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Tribunale di Milano 15 marzo 2001 in materia di danno esistenziale

(g.u. Domenico Chindemi)

Ogni comportamento illecito che si traduca in una limitazione della personalità dell'individuo, nell'ambito familiare, ricreativo, lavorativo, costituisce violazione di diritti personali, tutelati dall'ordinamento e da diritto al relativo risarcimento indipendentemente da ogni limitazione risarcitoria (art. 2059 c.c.).

 

La tutela del "danno esistenziale" va individuata nell'art. 2 della Costituzione che tutela i "diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità".

 

Il danno esistenziale è assorbente del danno morale, in quanto comprendente anche i risvolti di carattere soggettivo, quali le sofferenze psichiche necessariamente conseguenti al comportamento illecito subito, che non si traducano in una vera e propria malattia.

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato x e x convenivano x chiedendone la condanna, previa declaratoria di responsabilità al risarcimento dei danni, personali e materiali, patrimoniali e morali, compreso il danno biologico, per le continue molestie, anche telefoniche, minacce di morte e danneggiamenti da parte di x, col quale la x aveva avuto una precedente relazione.

Dichiarata la contumacia del convenuto, alla prima udienza di trattazione comparivano personalmente solamente gli attori.

Alla successiva udienza per i provvedimenti di cui all'art. 184 c.p.c., ammesso e reso l'interrogatorio formale da parte del convenuto, la causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni passava in decisione per le definitive statuizioni di merito sulle conclusioni delle parti indicate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le risultanze del procedimento penale instaurato davanti alla Pretura circondariale di Milano nei confronti di x, conclusosi con una sentenza di patteggiamento, con la condanna dell'imputato alla pena di mesi quattro di reclusione e £. 200.000 di ammenda, oltre la condanna al pagamento delle spese processuali, liberamente apprezzabili nel giudizio civile risarcitorio, consentono di ritenere accertata la responsabilità civile di x, la cui contumacia appare anche valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

A seguito della rottura della relazione con la x, per gelosia o passione non sopita, il x ha continuato ad assillare la stessa con continue minacce, anche di morte, proferendo, nel corso di conversazioni telefoniche, così come riportato nel capo di imputazione, le seguenti frasi: "ti sfregerò, ti spaccherò la faccia, ti distruggerò; se non vai a ritirare la denuncia…ti squarterò, ovunque ti troverò…ti taglierò la gola".

La x è stata anche oggetto di continue molestie e ingiurie da parte di x sia telefonicamente, sia per citofono, sia per strada, avendole detto, tra l'altro, per telefono "ti rovino, v(…), p(…), v(…)", scrivendole in un biglietto lasciato sull'auto della stessa "tu devi morire con un c(…) in b(…). Cercando sempre più uomini, facendo p(…)", come documentato dallo stesso biglietto prodotto e non disconosciuto.

Inoltre, comunicando per telefono con i figli della stessa x, offendeva la reputazione della loro mamma dicendo loro che la madre era "una v(…), t(…), p(…)".

X, peraltro, ha anche minacciato con una spranga di ferro x, amico della x, danneggiando la sua autovettura Lantra e la Renault R11, poi ceduta alla x, come documentato dalle denunce presentate e non contestate (doc. 36 e 49).

A seguito di tali fatti, protrattisi per un arco temporale di circa due anni, sia pure con diversa intensità, pur non essendovi la prova dell'insorgere di un vero e proprio stato di malattia, o un'alterazione dello stato di salute degli attori che avrebbero legittimato la corresponsione del danno biologico (tale non può essere considerata la semplice certificazione medica, in mancanza di ulteriori riscontri medico- legali) tuttavia si è certamente verificata una modificazione peggiorativa della vita di entrambi gli attori, sia pure di diversa intensità, a causa delle continue minacce, ingiurie e danneggiamenti posti in essere da x tanto da indurre gli attori alla presentazione di diversi esposti, querele denunce all'autorità di P.S.

Ai fini risarcitori assume rilievo l'incidenza negativa, causata dai ripetuti comportamenti illeciti di x, sui normali ritmi di vita di entrambi gli attori, avendo alterato le normali attività quotidiane di entrambi, cagionando agli istanti un danno esistenziale, di natura non reddituale.

Infatti il comportamento illecito di x ha avuto ripercussioni sulla sfera personale di entrambi gli attori, con incidenza diversa sui rapporti familiari sociali, culturali, affettivi.

La tutela del "danno esistenziale" va individuata nell'art. 2 della Costituzione che tutela i "diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità".

