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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
riunita in Camera di Consiglio in persona dei signori Magistrati:
dott. Leonardo De Robertis - Presidente
dott. Giuseppe Blois - Consigliere
dott. Campanile - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1836 del ruolo generale dell'anno 2001 posta in decisione all'udienza collegiale del 26 settembre 2003
promossa da:
XX elettivamente domiciliato in Bologna, via Solferino 11 presso lo Studio dell'avv. Giuliano Berti Arnoldi Veli che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Aldo Mariani del foro di Modena come da procura in calce all'atto di citazione in appello
appellante
contro:
YY elettivamente domiciliato in Bologna, via Rolandino 1 presso lo Studio dell'avv. Ruggieri che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Luciano Minelli del foro di Modena come da procura in calce della comparsa di costituzione e risposta
appellato
In punto a:
Dichiarazione giudiziale di paternità naturale e danni.
Oggetto:
Appello avverso le sentenze n. 723/2001 del Tribunale di Modena.
Conclusioni per l'appellante:
"Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, voglia la Corte, in via preliminare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c. disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva e comunque dell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena depositata il 14 settembre 2001;
nel merito: previa revoca del sequestro conservativo autorizzato in data 11 gennaio 1996, in accoglimento del presente gravame e in riforma della sentenza del Tribunale di Modena, depositata il 14 settembre 2001, respingere tutte le domande di condanna al pagamento di somme per risarcimento danni proposte dal YY nei confronti del XX, perché inammissibili, infondate e comunque prescritte;
rigettare le domande di condanna alle spese del giudizio e di rimborso delle spese di C.T. di parte, e porre a carico del YY, in tutto o quantomeno in parte, le spese delle C.T.U.
Con vittoria di spese dei due gradi del giudizio".
Conclusioni per l'appellato:
"Ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione rejetta;
preliminarmente confermarsi per quanto occorrer possa l'ordinanza 18/1/2002 23/1/2002 di rigetto dell'istanza dell'appellante di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata;
rigettarsi integralmente l'appello avversario in quanto infondato così come l'istanza di revoca del sequestro confermando per quanto occorrer possa il medesimo.
In accoglimento del proposto appello incidentale, ed in riforma della sentenza del Tribunale di Modena dirsi tenuto e condannare XX a risarcire a YY i danni tutti subiti da quest'ultimo sia morali che patrimoniali ed esistenziali, derivati dal mancato riconoscimento e mancato adempimento da parte del genitore naturale degli obblighi di istruzione educazione e mantenimento inteso nel senso più lato del termine nella misura che l'Ill.ma Corte d'Appello riterrà dovuta e di giustizia, e che comunque ci si permette di quantificare in misura minimale nella cifra globale di L. 14.370.000.000 (€ 7.421.485,64), le cui voci componenti sono da individuarsi:
· L. 9.580.000.000 (pari ad € 4.947.657,09) somma dovuta a titolo di risarcimento danni per mancato riconoscimento, mancata istruzione, educazione e mancato mantenimento, comprendendosi in detta voce sia il danno da mancato soddisfacimento dei propri quotidiani bisogni di mantenimento, studio e svago, sia il danno costituito dalla prospettiva di un inserimento sociale e lavorativo con conseguente perdita della possibilità di essere titolare di un patrimonio ed un reddito conforme alla classe socioeconomica di appartenenza;
· L. 4.790.000.000 (pari ad € 2.473.828,55) per danno morale.
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.
Rigettarsi integralmente l'appello avversario, confermandosi per tutto quanto incidentalmente non appellato la sentenza del Tribunale di Modena, il cui capo 1° del dispositivo è passato in giudicato ex art. 329 c.p.c.
In via subordinata:
rigettarsi integralmente l'appello avversario in quanto infondato così come l'istanza di revoca del sequestro confermando per quanto occorrer possa il medesimo;
confermarsi in ogni sua altra parte la sentenza del tribunale di Modena, il cui capo I del dispositivo è passato in giudicato ex art.329 c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Il tutto con sentenza per legge esecutiva".
I difensori dichiarano per quanto occorrer possa di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande, eccezioni e/o istanze istruttorie formulate ex adverso.
