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Cassazione civile, sez. un., 21 febbraio 2002, n. 2515 - Pres. Marvulli – Rel. Varrone - P.M. Maccarone (conf.) – Icmesa S.p.a. c. Pierotti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 13 giugno 1981 Giorgio Pierotti conveniva dinanzi al tribunale di Monza la spa in liquidazione Icmesa chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti per la chiusura della sua ditta, l’Eurostyle sas, a
seguito del grave e noto fatto di polluzione chimica causato dall’esplosione delle caldaie della società convenuta, che aveva investito la zona del comune di Seveso, ove era insediata la sua attività produttiva, nel luglio 1976.
Precisava che la cessazione dell’attività era stata determinata dall’inquinamento che aveva reso non più commerciabili i manufatti da lui prodotti (cosicché aveva dovuto cedere a prezzo vile l’azienda) e dal fato che, essendo stato investito
direttamente dalla nube tossica, aveva subito danni diretti alla salute che gli avevano impedito di occuparsi del suo lavoro.
Peraltro, con altro atto di citazione, notificato il 16 luglio 1983, il Pierotti conveniva nuovamente in giudizio l’Icmesa per ottenere il risarcimento dei danni psico-fisici sofferti per lo stesso episodio di fuoriuscita della nube di
diossina.
In entrambi i giudizi si costitutiva la convenuta chiedendo preliminarmente la sospensione del giudizio per la pendenza di quello penale e, nel merito, opponendosi alle avverse domande.
Concessa la sospensione, il giudizio veniva riassunto all’esito della formazione del giudicato penale di condanna a carico dei responsabili tecnici della società per il reato di cui all’art. 449 c.p. e, dato corso all’istruttoria con l’espletamento
della prova orale e della consulenza tecnica d’ufficio medico-legale sulla persona del Pierotti, l’adito tribunale, con sentenza 28 maggio-9 dicembre 1992, riteneva sostanzialmente fondate le domande dell’attore e dichiarata la responsabilità della
convenuta in ordine ai danni patrimoniali e morali sofferti dal Pierotti, la condannava al pagamento, a favore di quest’ultimo, di lire 74.000.000, per la perdita del valore della sua quota di partecipazione alla società Eurostyle, di lire 20.000.000 per
danno biologico e di lire 20.000.000 per danno morale, con gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Avverso tale decisione proponevano gravame l’Icmesa ed in via incidentale il Pierotti e la Corte d’appello ambrosiana, con sentenza 27 giugno 1995, previa riunione, accoglieva quella principale e, per l’effetto, rigettava le domande del
Pierotti tranne quella per danno morale, liquidato in complessive lire 4.000.000 all’attualità, con gli interessi legali dalla pronuncia al saldo, compensando per metà le spese del doppio grado e ponendo l’altra a carico dell’appellante.
Riteneva il giudice di appello, per quanto ancora possa interessare:
che il Pierotti non aveva legittimazione a chiedere il risarcimento per la svalutazione delle quote sociali, trattandosi di danno indiretto e riflesso rispetto al pregiudizio subito dal patrimonio della società, che solo quest’ultima poteva fare
valere;
che non doveva essere riconosciuto il danno biologico poiché, a seguito della consulenza tecnica d’ufficio ritualmente espletata, la sintomatologia accusata dal Pierotti non risultava collegata causalmente al fatto illecito ascritto all’Icmesa;
che non risultava il nesso eziologico neppure con riguardo al danno lamentato per la cessazione o limitazione dell’attività lavorativa;
che invece poteva riconoscersi, pur in assenza di un danno biologico, il risarcimento del danno morale, ravvisabile nel perturbamento psichico conseguente ai numerosi e documentati accertamenti sanitari ai quali il Pierotti aveva dovuto
sottoporsi;
che tale danno, già liquidato in prime cure per l’ammontare di 20 milioni, andava contenuto nella misura, prossima al minimo ma non meramente simbolica, di 4 milioni all’attualità.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l’Icmesa spa in liquidazione, affidandolo a tre motivi di censura. Ha resistito il Pierotti con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale sulla base di tre motivi, contrastati
dall’Icmesa con controricorso e memoria. I ricorsi, chiamati all’udienza del 24 marzo 2000, davanti alla terza sezione civile, sono stati rimessi, con ordinanza di pari data, al primo presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite,
rinvenendosi una questione di massima (la risarcibilità del danno morale in assenza di danno biologico) ritenuta di "particolare importanza". L’Icmesa ha depositato ulteriore memoria.
