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Cass. civ., sez. I., 22 ottobre 2002, n 14885 - Presidente A. Saggio - Relatore A.
Criscuolo
PROCESSO EQUO - DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO - LEGGE N. 89/2001 - DANNO DA RITARDO NELL'APPLICAZIONE DI ATTI
LEGISLATIVI.
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nbsp; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M. V. - proprietaria di un immobile situato in Venezia, destinato ad abitazione e dato in locazione ad O. T. con contratto stipulato il 1°
dicembre 1972 - con atto notificato il 28 novembre 1983 intimò al conduttore sfratto per finita locazione e lo convenne davanti al Pretore di Venezia per la convalida ed i provvedimenti consequenziali.
Il locatario si oppose alla convalida e il
Pretore, pronunziata ordinanza di rilascio per il 30 novembre 1986, rimise la causa davanti al competente Tribunale di Venezia per la trattazione.
Il processo fu riassunto e il Tribunale adito, con sentenza depositata l'11 settembre 1987, dichiarò
il contratto di locazione scaduto il 30 novembre 1985, condannò il T. a rilasciare l'immobile e fissò per l'esecuzione la data del 3 agosto 1987.
Non fu possibile eseguire l'ordinanza (provvisoria) di rilascio e nemmeno la sentenza definitiva per
le sospensioni delle esecuzioni disposte con atti normativi (D.L. n. 708 del 1986, conv. in L. 13 dicembre 1986, n. 899; D.L. n. 8 del 1987, conv. in L. 27 marzo 1987, n. 120; D.L. n. 551 del 1988, conv. in L. n. 61 del 1989, che prorogò la sospensione
fino al 30 aprile 1989).
Il 13 luglio 1989 la V. notificò all'intimato la sentenza del Tribunale in forma esecutiva insieme col precetto per il rilascio.
Poiché questo rimase senza esito, l'istante attivò il procedimento esecutivo, sicché
l'ufficiale giudiziario notificò il preavviso di rilascio per il giorno 9 ottobre 1989.
In tale data l'accesso presso l'immobile fu eseguito ma l'inquilino rifiutò il rilascio, per cui l'ufficiale giudiziario rinviò le operazioni al 6 febbraio
1990, chiedendo al Prefetto di Venezia la concessione della forza pubblica per quel giorno.
Il 6 febbraio 1990 l'ufficiale giudiziario eseguì un secondo accesso ma, per il rifiuto al rilascio da parte del T. e per la mancata concessione
dell'assistenza della forza pubblica, rinviò ancora le operazioni prima al 18 luglio 1990 e poi all'11 settembre 1990.
In tale data l'ufficiale giudiziario - preso atto del persistente rifiuto dell'inquilino a rilasciare l'immobile e vista la nota
della Prefettura di Venezia da cui risultava che, per lo sfratto de quo, la forza pubblica si sarebbe potuta impiegare dall'8 ottobre 1992 all'8 dicembre 1992 - rimise gli atti alla parte istante.
Il procedimento esecutivo, tuttavia, non riprese
per tale data, perché in forza della legge n. 360 del 1991 (legge speciale per Venezia) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio rimase sospesa per trentasei mesi, cioè fino al novembre 1994, epoca in cui, in base ad altri provvedimenti normativi, la
proroga fu portata fino al 31 dicembre 1995.
Successivamente, in attuazione del meccanismo previsto dall'art. 3 della legge n. 360 del 1991, la sospensione fu ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1998.
Con legge 9 dicembre 1998, n.
431, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione (nei comuni indicati dall'art. 1 della L. n. 61 del 1989) furono sospese per un periodo di 180 giorni.
Decorso tale termine la V.
notificò agli eredi del T., nel frattempo deceduto, nuovo atto di precetto e l'ufficiale giudiziario notificò ai detti eredi preavviso di rilascio, fissando l'accesso per il giorno 16 febbraio 2000. Le operazioni furono poi più volte rinviate per il
rifiuto al rilascio da parte dei detentori e per mancanza dell'assistenza della forza pubblica, assistenza infine concessa per la data dell'11 dicembre 2000. In quel giorno ci fu un ulteriore breve rinvio (sollecitato dal delegato dell'Assessorato casa
del Comune di Venezia) ed il 24 gennaio 2001 la proprietaria ottenne la consegna delle chiavi dell'appartamento.
