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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PINEROLO

in composizione monocratica nella persona del Magistrato dott. Eleonora Montserrat Pappalettere, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 1712/2002 R. G.
avente per oggetto: RISARCIMENTO DANNI.

promossa da:

P. Ezio, elett. dom. in Torino, presso lo studio dell’Avv. Massimo Perrini, che lo rappresenta e difende in forza di procura 1-7-2002 a margine dell’atto di citazione,
- PARTE ATTRICE -

contro

XYZXYZS.p.A., corrente in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, e FESTI Luigi, tutti elett. dom. in Pinerolo, via Bravo 18, presso lo studio dell’Avv. Enrico Depetris, che li rappresenta e difende insieme con l’Avv. Maurizio Curti del Foro di Torino per deleghe 2-1-2003, rispettivamente a margine e in calce alle copie rispettivamente notificate dell’atto di citazione,
- PARTE CONVENUTA -
Causa decidibile dal 27 aprile 2004.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE ATTRICE
Accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità della conducente del veicolo PASSAT VOLKSWAGEN nella determinazione del sinistro per cui è causa e, per l’effetto, condannare il convenuto signor FESTI Luigi congiuntamente e/o disgiuntamente e in solido con la RAS Assicurazioni S.p.A. al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali (o morali ex delicto) e biologici subìti dall’attore signor P. Ezio, ammontanti complessivamente ad euro 38.380,48 o a quella somma maggiore o minore di giustizia arbitranda, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto illecito fino all’effettivo pagamento. Con il favore dei diritti, onorari e spese generali del presente giudizio.
In subordine, voglia rimettere sul ruolo la presente causa onde disporre c.t.u. volta ad accertare le attuali condizioni di salute dell’attore e l’esatto danno patito in conseguenza del sinistro stradale.
PER PARTE CONVENUTA
Preso atto delle surroga esperita (sino alla concorrenza di euro 18.864,93) dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro: assolvere parte convenuta da ogni attorea domanda. Con il pieno favore delle spese di lite.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Ezio P. citava in giudizio Luigi FESTI e la RAS ASSICURAZIONI S.p.A., nelle loro rispettive vesti di proprietario ed ente assicuratore per la responsabilità civile del veicolo danneggiante, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni da lui patiti a seguito di un incidente stradale occorso la mattina del 13-11-2000 sulla strada statale n. 23, nei pressi del chilometro 30+500, tra Pinerolo ed Airasca.
Secondo la ricostruzione dell'attore, egli si trovava, per ragioni di lavoro, alla guida dell’autocarro Renault Clio Van targato AT628DY, di proprietà della datrice di lavoro Tecnobi S.n.c., in direzione di Airasca, quando improvvisamente l’autovettura Volkswagen Passat targata VRA30391, di proprietà del convenuto FESTI, condotta da una terza persona (signora Federica FESTI) ed assicurata presso la Compagnia convenuta, uscendo da uno spiazzo antistante una strada di campagna sul lato sinistro della carreggiata, si immetteva improvvisamente sulla statale 23 per effettuare una manovra di inversione di marcia con direzione Airasca: la conducente di tale autovettura, non riuscendo a portare a termine la manovra in un’unica soluzione, azionava la retromarcia mentre stava sopraggiungendo da tergo il veicolo attoreo, contro il quale la stessa andava a collidere, nonostante il tentativo dell’attore di evitarla effettuando una brusca frenata ed una repentina sterzata a sinistra. In seguito al sinistro, l'attore riportava lesioni fisiche quantificate dal consulente di parte in una percentuale di IPP del 10%, nonché in ITT di giorni 7, ITP al 50% di giorni 80, ITP al 25% di giorni 149. L’attore lamentava inoltre di non avere potuto svolgere, successivamente al sinistro, la propria attività lavorativa nel periodo dal 13-11-2000 al 7-7-2001. Chiedeva, pertanto, il risarcimento del danno biologico e fisico, del danno morale, del danno patrimoniale emergente (spese mediche) e del danno patrimoniale da lucro cessante (per mancati redditi da lavoro dipendente).
