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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI IVREA

II Giudice, dott. Giuseppe MARRA, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile recante il n. 186/2002 di R.G. Cont promossa da B e S in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore A tutti elettivamente domiciliati in Ivrea Corso Re Umberto n 1, presso lo studio dell’avv. Giovanni Battista Giannone, che li rappresenta e difende unitamente all’avv. Renato Ambrosio del foro di Torino per mandato in data 6 febbraio 2002, posto a margine dell’atto di citazione,

ATTORI

contro

A.S.L.            9 – Ospedale civile di Cuorgnè, in persona del commissario pro tempore dott. Carmelo del Giudice, elettivamente domiciliato in Ivrea C.so Massimo D’Azeglio 29, presso lo studio dell’avv. Giovanni Biglia che la rappresenta e difende per mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione.

CONVENUTA

Oggetto:            risarcimento danni

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l’attore: Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previa ammissione degli incombenti istruttori dedotti;

NEL MERITO:

1.            Dichiarare la civile responsabilità nella produzione dei fatti per cui è causa del Dott. P e dei sanitari operanti nell’Ospedale Civile di Cuorgnè convenuto;

2.            Condannare conseguentemente 1’Azienda Ospedaliera convenuta al risarcimento dei danni biologico, patrimoniali e non patrimoniali tutu subiti dagli attori sia in proprio che nella loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore A nella misura accertanda in corso di causa con la rivalutazione e gli interessi dal fatto al soddisfo;

3. Condannare inoltre i convenuti alla rifusione di tutte le spese, onorari e competenze di giudizio, oltre 10% spese generali, IVA e CPA.

Per il convenuto: Piaccia al Tribunale I1l.mo, contrariis rejectis, dato atto che la convenuta ASL 9 ha pagato la somma di euro 30.987,48 per i danni patiti dal minore A e che ha offerto con comunicazione del 4.12.2003 che si produce e che offre tutt’ora l’ulteriore somma di euro 35.000 per il minore A e la somma di euro 15.000 per il danno patito da B e S, rigettare ogni maggiore diversa domanda con compensazione delle spese di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli attori, sia in proprio che nella loro qualità di genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore A , con atto di citazione regolarmente notificato. hanno evocato in giudizio l’Ospedale Civile di Cuorgnè - l’Azienda Sanitaria Regionale n.9-Ospedali Riuniti del Canavese, asserendo la sua responsabilità per grave errore professionale commesso dal Dott. P e dai sanitari operanti nell’Ospedale Civile di Couorgnè avvenuto in data 11.04.1999 allorquando il piccolo A, a seguito di una caduta accidentale in casa, veniva immediatamente trasportato dai genitori al Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Cuorgnè ove, dopo essere state visitato e sottoposto a radiografie da parte del Dott. P , medico di turno al Pronto Soccorso, gli veniva diagnosticata frattura sovracondiloidea epifisi distale omero destro e gli veniva applicato apparecchio gessato omero metacarpale in vetroresina.

A seguito degli errori professionali di natura colposa dei sanitari in occasione dell’ingessatura effettuata in data 11.04.1999 e dei successivi controlli, il piccolo A è risultato affetto da retrazione ischemica di Volkman dell’avambraccio destro.

Per tali motivi gli attori instavano per la declaratoria di responsabilità della convenuta a seguito dei fatti sopra indicati e, conseguentemente, sentirla condannare al risarcimento dei danni biologico, psichico, patrimoniali e non patrimoniali tutti subiti dal minore A nonchè al risarcimento dei danni biologico psichici, patrimoniali e non patrimoniali tutti patiti in proprio dagli attori.

Radicata la causa, con comparsa 08.05.2002 si costituiva in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale n. 9, Ospedale Civile di Cuorgnè, contestando le avversarie affermazioni esclusivamente in punto quantum debeatur ed offrendo banco iudicis la somma pari ad € 30.987,41 per i danni tutti patiti dal minore e concludendo, nel merito, stante la asserita satisfattorietà della somma corrisposta, per il rigetto delle ulterioni domande.

Con ordinanza del 22.03.2003 il G.I. ammetteva parte delle prove per testimoni dedotte dagli esponenti e disponeva CTU medico legale volta ad accertare la responsabilità professionale e le gravi lesioni patite dal minore A nominando all’uopo il CTU Prof Cannas. nonchè CTU volta ad accertare il danno biologico di natura psichica patito dal minore A e dai genitori, Sig. B e S nominando all’uopo la Dott.ssa Laura Apostolo.

All’udienza del 03.07.2003 venivano escussi tre testimoni attorei.

In data 12.11.2003 parte attrice depositava memoria autorizzata in contestazione e replica alla CTU, segnatamente in ordine alle conclusioni cui era pervenuta la CTU Dott.ssa Apostolo.

