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Cass. civ., sez. III, 23 luglio 1993, n. 8226, Pres. Sciolla Lagrange Posterla, rel. Nicastro - Monacelli c. S.p.A. Sara Assicurazioni
Danni - Valutazione e liquidazione - Invalidità permanente e temporanea - Incidente subito da soggetto che non abbia ancora raggiunto l'età lavorativa - Danno patrimoniale liquidabile
Fatto
Con atto di citazione notificato l'1-5.6.1984 Monacelli Luigi ed Addessi Natalina, agendo in proprio e quali legali rappresentati del figlio minore Massimo, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, Anastasi Elsa e la s.p.a. Sara Assicurazioni, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in Teramo l'8.7.1982, allorquando il detto minore, mentre attraversava a piedi la via De Gasperi, era stato investito dall'auto Fiat 127 targata TE 160157, condotta dalla Anastasi, che ne era proprietaria, ed assicurata presso la Sara.
Costituitosi il contraddittorio, le convenute, oltre ad avanzare delle eccezioni preliminari, contestavano la domanda nel merito. Nel corso del giudizio il Monacelli Massimo, divenuto maggiorenne, si costituiva personalmente. Con sentenza del 10.12.1986-22.1.1987 il Tribunale dichiarava l'Anastasi unica responsabile dell'incidente, condannandola, in solido con la Sara Assicurazioni, al risarcimento del danno in favore di Monacelli Massimo, che liquidava in ulteriori L. 33.744.500, oltre alle somme gia' versategli, con gli interessi legali dal fatto, nonche' al rimborso delle spese processuali, respingeva, invece, la domanda proposta in proprio dal Monacelli Luigi e dall'Addessi, compensando le relative spese. Il Tribunale, pur distinguendo tra danno biologico e danno da invalidita' permanente, procedeva ad un'unica liquidazione equitativa; riteneva invece compreso nel danno biologico il danno alla vita di relazione, mentre liquidava in L. 4.000.000 il danno morale. Avverso la sentenza proponevano appello principale l'Anastasi e la societa' assicuratrice ed appello incidentale i due Monacelli e l'Addessi. Con la sentenza ora impugnata, del 18.11-14.12.1988, la Corte di appello di Roma dichiarava che l'incidente era da attribuire alla colpa concorrente dell'Anastasi e del Monacelli Massimo limitando la condanna della prima e della societa', assicuratrice al 50% dei danni subiti da quest'ultimo, che liquidava in L. 13.466.525, mentre dichiarava inammissibile l'appello incidentale del Monacelli Luigi e dell'Addessi.
Limitandoci, qui, a quanto forma oggetto dei motivi di ricorso, la Corte di Appello rilevava che al pedone doveva farsi carico di una colpa specifica, derivante dall'inosservanza dell'obbligo, nell'attraversare la strada al di fuori del passaggio pedonale, di dare la precedenza ai veicoli circolanti sulla carreggiata, obbligo impostogli dall'art. 134 c. 6 C.d.s., e nella violazione delle norme di piu' comune prudenza, recepibili anche da un soggetto in giovanissima eta'. L'incidenza causale di tale condotta colposa non comportava tuttavia, sempre a giudizio della Corte, il superamento della presunzione posta dall'art. 2054 c. 1 c.c. a carico dell'automobilista, al quale nulla aveva fatto per fornire la prova liberatoria, rimanevano anzi accertati elementi di negligenza, disattenzione ed imprudenza, desumibili dalle ammissioni circa la velocita' tenuta, di 50 Kmh., non proprio moderata in relazione allo stato dei luoghi, e dalle specifiche circostanze riferite dai testi e gia' individuate dal Tribunale.
Pur non nascondendosi gli inevitabili criteri di approssimazione, la Corte di merito determinava nel 50% il concorso di ciascuno alla causazione dell'evento dannoso. Nella liquidazione del danno la Corte rileva, anzitutto, l'equivoco di fondo derivante dal fatto che il Tribunale aveva ricompreso in un unico indistinto coacervo tanto il danno da invalidita' permanente che il cd. danno biologico, equivoco derivante dal comune riferimento, per la loro liquidazione, al criterio del triplo della pensione sociale, laddove il danno biologico era, in realta', avulso ed estraneo alla capacita' di produzione del reddito da parte del soggetto leso.