Motivi della decisione
I due ricorsi, avverso la stessa sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
Come già accennato, la causa è stata rimessa all’esame di queste sezioni unite per la decisione della seguente questione di massima di particolare importanza: se il danno morale soggettivo, verificatosi in occasione della compromissione, anche
grave, della salubrità dell’ambiente a seguito di disastro colposo (art. 449 c.p.), sia risarcibile anche se non derivi dalla menomazione dell’integrità psico-fisica (danno biologico) dell’offeso o di altro evento produttivo di danno patrimoniale.
Nella presente controversia il giudice di appello ha dato risposta positiva al quesito; ne consegue che prima di procedere all’esame della questione, che forma oggetto del primo motivo del ricorso principale dell’Icmesa, occorre valutare i primi due
motivi del ricorso incidentale, con i quali il Pierotti impugna le statuizioni del suddetto giudice cha hanno negato sia il danno biologico che quello patrimoniale. Tali censure, infatti, si pongono come necessario antecedente logico e giuridico rispetto
alla questione di massima suindicata, che risulterebbe assorbita da un loro eventuale accoglimento.
Orbene, con il primo mezzo il ricorrente incidentale, denunciando la violazione di norme di diritto (art. 101, comma 2, Cost. e 113 c.p.c.) nonché l’insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360
nn. 3 e 5 c.p.c, si duole del mancato riconoscimento del danno patrimoniale derivante dal diminuito valore delle sue quote di partecipazione alla società Eurostyle, già liquidatogli in prime cure.
La doglianza è infondata. La Corte ambrosiana ha negato al Pierotti la legittimazione a proporre siffatta domanda risarcitoria sul rilievo che "la svalutazione della quota del socio è solo una circostanza indiretta e riflessa della lesione aquiliana
del diritto della società" e che il mancato accertamento di tale lesione, in contraddittorio con la società stessa, preclude la domanda del socio. Trattasi di motivazione corretta perché la società Eurostyle, essendo una accomandita semplice, ha una
soggettività giuridica distinta da quella dei soci ed il danno lamentato da questi ultimi per l’eventuale pregiudizio arrecato da terzi alle singole quote si pone come una conseguenza mediata ed indiretta del danno cagionato al patrimonio sociale, danno
quest’ultimo che solo la società è legittimata a fare valere. Infatti il risarcimento dovuto al danneggiato riguarda, anche in tema di responsabilità aquiliana, solo le conseguenze immediate e dirette del fatto illecito (art. 1223, richiamato dal comma 1
dell’art. 2056 c.c.) e, nella specie, il pregiudizio lamentato dal Pierotti e consistente nella svalutazione delle sue quote di partecipazione societaria ha indubbiamente un carattere riflesso ed indiretto.
Il primo motivo va, pertanto, rigettato.
Con il secondo mezzo il Pierotti, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 32 della Costituzione e 2043 c.c. oltre alla contraddittorietà della motivazione su altro punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360
nn. 3 e 5 c.p.c., lamenta il mancato riconoscimento del danno biologico, pur in presenza di adeguata documentazione medica.
Neppure l’esposta censura può essere accolta. Essa si infrange contro l’accertamento con cui il giudice di appello, premesso che la suddetta documentazione – tutta proveniente dallo stesso interessato – risaliva al 1981 (e cioè ad oltre 5 anni dopo
l’evento) ed evidenziava comunque una sindrome psiconevrotica "del tutto generica", rilevava che "il collegamento tra i disturbi psico-fisico accusati dal Pierotti ed intossicazione di diossina è del tutto apodittico" e concludeva perentoriamente che
"detta sintomatologia, nel suo insieme od anche solo in uno dei suoi aspetti specifici, non può essere messa in relazione con il fatto illecito ascritto all’appellante".
Anche questa motivazione appare priva di errori giuridici e raggiunge sotto il profilo logico un grado di completezza e di ragionevolezza da renderla incensurabile in sede di legittimità-
Il motivo di doglianza va, pertanto, respinto.