LA CORTE
Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere istruttore dott. Campanile;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 14 settembre 1993 YY, premesso di essere nato a Modena il 21 novembre 1969, di essere stato registrato come figlio legittimo di ZZ e MT YY; di essere stato disconosciuto dal ZZ con sentenza divenuta irrevocabile nell'anno 1988; di aver successivamente appreso che il proprio genitore era XX, chiedeva - essendo già stata dichiarata l'azione ammissibile - che fosse accertata la paternità suddetta e che il convenuto fosse condannato al risarcimento dei danni derivanti dal mancato riconoscimento e dalla sottrazione, da parte del padre naturale, all'obbligo di mantenimento.
Nel corso della causa venivano prodotti numerosi documenti, veniva autorizzato il sequestro conservativo sui beni del convenuto fino alla concorrenza di quattro miliardi di lire; veniva espletata consulenza contabile, allo scopo di ricostruire il patrimonio del convenuto, nonché consulenza ematica, dalla quale risultava che il XX, con percentuale di probabilità pari al 99,99999291725 per cento, era il vero padre dell'attore.
Con sentenza in data 25 luglio/14 settembre 2001 il Tribunale di Modena dichiarava la paternità naturale del convenuto ed emetteva i relativi provvedimenti, condannando altresì il XX a risarcire i danni subiti dal figlio naturale, per essersi egli, sin dalla nascita del YY, sottratto agli obblighi di cui agli artt. 147 e 148 c.c., liquidati con riferimento sia alla mancata percezione di quanto dovuto dal padre a titolo di mantenimento (in relazione alla sua rilevante posizione economica), sia al pregiudizio derivante dalla perdita di una prospettiva di un inserimento sociale e lavorativo adeguato alla classe socio-economica del padre.
Avverso tale decisione proponeva appello, il XX, che, senza contestare la statuizione relativa all'accertamento della paternità, eccepiva che nel caso in esame non era sussistente alcun danno; che il tribunale aveva erroneamente attribuito dei beni al figlio come se avesse esercitato una petizione di eredità; che il YY non aveva subito alcun pregiudizio, essendo stato mantenuto dalla madre ed avendo conservato, fino al 1988, lo status di figlio legittimo del ZZ, il quale, separato dalla YY, aveva versato alla stessa un assegno a titolo di contributo per il mantenimento del figlio.
Venivano in subordine contestati i criteri adoperati dal tribunale per la determinazione, in via equitativa, del pregiudizio lamentato dal YY; si eccepiva la prescrizione di tale diritto, con richiesta di revoca del sequestro autorizzato in corso di causa e contestazione della regolazione delle spese di lite.
Si costituiva il YY, il quale chiedeva il rigetto dell'impugnazione di controparte e, ribadendo le difese e le eccezioni già dedotte in primo grado, proponeva appello incidentale in merito alla quantificazione del danno, anche con riferimento al danno esistenziale e ai danni morali.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha sostenuto che nessuna somma competerebbe al figlio naturale YY, poiché l'attribuzione dell'importo determinato dal Tribunale di Modena, valutato e determinato in relazione al patrimonio del XX, avrebbe assunto il carattere, in sostanza, dell'accoglimento di una inammissibile anticipazione di una vera e propria petizione di eredità.
L'argomento, di suggestiva portata, non coglie nel segno, dal momento che nella decisione appellata è stato ampiamente specificato il carattere risarcitorio della pretesa fatta valere dall'attore, con enunciazione dei principi in base ai quali si è affermata la sussistenza di un danno risarcibile e dei criteri sui quali si è fondata la valutazione equitativa del pregiudizio complessivo subito dal YY.
La critica generalizzata contenuta nel primo motivo di gravame, a ben vedere, si risolve nell'affermazione - di per sé inassecondabile - dell'insussistenza di un danno risarcibile in base all'asserita invalidità del criterio utilizzato per la determinazione dello stesso.
Esigenze di ordine logico ed espositivo inducono a scindere gli aspetti relativi all'an da quelli inerenti al quantum, anche se, come si vedrà più avanti (con riferimento all'affermazione secondo cui il mantenimento ottenuto dal YY dalla madre e dal presunto padre, fino al passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento dei paternità) non mancano punti di contatto fra le due questioni, nel senso che la misura dell'indennizzo o del risarcimento non può prescindere dal raffronto fra quanto in realtà il YY ottenne nell'ambito della sua istruzione e della sua educazione, e i vantaggi di cui avrebbe dovuto beneficiare in forza del rapporto di filiazione per cui è processo.