Ogni comportamento illecito che si traduca in una limitazione della personalità dell'individuo, nell'ambito familiare, ricreativo, lavorativo, costituisce violazione di diritti personali, tutelati dall'ordinamento e da diritto al relativo risarcimento indipendentemente da ogni limitazione risarcitoria (art. 2059 c.c.) che, peraltro, nella fattispecie, non sussiste, trattandosi di fatti illeciti costituenti anche reato.

Tale specifico danno esistenziale è assorbente, anche al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, del danno morale, in quanto comprendente anche i risvolti di carattere soggettivo, quali le sofferenze psichiche necessariamente conseguenti al comportamento illecito di x che non si traducano in una vera e propria malattia.

Il criterio risarcitorio, provata l'esistenza del danno, non può che essere equitativo, e, ai fini della determinazione del "quantum", si deve tenere conto della personalità dei soggetti lesi, delle attività svolte, delle alterazioni familiari, sociali, lavorative provocate dal fatto illecito e delle loro ripercussioni in tali ambiti.

Tenuto conto dei diversi e continuati fatti illeciti, della loro protrazione per un arco temporale di circa due anni, sia pure in modo non continuativo e con diversa intensità, della differente incidenza qualitativa sulla vita degli istanti, delle ripercussioni di carattere psichico che ne sono derivate, appare equo determinare il danno esistenziale in £. 20.000.000 a favore di x e in £. 8.000.000 a favore di x.

Va, anche, risarcito il danno patrimoniale subito per i danneggiamenti alle vetture di proprietà del x da parte del x.

I danni alla Lantra ed alla Renault del x ammontano, rispettivamente a £. 1.414.576 (doc. 49) e £. 948.059 (doc. 36), importo equo, considerati i danni subiti dalle due vetture, risultanti dalle foto prodotte e dalla relativa documentazione.

Non sono dovute le spese di cura, viaggio e soggiorno, sostenute dall'attrice per le cure idropiniche presso le Terme di Boario, in mancanza di prova di nesso di causalità tra la necessità di dette cure e il comportamento del x.

Non possono essere neanche riconosciute le spese per l'acquisto di un nuovo cellulare per sfuggire alle persecuzioni telefoniche di x, essendo, al riguardo sufficiente l'acquisto di una nuova scheda telefonica con nuovo numero del costo di £. 100.000, importo che va riconosciuto a favore dell'attrice.

Infatti, così come il creditore ha l'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1175, 1337, 1375 cc), lo stesso obbligo va osservato anche nel caso di illecito extracontrattuale applicando analogicamente il secondo comma dello stesso art. 1127 cc, che è norma sanzionatoria ed escludendo dal risarcimento i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

X deve essere condannato a pagare a x la somma di £. 20.100.000 ed a x l'importo di £. 10.362.635, oltre interessi legali, sulla somma di £. 2.362.635 dovuta al x, dalla scadenza fattura e sui rimanenti importi, dal 25.10.1996, epoca di messa in mora.

Le spese processuali vanno poste a carico del convenuto, rimasto soccombente.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa con sentenza per legge provvisoriamente esecutiva, 

CONDANNA

X a pagare a x la somma di £.20.100.000 ed a x l'importo di £. 10.362.635, oltre interessi legali sulla somma di £. 2.362.635 dovuta a x dalla scadenza fatture e sui rimanenti importi, dal 25.10.1996.

CONDANNA

X al rimborso, a favore degli attori, delle spese processuali che liquida in £.589.000 per spese, £. 1.820.000 per diritti, £. 4.800.000 per onorario.

Nota di Giuseppe Cassano

 

Il risarcimento del danno esistenziale a tutto (troppo) tondo.

Una pronuncia particolarmente interessante quella in esame, in relazione alla quale l’organo giudicante pur avendo il grimaldello di cui all’art. 2059 c.c. per il risarcimento dei danni morali, non rifulge dall concedere il risarcimento del danno esistenziale, quale primaria voce risarcitoria.

Si sostiene altresì che il danno esistenziale è assorbente del danno morale, in quanto comprendente anche i risvolti di carattere soggettivo, quali le sofferenze psichiche necessariamente conseguenti al comportamento illecito subito, che non si traducano in una vera e propria malattia.

