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Cass. civ., sez. III, 23 aprile 1998, n. 4186, Pinna c. Pelucchi

Risarcimento del danno - Danno non patrimoniale - Danno morale - Vittima di lesioni colpose - Prossimi congiunti - Risarcimento del danno morale - Spettanza.

Ai prossimi congiunti, ed in particolare ai genitori, della vittima di lesioni colpose spetta anche il risarcimento del danno morale. (C.c., art. 2043; c.c., art. 2059; c.p., art. 185).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione notificato l’1 giugno 1988, Paolo Pinna, ed i suoi genitori Luca Pinna e Rosa Piacente convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Monza, Loris e Riccardo Pelucchi nonché la Winterthur spa, Compagnia di assicurazioni, presso la quale il primo risultava assicurato per la r.c.a., per sentirli condannare al pagamento di tutti i danni subiti in conseguenza di un incidente stradale verificatosi in Cinisello Balsamo il 14 ottobre 1986, occorso al primo mentre era trasportato su un’autovettura di proprietà di Loris Pelucchi e condotta da Riccardo Pelucchi.

Gli attori assumevano che, per effetto di detto incidente, Paolo Picchi aveva perso l’uso dell’occhio sinistro e non era in grado di svolgere alcuna attività lavorativa, anche per gravi lesioni neurologiche ed estetiche.

Luca Pinna e Rosa Piacente richiedevano il risarcimento del danno morale, da loro subito nella qualità di genitori, nella misura di lire cento milioni, oltre lire 519.920 per spese sostenute.

Il tribunale condannava i convenuti Pelucchi Riccardo e la Winterthur spa al pagamento della somma di lire 252.184.033, oltre gli interessi legali dalla data della pronuncia al saldo, in favore di Paolo Pinna, nonché a quella di lire 80.880.997, in favore di Luca Pinna e Rosa Piacente, oltre gli interessi legali dalla sentenza al saldo.

Avverso detta sentenza proponevano appello gli attori.

Anche la Winterthur spa proponeva appello incidentale in merito al mancato rigetto della domanda dei genitori attori al risarcimento dei danni morali.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 16 novembre 1994, riduceva la somma dovuta per danno morale a lire 20 milioni per ciascun genitore, dichiarava che gli interessi legali sulle varie somme liquidate erano dovuti dal giorno del fatto illecito e confermava nel resto l’appellata sentenza.

Riteneva la corte di merito, quanto alla censura dell’inadeguatezza della liquidazione del risarcimento con riferimento al danno biologico, al danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica ed al danno morale, che i criteri di liquidazione adottati dal tribunale erano corretti e che le somme erano congrue e remunerative, per cui si riportava alla motivazione esposta sul punto dal primo giudice, da intendersi integralmente trascritta.

Quanto alla decorrenza degli interessi, rilevava la Corte che essa era stata fissata dalla data del fatto solo con riferimento al danno patrimoniale, mentre per il danno biologico e per il danno morale era stata fissata solo con decorrenza dalla data della decisione, e, ritenuto ciò errato, disponeva che gli interessi anche su dette due voci fossero calcolati sulla somma rivalutata, ma con decorrenza dalla data del fatto.

Quanto all’appello incidentale della Winterthur spa riteneva la Corte che il danno morale dei genitori fosse risarcibile, costituendo lo stesso un pregiudizio diretto dell’illecito, ma che esso andava ridotto, tenuto conto che non sussisteva l’inattività totale dell’infortunato, in lire 20 milioni per ciascun genitore; che, avendo la Winterthur spa interposto appello incidentale sull’an, questo doveva ritenersi comprensivo anche della censura sul quantum.

Ritenuto che la Winterthur spa aveva già pagato e che non sussisteva possibilità di superamento del massimale, riteneva la Corte superfluo l’esame del punto attinente all’illegittimo supero del massimale, prospettato dalla Winterthur spa.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli attori.

Resistono con controricorsi il Pelucchi Riccardo e la Winterthur spa, la quale ha anche proposto ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1.1. - Vanno, anzitutto, riuniti i ricorsi.

Occorre, poi, esaminare il primo motivo del ricorso incidentale, attesane la pregiudizialità in relazione ai motivi del ricorso principale.

Con detto motivo la ricorrente incidentale Winterthur spa lamenta la violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., poiché, a parere della ricorrente, il ristoro dei danni morali non può essere riconosciuto in favore dei prossimi congiunti del soggetto vittima di lesioni colpose.1.2. - Detto motivo è infondato.