All’udienza del 10.12.2003, precisate le conclusioni definitive, la causa veniva trattenuta a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preso atto che parte convenuta non ha contestato l’an debeatur (cfr. pag. I comparsa di costituzione e risposta:” Con il presente atto l’esponente si costituisce previa contestazione dell’entità di alcune voci di danno reclamate e della risarcibilità di altre”), si rende necessario tuttavia ribadire che la responsabilità per malpratica in capo ai medici delle struttura sanitaria vocata in giudizio, è stata comunque accertata compiutamente nel presente giudizio.

Il danno da cui risulta affetto il piccolo A consistente in retrazione ischernica di Volkrnann dell’avambraccio destro, comportante limitazione funzionale dell’arto superiore destro e della mano, come peraltro chiaramente accertato dal CTU Prof Cannas, è da ritenersi conseguente alla terapia conservativa posta in atto dai sanitari in seguito alla frattura sovracondiloidea riportata dopo una caduta, fatto ben noto in campo ortopedico e rappresenta una complicanza ritenuta frequente (cfr. pag. 7 relazione del CTU Prof. Cannas).

Tali fatti sono stati, ad avviso di questo Giudice, dimostrati e provati nella loro interezza, sia dalla documentazione medica prodotta sia dalle espletate CTU ad opera del Prof. Cannas e della dott.ssa Apostolo (è pacifico in giurisprudenza, per ultimo Cass. 29 marzo 1999 n.2957, che la consulenza tecnica può assurgere anche a fonte oggettiva di prova come strumento di accertamento e di descrizione di fatti, oltre che della loro valutazione).

Contestati invece sono i danni riportati dagli attori a causa del sinistro e la loro quantificazione.

Con riferimento al minore A è emerso che per il danno biologico, inteso quale violazione dell’integrità psico-fisica, CTU medico-legale e consulenti di parte si sono trovati concordi nell’individuazione della percentuale del 16-17 % per l’invalidità permanente, nonchè di giorni 20 per l’inabilità temporanea assoluta, giorni 60 per l’inabilità temporanea parziale al max 50%, altri 60 giorni per inabilità temporanea parziale al max 25 %.

Tenuto conto della gravità dell’occorso che ha riguardato il braccio e la mano destra di un bambino che prima del fatto era destrimane, le somme che per convenzione vengono assegnate per ogni giorno di inabilità temporanea, secondo i parametri individuati dal Tribunale di Milano che sono fatti propri anche da questo Tribunale, sono calcolate nel loro massimo e quindi 51,65 euro per ogni giorno di ITT, 30 euro per ogni giorno di ITP al 50% e 15 euro per ogni giorno di ITP al minimo.

Si può quindi liquidare per il danno biologico fisico del minore le seguenti somme per invalidità permanente (17%) euro 38.059,07, euro 1.033 per ITT, euro 1.800 per ITP max, euro 900 ITP min per un totale di euro 41.792,02 liquidati con moneta attuale, cioè già rivalutata.

Concordemente a quanto ritenuto dal C.T.U. dott.ssa Apostolo non si riconosce al minore A alcun risarcimento per un eventuale danno biologico permanente di natura psicologica.

In via preliminare si ritengono errate le considerazioni espresse dagli attori sulla presunta inidoneità della dott.ssa Apostolo a svolgere CTU psicologica, non essendo la stessa un medico ma “solo” uno psicoterapeuta.

Infatti la legge 56/89 che disciplina l’attività dello psicologo, all’art.1 abilita espressamente questo professionista. con determinati requisiti previsti dalla norma, a compiere attività di diagnosi su eventuali disturbi psicologici; l’art. 3 della citata legge vieta poi agli psicologi di svolgere tulle quelle attività che sono espressamente riservate alla professione medica (ad es. si ritiene la prescrizione di farmaci o di un ricovero, o la richiesta di un trattamento sanitario obbligatorio), tra le quali, in base a quanto disposto dall’art.1, non rientra la valutazione e la diagnosi di disturbi della sfera psicologica. Si ricorda poi che l’attribuzione di punteggi relativi al danno cosiddetto biologico, è solo un’attività convenzionale, frutto di elaborazioni di prassi operanti per anni nei Tribunali, e non può perciò ritenersi compresa nelle attività espressamente riservate per legge alla professione medica, rectius del medico-legale.

Non sfugge a questo Giudice la differenza tra psicologo e psichiatra ( come inopportunamente ricordato da parte attrice), ma si rileva che nell’atto di citazione si descriveva il minore come persona “normale”, nel senso di psichicamente sana, ragione per la quale non stato ritenuto necessario investire della CTU uno psichiatra, apparendo invece che il professionista più adatto a diagnosticare il danno emozionale da trauma fosse proprio uno psicologo, scelta che il codice di rito rimette unicamente al libero apprezzamento del Giudice che procede.

