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Cass. civ., sez. III, 22 novembre 1991, n. 12546, Pres. Quaglione, Rel. Tropea - S.p.A. UAP Italiana c. Lucidi
Danni - Valutazione e liquidazione - Lesioni subite da una casalinga - Danno dell'infortunata - Parametro di valutazione - Fattispecie
Fatto
Con citazione 2 ottobre 1980 Lucido Maria conveniva davanti al Tribunale di Pisa Salvadori Paolo e l'Union des Assurances de Paris per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni da lei subiti a seguito dell'investimento avvenuto il 2 luglio 1974 da parte del motociclo condotto dal Salvadori, assicurato con la detta compagnia assicuratrice; aggiungeva l'istante di avere ricevuto il 7 dicembre 1976 dalla UAP Italiana la somma di L. 2.500.000 a titolo di provvisionale assegnatale dal Pretore di Pontedera con la sentenza, poi confermata dal Tribunale di Pisa, con la quale il Salvadori era stato ritenuto responsabile esclusivo del sinistro. Il Salvadori e la UAP, costituitisi in giudizio con unica comparsa e con la difesa dello stesso legale, deducevano che la somma gia' corrisposta era sufficiente al risarcimento di tutti i danni. Dopo l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale della persona della Lucido e l'accertamento che il massimale assicurato con la polizza era di lire 25.000.000, il Tribunale di Pisa con sentenza 28 giugno 1982, determinava il danno complessivo subito dall'attrice, al netto della provvisionale, nella somma di L. 25.336.750 e condannava i convenuti al pagamento di tale importo con gli interessi legali dal di' del sinistro al saldo; dichiarava inoltre la mala gestio della societa' assicuratrice che condannava percio' al pagamento delle somme eccedenti, per effetto della rivalutazione e degli interessi, il massimale di polizza la cui entita' residua accertava in L. 21.270.000. Avverso questa sentenza proponevano appello, con atti separati, la soc. UAP Italiana ed il Salvadori. La Lucido, costituitasi in giudizio, proponeva appello incidentale chiedendo un piu' elevato risarcimento del danno. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza 14 ottobre 1985, dichiarava inammissibile il gravame della Lucido e respingeva entrambi gli appelli della UAP e del Salvadori. La Soc. UAP Italiana ha ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui la Lucido ha resistito con controricorso. Salvadori Paolo non si e' costituito.
Diritto
Col primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2056, secondo comma, e 1223 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. e l'insufficienza della motivazione in ordine alla determinazione del reddito della casalinga in misura superiore a quello reale di una colf di prima categoria. La censura e' innanzitutto infondata nella sua impostazione logica e giuridica quando si pretende di diminuire l'importo del ristoro pecuniario con riferimento allo spirito di affettuosa dedizione e di generoso adempimento dei doveri di moglie e di madre che anima la donna casalinga nello svolgimento delle molteplici attivita' che le competano nella gestione della comunita' familiare.
Il lavoro espletato dalla collaborazione familiare, ancorche' di prima categoria, e' certamente non paragonabile con quello svolto dalla madre di famiglia proprio per la maggiore estensione ed intensita' di quest'ultimo cui si accompagna, di norma, un senso di responsabilita' ineguagliabile. Ma quando dalla valutazione etica si passa ad un apprezzamento concreto della incidenza negativa prodotta da gravi lesioni sul rendimento gestionale e operativo della casalinga nell'ambito del consorzio familiare non e' affatto improprio il riferimento al reddito percepito di una colf di prima categoria, quale parametro di valutazione del danno reale inferto alla donna infortunata. Con riguardo, peraltro, al caso specifico la Corte di Firenze, confermando la decisione del Tribunale, ha ritenuto adeguato l'importo base di L. 20.000 al giorno quale reddito figurativo di una casalinga tenuto conto del minimo salariale spettante, nella misura di L. 16.000, ad una domestica di prima categoria nonche' della "maggiore ampiezza dei compiti svolti dalla Lucido quale casalinga, moglie e madre di due bambini, e della sua funzione di guida in seno al nucleo familiare che comporta un impegno di livello superiore a quello della collaboratrice domestica". La decisione dei giudici di merito rettamente ponderata non merita alcuna censura.
