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                              Cass. civ. sez. I, 5 novembre 2002, n. 15447 -  Presidente A. Saggio - Relatore U. Vitrone 

 RIPARAZIONE DEL DANNO PER L'INGIUSTIFICATA DURATA DEL PROCESSO - LEGGE N. 89/2001 - PROVA DEL DANNO

                                        &n bsp;                             SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F. S. conveniva in giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Roma il Ministero della Giustizia per sentirlo condannare alla corresponsione dell'equa riparazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali da essa subiti in dipendenza della eccessiva durata di un processo civile instaurato dinanzi al Tribunale di Benevento con atto di citazione del 28 novembre 1989 e conclusosi con sentenza del 14 maggio 1998, in relazione al quale era già stato incardinato ricorso dinanzi alla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo in data 12 novembre 1998, registrato al n. PL 13832.

Con decreto 5 dicembre 2001 - 15 gennaio 2002 la corte rigettava il ricorso in base alla considerazione che il giudizio in questione avente a oggetto il risarcimento del danno per illegittima occupazione di un fondo di proprietà della ricorrente si era concluso con il rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva della società in nome collettivo convenuta poiché l'occupazione era stata posta in essere dal figlio della attrice e che la facile prevedibilità per l'interessata dell'esito negativo del giudizio induceva ad escludere, in difetto di specifiche deduzioni, che l'attesa della sua definizione avesse comportato per l'interessata una situazione di disagio tutelabile ai sensi della legge n. 89 del 2001, mentre nulla era stato dedotto circa la sussistenza del danno patrimoniale.

Contro la sentenza ricorre per cassazione con due motivi F. S..

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

                                         & nbsp;                            MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il secondo motivo, che per motivi di ordine logico dev'essere esaminato in via preliminare, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2, co. 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, degli artt. 13 e 19 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, degli artt. 1223, 1226, 1227, 2056. 2059 e 2043 cod. civ., e degli artt. 2, 24 e 111 Cost. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e sostiene che il provvedimento impugnato avrebbe posto a fondamento della propria pronuncia negativa una circostanza di fatto non rientrante nei tre criteri previsti da legislatore per determinare la ragionevole durata del processo (complessità del caso, comportamento delle parti, comportamento del giudice e di ogni altra autorità) e avrebbe escluso la violazione del termine ragionevole di durata di processo e negato l'indennizzabilità del pregiudizio da essa derivante senza considerare che esso prescinde dal l'esito del processo e non è sottoposto all'osservanza di alcun onere probatorio.

La censura non merita accoglimento in quanto si fonda su un'interpretazione della legge n. 89 del 2001, che non appare meritevole di consenso.

Va infatti considerato che la legge in esame non costruisce il diritto all'equa riparazione come conseguenza immediata e diretta della violazione del principio di ragionevole durata del processo, ma richiede che da tale violazione sia derivato un danno patrimoniale o non patrimoniale al quale vanno rapportati il riconoscimento e la misura dell'e qua riparazione spettante nei singoli casi al ricorrente, il quale è tenuto a provare, sia pure in via latamente presuntiva secondo le circostanze del caso, tanto la sussistenza quanto l'ammontare del danno, che esigerà una prova rigorosa con riferimento al danno patrimoniale e potrà essere liquidato invece equitativamente trattandosi di danno non patrimoniale.

Ne consegue che l'esclusione del pregiudizio indennizzabile non implica l'accertamento della insussistenza della violazione del principio di ragionevole durata del processo prescindendo dai criteri indicati a tal fine dall'art. 2 della legge n. 89 del 2001 come mostra di ritenere la ricorrente ma ne postula la irrilevanza poiché, quand'anche fosse incontestata tale circostanza, nessuna equa riparazione potrebbe essere attribuita in assenza di qualsiasi pregiudizio.

Ciò chiarito, la motivazione del decreto impugnato si sottrae, pur nella sua stringatezza, ad ogni censura sia per violazione di norme diritto sia per carenze di ordine logico, poiché la corte di merito, tenuto conto della natura della controversia e della condotta processuale dell'attrice, ha escluso non già la durata eccessiva del processo come sembra ritenere la ricorrente bensì la sussistenza in concreto di una situazione di disagio indennizzabile e di ogni danno patrimoniale "in difetto di specifiche deduzioni" e "per tali assorbenti considerazioni" ha respinto la domanda della S.. Tali argomentazioni vanno infatti interpretate nel senso che la mancata allegazione e dimostrazione di circostanze di fatto dalle quali in via presuntiva potesse dedursi, in considerazione della natura della controversia e della condotta processuale della attrice, che questa avesse subito un pregiudizio di ordine non patrimoniale e, inoltre, l'assenza di deduzioni in ordine all'asserito concorrente danno patrimoniale rendevano superfluo ogni puntuale accertamento circa la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo in relazione al quale era stata proposta la domanda di equa riparazione.

Il ripudio della prospettazione secondo cui, accertata la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, il pregiudizio indennizzabile dovrebbe ritenersi in re ipsa senza alcuna necessità di prova, comporta il rigetto anche del primo motivo con il quale la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, degli artt. 6 e 53 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dell'art. 111 Cost., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e sostiene che il decreto impugnato, nell'escludere l'esistenza di ogni danno sia morale che patrimoniale, avrebbe completamente omesso di esaminare i punti relativi alla complessità della causa e al comportamento delle parti e del giudice, e cioè dei parametri alla stregua dei quali doveva essere valutata la durata ragionevole del processo, dal momento che non sussiste nella specie il denunciato vizio di omessa pronuncia nel quale si compendia essenzialmente l'articolata censura in esame in quanto il decreto impugnato ha espressamente giustificato come già evidenziato il mancato esame della dedotta violazione con la sua superfluità ai fini della decisione.

In conclusione, perciò, il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.

Le spese giudiziali restano interamente compensate fra le parti in considerazione della novità delle questioni sottoposte all'esame del giudice.

                                         & nbsp;                                     PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e dispone la compensazione totale delle spese giudiziali.