Quanto al merito delle valutazioni espresse dal CTU dott.ssa Apostolo, pur nell’opinabilità delle stesse, connesse alla generale difficoltà di oggettivizzare ciò che è ontologicamente soggettivo e cioè la mente umana, si rileva che nessuna contraddizione logica e/o argomentativa si riscontra nel suo elaborato, come invece sostenuto dal CTP di parte attrice, secondo cui il CTU, pur avendo accertato una sofferenza psichica nel minore ha poi concluso negando l’esistenza di un danno biologico di natura psicologica.

Infatti il CTU da un lato ha rilevato evidenti segnali di sofferenza psichica ( e come non poteva essere) ma ha ritenuto, motivando adeguatamente sul punto, che le notevoli capacità di tipo cognitivo, relazionale ed emotivo del bambino permettano di affermare che lo stesso è in fase di serena elaborazione del trauma subito, con esclusione di un danno biologico permanente di natura psicologica. E tale valutazione non sembra poi essere contraddetta con la indicazione della necessità che il minore in futuro abbia un sostegno psicologico, in quanto come già evidenziato, è concreta la possibilità che il turbamento sia proporzionate alla maggior consapevolezza del pregiudizio subito che il piccolo A acquisisca nel tempo, anche in ragione del maggior utilizzo del proprio corpo con il crescere dell’età.

Deve invece essere accolto il rilievo di parte attrice relativamente alla mancata indicazione, in termini puntuali, da parte del CTU dell’eventuale inabilità temporanea e della sua durata. Nel suo elaborato tuttavia il CTU si esprime con nettezza in ordine alla emersione di “…alcuni elementi che rimandano ad una quota rilevante di sofferenza psichica nel bambino. I genitori descrivono una generale regressione a seguito dell’evento traumatico, con presenza di enuresi saltuaria. Il sonno è disturbato da incubi. Nonostante un livello intellettivo nettamente superiore alla norma, i risultati scolastici sono mediocri. A rileva difficoltà di attenzione, concentrazione ed un comportamento irrequieto in classe ”, ed ha altresì sottolineato che “dalle informazioni fornite dalla scuola e dalle schede di  valutazione emerge che__prima dell’evento traumatico l’attenzione, la concentrazione ed il rendimento di A erano buoni mentre successivamente all’evento il bimbo è apparso progressivamente più disturbato ed impedito nell’utilizzo pieno delle proprie capacità”, ed ancora “…non riesce ad utilizzare a pieno le sue risorse. Anche il comportamento in classe indica che è irrequieto, sembra essere disturbato da qualcosa che gli impedisce la concentrazione e l’attenzione piena.”. Da tali considerazioni si può perciò concludere nell’affermare che il minore, a seguito del sinistro, ha avuto una inabilità parziale di tipo psicologico, la quale ha influito sul suo comportamento in famiglia ed a scuola e sul conseguente profitto negli studi.

Tale inabilità, che si valuta non grave in ragione dei limitati effetti descritti dal CTU (rilevante è stata invece la sofferenza psichica del minore, c.d. danno evento da contrapporre al danno conseguenza, secondo la dicotomia utilizzata nella sentenza 186/86 della Corte Cost.) pare essersi protratta sino ad ora, e deve essere risarcita nella misura, sempre stimata in via equitativa, di 15 euro al giorno per 4 anni, decorrenti dal giorno del sinistro l’11 aprile 1999, sino ad oggi, per una somma complessiva di euro 21.900,00 con moneta già rivalutata.

Certamente deve poi riconoscersi che al minore spetta il risarcimento per il danno morale soggettivo, da intendersi quale la transitoria sofferenza morale, che è stata peraltro anche compiutamente accertata dalla psicologa nominata CTU.

Malgrado la Cassazione negli ultimi anni abbia operato delle importanti aperture per riconoscere il risarcimento del danno morale a prescindere dall’accertamento di una fattispecie astrattamente integrante un’ipotesi di reato, va detto che nel case di specie in ogni caso risultano ravvisabili gli estremi del reato di lesioni colpose in capo ai sanitari che intervennero, in quanto è emerso che i danni patiti dal minore erano facilmente prevedibili e che i medici agirono quindi con una grado non indifferente di imperizia e/o negligenza.

Tenuto conto, come già anticipato, che il danno ha riguardato un organo di particolare importanza, e cioè il braccio e la mano destra di in bambino nel pieno delta crescita, la sofferenza morale oggettiva, appare evidente in tutta la sua gravità, malgrado la percentuale del danno biologico non sia elevata; si ritiene perciò congruo liquidare in via equitativa una somma superiore al 30% del risarcimento del danno biologico e cioè complessivamente euro 14.000,00. Va evidenziato sul punto che la giurisprudenza della Cassazione ha in più occasioni rilevato che nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del cosiddetto danno esistenziale (di cui di seguito), il Giudice di merito nel liquidare il primo, dovrà considerare la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli va riconosciuta, poichè diversamente sarebbe concreto il rischio di duplicazione del risarcimento. In altri termini, dovrà il Giudice assicurare che sia raggiunto il gusto equilibrio tra le varie voci che concorrono a determinare il complessivo risarcimento.