Sottolineava, inoltre, che quel criterio non poteva venire in considerazione allorche', come per il danno biologico, non ci si doveva riferire al reddito del soggetto leso. Tale voce di danno andava quindi liquidata "in maniera efficacemente onnicomprensiva", "in tutte le sue componenti di sua incidenza (quali l'inabilita' temporanea generica... l'invalidita' permanente generica, intesa come ridotta possibilita' di usufruire in tutta la sua pienezza del prezioso bene della vita...", etc.. Trattandosi di minore nessun risarcimento poteva essere invece riconosciuto per l'inabilita' temporanea e per l'invalidita' permanente, in quanto non incidenti su un reddito concretamente inesistente. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Monacelli Massimo, Monacelli Luigi e l'Addessi; il primo ha depositato successiva memoria. Resiste, con controricorso, la SARA, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato.
Diritto
1. - Occorre anzitutto dichiarare l'inammissibilita' del ricorso del Monacelli Luigi e dell'Addessi. Entrambi nell'epigrafe del ricorso risultano indicati espressamente quali ricorrenti, anche se dichiarano - a pag. 5 - che intendono spiegare "intervento ... ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio". Col raggiungimento della maggiore eta' di Monacelli Massimo e' cessata in loro, infatti, la rappresentanza del figlio, costituitosi personalmente sin dal giudizio di primo grado, sicche' deve escludersi ogni loro potere di impugnare i capi della sentenza relativi al risarcimento del danno subito dal figlio stesso.
Il Monacelli Luigi e l'Addessi, del resto, non hanno in alcun modo impugnato il capo della sentenza che espressamente li concerneva, con il quale era stato dichiarato inammissibile il loro appello e che, pertanto, e' passato in giudicato. Le relative spese possono dichiararsi compensate, tenuto conto che la loro posizione non incide, sostanzialmente, su quelle sostenute dalla controparte costituita.
2. - Col primo motivo i ricorrenti principali denunciano - ex art. 360 nn. 3 e 5 c.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 c. 1 c.c., 102 c. 2 , 104 c. 1 e 134 c. 6 C.d.s., nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Affermando l'esistenza di un concorso di colpa di entrambi, la Corte avrebbe omesso di considerare l'ammissione della stessa automobilista di non essersi accorta del pedone e quanto riferito dai testi in ordine alla dinamica dell'incidente. L'eccessiva velocita', evidenziata anche dalle tracce di frenata, di ben tredici metri, e l'aver circolato a notevole distanza dal margine destro della carreggiata, in violazione degli artt. 102 c. 2 e 104 c. 1 del C.d.s., secondo quanto aveva gia' posto in rilievo del Tribunale. Ne discenderebbe un ulteriore errore, dacche' la Corte di merito avrebbe conseguentemente negletto che, nelle specifiche circostanze, il pedone non era tenuto a concedere la precedenza al veicolo, potendo fare ragionevole affidamento su un comportamento dell'automobilista conforme alle regole della circolazione. L'affermato concorso di colpa si porrebbe in contrasto, inoltre, con il riconosciuto difetto della prova liberatoria di cui all'art. 2054 c. 1 c.c..
Il motivo appare infondato, sotto tutti i profili evidenziati, anche se deve escludersene l'inammissibilita', contrariamente alla tesi prospettata dalla controricorrente. Nella sua prima parte lo stesso tende, in realta', ad una rivalutazione degli elementi di prova acquisti, inammissibile in questa sede, essendo la Corte di merito pervenuta alle sue conclusioni attraverso il loro completo esame, anche se stringato, con un iter privo di vizi logici e giuridici. Non cosi' la seconda parte, che ripropone il problema dei rapporti tra presunzione di responsabilita', di cui all'art. 2054 c. 1 c.c., ed accertamento di una colpa in concreto del pedone o di ciascuno dei protagonisti. In ordine a tale specifico problema esistono, ormai, precisi principi, che possono cosi' sintetizzarsi: a) e' indubbio che il comportamento colposo del pedone non e' sufficiente, di per se', per superare la presunzione posta a carico del conducente del veicolo, in mancanza della prova ch'egli abbia fatto tutti il possibile per evitare il danno; b) lo stesso puo' portare alla esclusione della responsabilita' dell'automobilista solo in presenza di particolari condizioni, quali la sua repentinita' ed imprevedibilita', la concreta impossibilita' di un tempestivo avvistamento e l'assenza di qualsiasi comportamento colposo da parte del conducente del veicolo; c) negli altri casi, il mancato raggiungimento della prova che incombe sul conducente (e piu' ancora l'accertamento in concreto di un suo comportamento colposo) non esclude che il comportamento colposo del pedone sia idoneo a limitare la responsabilita' del conducente del veicolo investitore, allorche' sussista un rapporto di causalita' tra tale comportamento e l'incidente. Anche la seconda censura e', pertanto, infondata.