Tale affermazione nel panorama giurisprudenziale e dottrinale sembra del tutto originale e sulla quale sarà opportuno soffermarsi non prima di avere brevemente enucleato la ratio del danno esistenziale e la sua collocazione nel sistema della responsabilità civile, nella primaria considerazione che il danno risarcibile non si identifica in qualunque lesione materiale e naturalistica patita dalla vittima, ma dipende dalle scelte di valore operate dall’ordinamento giuridico nella selezione degli interessi protetti e delle conseguenze pregiudizievoli economicamente rilevanti.

Secondo una ormai datata impostazione, occorre comunque una diminuzione patrimoniale cui parametrare l’entità dell’obbligazione risarcitoria. In altre parole, pur se aumentano le situazioni giuridiche tutelate, rimane, salvo limitate eccezioni, la verifica delle conseguenze negative della lesione, diluendosi il concetto di patrimonio per farvi rientrare la somma delle capacità di una persona e quindi giustificare in termini patrimoniali la lesione di beni e valori non proprio patrimoniali. Tale apertura, che rinviene la sua matrice più lontana nella c.d. Differenztheorie, apporta nuova linfa ad una visione tradizionale e statica del patrimonio e dei beni tutelati, richiedendo l’esistenza di un pregiudizio economico causalmente conseguente all’evento naturalistico, dovendosi  la nozione di patrimonio ampliarsi per tutelare i valori della persona, includendovi ogni valore e utilità economica di cui il danneggiato può disporre.

Il presupposto di tale tesi è quello di limitare l'ampiezza dell'area dei danni non patrimoniali in senso stretto, rientranti nella disciplina dell'articolo 2059 c.c. (di fatto ritenuto disciplinare il solo danno derivante dalle sofferenze fisiche o morali, ovvero il pretium doloris), venendo per contro estendendosi, secondo un percorso che ha una significativa premessa nella sentenza n. 184 del 14 luglio 1986 della Corte Costituzionale in tema di danno biologico, l'ambito della tutela dei diritti della personalità, in articolata e compiuta individuazione (in primis salute, dignità, riservatezza, identità personale, reputazione, immagine, autodeterminazione sessuale), cui è riconosciuta valutabilità economica ed ordinaria azione ex articolo 2043 c.c..

Tale impostazione avrebbe un suo fondamento se si accedesse ad una concezione di danno non patrimoniale, quale enunciata dall’art. 2059 c.c., in cui vadano compresi soltanto i danni morali subiettivi, quei danni arrecanti un dolore morale alla vittima ed in nessun modo riguardanti il patrimonio, escludendosi così a priori la distinzione fra danno morale e danno non patrimoniale.

Se, diversamente, si supera l’equazione danno non patrimoniale - danno morale, sottolineandosi la maggiore latitudine da attribuire al primo, si può propendere per una configurazione di danno che sia comprensiva di qualsiasi conseguenza pregiudizievole di un  illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento, bensì di riparazione: si tratta di trovare degna collocazione a quella tipologia di danni che non sono riconducibili a rigore a suddette categorie.

Particolarmente utile, allora, deve qualificarsi la categoria del danno esistenziale, quale strumento di tutela  che tiene conto dei limiti delle tecniche tradizionali di tutela.

Ai fini della tutela civile dell’interesse non patrimoniale, secondo una impostazione, sarebbe necessario che il comportamento lesivo abbia integrato gli estremi di un illecito penale, poiché la norma di legge richiesta dall’art. 2059 c.c. idonea a fondare specificamente la pretesa risarcitoria, viene solitamente ravvisata nell'art. 185 c.p.. Se si tiene conto del fatto che interessi non patrimoniali sono essenzialmente quelli attinenti alla persona, emerge allora con chiarezza che questa sorta di doppio binario del sistema risarcitorio si traduce in una grave limitazione alla tutela civilistica - attuata sia pure attraverso l'inadeguato strumento risarcitorio - dei diritti fondamentali della persona sia fisica che giuridica.

Si potrebbe, però, dubitare dell’utilità della categoria del danno esistenziale soprattutto nei casi in cui si rinviene la violazione del diritto alla salute e/o l’esistenza di una fattispecie di reato, dalla quale deriverebbe il danno morale, come nel caso in esame, ritenendo che non ci sia la ragione pratica della nuova categoria.

Un tale dubbio, in relazione al danno esistenziale, è infondato: non solo deve essere ricordato che il divieto di analogia in materia penale, potrebbe limitare il risarcimento dello stesso danno morale nei casi in cui sia rinvenibile un illecito civile e non penale incidente su valori della persona, quanto che le conseguenze dell’atto illecito vanno apprezzate indipendentemente da una loro, pur possibile, ripercussione sul patrimonio di chi le subisce, rilevando tali riflessi negativi di per sé, nella misura in cui costituiscono conseguenza della lesione di un interesse giuridicamente rilevante, il che avviene certamente ogni volta che è leso un diritto della personalità .