Nella fattispecie va poi risarcita la voce del danno cosiddetto danno esistenziale, ovvero quel danno non patrimoniale derivante dalla lesione di situazioni giuridiche inerenti la persona umana, protette anche a livello costituzionale, non ricollegabili all’integrità psico-fisica nè al danno morale soggettivo.

Sono omai numerose le sentenze della Suprema Corte che hanno affermato in astratto la compatibilità del risarcimento del danno cosiddetto esistenziale, in aggiunta al danno biologico ed al cd. danno morale (per ultime vedasi Cass. sez. III, 11 novembre 2003. n.16946; sez. III, 19 agosto 2003, n.12124, entrambe edite in Foro It. 2004, 1, pag.434 e ss.), evidenziando che tale ultima categoria ha una sua autonomia rispetto alle altre voci di danno non patrimoniale.

La fattispecie del presente procedimento offre peraltro un caso per cosi dire paradigmatico di danno esistenziale Infatti in pregiudizio al minore è stata accertata una grave compromissione nei movimenti del braccio destro, del polso e della mano destra con totale “...incapacità di portare a termine il movimento di chiusura globale ed efficace del pugno; la limitazione dei movimenti del polso interessa non solo la flesso estensione ma anche la prono-supinazione e, singolarmente tutte le dita con situazione complessivamente_svantaggiosa nei comuni_atti della vita e soprattutto nei movimenti di prensione e della scrittura” (cfr. pag. 9 CTU Prof Cannas); le suddette lesioni comportano la preclusione totale per il futuro, all’esercizio di una ampia gamma di “...attività lavorative di svago e sportive, con particolare riferimento a quelle attività che_richiedono una buona bimanualità o, anche, una completa monolateralità” (cfr. pag. 12 CTU Prof Cannas).

E’ facile immaginare ad esempio che il minore sarà limitato in alcuni sport manuali quali il tennis, la pallacanestro, la pallamano, la pallanuoto ecc. ecc., nonchè in futuro nella guida di un motoveicolo o di un’automobile non speciale (per intendersi con cambio manuale a destra), considerato che per entrambi i mezzi, di regola, la mano destra ha una funzione molto rilevante (ad es. per far roteare la manopola dell ‘acceleratore e per azionare un freno sulle motociclette). o anche nell’utilizzo di alcuni strumenti musicali ( es. violino, chitarra ecc.ecc.).

Orbene tale pregiudizio va ad incidere su una serie di attività ludiche, ma anche di tipo lavorativo, che sono la normale estrinsecazione della personalità di una persona, sia esso un minore che un maggiorenne.

Nel vigente assetto dell’ordinamento, del quale assume posizione preminente la Costituzione, (che all’art.2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo) il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente la persona. Nel caso di specie è evidente che il tipo di danno fisico riportato va a ledere il diritto di A costituzionalmente garantito dall’art.2, alla più ampia e libera scelta dette modalità di estrinsecazione e realizzazione della propria personalità e quindi dei propri talenti. Non è necessario che gli attori diano prova che il minore ha un talento ad esempio per il basket e che a seguito del sinistro non è più stato in grado di giocare o comunque di giocare alto stesso livello di prima; quello che viene leso la sua possibilità di scelta, che proprio in ragione dell’età giovanissima della vittima si presenta di regola la più ampia e variegata possibile.

Certamente la qualità della esistenza del minore non è più la stessa rispetto a prima, in quanto come detto, egli è in molti campi limitato a differenza dei suoi coetanei e tale pregiudizio deve trovare adeguata riparazione.

In ragione delta vastità della limitazione subita al proprio diritto costituzionalmente garantito, si ritiene equo liquidare in moneta attuale, una somma corrispondente circa alla metà del danno biologico e cioè 20.000 euro.

A tal proposito si evidenzia che questo Giudice, contrariamente ad altre pronunce di merito di altri Tribunali, ritiene di liquidare la voce di danno esistenziale con un importo maggiore rispetto al danno morale, sul presupposto che quest’ultimo si presenta come necessariamente transitorio, in quanto l’animo umano è capace con il tempo di assorbire la sofferenza psichica patita, mentre la lesione alla sfera di autodeterminazione circa le modalità di estrinsecazione della propria personalità, si presenta come un danno che produrrà i suoi effetti pregiudizievoli probabilmente in via permanente.

Quanto invece al danno patrimoniale gli attori hanno fatto riferimento alla perdita da parte del minore di chance di lavoro perdute e di capacità concorrenziale in ragione delle menomazioni subite all’arto superiore destro.

