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REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
BASSANO DEL GRAPPA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II Giudice di Pace di Bassano del Grappa, nella persona del Dr. Luigi Foglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 496/04 R.G., promossa con atto di citazione notificato il omissis e il omissis n. Omissis reg. cron. Messi del Giudice di Pace di Bassano del Grappa e depositato in Cancelleria il omissis
DA
Elettra, residente in omissis
ATTRICE
CONTRO
Alfa Ass.ni S.p.A., omissis
CONVENUTO-COSTITUITO
E CONTRO
Tizio, omissis
CONVENUTO-NON COSTITUITO
In punto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Trattenuta in decisione all'udienza del 14/01/05 sulle seguenti conclusioni delle parti:
parte attrice: trattandosi del solo quantum, ribadisce la pretesa avanzata in atto di citazione e comparsa conclusionale. Spese di lite rifase.
per parte convenuta: contesta la quantificazione dei danni, quali quelli riguardanti il danno esistenziale, spese equamente compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in Cancelleria in data 17/05/04 il procuratore attorco chiamava in causa Tizio e Alfa Ass.ni per l'udienza del 21/05/04 perché fossero condannati al pagamento, in solido, della somma di € 9.303,26.- quale differenza richiesta a seguito acconto per risarcimento danni alla persona a seguito incidente stradale avvenuto il 14/07/2002 quale trasportata in autoveicolo, con cintura di sicurezza correttamente allacciata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa, esiti dibattimentali, prove testimoniali, e C.T.U. è emersa una determinazione di danno da risarcire, come d'altronde richiesto, secondo giustizia.
Pur riconoscendo l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro stradale che ha provocato i danni fisici all'attrice, dalla C.T.U., depositata il 02/08/04, sono risultati, in particolare, i postumi di natura permanente del 4%.
Dalla stessa consulenza d'Ufficio, però, è risultato che "il danno biologico rilevato non ha incidenza alcuna sull'attività lavorativa della signora Elettra" e che "in merito al cosidetto danno esistenziale, lo studio degli atti e della documentazione medica, l'analisi delle risultanze dei dati raccolti durante le operazioni peritali, non rileva che, a seguito del fatto illecito, ci sia stata riduzione della capacità di svolgere tutte le manifestazioni ed attività che, tramite il bene salute, concorrono alla realizzazione dell'individuo"!
Alla descrizione dei DATI e dell'ANAMNESI E DELL'ESAME OBIETTIVO, alla voce torace: ........"da segnalare lievi rumori secchi alla base di sinistra.
Mammella sinistra di dimensione lievemente aumentata". Successivamente sulle CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI viene ritenuta soddisfatta e dimostrato "il nesso di causalità materiale fra l'evento e le fratture costali, fra questa ed il complesso menomante ora rilevato che si caratterizza per attendibili algie nelle sedi di frattura........" e subito ancora precisare "che le menomazioni derivanti dalle fratture costali delineano un danno alla persona (biologico) di modesta entità, che non ha alcuna ripercussione sull'attività lavorativa specifica".
Conclude che delle due serie di disturbi lamentati, una di natura sessuale e l'altro di natura neuropsichico, manca qualsiasi riscontro documentale e qualora fosse stato dimostrabile per quello neuropsichico, come danno post-traumatico da stress, configurerebbe nel danno biologico ed in questa fattispecie troverebbe valutazione.
E' condivisibile, quindi, la consulenza medico-legale in quanto ritenuta immune da vizi logici e metodologici e, dalle entità delle lesioni riscontrate, ne consegue l'applicabilità di fattore correttivo di maggiorazione di cui all'art 5, IV c., della L. N. 57/01 pari ad un 20% del danno biologico, mentre il danno morale del 40%.
Per quanto riguarda il danno emergente devono essere risarcite le sole spese mediche sostenute che sono giudicate congrue nella misura di € 354,24.- complessiva.
Secondo un orietamento ormai consolidato (in questi termini Cass. Civ. Sez. uno N. 500 del 22/07/1999), il danno ingiusto di cui all'art. 2043 c.c. è il danno che deriva dalla lesione di interessi giuridicamente rilevanti.
Il risarcimento del danno non patrimoniale postula, invece, un criterio di selezione più restrittivo rispetto a quello dell'art. 2043 c.c., in quanto richiede la lesione dei diritti inviolabili di cui all'art. 2 Cost. In detta espressione va intesa oramai come patrimoniale in senso proprio.
Spetterà poi allo stesso Giudice, tenendo sempre conto della diversità di contenuto delle varie figure di danni, fare in modo che sia raggiunto un giusto equilibrio tra le diverse voci che corrono poi a determinare il risarcimento complessivo.
