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Cass., sez. III, 15 febbraio 1994, n. 1484, Pres. Sciolla Lagrange, Rel. Nicastro - Scalfati c. Ausonia Assicuraz. e Sieri
Danni - Valutazione e liquidazione - Illecito extracontrattuale - Spese future della parte lesa - Liquidazione dei danni - Criteri
Fatto
Con sentenza del 28.11.1985 - 17.2.1986, il Tribunale di Roma, pronunciando sulla domanda proposta da Scalfati Giulia nei confronti di Sieri Popoli Fabrizio e della S.p.a. Ausonia Assicurazioni, ritenuta l'esclusiva responsabilità del Sieri nella causazione dell'incidente stradale verificatosi in Roma il 14.9.1979, condannava la società, assicuratrice del veicolo investitore, al risarcimento dei danni, che liquidava nella misura complessiva di L. 22.445.660, oltre interessi e spese.
Accogliendo parzialmente l'appello della Scalfati, la Corte di Appello di Roma, con la sentenza ora impugnata, del 23.12.1988 - 7.12.1989, condannava la societa' assicuratrice al pagamento dell'ulteriore somma di L. 7.716.000, oltre interessi legali moratori dal 12.5.1980 al 20.7.1986 su L. 37.800.000, e del 20.7.1986 al saldo, su L. 7.716.000. Limitandoci qui alle problematiche che formano oggetto di ricorso, la Corte del merito riteneva, in particolare: a) "di potere equamente liquidare" il danno biologico in L. 1.000.000; b) che non poteva trovare ingresso la domanda, avanzata dall'appellante solo in appello, di condanna del Sieri; avendo il Tribunale limitato la condanna, conformemente alla domanda, all'assicuratore, mancava, comunque, uno specifico motivo di appello in proposito; c) che la societa' assicuratrice doveva rispondere, tuttavia, anche altre i limiti del massimale - di L. 20.000.000 - a causa della sua invocata mala gestio, nella specie sussistente. Nel determinare l'ammontare della somma ulteriormente dovuta, la Corte, ritenuto che il danno complessivo, calcolato al momento dell'incidente, era di L. 25.250.850, ivi comprese L. 7.200.000 per spese future, e che quello gia' subito ammontasse a L. 20.000.000 ("riducendo" - secondo l'espressione usata - a L. 1.949.150 le spese future), rivalutava detta somma di L. 20.000.000 con coefficiente 1,89 (determinato dalla scadenza dello spatium deliberandi al luglio 1986, data in cui l'Ausonia aveva corrisposto la somma di L. 31.370.000, come dalla sentenza di primo grado), pervenendo ad un totale attuale di L. 37.800.000; residuavano quindi, rispetto a quanto gia' corrisposto, L. 6.430.000, che, ulteriormente rivalutate fino alla data della pronuncia, comportavano un ulteriore credito di L. 7.716.000. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Scalfati, avanzando quattro motivi di censura, ribaditi in una successiva memoria. Non vi e' controricorso.