Riguardo alla riduzione della capacità lavorativa specifica, si può considerare ormai consolidato il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, per cui in caso di illecito lesivo dell’integrità psico-fisica della persona, al soggetto che non svolge attività produttiva di reddito nè sia in procinto presumibilmente di svolgerla, è legittimamente risarcibile ed autonomamente liquidabile rispetto alla perdita di capacità lavorativa generica, inclusa nella voce di danno biologico come menomazione della salute considerata indipendente dai suoi riflessi sulla capacità di guadagno, anche la riduzione della capacità lavorativa specifica, quale danno patrimoniale che dia luogo ad una riduzione della futura capacità di guadagno (cfr. da ultime, Cass. 24.05.2001 n.7084, Cass. 22.06.2001 n.8599, Cass. 12.09.00 12022, Cass. 26.09.2000 n. 12757).

Anche nel caso di minore, l’opinione prevalente e condivisibile è che l’incidenza della menomazione sulla capacità di lavoro specifica del soggetto va risarcita autonomamente (cfr. già Cass. 10.06.1994 n.5669; Cass. 7.08.1995 n.8651), anche in relazione all’art. 3 Cost., ben potendo una invalidità destinata a permanere in futuro, a incidere sulla capacità di guadagno della vittima nel momento in cui inizierà un’attività remunerata; quanto poi alla liquidazione di tale voce di danno, il giudice dovrà, in caso di minori che non svolgono attività lavorativa, procedere alla liquidazione del danno da lucro cessante facendo ricorso a presunzioni, in base al tipo di attività lavorativa che il minore effettuerà o avrebbe effettuato in futuro o, in mancanza di tali elementi, facendo riferimento ad un reddito presuntivo, quale quello di cui all’art. 4 del D.L. n. 857/1976 conv. con L. 39/1977, o al reddito medio netto di un lavoratore dipendente (così Cass. 16.02.2001 n.2335). Anche nel 2003 la Cassazione (la sentenza n.14678 del 2.10.2003) ha ribadito che “...il danno patrimoniale da lucro cessante, per un soggetto privo di reddito ed a cui siano residuati postumi permanenti in conseguenza di un fatto illecito altrui, configura un danno futuro, da valutare con criteri probabilistici, in via presuntiva, e con equo apprezzamento del caso concreto”.

Il CTU nella relazione ha chiarito, come già evidenziato, che le lesioni subite hanno una non modesta incidenza sulle “… attività lavorative di svago e sportive, con particolare riferimento a quelle attività che richiedono una buona bimanualità o, anche, una completa monolateralità” (cfr. pag. 12 CTU Prof. Cannas), anche se non è stato in grado di quantificare questa limitazione, tenuto conto che si tratta di bambino che ha appena compiuto 10 anni e per cui non ha ancora sviluppato delle inclinazioni particolari.

Riconosciuto quindi dal CTU che una riduzione, sia pur parziale, della capacità lavorativa specifica di A si è verificata, quantomeno sotto il profilo della riduzione delle opportunità lavorative future, e che, stante le considerazioni giuridiche innanzi svolte, appare a questo Giudice fondata la richiesta di risarcimento del danno formulata al riguardo, rientrando il concetto di diminuzione delle opportunità lavorative in quello più generale di perdita della capacità di guadagno futura, si dovrà perciò procedere ad una liquidazione equitativa dello stesso ai sensi dell’art. 1226 c.c..

Si ritiene, a tal proposito, di applicare i coefficienti fissati dalla tabella per la costituzione di rendite vitalizie immediate prevista dal RD. 9.10.1922, n 1403 (pari a 20,048 per l’età minima prevista di 12 anni), moltiplicati per il triplo previsto per la pensione sociale annua al 1 gennaio 2004, pari ad € 14.350,83 - criterio dettato in materia di RCA dall’art. 4 del D.L. n.857/1976, utilizzabile comunque in via residuale anche in diverse fattispecie di responsabilità civile (cfr. Cass. 16.02.2001 n.2335) - ed a sua volta moltiplicando il risultato per un coefficiente di riduzione, in ragione del fatto che la riduzione alla capacità lavorativa non è totale ma solo parziale, coefficiente equitativamente valutato dal giudice in 16% punti percentuali, traendo spunto dalla percentuale riconosciuta di danno biologico (negli stessi termini Trib. Ivrea, Giudice Garavaglia, 3 marzo 2003, Guarino +1 contro Boasso Giovanni).

Risulta perciò un danno per riduzione della capacità lavorativa specifica dett’attore A, equitativamente determinate con i criteri sopra indicati, di € 46.032,87, che è risarcito perciò in tali termini.

Quanto alle spese mediche (o di cura) future è evidente che il minore, pur non presentando al momento sintomi di invalidità psicologica, avrà bisogno di un sostegno da parte di professionisti specializzati, poiché la maggior consapevolezza della sua menomazione, acquisibile nel tempo, potrebbe portare con ragionevole previsione a degli scompensi nel suo equilibrio psicologico. Si ritiene, concordando con quanto evidenziato dal consulente di parte attrice, che una eventuale e necessaria psicoterapia debba svolgersi con assiduità almeno settimanale. Si riconosce perciò all’attore un risarcimento per spese psicoterapiche future di cure di € 2.640,00 per i primi due anni (calcolando una seduta di psicoterapia alla settimana al costo di 60 euro cadauna per 11 mesi all’anno, esclusi quindi periodi di ferie o interruzioni), ed euro 1.320,00 per il terzo anno (calcolando un colloquio con lo psicologo ogni 15 giorni per 11 mesi).

