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Giudice di Pace di Ancona 28 aprile 2003 - Giudice Anna Salice - Leone domenico c. S.A.R.A. Assicurazioni S.p.A.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato per l’udienza del 28 ottobre 2002, Leone Domenico esponeva di aver stipulato con la SARA Assicurazioni una polizza assicurativa n. 043096/N di responsabilità civile denominata Box, la quale comprendeva anche la garanzia "eventi speciali" nella formula massima, che comprende – per quello che interessa alla presente causa - anche i danni conseguenti ad atti vandalici.
La sera del 28 ottobre 2001 l’attore Leone aveva parcheggiato la propria autovettura Daewoo Lanos nelle adiacenze del Supercinema Coppi. Al termine della proiezione aveva avuto la spiacevole sorpresa di trovare uno sfregio, fatto con un oggetto appuntito, sulla portiera anteriore sinistra della propria l’auto. Da qui ne era seguita la denuncia ai Carabinieri e alla Sara Assicurazioni, la quale aveva interessato il proprio perito Di Pantaleo, che a dire dell’attore, aveva assicurato la liquidazione del danno. Questo era stato valutato dal proprio perito Saltamartini in € 855,72, ma la compagnia assicurativa, alla fine, non volle riconoscere alcunché sostenendo che il danno non poteva essere imputato ad un atto vandalico, bensì ad un evento derivante dalla circolazione e come tale escluso dalle norme contrattuali.
Si costituiva in Cancelleria in data 25 ottobre 2002 la SARA Assicurazioni eccependo, in primis, l’incompetenza del giudice adito, perché il punto 5.10 delle norme che, nella polizza assicurativa "BOX", regolano le garanzie "eventi speciali", prevede che la liquidazione del presunto danno può avvenire solo previo ricorso alla procedura arbitrale. Nel caso di specie l’attore non ha esperito la procedura arbitrale e pertanto la domanda deve essere dichiarata improponibile e improcedibile stante il difetto di giurisdizione del giudice adito. Nel merito veniva contestata la domanda attorea perché non c’è prova che il danno sia derivato da atto vandalico, mentre esso deve essere considerato un danno da circolazione. La polizza non prevede la copertura Kasko e il danno deve intendersi come provocato da veicolo non identificato. In ogni caso, se viene riconosciuto il danno come coperto dalla polizza assicurativa, bisogna decurtare la franchigia di € 258,23, il fermo tecnico (richiesto, ma non previsto in polizza) e il degrado dei pezzi sostituiti.
Alla prima udienza del 30 ottobre 2003, così rinviata d’ufficio secondo il calendario di udienze del presente giudicante, in merito alla eccezione di incompetenza, il giudice di pace concedeva termine alle parti per repliche sino all’udienza del 22 novembre, e in questa sede si riservava sul punto.
Con ordinanza del 27 novembre 2002, il giudice di pace scioglieva la riserva dichiarando la propria competenza a trattenere presso di sé la causa, nei confronti della quale l’avv. Filipponi formulava riserva di ricorso per Cassazione differito ai sensi degli art.361 c.p.c. e 129 disp.att. c.p.c. considerando non corretta la forma dell’ordinanza del giudice di pace, che sostanzialmente deve essere considerata una sentenza non definitiva ex art. 279, comma 2, n. 4), c.p.c.
All’udienza del 20 dicembre, assente parte attrice, la convenuta compagnia precisava che la causa verteva principalmente sulla qualità del danno, se derivante da atto vandalico come previsto in polizza e reclamato dall’attore, oppure da circolazione ad opera di ignoti come sostenuto dalla SARA Assicurazioni, e quindi non coperto da garanzia assicurativa.
Preso atto di ciò alla successiva udienza del 14 febbraio 2003 il giudice di pace decideva di procedere con c.t.u. tecnica, affidata al perito Gianni Pigliapoco e da svolgersi direttamente in udienza considerato che la valutazione del danno era da farsi solo su documentazione fotografica, essendo stata nel frattempo l’auto dell’attore riparata.