Il secondo e il terzo motivo di gravame, secondo cui l'attore avrebbe in ogni caso ottenuto dalla madre, o dal padre legittimo (fino al passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento) quanto necessario per il proprio mantenimento, possono essere congiuntamente esaminati.
Appare doveroso premettere come il riferimento alla retroattività, sino al momento della nascita, del riconoscimento giudiziale della paternità, contenuto nell'impugnata decisione, costituisca il prius logico della fondatezza della domanda, affermato sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale secondo cui la dichiarazione giudiziale di paternità naturale ha natura dichiarativa, e, con particolare riferimento agli obblighi di istruzione e di mantenimento, ha efficacia retroattiva, fino al momento della nascita del figlio naturale (Cass., 28 giugno 1994, n. 6217; Cass., 14 agosto 1998, n. 8042; Cass. 4 maggio 2000, n. 5586).
Sotto tale profilo, il pieno riconoscimento della validità della domanda dell'altro genitore di essere rimborsato in relazione a quegli esborsi effettuati personalmente, ma sin dall'inizio a carico di entrambi i genitori, assume carattere indennitario, fondato, in differenti pronunce, sull'azione di regresso del condebitore solidale ai sensi dell'art. 1299 c.c., ovvero sulla negotiorum gestio.
Nessun dubbio, pertanto, si pone in relazione alle legittimità di siffatte pretese di rim- borso, in quanto, avuto riguardo alla retroattività della dichiarazione giudiziale di paternità (e, per quanto qui interessa, della efficacia ex tunc anche della sentenza che, accogliendo la domanda di disconoscimento, fa venir meno lo status di figlio legittimo), esse non incontrano ostacoli di natura giuridica e, atteso l'evidenziato carattere indennitario, prescindono da profili di colpa.
Un esame approfondito merita la questione relativa alle richieste di risarcimento avanzate da figli naturali e fondate, come nel caso di specie, sull'inosservanza degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione facenti capo a uno dei genitori.
Nessuna preclusione nasce dalla condizione di figlio legittimo dell'attore fino alla sentenza che accoglieva la domanda di disconoscimento avanzata dal ZZ. Invero, anche volendo prescindere dalla retroattività di tale pronuncia (sulla quale v. Cass., 5 novembre 1997, n. 10838, Cuomo c. Bechi), giova evidenziare, con particolare riferimento all'obbligo, facente capo al genitore, di provvedere al mantenimento, all'istruzione e all'educazione del figlio naturale, che esso sussiste, ai sensi dell'art. 279 c.c., anche quando l'azione giudiziale di paternità non sia proponibile.
Pertanto, lo status (all'epoca sub judice) di figlio legittimo del YY non esimeva il XX dal sopperire alle carenze inerenti alla situazione in cui versava il giovane figlio, intervenendo per colmare e per alleviare uno stato di disagio, e non solo economico, del tutto patente.
A tale proposito, mette conto di precisare come il riferimento alla presenza di una figura paterna, rappresentata dal ZZ, se costituisce il formale ossequio a una situazione all'epoca giuridicamente sussistente, non consente di cogliere gli aspetti reali della vita del YY, il quale, avendo il presunto genitore intrapreso l'azione di disconoscimento della paternità naturale nell'anno 1970, cioè quando egli era ancora in fasce, e disinteressandosi di lui il XX, di fatto si trovò ad essere, e per un periodo lunghissimo, senza un padre.
Né può ritenersi che l'appellante, il quale non ha impugnato la decisione di primo grado in relazione al riconoscimento di paternità, abbia acquisito la consapevolezza del rapporto di filiazione solo all'esito delle prove biologiche esperite nel primo grado del giudizio: egli era uno dei principali protagonisti della vicenda adulterina (protrattasi anche quando la gravidanza della donna era evidente) che condusse alla disintegrazione del matrimonio dei genitori legittimi dell'attore, e lo scalpore dell'azione di disconoscimento, proposta dal ZZ proprio in seguito alla scoperta della sua relazione con la YY, non poteva non renderlo consapevole della propria paternità. Tale aspetto, che non può essere disconosciuto, costituisce il profilo psicologico della colpa del XX, e, quindi, consente la piena configurabilità dell'illecito civile che costituisce la base della pretesa risarcitoria per cui è processo.