Va, anzitutto, rilevato che per la giurisprudenza costante di questa Corte i prossimi congiunti della persona offesa dal reato di lesioni personali, ancorché minore di età, non hanno diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, mentre hanno diritto al risarcimento in caso di omicidio e quindi di decesso della vittima (Cass. 17 novembre 1997, n. 11396; Cass. 17 ottobre 1992, n. 11414; Cass. 16 febbraio 1988, n. 6854; Cass. 21 maggio 1976, n. 1845; Cass. 13 aprile 1973, n. 1056; Cass. 25 maggio 1972, n. 1658; Cass. 15 ottobre 1971, n. 2915).

In questo quadro risulta quindi isolata la decisione di legittimità costituita da Cass. pen. 2 novembre 1983, n. 9113, secondo cui se i postumi invalidanti sono talmente gravi da determinare la perdita delle più importanti funzioni e capacità dell’individuo, sì che egli si riduce ad una mera vita vegetativa, il danno morale dei prossimi congiunti è danno risarcibile, dovendosi un tale stato assimilare alla morte dell’offeso, con conseguente pregiudizio morale, direttamente ed immediatamente ricadente sui parenti.

La giurisprudenza di merito, per quanto non maggioritaria, ha spesso riconosciuto il danno morale anche ai prossimi congiunti del soggetto leso, ritenendo che non vi è ragione alcuna per distinguere l’ipotesi di lesioni colpose da quelle di omicidio poiché nell’uno come nell’altro caso, le sofferenze dei prossimi congiunti derivano direttamente dal fatto illecito costituente reato.

La giurisprudenza di legittimità esclude il risarcimento del danno morale in siffatte ipotesi per il difetto di nesso causale ai sensi dell’art. 1223 c.c.

Si osserva che per il principio della risarcibilità del solo danno diretto ed immediato, stabilito dall’art. 1223 c.c., il risarcimento del danno non patrimoniale spetta soltanto a chi ha direttamente ed immediatamente subito la sofferenza, e cioè al soggetto leso e non anche ai prossimi congiunti, perché costoro, soffrendo per le sofferenze del proprio familiare, non sono colpiti in modo diretto ed immediato dalla condotta lesiva del terzo.

Nell’ipotesi di omicidio, invece, essendo venuta meno la persona colpita, i prossimi congiunti sono i soggetti che in primis subiscono la sofferenza, mentre altrettanto non può dirsi nel caso di lesioni ove vi è già un soggetto, cioè, il leso, il quale subendo la sofferenza in modo diretto ed immediato, beneficia del risarcimento del danno in esame.

Viene, altresì, osservato che un’eventuale risarcibilità di tale danno anche in favore dei prossimi congiunti del soggetto leso condurrebbe al risultato che il responsabile sarebbe tenuto ad una sola liquidazione nel caso di omicidio (a favore dei prossimi congiunti della vittima) ed a duplice liquidazione nel caso di lesioni (a favore del leso e dei prossimi congiunti).

Per superare questo ostacolo della risarcibilità del solo danno, quale conseguenza immediata e diretta del fatto lesivo del terzo, a volte la giurisprudenza di merito ha ritenuto che il danno morale subito dai prossimi congiunti si identifica in un danno alla loro serenità familiare ed altre volte in un danno all’esplicazione della personalità di genitore, costituendo, quindi, una conseguenza immediata e diretta del fatto lesivo.

1.3. - Questa Corte, rimeditando la questione, ritiene di non poter condividere il principio secondo cui i prossimi congiunti del soggetto, vittima di lesioni, non hanno diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali. Non pare, infatti, che possa condividersi l’assunto secondo cui osterebbe a tale riconoscimento il fatto che tale danno, essendo in vita la vittima della lesione, sarebbe solo un danno costituente conseguenza mediata ed indiretta della lesione, e come tale non risarcibile a norma dell’art. 1223 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c.