All’udienza si svolgeva la c.t.u. tecnica alla presenza dei rispettivi periti di parte. Al termine di essa si procedeva con la discussione e il giudice di pace, ritenendo completata la fase istruttoria, tratteneva a decisione.
Motivi della decisione
La SARA Assicurazioni ha esordito eccependo il difetto di giurisdizione e di incompetenza dell’autorità giudiziaria ordinaria, Giudice di Pace di Ancona, con conseguente improponibilità ed improcedibilità della domanda, in quanto ai sensi e per gli effetti del punto 5.10 delle norme che, nella polizza sottoscritta da Domenico Leone, regolano le garanzie "eventi speciali", la liquidazione del presunto danno può avvenire solo previo ricorso alla procedura di arbitrato.
L’eccezione non può essere accolta perché siamo di fronte ad un contratto tra professionista e consumatore regolato dall’art. 1469-bis e seguenti. La clausola che impone al consumatore il ricorso all’arbitrato irritale o ad una perizia contrattuale obbligatoria in caso di controversia deve qualificarsi vessatoria (fino a prova contraria) perché non è solo "derogativa" della competenza dell’autorità giudiziaria, e quindi nulla ai sensi dell’art. 1469-bis, comma 3, n. 18, c.c., ma implica anche la rinuncia forzata e preventiva alla tutela giurisdizionale da parte del consumatore, circostanza questa contraria allo spirito della direttiva 93/13 CEE del 5 aprile 1993.
La clausola è vessatoria quando determina uno squilibrio a carico del consumatore e lo è prescindendo da ogni valutazione in termini di buona fede, in quanto la normativa di protezione del consumatore trova applicazione anche se il professionista è in buona fede.
In secondo luogo tale squilibrio va inteso soprattutto in senso giuridico e non economico. Quindi si deve prescindere da ogni valutazione economica sul fatto che per il consumatore possa essere più conveniente un arbitrato rispetto ad una ordinaria causa giudiziaria di cognizione. Aderire ad una proposta di arbitrato, che si configuri come pregiudiziale rispetto alla libertà di scelta di adire le vie giudiziarie ordinarie, costituisce senza dubbio una ipotesi di squilibrio nella posizione del consumatore.
Dagli atti di causa si rileva che mai l’attore Domenico Leone ha potuto esprimere alcunché sull’opportunità di tale clausola, né la compagnia assicurativa ha dato prova che essa sia stata oggetto di trattativa e che non abbia determinato un significativo squilibrio e non contrasti con il dovere di buona fede. La prova della trattativa avrebbe consentito al consumatore di fare una vera e cosciente scelta della propria tutela. E proprio il consumatore ha ritenuto più rispondente ai propri interessi avvalersi del giudice ordinario.
Imponendo la clausola compromissoria la compagnia assicurativa ha fatto principalmente i propri interessi perché non per tutti i contraenti essa può avere il medesimo significato o importanza. Sarebbe stato più rispondente ai criteri di tutela del consumatore, se tale clausola compromissoria fosse stata proposta come obbligazione alternativa, nel senso che spettasse al consumatore fare la scelta, e qualunque essa sia (arbitrato o giudice ordinario), la compagnia assicurativa l’avrebbe accettata senza eccezione alcuna.
Esaminando attentamente il documento attestante l’impegno contrattuale delle parti (all.1, fascicolo Leone) – polizza n. 043096 - questo giudicante nota che, nella seconda facciata, è stato richiesto al contraente la cosiddetta seconda sottoscrizione ai sensi degli arte. 1341 e 1342 c.c., norme che non sono più applicabili nei contratti tra professionista (SARA Assicurazioni) e consumatore (Domenico Leone). Tra le clausole sottoposte alla seconda sottoscrizione c’è anche la 5.10 reclamata dalla compagnia assicurativa, e ciò conferma che la SARA Assicurazioni continua a gestire i propri clienti secondo il "vecchio" sistema. La conferma la si ha con il pieghevole "BOX" contenente le "norme che regolano il contratto" (all.3 fascicolo SARA), che dà la concreta sensazione di un "pacchetto preconfezionato" di condizioni, sulle quali ben poco possono i contraenti.
