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Cass. civ., sez. III, 6 novembre 1997, n. 10923
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Danno patrimoniale subito da una casalinga - Criteri di valutazione - Capacità lavorativa specifica.
Il danno patrimoniale subito dalla casalinga per la perdita o la riduzione della capacità lavorativa è invece risarcibile anche se essa non svolga faccende domestiche in considerazione dell’opera di direzione e di governo della casa consistendo il danno nella perdita di una situazione di vantaggio, non rimane escluso dalla mancata sopportazione di spese sostitutive; nella determinazione del danno può farsi riferimento al reddito di una collaboratrice domestica con gli adattamenti suggeriti dalla maggiore ampiezza di compiti. (C.c., art. 2043; c.c., art. 2056).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con citazione notificata il 28 giugno 1978 Matarrese Maria, Tucci Salvatore, Tucci Giuseppe convenivano innanzi al Tribunale di Teramo Caserta Pietro, Caserta Antonio e la Società Cattolica di assicurazioni.
Esponevano che il 12 febbraio 1978, in prossimità del casello autostradale Giuliano-Mosciano, l’autovettura di Tucci Salvatore, guidata dallo stesso, era venuta in collisione con l’autovettura di Caserta Antonio, guidata da Caserta Pietro ed assicurata con la società convenuta; che la responsabilità ricadeva interamente su Caserta Pietro per avere lo stesso eseguito manovra di retromarcia a cavallo della linea di separazione della corsia di marcia da quella di sorpasso; che l’autovettura di Tucci Salvatore era rimasta danneggiata ed il predetto, nonché le persone trasportate (la Matarrese e l’altro Tucci) avevano subito lesioni personali.
Chiedevano che, previa declaratoria della responsabilità esclusiva di Caserta Pietro, venisse pronunciata condanna della società assicuratrice e, in subordine, di entrambi i Caserta al risarcimento dei danni, oltre accessori.
Instauratosi il contraddittorio, i convenuti deducevano che la collisione era dovuta a colpa esclusiva del Tucci; chiedevano il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, la condanna del predetto al risarcimento dei danni subiti dall’autovettura del Caserta.
Chiamata in giudizio, si costituiva la Società Norditalia, assicuratrice dell’autovettura del Tucci, e chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale.
Il tribunale, dichiarata la responsabilità esclusiva di Caserta Pietro, condannava la Società Cattolica di assicurazione al pagamento di lire 23.273.579 in favore della Matarrese, di lire 15.347.097 in favore di Tucci Salvatore e di lire 2.527.097 in favore dell’altro Tucci, con gli interessi dalla data della sentenza, e rigettava la domanda riconvenzionale.
Su gravame della Società Cattolica di assicurazione, di Caserta Antonio, della Matarrese e dei Tucci, la Corte di appello di L’Aquila, con sentenza emessa il 27 giugno 1995, riteneva il concorso di colpa dei conducenti delle autovetture nella misura del 50%; statuiva che la Matarrese aveva diritto al risarcimento del danno biologico e non pure di quello patrimoniale; condannava la predetta ed i Tucci alla restituzione delle somme ricevute in eccedenza con gli interessi dal giorno della riscossione; accoglieva la domanda riconvenzionale e condannava la Società Norditalia al risarcimento della metà dei danni subiti da Caserta Antonio, liquidati nel loro intero in lire 567.802.
Secondo quella Corte, le risultanze processuali non offrivano alcuna concreta possibilità di ricostruire le modalità dell’incidente, per cui era impossibile individuare la responsabilità esclusiva di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti e si doveva fare applicazione della presunzione di cui all’art. 2054, secondo comma, c.c.
La Matarrese era «una casalinga dedita alle incombenze domestiche», sicché la riduzione di capacità lavorativa non produceva lucro cessante, bensì danno emergente (consistente nell’esborso di somme per procurarsi aiuto esterno sostitutivo). Tale danno sarebbe stato risarcibile - in misura corrispondente al costo del lavoro esterno sostitutivo - solo se la Matarrese avesse dimostrato che, all’epoca, svolgeva personalmente le incombenze domestiche.