Infatti, a parte la dibattuta questione se la norma di cui all’art. 1223 c.c. regoli il nesso di causalità giuridica, mentre il nesso di causalità materiale sia regolato esclusivamente dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., con conseguente distinzione tra causalità di fatto (contenuta nella struttura dell’illecito ed avente come referenti le predette norme penali) e causalità giuridica (contenuta nella struttura della valutazione del danno, di cui agli artt. 2056-1223 c.c.), sta di fatto che per giurisprudenza pacifica il criterio in base al quale sono risarcibili i danni conseguiti dal fatto illecito (o dall’inadempimento in tema di responsabilità contrattuale), deve intendersi, ai fini della sussistenza del nesso di causalità, in modo da comprendere nel risarcimento i danni indiretti e mediati, che si presentino come effetto normale, secondo il principio della c.d. regolarità causale (Cass. 6 marzo 1997, n. 2009; Cass. 10 novembre 1993, n. 11087; Cass. 11 gennaio 1989, n. 65; Cass. 18 luglio 1987, n. 6325; Cass. 20 maggio 1986, n. 3353; Cass. 16 giugno 1984, n. 3609).

Pertanto un evento dannoso è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cd. teoria della condicio sine qua non): ma nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all’interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l’evento causante non appaiono del tutto inverosimili (cd. teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, la quale in realtà, come è stato esattamente osservato, oltre che una teoria causale, è anche una teoria dell’imputazione del danno).

Ritenuto quindi, che ai fini del sorgere dell’obbligazione di risarcimento, il nesso di causalità fra fatto illecito ed evento, può essere anche indiretto e mediato (Cass. n. 65/1989, cit.), purché con le caratteristiche suddette, non è sufficiente fare riferimento al disposto dell’art. 1223 c.c., per escludere il risarcimento del danno morale in favore dei congiunti del leso, poiché non vi è dubbio che lo stato di sofferenza dei congiunti, costituente il loro danno morale, trova causa efficiente, per quanto mediata, pur sempre nel fatto illecito del terzo nei confronti del soggetto leso.

1.4. - Così rivisitato il nesso di causalità, la dottrina e la giurisprudenza hanno individuato la figura del cd. danno riflesso (anche sulla scia della giurisprudenza francese, dove si parla di danno da rimbalzo).

La giurisprudenza riconosce la responsabilità dei cosiddetti danni riflessi, ossia delle lesioni di diritti, conseguenti al fatto illecito altrui, di cui siano portatori soggetti diversi dall’originario danneggiato, ma in significativo rapporto con lui (Cass. n. 60 del 1991).

Il principio applicato è sempre quello della regolarità causale, in quanto sono considerati risarcibili i danni che rientrano nel novero delle conseguenze normali ed ordinarie del fatto. Così è stato concesso il risarcimento del danno per la lesione del diritto del coniuge ai rapporti sessuali, in conseguenza di un fatto lesivo che abbia colpito l’altro coniuge, cagionandogli l’impossibilità di tali rapporti (Cass. 11 novembre 1986, n. 6607).Con riguardo a fatto illecito che abbia colpito il congiunto senza causarne la morte, è stata ritenuta ammissibile la richiesta del risarcimento della lesione dei cd. diritti riflessi, di cui sono portatori soggetti diversi dalla vittima iniziale del fatto ingiusto, quando la lesione di tali diritti sia eziologicamente collegata con il fatto illecito. Pertanto, in siffatta ipotesi, è stata riconosciuta la legittimazione dei prossimi congiunti ad agire nei confronti dell’autore del fatto per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle lesioni patite dal congiunto e ciò anche con riferimento non solo al danno patrimoniale (danno-conseguenza), ma anche con riferimento allo stesso danno biologico (danno-evento, rientrante però pur sempre nell’ambito dell’art. 2043 c.c.) (Cass. 17 settembre 1996, n. 8305).

Per quanto la problematica del danno riflesso (e quindi del diritto riflesso) sia stata sviluppata prevalentemente con riferimento alla fattispecie del risarcimento del danno patrimoniale di cui all’art. 2043 c.c., tuttavia non vi sono ostacoli sotto il profilo teorico a concepire anche un danno non patrimoniale riflesso (a parte il rilievo, tutt’altro che secondario, che risulterebbe estremamente arduo, oltre che iniquo, negare consistenza teorica ad un fatto che nella realtà è unanimemente riconosciuto esistente).

Ritenuto, quindi, che il danno morale dei congiunti della vittima di una lesione può rientrare nell’ambito dei danni riflessi, deve concludersi che non vi è un ostacolo alla sua risarcibilità per effetto della sua intima struttura.

1.5. - Occorre ora esaminare se l’eventuale irrisarcibilità di detto danno discenda dalla struttura della norma che lo prevede e cioè dell’art. 2059 c.c.