A questo punto può procedersi all’esame del primo motivo del ricorso principale con lui l’Icmesa, denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2059 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., contesta la tesi che il danno morale
possa essere risarcito anche in assenza di danno biologico (o di altro evento produttivo di danno patrimoniale), che è appunto la questione di massima determinante l’assegnazione del ricorso alle sezioni unite; questione che dopo la pronuncia della Corte
ambrosiana ha ricevuto risposta negativa da parte della terza sezione civile di questa corte, con le sentenze 4631/97 e 5530/97, fondamentalmente sulla base delle sentenze 184/86 e 37/94 della Corte costituzionale, affermando che "il danno morale
soggettivo inteso quale transeunte turbamento psicologico è, al pari del danno patrimoniale in senso stretto, danno-conseguenza, risarcibile solo ove derivi dalla menomazione dell’integrità fisica dell’offeso o da altro tipo di evento produttivo di danno
patrimoniale. Pertanto nel caso di compromissione anche grave della salubrità dell’ambiente, derivante da immissioni di una sostanza altamente tossica (nella specie: diossina) a seguito di disastro colposo, il turbamento psichico subito dalla generalità
delle persone costrette a sottoporsi a periodici controlli sanitari a seguito dell’esposizione a quantità imprecisate della detta sostanza, con conseguente limitazione della propria libertà di azione e di vita, non è risarcibile in via autonoma quale
danno morale sopportato in eguale misura da ciascuno dei soggetti coinvolti nel disastro, ove non costituisca conseguenza della menomazione specificamente subita da ciascuno di essi nella propria integrità psico-fisica".
Ma la stessa sezione, esaminando la presente controversia, ha dubitato dell’esattezza del principio, tenuto conto dell’ampio dibattito svoltosi in dottrina e dei rilievi critici formulati per auspicare un mutamento di indirizzo ed ha sollecitato un
ulteriore approfondimento da parte delle sezioni unite, con ordinanza 24 marzo 2000, la cui ampia ed articolata motivazione ha precisato i motivi di perplessità attinenti:
a) alla interpretazione della dicotomia danno-evento e danno-conseguenza, dovendosi escludere che il danno-evento, delineato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza 184/86, si esaurisca nella menomazione psico-fisica propria del danno
biologico, senza comprendere anche eventuali lesioni suscettibili di tutela aquiliana diretta ed autonoma rispetto a quella indiretta ed indifferenziata apprestata dalla legge sull’inquinamento;
b) alla eventuale strumentalizzazione della suddetta interpretazione al fine di evitare un’illimitata proliferazione di azioni risarcitorie;
c) alla autonoma risarcibilità del danno morale, secondo l’unica condizione (artt. 2059 c.c. e 185 c.p.) che esso consista nel perturbamento psichico della vittima causato da un reato;
d) alla stessa utilità o necessità, allo scopo richiesto, della dicotomia tra danno-evento e danni-conseguenza.
Sempre la stessa sezione, con un diverso collegio, ha espresso le medesime riserve, con ordinanza 18 maggio 2000, chiedendo l’intervento delle sezioni unite per l’esame di un ricorso analogo (chiamato anch’esso per la trattazione in questa
udienza).
Chiariti così i termini della questione, va subito affermato che le sezioni unite optano per il principio opposto a quello di cui alle citate sentenze 4631 e 5530/97, ritenendo che il danno morale soggettivo sia risarcibile anche in assenza di
danno biologico o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, in virtù delle considerazioni esposte nell’ordinanza di rimessione, completate dal alcuni ulteriori rilievi.
Al riguardo, conviene prendere
le mosse dalla motivazione, sostanzialmente identica, delle due sentenze 4631 e 5530/97 che ha sviluppato le seguenti argomentazioni:
1) la risarcibilità del danno non patrimoniale incontra nel sistema il limite dell’esplicita previsione legislativa, che, per quanto concerne il danno da reato, è realizzata con il rinvio dell’art. 2059 c.c. e all’art. 185 c.p. e da questo alle
singole figure di reato;
2) occorre, a tal fine, che il reato incida su una posizione soggettiva che può ben essere rappresentata, nel caso di delitto di disastro colposo ex art. 449 c.p., dal diritto alla salute nella sua esplicazione di diritto alla salubrità
dell’ambiente, suscettibile di tutela aquiliana diretta ed autonoma rispetto a quella indiretta ed indifferenziata apprestata dalla legge sull’inquinamento;
3) per delimitare l’area del danno risarcibile in relazione alla possibilità che il reato produca perturbamenti psichici in un numero indeterminato di persone, risulta applicabile il criterio di cui all’art. 1223 c.c., che, richiamato dall’art. 2056,
comporta che la risarcibilità dei perturbamenti psichici richiede che essi costituiscano la conseguenza diretta ed immediata del reato, nel senso, altresì, che il collegamento tra danno ed interessi protetti dalla norma penale può essere colto sia in via
primaria e sia in via secondaria e collaterale.