Su tale voce di danno vale la pena citare gli assunti della Cassazione ( sez. III, 23 gennaio 2002, n.752), che ha ritenuto fondata la pretesa risarcitoria dell’attore in ordine alle spese future per cure ed assistenza, ritenendo che il Giudice di merito deve solo accertare che esse saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità, e liquidate secondo apprezzamento equitativo di cui va dato conto nella motivazione.

Quanto agli altri due attori, i genitori B e S, in primo luogo va ad essi risarcito il patito danno biologico di natura psichica, e sul punto si accolgono le conclusioni espresse dal CTU, che ha quantificato il danno per entrambi nella percentuale del 5%, in ragione del fatto che, secondo la letteratura scientifica più accreditata, quel tipo di danno non si presta ad essere percentualizzato al singolo punto, bensì con degli scaglioni di almeno 5 punti.

Non si dà accoglimento alle osservazioni critiche mosse dal. consulente tecnico di parte attrice, il quale ha rilevato la presunta incongruenza nelle conclusioni del CTU, tra la rilevata grave sofferenza psichica patita dai due genitori ed il danno biologico riconosciuto in forma lieve.

Infatti non può ritenersi che sussista una necessaria proporzionalità tra la sofferenza morale sentita a livello soggettivo ed il disturbo psichico valutato in termini oggettivi; il CTU ha individuato, in base ai parametri scientifici utilizzati dal DSM-V, dei disturbi di adattamento al trauma di natura cronica in capo agli attori che vengano valutati, seppur con la dovuta opinabilità, in termini di lieve entità, senza con ciò incorrere in alcun vizio logico ed argomentativo.

Per tali ragioni si riconosce ad entrambi un risarcimento per il danno biologico psicologico del 5%, liquidabile in base alle tabelle del Tribunale di Milano, in € 4.761,87 in favore di S ed in euro 4.495,68 in favore di B

Ad essi va poi risarcito il danno morale nella duplice veste di sofferenza morale derivante dal danno biologico patito da essi stessi, nonchè dalla sofferenza morale patita a causa del danno biologico subito dal congiunto A che secondo una giurisprudenza che si sta consolidando negli ultimi anni (si veda ad esempio Cass.2 febbraio 2001 n.1516), va riconosciuto anche nei casi di lesioni colpose (e non solo nel caso di morte del familiare), non essendovi a ciò di ostacolo l’argomento della causalità diretta ed immediata di cui all’art.1223 c.c., “....poichè detto danno trova causa efficiente nel fatto del terzo sicchè il suo carattere immediato e consequenziale legittima il congiunto iure proprio ad agire contro il responsabile dell’evento lesivo.”.

Tenuto conto che i genitori hanno diritto al risarcimento di due distinte voci di danno morale, appare congruo liquidare a ciascuno di essi in via equitativa una somma di euro 4.000,00, molto vicina alla liquidazione del danno biologico.

Quanto al danno patrimoniale da essi patito devono essere poi risarcite le spese mediche già affrontate per il figlio e quelle future che essi affronteranno per cure di natura psicologica, ritenute necessarie da entrambi i CTU.

Quanta alle prime il CTU ha valutato positivamente la loro congruità, ragion per cui si liquida la somma complessiva di euro 2.190,00 come da ricevute prodotte, oltre alle spese per le consulenze tecniche medico - legali, che sono state necessariamente affrontate per iniziare l’azione giudiziaria, le quali vengono liquidate in complessive euro 671,40, ritenendo congrua la loro entità, ed essendo state adeguatamente provate come con le ricevute prodotte al documento n.6 ( la somma complessiva tra spese mediche e consulenze medico legali è quindi di euro 861,40).

Non si liquida nulla invece per i trasferimenti a Genova delta famiglia B per cure del minore, perchè gli attori non hanno provato che fosse necessario recarsi in quella città e non invece in analogo centro specializzato in Piemonte. e poi perchè non sono comunque state adeguatamente documentate.

Riconosce poi agli attori B e S un risarcimento per spese di cura future, precisamente per colloqui psicologici ritenuti necessari dal CTU, di euro 2.640,00 ciascuno per due anni (calcolando una seduta di psicoterapia alla settimana al costo di 60 euro cadauna per 11 mesi all’anno, esclusi quindi periodi di ferie o interruzioni).

Agli attori B e S non possono poi essere risarcite altre voci di danno, nè patrimoniali nè esistenziali.