A tale riguardo, e sotto tale limitato profilo, la motivazione della decisione di primo grado deve intendersi integrata, non potendo condividersi l'assunto (evidentemente valido per pretese di natura indennitaria che non interessano il presente giudizio) secondo cui l'inadempimento dell'obbligo in esame determinerebbe automaticamente il diritto al risarcimento, "senza necessità di verifica concreta della colpa dell'onerato".
Deve ritenersi, invero, che, indipendentemente dalla configurabilità del reato di cui all'art. 570 c.p. nei confronti del genitore che, prima del riconoscimento della paternità, si sia sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà di genitore, sia in ogni caso configurabile un illecito civile, che trova il suo fondamento nella consapevole violazione dell'obbligo prescritto dalla disposizione contenuta nel citato art. 270 c.c.
Tanto premesso, la deduzione dell'appellante secondo cui il YY usufruiva in ogni caso dell'assistenza della madre e del contributo erogato dal presunto padre (un assegno mensile determinato nella misura di L. 200.000) non appare risolutiva, per le ragioni che seguono.
L'obbligo in esame non assume un contenuto fisso e invariabile, come potrebbe dirsi per gli alimenti, in quanto non può essere individuato soltanto in relazione alle esigenze del suo destinatario, ma va determinato tenendo conto delle condizioni patrimoniali e sociali di ciascuno dei genitori, di talché la prole, come ha correttamente affermato il tribunale (mutuando tale principio dalla motivazione della sentenza della S.C. n. 3363 del 22 marzo 1993), "ha diritto a un livello di vita correlato alle possibilità economiche dei genito-ri".
In relazione a quest'ultimo profilo va ricordato che si tratta di un principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, con particolare riferimento all'ipotesi, più frequente, dei rapporti patrimoniali inerenti ai figli nella separazione o nel divorzio, i quali hanno diritto a un mantenimento tale da garantire loro un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (v. Cass., 3 aprile 2002, n. 4765; Cass. 2000 n. 15065).
Applicando, mutatis mutandis, tale principio al mantenimento e all'educazione dei figli naturali, appare evidente come l'obbligo facente capo al genitore deve intendersi soddisfatto soltanto allorché la prole abbia ricevuto, tenuto conto della posizione sociale ed economica dell'onerato, quegli stessi vantaggi che tale posizione gli assicurava.
Vale bene ricordare che la sentenza di accertamento della filiazione naturale, in quanto ha natura dichiarativa dello stato biologico di procreazione, fa sorgere a carico del genitore tutti i doveri di cui all'art. 147 c.c. propri della procreazione legittima, compreso quello di mantenimento che, unitamente ai doveri di educare ed istruire i figli, obbliga i genitori ex art. 148 c.c. a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale (Cass., 14 febbraio 2003, n. 2196, Polimeni c. Ferrante).
Prescindendo, per ora, dall'esame dei criteri che, in via equitativa, sono stati adottati per la determinazione del pregiudizio subito dall'attore, mette conto di evidenziare come la ricorrenza di un danno risarcibile, avuto riguardo all'accertata modestia delle condizioni di vita del giovane YY, ove rapportata alle cospicue risorse del facoltosissimo padre naturale, inserito nei vertici imprenditoriali della propria città, sia innegabile, derivando detto pregiudizio dall'inadempimento dell'obbligo di consentire a quel figlio un tenore di vita e un grado d'istruzione adeguati.
Avanti di esaminare partitamente le censure avanzate in relazione ai criteri adoperati in prime cure per la valutazione del pregiudizio riportato dall'attore, mette conto di evidenziare come la bipartizione effettuata dal tribunale sia assolutamente condivisibile, in quanto, se da un lato appare evidente il danno che scaturisce dalla mancata percezione di quanto l'appellante, tenuto conto della sua elevata posizione sociale ed economica, avrebbe dovuto corrispondere ai figlio per adempiere compiutamente ai propri doveri di genitore, non meno significativa è la proiezione, su un piano probabilistico, delle possibilità esistenziali dell'attore, in senso lato, ma estremamente significative (attività professionale, inserimento sociale, livello di vita, capacità economiche), se avesse potuto giovarsi degli apporti, non solo di natura finanziaria, del proprio genitore.
