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Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 1993, n. 357, Pres. Bile, Est. Rebuffat - Magrelli c. Firs Italiana Assicurazioni S.p.A.
Danni - Valutazione e liquidazione - Con criteri equitativi - Danno biologico - Liquidazione equitativa - Parametri di riferimento - Criterio ex art. 4, terzo comma, d.l. n. 857 del 1976 - Inammissibilità.
Fatto
La sentenza della Corte di appello di Perugia impugnata, dagli estremi descritti in epigrafe, di parziale riforma di quella resa fra le parti, in prime cure, dal Tribunale di Terni il 16 giugno 1986 su domanda di Libero Magrelli, nei confronti della s.p.a. FIRS Italiana Assicurazioni e di Franco Franceschini, introdotta con citazioni notificate il 7 e l'8 ottobre 1982 - liquida all'attore i danni alla persona. Il Magrelli ricorre contro di essa, sulla base di tre motivi di censura. Resistono con distinti controricorsi la FIRS e il Franceschini.
Diritto
Limitando l'esposizione a ciò che qui interessa, vale ricordare che la sentenza impugnata, tra l'altro: 1) esclude che l'attore abbia subito perdita di reddito per invalidita' temporanea e permanente, in quanto, al momento delle lesioni, egli, gia' portatore di artroprotesi, aveva quasi sessantanove anni, percepiva la pensione perche' non lavorava piu', e in quanto dopo l'ha continuata a ricevere e non ha neppure dedotto di avere svolto una qualsiasi altra attivita'; 2) nega che l'art. 4, terzo comma, della legge n. 37 del 1977 sia applicabile nella quantificazione del c.d. danno da invalidita' che, come nella specie, non incida su un reddito di lavoro comunque qualificabile; 3) dichiara che il danno patrimoniale, biologico e alla vita di relazione e quello non patrimoniale sono suscettibili di valutazione equitativa, - con liquidazione globale che comprenda anche la svalutazione e gli interessi compensativi, senza necessita' di specificare e quantificare le singole componenti - e provvede alle relative liquidazioni concrete, secondo quanto le "appare equo" e al valore attuale, tenendo cioe' conto dalla svalutazione sino al momento della decisione. Il primo motivo del ricorso ("violazione e falsa applicazione degli artt. 32 Cost., 2043, 2056, 1226, 1223, 2727 c.c., 360 n. 3 e 5 c.p.c.") sostiene che la pronuncia impugnata erri nel negare che il Magrelli abbia subito un pregiudizio reddituale - per l'inabilita' temporanea e per l'invalidita' permanente - "in ordine a quelle piccole, marginali utilita' personali e familiari che un pensionato, ancor pienamente efficiente mentalmente (69 anni non sono poi cosi' tanti), seppure parzialmente menomato fisicamente, avrebbe potuto ottenere con parziali prestazioni e contingenti incarichi, difficili da dimostrare caso per caso ma agevolmente presumibili". La censura non ha fondamento. La sentenza della Corte umbra cura di precisare - come si e' narrato - che il Magrelli non ha neppure dedotto di svolgere, all'epoca del sinistro, una qualsiasi attivita' redditizia. Questa precisazione - che non risulta criticata in ricorso - e' decisiva perche' il risarcimento del danno patrimoniale, anche quando si riferisce a pregiudizio di "utilita' marginali", ha necessario titolo nella sofferta privazione (sotto i profili sia della perdita che del mancato guadagno) di un concreto valore economico positivo effettivamente posseduto, non di un'astratta e vaga possibilita', una mera, eventuale attitudine redditizia latente. Il secondo motivo del ricorso ("violazione e falsa applicazione dell'art. 32 Cost. e degli artt. 2043, 2056, 1223, 1226 c.c., 360 n. 3 e 5 c.p.c.") si indirizza contro l'esclusione, fatta nella sentenza impugnata, dell'applicabilita' del criterio del triplo della pensione sociale per la "misurazione e quantificazione del danno alla salute". Esso sostiene che il predetto triplo sia uno strumento valido di commisurazione del danno biologico "di per se' ribelle ad una valutazione meramente monetaria, malgrado la sua considerevole entita' e incidenza negativa