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Con il decreto 31 maggio 2006 (pubblicato sulla G.U. 6 giugno 2006) il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto ad aggiornare gli importi relativi ai punti di invalidità ai fini del calcolo del danno biologico di lieve entità previsto dall'art. 139 del nuovo Codice delle Assicurazioni (D.lgs 209/2005), così stabilendoli:
- Euro 688,28 per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità (erano rispettivamente 674,78 e 663,50 nel giugno 2005 e nell'aprile 2004)
- Euro 40,16 per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta (erano rispettivamente 39,37 nel giugno 2005 38,61 nell'aprile 2004)