Il pregiudizio relativo alla frustrazione di tali aspirazioni appare direttamente correlato all'inadempimento degli obblighi di cui agli artt. 147 e 148 c.c., di talché, avuto riguardo anche alla notevole sproporzione fra la condizione esistenziale in cui il YY avrebbe dovuto versare, e quella reale, di gran lunga deteriore (per il vero nobilitata, come si dirà, da ammirevole costanza e da innegabili capacità), appare senz'altro configurabile un danno, di notevoli proporzioni, ai fondamentali diritti della persona, così come garantiti dagli artt. 2 e segg. Cost., cui va necessariamente posto in relazione, proprio ai fini di una lettura costituzionalmente orientata, l'art. 2043 c.c. (v. Cass. I, 7 giugno 2000, n. 7713, Danno e Resp. 2000, pagg. 835 e segg).
Vengono in considerazione, indipendentemente dagli aspetti morali (dei quali si dirà in seguito), i pregiudizi relativi alla perdita della prospettiva di un inserimento sociale e lavorativo adeguato alla classe socio-economica di appartenenza del padre, perdita direttamente ricollegabile a quel deficit non solo di quegli apporti finanziari tali da consentire un livello d'istruzione di alto livello e l'intrapresa di attività professionali o imprenditoriali consone alla famiglia, ma anche di quei consigli, di quei suggerimenti, di quel so-stentamento morale tali da favorire - in assenza di fattori ostativi - la formazione di una personalità, di una cultura, di una capacità di intrattenere relazioni sociali di alto livello, direttamente ricollegabili al patrimonio morale e culturale della famiglia paterna.
Con il quarto motivo di gravame sono stati censurati i criteri di liquidazione del danno così come concretamente adottati dal tribunale di Modena. Tali censure si sostanziano, a ben vedere, in una critica dei risultati della consulenza tecnica effettuata dalla dott.ssa Russo, la quale ha ricostruito, con riferimento a ciascuno degli anni in considerazione, la posizione patrimoniale e reddituale del XX, attenendosi a una valutazione estremamente prudente (non a caso criticata anche dai consulenti di parte attrice), epperò meritevole di adesione.
Tenuto conto di tali risultati (in base ai quali le voci di danno appaiono cospicue anche in considerazione di una significativa rivalutazione, intervenuta, di anno in anno, a far tempo dalla nascita dell'attore, risalente all'anno 1969), risultati che il Collegio giudica congrui e correttamente motivati, va precisato che in casi del genere una valutazione dei danni non può essere effettuata che con criteri equitativi (v., oltre alla citata Cass. n. 7713/2000, Cass., 1° ottobre 1999, n. 10861). A tale proposito va ricordato che occorre in ogni caso dare conto dei criteri e degli elementi concreti dei quali si è tenuto conto nel decidere equitativamente (Cass., 9 maggio 2001, n. 6426).
Per quanto attiene alla valutazione del danno relativo alla mancata percezione delle somme relativa al mantenimento, all'istruzione e all'educazione, il criterio utilizzato dal Tribunale, basato sulla determinazione - tenuto anche conto dell'esistenza di figli legittimi - di una quota dei redditi e del patrimonio del XX, sulla base delle risultanze, emerse dalla consulenza contabile, relative a ciascuna annualità, sembra quello maggiormente aderente all'id quod interest e adeguatamente utilizzabile. Vale bene precisare che il dato specifico da utilizzare per valutare il danno (rappresentato proprio dalla differenza fra realmente percepito ad opera della madre e quanto virtualmente realizzato in caso di adempimento dell'obbligo di mantenimento facente parte al convenuto) è proprio la posizione patrimoniale e reddituale di quest'ultimo.
Non può condividersi, per altro, la critica dell'appellante secondo cui tale voce di danno si sarebbe dovuta determinare esclusivamente in base ai redditi dell'obbligato: ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dai genitori in favore dei figli minori o comunque non economicamente autosufficienti, la capacità economica di ciascun genitore va determinata con riferimento al complesso patrimoniale di ciascuno, costituito oltre che dai redditi di lavoro subordinato o autonomo, da ogni altra forma di reddito o utilità, quali il valore dei beni mobili o immobili posseduti, le quote di partecipazione sociale, i proventi di qualsiasi natura percepiti (Cass., 3 luglio 1999, n. 6872, Vittozi c. Dembech).
Corretta appare, inoltre, la valutazione del presunto concorso, in posizione vicaria, della madre nel mantenimento dell'attore, con la precisazione che, trattandosi di un credito da costei esercitabile autonomamente, doveva essere detratto dalla somma complessivamente determinata per il mantenimento del figlio (pari, secondo un calcolo presuntivo, all'importo rivalutato di 500 milioni di lire).