Ogni comportamento illecito che si traduca in una limitazione della personalità dell'individuo, nell'ambito familiare, ricreativo, lavorativo, quindi costituisce violazione di diritti personali, tutelati dall'ordinamento e da diritto al relativo risarcimento indipendentemente da ogni limitazione risarcitoria (art. 2059 c.c.) che, peraltro, nella fattispecie in esame, non sussiste, trattandosi di fatti illeciti costituenti anche reato.

Nel caso in esame, infatti, si è certamente verificata una modificazione peggiorativa della vita di entrambi gli attori, sia pure di diversa intensità, a causa delle continue minacce, ingiurie e danneggiamenti

A dire del tribunale meneghino tale specifico danno esistenziale sarebbe assorbente, anche al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, del danno morale, in quanto comprendente anche i risvolti di carattere soggettivo, quali le sofferenze psichiche necessariamente conseguenti al comportamento illecito che non si traducano in una vera e propria malattia.

Su tale punto non siamo concordi: il danno esistenziale non ha nulla a che vedere con le lacrime, le sofferenze, i dolori, i patemi d’animo. Il danno morale è essenzialmente un sentire, il danno esistenziale è piuttosto un non fare, cioè un non poter più fare, un dover agire altrimenti, un relazionarsi diversamente. Quindi, la diversità, appare evidente, del danno morale dal danno esistenziale che, anzi, sembra poter essere teleologicamente inteso come la giusta reazione ai profondi cambiamenti subiti, al di fuori dei danni patrimoniali. Il danno non patrimoniale consiste nella lesione di un bene inidoneo a costituire oggetto di scambio e di quantificazione pecuniaria secondo le leggi di mercato ma che costituisce, pur sempre, un interesse direttamente protetto dall’ordinamento ed in quanto tale può affermarsi la sua natura di interesse rivestito di valore economico, alla stregua degli altri interessi immateriali tutelati.

Le conseguenze sono da considerarsi nella loro valenza economica anche se l’interesse leso, costituente il danno-evento, è di natura immateriale e non patrimoniale, spostandosi il baricentro della tutela risarcitoria dal contenuto del danno a quello della ingiustizia della lesione, con ciò ponendo nell’ombra i profili patrimoniali della lesione stessa, che pure esistono.

Differentemente nel danno morale i profili patrimoniali non sussistono se non limitatamente all’esborso patrimoniale, discostandosi la sua funzione dal carattere risarcitorio (danno patrimoniale), ripristinatorio (danno esistenziale), per assurgere ad un carattere latamente affittivo. Il danno esistenziale “si allontana” così sia dal risarcimento del danno in senso classico che dalla riparazione della sofferenza, per valorizzare i costi del ripristino. Certo questi hanno valenza economica e si inseriscono nel danno-conseguenza, ma sono tutt’uno con l’evento lesione, quale anello precedente della catena causale, cui seguono le attività realizzatrici che risultano compromesse. 

Certo l’approccio che focalizza l’attenzione sul danno-evento garantisce una condanna risarcitoria per il semplice fatto che un interesse giuridicamente rilevante sia stato leso, comportando, quindi, per l’attore, in sede probatoria, una notevole semplificazione, ma nello stesso tempo non vengono scongiurati i rischi di appiattimento che sono insiti nel fatto stesso “di una gabbia immaginata a priori” (per usare le parole di Paolo Cendon).

Se la categoria del danno-evento sembra essere consona al danno biologico che punta alla riparazione della violazione in sé della salute, sembrerebbe che debba valutarsi anche un approccio consequenzialisitico in relazione al danno esistenziale, per poi meglio valutarsi l’incidenza anche sulle altre attività realizzatrici della persona. Nel caso del danno biologico vi è un evento corrispondente alla lesione del bene salute; nel caso del danno esistenziale ci si trova di fronte all’aggressione di posizioni meritevoli di tutela che, preferibilmente, devono trovare fondamento costituzionale o la cui meritevolezza debba essere apprezzata alla luce della Costituzione.

Volendo concludere sembra auspicabile che la qualità della vita peggiorata dal fatto illecito sia “ripristinata” con il risarcimento del danno esistenziale, ma le sofferenze, i patemi d’animo, i singhiozzi trovino la giusta collocazione nell’art. 2059 c.c. che garantisce il risarcimento del danno morale.