Diritto
Con i primi tre motivi la ricorrente denuncia - ex art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C. - la violazione degli artt. 2043 e 2056 SS. C.C., nonche' insufficiente ed errata pronuncia su punti decisivi della controversia. 1.a - Il primo motivo attiene alla liquidazione del danno biologico. Premesso che, malgrado le censure che potrebbero essere mosse, intende accettare la liquidazione del danno patrimoniale da invalidità permanente, di quello morale ed alla vita di relazione, la Scalfati lamenta l'insufficienza del generico riferimento al criterio equitativo nella liquidazione del danno biologico nell'incongrua misura di L. 1.000.000, senza tener conto che dall'incidente le era derivata una invalidita' permanente dell'8%. In mancanza di criteri legislativi doveva, viceversa, farsi riferimento o al triplo della pensione sociale od al C.D. "valore punto". Il motivo e' destituito di fondamento. Questa Corte ha avuto modo di precisare che il giudice, anche quando si serve di criteri equitativi, ha il dovere di indicare gli estremi logico-giuridici e fattuali che lo hanno guidato nella liquidazione del danno alla salute conseguente alle lesioni personali riportate dalla vittima, in particolare indicando l'evento biologico, ossia la specifica lesione all'organismo, ed il danno alla salute, ossia il grado di menomazione dell'integrità' fisico-psichica che, avuto riguardo al contesto organico ed al quadro delle funzioni vitali, e' stato provocato dalle lesioni, incidendo sulla sfera non patrimoniale d'estrinsecazione dei valori personali, vitali e psicofisici. E' stato, peraltro, chiarito che "nella liquidazione equitativa del danno biologico, non puo' essere utilizzato, come parametro di riferimento, il criterio indicato dall'art. 4 comma terzo del D.L. 23.12.1976, n. 857 - convertito in l. 26.2.1977, n. 39 - che si riferisce al pregiudizio patrimoniale conseguente alla menomazione della capacita' di produzione del reddito personale e non puo', pertanto, servire a commisurare il danno conseguente alla menomazione degli attributi e requisiti biologici della persona in se' e per se' considerata. Tale danno, che e' indipendente dal ruolo che i predetti attributi e requisiti svolgono o potrebbero svolgere sulla capacita' di reddito della persona e', invece, legato al valore umano perduto, e quindi determinabile solo mediante la personalizzazione quantitativa (con aumenti o diminuzioni) o qualitativa (con scelta tipologica diversa) di parametri di riferimento in linea di principio uniformi per la generalita' delle persone fisiche" (di recente: Cass. 18.2.1993, n. 2008). La motivazione circa gli elementi di riferimento per la liquidazione equitativa del danno biologico puo' essere tratta, peraltro, da tutto il contesto della sentenza; i criteri equitativi adottati, che non possono prescindere dalla individuazione dell'incidenza delle lesioni e dei postumi, possono desumersi, in particolare, dalla precedente descrizione, sia pure ai fini della liquidazione di altre categorie di danni, che, sebbene sintetica, non manca nella sentenza impugnata (part. p. 15). 1.b - Il secondo motivo attiene alle spese mediche e di cura future. La censura in proposito e' duplice: a) apparirebbe immotivata l'omessa rivalutazione delle spese future, determinate con riferimento alla data della consulenza, quanto meno sino alla pronuncia; b) la Corte avrebbe omesso, inoltre, di conteggiare nel computo finale la somma esclusa dalla rivalutazione. Il motivo appare fondato sotto il profilo sub a), e nei limiti di cui si dira', mentre e' infondato il secondo profilo. Va rilevato che il consulente medico-legale ha concluso che la Scalfati aveva sopportato, sino al momento della consulenza (23.5.1981), spese di cura per L. 1.800.000, e che occorressero ancora L. 7.200.000 per spese future. L'attualizzazione delle spese future al momento della pronuncia, come, in generale, del danno futuro, comporta, di norma, non tanto una loro rivalutazione, bensi' l'applicazione di un coefficiente corrispondente alla loro anticipata corresponsione (sul punto, peraltro, non vi e' ricorso incidentale). Dovendosi operare la liquidazione del danno al momento della pronuncia, ogni computo relativo non puo' prescindere, tuttavia, dalla determinazione dell'entita' delle spese future quali possono presumersi necessarie a quell'epoca e quindi dalla loro rivalutazione dal momento in cui sono state stimate, e, in particolare, dalla data della consulenza, alla pronuncia stessa: sulla somma cosi' determinata va poi calcolata l'incidenza dell'anticipata corresponsione, rispetto all'epoca futura