Il tribunale ha omesso tuttavia di considerare l'incidenza del contributo effettivamente versato dal presunto padre ZZ, in base a statuizioni relative al giudizio di separazione, nell'arco di diciassette anni circa. A tale riguardo va considerato che lo stato di figlio legittimo (nel caso di specie tale da determinare il concorso nel mantenimento da parte del ZZ fino all'anno 1988) incide nelle richieste avanzate dal figlio naturale ex art. 279 c.c. (v. Cass., 22 gennaio 1992, n. 711; Cass., 24 gennaio 1986, n. 467) e, per i fini che qui interessano, determina senz'altro un'ulteriore limitazione del danno.
Tenuto conto dei criteri di rivalutazione emergenti dalla consulenza tecnica espletata nel primo grado del giudizio, appare prudente valutare in quattrocento milioni di lire la somma da detrarre dall'importo determinato nell'impugnata decisione, che, pertanto, in relazione a tale voce di danno va ridotto, da complessive lire 1.400.000.000, a un miliardo di lire.
Passando alla verifica dei criteri di valutazione del danno subito dall'attore in relazione al- la perdita della prospettiva di un inserimento sociale e lavorativo adeguato alla classe socio-economica di appartenenza del padre, non possono non considerarsi gli aspetti relativi alla dimensione "esistenziale" di tale pregiudizio (nei termini delimitati dal richiamo ai diritti della personalità, così come indicati nella citata sentenza n. 7713/2000 della S.C.).
Non coglie nel segno, per altro, la deduzione del vizio di ultrapetizione avanzata al riguardo dall'appellante, in quanto nel giudizio di primo grado le richieste del YY - e lo sviluppo del contraddittorio sul punto - hanno pienamente investito, nella loro globalità, gli aspetti risarcitori inerenti al mancato adempimento, da parte del XX, degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione del figlio naturale.
Con riferimento alla determinazione, necessariamente equitativa, di tale pregiudizio, gli elementi probatori da valutare sono la rilevante capacità economica del padre, le sue qualità imprenditoriali, le situazioni patrimoniali dei figli legittimi del convenuto, la capacità dell'attore.
Il primo aspetto, concernente la figura paterna, riguarda non solo l'alto livello sociale in cui era inserito, ma, soprattutto, il patrimonio complessivo, prudentemente stimato in circa undici miliardi di lire, secondo i valori monetari dell'anno 1996. Corrisponde a un criterio di normalità la circostanza che un genitore, sin dal momento in cui il figlio inizia gli studi, fino a quando sta per intraprendere un'attività lavorativa, lo guidi e lo sorregga, anche economicamente, in relazione alle prospettive che la sua posizione socio-economica è in grado di offrire. Ciascuno, invero, prospetta per i propri figli un futuro migliore, e, in ogni caso, adeguato alle condizioni sociali ed economiche della famiglia, adoperandosi con ogni mezzo, anche finanziario, affinché tali aspirazioni trovino concreta attuazione.
La situazione patrimoniale della maggioranza dei figli legittimi del XX, professionisti affermati e, soprattutto, titolari di situazioni patrimoniali plurimiliardarie, di gran lunga superiori alle loro, ancorché cospicue, capacità reddituali, da un lato conferma quanto sopra evidenziato circa l'efficacia degli aiuti provenienti dalla famiglia ai fini di un ottimo inserimento nel contesto sociale e nel mondo del lavoro, dall'altro costituiscono, per i fini che qui interessano, un interessante punto di riferimento per la valutazione equitativa del danno.
Al fine di porre in evidenza il pregiudizio "esistenziale" e, al contempo, la personalità dell'attore, la sua capacità di raggiungere, laddove confortato dagli aiuti paterni, importanti traguardi, va ricordato che il YY, costretto, per ragioni economiche, ad abbandonare gli studi, svolse qualsiasi tipo di attività manuale (pizzaiolo, cameriere, facchino, operaio agricolo). Assunto nell'anno 1990 come operaio dalla S.r.l. Cadica di Carpi, di distinse per le sue capacità, e venne proposto come agente venditore per la zona dell'Emilia Romagna.
Deve ritenersi, pertanto, che anche il YY, se solo avesse potuto beneficiare degli apporti di varia natura, ma soprattutto finanziari, provenienti dal padre naturale (della cui esistenza è stato per lungo tempo all'oscuro), avrebbe potuto conseguire risultati apprezzabili sul piano sociale ed economico, non dissimili da quelli relativi ai figli legittimi del XX.