Le Sezioni Unite avevano già affermato (sent. N2515 del 21/02/2002) la risarcibilità del danno non patrimoniale ove il soggetto leso, pur non verificatosi il danno alla salute, provi in ogni caso di aver subito quel particolare danno nelle sue componenti.
Naturalmente il danno non patrimoniale deve essere espressamente allegato e provato, mediante il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi oggettivi, che sarà onere del danneggiato fornire.
Il danno non patrimoniale in senso stretto, da considerare come danno da lesioni di valori inerenti alla persona, è diverso dal danno biologico morale soggettivo.
In tale tipo di danno sono destinati a rientrare moltissimi dei danni qualificati come esistenziali (danno da mobbing, da vacanza rovinata e molti altri) considerati dalla legge in termini di danno non patrimoniale.
Con riferimento alla quantificazione di tale tipo di danno si dovrà fare riferimento alla sua funzione non tanto compensativa, quale è quella del risarcimento del danno patrimoniale, ma riparatoria, dovendo essa tener conto della gravita della violazione e della natura dell'interesse leso.
Nella sopra indicata prospettiva la prova non dovrà essere di carattere documentale, ma, oltre che mediante prove testimoniali, attraverso allegazioni, presunzioni e, da ultimo, attraverso il ricorso all'equità; che non esonera la parte dall'onere della prova, dovendosi sempre escludere che il pregiudizio possa ritenersi "in re Ipso" (in tal senso V. Cass. 17/05/2000, N. 6414). Il danno morale è ipotesi diversa e autonoma al danno biologico (Cass. Civ. Sez. Ili 10995 del 14/07/03); entrambi sono privi delle caratteristiche della patrimonialità, per cui è l'unica forma possibile di liquidazione è quella equitativa (Cass. Civ. Ili, N. 8827 del 31/05/03).
In tema di liquidazione equitativa dal danno biologico (come del danno morale), ed in ipotesi di ricorso ai criteri standarizzati e predefiniti delle cosidette tabelle, il Giudice del merito deve procedere necessariamente ad un'opera di adeguamento delle stesse al concreto. (Cass. Civ. Ili, N. 16525 del 04/11/03). Nessuna prova è stata fornita per una concreta liquidazione di un presunto danno esistenziale.
Il danno esistenziale, quale conseguenza di una lesione dell'integrità psico-fisica a seguito di fatto illecito, è stato solo ipotizzato. Sulla base di quanto sopra esposto, ritenuto ed accertato l'esclusiva determinazione dell'incidente stradale per cui è causa, si procede, apportando le opportune modifiche, alla seguente liquidazione a titolo di risarcimento dei danni effettivamente subiti, come da C.T.U. e documentazione prodotta.
I.T. 30 gg al 75% € 868,85.-
I.T. 20 gg al 50% € 386,00.-
I.T. 15gg al 25% € 144,65.-
I.P.4% € 2.639,40.-
Aumento pari a 1/5 del danno biologico € 505,00.-
Danno Morale 40% € 1.080,00.-
Spese mediche documentate € 354,24.-
Spese C.T.U. € 512,58.-
SpeseC.T.P. € 351,28.-
Danno esistenziale €
TOTALE € 6.812,00.-
Acconto € 2.950,00.-
TOTALE € 3.862,00.-
In base al criterio della soccombenza. Le spese di lite devono essere poste a carico dei convenuti e vengono liquidate, in proporzione, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL GIUDICE DI PACE
Definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
1) accoglie, per quanto di ragione la domanda principale; per l'effetto, dichiara l'esclusiva responsabilità del convenuto Tizio nella causazione del sinistro in causa;
2) condanna i convenuti solidalmente al risarcimento, in favore dell'attrice, dei conseguenti danni alla persona, liquidati complessivamente in € 3.862,00.-.- oltre gli interessi dalla domanda all'effettivo saldo;
3) condanna i convenuti in solido, al rimborso, in favore dell'attrice, delle spese del giudizio, liquidate in € omissis - per spese, € omissis - per diritti ed € omissis - per onorari oltre 10% su diritti ed onorari per rimborso di spese generali e oltre accessori.
Così deciso in Bassano del Grappa, il giorno 26/01/2005
Il Giudice di Pace Dott. Luigi Foglio
Il Cancelliere C2 D.ssa Orsolina Caretta
Minuta depositata il 26/01/2005, dattiloscritta il 27/01/2005
Il Cancelliere C2 D.ssa Orsolina Caretta