E’ noto che la clausola compromissoria, sia nelle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti (art. 1341, comma 2, c.c.) sia nei contratti per moduli o formulari (art. 1342, comma 2, c.c.) è compresa tra le clausole vessatorie sì che per la sua efficacia c’è bisogno della specifica sottoscrizione dell’altro contraente. Trattasi di presunzione di conoscenza, che di certo non tutela il contraente più debole con il mero requisito formale della doppia sottoscrizione. E infatti la nuova normativa introdotta con gli articoli 1469 bis e seguenti, in attuazione della direttiva CEE n.93/13, ha imposto che il consumatore abbia una conoscenza effettiva e sostanziale delle presunte clausole vessatorie tramite una concreta contrattazione.
E’ vero che la clausola compromissoria non è stata espressamente prevista tra quelle presunte vessatorie nell’art. 1469 bis c.c., ma non si dubita che essa lo sia per due ordini di motivi:
perché altrimenti il legislatore italiano risulterebbe inadempiente all’obbligo di attuazione della direttiva comunitaria 93/13, la quale espressamente contempla la clausola arbitrale tra quelle che si presumono abusive. L’elenco delle clausole abusive contenute in tale direttiva non è tassativo, ma siccome la ratio è quella di proteggere il consumatore, il legislatore italiano non può operare una riduzione di garanzia;
l’art. 1341, comma secondo, c.c. ricomprende la clausola compromissoria tra quelle vessatorie, per la cui validità – almeno formale – ne richiede la specifica sottoscrizione. Quindi non si spiega perché, nell’ambito di una normativa volta a tutelare il consumatore in modo consistente, non sia stata prevista la clausola arbitrale tra quelle presunte vessatorie, sì che il consumatore non avrebbe nemmeno la tutela della mera garanzia formale dell’art. 1341 c.c.
A questo punto si deve riconoscere che diventa prevalente lo spirito che guida gli articoli 1469-bis e seguenti c.c. rispetto alla formale elencazione di cui nel terzo comma del medesimo articolo, e quindi dovrà qualificarsi abusiva la clausola che, anche se non espressamente indicata come tale nell’elenco dell’art. 1469-bis c.c., dia luogo nella sua fase funzionale ad uno significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali in danno del consumatore. In altre parole, le disposizioni adottate da uno Stato al fine di attuare una direttiva comunitaria non possono non essere interpretate alla luce della direttiva medesima, la quale, come fonte comunitaria, assume il ruolo di ratio-presupposto della legge nazionale.
Ne consegue che, facendo una valutazione del "caso" Leone (documentazione in atti), questo giudicante deve rilevare che l’attore ha cercato di trovare una soluzione bonaria e stragiudiziale, e ha più volte sollecitato la controparte alla definizione del sinistro, ma non risulta agli atti che il Leone abbia ricevuto pari risposta scritta (negativa o positiva) dalla compagnia assicurativa. Ne consegue che non può oggi la convenuta, che eccepisce l’incompetenza dell’autorità giudiziaria ordinaria, essere considerata in buona fede, quando con il suo comportamento ha "costretto" l’attore a rivolgersi a questa sede giudiziaria, risolvendosi ciò in aggravio degli obblighi del Leone.
Nel merito si tratta di valutare se il danno subito dall’attore Domenico Leone rientra o meno nella copertura assicurativa prevista dalla polizza n. 043096/N, che riguarda la "responsabilità civile", nonché le garanzie di "incendio, furto e rapina" ed "eventi speciali".
Per sua natura il contratto di assicurazione è aleatorio, in quanto a fronte al pagamento di una somma di denaro, la società assicurativa si obbliga a indennizzare la controparte se e quando si dovesse verificare un sinistro, senza conoscere sin dall’inizio l’eventuale rischio che andrà incontro.