sulla persona". Nemmeno questo motivo e' fondato. Rimeditata la questione, e' da concludersi, difformemente da quanto in un primo tempo opinato (Cass. 16 gennaio 1985 n. 102), che, quantunque nell'ambito di una estimazione equitativa, il criterio fissato dall'art. 4, comma terzo, del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito nella Legge 26 febbraio 1977 n. 39 non puo' essere utilizzato per la liquidazione del danno alla salute. La liquidazione equitativa del danno deve essere comunque logicamente coerente col tipo e con la specie di danno considerato. Infatti, e' elementare principio logico che lo strumento rilevatore di una entita' fenomenica di qualsiasi specie non puo' che essere appropriato alla sostanza o all'attributo specifico da rilevarsi, offrendo altrimenti risultati stravaganti. A questo riguardo, mette conto sottolineare che il danno alla salute, pur eccedendo il ristretto ambito somato-psichico individuale, riguarda soltanto la sfera di incidenza non patrimoniale di tutti i requisiti e attributi biologici della persona, con assoluta indifferenza, cioe', per il ruolo proficuo che essi svolgono o potrebbero svolgere dal punto di vista economico-finanziario. Pertanto, nella relativa liquidazione e' del tutto irrilevante la capacita' di produzione del reddito che aveva il danneggiato. In questi chiari sensi e' concorde l'orientamento della dottrina e della giurisprudenza (per quest'ultima, di recente Cass. 10 marzo 1992 n. 2849, Cass. 27 giugno 1990 n. 6536, Cass. 23 giugno 1990 n. 6366, fra tante), espressione di quel "diritto vivente" di cui prese autorevolmente atto la sentenza 14 luglio 1986 n. 184 della Corte Costituzionale, di massimo rilievo nell'inquadramento dogmatico dell'ipotesi. Ora, se, come si e' avvertito, il reddito personale del danneggiato e' assolutamente estraneo all'essenza, ai requisiti e all'incidenza del danno alla salute, ne consegue che ogni criterio che lo assuma a parametro e' inidoneo ad apprezzare quel pregiudizio. Cio' vale, appunto, per quello sussidiario adottato nell'art. 4, comma terzo, del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito nella Legge 26 febbraio 1977 n. 39, perche' nella disposizione si riferisce, e lo fa espressamente, al "reddito che, occorre considerare ai fini del risarcimento", in un contesto attinente a "l'incidenza dell'inabilita' temporanea o dell'invalidita' permanente su un reddito di lavoro" (comma primo). Nella disamina del motivo successivo saranno indicati i criteri generali, in positivo, della motivazione del danno di cui si tratta. L'ultimo mezzo del ricorso ("violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1282, 2043, 2056 c.c., 360 n. 3 e 5 c.p.c.") esprime l'avviso che la sentenza impugnata meriti censura "per aver, in base al fragile presupposto dell'"appare equo" (pag. 14), provveduto ad una liquidazione complessiva e immotivata" del danno alla salute. Questo motivo ha fondamento nei sensi che sono per essere precisati. Sulla valutazione dello specifico danno alla salute, nonche' sulla liquidazione del corrispondente risarcimento, il giudice del merito ha dovere di motivare in sentenza, anche se si avvalga di criteri equitativi per fini strettamente estimativi. L'equita', invero, opera nel momento di formazione della regola del giudizio liquidatorio nel caso concreto, non in quello della doverosa, ufficiale dichiarazione degli estremi, logico-giuridici e fattuali, giustificativi della regola stessa nella sentenza (art. 111, comma primo, Cost. Rep., art. 132, n. 4, cod. proc. civ.). Orbene, perche' si evidenzino, sia pure concisamente e nei loro tratti essenziali, i riferimenti dogmatici generali da cui evincere, nel concreto, gli argomenti decisivi da doversi trattare nella motivazione della sentenza di liquidazione del risarcimento del danno alla salute, e' opportuno disegnare, sulla scorta del cennato "diritto vivente", i capisaldi giuridici e logici costanti della complessiva fattispecie astratta qui in interpretazione. Analizzata, l'ipotesi