Risulta tuttavia provato che anche la moglie del XX godesse di una posizione patrimoniale di significativo rilievo, ragion per cui, nel raffronto con le posizioni dei figli legittimi (le quali, nel complesso della valutazione complessiva del danno, assumono un valore meramente indicativo), non si può prescindere dai vantaggi derivanti dal presumibile concorso, anche di natura economica, della loro madre.
Tenuto conto, da un lato, di tale aspetto, e, dall'altro, dei rilevanti pregiudizi arrecati alla personalità dell'attore, che trascendono la sfera meramente economica (ed in tale misura deve intendersi accolto quanto dedotto dall'appellato in via incidentale in relazione al danno esistenziale) appare congrua, per il ristoro complessivo delle voci di danno in esame, la somma di quattro miliardi di lire (pari ad € 2.065.827,60) determinata nell'impugnata decisione.
Cioè a dire che la somma di un miliardo di lire che, considerati gli aspetti inerenti ai benefici che i figli legittimi del XX hanno ricevuto non dallo stesso, ma dalla madre, virtualmente detratta dall'importo complessivo determinato in prime cure, va attribuita per il ristoro dei rimarchevoli danni arrecati ai diritti fondamentali della persona, per aver condotto - come si dirà appresso - un'esistenza, dal punto di vista sociale e lavorativo, del tutto diversa, e assolutamente deteriore, rispetto a quella che il rapporto di filiazione in esame avrebbe consentito.
Non possono condividersi i rilievi, avanzati dall'appellato in via incidentale, in merito alla esclusione del danno morale: essendo pacifico, e non seriamente contestabile, che nel caso di specie non fosse configurabile il reato di cui all'art. 570 c.p., va ricordato che la S. C., pur affermando la risarcibilità dei danni non patrimoniali in determinate circostanze di colpevolezza presunta, ha tuttavia ribadito l'ineludibile esigenza che "ricorrendo la colpa", il fatto sarebbe qualificabile come reato (Cass., 17 maggio 2003, n. 7282, Ba-strentaz c. Sassitalia, Giust. Civ. 2003, pag. 2063). Nel caso di specie alla configurabilità, anche in astratto, dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 570 c.p., è ostativa la circostanza che al YY non difettavano (anche in virtù dell'assegno di mantenimento versato dal padre legittimo) i mezzi di sussistenza, inerendo l'inadempimento del XX, come già evidenziato, a quelle maggiori prestazioni che la sua rilevante posizione socio-economica sicuramente consentiva.
Il motivo di gravame inerente alla prescrizione della pretesa risarcitoria fatta valere dal YY è evidentemente infondato, non potendo la stessa essere esercitata prima dell'esercizio dell'imprescrittibile azione inerente al riconoscimento della paternità.
Del pari inassecondabili sono le richieste dell'appellante in merito alla revoca del sequestro autorizzato nel corso del primo grado del giudizio, dovendosi condividere l'assunto dei giudici di primo grado secondo cui la disciplina delle misure cautelari, applicabile anche al presente procedimento, prevede esclusivamente, ai sensi dell'art. 609/nonies, la declaratoria di inefficacia della misura, per ragioni che non vengono in considerazione nella fattispecie in esame.
Deve rilevarsi, infine, che la regolazione delle spese processuali operata dai primi giudici, così come la liquidazione delle stesse, censurata in via estremamente generica, appaiono esenti da censure, essendo state effettuate in considerazione della soccombenza e del valore effettivo della lite.
Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla parziale reciproca soccombenza e alla delicatezza delle questioni affrontate, per compensare integralmente le spese processuali inerenti al presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, decidendo definitivamente, così provvede :
In parziale accoglimento dell'appello proposto da XX XX nei confronti di YY avverso la sentenza n. 723/2001 resa inter partes dal Tribunale di Modena in data 25 luglio 2001, nonché dell'appello incidentale proposto dal YY, condanna XX XX al pagamento in favore dell'attore, per il titolo di cui è causa, della complessiva somma di € 2.582.284,50, oltre interessi legali fino al soddisfo.
Respinge nel resto, e dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali relative al presente grado del giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 24 ottobre 2003.
Dep. in Cancelleria il 10.02.2004