Leggendo l’elenco delle definizioni contenute a pagina 5 delle condizioni generali della polizza "BOX" (all. 3 fascicolo S.A.R.A.), leggiamo che per "indennizzo" si intende "la somma dovuta dall’Impresa all’assicurato o ai beneficiari in caso di sinistro". Quest’ultima parola indica "il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa".
Quindi oggetto del contratto tra l’assicurato Leone Domenico e SARA Assicurazioni è l’indennizzo che la compagnia assicurativa dovrà dare in presenza di sinistro. A sua volta, l’oggetto della prestazione a cui è tenuta la compagnia assicurativa deve essere posto in relazione con la specifica tipologia di garanzia richiesta dal Leone, e cioè quella che riguarda gli "eventi speciali", disciplinati da pag. 24 sotto il numero 5, garanzia sottoscritta dal Leone con la formula "massima".
Al punto 5.1 sono indicati i "rischi assicurati", tra i quali, ai fini della presente causa, assume rilevanza il sub c), "atti di vandalismo". Ad essere precisi, la clausola dice che "L’Impresa si obbliga ad indennizzare … i danni materiali e diretti arrecati all’autoveicolo in conseguenza di: … c) atti di vandalismo."
Che cosa si intende per atto vandalico? O quanto meno, quale è l’atto vandalico coperto dalla garanzia assicurativa? Nelle "norme che regolano il contratto" manca una definizione positiva di "atto vandalico", e l’occasione di farlo diligentemente non mancava dato che a pagina 5 e 9 ci sono due glossari dei termini usati nel contratto. Secondo la SARA Assicurazioni è escluso il danno da circolazione (a suo dire la polizza kasko copre queste ipotesi, ma non ne ha dato prova), secondo parte attrice è, invece, compreso qualsiasi danno da autore sconosciuto.
La successiva clausola, punto 5.2, riguarda le "esclusioni", ed è indicato un preciso elenco di quattro sub, da a) a d). Nessuna di queste esclusioni riguarda il danno lamentato dall’attore, danno che ha un connotato incontestabile: è stato provocato da persona sconosciuta o con attrezzi o con veicolo non identificato. A questo punto si innesta la questione se nella definizione di "atto vandalico" debbano essere esclusi o inclusi i danni da circolazione provocati da veicolo non identificato.
Neppure la c.t.u. svolta all’udienza del 21 marzo 2003, basata solo su reperti fotografici, in quanto l’auto era stata già riparata per altro successivo incidente, ha dato esiti inconfutabili o certi, o per lo meno non ha consentito a questo giudice di raggiungere una convinzione che sia in linea con le considerazioni di diritto svolte e che si svolgeranno in questa sentenza. Il c.t.u. perito Gianni Pigliapoco ha escluso che il danno, come rilevato dalle foto, possa essere stato causato da atto vandalico, ma dagli effetti risultanti dalle foto stesse non è stato in grado di ipotizzare quale parte di un veicolo circolante sia stata la causa che possa avere cagionato tale danno.
A questo punto siamo di fronte ad un problema di interpretazione del contratto, a cui il codice civile dedica gli articoli da 1362 a 1371.
"Atto vandalico" è termine che è stato inteso nello stesso modo dai due contraenti? Evidentemente no, se siamo arrivati in questo giudizio a discuterne il suo significato. Il suo significato letterale, che si può ricavare dai dizionari di lingua italiana (l’aggettivo "vandalico" è collegato al sostantivo "vandalo", inteso come colui che distrugge o danneggia senza motivo, e lo fa per gusto pervertito o per grossolana ignoranza o per insipienza), non può trovare pedissequa applicazione in un contratto di assicurazione, perché, in un contesto di contrapposti interessi, il destinatario, considerata la sua sfera di comprensione, non è mai lo stesso. Diventa così anche una questione di chiarezza e comprensibilità, principio ben affermato dall’art. 1370 c.c., e poi ripreso, in termini più ampi, dall’art. 1469-quater. Tale criterio di interpretazione, secondo il quale le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o in formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro, va applicato proprio nel caso de quo, dove il dubbio non consente l’individuazione di un significato univoco.