Malgrado queste premesse, le citate sentenze hanno concluso negando la risarcibilità autonoma del danno morale, in virtù fondamentalmente del rilievo che la Corte costituzionale, con la sentenza 184/86 e con altre decisioni successive (sentenza
37/1994 ed ordinanza 294/96)ha identificato il danno morale soggettivo, inteso quale transeunte turbamento psicologico, come danno-conseguenza, in quanto tale risarcibile solo ove derivi dalla menomazione dell’integrità psico-fisica dell’offeso o da
altro tipo di evento produttivo di danno patrimoniale. Ma questo indirizzo interpretativo ha trovato, in dottrina, la opinione contraria della prevalenza degli autori, i quali, auspicando la opportunità di un superamento, pongono, innanzitutto, in
rilievo come tale interpretazione influenzata, probabilmente, dalla preoccupazione di evitare una illimitata proliferazione di azioni risarcitorie nelle ipotesi di disastri ambientali che, nella moltiplicazione dei danni, finirebbe per pregiudicare
coloro che dall’evento hanno riportato le più gravi conseguenze, si basa su una lettura non corretta della giurisprudenza costituzionale, che non avrebbe affatto individuato nel danno alla salute o al patrimonio il presupposto della giuridica rilevanza
del danno morale.
Gli stessi autori, inoltre, sottolineano che l’art. 185 c.p. non richiede, oltre al perturbamento psichico della vittima, anche il verificarsi di un distinto evento di danno incluso nella fattispecie incriminatrice e, in detto contesto normativo,
pure accogliendo del danno non patrimoniale la nozione ristretta, concludono nel senso che a favore della tesi della risarcibilità concorrono i diversi elementi della idoneità del fatto a ledere l’interesse protetto dalla norma penale; della incidenza di
esso su una posizione soggettiva; della compatibilità del risarcimento con i reati di pericolo; della riconosciuta possibilità di risarcire il perturbamento psichico dei titolari di interessi suscettibili di essere compromessi da reati plurioffensivi,
categoria nella quale si iscrivono i reati contro la pubblica incolumità.
Si tratta di critiche sostanzialmente condivisibili ancorché debba rilevarsi, per quanto concerne le pronunce della Corte costituzionale, che se la sentenza 184/86 non lasciava adito a soverchi margini interpretativi (punto 6 delle considerazioni in
diritto; "mentre il danno biologico risulta nettamente distinto dal danno morale subiettivo, ben può applicarsi l’art. 2059 c.c., ove dal primo (e cioè dalla lesione alla salute) derivi, come conseguenza ulteriore (rispetto all’evento della menomazione
delle condizioni psico-fisiche del soggetto offeso) un danno mora subiettivo sempre che il fatto realizzativo del danno biologico costituisca anche reato"), la stessa corte, con la successiva sentenza 372/94, approfondendo la problematica, ha affermato
l’autonoma risarcibilità del danno alla salute e del danno morale (punto 4 delle considerazioni in diritto: "il danno alla salute è qui il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell’equilibrio psichico che sostanzia
il danno morale soggettivo, e che in persone predisposte da particolari condizioni (debolezza cardiaca, fragilità nervosa, ecc. ), anziché esaurirsi in un patema d’animo o in uno stato di angoscia transeunte, può degenerare in un trauma fisico o psichico
permanente, alle cui conseguenze in termini di perdita di qualità personali, e non semplicemente al pretium doloris in senso stretto, va allora commisurato il risarcimento".
Del resto, la stessa dicotomia danno-evento e danno-conseguenza appare, quanto meno per la tematica di cui trattasi, una mera sovrastruttura teorica, dal momento che l’art. 2059 c.c. pone come unico presupposto di risarcibilità del danno
morale la configurabilità di un fatto-reato, rinviando all’art. 185 c.p. che, a sua volta, rimanda alle singole fattispecie delittuose ed oltre al turbamento psichico della vittima non pone altre condizioni, tanto meno la presenza di un distinto evento
di danno. Ma decisiva per la soluzione della questione è la natura del reato ex articolo 449 Cp: delitto colposo di pericolo presunto (nel senso che il pericolo è implicito nella condotta e nessuna ulteriore dimostrazione deve essere
fornita circa l’insorgenza effettiva del rischio per la pubblica incolumità) ma, soprattutto, delitto plurioffensivo, in quanto con l’offesa al bene pubblico immateriale ed unitario dell’ambiente (Corte costituzionale 641/87), di cui è titolare l’intera
collettività, concorre sempre l’offesa per quei soggetti singoli i quali, per la loro relazione con un determinato habitat (nel senso che ivi risiedono e/o svolgono attività lavorativa), patiscono un pericolo astratto di attentato alla loro sfera
individuale. Ne consegue che essendo pacifica la risarcibilità del danno morale nel caso di reati di pericolo o plurioffensivi, non sussiste alcuna ragione, logica e/o giuridica, per negare tale risarcibilità ove il soggetto offeso, pur in assenza di
una lesione alla salute, provi di avere subito un turbamento psichico (che si pone anch’esso come danno-evento, alla pari dell’eventuale danno biologico o patrimoniale, nella specie non ravvisati). Conclusione, questa, in sintonia con la più recente
giurisprudenza di questa corte in materia risarcitoria; al riguardo, è sufficiente il richiamo alle sentenze 10291/01, che ammette incondizionatamente il risarcimento del danno morale per i prossimi congiunti dell’offeso da lesioni colpose e 7713/00,
secondo cui la lesione di diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione (danno-evento), indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno-
conseguenza).