Si costituivano in giudizio il FESTI e la RAS, i quali, senza nulla eccepire in ordine alla quantificazione del danno complessivo operata dall’attore, sostenevano la corresponsabilità di quest’ultimo nella causazione del sinistro e, rilevando l’avvenuta surroga ex art. 1916 c.c. da parte dell’INAIL sino alla concorrenza della somma di euro 18.864,93, invocavano l’insussistenza del c.d. “danno differenziale”, anche alla luce degli artt. 12 e 13 del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, già in vigore al momento dell’incidente oggetto di causa. Chiedevano, pertanto, l’assoluzione dalla domanda avversaria.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed esperita istruttoria orale, la causa giunge ora a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e, come tale, è suscettibile di accoglimento.
E’ pacifico che l’incidente in questione costituisca infortunio in itinere ai sensi dell’art. 210 T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. 30-6-1965 n. 1124), così come modificato dall’art. 12, comma 1, D.lgs. 23-2-2000 n. 38, sicché su tale aspetto appare inutile soffermarsi.
La responsabilità del sinistro
La dinamica degli accadimenti descritta dall’attore e la totale responsabilità del veicolo di parte convenuta nella causazione del sinistro sono state confermate dall’istruttoria.
L’Ufficiale della Polizia Stradale intervenuto sul luogo e nell’immediatezza dell’incidente, sentito quale testimone, ha dichiarato: “...effettivamente sulla strada, nella corsia del signor P., abbiamo trovato due tracce di frenata parallele, una di m. 25,40 e una di m. 19,70. L’urto è avvenuto tra la parte anteriore destra della Renault Clio e la parte posteriore destra della Passat. La signorina Festi dichiarò di essere uscita dal parcheggio e di non essere riuscita ad effettuare l’inversione di marcia in un’unica manovra ... Alla signora Festi abbiamo elevato contravvenzione ai sensi dell’art. 154 n. 3 e 8 C.d.S. (mancata precedenza in assenza di segnaletica verticale). Al signor P. abbiamo elevato contravvenzione per velocità non commisurata allo stato dei luoghi e per non avere arrestato il veicolo negli spazi utili. So che la contravvenzione al signor P. è stata archiviata a seguito di ricorso proposto dallo stesso ...” (circostanza, quest’ultima, emergente anche dal costituto documentale). Il teste ha proseguito affermando: “non è stato possibile ricostruire la velocità del veicolo attoreo se non desumendola dalla lunghezza della frenata e dal presumibile spostamento causato dall’urto alla Passat, che venne a trovarsi con la parte anteriore verso Pinerolo e il posteriore verso Airasca, come se stesse procedendo contromano”.
Quanto all’accertamento induttivo della velocità del veicolo attoreo, si ritengono condivisibili le osservazioni della Difesa P. svolte sulla scorta delle prodotte tabelle di frenata in uso alla Polizia Stradale, “in base alle quali è possibile calcolare la velocità del veicolo considerando gli spazi in metri percorsi sotto l’azione frenante e prendendo come valori di riferimento (coefficiente di aderenza e decelerazione massima in m/sec. 2) quelli compresi fra lo 0,70 e lo 0,60 che rappresentano il grado di efficienza media dei freni riscontrabile nella realtà” (comp. cost.): considerando una frenata della lunghezza media di m. 22,55 (media tra 25,40 e 19,70) e un coefficiente di aderenza compreso tra lo 0,70 e lo 0,60, si desume che il veicolo non superava la velocità di sessanta chilometri all’ora.
Tale velocità appare prudente e congrua, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo descritte dal testimone: “il tratto di strada in questione è rettilineo, con perfetta visibilità, senza, cioè, case od altro che impediscano di vedere lontano. Quel giorno le condizioni climatiche erano buone, nel senso che la strada era asfaltata e asciutta e la visibilità era buona”.
Le tracce di frenata, quindi, lungi dal dimostrare un’eccessiva ed imprudente velocità del veicolo condotto dall’attore, provano invece che il signor P., avvedutosi della (questa sì gravemente imprudente) manovra della vettura di parte convenuta, ha fatto “tutto il possibile per evitare il danno”, così ponendo in essere la condotta oggetto della prova liberatoria di cui al comma primo dell’art. 2054 c.c.
Il sinistro per cui è causa è quindi interamente addebitabile alla condotta del conducente il veicolo di proprietà del convenuto.
Le voci di danno
Le voci di danno richieste nell’atto di citazione attengono al danno biologico (I.P.P.) e fisico (o biologico in senso lato: I.T.T. e I.T.P.), al danno morale, al danno patrimoniale da lucro cessante e alle spese sanitarie.

