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Trib. Genova, Sezione Seconda, 19 novembre 2003, n. 4233 - Giudice Estensore Dott. Roberto Braccialini
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dell’11.9.2000 Maurizio VITELLO evocava in giudizio Teresa DE SALVO, Giuseppe SOFIA e CATTOLICA ASS.NI riferendo quanto segue : il 18.10.99 in Bogliasco l’esponente viaggiava come trasportato sul sedile anteriore della Peugeot 206 condotta dal SOFIA, di proprietà della DE SALVO, diretto a ponente verso Genova con altri due passeggeri sistemati sui sedili posteriori; giunto al km 512+700 della s.s.1 Aurelia, il conducente perdeva il controllo del mezzo ed invadeva l’opposta corsia collidendo frontalmente con Lancia Y condotta da Fabio PIZZORNO. A seguito del violentissimo urto, l’esponente riportava stato di coma, rottura del fegato e diverse fratture; e pur sottopostosi a molti interventi chirugici, permaneva inabilità totale con perdita del precedente lavoro di addetto alla vigilanza dei veicoli. Tanto premesso, oltre al ristoro del danno patrimoniale, morale e biologico, il VITELLO chiedeva il riconoscimento di somma provvisionale per l’art. 24 L. 990 del 1969.
Costituendosi in giudizio per resistere alla domanda, mentre la DE SALVO rimaneva contumace, il SOFIA sosteneva una diversa dinamica causale : il conducente ammetteva la perdita di controllo ma per il manto viscido e non uniforme; comunque il proprio veicolo, fermatosi a distanza di 400 metri, era stato urtato da fermo dalla Lancia Y dei PIZZORNO che arrivava a forte velocità : chiedeva così la chiamata in giudizio dei PIZZORNO (Fabio, quale conducente; Corrado, quale proprietario del mezzo antagonista) per le conseguenti manleve.
Questi ultimi chiamati, costituendosi a loro volta e proponendo domanda riconvenzionale contro il SOFIA per l’art. 96 c.p.c., assumevano che il rapporto di incidente predisposto dal Carabinieri evidenziava l’esclusiva responsabilità del SOFIA stesso per la perdita di controllo del suo mezzo e per l’invasione della corsia di marcia in cui essi procedevano : tanto che il SOFIA era stato contravvenuto per l’eccesso di velocità e la sua assicurazione aveva integralmente risarcito il danno al mezzo agli esponenti. In ogni caso, i PIZZORNO chiedevano di essere manlevati dal loro assicuratore per r.c.a. GENERALI.
LE GENERALI ASSICURAZIONI si associava alle difese di merito dei PIZZORNO, eccependo inoltre il mancato impiego delle cinture di sicurezza da parte del VITELLO, mentre CATTOLICA ASSICURAZIONI – come già il SOFIA - ribadiva la responsabilità del PIZZORNO per la collisione avvenuta a veicolo (assicurato) praticamente fermo. Inoltre l’assicuratore della DE SALVO, ricordando la regola responsabilitaria dell’art. 2054 c.c., chiedeva in subordine l’accertamento del concorrente apporto dei conducenti, con determinazione della relativa misura, e CTU sulla portata delle invalidità del VITELLO.
Nella fase istruttoria venivano ammesse ed assunte le prove orali e documentali indicate dalle parti (acquisizione del rapporto di incidente dei C.C.; sentenza penale a carico del SOFIA nel procedimento promosso da Hilde SABELLI, trasportata dal PIZZORNO, per il ristoro delle lesioni subite; esame dei testi PAVAN, MORINI, BAGNOLI, SABELLI, CONEDERA ed altri all’udienza del 27.9.2001; nonché di ulteriori testimoni ai sensi dell’art. 257 c.p.c. all’udienza del 5.11.01) . Era inoltre licenziata una c.t.u. medico legale su parte attrice affidata al dr. Cesare SCARAGLIO, seguita da supplemento di relazione dopo il consolidamento dei postumi lesivi, che concludeva individuando in 365 giorni la i.t.t., in 365 giorni la i.t.p. al 75%, e per l'esistenza di postumi invalidanti stabilizzati (incidenti negativamente sulla precedente attività lavorativa) nella misura del 72%. In corso di causa, l’attore rinunciava alla richiesta di provvisionale perché l’assicuratore CATTOLICA spontaneamente corrispondeva la somma di lire 125 milioni.
Successivamente venivano disimpegnate altre due indagini tecniche: la prima, affidata al dr. Eugenio BRUNONI, al fine di valutare le possibilità rioccupative del VITELLO; la seconda, per determinare contabilmente il pregiudizio economico patito e futuro collegato alla perdita del lavoro, con incarico dato al dr. Umberto TORRE.
Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa perveniva all’udienza del 30.5.2003 in cui il fascicolo veniva trattenuto in decisione per la sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
La domanda del VITELLO è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui in appresso.
Partendo dalle tematiche di merito, ed indagando la dinamica causale, va detto che nel processo i conducenti coinvolti si contestano reciprocamente le seguenti condotte : SOFIA assume di essere stato urtato da fermo, mentre si trovava nella corsia per la direzione levante percorsa dalla Lancia Y, a seguito di precedente perdita di controllo del suo mezzo; e addebita ancora a Fabio PIZZORNO l'elevata velocità e l'imperizia nell'arrestarsi per tempo. Di segno completamente opposto la prospettazione dei PIZZORNO, secondo i quali fu piuttosto SOFIA a speronare la loro vettura invadendo la corsia diretta a levante, che essa percorreva ad andatura assolutamente congrua.
Si ritiene che la ricostruzione offerta dalla parte attrice nella citazione, e ribadita dai PIZZORNO nelle loro difese, sia stata pienamente confermata dalle acquisizioni probatorie dell'istruttoria svolta in questa sede e dalle acquisizioni del processo penale celebrato a carico del vettore del VITELLO (pur se per diversa parte lesa).
Ed infatti, malgrado l'evidente tentativo dei testimoni amici del SOFIA di "alleggerire" la posizione del loro vettore - significativamente sottolineata dalle ripetute ammonizioni e richiami all'art. 372 c.p. - non c'è dubbio che il coacervo delle dichiarazioni delle persone trasportate sui due veicoli coinvolti fosse, sul luogo e nell'immediatezza del fatto, assolutamente univoca nel riferire i seguenti passaggi : 1) la vettura del SOFIA procede ad elevata velocità verso ponente e per tale ragione perde aderenza dopo una curva ad “S” a metà del ponte di Bogliasco (il teste PERONE nelle s.i.t. dattiloscritte riferisce di una distrazione alla guida del SOFIA, intento a conversare con VITELLO); 2) nel tentativo di mantenere la Peugeot in assetto, SOFIA esegue sterzate con notevole imperizia e va ad invadere la corsia opposta; 3) qui viene a collisione con la vettura di PIZZORNO, che sopraggiunge da ponente verso levante lungo la corsia lato mare.