Detta norma stabilisce limiti assai rigidi al risarcimento del danno non patrimoniale (costituendo lo stesso una figura tipica e non atipica, come quella di cui all’art. 2043 c.c.), con il rinvio all’art. 185 c.p. che trovasi sotto il titolo delle «sanzioni civili», (salvi pochi altri casi marginali), per cui autorevoli studiosi ne hanno tratto la conseguenza che solo la persona offesa dal reato, e cioè il titolare del bene giuridico leso dallo stesso, può far valere la relativa pretesa.

Il secondo comma di detto art. 185 c.p. statuisce che: «Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui».

Senza voler entrare nel merito della vexata quaestio se il danno risarcibile sia il danno criminale (cioè il danno causato da lesione del bene protetto dalla norma) o il danno civile (che prescinde da qualsiasi legame con l’oggettività giuridica del reato), va tuttavia preso atto che il recente incontrastato orientamento della giurisprudenza penale (sia di legittimità che di merito) distingue tra persona offesa dal reato (art. 90 c.p.p.), che è il titolare del bene giuridico protetto dalla norma, ed il danneggiato civile, che è il soggetto che dal reato ha ricevuto un danno, non necessariamente coincidente con la persona offesa, e che è legittimato a costituirsi parte civile (art. 74 c.p.p.) (Cass. pen. 19 dicembre 1990, n. 16708; Cass. pen. 3 marzo 1993, Del Salvio; Cass. pen. 18 ottobre 1995, Costioli).

Stante questa impostazione e riconosciuta, quindi, la legittimazione attiva a richiedere il risarcimento del danno patrimoniale ad ogni soggetto che abbia subito un siffatto pregiudizio dal reato, sia esso il soggetto passivo o non lo sia, non si può escludere detta legittimazione relativamente al danno non patrimoniale nei confronti del soggetto che l’abbia subito (e quindi come tale sia danneggiato), pur senza essere il soggetto passivo del reato.

Infatti né l’art. 185 c.p. né l’art. 74 c.p.p. stabiliscono una diversa legittimazione attiva per la richiesta di risarcimento nel caso in cui il danno sia patrimoniale o non patrimoniale, ma richiedono solo che il danno sia stato cagionato dal reato, riportando quindi tutta la questione esclusivamente nell’ambito del nesso causale tra reato e danno.

Né una restrizione di legittimazione attiva in favore della sola parte offesa dal reato emerge dall’art. 2059 c.c., che si pone sul punto come norma di mero rinvio.

D’altronde la fragilità della tesi che riconosce la legittimazione al risarcimento del danno solo in favore della persona offesa emerge dal fatto che detto orientamento poi per antica tradizione riconosce, in caso di morte della vittima per effetto del reato (e cioè di omicidio), la legittimazione a richiedere il risarcimento del danno anche non patrimoniale in favore dei congiunti, che certamente non sono la persona offesa dal reato di omicidio.

Ne consegue che dalla struttura della norma di cui all’art. 2059 c.c. (nonché dalle norme cui detto articolo rinvia) non emerge alcuna limitazione alla legittimazione attiva dei congiunti della vittima a richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale. Essa si limita, con il rinvio all’art. 185 c.p., solo a tipicizzare i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale.

Escluso, quindi, che per il dato normativo (art. 2059 c.c.) consegua un difetto del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale dei congiunti della vittima del reato di lesione, occorre ora esaminare se ciò possa essere conseguenza della particolare natura o funzione di questo tipo di risarcimento, come pure sostenuto da alcuni autori.

1.6. - Come è noto sulla questione relativa alla natura del risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. vi sono quattro orientamenti dottrinali (natura risarcitoria, satisfattiva, punitiva, satisfattiva-punitiva).

Rileva questa Corte che qualunque natura si riconosca al risarcimento in questione, essa è perfettamente compatibile (se non addirittura rafforzativa) con quanto qui si sostiene.

Infatti sia che si riconosca a detto «risarcimento» del danno non patrimoniale la natura risarcitoria sia che si riconosca quella satisfattiva, il referente rimane sempre il soggetto che ha subito il danno (per quanto in via riflessa), per cui si avranno tanti «risarcimenti» o «soddisfazioni» quanti sono i soggetti danneggiati.