Col secondo mezzo la societa' assicuratrice denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per pronuncia ultra petita in relazione all'ammontare del danno biologico indicato dal procuratore della Lucido, oltreche' per pronuncia extra petita per l'attribuzione, sotto il profilo del danno biologico, della somma di L. 1.000.000 chiesta dall'attrice come risarcimento del danno alla vita di relazione. Rileva, in particolare, la ricorrente che, avendo la Lucido chiesto L. 3.000.000 per il danno biologico, non potevano il Tribunale e la Corte di Firenze attribuirle L. 4.000.000 a questo titolo conglobando in tale maggiore somma anche quanto chiesto per il danno alla vita di relazione. La doglianza e' infondata. Come gia' questa Corte ha avuto occasione di affermare in altre pronuncie, il danno c.d. alla vita di relazione e', in genere, assimilabile al danno biologico in quanto manifestazione nei rapporti sociali dello stesso danno alla salute per cui non sussiste, nella situazione descritta, la denunciata divergenza fra il bene demandato a quello attribuito. Con il terzo motivo la soc. UAP Italiana denuncia la violazione dell'art. 100 c.p.c. in relazione agli artt. 1917 e 1176 c. civ. e 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 per difetto di legittimazione attiva del danneggiato in incidente stradale alla causa di "mala gestio" nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile che abbia ritardato il pagamento dell'indennizzo. In realta', prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969 n. 990 l'espressione "mala gestio" era usata unicamente per rappresentare la condotta non corretta della società12546 assicuratrice che assumeva, nei confronti del danneggiato, la gestione delle trattative e della lite in nome e per conto dell'assicurato e sarebbe auspicabile che questa terminologia, dato il suo significato letterale, sia utilizzata unicamente con riguardo all'azione contrattuale eventualmente esperita dall'assicurato responsabile del sinistro nei confronti del proprio assicuratore.
Senonchè dopo la legge n. 990 del 1969 che ha introdotto l'azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore del responsabile e' invalsa la prassi di usare impropriamente la medesima espressione per indicare la condotta negligente della compagnia assicuratrice che ritardi senza giustificate ragioni il pagamento delle indennità arrecando pregiudizio, nello stesso tempo, al danneggiato costretto ad iniziare un giudizio per ottenere il risarcimento dovutogli e all'assicurato, ingiustamente esposto al rischio di dover corrispondere le indennità in quanto superiori all'importo del massimale di polizza. L'ambivalenza, nel senso ora detto, della condotta pregiudizievole dell'assicuratore non deve tuttavia creare confusioni ed equivoci: occorre sempre stabilire quale azione sia stata proposta e da chi, indipendentemente dalla terminologia, eventualmente impropria, usata. Ebbene, nella specie, la Corte d'Appello di Firenze ha accertato, che il Salvadori in primo grado non aveva proposto alcuna domanda di regresso nei confronti della soc. UAP in base all'assunta responsabilità contrattuale della compagnia assicuratrice per cui la condotta eventualmente negligente di questa non veniva in considerazione sotto questo profilo. Se ne deduce, e la sicura conferma si coglie in tutto l'iter decisionale dei giudici di merito, che e' stato solo l'infortunata Lucido a dedurre, a fondamento dell'azione diretta, da lei proposta ex art. 18 legge 24 dicembre 1969 n. 990, l'ingiusto comportamento defatigatorio dell'assicuratore, rifiutandosi sempre di corrispondere all'istante un adeguato ristoro pecuniario. Si osserva puntualmente nella sentenza impugnata che la domanda della Lucido di condanna della soc. UAP al risarcimento del danno oltre il massimale fu bensi' proposta per la prima volta nelle conclusioni di primo grado ma sul punto detta societa' accetto' implicitamente il contraddittorio, non sollevando eccezioni ed anzi difendendosi nel merito. Nella sostanza si afferma poi nella sentenza di secondo grado che il comportamento processuale della UAP e' chiaramente indicativo, del suo intento dilatorio perché, almeno dopo le due sentenze penali emesse a carico del Salvadori, doveva escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della Lucido nella determinazione dell'evento dannoso. Inoltre, doveva ritenersi colpevolmente inerte la condotta della societa' assicuratrice che non aveva mai fatto una ragionevole offerta di risarcimento danni alla Lucido, continuando a sostenere, persino nella comparsa di risposta di primo grado in data 18 dicembre 1980, che era un adeguato ristoro pecuniario il pagamento della provvisionale di L. 2.500.000 corrisposto all'infortunata ed il rimborso di L. 887.000 effettuato all'INAM per spese di assistenza ospedaliera, sicchè niente altro spettava alla Lucido. In definiva, il ricorso deve essere rigettato con la condanna della soc. ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, da liquidare come in dispositivo.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso proposto dalla soc. p.a. UAP Italiana avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 14 ottobre 1985 e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore di Lucido Maria, delle spese del giudizio che liquida in L. 25.000 oltre L. 100.000 per onorari.
Così deciso in Roma l'8 febbraio 1990 nella Camera di consiglio della terza Sezione Civile della Corte di Cassazione.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 11 1991