Si badi bene che non solo tali passaggi corrispondono a quanto i trasportati riferirono sul luogo e nell'immediatezza del fatto, ma è anche quanto ammise nell'immediato il SOFIA, rendendo in tal modo una vera e propria confessione stragiudiziale (v. allegato manoscritto al rapporto dei C.C), appropriatamente valutata anche nella sede penale.
D'altro canto, il revirement tentato da alcuni testimoni in questa sede - oltre a scontrasi con la precisa deposizione della persona trasportata sulla Y10 del PIZZORNO, Hilde SABELLI, la quale non ha più interesse patrimoniale o morale a sostenere versioni mendaci sia perché la relazione sentimentale con PIZZORNO è finita, sia per essere stata risarcita - non va oltre definizioni del lasso trascorso tra l’arresto della Peugeot 106 e la successiva collisione con la Lancia Y10, del tipo : "tempo zero" tra sbadata e collisione con la Y10 (vedi teste BAGNOLI); oppure "neanche il tempo di comprendere cosa fosse successo", come definizione dell'intervallo minimo, secondo il più recente ricordo del PAVAN.
A fronte di tale univoco quadro, già emerso nella sede penale ed ivi suggellato con sentenza di condanna dibattimentale, non si ritiene che la relazione tecnica dell’istr. PASCASIO presentata dal SOFIA possa ingenerare seri dubbi, in quanto l’elaborato si diffonde in rilievi di carattere generale sulle leggi della cinematica trascurando del tutto l’apporto informativo costituito dalla sostanziale confessione del SOFIA corroborata dalle significative informazioni fornite nell’immediato ai C.C. dai suoi passeggeri.
Ne discende conclusivamente che dei danni patiti dal VITELLO, dovranno rispondere in via esclusiva i convenuti SOFIA, DE SALVO e CATTOLICA ASS.NI : fermo restando che l’esperimento dell’azione diretta dell’assicuratore supera il problema della manleva contrattuale richiesta dal SOFIA, il quale ha certamente diritto ad essere tenuto indenne dalle conseguenze della condanna – di cui infra – da parte dell’assicuratore della DE SALVO in base alla L. 990 del 1969.
La successiva questione da risolvere riguarda l'impiego o meno, da parte dell'infortunato, delle cinture di sicurezza. Qui va permesso che la relativa prova, che può essere fornita anche per via consulenziale o indiziaria, deve essere offerta e dimostrata da chi eccepisca il mancato impiego dello strumento ritentivo.
Nella specie, si ritiene che non sia stata fornita una prova convincente in merito al mancato impiego della protezione. La posizione del corpo dell'infortunato, ancora a bordo del veicolo, oppure a cavallo del mezzo, oppure ancora adagiato sull'asfalto, secondo le dichiarazioni fornite dai vari soccorritori ma mano intervenuti, appare davvero piuttosto confusa e tutt'altro che idonea ad escludere che alcuno dei soccorritori intervenuti abbia sganciato la cintura per estrarre il ferito dall’abitacolo devastato della Peugeot, magari temendo che prendesse fuoco come stava accadendo alla Lancia dei PIZZORNO.
Le conferme testimoniali positive circa l'impiego delle cinture sentite nell’istruttoria orale destano qualche perplessità perché, se è vero che al momento del sinistro il particolare poteva non essere decisivo, in quanto la p.g. era impegnata principalmente a ricostruire la dinamica del sinistro (e quindi i verbalizzanti potrebbero aver omesso di approfondire il punto con i trasportati rimasti incolumi), è anche vero che le narrative in proposito fornite allo scrivente da soggetti, che in qualche modo si sono dimostrati sensibili alle prospettazioni di un amico (il loro vettore), non possono essere lette che con analoga perplessità quando giovano all'altro amico, il trasportato rimasto ferito. Insomma, il sospetto è un pò quello di una atteggiamento "cerchiobottista" maturato dai testimoni indicati dal SOFIA dopo le prime dichiarazioni ai verbalizzanti e prima dei processi penale e civile.
La consulenza tecnica, affidata al dr. SCARAGLIO, si muove in proposito su binari di assoluta imparzialità, e tuttavia non approda oltre i lidi di un giudizio probabilistico, che comunque è di tipo positivo e non negativo.
Valutando globalmente tutti tali elementi, si può concludere che si è ben lontani dalla prova convincente (e negativa) del mancato impiego delle cinture di sicurezza da parte del VITELLO.
Vi è un'altra considerazione da fare in merito : la rilettura degli atti di causa, e soprattutto del corredo fotografico che documenta i danni riportati dalla Peugeot 106, convince lo scrivente della sostanziale irrilevanza del mancato impiego della cintura. La macchina del SOFIA all'altezza del passeggero sembra sventrata, quasi che la Lancia fosse "entrata" con la cuspide come un coltello dentro l'abitacolo. È di tutta evidenza quindi che, a fronte di un urto laterale di tale consistenza, la potenzialità ritentiva delle cinture di sicurezza fosse praticamente nulla, ed anzi probabilmente controproducente.
Ne discende conclusivamente, sotto il profilo dell’’an debeatur, che il danno risarcibile in favore del VITELLO, da porre a carico esclusivo del SOFIA e del suo assicuratore r.c.a., in solido, non va decurtato di alcuna cifra.
Passando ad esaminare le voci del danno alla persona indennizzabili, va premesso che nel caso oggi in decisione il "danno esistenziale" viene reclamato esplicitamente solo nella comparsa conclusionale, mentre una specifica allegazione “nominativa” per tale voce di danno non esisteva nella citazione. Si noti però che l’introduzione da parte del VITELLO della specifica “etichetta” di danno esistenziale solo nella comparsa conclusiva, non elide il fatto che fin dall’atto di citazione il difensore avesse puntualmente allegato una vasta gamma di compromissioni non temporanee della vita di relazione, in termini di attività per sempre compromesse dall’incidente, già prima ristorate ricorrendo ad una parzialmente erronea classificazione, e che oggi si possono riconoscere in una cornice esistenziale senza alcun vizio di ultrapetizione.
Prima di introdurre le tematiche liquidatorie, è necessaria una non breve digressione sulla natura del danno risarcibile che può riconoscersi in questo caso, digressione imposta dai recenti e noti indirizzi assunti dal giudice di legittimità e convalidati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 233 del 2003 nella materia che qui interessa : ci si riferisce ovviamente alle decisioni nn. 7281, 7282, 7283 nonché 8827 e 8828 rese nel corso dell’anno dalla III Sezione della Corte di Cassazione.