I sostenitori della natura punitiva (analoga a quella dei punitive damages del diritto anglosassone) di detto risarcimento ritengono che la pretesa riparatoria del soggetto leso trovi fondamento nel diritto riconosciuto allo stesso di esercitare una reazione all’illecito subito, al fine di «punire» il danneggiante, per cui è del tutto evidente che solo a questi spetti l’esercizio dell’azione giudiziale.

Se si ammettesse anche il diritto dei prossimi congiunti a chiedere il risarcimento del danno morale si violerebbe il principio del ne bis in idem, punendo più volte lo stesso soggetto per lo stesso fatto.

Sennonché, anche se per ipotesi si condividesse detta tesi, va rilevato che la funzione «punitiva» non attiene all’evento penale, per il quale vi è già la pena pubblica, ed in questo caso sì che si avrebbe la violazione del principio per cui uno stesso soggetto non può essere punito più volte per lo stesso fatto, ma attiene agli eventi civili, che il fatto di reato ha prodotto.Se il comportamento criminale dell’agente ha prodotto più danni morali, per quanto in via riflessa come sopra detto, ed in questo senso ha, in sede civile, offeso più soggetti, a ciascuno di questi spetterà esercitare l’asserita «funzione punitiva» in questione.

Peraltro anche questa tesi della funzione di pena privata del risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. (che fortemente sostiene che i prossimi congiunti del soggetto leso non possono richiedere il risarcimento del danno morale proprio per il principio dell’unicità della pena) riconosce, nel caso di danno morale subito dai congiunti della vittima di omicidio, a tutti i congiunti il diritto al risarcimento ex art. 2059 c.c., dando luogo, quindi, ad una pluralità di «pene private» comminate per uno stesso fatto.

Se si segue la tesi compromissoria (satisfattiva-punitiva), valgono le osservazioni già fatte per ognuna delle due componenti.

Ne consegue che, qualunque sia la natura del risarcimento del danno di cui all’art. 2059 c.c., da essa, lungi dall’emergere motivi che escludano il diritto al risarcimento del danno morale in favore dei congiunti della vittima del reato di lesione, risultano ulteriori elementi a sostegno della configurabilità di tale diritto.

1.7. - Diversa questione, ma pure rispondente ad una reale esigenza prospettata dall’orientamento che nega il diritto ai prossimi congiunti del soggetto leso al risarcimento del danno morale, è quella di evitare un allargamento a dismisura dei risarcimenti di danno morale.

Sennonché ciò è un posterius rispetto al problema che qui si è esaminato, che è attinente alla legittimazione dei prossimi congiunti alla domanda di risarcimento del danno morale ed andrà risolto, come per il danno patrimoniale o biologico riflesso degli stessi, non solo sulla base di una rigorosa prova dell’esistenza di questo danno, evitando di rifugiarsi dietro il «notorio», ma anche alla stregua di un corretto accertamento del nesso di causalità, da intendersi come causalità adeguata (o regolarità causale), nei termini sopra detti.

Ne consegue che il primo motivo del ricorso incidentale va rigettato.

2.1. - Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti principali lamentano la mancanza ed insufficienza della motivazione, riguardante il mancato esame dei motivi di appello con cui i ricorrenti avevano lamentato l’inadeguatezza della liquidazione del danno biologico subito da Paolo Pinna per invalidità permanente del 50%, nonché del danno da invalidità permanente e quello morale, nonché del danno morale subito dai genitori del predetto.

2.2. - Il motivo è fondato.

Va preliminarmente rilevato che la motivazione della sentenza di appello per relationem, cioè mediante il semplice richiamo della motivazione posta a sostegno della sentenza di primo grado, può ritenersi legittima solo se il giudice di secondo grado, richiamando gli elementi essenziali di detta prima motivazione, dimostri non solo di averla fatta propria, ma anche di aver esaminato le censure contro di essa mosse e di averle ritenute infondate (Cass. 4 agosto 1997, n. 7182; Cass. 23 agosto 1996, n. 7768; Cass. 22 maggio 1996, n. 4725).

Pertanto un generico richiamo alla correttezza ed alla minuziosità delle argomentazioni logiche sviluppate dal primo giudice, cui ci si riporta, non è idoneo ad escludere la carenza di motivazione, se non sono stati richiamati i punti essenziali di detta motivazione del giudice di primo grado, esaminando gli stessi in relazione alle censure contro di essa sollevate.