Quanto al primo essi hanno chiesto il risarcimento per la eventuale riduzione dell’apporto economico che il minore A porterà alla famiglia a causa della sua accertata invalidità; tuttavia gli attori non hanno fornito una prova specifica sul punto, neppure a mezzo di presunzioni semplici, e non potendosi fare in tale ambito esclusivo riferimento all’ id quod plerumque accidit ( vedi Cass. 7.11.2002 n.15641) la domanda va perciò respinta.

Analogamente quanto alle dedotte perdite di commesse lavorative subite da B a causa dell’assistenza dallo stesso prestata per le cure del figlio A va evidenziata la assenza di una prova adeguata sia sull’impossibilità del B di farsi aiutare da collaboratori e/o dipendenti, eventualmente da assumere anche a mezzo delle società di lavoro interinale per periodi brevi, sia sull’effettiva entità del danno da lucro cessante, poichè il teste escusso G ha fatto riferimento al fatturato del lavoro da commissionare al B concetto ben diverso dall’utile che lo stesso avrebbe ottenuto nello svolgere quel tipo di lavori.

Quanto al danno non patrimoniale c.d. esistenziale patito dai genitori a seguito del sinistro riguardante il figlio, questo Giudice ritiene che nel caso di specie, non ricorre in capo ai genitori, una posizione soggettiva tutelata anche a livello costituzionale, che meriti autonomo risarcimento rispetto alle altre voci di danno già riconosciuto, danno biologico e danno morale.

E’ vero che in alcuni casi la giurisprudenza anche di legittimità (vedasi le già citate Cass. sez. III 111, 11 novembre 2003, n.16946; set 111, 19 agosto 2003, n.12124) ha riconosciuto a favore dei congiunti in aggiunta al danno biologico e morale anche quello c.d. esistenziale, ma ciò sul rilievo che la morte del familiare aveva comportato un danno non patrimoniale da “perdita parentale”, fondato suite lesione di diritti ritenuti costituzionalmente garantiti ai sensi degli att. 2-29-30 Cost., che offrono una particolare tutela ella famiglia. Nella sentenza 31 maggio 2003 n.8827 è stato poi riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale derivante “..dallo sconvolgimento delle abitudini di vita ...”, a seguito delle lesioni gravissime subite da un familiare (precisamente un figlio nato celebroleso).

Nella fattispecie gli attori hanno cercato di dimostrare che la qualità di vita del nucleo familiare era peggiorato a seguito dell’infortunio del minore Angelo, poichè tutta una serie di attività svolte dal nucleo familiare in precedenza, ad esempio andare in montagna la domenica ecc.ecc, non erano poi state più effettuate. Tuttavia il danno biologico riportato da A pur nella sua peculiarità e gravità non può essere considerato, dal punto di vista causale, di tale entità, al pari della perdita di un congiunto o dei casi di macrolesioni, da sconvolgere le abitudini di vita dei familiari, se non per loro libera scelta. Sempre ritornando all’esempio delle gite in montagna, essi avrebbero potuto comunque farle; se non è stato fatto è stato perchè i genitori si sono lasciati travolgere dal dispiacere e da forme ansiose-depressive, che hanno trovato ristoro con il risarcimento del danno biologico e morale.

Va sempre tenuto conto del limite, più a meno esplicito, alle aperture compiute dalla giurisprudenza della Suprema Corte negli ultimi anni in materia di responsabilità aquiliana, e cioè che non può trovare spazio una duplicazione delle voci di danno, e che la figura del cosiddetto danno esistenziale deve andare a coprire il risarcimento per quei pregiudizi alla persona che altrimenti non troverebbero adeguata soddisfazione.

Ad avviso di questo Giudice perciò riconoscere ai genitori nel caso di specie il risarcimento del danno esistenziale per le lesioni patite dal figlio A , non sarebbe altro che una duplicazione del risarcimento già riconosciuto per il danno morale nella sua duplice veste e biologico di natura psichica.

Infine secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, deve essere poi accolta la domanda di rivalutazione monetaria die calamitatis sino alla data del deposito della sentenza, essendo il debito risarcitorio un debito di valore; vi è tuttavia da considerare che le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, utilizzate per la valutazione del danno biologico, sono già espresse in moneta attualizzata al 10 gennaio 2003, e che alla data del 1 gennaio 2004 è stato attualizzato il valore del danno per la riduzione della capacità lavorativa specifica, per cui su queste voci la rivalutazione monetaria dovrà essere calcolata a decorrere da tali date; quanto alle spese mediche già effettuate la rivalutazione monetaria dovrà essere calcolata a decorrere dalla data effettiva degli esborsi; su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo dovranno poi essere corrisposti gli interessi al tasso legale dalla data dell’evento lesivo (l’11.04.1999) o del successivo esborso in caso di spese, sino all’effettivo saldo, posto che, nell’obbligazione di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell’evento di danno o dal successivo esborso.