Orbene, va subito sottolineato a chiare tinte che la tecnica liquidatoria per il danno alla persona adottata dal Tribunale inaugurata con la decisione MOLONIA contro SAPA del 28.9.98, che è ancorata in definitiva, con i debiti adattamenti, alla valutazione medico-legale della misura del pregiudizio invalidante, già prima delle richiamate sentenze di legittimità ristorava in realtà tutte le conseguenze negative del danno alla persona, comprese quelle della dimensione “esistenziale”.
Le decisioni del giudice di legittimità e di quello delle leggi appena citate, che si condividono nel loro impianto motivazionale e che si richiamano per brevità, non rendono improvvisamente “iniquo” o inadeguato il metodo liquidatorio inaugurato dal Tribunale con la decisione MOLONIA, nella sua espressione monetaria finale : tuttavia tali sentenze impongono alcune puntualizzazioni sulle componenti del danno risarcibile di carattere non solo terminologico e contabile, ma concettuale, perché si deve assolutamente evitare la confusione degli operatori e la duplicazione delle poste di danno. Si rende indispensabile, in altri termini, un affinamento concettuale delle voci di danno risarcibile con conseguente redistribuzione delle poste monetarie che sia possibilmente ed utilmente coerente con la natura del pregiudizio subito, di modo che la determinazione equitativa di cui all’art. 1226 c.c. risulti eseguita con tecniche risarcitorie coerenti, sempre per quanto possibile ed utile, rispetto alla natura temporanea o permanente della singola componente del danno alla persona : la natura e la durata del pregiudizio diventa quindi il criterio discretivo per distinguere all’interno dei vari sottotipi del danno alla persona.
Delle sentenze di legittimità ormai note tra gli operatori come “la cinquina” si condivide, in primo luogo, la tripartizione delle species del danno alla persona : i sottotipi del danno biologico, danno derivante dalla lesione di interessi costituzionalmente protetti, danno morale soggettivo, corrispondono effettivamente a realtà fenomeniche distinte e verificabili, pur con procedimenti argomentativi diversi, ed esprimono rispettivamente le tre distinte esigenze che – al di là dell’etichetta formale – meritano di essere ristorate : la lesione dell’integrità psico-fisica; le perdite (di attività) non passeggere; le sofferenze psichiche immediate.
Il grande pregio delle decisioni in esame, soprattutto delle ultime due, è quello di proporre un “armistizio definitorio” nella “guerra delle etichette” che ha interessato per anni il settore della responsabilità civile, ponendo al centro dell’interesse dell’operatore pratico non già la qualificazione dogmatica del pregiudizio, ma l’esigenza riparatoria sottostante : da tale punto di vista, la tripartizione proposta risponde compiutamente all’esigenza di trasparenza delle decisioni liquidatorie ed inoltre, attraverso una rilettura “costituzionalmente orientata” dell’art. 2059 c.c., ha il notevole merito di operare una selezione tipizzante degli interessi meritevoli di tutela, come già rilevato in molti commenti resi sulle cinque decisioni. Il che può costituire, in futuro, utile sbarramento al prevedibile afflusso di domande riparatorie più o meno originali, nella misura in cui si assuma la categoria dei “diritti fondamentali ed inviolabili” come area selezionata della tutela accordata dal danno non patrimoniale.
Ritornando al pregiudizio alla persona che sia connotato da lesione dell’integrità psico-fisica, non possono davvero ricorrere dubbi sulla natura “inviolabile” del diritto al rispetto della persona umana, nella sua immediata espressione corporea, per la componente del suo “progetto realizzativo” e della sua dignità morale, visto che secondo antica ma sempre suggestiva trattatistica, tale interesse corrispondeva alla prima e fondamentale esigenza per cui si era costituito il consorzio civile.
Seguendo lo schema tripartito che ha evidenziato la Corte di Cassazione, e partendo dal cd. “danno biologico” da ultimo definito con la L. 57 del 2001, si deve rammentare che esso serve a ristorare in maniera uniforme il pregiudizio dell’immediata componente psico-fisica compromessa dal sinistro, considerata come “valore in sé”, o come “danno-evento” per ripetere le note parole della fondamentale sentenza resa in materia dalla Corte Costituzionale (n. 186 del 1984), evitando le odiose discriminazioni del passato : il suo ancoraggio in termini di ingiustizia del danno è dato, come noto, dall’art. 32 della Carta costituzionale.
L’uniformità di base del criterio liquidatorio per esso adottato (tabella che espone valori a punto crescenti in base al grado invalidante, e decrescenti in base all’età) non è discriminatoria perché il “valore in sè” della falange rotta, o della frattura articolare, è uguale per tutti gli esseri umani, siano essi ingegneri, artisti, scalpellini o giuristi; mentre la personalizzazione del ristoro, imposta dalla richiamata pronuncia costituzionale, va ricercata piuttosto sull’altro versante considerato, quello delle “perdite” e delle sofferenze non immediate.
Per tali ragioni, il risarcimento del “valore uomo” nella sua immediata espressione psico-organica lesa dal sinistro può ancora fare riferimento al sistema “a punto variabile” o “a punto tabellare”, introdotto in questo Foro con la sentenza del 28.9.98, secondo la scala monetaria elaborata e man mano messa a punto dal Tribunale di Milano. Per le voci dell’invalidità temporanea, invece, si conferma la già richiamata decisione in causa MOLONIA c. SAPA del 28.9.98 per la parte in cui si è scelto di determinare il valore monetario della diaria giornaliera relativa all’invalidità temporanea, alle somme indicate a tale titolo nella L. 57 del 2001 e nei successivi decreti di aggiornamento.
Lo scrivente si rappresenta che, dopo molte invocazioni e propositi di coerenza, proprio sul “glorioso” terreno del danno biologico potrebbe concentrarsi un motivo di perplessità per l’apparente dissonanza tra le caratteristiche di tale danno, e la tecnica liquidatoria corrispondente : e non a caso si parlava in premessa di “utile coerenza”.
Non è il sistema tabellare a punto in quanto tale a far nascere qualche dubbio, ma l’inevitabile ancoraggio di esso alla nozione di invalidità, che è un concetto specifico della medicina legale il quale esprime percentualmente la misura delle attività “normali” che non si possono più fare.
