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Giudice di Pace di Casamassima 10 giugno 1999 - Giudice Stasi - Scicutella c. Laforgia e Soc. Sara Assicurazioni

Motivi della decisione: A) An debeatur

La documentazione prodotta, ampia ed esauriente, raccolta dalla polizia municipale e dal P.M. nell’ambito del procedimento n. 1191/98 R.G. notizie criminis, consente di ricostruire la fase dinamica dell’incidente de quo e di accertare la relativa responsabilità nella causazione dell’evento. In particolare, risulta che:

a) il signor Rossini Luigi, conducente dell’autovettura Hyundai XB, nonché marito della parte attrice trasportata nella stessa, aveva dichiarato spontaneamente ai menzionati agenti, nell’immediatezza del fatto illecito, «... Percorrevo la strada provinciale Acquaviva-Casamassima con direzione di marcia verso Casamassima, una autovettura che mi seguiva, nell’effettuare la manovra di sorpasso, urtava la fiancata sinistra della mia autovettura; nell’urto, il veicolo mi sorpassava, agganciava il paraurti anteriore della mia autovettura, costringendomi ad uscire di strada, rovinando sul muretto a secco, esistente a destra della carreggiata, mentre la Fiat 127, si ribaltava sulla sede stradale. Preciso che la velocità della mia autovettura era regolare».

b) In pari data e luogo e medesimi agenti, il signor Laforgia Filippo, dichiarava e sottoscriveva: «Percorrevo la strada provinciale Acquaviva-Casamassima, con direzione di marcia verso Casamassima. Ero preceduto da altro autoveicolo: nell’effettuare manovra di sorpasso allo stesso, perdevo il controllo della mia autovettura e sbandando finivo con l’autovettura sul muretto a secco sulla destra della carreggiata, successivamente terminando la corsa sulla sede stradale, con la mia autovettura ribaltata sul lato sinistro della stessa. Non ricordo altro dell’incidente».

c) In data 12 febbraio 1998, gli agenti accertatori contestavano al signor Laforgia Filippo, nonché al signor Laforgia Donato, proprietario dell’autovettura Fiat 127, targata BA E18068, obbligato in solido, la violazione degli artt. 141, comma 1, e 148, comma 10 e 16 c.s., perché «percorreva ... a velocità non commisurata alle caratteristiche della stessa strada, tale da creare pericolo per la sicurezza delle persone e causa di disordine per la circolazione stradale, effettuando la manovra di sorpasso dell’autovettura targata AP 298 JS in prossimità di una curva pericolosa a destra e in prossimità di un dosso, pericoli entrambi segnalati da segnaletica verticale ivi esistente e ben visibile».

d) Il tracciato di detta strada provinciale (fatto notorio e peraltro a conoscenza del giudicante), presenta numerosi tratti curvilinei e brevissimi rettilinei, a doppia corsia, una per ogni senso di marcia, tutti con segnaletica orizzontale (delimitante le corsie peraltro strette dove può transitare un solo autoveicolo) e verticale, con divieto di superare i 50 Km/h per l’intero tragitto.

Il luogo del sinistro presentava e presenta un doppio segnale di pericolo per curva e un dosso (v. schizzo planimetrico), per cui, in relazione agli ingenti danni riportati dalle due autovetture come ben evidenziato dagli agenti accertatori, ben può accertarsi quanto dichiarato da questi ultimi.

Si aggiunga, infine, che in quel tratto di strada (a circa 4 Km. da Casamassima) per le limitazioni peraltro visibili e ben evidenziate dalla segnaletica, il signor Laforgia Filippo (o qualsiasi altro, alla guida di autoveicolo) non doveva effettuare la manovra di sorpasso, stante giova ripeterlo, la serie quasi ininterrotta di curve e la limitazione di velocità (50 Km/h) lungo tutta la strada.