La Matarrese ed i Tucci hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.
La Società Cattolica di assicurazione ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE. - I ricorsi sono proposti contro la medesima sentenza e, a norma dell’art. 335 c.p.c., vanno riuniti.
Con il primo motivo del ricorso principale, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., si censura la sentenza impugnata: 1) per avere applicato la presunzione di pari responsabilità, posta dalla menzionata disposizione, pur evincendosi dal rapporto della polizia stradale dati obiettivi più che sufficienti ai fini dell’accertamento in concreto della responsabilità; 2) per avere omesso di considerare che versa in colpa il conducente di autoveicolo che, specie su strade a scorrimento veloce, rallenti o, a maggiore ragione, arresti la marcia, sì da creare ostacolo imprevedibile per i veicoli provenienti da tergo; 3) per avere fatto ricorso a pure illazioni ed inammissibili presunzioni.
Con il secondo motivo dello stesso ricorso principale, denunciandosi omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, si lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto apoditticamente che vi sono dichiarazioni contrastanti sulle modalità del sinistro e che non è possibile condividere l’affermazione dei primi giudici, secondo la quale l’autovettura del Caserta stava eseguendo manovra di retromarcia.
Con la prima parte dell’unico motivo del ricorso incidentale, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 c.c. e 107 D.P.R. 393/1959, nonché vizi di motivazione, si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto la responsabilità, sia pure concorrente, del conducente del veicolo tamponato e si ricorda la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il tamponamento denuncia, di regola, la colpa esclusiva del conducente del veicolo investitore, a cui carico si sposta la presunzione, dovendosi l’evento dannoso ricondurre ad un suo comportamento omissivo sotto il profilo dell’attenzione e del rispetto della distanza di sicurezza.
Le censure, che si esaminano congiuntamente perché investono lo stesso tema della responsabilità, sono prive di fondamento.Gli apprezzamenti del giudice di merito in ordine alle modalità di un incidente stradale ed al comportamento dei conducenti si concretano in un giudizio di fatto, che è insindacabile in sede di legittimità, ove sia adeguatamente e correttamente motivato (cfr. Cass. 14 marzo 1995, n. 2932; Cass. 21 aprile 1990, n. 3343).
Nella specie, la corte territoriale ha ritenuto che le risultanze processuali non consentono l’esatta ricostruzione della dinamica dell’incidente, motivando con il rilievo che mancano dati oggettivi di controllo delle contrastanti versioni.
Per questo modo, la detta Corte ha espresso un giudizio di fatto, sorreggendolo con motivazione congrua ed esente da vizi logici od errori giuridici, a contrastare il quale non vale, certo, richiamare non precisati dati oggettivi, che si assumono risultare dal rapporto.
Ed esclusa la possibilità di ricostruire la dinamica dell’incidente, l’applicazione della presunzione di pari responsabilità risulta pienamente corretta.
Rimane, a questo punto, superata la tematica sollevata con i motivi; tematica in ordine alla quale è, peraltro, opportuno rilevare che è bensì vero che la presunzione, prevista dall’art. 2054, secondo comma, c.c., non trova applicazione in caso di tamponamento (cfr. - tra tutte - Cass. 21 aprile 1990, n. 3343).
In tale caso, difatti, il conducente del veicolo che segue è gravato della presunzione di fatto dell’inosservanza della distanza di sicurezza, dalla quale può liberarsi solo con la dimostrazione che il mancato tempestivo arresto e la conseguente collisione sono dovuti a cause a lui non imputabili (cfr. Cass. 21 aprile 1990, n. 3343; Cass. 25 giugno 1988, n. 4295; Cass. 29 novembre 1985, n. 6265).
È, però, pure vero che la distanza di sicurezza deve essere calcolata in previsione della marcia normale dei veicoli e non di ostacoli improvvisi ed imprevedibili, con la conseguenza che non è addebitabile a violazione dell’obbligo della distanza il tamponamento di un veicolo che si inserisca improvvisamente e senza segnalazione nel percorso del veicolo sopraggiungente, ostacolandone la marcia, come il veicolo che dia inizio ex abrupto a manovra di retromarcia (cfr. Cass. 21 agosto 1992, n. 9727; Cass. 24 maggio 1976, n. 1876).