M. V., quindi, con ricorso alla Corte di appello di Trento, presentato ai sensi dell'art. 3 della legge 24 marzo 2001 n. 89, chiese
che fosse accertata e dichiarata la violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, con condanna solidale del Ministro della giustizia e del Presidente del Consiglio dei ministri al pagamento delle somme indicate in ricorso o
di quelle diverse ritenute di giustizia, a titolo di equa riparazione per i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti a causa del mancato rispetto del termine ragionevole in relazione alla durata del procedimento.
Instaurato il contraddittorio,
il Ministro della giustizia si costituì per resistere alla domanda.
La Corte di appello di Trento, con decreto depositato il 13 luglio 2001, rigettò il ricorso e compensò tra le parti le spese giudiziali, considerando:
che, secondo la
stessa linea difensiva assunta dalla ricorrente, s'intendeva denunziare l'irragionevole durata della procedura esecutiva, perché, come si desumeva dalla successione delle fasi processuali, il processo di cognizione si era concluso davanti al Tribunale di
Venezia nell'anno 1987, e quindi in termini del tutto ragionevoli;
che non a caso, quindi, la difesa aveva messo in risalto che, nella specie, il ricorso era stato notificato non soltanto al Ministro della giustizia, quale primo legittimato
passivo, ma anche al Presidente del Consiglio dei Ministri, ritenendo detta autorità legittimata a rispondere ex art. 2 n. 2 L. n. 89 del 2001;
che tale impostazione doveva ritenersi fuorviante o, quanto meno, estranea agli schemi entro i quali il
legislatore aveva inteso mantenere il giudizio previsto dalla detta normativa;
che, invero, la legge n. 89 del 2001 era diretta ad alleggerire il notevole carico di procedimenti risarcitori promossi da cittadini italiani di fronte alla Corte di
Strasburgo, per ottenere il ristoro dei danni subiti a seguito dell'irragionevole durata dei procedimenti giudiziari di fronte all'autorità giudiziaria italiana;
che tale scopo comportava un'identità tra i procedimenti instaurabili in sede europea
rispetto a quelli proponibili di fronte alle Corti d'appello ai sensi della legge n. 89 del 2001, tanto che, in base all'art. 6 di questa (norma transitoria), il procedimento pendente davanti alla Corte europea poteva essere riassunto di fronte alla
Corte territoriale italiana competente;
che, in base a tali premesse, la logica conseguenza derivante dall'identità dei giudizi era l'opportunità di adeguare quelli instaurati ex art. 2 della legge n. 89 del 2001 alla giurisprudenza formatasi in
sede europea;
che, secondo il consolidato indirizzo della Corte europea, per valutare la violazione del termine ragionevole di durata del processo si doveva tenere conto di tre parametri idonei a giustificare il ritardo (complessità dell'affare,
condotta delle parti, comportamento dell'autorità giudiziaria);
che, pertanto, proprio partendo da tali cause si poteva dedurre che fine della legge era quello di fare in modo che l'attività giudiziaria fosse esercitata in modo tempestivo, ma nel
rispetto delle leggi regolatrici delle singole fattispecie;
che, per conseguenza, quando la legge (nell'art. 2, n. 2) chiamava in causa "ogni altra autorità" che con la propria condotta avesse potuto contribuire a cagionare l'irragionevole durata
del processo, alludeva verosimilmente agli ausiliari del giudice o alle autorità amministrative che con la propria condotta avessero contribuito a ritardare la definizione della causa, ma da tale ambito senz'altro andavano esclusi il potere legislativo o
quello esecutivo i quali, con provvedimenti aventi forza di legge, avessero potuto ritardare la definizione della controversia;
che, se così non fosse, si dovrebbe pervenire alla conclusione abnorme che l'autorità giudiziaria, al fine di mantenere
il processo (nella specie, quello esecutivo) entro limiti temporali ragionevoli, potrebbe ed anzi dovrebbe disapplicare le leggi vigenti (nella specie, la legislazione vincolistica);
che, pertanto, nel caso di specie era indiscutibile che
attraverso il metodo della valutazione globale la ragionevole durata del processo era stata ampiamente superata, ma tale durata irragionevole non era perseguibile con la legge n. 89 del 2001, restando rimessa alla parte privata la possibilità di
perseguire in altra sede il potere esecutivo a causa della ininterrotta serie di proroghe legali allo sfratto, senza perdere di vista l'eventuale preponderante interesse pubblico, posto a fondamento delle successive proroghe.
Contro il suddetto
decreto M. V. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il Ministero della giustizia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, ed hanno poi
depositato una memoria ed una memoria integrativa.
Al ricorso incidentale M. V., a sua volta, ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE