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Cass., Civ., Sez. III, 12 maggio 2003, n. 7282, Pres. Est. Preden, Rel. Calabrese, P.M., Apice (conf.), B. M. R. c. Assitalia S.p.A.
Alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. e 185 c.p. non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell’autore del danno se essa, come nei casi di cui all’art. 2054 c.c., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato.
Con atto notificato il 31.10.1994 B.M.R. conveniva dinnanzi al Tribunale di Roma la S.p.A. Assitalia, quale impresa designata del FGVS, esponendo che il giorno 10.09.1990 in località Settebagni, M.P., coniuge legalmente separato dell’esponente, era stato investito da un’autovettura non identificata, con conducente ignoto, riportando lesioni per le quali era successivamente deceduto; che il procedimento penale per omicidio colposo era stato archiviato per essere rimasto ignoto l’autore del reato; che, mentre i figlio erano stati autonomamente risarciti a lei era stata opposta la prescrizione del relativo diritto; ciò premesso, chiedeva la condanna della società assicuratrice al risarcimento dei danni subiti.
L’assitalia eccepiva la prescrizione del diritto ex art. 2947 comma 3 c.c.; chiedeva il rigetto della domanda assumendo che il danno morale non poteva essere riconosciuto all’attrice perché legalmente separata dal P. e che il danno patrimoniale non era stato provato.
Il Tribunale con sentenza n. 4879/1998, in accoglimento della domanda, condannava la convenuta al pagamento della complessiva somma di L. 132.092.000, di cui L. 50.000.000 per danno morale, oltre interessi.
Proposto gravame dall’Assitalia, La corte d’Appello di Roma, con sentenza del 28.06.2000, accoglieva in parte l’appello escludendo il danno morale e riducendo così la somma dovuta dalla società a L. 58.092.000 oltre interessi.
Per la cassazione della sentenza M.R.B. ha proposto ricorso con unico motivo. Resiste con controricorso e ricorso incidentale, affidato a tre motivi, L’Assitalia, cui resiste con controricorso la ricorrente principale.
I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti (art. 385 c.p.c.)
2 La ricorrente principale, nell’unico motivo, si duole del mancato riconoscimento del danno morale motivato dal Giudice di secondo grado sul rilievo che la risarcibilità del danno morale presuppone il concreto accertamento della sussistenza di un reato, anche sotto il profilo soggettivo, mentre nel caso di specie, trattandosi di investimento di pedone la colpa dell’investitore era solo presunta ai sensi dell’art. 2054, comma i, c.c. Sostiene che gli elementi acquisiti al giudizio consentivano di accertare che la condotta dell’investitore, rimasto ignoto concretizzava senz’altro una fattispecie delittuosa.
2.1. Il ricorso è fondato e va accolto per le considerazioni che seguono.
2.1.2. Un consolidato orientamento giurisprudenziale esclude la risarcibilità del danno non patrimoniale, nella corrente (e restrittiva) accezione di danno morale soggettivo, allorquando la responsabilità dell’autore materiale del fatto illecito sia affermata non già in base ad un accertamento concreto dell’elemento psicologico (e cioè di colpa), ma in base ad una presunzione, quale, ad esempio quella stabilita dall’art. 2054 c.c. E ciò sul rilievo che l’attribuzione del danno non patrimoniale – che deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (art. 2059 c.c.), il più rilevante, se non addirittura l’unico (almeno all’epoca in cui venne redatto il codice civile: in tal senso, v. Corte Cost., sent. N. 184/86) dei quali è il caso in cui il fatto illecito integri una fattispecie criminosa (art. 185 c.p. -, può scaturire soltanto dall’accertamento effettivo del fatto reato, il quale, pur potendo essere effettuato in caso di estinzione del reato (ad esempio per amnistia) o di improcedibilità dell’azione penale (ad esempio per difetto di querela) dal giudice civile, non può essere basato sulla semplice promessa su cui si fonda la presunzione di cui all’art. 2054, di non aver fatto tutto il possibile, ma sulla effettiva dimostrazione di una condotta colposa (tra le tante pronunce: sent. N. 2529/73; n. 3667/81; n. 5791/96; n. 1374/87; n. 11999/93; n. 9045/95; n. 6632/97; n. 9794/98; n. 12741/99).
Tale indirizzo si è formato nella vigenza del codice di procedura penale del 1930, caratterizzato dal rapporto di pregiudizialità necessaria tra giudizio penale e giudizio civile (art. 3 c.p.p. e art 295 c.p.c.) in caso di corresponsabilità di procedimenti, dell’efficacia preclusiva ai fini civili della decisione che pone termine al giudizio penale ( art. 25 c.p.p.) e dalla autorità del giudicato penale nel giudizio di danno anche “quanto alla responsabilità del condannato” (art. 27 c.p.p.).
In un sistema siffatto, erano eccezionali i casi in cui, in virtù del principio dell’unità della funzione giurisdizionale, il giudice civile poteva accertare l’esistenza del fatto penalmente rilevante: casi tutti condizionati dal presupposto negativo che la relativa questione non avesse costituito oggetto di indagine da parte del giudice penale per estinzione del reato e per altra causa (sent. N. 2529/73).
Nelle menzionate specifiche ipotesi, si era ritenuta coerente al sistema che l’accertamento del giudice civile avesse ad oggetto il reato in tutti gli elementi penalmente rilevanti (ma in contrasto con l’assolutezza del principio le S.U., con la sentenza n. 6631/82, avevano riconosciuto la risarcibilità del danno morale nel caso di fatto illecito costituente reato commesso da persona imputabile), e si svolgesse secondo le regole, anche probatorie, proprie del giudizio penale, al quale quello civile in un certo senso si sostituiva, senza che potesse darsi ingresso alle regole probatorie proprie del giudizio civile, ed in particolare al mezzo di prova costituito dalle presunzioni, poiché l’affermazione di una responsabilità penale in base ad una colpa meramente presunta era ritenuto inammissibile e non rispondente ai principi di civiltà giuridica (sent. N. 2529/73).
Mutati i rapporti tra processo civile e penale a seguito dell’introduzione del nuovo codice di procedura penale (entrato in vigore nell’ottobre del 1989), e venuta meno la preminenza della giurisdizione penale su quella civile (artt. 75 e 652 c.p.p. vigente), tanto che è possibile che gli esiti siano nelle diverse sedi addirittura contrastanti in ordine all’apprezzamento di un medesimo fatto, la correttezza dell’interpretazione sinora data dall’art. 2059 in relazione all’art. 285 c.p. va sottoposta a verifica, onde vagliarne la persistente validità.
2.1.2. In tale opera di riconsiderazione della propria giurisprudenza, questa S.C. non può non tenere conto del nuovo atteggiamento assunto, in relazione alla natura riconosciuta al danno non patrimoniale, nella sua accezione più ampia, di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica (in tal senso v. già Corte Costit., sent. N. 88/79), sia dal legislatore mediante l’ampliamento dei casi di espresso riconoscimento della riparazione del danno non patrimoniale anche al di fuori delle ipotesi di reato (impiego di modalità illecite nella raccolta di dai personali: art. 29, comma 9, della legge 31.12.1996 n. 675; adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici e religiosi: art. 44, comma 7 del d.lgs 25.07.1998 n. 286; mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo art. 2 della legge 24.03.2001 n. 89), sia dalla giurisprudenza della S.C., in particolare con la rilevante innovazione costituita dall’ammissione a riparazione di quella peculiare figura di danno non patrimoniale che è il c.d. danno biologico, la la spinta della sempre più avvertita esigenza di garantire l’integrale riparazione del danno ingiustamente subito, non solo nel patrimonio inteso in senso strettamente economico, ma altresì nei valori propri della persona, anche in riferimento all’art. 2 Cost.
Ora, il danno, in relazione ad un determinato fatto, è evidentemente lo stesso, quale che sia l’aspetto che assume, sotto il profilo psicologico, la condotta del danneggiante, sia nel caso in cui le risultanze processuali siano tali da consentire il positivo accertamento della colpa, sia allorché la prova non sia raggiunta e tuttavia, in mancanza della prova liberatoria da offrirsi all’autore del danno, essa debba essere presunta.
Non può certo negarsi che l’inversione dell’onere della prova uniformi la posizione del danneggiato che non sia in grado di offrirla e quella del danneggiato che possa darla, rendendole paritarie mediante l’addossamento dell’onere della prova liberatoria all’autore del danno (convenuto) e la correlativa presunzione di colpa in capo al medesimo. Ed appare incongruo ritenere che, in un contesto connotato da un onere probatorio posto a carico al danneggiante convenuto evidentemente in funzione di tutela della posizione della vittima, ove lo stesso non sia soddisfatto e la prova liberatoria non sia data, il danneggiato attore possa ottenere o no il risarcimento del danno no patrimoniale a seconda che abbia o meno dato la prova di una fatto (colpa) che non gli compete e la cui mancanza va invece provata dall’altra parte.
Posto che, se la colpa fosse sussistente, il fatto integrerebbe il reato ed il danno non patrimoniale sarebbe dunque risarcibile, la non superata presunzione di colpa altro non significa che essa agli effetti civile sussiste, sicché il fatto senz’altro corrisponde anche in tale ipotesi alla fattispecie astretta di reato.