in cui si presume che le stesse debbano essere in concreto sborsate. Erroneamente, invece, la ricorrente lamenta il mancato computo della somma esclusa dalla rivalutazione. Occorre sottolineare che la Corte del merito ha emesso pronuncia di condanna solo nei confronti della societa' assicuratrice (e sul punto vi e' un apposito motivo di ricorso), che risponde esclusivamente nei limiti del massimale. La responsabilita' extramassimale, per la riconosciuta mala gestio, comporta esclusivamente l'ulteriore obbligazione risarcitoria di corrispondere anche - oltre al massimale - gli interessi e la rivalutazione. Il massimale di polizza rimane l'imprescindibile parametro di riferimento anche a tale fine, nel senso che interessi e rivalutazione vanno calcolati e corrisposti - come ha esattamente operato la Corte di merito - esclusivamente per il massimale garantito. Legittima e', quindi, nella condanna alla societa' assicuratrice, l'esclusione della parte delle spese future che esulava dal massimale, il cui computo, nel calcolo finale, avrebbe comportato, contraddittoriamente, il superamento del massimale anche per la somma capitale, che non puo' trovare fondamento nella riconosciuta "mala gestio". 1.c - Il terzo motivo attiene alla imputazione del pagamento effettuato dalla Compagnia di assicurazione nel luglio 1986. Lo stesso - si afferma - era comprensivo di interessi e spese legali, sicche', ai fini dell'imputazione e del conteggio, e, soprattutto, per operare la rivalutazione, dall'importo complessivo andrebbero detratte queste ultime voci, ammontanti, rispettivamente, a L. 4.369.583 ed a L. 2.779.634, oltre a L. 880.000 per spese successive: l'importo da dedurre dalla somma capitale, prima di operare l'ulteriore rivalutazione, era, quindi, di sole L. 22.445.660. E' pacifico che l'importo trasmesso in esecuzione della sentenza di primo grado comprendesse anche gli interessi a quella data e le spese processuali: la sentenza aveva, infatti, condannato la societa' assicuratrice al pagamento della somma di L. 22.445.660 con gli interessi legali, nonche' al rimborso delle spese processuali, liquidate in L. 2.779.634. In tal modo lo stesso andava, quindi, imputato (art. 1193 C.C.), anche ai fini dell'ulteriore rivalutazione, non potendosi dedurre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento anche quanto corrisposto per spese e per interessi. 2. - Col quarto motivo, infine, si denuncia - con riferimento alle medesime norme processuali - la violazione dell'art. 2043 C.C. nonche' motivazione contraddittoria ed errata nella condanna della sola Compagnia assicuratrice e non anche del responsabile, rilevandosi che la condanna di quest'ultimo, per le eventuali somme non coperte dall'assicurazione, era stata gia' richiesta in primo grado. Si censura, inoltre, l'affermazione della Corte di merito circa la mancanza di uno specifico motivo sul punto avverso la sentenza di primo grado: la ricorrente avrebbe, viceversa, richiesto espressamente la condanna dell'Ausonia anche al di la' del massimale, e, in via subordinata, la condanna del Sieri per le eventuali somme non coperte dalla Compagnia. Anche nel giudizio di appello sarebbe stata "ribadita" una tale "impostazione della controversia". Occorre rilevare come effettivamente, con l'atto di citazione, la Scalfati ha richiesto la condanna della Compagnia "nei limiti del massimale e, per l'eventuale eccedenza, con condanna diretta del convenuto Sieri Peopoli Fabrizio". La sentenza di primo grado ha emesso, tuttavia, condanna esclusivamente nei confronti della Compagnia. Incombeva quindi all'attrice proporre appello in ordine alla omessa pronuncia nei confronti dell'autore del danno. Con l'atto di appello la Scalfati ha bensi' richiesto "condannare gli appellati, in solido, al pagamento della differenza risultante dovuta in una con gli interessi e con adeguata rivalutazione", senza, peraltro, avanzare alcuno specifico motivo di censura in ordine all'omessa condanna del Sieri Pepoli: i motivo di impugnazione concernono, infatti, esclusivamente il quantum. La sentenza di primo grado e' passata, quindi, in giudicato in ordine ai limiti soggettivi della condanna, che la Corte di merito non avrebbe potuto estendere ad altre parti del giudizio. La sentenza impugnata dell'essere, pertanto, cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
&n bsp;   ; P.Q.M
La Corte rigetta il primo e il quarto motivo di ricorso ed accoglie, per quanto di ragione, il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Così deciso il 13 luglio 1993, nella Camera di Consiglio.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 02 1994