In altri termini non è certo impedito al giudice di secondo grado di adottare le stesse argomentazioni adottate anche dal giudice di primo grado, ove ritenute corrette; occorre, però, che il giudice fornisca una risposta alle censure formulate nell’atto di appello e nelle conclusioni dalla parte soccombente, attraverso un iter argomentativo che risulti dalla sentenza impugnata, per quanto sinteticamente.

Ogni sentenza deve, infatti, avere una propria autonomia (che non significa originalità) argomentativa in relazione alle questioni che vengono poste, per cui dalla motivazione della stessa devono intendersi le ragioni sulla base delle quali il giudice è giunto a quella decisione.

Nella fattispecie la sentenza impugnata, a fronte delle censure mosse dagli appellanti sui criteri di determinazione e di liquidazione dei danni biologici, patrimoniale da invalidità permanente e morale, si è limitata a ritenere che «i criteri di liquidazione adottati dal tribunale sono corretti. Le somme determinate sono congrue e quindi remunerative. Pertanto la Corte ritiene sufficiente richiamare la minuziosa motivazione svolta in punto dal primo giudice, che qui deve senz’altro intendersi integralmente richiamata».

La sentenza, quindi, sul punto va cassata con rinvio, non risultando dalla stessa l’iter argomentativo e quindi la motivazione, sulla base della quale il giudice di appello ha ritenuto di dover disattendere le censure mosse e condividere le conclusioni cui era giunto il giudice di primo grado.

3.1. - Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che per quanto la Winterthur spa avesse solo proposto appello incidentale sull’an del danno morale liquidato in favore dei genitori, il giudice di appello, ritenendo illegittimamente che in detta doglianza fosse anche compresa quella relativa al quantum, pur affermando l’infondatezza della doglianza, relativamente all’an, riduceva la liquidazione di detto danno morale nella misura di lire 20 milioni per ciascun genitore.

3.2. - Anche detto motivo è fondato e va accolto.

Infatti, qualora la sentenza di primo grado, recante la condanna al risarcimento del danno, venga appellata solo con riferimento alla responsabilità, il giudice di secondo grado non ha il potere di riesaminare la quantificazione del danno, non essendogli stata devoluta la questione, ed essendo la pronuncia sull’an debeatur autonoma e distinta da quella sul quantum (Cass. 21 agosto 1987, n. 7000; Cass. 28 novembre 1981, n. 6339).

Nella fattispecie, poiché la doglianza mossa dall’appellante incidentale atteneva solo all’an debeatur del danno morale in favore dei genitori della vittima (ritenuto non dovuto) e non il quantum, il giudice d’appello non poteva procedere alla riduzione di detto quantum.

Per effetto dell’accoglimento del suddetto motivo, risulta assorbito il terzo motivo di ricorso.

4.1. - Parzialmente fondato è il secondo motivo del ricorso incidentale, con cui la ricorrente Winterthur spa lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., in quanto la sentenza di appello ha disposto la decorrenza degli interessi legali sulle somme dovute a titolo di danno biologico e danno morale dalla data del fatto, ed ha riformato sul punto la sentenza di primo grado che faceva decorrere gli interessi dalla data della sentenza, pur essendo state dette somme liquidate alla data attuale.4.2. - È noto che in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, l’assicuratore, a seguito della richiesta del danneggiato formulata ex art. 22 della legge 990/69, è direttamente obbligato ad adempiere nei confronti del danneggiato medesimo il debito di indennizzo derivante dal contratto di assicurazione, debito che ha natura pecuniaria e che non si trasforma in debito valore, quale è quello dal danneggiante-assicurato, per il solo effetto di una iniziativa di detto terzo che incide solo nel limitato senso di mutare coattivamente il beneficiario della prestazione (Cass., S.U. nn. 5218, 5219, 5220 del 1983; Cass. n. 2150 del 1989; Cass. n. 3468 del 1989; Cass. n. 6694 del 1992). Da tale principio deriva che, a seguito del verificarsi di un sinistro, insorge per l’assicuratore l’obbligo di tenere indenne l’assicurato dalle conseguenze derivate dal fatto illecito commesso, pur con la particolarità che la prestazione è dovuta per legge al terzo che si è avvalso dell’azione concessagli dall’art. 18 della legge 990/69.