normativa generale risulta comprendere, oltre quelli relativi all'azione lesiva a monte, cinque congeniali profili (o requisiti, o momenti) caratteriali: 1) l'evento biologico; 2) il danno alla salute; 3) l'illiceita'; 4) la responsabilita'; 5) la risarcibilita'. Il primo (l'evento biologico), insieme con l'azione l'azione di cui e' effetto, esprime "il fatto" a livello di fattispecie normativa. Esso consiste nella specifica lesione dell'organismo umano quale struttura complessa, fisica e psichica. Nei casi singoli, tale lesione deve essere accertata e descritta, analiticamente, nella sentenza. Il secondo profilo (il danno alla salute, specificazione giuridica dell'evento biologico nella vicenda concreta) attiene alla persona concreta, in quanto diminuzione della "carica" o "dimensione" di quella vita, dovuta alla menomazione del grado d'integrita' psico-fisica personale posseduto. Esso emerge da un giudizio di sintesi, che inquadri e "pesi" l'evento biologico (la lesione o le lesioni personali espresse necessariamente con definizioni mediche) nel preciso contesto organico e, in proiezione, nel quadro delle funzioni vitali in cui questo si estrinseca e si realizza. Anche questo profilo esige motivazione in sentenza. Il terzo profilo (l'illiceita'), sotto forma di lesione del diritto della persona alla salute, discende dall'antigiuridicita' dei precedenti rispetto alle norme fondamentali degli articoli 2 e 32 della Costituzione della Repubblica. Tale essenza e' in re ipsa e non attende motivazione, il torto essendo riflesso ontologico della pienezza della tutela costituzionale, con cui ineluttabilmente contrasta il danno alla salute. Si tratta di un profilo che ordinariamente non necessita d'essere dimostrato e di cui basta il solo richiamo, nell'economia ordinaria della motivazione della sentenza. Il quarto profilo (la responsabilita') deriva dall'effettivita' e completezza dell'ordinamento giuridico. In questo, come ha dimostrato la sentenza 14 luglio 1986 n. 184 della Corte Costituzionale, manca una disposizione che sanzioni quell'illecito che, pur non causando "danni non patrimoniali" nell'accezione che dottrina e giurisprudenza hanno dell'art. 2059 cod. civ., al tempo stesso non incide in quella tipica sfera economica che tradizionalmente si reputa contemplata nella previsione, sia pure "in bianco", dell'art. 2043 dello stesso codice. Tuttavia, la gerarchia e la cogenza delle norme costituzionali trasgredite attraverso l'illecito, e il carattere fondamentale del valore da esse protetto, implicano, nella constatata carenza di disposizione specifica, il dover attingere dai principi stessi dell'ordinamento per rinvenire la norma di produzione giuridica della responsabilita' che, per le ragioni ora dette, non puo' non derivare da quel fatto dannoso. Allora, per analogia iuris (art. 12, secondo comma, ultima ipotesi, disp. prel. cod. civ.), soccorre proprio la ratio ispiratrice dell'art. 2043 citato, quella secondo cui gli effetti antigiuridici dannosi hanno controspinta - in sede comportamentale - e ineludibile elisione - in sede repressiva - dalle conseguenze giuridiche da essi stessi prodotte e bilancianti in senso opposto. Il quinto profilo (la risarcibilita') si delinea ancora attraverso l'analogia, attingendo dallo stesso articolo 2043 e dai successivi 2056, 2057 e 2058 cod. civ.. Queste disposizioni compongono un sistema, nel quale il risarcimento e': 1) strettamente correlato al danno specifico (art. ex art. 2043) - qui rapportabile, cioe', esclusivamente alle sfere non patrimoniali d'estrinsecazione dei "valori" personali vitali, psico-fisici, eliminati o ridotti, non anche, pertanto, a quelle economiche, eventualmente ulteriori, (attivita' lavorativa redditizia, lucri diversi cessanti, etc.); 2) in prospettiva, completamente compensativo della specifica offesa che l'evento biologico ha inflitto alla persona (arg. ex art. 2056); 3) normalmente per equivalente (arg. ex art. 2056 e richiami ibidem), consistente, cioe', in una prestazione