Il sistema tabellare offre però innegabili vantaggi in termini di trattamento non discriminatorio tra i danneggiati e di certezza del diritto per gli operatori pratici e soprattutto per i cittadini-utenti, in nome dei quali viene amministrata la giustizia, in termini di trasparenza e prevedibilità delle decisioni giudiziarie : non ultime esigenze considerate da questo Tribunale quando abbandonò il sistema legato al triplo della pensione sociale, e vi preferì il modello di punto tabellare più diffuso in Italia, di cui pure non ignorava i limiti interni di esso (si allude al bacino territoriale del campione statistico e soprattutto al demoltiplicatore per l’età).
In considerazione di tali valori ed esigenze, dunque, val bene la pena di pagare un modesto prezzo sull’altare della coerenza senza riaprire la non più utile contesa tra “danno evento” e “danno conseguenza”, che nasce dalla lettura che del danno biologico propongono ancora non pochi interpreti.
Il settore nel quale si possono realizzare concrete duplicazioni delle poste di danno – queste si, assolutamente da evitare - è quello tradizionalmente definito in passato come “danno morale”.
Che cos’è, infatti, che si è fin qui risarcito con una frazione non trascurabile dell’intero ristoro per “danno biologico”, normalmente variabile dal quarto alla metà, che in tal modo risultava ancorato in termini liquidatori a menomazioni di carattere permanente? Che cos’è che per convenzione linguistica si è chiamato per lungo tempo “danno morale”?
La risposta è agevole. Sia nel campo del ristoro accordato alle vittime indirette, sia per quanto concerne le vittime primarie, tale voce andava in realtà ad indennizzare non solo il pregiudizio psicologico transeunte nella sfera areddituale, relativo alle immediate menomazioni psicofisiche – e cioè il vero danno morale soggettivo quale definito ad esempio dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 372 del 1994 - ma ristorava anche tutta la gamma delle conseguenze negative non transitorie che incidono sulla dimensione non patrimoniale della persona umana : dunque, si risarciva con tale tecnica la compromissione non temporanea delle relazioni interpersonali, affettive, lavorative (per la dimensione non reddituale, vale a dire per la componente di socializzazione) e quant'altro immaginabile in termini di "non fare" o "non poter più fare"; ovvero – se si preferisce - il pregiudizio patito dalle attività realizzatrici della persona umana, per ripetere ormai classiche definizioni coniate dalla dottrina che ha sostenuto con particolare vigore la categoria del “danno esistenziale” ancorandolo al caposaldo dell’art. 2 Costituzione. Non veniva così in rilievo, già nelle precedenti decisioni del Tribunale, una dimensione traumatica interna, pura espressione di sofferenza e lacrime, ma la dimensione esterna della personalità e dell’agire umano compromessa dal fatto lesivo.
In pratica, quindi, il “vecchio” danno morale fungeva da appropriato ristoro del danno esistenziale, per come tale categoria di danno è venuta a definirsi in epoca recente.
Ciò si desume esplicitamente, per quanto riguarda il risarcimento del danno da uccisione, già dalle considerazioni svolte nella decisione dell’1.7.82 di questo Tribunale (pres. est. QUAGLIA, parti CAPELLI c. UNIONE SUBALPINA), in cui per la prima volta si sono ancorate le forcelle liquidatorie per i superstiti a parametri indicativi di permanente “sconvolgimento dell’esistenza” e del menage famigliare.
Si legge infatti nella citata decisione: “La morte di un congiunto provoca sempre grave perturbamento nella sfera di vita di una famiglia e nell’animo di ogni singolo componente, per i dolori, le sofferenze, le emozioni, le angustie e le preoccupazioni che conseguono inevitabilmente alla scomparsa di una persona alla quale si è legati da vincoli di sangue e di affetti.
Il mondo affettivo preesistente dei singoli superstiti subisce un inevitabile peggioramento ed il loro equilibrio psichico un’innegabile alterazione; il soccorso affettivo e morale, promanante dalla persona defunta, cessa per sempre. Indubbiamente, il conseguimento di un’utilità vale a compensare o lenire le sofferenze morali subite ed a ricostruire quell’equilibrio psichico pregiudicato dall’illecito altrui; la disponibilità di una somma risarcitoria contribuisce a controbilanciare l’avvenuta compromissione della sfera psichica…
Il giudice perciò nella traduzione patrimoniale del danno morale valuta tale delicatissimo titolo di danno con criteri equitativi e discrezionali in modo da adeguare l’indennizzo al singolo caso. A tal fine può prendere in considerazione : a) la gravità del fatto dannoso …; b) i rapporti di parentela e di vita familiare, che legavano i pretesi danneggiati al defunto mentre era in vita; vengono in considerazione non soltanto legami di sangue e di affetto, ma anche vincoli di coabitazione e di consuetudine di vita, essendo innegabilmente più intenso, ad es., il dolore dei genitori per la morte del loro figlio unico convivente, rispetto al dolore per la morte del figlio non convivente che abbia un proprio nucleo familiare”.
Ma il pregresso e costante risarcimento del danno esistenziale sotto le spoglie del danno morale, da parte del Tribunale, si è realizzato anche per le cd. “vittime primarie”, pur se ciò è dimostrabile solo per via indiretta.
In primo luogo, si consideri che nel sistema risarcitorio inaugurato con la decisione MOLONIA c. SAPA del 28.9.98 del Tribunale si legava il ristoro del danno morale ad un valore economico del punto di invalidità non fisso, ma progressivamente crescente : proprio perché si intendeva valorizzare l’insegnamento della medicina legale, secondo la quale le conseguenze negative sulle normali attività della vita di relazione, prodotte da una lesione personale con postumi permanenti, crescono in progressione geometrica, e non lineare, rispetto alla misura percentuale dell’invalidità stessa.
Inoltre, a ben vedere, è il concetto stesso di “invalidità” a cui poc’anzi si accennava – ed al quale era legato in ultima analisi il vecchio danno morale nella sua determinazione pecuniaria - a rendere manifesto che quanto si è fino ad oggi risarcito in frazione del danno biologico, è in realtà la menomazione permanente delle attività di cura della persona, studio, socializzazione, relazioni affettive e personali, che consegue all’evento lesivo : insomma, sono le “conseguenze” non transeunti del sinistro in termini di qualità della vita e sconvolgimento delle precedenti abitudini di vita, ciò che non si può più fare perché la macchina corporea non può più svolgere certe funzioni della vita quotidiana, prima abituali, o non le può più svolgere bene.