Con la seconda parte dell’unico motivo del ricorso incidentale si lamenta che la sentenza impugnata abbia riconosciuto un risarcimento per danno morale e ciò sebbene abbia ritenuto la colpa in base alla presunzione di cui all’art. 2054 c.c.
La doglianza è fondata.
Con l’ammettere a risarcimento il danno non patrimoniale la sentenza impugnata non si è adeguata alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. le sentenze 7 gennaio 1991, n. 57; 11 febbraio 1988, n. 1474; 29 agosto 1987, n. 7121), secondo la quale non è ammissibile il risarcimento del danno in parola allorquando, come nella specie, la responsabilità sia affermata in base alla presunzione sopra indicata invece che in forza di accertamento concreto della colpa.
Con il terzo motivo del ricorso principale si deduce erronea applicazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. per avere la sentenza impugnata escluso che sia risarcibile il danno patrimoniale, subito dalla Matarrese per effetto della riduzione della capacità lavorativa, sul duplice riflesso che la medesima, quale casalinga, è priva di reddito e non è stata fornita prova del costo del lavoro sostitutivo.
Si sostiene che la risarcibilità del danno patrimoniale della casalinga è unanimemente ammessa pur in assenza di prova del suo ammontare, dovendosi in tale materia fare ricorso a presunzioni ed assumere come parametro di riferimento il reddito percepito da collaboratrice familiare, con le opportune maggiorazioni in considerazione delle più ampie e complesse mansioni in cui si estrineca il governo della casa.
Il motivo è fondato.
La casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge attività valutabile economicamente; costituisce, pertanto, danno patrimoniale risarcibile autonomamente dal danno biologico quello che essa subisca come conseguenza della riduzione della capacità lavorativa (cfr. Cass. 15 novembre 1996, n. 10015; Cass. 23 maggio 1975, n. 2063).
Il lavoro della casalinga non si esaurisce nelle faccende domestiche e si estende alla direzione ed al coordinamento della vita familiare; per questa ragione il diritto al risarcimento sussiste anche nel caso in cui affidi la parte materiale del proprio lavoro a persone estranee.
La contraria opinione, alla quale ha prestato adesione la risalente sentenza di questa Corte 23 giugno 1969, n. 2259, trascura l’opera direttiva della casalinga; opera, che può ritenersi in base a semplici presunzioni, rientrando nell’id quod plerumque accidit.
Il danno consiste nella perdita di una situazione di vantaggio e non rimane, perciò, escluso dalla mancata sopportazione di spese sostitutive.
Nella liquidazione può legittimamente farsi riferimento al reddito di una collaboratrice familiare con gli opportuni adattamenti per la maggiore ampiezza dei compiti svolti dalla casalinga (cfr. Cass. 22 novembre 1991, n. 12546; Cass. 13 ottobre 1980, n. 5484).
In conclusione, il primo ed il secondo motivo del ricorso principale e la prima parte dell’unico motivo del ricorso incidentale vanno rigettati; vanno, invece, accolti il terzo motivo del ricorso principale e la seconda parte del motivo del ricorso incidentale.
La sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte di appello di L’Aquila.
Il giudice di rinvio procederà a nuovo esame, facendo applicazione dei seguenti principi di diritto: «non è ammissibile il risarcimento dei danni morali qualora la responsabilità sia ritenuta sulla base di presunzioni invece che di accertamento concreto della colpa; il danno subito dalla casalinga per la perdita o la riduzione della capacità lavorativa è risarcibile anche se essa non svolga faccende domestiche in considerazione dell’opera di direzione e di governo della casa, consistendo il danno nella perdita di una situazione di vantaggio, e non rimane escluso dalla mancata sopportazione di spese sostitutive; nella determinazione del danno può farsi riferimento al reddito di una collaboratrice domestica con gli adattamenti suggeriti dalla maggiore ampiezza di compiti»; provvederà, inoltre, al regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità (Omissis).¶