Concludendo, il primo motivo del ricorso principale va rigettato, alla stregua del seguente principio di diritto (così decisa la questione di massima devoluta all’esame di queste sezioni unite): "in caso di compromissione dell’ambiente a seguito
di disastro colposo (art. 449 c.p.), il danno morale soggettivo lamentato dai soggetti che si trovano in una particolare situazione (in quanto abitano e/o lavorano in detto ambiente) e che provino in concreto di avere subito un turbamento psichico
(sofferenze e patemi d’animo) di natura transitoria a causa dell’esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loto vita, è risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione all’integrità psico-
fisica (danno biologico di altro evento produttivo di danno patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo che comporta, oltre all’offesa all’ambiente ed alla pubblica incolumità, anche l’offesa ai singoli, pregiudicati nella loro sfera
individuale".
Con il secondo motivo l’Icmesa, sviluppando spunti già accennati nella precedente censura, denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2059 e 2697 c.c., 185 c.p. nonché l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione su altro
punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.) e lamenta che il giudice del gravame abbia ritenuto provato il danno morale sulla base di considerazioni generiche e non di circostanze specifiche riguardanti il Pierotti.
La doglianza è infondata. Essa trova puntuale ed adeguata confutazione nella motivazione del suddetto giudice il quale non si è limitato a riferirsi a fatti notori ("la sindrome di paura che ha umiliato e comunque condizionata gli abitanti della zona
in quanto soggetti sanitariamente a rischio coinvolti di fronte all’angoscia di un rischio personale che non poteva essere neppure dissimulato davanti agli altri"), ma ha accertato che il Pierotti, avendo la sede della sua impresa in zona anch’essa
interessata alle misure sanitarie disposte dalle autorità locali, è "rimasto coinvolto nel grave clima di allarme prodotto dal disastro, riportandone un perturbamento psichico che fu conseguenza della sottoposizione a controlli sanitari, resi necessari
dall’insorgenza di sintomi preoccupanti". Per completezza, lo stesso giudice ha aggiunto che i "numerosi accertamenti sanitari, ampiamente documentati in causa, se non valgono a dimostrare danni nella sfera della salute causalmente accertati, depongono a
confermare quello stato di perturbamento psichico, da disagio e preoccupazione duraturi nel tempo, che è l’essenza del danno morale".
Trattasi di motivazione priva dei pretesi errori giuridici e che sotto il profilo logico non incorre nel denunciato vizio di contraddittorietà perché, lungi dal fermarsi a considerazioni di carattere generale, ha personalizzato l’accertamento nei
confronti del soggetto offeso, facendo buon governo del concetto di danno morale soggettivo e delle circostanze che avevano prodotto al Pierotti uno stato di ansia ed un notevole condizionamento nell’ordinario svolgimento della sua vita.
Anche il secondo motivo va, pertanto, rigettato.
Con il terzo ed ultimo mezzo l’Icmesa, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 92 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., si duole della compensazione di metà delle spese del doppio grado, restando l’altra metà a carico di essa
ricorrente.
Neppure questa censura può essere accolta. Per quanto concerne, infatti, la parziale compensazione, il relativo provvedimento è incensurabile in sede di legittimità, essendo fondato sulla reciproca soccombenza che, a sua volta, giustifica la condanna
a carico dell’Icmesa, la cui soccombenza, in una valutazione complessiva dell’esito del giudizio di merito, è stata ritenuta più grave.
Alle spese attiene anche il terzo motivo del ricorso incidentale che, peraltro, così come formulato, è inammissibile, dal momento che il Pierotti, riconosciuta la conformità a legge della relativa statuizione, auspica solo una diversa
regolamentazione a seguito dell’invocata cassazione della sentenza impugnata.
Tirando i fili del discorso e concludendolo, ambedue i ricorsi riuniti devono essere rigettati.
L’importanza e la delicatezza delle questioni trattate costituiscono giusto motivo per compensare le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando le spese del giudizio di cassazione. |