In terzo luogo, la conferma che il danno a sfondo esistenziale, o relazionale che dir si voglia, è sempre stato oggetto delle attenzioni del Tribunale pur se attraverso un’etichettatura risarcitoria non propriamente corretta, deriva dall’analisi di quei precedenti in cui la misura del danno morale è stata accordata in misura superiore all’ordinario quarto del danno biologico : a fronte, ovviamente, di allegate e dimostrate situazioni di significativa compromissione di abituali attività non patrimoniali che prima del fatto risultavano, per il danneggiato, particolarmente appaganti e gratificanti. Solo in rarissimi casi si è operata la personalizzazione del risarcimento “appesantendo” il punto di invalidità nella sua espressione monetaria, e per lo più in ipotesi di danni alla cenestesi lavorativa o da usura, mentre si è preferito di gran lunga intervenire sulla frazione variabile del vecchio danno morale aumentandola congruamente in rapporto alle specificità del caso.
Basta la lettura di poche sentenze a campione per comprendere che in tali precedenti casi non si sono valorizzati traumi transeunti, ma situazioni di definitivo e permanente pregiudizio a carico di attività della vita prima normalmente svolte dai danneggiati. Insomma, si è realmente valorizzato in tal modo ed adattato ai singoli casi il danno esistenziale o alla vita di relazione, visto che si parla di un pregiudizio alla persona che si qualificava per i seguenti caratteri : a) natura areddituale; b) dimensione non suscettibile di riscontro e valutazione in termini di patologia psicofisica; c) natura non transitoria, ma irreversibile.
Nel tentativo di ricondurre le precedenti acquisizioni giurisprudenziali di questo Tribunale al nuovo schema tripartito del danno alla persona, proposto dalle recenti decisioni della Cassazione, verificandone tenuta e compatibilità con i principi costituzionali, vanno operate alcune precisazioni ulteriori.
Risulta ancora condivisibile quell’insegnamento di legittimità secondo il quale il danno alla persona è onnicomprensivo, nel senso che comprende tutte quelle figure di danno non patrimoniale, e non transeunte, che di volta in volta la giurisprudenza ha risarcito qualificandolo “danno alla vita di relazione”, “danno estetico” (quando non patrimoniale), “danno alla qualità della vita” e, da ultimo, “danno esistenziale” (vedi per tutte: Cassazione sezione III civile, sentenza 30-03-1992 n. 3867) : il correttivo è dato dal fatto che la funzione adeguatrice e “personalizzante” della stima risarcitoria va condotta – secondo chi scrive - sulla misura del “nuovo” danno esistenziale, e non sul danno biologico, e ciò sulla base di solide dimostrazioni di pregiudizi particolarmente qualificanti della sfera non patrimoniale. Fermo restando, ovviamente, che le frazioni considerate nelle tabelle liquidatorie del Tribunale hanno pur sempre valore indicativo e che sono immaginabili casi assolutamente eccezionali, per fortuna non frequenti, in cui esse potrebbero risultare del tutto inadeguate aprendo la strada ad una valutazione equitativa “pura”, quale potrebbe essere il caso di alcuni delitti dolosi di speciale gravità : ma si tratta di eccezioni che non toccano la bontà dell’impianto liquidatorio di fondo.
Anzi, a fronte di recenti perplessità emerse da ultimo anche nella giurisprudenza di legittimità sulla liquidazione del pregiudizio latamente morale o esistenziale in frazione del danno biologico, va detto invece che tale ancoraggio appare solido e molto poco arbitrario, visto che corrisponde all’esigenza di parametrare proporzionalmente sofferenze e privazioni stabili, verificabili nella comune esperienza umana, a dati per quanto possibile verificabili e predeterminabili. Inoltre il collegamento economico tra danno biologico e danno alla persona di natura relazionale, non medicalmente valutabile, realizza un’indubbia incentivazione della funzione conciliativa stragiudiziale anche nell’interesse delle parti lese, che potrebbero nutrire l’esigenza di definire celermente il contenzioso.
Non si è ancora detto nulla del danno morale propriamente detto, il vecchio pretium doloris o patema d’animo. Sul punto esiste una nutrita produzione giurisprudenziale, ed una fondamentale tappa di tale percorso è costituito dalla sentenza n. 372 del 1994 della Corte Costituzionale, la quale ne ha posto in evidenza la natura assolutamente psicologica e transitoria, aprendo la strada a risarcimenti dell’eventuale dimensione patologica del dolore quando la “somatizzazione di esso” si fosse evoluta fino a situazioni non più transeunti e così, a quel punto, medicalmente accertabili : ma non ha interesse dare conto in questa sede della diversa lettura del danno psichico che ha invece operato la giurisprudenza di merito, compresa quella del Tribunale, e quella di legittimità.
La novità in materia introdotta dalle recenti decisioni della Corte di Cassazione, soprattutto dalle prime tre, è costituita dal fatto che il danno morale può essere risarcito anche in difetto della concreta dimostrazione di un fatto di reato, quando si faccia applicazione di meccanismi presuntivi di responsabilità come nel caso degli artt. 2051 e 2054 c.c. : il che ha trovato una “sponda” nella giurisprudenza costituzionale nella richiamata sentenza 233/2003.
Fino ad oggi il danno morale si è liquidato per una parte in cifra pari alla consistenza dell’invalidità temporanea (IT), e per altra parte in frazione variabile dell’invalidità permanente (IP). E’ quest’ultimo metodo che – secondo lo scrivente - non può più essere condiviso, a causa dell’evidente contraddizione costituita dal ricorso ad una base liquidatoria collegata a postumi permanenti, che dovrebbe invece ristorare un danno temporaneo e, tutto sommato, minoritario nell’economia complessiva del pregiudizio alla persona.
Per riportare a coerenza il sistema risarcitorio del Tribunale in termini di omogeneità tra caratteristiche del danno e tecnica liquidatoria conseguente, diventa perciò necessario ancorare la misura monetaria del danno morale soggettivo a parametri che siano per definizione relativi a situazioni transitorie e, per quanto possibile, risultino quanto più prossimi all’origine cronologica del pregiudizio, dovendosi immaginare che la consistenza del trauma collegato al sinistro sia più acuta immediatamente dopo la lesione patita.
La misura economica dell’invalidità temporanea, nella sua duplice dimensione di “totale” o “parziale”, rappresenta un perfetto e predeterminabile parametro per esprimere questo tipo di esigenza; del pari, sono appropriata espressione dell’esigenza di criteri coerenti, le somme che si sono fin qui riconosciute alle parti offese per ristorare il trauma e le sofferenze interne provocato dalla sottoposizione ad interventi chirurgici, alla degenza ospedaliera, all’impiego di apparecchi gessati o tutori : casi e situazioni di sperimentata afflittività che si collocano cronologicamente a ridosso della menomazione alla persona.