Vengono qui in considerazione, evidentemente, soltanto gli effetti civili della condotta dell’autore del danno e non anche le conseguenze penali, ovviamente connesse all’effettivo positivo accertamento della colpa, essendo sconosciute al sistema penale il meccanismo, esclusivamente proprio del diritto civile, di una presunzione legale circa la sussistenza di un elemento del fatto (tra l’altro collegata all’inversione dell’onere della prova, inconcepibile al di fuori del sistema civile). Ma proprio per la insopprimibile diversità degli ambiti, sembra del tutto improprio frustrare gli scopi di una disposizione, qual è l’art. 2959, che non mira a punire il resinabile, ma a consentire il risarcimento del danneggiato dal fatto illecito anche se leso in interessi non economici, operando un’interpretazione del tutto antinemica rispetto all’esigenza alla quale il sistema in cui è inserita palesemente si ispira: quella appunto, di rendere possibile il risarcimento del danno anche se la prova della colpa sia raggiunta grazie ad una presunzione legale (artt. 2050/2054 c.c.).
Del resto la presunzione, legale o non che sia, in altro non si risolve che nella prova del fatto ignoto. Dunque se il fatto ignoto da provare è l’elemento soggettivo dell’illecito, in esito al ricorso alla presunzione quell’elemento è provocato. E se, nella ricorrenza dell’elemento soggettivo, il fatto costituisce reato, risulta provato il reato. Certo solo sul piano delle conseguenze civili; ma su tale piano sarebbe arbitraria la diversificazione, quanto agli effetti della prova, delle modalità attraverso le quali essa è raggiunta.
Opporre a tali argomenti che il secondo comma dell’art. 185 c.p. stabilisce che “ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole…” e far leva sull’argomento che in campo penale la colpa non può essere presunta, tanto più che la disposizione riguardo al “colpevole” equivarrebbe a non considerare che le stesse espressioni sono riferite anche al danno patrimoniale, e che, per sedes materiae, non potevano essere usate locuzioni diverse. Sulla lettera dell’art. 185 c.p. fa allora premio il rilievo che, essendo la disposizione inserita nel codice penale del 1930 e concernendo gli effetti civili del reato, la sua reale portata non può che essere apprezzata alla luce del codice del 1942, in particolare della norma generale di cui all’art. 2043 c.c.: dunque nel senso che, tutte le volte che il reato abbia cagionato un danno, questo è per ciò stesso “ingiusto”, rendendo superfluo ogni raffronto comparativo tra gli interessi che vengono in considerazione ai fini di quella qualificazione. E non anche nel senso che, per poter risarcire il danno, occorre che nel processo civile il meccanismo della prova della colpa sia stato identico a quello che nel processo penale avrebbe consentito la condanna del “colpevole”.
2.1.3 Deve conclusivamente enunciarsi, così innovando il precedente orientamento, il seguente principio di diritto “alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. e 185 c.p. non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell’autore del danno se essa, come nei casi di cui all’art. 2054 c.c., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato”.
2.1.4 Consegue la Cassazione con rinvio ad altro giudice che si atterrà all’enunciato principio.
Ricorso 796/01
3. La ricorrente incidentale, con il primo motivo, deduce che, nella denegata ipotesi non venisse ritenuta la colpa presunta con elisione del danno morale, fosse graduata la responsabilità in forma concorrente per la partecipazione colposa del pedone nella causazione dell’evento.
3.1. la censura resta assorbita dall’accoglimento del ricorso principale.
4. Con il secondo motivo, la ricorrente assume che, pur volendo accedere alla tesi della ricorrente sulla risarcibilità del danno morale, nella determinazione del relativo importo dovrebbe tenersi conto della circostanza che i coniugi erano separati.
4.1. Sul punto della esistenza e della liquidazione del danno morale dovrà pronunciarsi il giudice di rinvio e la questione risulta quindi inammissibile.
5 con il terzo motivo la società assicuratrice deduce:
che la capitalizzazione doveva essere eseguita non sull’intero assegno di mantenimento corrisposto dal P. (coniuge separato) per la moglie e i tre figli, ma frazionata proporzionalmente; b) che erroneamente i giudici di merito avevano attribuito una somma a titolo di danno da ritardo; c) che la Corte di Appello non aveva esaminato la sua domanda di condanna della B. alla restituzione delle somme percepite in più avendo costei ottenuto l’intero importo liquidato nella sentenza di primo grado.
5.1 il motivo va disatteso in tutti i suoi profili. La prima censura attiene a valutazione di fatto compiuta dalla Corte territorialmente. La seconda è inammissibile perché generica. La terza resta assorbita dall’accoglimento del ricorso principale.
6. In conclusione, il ricorso incidentale è rigettato; il ricorso principale è accolto. La sentenza impugnata va cassata con rinvio.
Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte di Appello di Roma, provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce I ricorsi. Accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma il 27.02.2003