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Per ciò che attiene alla liquidazione del danno biologico e del danno morale, di cui il primo costituisce un parametro, atteso che la liquidazione viene da questo Tribunale effettuata in base alle tabelle adottate dal Tribunale di Milano e tenuto conto della relazione del medico legale incaricato dalla parte attrice, adeguatamente motivata e persuasiva e non contestata dai convenuti, che ha accertato a carico del signor Ezio P. (nato l’8-8-1945 e che, pertanto, all’epoca dell’incidente, aveva 55 anni, età cui corrisponde il demoltiplicatore 0,730), per i traumatismi subiti nell’incidente in questione, un’invalidità permanente parziale (I.P.P.) del 10% (valore del punto di invalidità: euro 1.774,61), un'invalidità temporanea totale (I.T.T.) di giorni 7, un’invalidità temporanea parziale massima (I.T.P. max) di giorni 80, un’invalidità temporanea parziale minima (I.T.P. min) di giorni 145, la misura del risarcimento spettante alla parte lesa per il danno biologico si determina in base al calcolo che segue (tenuto conto che l'I.T.T. si liquida in via equitativa in euro 30,00 al giorno e le I.T.P. in euro 15,00 al giorno la parziale massima e in euro 7,50 al giorno la parziale minima):
I.P.P.: 10 (percentuale di invalidità) X euro 1.774,61 (valore punto) X 0,730 (demoltiplicatore) = euro =12.954,65=
I.T.T.: euro 30,00 X 7 = euro =210,00=
I.T.P. max: euro 15,00 X 80= euro =1.200,00=
I.T.P. min: euro 7,50 X 145 = euro =1.087,50=
Per il danno morale (tenuto presente che il danno morale da I.P.P. si stabilisce equitativamente in un importo compreso tra un quarto e la metà di quello liquidato a titolo di danno biologico per invalidità permanente e che il danno morale per ogni giorno di I.T.T. o di I.T.P. è equitativamente determinato come il correlativo danno biologico) il calcolo è il seguente:
I.P.P.: euro 12.954,65 : 4 = euro =3.238,66=
I.T.T.: euro 30,00 X 7 = euro =210,00=
I.T.P. max: euro 15,00 X 80= euro =1.200,00=
I.T.P. min: euro 7,50 X 145 = euro =1.087,50=.
Sulla debenza parziale di tali somme da parte dei convenuti si dirà oltre, a proposito del danno differenziale.

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L’attore ha chiesto anche il risarcimento della somma di euro 7.986,50 quale danno patrimoniale da lucro cessante così motivando la domanda: “l’attore, dipendente della Tecnobi ... S.n.c. con la qualifica di impiegato di secondo livello, nel periodo dal 13-11-2000 al 7-7-2001 non ha potuto svolgere la propria attività lavorativa in conseguenza delle lesioni riportate ed ha subìto un mancato guadagno di euro 7.986,50, non essendo intervenuto alcun istituto previdenziale. Tale danno è stato determinato raffrontando gli importi percepiti in busta paga nel suddetto periodo ... con gli importi percepiti mediamente nel periodo corrispondente dell’anno precedente ...”.
Come si evince dalla documentazione prodotta da parte convenuta, la ricostruzione attorea è sul punto smentita dalla circostanza che l’INAIL ha riconosciuto al signor P. un indennizzo di euro =18.864,93=, di cui euro 13.473,12 per danno patrimoniale connesso all’incapacità reddituale per complessivi giorni 232 (dal 17-11-2000 al 6-7-2001), euro 5.298,85 per danno biologico, euro 92,96 per spese. Il versamento dell’indennizzo è circostanza eccepita dai convenuti ed ammessa dallo stesso attore nella comparsa conclusionale (nella quale si legge, a p. 20: “qualora il Giudicante ritenga che l’indennità temporanea versata dall’INAIL sia corrispondente al mancato guadagno, l’attore rinunzia alla relativa domanda”).
Poiché il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante richiesto dall’attore e l’indennizzo dell’INAIL corrisposto sotto la voce “indennità temporanea” hanno la loro fonte nei medesimi fatti (incapacità lavorativa specifica del signor P. per il periodo indicato) deve operare il principio della compensatio lucri cum damno: sicché nulla più può pretendere il danneggiato a tale titolo risarcitorio (sia detto per inciso, che l’indennizzo INAIL è liquidato in base ad una presunzione normativa di danno che si ritiene non ammettere prova contraria a discapito del lavoratore, ma ammettere prova contraria a favore del medesimo: una presunzione, insomma, iuris et de jure verso il basso e juris tantum verso l’alto).