In conclusione, e riassumendo : collocandosi nell’immediato solco tracciato dal paragrafo 4.7 della sentenza n. 8828/03, questo giudice ritiene che una convincente risistemazione concettuale delle categorie liquidatorie del danno alla persona, e la conseguente redistribuzione delle poste monetarie, debba dare vita a tre concrete espressioni liquidatorie.
Il riallineamento è imposto dai nuovi indirizzi interpretativi del giudice di legittimità, che si stenta a credere transeunti, visto che sono stati recepiti anche dal Giudice delle leggi : e, si immagina, la convalida della lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. non si fermerà ai casi delle vittime secondarie, ma con estrema probabilità toccherà l’area delle vittime dirette, già sottoposta da questo Tribunale con l’ordinanza ZANCHI / TORO ASSICURAZIONI (FGVS) del gennaio scorso.
La prima espressione (danno biologico) deve indennizzare il pregiudizio all'integrità psicofisica per sé intesa, e si liquida con una diaria per l’invalidità temporanea e con il collaudato sistema “a punto crescente” elaborato dal Tribunale di Milano per i postumi permanenti; la seconda (danno esistenziale) deve compensare le attività della vita non produttive di reddito, che sono state pregiudicate irreversibilmente in termini di perdita della qualità della vita o di compromissione delle attività realizzatrici della persona umana. Tale espressione si liquida in frazione del danno biologico, necessita di puntuale allegazione e, quando siano richiesti ristori per compromissioni significative ed ulteriori rispetto a quanto si può desumere secondo canoni di notorietà dalla misura dell’IP, incidenti su attività che prima qualificavano e gratificavano particolarmente l’individuo, necessita di rigorosa dimostrazione. La terza componente, di importo inevitabilmente ridotto data la natura temporanea, è il classico danno morale soggettivo nel senso limitato di immediato "pretium doloris", che per il futuro lo scrivente ritiene opportuno riconoscere per solito in cifra pari alla misura dell’invalidità temporanea eventualmente aumentata, quando ne ricorrano i casi, di importi aggiuntivi equitativamente riferiti alle immediate sofferenze collegate alle cure ricevute.
La nuova sistemazione concettuale non comporta la esigenza di pervenire ad una nuova tabella liquidatoria rispetto al metodo di calcolo inaugurato con la decisione MOLONIA c. SAPA, in quanto i valori monetari finali fin qui riconosciuti in via d’equità, come si diceva in esordio, non si ritengono per nulla inadeguati nella loro quantificazione finale. Si rende però necessario precisare che il prospetto da ultimo pubblicato con comunicazione del 20.3.2002 del Presidente di Sezione, legato come data di efficacia (anche al fine del calcolo degli accessori) all’1.1.2002, deve intendersi riferito nella sua rubrica non solo al danno morale, ma anche al danno esistenziale : in tal senso vanno corrette anche le voci inserite nell’abituale foglio di calcolo elettronico di cui in appresso.
Passando ad esaminare la specifica vicenda in discussione, si può dire che nel caso del VITELLO l’esigenza di personalizzare il ristoro induce lo scrivente a riconoscere un terzo del “vecchio” danno morale – che oggi va qualificato come danno esistenziale - come risarcimento adeguato per la perdita di affetti, conoscenze, relazioni, attività su base non transitoria; perdita collegata in via diretta alla paraplegia riscontrata in sede peritale.
Nel caso specifico non è difficile ricorrere a criteri di notorietà, confermati dalle ponderose produzioni mediche che documentano ripetuti “pellegrinaggi” alla ricerca di una qualche cura, per potersi affermare che la notevole limitazione nei movimenti del giovane, che ha già comportato la perdita del lavoro per superamento del periodo di comporto per malattia (fatto pure documentato), incide potentemente sulla conservazione e lo sviluppo della precedente e normale cerchia di relazioni affettive e interpersonali, su cui il VITELLO poteva contare prima della grave invalidità. Non si dimentichi che il valore sociale del lavoro non si collega al solo mantenimento economico, ma ad un terreno di elezione per la realizzazione della persona umana, come ci ricordano gli artt. 1 e 4 Costituzione: concetto che sarà ripreso, pur se a fini patrimoniali, parlando delle possibilità rioccupative.
Rinviando quindi alla decisione di questa stessa II Sezione Civile n. 2270 del 28.9.98 resa nella causa Raffaele MOLONIA contro SAPA Ass. Spa (rg 3008/92), nella quale il Tribunale ha abbandonato il metodo di calcolo legato al triplo della pensione sociale adottando il sistema del “punto tabellare” da ultimo perfezionato dal Tribunale di Milano, con le precisazioni che si sono appena fatte circa l’autonoma valorizzazione del danno “esistenziale” al posto della frazione in precedenza denominata “danno morale”, si può procedere come segue al calcolo liquidatorio del danno alla persona.
Tenuto conto della relazione del C.T.U. Cesare SCARAGLIO, adeguatamente argomentata e persuasiva, che ha accertato a carico di parte attrice Maurizio VITELLO una invalidità permanente del 72% (valore complessivo legato a tale punteggio ed al corrispondente demoltiplicatore per l’età della persona offesa: EURO 380.156,89) ed una invalidità totale temporanea di giorni 365 e parziale di giorni 365 al 75%; e avuto riguardo altresì all’età di tale persona al momento del fatto (26 anni), la misura del risarcimento globalmente spettante per l’intero ristoro del danno alla persona si determina sulla base del seguente calcolo:
Il computo liquidatorio per il risarcimento del danno alla persona porta dunque alla complessiva somma di EURO 570.084,15.
Il conteggio precedente è stato eseguito con i valori monetari rivalutati, indicati nella comunicazione della Presidenza del 20.3.2002 e riportati nella rivista Guida al Diritto n. 1/2002 : per cui abbisognano di integrazioni per rivalutazione ISTAT a partire dalla data dell’1.1.2002, fino all’odierna liquidazione.
Poiché la somma spettante per il ristoro dei danni biologico e morale viene determinata al valore della moneta all’indicata data, per il calcolo degli interessi occorre applicare il criterio di cui alla nota sentenza della Cassazione a Sezione Unite 17.2.1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell’illecito, via via rivalutata anno per anno sulla base dei noti indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In applicazione di tale criterio al fine del calcolo degli interessi la somma come sopra determinata deve essere previamente devalutata in base ai detti indici fino alla data del sinistro e sulla stessa, progressivamente rivalutata, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale.