Pertanto, si conferma la colpa esclusiva del signor Laforgia Filippo nella causazione del sinistro, non riscontrandosi, di contro, nel comportamento di guida del signor Rossini Luigi, alcuna violazione delle norme del codice stradale e in genere alcuna colpa atteso che egli non avrebbe potuto evitare lo scontro o ridurre quanto meno le conseguenze dannose.

<RGC c='CVO'> B) Nesso di causalità fra sinistro ed evento (aborto). </RGC>

L’autopsia sul prodotto del concepimento eseguita dal dott. Vito G. Romano, alla quale espressamente si rinvia, appalesandosi la relativa relazione (depositata agli atti dell’incarto n. 1191/98 R.G. della procura della Repubblica) ampia, esauriente, precisa e ben motivata, e per quel che quivi interessa, accerta e conclude che «... gli elementi di giudizio convergano quindi nella ammissione di un rapporto causale tra il sinistro stradale del 23 gennaio 1998 e la interruzione della gravidanza con conseguente morte del prodotto del concepimento diagnosticato il 24 gennaio 1998» (v. p. 19).

Dette risultanze e conclusioni sono state confermate integralmente dallo stesso consulente all’udienza del 15 aprile 1999.

L’aborto interno deve essere considerato conseguenza causale dello scontro peraltro violento, dal ribaltamento delle autovetture, come si evince anche dalle fotografie prodotte, e dalla contiguità temporale fra detta collisione e l’evento, e forse dallo shock anche emotivo, per cui dette circostanze essendo gravi, precise e concordanti, inducono il giudicante a confermare ex art. 2729 c.c., l’anzidetto nesso causale tra collisione ed evento interruttivo.

Quantum debeatur.

L’ammontare del risarcimento dei danni dovuto alla Scicutella è di non facile determinazione.

È un aspetto quello del c.d. «danno da morte del feto», del tutto nuovo perché, peraltro, non sembra che vi siano numerosi precedenti giurisprudenziali (v. App. Venezia 2 giugno 1995, n. 738, confermata dalla sentenza n. 2677 dell’11 marzo 1998 della Cass., sez. III; Trib. Roma 25 gennaio 1995, Palazzi + Lopis c. Cidas Assicur. Spa + 1).

Nessun dubbio che nel caso de quo appare inevitabile ricorrere al criterio della valutazione equitativa (ex art. 1226 c.c.), non essendovi alcun parametro o criterio fissato dalla legge o dalla elaborazione giurisprudenziale.

La richiamata sentenza della Cassazione, oltre a confermare l’anzidetto criterio liquidativo ormai indiscusso (v. ex plurimis: Cass. 2 luglio 1997, n. 5944; Cass. pen. 3 dicembre 1990; Cass. 27 gennaio 1987, n. 736; Cass. 3 marzo 1981, n. 1228) aggiunge che «... il giudice del merito non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di ciascuno degli elementi in base ai quali egli forma il proprio coinvolgimento complessivo, bastando che dimostri di avere tenuto presente tutti i dati di fatto acquisiti al processo».

Nella vicenda in esame risulta certo ex actis (relazione sull’autopsia) in particolare che:

a) alla data del sinistro la signora Scicutella Francesca, coniugata e di anni 39, fu ricoverata nella divisione di ostetricia dell’ospedale «Miulli» di Acquaviva delle Fonti, con diagnosi di accettazione: «aborto al quarto mese. Cause e circostanze: mentre era passeggera sull’auto del marito veniva urtata da altro... Prognosi: cinque giorni. Data di emissione: 26 gennaio 1998. Diagnosi di dimissione: metrorragia da aborto interno alla 15a settimana. Provvedimenti terapeutici e diagnostici, 24 gennaio 1998, ore 14,40: induzione farmacologica del travaglio abortivo, assistenza all’aborto spontaneo, estrazione strumentale della placenta».

b) «anamnesi patologica remota»: interventi sull’utero: 1 TC nel 1984.

Anamnesi riproduttiva: 2 (gravidanze a termine), o (gravidanze pretermine), 1 (aborto spontaneo) o (interruzione volontaria di gravidanza), 2 figli viventi.