In proposito si ritiene di aderire all’orientamento espresso nella sentenza n.1712/95 delle S.U. della Corte di Cassazione, secondo il quale il cumulo tra gli interessi legali e la somma ad oggi rivalutata, senza alcun correttivo ed in difetto di specifiche prove di un danno di tale entità, comporterebbe un ingiustificato vantaggio per il danneggiato. Al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell’interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi debbono essere calcolati. non sulla somma da ultimo rivalutata, ma sulla somma che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nel singoli periodi trascorsi.

In conseguenza, sulla somme non già espresse in moneta attualizzata, dovrà essere riconosciuta la rivalutazione monetaria die calamitatis o dalla data dell’esborso, in caso di spese sino alla data di deposito delta sentenza, secondo gli indici ISTAT sull’incremento del costo della vita, oltre interessi legali sugli importi via via rivalutati mensilmente e con la medesima decorrenza sino alla data di deposito della sentenza, nonchè successivamente sulla somma rivalutata alla data anzidetta sino all’effettivo soddisfo.

In caso di somme già espresse in moneta attualizzata, espressamente indicate, la rivalutazione monetaria dovrà essere calcolata dalla data dell’attualizzazione sino alla data di deposito della sentenza, e si seguiranno i medesimi criteri di calcolo degli interessi sopra esposti, salvo opportuna devalutazione in base ai suindicati indici ISTAT, delle somme su cui calcolare gli interessi, per i periodi antecedenti la data dell’attualizzazione.

Agli attori in solido vanno poi rimborsate le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 7.000 per onorari, euro 5.325,05 per diritti, euro 361,55 per anticipazioni, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.

Si rigetta la domanda di compensazione delle spese di giudizio avanzata dalla convenuta in quanto la diversità degli importi riconosciuti agli attori rispetto a quanto offerto dalla ASL e il ritardo colpevole nelle offerte stesse, non lasciano spazio per ritenere integrate giuste ragioni per compensare.

Le spese di CTU sono poi poste a carico integrale di parte convenuta.

P. Q. M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza od eccezione

CONDANNA

L’ospedale Civile di Cuorgnè - A.S.L.9 di Ivrea al pagamento in favore di A della somma complessiva di euro 147.648,89 di cui euro 41.792,02 per danno biologico, euro 21.900 per inabilità psicologica transitoria, euro 14.000 per danno morale, euro 20.000 per danno non patrimoniale c.d. esistenziale, euro 46.032,87 per riduzione della capacità lavorativa specifica, euro 3.960 per spese psicoterapiche future.

Condanna l’ospedale Civile di Cuorgnè - A.S.L. 9 di Ivrea al pagamento in favore di B della somma complessiva di euro 11.135,68 di cui euro 4.495,68 per danno biologico, euro 4.000 per danno morale, euro 2.640 per spese psicoterapiche future.

Condanna 1’ospedale Civile di Cuorgnè - A.S.L.9 di Ivrea al pagamento in favore S della somma complessiva di euro 11.401,87 di cui euro 4.761,87 per danno biologico, euro 4.000 per danno morale, euro 2.640 per spese psicoterapiche future.

Condanna l’ospedale Civile di Cuorgnè - A.S.L.9 di Ivrea al pagamento in solido in favore di B e S della somma di 2.861,00 per spese mediche già affrontate.

Tutte le somme sopra riconosciute a titolo di danno biologico dovranno essere rivalutate in base agli indici ISTAT sull’incremento del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2003 sino alla data di deposito della sentenza.

Le somme riconosciute a titolo di risarcimento per la diminuzione della capacità lavorativa specifica dovranno essere rivalutate in base agli indici ISTAT sull’incremento del costa delta vita a decorrere dal 1° gennaio 2004 sino alta data di deposito della sentenza.

Le somme riconosciute per risarcimento di spese mediche già sfrontate dovranno essere rivalutate in base agli indici ISTAT sull’incremento del costa della vita a decorrere dal momento dell’esborso sino alla data di deposito della sentenza.

Su tutte le somme sopra indicate, comprensive di rivalutazione nei casi previsti, devono essere pagati agli attori gli interessi al tasso legale decorrenti die calamitatis a dalla data dell’effettivo esborso quanto alte spese già affrontate, sino alla data di deposito delta sentenza, da calcolarsi non sulla somma da ultimo rivalutata, ma sulla somma che via via si è incrementata -a partire dal livello iniziale, opportunamente devalutato ove occorra in base agli indici ISTAT sull’incremento del costa della vita, fino a quello finale- nei singoli periodi mensili trascorsi, nonché successivamente decorrenti sulla somma da ultimo rivalutata alla data di deposito della sentenza sino all’effettivo soddisfo

Ivrea, lì 1 aprile 2004

Il Giudice

(dott. Giuseppe MARRA)

IL COLLABORATORE DI CANCELLERLA
Geom. Vincenzo GURGONE

Depositato in Cancelleria il 01.04.2004

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Geom. Vincenzo GURGONE