In queste condizioni, diverse sono le due obbligazioni, quella risarcitoria ex delicto, gravante sull’assicurato danneggiante nei confronti del danneggiato e quella indennitaria, scaturente dal contratto assicurativo e gravante per volontà di legge sull’assicuratore nei confronti diretti del danneggiato; obbligazione quest’ultima che, a differenza della prima, concreta un debito pecuniario e cioè un debito di valuta, con l’ulteriore conseguenza che se detta obbligazione pecuniaria e contrattuale resta inadempiuta senza alcuna valida giustificazione, nonostante la richiesta del danneggiato a norma dell’art. 22 L. n. 990/1969 e costituente atto di costituzione in mora, nasce a carico dell’assicuratore stesso un’accessoria e coordinata obbligazione risarcitoria regolata dal disposto dell’art. 1224 c.c.

In forza di quanto detto, il danneggiato è abilitato a richiedere all’istituto assicuratore non il risarcimento del danno cagionatogli dall’assicurato, ma una somma che rappresenta l’indennizzo dovuto dall’assicuratore all’assicurato responsabile del danno. Tale indennizzo, che resta debito di valuta, deve essere calcolato nel quantum, nei limiti del massimale di polizza stabilito per contratto, con riferimento al debito da risarcimento per responsabilità extracontrattuale gravante sul danneggiante assicurato, che è di valore e quindi comprende non solo l’originario importo del capitale, ma anche la rivalutazione e gli interessi, nel periodo di tempo intercorrente dal giorno dell’evento dannoso a quello della liquidazione definitiva, a meno che non vi sia fatto imputabile all’assicuratore in ordine alla liquidazione del danno, nel quale caso viene a sorgere verso il terzo danneggiato una autonoma obbligazione, che importa come conseguenza il superamento dei limiti del massimale con riferimento al pagamento degli interessi e della intervenuta svalutazione monetaria (maggior danno), secondo la disciplina di cui all’art. 1224 c.c. e con decorrenza dalla data di costituzione in mora dell’assicuratore, coincidente con la scadenza dello spatium deliberandi di cui all’art. 22 L. n. 990/1969.

Scaturisce dalle predette considerazioni un ulteriore principio che, nel caso in cui il debito da risarcimento non superi il massimale di polizza, che costituisce il limite della prestazione dell’assicuratore, non viene ad esistenza detta obbligazione di carattere accessorio (altrimenti si verificherebbe una duplicazione di interessi ed eventualmente della rivalutazione, secondo la disciplina di cui all’art. 1224 c.c., quanto meno dalla scadenza dello spatium deliberandi di cui al cit. art. 22 alla liquidazione definitiva), mentre la rivalutazione e gli interessi sul capitale originario dovuti dall’assicurato responsabile del sinistro e maturati tra l’evento dannoso e la liquidazione effettiva vanno indennizzati fino a concorrenza del massimale di polizza, dovendo il debito da indennizzo essere calcolato nella misura risultante dal riferimento al debito da risarcimento gravante sul danneggiante, che comprende la somma rivalutata e gli interessi fino al momento della liquidazione, come già detto.

In conclusione, ed alla stregua degli anzidetti principi, il giudice di merito che ha calcolato l’indennizzo dovuto dall’assicuratore con riferimento al debito da responsabilità aquiliana dovuto dal danneggiante e quindi con la rivalutazione fino alla data della liquidazione e con gli interessi dalla data del fatto non ha errato (quanto meno fino ai limiti del massimale).

4.3. - È errata invece la base di calcolo di detti interessi, che, secondo il giudice di merito, è costituita dalla somma così come rivalutata al momento della decisione.

Infatti l’orientamento più recente (Cass. 26 agosto 1997, n. 7998; Cass. 17 luglio 1997, n. 6570; Cass. 1 luglio 1997, n. 5845), riportandosi alla decisione delle S.U. (17 febbraio 1995, n. 1712), ritiene che detti interessi devono essere computati o con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente (per effetto dei prescelti indici di rivalutazione), ovvero in base ad un indice medio, egualmente applicabile dal giudice, tenuto conto che detta liquidazione del danno da ritardo, per quanto effettuata secondo la tecnica degli interessi, rientra pur sempre nello schema liquidatorio del danno di cui all’art. 2056 c.c. (tra cui il potere equitativo ex art. 1226).

Ritenuto che gli interessi in questione adempiono solo alla funzione di tecnica liquidatoria del danno di ritardo, detto danno in luogo degli interessi legali può essere liquidato anche equitativamente dal giudice, o, come si suol dire, con la liquidazione equitativa di detti interessi, e, quindi, il giudice può effettuare una liquidazione equitativa globale, in un’unica somma, comprendente sia la prestazione c.d. principale, che la rivalutazione monetaria e gli interessi, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all’art. 1226 c.c. (richiamato dall’art. 2056), proprio per la natura unitaria dell’obbligazione di valore, senza necessità di specificare i singoli elementi della liquidazione (Cass. 13 marzo 1995, n. 2910).