In questa occasione bisogna tenere conto della specificità del caso concreto.
Il significato di "atto vandalico" dato dai dizionari di lingua italiana non può essere recepito nella sua letteralità, perché ivi si fa riferimento anche alla volontà del vandalo (ricordiamolo che solitamente è un soggetto non identificato), intesa come intenzione di distruggere o danneggiare. L’assicurato, in caso di contestazione della compagnia assicurativa, dovrebbe anche dare la prova della volontà del vandalo. In un contesto contrattuale essa diventa una prova diabolica, e come tale impossibile da dimostrare. Ne consegue che la volontà del vandalo è giuridicamente irrilevante perché, altrimenti, darebbe luogo ad un oggetto della prestazione per sua natura impossibile. E certamente non è conforme alla volontà delle parti (perlomeno quella dell’assicurato) di stipulare un contratto, la cui clausola – proprio quella dell’evento speciale più probabile, per la quale si paga un premio maggiore – possa essere considerata nulla. In altre parole, non incide sulla qualificazione dell’atto vandalico la volontarietà o meno dell’atto stesso, e neppure la identificazione del suo autore.
L’individuazione della comune intenzione delle parti (art.1362 c.c.) deve essere desunta non attraverso la ricostruzione della soggettiva volontà degli stipulanti, bensì in funzione di ciò che, nelle clausole contrattuali, appare oggettivamente voluto. Poiché, nel nostro caso, le "norme che regolano il contratto" sono state predisposte unilateralmente dalla compagnia assicurativa, non è possibile ricercare la comune volontà delle parti, ma un interrogativo si pone. Che valore si può dare alle intenzioni della S.A.R.A. Assicurazioni, laddove, al punto 5.2, non ha inserito o previsto nell’elenco delle esclusioni quella che può essere considerata una semplice e chiara clausola del tipo: "sono esclusi i danni causati da veicolo non identificato"? Oppure questa è una presupposizione di esclusione? Ad avviso di questo giudicante la risposta è "no", in quanto la presupposizione deve essere comune ad entrambe le parti. Inoltre, sia la tipologia del contratto di massa quale è quello oggetto di causa, sia il comportamento dell’attore, che reclama l’indennizzo per il danno subito da sconosciuti, smentiscono l’esistenza di questa "condizione nascosta". Era preciso onere della compagnia assicurativa, per ragioni di trasparenza, indicare tra le cause di esclusione l’ipotesi del danno derivante da circolazione: non avendola specificata al momento della conclusione del contratto (lo poteva fare anche con una clausola aggiuntiva), non può eccepire in questa sede che essa non rientra tra gli atti vandalici.
In base all’art. 1363 c.c., le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre. Orbene, rileggendo la clausola 5.1 – punto a), vediamo che la compagnia assicurativa indennizza i danni derivanti da eventi sociopolitici, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio. Trattasi di circostanze, generalmente con partecipazione collettiva, dove i danni sono sicuramente di natura vandalica. Aver distinto, nella clausola 5.1 – punto c), gli atti di vandalismo come categoria a sé stante rispetto a quella del punto a), significa che una qualche differenza c’è. Quale? A parere di questo giudicante, gli atti di cui al punto c) non possono che essere quelli accaduti al di fuori degli eventi sociopolitici qui sopra elencati, e quindi si fa riferimento ad azioni, per lo più individuali, causate da soggetti e mezzi non identificati. Pertanto, l’atto vandalico può essere compiuto con qualsiasi mezzo, anche di circolazione, e ciò in assenza di precisa esclusione come nel caso del contratto di cui ci stiamo occupando.
Inoltre si rileva che, per avere la particolare copertura di danni derivanti da atto vandalico, Domenico Leone ha dovuto sottoscrive la formula "massima", che importa un premio maggiore rispetto alla formula "base", la quale, invece, non comprende l’ipotesi di indennizzo per atto vandalico. E comunque tale copertura non è totale, bensì parziale, nel senso che è posto a carico dell’assicurato una franchigia del 10% con un minimo di € 258,23.