La rivalutazione monetaria, gli interessi legali ed il capitale di cui sopra vengono parzialmente meno alla data di materiale corresponsione della somma di lire 125.000.000 da parte dell'assicuratore r.c.a. in data 8.1.2001. Si tratta di somma la quale, come acconto corrisposto in corso di causa, non può essere imputato al credito risarcitorio secondo la disposizione dell’art. 1194 c.c. (relativa alle sole obbligazioni di valuta) : per cui va calcolata la rivalutazione maturata sull’acconto alla data di relativa corresponsione, i relativi interessi come precisato nella sentenza n. 1712 del 1995 della Corte di Cassazione, per poi sottrarre tali accessori dal debito totale; sulla correttezza di tale metodo di scomputo degli acconti, si è espressa il medesimo giudice di legittimità nella seguente decisione :”In materia di risarcimento del danno da illecito civile, qualora il responsabile (od il suo assicuratore) nelle more tra l'illecito e la definizione del giudizio, corrisponda un acconto sul risarcimento dovuto, il giudice deve : a) o sottrarre l'acconto dall'ammontare del risarcimento calcolato con riferimento al momento del sinistro, e quindi rivalutare la differenza; b) oppure rivalutare l'acconto già pagato, e sottrarlo dall'ammontare del risarcimento liquidato in moneta attuale" (Corte di Cassazione sez. III, 5.2.98 n. 1163 Uniass- Massaro).
La condanna a carico di Giuseppe SOFIA, Teresa DE SALVO e di soc. CATTOLICA va pertanto limitata alla residua differenza di EURO 505.527,04 in linea capitale, ed alle residue differenze su rivalutazione monetaria ed interessi legali scaturenti dall’indicata metodica.
Un capitolo a parte va dedicato al danno patrimoniale derivato al VITELLO dalla perdita del lavoro di parcheggiatore presso una cooperativa di guardianaggio, dopo il periodo di comporto e l’aspettativa concordata, quale diretta conseguenza delle gravi infermità riportate.
Per determinare la misura del pregiudizio – di difficile quantificazione specie per la sua dimensione futura - sono state sviluppate due CTU, una di carattere prettamente contabile e la seconda diretta a verificare, da parte di un esperto del mercato del lavoro, le possibilità rioccupative del giovane VITELLO che, in base all'età ed alla misura dell'invalidità, ha diritto a fruire della legislazione di sostegno per il collocamento obbligatorio in favore degli invalidi civili.
Nell'opinione del dr. BRUNONI, il consulente esperto del mercato del lavoro, le possibilità rioccupative si possono quantificare in due anni e mezzo dall’iscrizione al collocamento obbligatorio, e quindi sarebbe prevedibile una nuova attività lavorativa entro la fine del 2005. Una previsione troppo ottimistica, secondo l'attore, ed in effetti la crisi dello Stato sociale che connota la nostra epoca difficilmente resterà senza riflesso, anche a breve, su certe conquiste del lavoro maturate in altri tempi, come la legislazione di sostegno che qui interessa. Ragion per cui, in primo luogo, si ritiene di dover quantificare in almeno tre anni il periodo minimo per il reingresso : il che significa che la somma calcolata dal dr. TORRE per i redditi già perduti nel triennio immediatamente posteriore all'incidente (euro 41.137,52 con rivalutazione ed interessi per euro 4.065,87), possono essere prese a riferimento – esclusi gli accessori - per un ulteriore triennio in cui il VITELLO risulterà ancora in cerca di occupazione.
Sempre il primo consulente designato ha stimato che un nuovo ingresso nel mercato del lavoro con l'utilizzazione della legislazione di sostegno possa comportare la percezione di retribuzioni non inferiori al passato : il che condurrebbe ad escludere alcun danno patrimoniale futuro, oltre i primi sei anni successivi all'incidente.
In proposito il difensore del VITELLO invoca a proprio favore la decisione della Corte di Cassazione 3^ sez. del 22.2.02 n. 2589, nella quale si censura la compensazione operata tra il danno derivante dalla perdita della precedente occupazione, in caso di totale perdita della cd. capacità di lavoro specifica, con la residua "capacità di lavoro generica".
Con il rispetto dovuto a tale autorevole ed argomentato precedente, non si ritiene però di poterlo condividere perchè in ultima analisi incentiva un atteggiamento parassitario del creditore danneggiato non conforme ai principi di buona fede. Non c'è dubbio che, in quanto residuino possibilità di proficua occupazione, sia in rapporto al mercato del lavoro che con riguardo alle specifiche attitudini lavorative residue, sia preciso onere del danneggiato ricercare sistemazioni occupative alternative, e ciò è quanto sicuramente avverrà nella specie non tanto per ragioni economiche, ma perchè il lavoro è un potente fattore di integrazione sociale ed un insostituibile momento e volano di crescita delle relazioni interpersonali. Lo "status" di invalido civile viene vissuto diversamente se l'interessato lavora, o non lavora, in quanto l'accesso al lavoro significa anche accesso ai servizi e con ciò, significa possibilità di vivere un vita quanto più possibile "normale" e piena.
Non è solo per queste ragioni che il precedente di legittimità non pare persuasivo, o più precisamente non pare attagliarsi convenientemente al caso di specie. Nella vicenda in esame, infatti, non si parla di confronto tra capacità di lavoro "specifica" e generica, ma piuttosto, con valutazione prognostica inevitabile quando si affrontino tematiche di danno futuro, si è visto in sede consulenziale che il VITELLO è in grado di acquisire una nuova professionalità, e cioè una nuova capacità di lavoro specifica pur se in una limitata gamma di altre mansioni d'ordine. La "compensazione", se cosi' si vuole chiamare, avverrebbe dunque tra serie prospettive di vita lavorativa futura, e la dimensione della precedente occupazione che non ha più avuto concreto sviluppo a causa dell'incidente.
La regola dell'art. 2056 co.2, che impone di liquidare il lucro cessante secondo prudente apprezzamento, consiglia però di apportare un significativo correttivo all'impostazione forse troppo ottimistica del "cacciatore di teste" scelto per la sua indubbia esperienza come consulente d’ufficio.