Occorre, però, pur sempre che il giudice dichiari di aver provveduto ad una liquidazione equitativa e globale del danno (nelle suddetti tre componenti), poiché se si limita a provvedere alla liquidazione equitativa del danno con solo riferimento alla data della decisione, significa che egli ha solo provveduto ad attualizzare la somma dovuta a titolo del risarcimento, comprendendo in essa la rivalutazione, ma non ha provveduto a liquidare, sia pure in modo equitativo e compreso nella detta somma, il danno da ritardo, che va quindi liquidato con la tecnica degli interessi compensativi.

Ne consegue che nella fattispecie, avendo il giudice di primo grado liquidato il danno morale ed il danno biologico con riferimento alla data della decisione, senza alcun riferimento al conglobamento in detta somma anche degli interessi, detti interessi vanno ritenuti esclusi, per cui correttamente il giudice di appello ha disposto che la decorrenza di detti interessi fosse fissata, per i principi suddetti, dalla data del fatto illecito.Sennonché detti interessi non possono essere calcolati sulla somma quale risulta rivalutata al momento della decisione, ma sulla somma quale si viene rivalutando in ogni singolo momento dalla data del fatto illecito a quella della decisione o secondo un indice medio.

Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata con rinvio relativamente alla base di calcolo degli interessi legali, fissata nella somma così come rivalutata al momento della decisione, dovendosi invece il giudice di rinvio uniformare al suddetto principio, ferma la decorrenza dalla data del fatto illecito.

5.1. - Fondato è il terzo motivo del ricorso incidentale con cui la ricorrente Winterthur spa lamenta che la sentenza impugnata non abbia limitato la sua condanna al pagamento della somma liquidata nei limiti del massimale.

5.2. - In caso di azione cumulativa la sentenza di condanna dei convenuti sarà solidale fino ai limiti del massimale, mentre per il supero potrà essere emessa nei confronti dei soli responsabili (Cass. 29 agosto 1995, n. 9101; Cass. 22 gennaio 1990, n. 319; Cass. 7 maggio 1988, n. 3381), salvo che non ricorra un’ipotesi di mala gestio (nei confronti dell’assicurato) o di ingiustificato ritardo nell’adempimento (o colpevole inerzia nei confronti del danneggiato) da parte dell’assicuratore, nel qual caso questi risponderà anche oltre il massimale per interessi e rivalutazione relativamente alla somma di cui al massimale.

Detto limite del massimale, infatti, concerne un fatto impeditivo dell’accoglimento della domanda.

Va, tuttavia, rilevato che detta domanda del danneggiato contro l’assicuratore per la sua condanna oltre il massimale di polizza per interessi e svalutazione, non può ritenersi implicitamente contenuta nell’indicazione del quantum in misura superiore al massimale, perché la responsabilità ultramassimale è fondata su autonomo titolo (colpevole inerzia dell’assicuratore e violazione dell’art. 1176 c.c.), che va dedotto dal danneggiante espressamente e tempestivamente, non potendo la durata del processo in sè costituire colpevole ritardo (Cass. 28 maggio 1996, n. 4910; Cass. 24 febbraio 1996, n. 1456).

Pertanto tale domanda è nuova rispetto a quella posta nei limiti del massimale, fondata sulla responsabilità diretta ex art. 18 legge ass. r.c.a. e soggiace alle relative preclusioni processuali in primo ed in secondo grado (Cass. 24 febbraio 1997, n. 1688; Cass. 19 gennaio 1995, n. 591).

Ne consegue che nella fattispecie, non essendo stata proposta domanda di condanna della Winterthur spa oltre il massimale per colpevole inerzia, la sentenza impugnata avrebbe dovuto limitare la condanna della stessa nei limiti del massimale.

6. - La senenza impugnata va pertanto cassata in relazione al primo e secondo motivo del ricorso principale ed al secondo motivo, per quanto di ragione, e terzo motivo del ricorso incidentale con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, che si uniformerà ai principi suddetti e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Rimane assorbito il terzo motivo del ricorso principale e va rigettato il primo motivo del ricorso incidentale. (Omissis).