L’art. 1365 c.c. consente l’interpretazione estensiva di clausole contrattuali che riportano esempi, prevedendo che "non si presumono esclusi i casi non espressi". Ad avviso di questo giudicante, l’elenco della clausola 5.2 è assai lontano dal potervi comprendere i danni causati da veicolo o mezzi non identificati. Le circostanze di esclusione ivi menzionate si riferiscono a ipotesi di eventi naturali e sociali, che vanno al di là di qualsiasi possibilità di controllo umano. Né l’attore può essere tacciato, ai sensi della clausola 5.2 – punto c), di colpa (tra l’altro, deve anche essere grave) per avere parcheggiato la sua auto di colore rosso fiammante all’esterno del Supercinema Coppi e, quindi, di aver così concorso alla causazione del sinistro lamentato!
Conclusivamente, nel caso di contratto di assicurazione che indennizza i danni da atto vandalico, per atto vandalico deve intendersi qualsiasi azione produttiva di danni causati da persone, per lo più non identificate e indipendentemente dalla loro volontà di azione, con attrezzi o con mezzi di qualsiasi tipo e genere, compresi quelli utilizzati per la circolazione stradale, salvo specifica esclusione da indicare con chiarezza nel contratto.
Queste conclusioni si riflettono sull’onere della prova: l’attore deve provare che la sua auto è stata danneggiata. E tale prova risulta pacificamente raggiunta dal Leone, avendo anche la convenuta ammesso l’esistenza di tale danno, anche se poi ne ha eccepito la copertura assicurativa. Ed è onere della compagnia assicurativa provare che il danneggiato assicurato non ha diritto alla garanzia perché si è verificato un caso di esclusione. Ma, come già detto, la convenuta non può invocare come causa di esclusione la circostanza che il danno deriva da circolazione, perché tale ipotesi non è stata espressamente contemplata nel contratto di cui è causa.
Pertanto questo giudicante accoglie la domanda riconoscendo all’attore Domenico Leone il diritto di essere indennizzato per il danno subito, in Ancona il 28 ottobre 2001, sulla sua autovettura Daewoo targata BH 003 LH.
Poiché l’ammontare del danno reclamato, pari ad € 855,72, non è in contestazione, in sede di determinazione del credito attoreo deve essere decurtata la franchigia pari a € 258,23, mentre non viene riconosciuto il fermo tecnico in quanto non previsto nella polizza, e nessuna ulteriore decurtazione per il degrado perché il danno, a parere di questo giudice, non ha inciso sul valore del veicolo, né la SARA Assicurazioni ha dato prova che il sinistro si è verificato dodici mesi dopo la stipula del contratto (clausola 5.8, comma primo - punto b), ne consegue la condanna di S.A.R.A. Assicurazioni a pagare a Domenico Leone la somma di € 597,49, maggiorata degli interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dalla data del verificarsi del sinistro alla data della presente decisione e dei soli interessi legali da tale ultima data sino al saldo. Inoltre la convenuta S.A.R.A. Assicurazioni è condannata al pagamento delle spese del CTU perito Gianni Piagliapoco, come da nota che seguirà. Le spese legali seguono la soccombenza, e sono liquidate in via equitativa in complessivi € 500,00, di cui € 300 per diritti e € 200 per onorari.
P.Q.M.
Il giudice di Pace di Ancona, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attrice e condanna S.A.R.A. Assicurazioni a indennizzare, in esecuzione della polizza assicurativa n. 043096/N "eventi speciali", Leone Domenico con la somma di € 597,49, maggiorata degli interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dalla data del verificarsi del sinistro alla data della presente decisione e dei soli interessi legali da tale ultima data sino al saldo.
Inoltre la convenuta S.A.R.A. Assicurazioni è condannata al pagamento delle spese del CTU perito Gianni Piagliapoco, come da nota che seguirà.
Le spese legali seguono la soccombenza, e sono liquidate in via equitativa in complessivi € 500,00, di cui € 300 per diritti e € 200 per onorari, oltre agli accessori di legge.