluzione dei problemi di riparto delle responsabilità, proposta nell’odierna sede, possa concorrere ad una definizione conciliativa della surroga.
Le spese di lite seguono la misura della soccombenza e vanno ripartite – in una con la CTU – come da dispositivo
La presente decisione è esecutiva per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ritenuto che il sinistro per cui è processo si sia verificato per concorrente e paritetica colpa dei tre conducenti coinvolti, DICHIARA la A.F.LLI ORLANDI e Giorgio ENEA, nonché LLOYD ITALICO e ALLIANZ SUBALPINA ASSICURAZIONI s.p.a., obbligati in solido a risarcire Monica B. M. i 2/3 del danno esistenziale e morale derivatole quale congiunto, ed il 55% del danno alla propria persona; ed a Saverio MANFREDA i 2/3 dei complessivi danni subiti. Conseguentemente CONDANNA i predetti soggetti in solido tra loro a corrispondere :
- alla BELFIORE la somma di euro 70.000 per danno morale e da perdita del congiunto; euro 3500 per spese funerarie; euro 1721.33 e 231,33 per danni al veicolo di proprietà; euro 10.397,27 per il ristoro del danno alla persona;
- al minore MANFREDA la somma di euro 60.000 per danno morale e da perdita del congiunto; euro 1721.33 per danni al veicolo di proprietà; euro 1642,14 per il ristoro del danno alla persona;
con gli accessori per rivalutazione monetaria ed interessi legali nella misura e con le decorrenze indicate in motivazione.
Condanna infine le parti convenute in solido a rimborsare alle parti attrici i 2/3 delle spese di lite che per tale frazione si liquidano in Euro 1000 per oneri di c.t.p. o perizia stragiudiziale; Euro 420 per esborsi; Euro 1750 per diritti di procuratore; Euro 8500 per onorari di avvocato; 10% su diritti ed onorari ex art. 15 T.F. per rimborso spese generali, IVA e CNPA come per legge.
Pone le spese delle consulenze tecniche di ufficio definitivamente a carico dei convenuti in via solidale per i 2/3, e della BELFIORE per il restante terzo.
Dispone che nei rapporti interni ed ai fini del regresso il debito di cui sopra si ripartisca in eguale misura tra la F.LLI ORLANDI e LLOYD IT. da un lato; ENEA e ALLIANZ dall’altro.
DICHIARA INAMMISSIBILE per tardività l’intervento in causa proposto da INSAI compensando tra le parti le spese del giudizio
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Genova il 15 ottobre 2003
Il Giudice Est.
dr. Roberto BRACCIALINI