In effetti occorre mettere in conto, come prima si diceva, le difficoltà che in parte già si scontano oggi nel mantenimento di un'efficace legislazione di sostegno per le fasce di lavoratori più deboli. Per altro verso, occorre considerare la serie di probabilità rioccupative in incarichi diversi e più remunerativi rispetto al parcheggiatore, che il VITELLO grazie alla giovane età avrebbe potuto ancora procacciarsi se non fosse finito sulla seggiola a rotelle (danno da chance). In ogni caso, bisogna considerare che anche se realmente il VITELLO riuscisse a reperire idonea occupazione in un tempo non biblico, le sue entrate sarebbero notevolmente falcidiate da una serie di spese notevolissime per le cure mediche e le relative assenze dal lavoro, per il trasporto fino al luogo di lavoro, per l'adattamento della propria abitazione, per gli oneri di assistenza per le normali incombenze della vita domestica. È chiaro che una persona, immobilizzata completamente agli arti inferiori, per poter lavorare e vivere ha necessità di sostenere esborsi che sono infinitamente superiori alle normali “spese di produzione del reddito” dei lavoratori non portatori di handicap : si pensi ai costi di trasformazione dell'autoveicolo privato, che va completamente adattato nei suoi organi di guida, oppure all'installazione di ascensori o rotaie dedicate per poter accedere alla propria abitazione e/o al posto di lavoro.
Per tali ragioni, l'approccio prudente imposto dalla norma richiamata consiglia di riconoscere per danno patrimoniale futuro, oltre alle somme già indicate per il secondo triennio, la metà della somma quantificata dal CTU dr. TORRE come ipotesi minimale del complessivo reddito di una vita di lavoro mancata (euro 580.663,69:2= euro 290.332,84).
Per quanto riguarda gli accessori, in riferimento ai redditi mancati del primo triennio sono dovuti euro 4065,87 stimati dal CTU a tutto il 31.12.2002, e poi gli interessi corrispettivi da tale data al saldo; per l’ulteriore triennio e per le differenze retributive ed i maggiori oneri pur in presenza di nuova occupazione, trattandosi di danno futuro, sono dovuti i soli interessi corrispettivi da oggi al saldo.
Le spese di lite e quelle di C.T.U. vanno poste a carico dei convenuti in via solidale.
Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale proposta dai PIZZORNO, essa non è fondata nei confronti del VITELLO, che ha cautelativamente esteso le proprie pretese solo dopo l’intervenuta chiamata in causa dei PIZZORNO ad opera del SOFIA; e se anche nulla avesse detto, l’effetto automatico dell’estensione della domanda si sarebbe realizzato ope juris, mentre le difese dei chiamati contro il VITELLO sarebbero state sostanzialmente identiche a quelle prospettate contro SOFIA, in termini di esclusiva responsabilità di quest’ultimo. L’assoluzione dei chiamati sulla domanda del VITELLO va in questo caso seguita dalla compensazione integrale delle spese con la parte attrice, mentre diverso discorso vale per il SOFIA. Per tale convenuto, non si comprendono infatti le ragioni della costituzione in giudizio, a fronte di un compendio probatorio assolutamente univoco e malgrado la possibilità di fruire della copertura assicurativa per r.c.a. : che significa gestione della lite da parte dell’assicuratore, il quale per vero non risulta aver mai frapposto contestazioni all’esistenza della copertura assicurativa, neppure opponendo massimali. Ne discende che ricorrono i presupposti per dichiarare la responsabilità del SOFIA per l’iniziativa giudiziaria sviluppata nei confronti dei PIZZORNO, pur se la liquidazione del danno non può andare oltre il riconoscimento delle spese di lite ed una contenutissima somma per danno morale (in senso soggettivo). Infatti, anche per i PIZZORNO si può parlare di una sostanziale inutilità della costituzione in giudizio visto che il loro assicuratore r.c.a. si è regolarmente costituito in causa, ha sviluppato acconce e determinate difese di merito e non ha mai messo in dubbio la propria obbligazione di garanzia, rispetto agli assicurati. Si ritiene che la somma di 1000 euro in totale sia adeguato ristoro per il pregiudizio di cui all’art. 96 c.p.c. nel caso che ne occupa.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva (art. 282 C.P.C.).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara Giuseppe SOFIA, Teresa DE SALVO e soc. CATTOLICA ASSICURAZIONI s.p.a. in persona del legale rappresentante obbligati in solido a risarcire a parte attrice il danno alla persona, nella sua dimensione di lesione dell’integrità psicofisica, esistenziale e morale, patito a seguito dell’incidente del 18.10.99, che liquida nella somma di EURO 570.084,15.
Dato atto della corresponsione di acconto per lire 125.000.000 pari ad euro 64.557,11 in data 8.1.2001, condanna i predetti convenuti in solido tra loro a corrispondere alla parte attrice le residue differenze dovute in linea capitale, pari ad euro 505.527,04, nonché gli ulteriori accessori a fronte di tale differenza, quali meglio in motivazione specificati.
CONDANNA i convenuti precitati in solido tra loro a corrispondere a parte attrice i seguenti importi ulteriori : euro 41.137,52 per danno patrimoniale maturato al maggio 2002; euro 41.137,52 per danno patrimoniale nella fase di ricerca di nuova occupazione; euro 290.331,85 per minori retribuzioni e maggiori esborsi futuri, con gli accessori specificati in motivazione.
Condanna infine le parti convenute a rimborsare a parte attrice le spese di lite che liquida in complessivi EURO 450 per esborsi, EURO 2500 per oneri di c.t.p., EURO 5000 per diritti di procuratore, EURO 12.000 per onorari di avvocato, 10% su diritti ed onorari per rimborso spese generali ex art. 15 T.F., oltre I.V.A. e C.P.A.
Pone le spese di consulenza tecnica di ufficio definitivamente a carico dei convenuti SOFIA, DE SALVO, CATTOLICA in via solidale.
ASSOLVE PIZZORNO Fabio e CORRADO nonché GENERALI ASS.NI dalle domande contro i medesimi proposte compensando integralmente le spese con l’attore e condannando il SOFIA a rifondere a tali parti chiamate le spese di lite, che si liquidano come segue per i due PIZZORNO: EURO 150 per esborsi, EURO 400 per oneri di c.t.p., EURO 1500 per diritti di procuratore, EURO 2500 per onorari di avvocato, 10% su diritti ed onorari per rimborso spese generali ex art. 15 T.F., oltre I.V.A. e C.P.A.; ed EURO 75 per esborsi, EURO 400 per oneri di c.t.p., EURO 1000 per diritti di procuratore, EURO 1500 per onorari di avvocato, 10% su diritti ed onorari per rimborso spese generali ex art. 15 T.F., oltre I.V.A. e C.P.A., in favore di GENERALI ASSNI.
In accoglimento della domanda riconvenzionale dei PIZZORNO, condanna SOFIA Giuseppe a corrispondere ai medesimi l’ulteriore somma di euro 1000 per il risarcimento previsto dall’art. 96 c.p.c.
RESPINGE la domanda riconvenzionale proposta contro il VITELLO dai PIZZORNO compensando tra le parti le spese della stessa.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Genova il 12 ottobre 2003
Il Giudice Est.
dr. Roberto BRACCIALINI