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Cass. civ., sez. lav., 5 settembre 1988, n. 5033, Pres. Antoci, Rel. Nuovo - Inail c. Fornaiser
Danni - Valutazione e liquidazione - Danno biologico e danno estetico - Nozione
Fatto
Avendo erogato prestazioni per lire 73.736.068 a favore di Patrizia Latini, che il 19 luglio 1973 aveva subito un infortunio sul lavoro per colpa del suo datore di lavoro Giuseppe Fornasier, l'INAIL, che nel frattempo aveva riscosso da una compagnia di assicurazione la somma di Lire 22.930.000, conveniva detto imprenditore davanti al Pretore di Firenze per ottenerne la condanna al pagamento della relativa differenza. Il Fornasier si opponeva alla domanda sostenendo che il danno economico della dipendente non superava lo ammontare della somma gia' versata. Esperita consulenza tecnica, il giudice adito con sentenza del 16 marzo 1984 condannava il datore di lavoro a versare l'ulteriore somma di Lire 11.000.000. L'appello proposto dall'INAIL avverso tale decisione veniva respinto dal Tribunale di Firenze che con sentenza del 18 novembre 1985 riteneva infondata la pretesa di risarcimento del danno per lucro cessante dato che a distanza di 12 anni dall'infortunio la dipendente aveva conservato il suo posto di lavoro e il relativo stipendio, mentre riteneva adeguata la liquidazione della somma di Lire 12.335.000 a copertura delle ulteriori diverse opportunita' compromesse e dell'ulteriore somma di Lire 12.165.000 per il danno non patrimoniale. Avverso tale decisione l'INAIL ricorre per cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione, cui resiste il Fornasier con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria.
Diritto
Denunciando la violazione degli artt. 1223, 2043 e 2056 c.c. nonche' vizi di motivazione su punti decisivi della controversia, lamenta il ricorrente che il Tribunale abbia respinto la richiesta di valutazione del danno per lucro cessante con la motivazione che l'infortunata aveva conservato lo stesso posto di lavoro e lo stesso stipendio, senza tener conto che trattandosi di un danno permanente alla persona, esso proietta i suoi effetti pregiudizievoli su tutta la futura vita lavorativa del soggetto leso, sia sotto il profilo di una possibile successiva contrazione o comunque di un mancato incremento del reddito sia sotto l'aspetto di un'usura maggiore per continuare a produrre lo stesso reddito: tanto piu' che l'infortunata aveva subito le lesioni a sedici anni, con una vita lavorativa residua molto lunga e con ampie possibilita' di miglioramento della propria posizione di lavoro. Osserva altresi' che il Tribunale ha ritenuto adeguata la somma attribuita dal primo giudice "a copertura delle diverse ulteriori opportunita' compromesse", senza tener conto che il Pretore aveva attribuito tale somma a titolo di danno morale e altra somma aveva attribuito come danno alla vita di relazione in considerazione della notevole rilevanza sul piano estetico dei gravi postumi reliquati alla lavoratrice: il che e' tutt'altra cosa dal danno patrimoniale. Lamenta infine che il giudice di merito abbia omesso completamente di pronunciarsi in ordine alla richiesta di liquidazione del danno biologico, che pure aveva costituito oggetto di espresso motivo di appello. Il motivo e' fondato. Il principio, per cui nulla compete a titolo di risarcimento del danno al lavoratore dipendente che durante il periodo di invalidita' continui a percepire l'intera retribuzione (salva la dimostrazione che, per effetto di tale invalidita', si sia verificata la perdita di emolumenti supplementari o siano intervenuti altri pregiudizi alla normale evoluzione della carriera e del rapporto di lavoro), vale per l'invalidita' temporanea e non e' applicabile sic et simpliciter per l'invalidita' parziale permanente, che, secondo l'id quod plerumque accidit, rende presumibile un'influenza negativa sulla percezione di speciali compensi per una prestazione di lavoro piu' intensa del normale, o sull'ulteriore sviluppo di carriera, o su una possibilita' di lavoro alternativo, o puo' richiedere l'impiego di uno sforzo maggiormente usurante per mantenere il precedente standard lavorativi (vedi in questo senso Cass. 13 maggio 1982 n. 3020; Cass. ottobre 1979 n. 5544). Non puo' pertanto ritenersi sufficientemente motivata la sentenza impugnata che, di fronte a gravi lesioni alla mano destra, che hanno cagionato una perdita della capacita' lavorativa nella consistente misura del 37% (e senza contestare minimamente tale valutazione), escluda del tutto qualsiasi risarcimento per lucro cessante sulla base della semplice constatazione che l'infortunata fino al momento della decisione, a distanza di 12 anni dall'incidente, aveva conservato il posto e lo stipendio. Per arrivare a tale drastica conclusione il Tribunale avrebbe dovuto invece indagare sull'attivita' svolta dall'infortunata (che dalla sentenza non risulta) e sull'incidenza che sulle mansioni svolte poteva avere l'invalidita' della mano destra e ritenere che detta inabilita' non svolgeva influenza alcuna ne' sulla natura usurante del lavoro svolto, nonostante tale invalidita', ne' sull'ulteriore sviluppo della progressione economica e della carriera della lavoratrice. Ugualmente fondata e' l'altra censura mossa dal ricorrente. Il Pretore aveva liquidato a titolo di pecunia doloris la somma di lire 12.165.000 e altrettanto come danno alla vita di relazione. Impugnando tale sentenza l'INAIL aveva lamentato che il giudice di primo grado avesse dimenticato due voci di ulteriore danno, quello biologico e quello estetico. Come e' noto, il danno biologico consiste, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella "menomazione dell'integrita' psico-fisica della persona in se' e per se' considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella solo attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica," (Cass. 17 maggio 1985 n. 3025; Cass. 26 novembre 1984 n. 6134; Cass. 20 agosto 1984 n. 4661). Tale danno (che e' suscettibile di autonoma valutazione rispetto al danno patrimoniale, inteso come diminuzione di guadagno conseguente alla ridotta capacita' lavorativa, e rispetto al danno non patrimoniale, costituito dalla somma delle sofferenze fisiche e morali conseguenti alle lesioni subite) e' comprensiva del cosidetto danno estetico (quando questo, per la particolare attivita' svolta dall'infortunato, non costituisca causa di minor guadagno) e degli altri impedimento alla vita sociale del soggetto infortunato (attivita' sportiva, ricreativa, culturale rapporti sentimentali ecc.). E' evidente dunque che, oltre al danno patrimoniale (nella duplice forma del danno emergente e del lucro cessante) e al danno non patrimoniale, non esiste, come sembra credere l'INAIL, tutta un'altra serie autonoma di danni (alla vita di relazione, biologico, estetico) ma esiste solo il danno biologico, comprensivo di tutte quelle altre compromissioni, che una volta venivano indicati come danni estetici e danni alla vita di relazione. La sentenza del Tribunale e' quindi censurabile non per aver omesso di procedere ad un'autonoma liquidazione del danno estetico e di quello biologico, ma per non avere indicato in dettaglio quali fossero "le ulteriori diverse opportunita' compromesse", che erano state da esso liquidate con l'attribuzione di lire 12.165.000, in modo da consentire a questa Corte di controllare se, sia pure sotto tale impropria dizione, erano state esaminate ed eventualmente accolte le doglianze mosse dall'INAIL alla sentenza di primo grado. La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa va rinviata per nuovo esame ad altro giudice che si designa nel Tribunale di Prato, il quale provvedera' anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimitą.
P.Q.M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese del presente giudizio al Tribunale di Prato. Roma, 12 gennaio 1988
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 05 09 1988