patrimoniale (anche periodica, arg. ex art. 2057 cod. civ.) atta, nel caso specifico, a reintegrare (il valore non patrimoniale leso) attraverso un paradigma teleologico surrogante analogo a quello per cui, nell'obbligazione, la prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica pur se corrisponde a un interesse non patrimoniale (arg. ex art. 1174 cod. civ.); 4) determinabile equitativamente (arg. ex artt. 2056 e 1226 cod. civ.), mediante individuazione, del "valore umano" perduto, fatta attraverso la personalizzazione, nel caso concreto, quantitativa (con aumenti o diminuzioni) o persino qualitativa (con scelta tipologica diversa), di parametri uniformi per la generalita' delle persone fisiche; 5) eventualmente specifico (art. 2058 cod. civ.), non escludendosi che, ove cio' sia possibile e non eccessivamente oneroso per il debitore, esso sia da farsi in una forma perfettamente congeniale all'interesse non patrimoniale leso; 6) rapportabile, soggettivamente e nel "quantum", alla misura della partecipazione individuale nell'eziologia giuridica del danno (art. ex art. 2055 e 1227 cod. civ.). La determinazione, nel caso concreto, della consistenza del risarcimento del danno alla salute, operazione giudiziaria complessa, chiama il giudice del merito ad applicare analogicamente i confacenti principi ordinamentali fra quelli sopra tratteggiati, ove occorra anche forgiando, con oculatezza e stretta adeguatezza alla rilevanza umana e sociale del fatto dannoso, quei criteri decisori che essi affidano alla sua discrezionale accezione: cosi' nel definire l'equivalente monetario del valore vitale leso (per esempio, riferendosi alla spesa reputata occorrente per surrogare l'attributo personale perdutosi, soddisfacendo, quindi, aliter l'interesse non patrimoniale che esso appagava); cosi' nella determinazione equitativa del ristoro (per esempio ispirandosi a pertinenti criteri metodologici suggeriti dalla dottrina specialistica o di diffusa applicazione giurisprudenziale, ma, pure in quei quadri dalla basilare uniformita' categoriale, facendolo sempre flessibilmente, definendo cosi' una regola ponderale "su misura" del caso specifico, per la perfetta rilevazione, quindi adeguata valutazione, delle peculiarita' individuali, fisio-psichiche, lese); cosi', infine, nell'identificazione, rara ma non escludibile a priori, della risarcibilita' in forma specifica (per esempi, attraverso la reintegrazione psico-fisica, la ricostituzione di un requisito somatico, etc.). In ogni caso, degli estremi di fatto e di diritto del ragionamento decisorio, il giudice del merito ha dovere di dare concisa notizia nella motivazione della sentenza di liquidazione del danno alla salute, affinche' consti sia che la regula iuris e' stata esattamente rinvenuta ed e' appropriata, sia che ne e' stata fatta corretta applicazione nella specie. Quanto precede non esclude, per altro, che - rispettati i canoni essenziali della motivazione della liquidazione di cui si e' trattato - il giudice del merito possa dare alla determinazione un riferimento cronologico tale da assorbire la rivalutabilita' monetaria e inglobare quella compensativa' usualmente affidata agli interessi, senza dover precisare le singole componenti (Cass. 16 maggio 1984 n. 2996). In conclusione, meritando accoglimento il terzo motivo del ricorso, quantunque col rigetto dei primi due, occorre cassare la sentenza impugnata, nei punti interessati dal motivo accolto, e rinviare la causa, nel residuo, a diverso giudice, pari-ordinato rispetto a quello di appello, perché la decida assolvendo gli indicati doveri di motivazione. E' opportuno affidare al giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del processo per cassazione.
P.Q.M
La Corte rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso; accoglie il terzo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma. Deciso in Roma, camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il 10 giugno 1992.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 13 01 1993