.. Omissis ...

Da questa relazione e ad un esame obiettivo, può sintetizzarsi e concludere in proposito che:

A) lo sviluppo del feto, alla 15a settimana di gravidanza, era nella norma senza apparenti malformazioni;

B) l’aborto ha causato ripercussioni e conseguenze negative, oltre che sotto l’aspetto psicologico, perché ha compromesso grandemente la funzione procreativa della Scicutella. Infatti, è noto che per una donna ultraquarantenne non solo è più difficile rimanere gravida, ma è anche più rischioso portare a termine la stessa gravidanza anche per probabili malformazioni del nascituro;

C) per altro verso dopo l’aborto non vi sono state complicazioni o eventi patologici sopravvenuti, se non l’estrazione strumentale della placenta nella sala operatoria;

D) è logico pensare in base all’ id plerumque accidit che l’evento interruttivo abbia causato non solo la perdita dell’anzidetta «chance procreativa», ma anche patemi d’animo, sofferenze, un senso di continua frustrazione effettiva con rimpianti per la Scicutella (pur se la sensibilità e la percezione psicologica varia da individuo a individuo) e anche per il marito, legittimato attivo, a parere del giudicante, a richiedere il risarcimento almeno in parte del danno prodottosi;

E) l’interruzione forzosa della gravidanza, così come si è verificato, integra gli estremi dei reati di cui agli artt. 590 c.p. e 17 della legge n. 194/78, per cui la Scicutella ha altresì diritto al risarcimento del danno morale sofferto sia in relazione alle altre lesioni subite e sia al verificato evento.

A questo punto, si pone il problema d’inquadrare in quale categoria il fatto evento con le sue conseguenze si collochi (salvo per le altre lesioni e per il ricovero ospedaliero); non certo nel danno patrimoniale per il quale peraltro non vi è alcuna richiesta specifica, e nemmeno per il danno biologico, così come configurato dalla dottrina e accettato dalla giurisprudenza e per certi versi non pare inquadrabile nell’ottica del danno morale, almeno come inteso tradizionalmente. Infatti, come precisato dalla Corte costituzionale quest’ultimo viene circoscritto ai patemi d’animo, alle sofferenze patite dalla vittima a causa del fatto illecito, consistenti in un transeunte turbamento psicologico, ricade nelle ipotesi di reato di cui all’art. 185 c.p. atteso che il legislatore ha voluto (art. 2059 c.c.) rafforzare il carattere sanzionatorio della responsabilità penale, attribuendo il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali.

Ordunque, non resta che o ampliare la portata e i confini del danno morale, o pensare a una nuova categoria, quella del c.d. danno esistenziale, superando lo schema risarcitorio attuale, peraltro come già discusso e deciso in relazione a fattispecie varie (omicidio del coniuge; uccisione di un animale domestico d’affezione; lesione della dignità del lavoratore licenziato etc.).

Va aggiunto che il danno morale (tradizionale) è normalmente determinato e liquidato in misura pari a 1/4-1/2 di quello biologico che nel caso in esame è (quasi) irrilevante e in pratica non applicabile.

Invero trattasi di una nuova categoria, elaborata dalla dottrina di alcuni anni e avallata anche dalla Cassazione civile come in precedenza fatto notare, in linea peraltro con l’allargamento della frontiera del danno aquiliano verificatosi soprattutto nell’ultimo decennio.

Orbene, tenuto conto che la perdita del feto e in pratica del figlio desiderato, si ripercuote grandemente e talvolta permanentemente sull’esistenza di una persona, con connotazioni prevalentemente psicologiche negative e che, in base ai dati statistici, la vita media nazionale per una donna è oggi di circa 76-77 anni, e che all’epoca dell’evento la signora Scicutella aveva 39 anni, vagliati e comparati tutti gli altri elementi enucleati, appare equo liquidare tale danno nella misura di 28.000.000 attuali.