3. - Inammissibile e', invece, il ricorso incidentale della S.A.R.A, che attiene ugualmente alla responsabilita'. Lo stesso, benche' diretto a piu' parti, domiciliate presso un medesimo procuratore, risulta notificato in data 9.2.1990 mediante consegna di un'unica copia, in violazione del principio della consegna di tante copie quanto sono le parti e con conseguente incertezza assoluta circa l'effettivo destinatario dell'atto. Come e' stato piu' volte precisato da questa Corte, ne consegue l'inesistenza giuridica della notifica (Cass. 16.6.1984, n. 3595; Cass. 22.1.1987, n. 563, etc.), che, peraltro, non si estende al controricorso (Cass. 25.10.1983, n. 6296 - donde la decisione sulle spese di cui al precedente par. 1. 4. - Fondato appare, infine, il secondo motivo del ricorso principale, col quale si denuncia - sempre ex art. 360 nn. 3 e 5 c.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c., nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Premesso che il tribunale aveva liquidato unitariamente, con criteri equitativi, sia il danno biologico che il danno patrimoniale derivante dalla invalidita' permanente, il ricorrente afferma che erroneamente la Corte di appello avrebbe negato la risarcibilita' di quest'ultimo, pur ammettendo la non indifferente incidenza dei postumi permanenti ed il pregiudizio derivante dal danno estetico. Non avrebbe rilevanza, allo scopo, il fatto che il Monacelli, ancora studente, non svolgesse in atto alcun lavoro produttivo di reddito, dacche' l'invalidita' permanente incide pur sempre sulla futura attivita' lavorativa, quale puo' presumersi sulla base della posizione economica e sociale della famiglia e degli studi intrapresi, e sul guadagno futuro. La sentenza impugnata e', sul punto, sicuramente effetto di un equivoco. Questa Corte ha avuto modo di precisare, anche di recente, che "il danno biologico e' quello che, prescindendo dalle conseguenze lesive che incidono direttamente sulla efficienza lavorativa del soggetto leso e sulla sua capacita' di produrre reddito, prende in considerazione tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in se' considerato, quale diritto inviolabile dell'uomo. Pertanto, nella liquidazione di detta voce di danno, deve essere tenuto conto anche della eventuale invalidita' permanente di quel soggetto, considerata non come menomata capacita' di guadagno, ma come menomazione della salute fisio-psichica dello stesso" (Cass. 9.5.1991, n. 5161); ed ancora: "il danno biologico, configurandosi come lesione del diritto alla salute, in se' e per se' considerata nel suo aspetto dinamico, deve essere valutato anche tenendo conto della invalidita' permanente, prescindendo dai riflesso di questa invalidita' sulla capacita' di reddito del soggetto danneggiato" (Cass. 10.3.1992 n. 2840). Danno biologico e danno patrimoniale attengono peraltro, pur sempre, a due sfere distinte. Il primo riguarda, infatti, il danno alla salute in se' considerato, mentre il secondo incide sulla capacita' di produrre reddito, sicche' il giudice, allorche' l'invalidita' abbia limitato tale capacita', deve procedere a due distinte liquidazioni, anche se considerando che i due danni, pur ontologicamente distinti, costituiscono entrambi proiezione negativa nel futuro di un medesimo evento (Cass. 10.3.1990, n. 1954, cfr. anche C. Cost.le 14.7.1986, n. 184). La mancanza di un reddito al momento dell'incidente, in quanto il danneggiato non abbia ancora raggiunto l'eta' lavorativa, esclude certamente che l'invalidita' temporanea abbia potuto produrre - sotto tale specifico profilo - un danno patrimoniale, sotto l'aspetto del lucro cessante, quanto meno fino al momento in cui non sia provato o possa presumersi che il danneggiato avrebbe iniziato l'attivita' remunerata, ma non incide sul danno futuro, collegato all'invalidita' permanente. Quest'ultima si proietta di per se' nel futuro, sicche', allorche', per la sua entita', possa ritenersi che limitera' la capacita' di guadagno, determinando un danno, sia pure futuro, non puo' disconoscersi il diritto al risarcimento. Spetta al giudice di merito accertare e determinare, con riferimento a tutti gli elementi a disposizione, anche presuntivi, un tal danno, attualizzandolo attraverso i noti parametri relativi alla anticipata capitalizzazione. In accoglimento del motivo, la sentenza impugnata dev'essere, pertanto, cassata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello.
P.Q.M
La Corte Riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso di Monacelli Luigi e di Addessi Natalina, nonche' il ricorso incidentale della S.A.R.A.; compensa le spese fra il Monacelli Luigi, l'Addessi e la S.A.R.A, accoglie il secondo motivo del ricorso di Monacelli Massimo e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso l'8 marzo 1993, nella Camera di consiglio.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 07 1993