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Le spese mediche documentate, la cui pertinenza e congruità non è contestata, ammontano a complessive lire 180.000 (doc. 3: fattura del 23-7-2001), pari ad euro 92,96. Poiché, come si è detto, l’INAIL risulta avere liquidato al signor P. esattamente la predetta somma per spese medico-legali, il riconoscimento di un ulteriore risarcimento a tale titolo costituirebbe un indebito arricchimento del danneggiato.
L’obbligo risarcitorio dei convenuti e il c.d. danno differenziale
L’avvenuta liquidazione da parte dell’INAIL dell’indennizzo ai sensi dell’art. 13 d.lgs 38/2000 è posta da parte dei convenuti a fondamento della loro richiesta di assoluzione per l’asserita non riconoscibilità del c.d. “danno differenziale”.
Come è noto, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs 38/2000 e delle tabelle di cui al D.M. 12-7-2000, l’INAIL corrisponde al lavoratore infortunato un’indennità (erogata in un’unica soluzione se l’illecito ha comportato un’invalidità permanente del lavoratore compresa tra il 6 e il 15 per cento ovvero sotto forma di rendita se l’invalidità prodotta è almeno del 16%) commisurata non soltanto al danno patrimoniale per la sopravvenuta incapacità del danneggiato di produrre reddito, ma anche all’avvenuta lesione permanente dell’integrità psicofisica del lavoratore in sé e per sé considerata. Con il d.lgs. 38/2000, in altri termini, si è ricondotto sotto la copertura dell’assicurazione obbligatoria il danno biologico, che precedentemente ne era escluso.
Tale scelta normativa è coerente con il crescente rilievo che la giurisprudenza in materia di danno biologico ha conferito al tema del diritto (costituzionalmente sancito) alla salute: una riforma legislativa che, dal punto di vista dei principii ispiratori, al pari di altre (come, ad esempio, la recente legge 6/2004 sull’amministrazione di sostegno) si innesta nell’ambito di quegli interventi (anche giurisprudenziali) tesi, in ultima analisi, a valorizzare la Persona.
Il d.lgs. 38/2000 ha comportato il sorgere di nuovi problemi interpretativi connessi alla definizione della disciplina del c.d. danno differenziale, che è il danno esorbitante dalla sfera dell’assicurazione INAIL.
Il danno differenziale ha due accezioni: una qualitativa (costituiscono danno differenziale in questo senso tipologie di danno non riconducibili alla copertura assicurativa obbligatoria, per le quali, quindi, l’INAIL non eroga alcuna prestazione: tali sono, ad esempio, l’invalidità temporanea, il danno morale, i vari tipi di danno esistenziale ecc...) e una quantitativa, afferente al danno biologico da invalidità permanente.
Quest’ultima accezione di danno differenziale è correlata essenzialmente alla minor quantificazione economica del danno da I.P.P. operata dalla tabelle INAIL del 2000 rispetto a quella operata dalle tabelle ideate ed applicate, in via equitativa, dalla giurisprudenza in materia di responsabilità civile (per esempio le c.d. tabelle del Tribunale di Milano utilizzate, come si è sopra detto, anche da questo Tribunale).
Mentre non desta particolari problemi l’astratta riconoscibilità, a favore del danneggiato, di un risarcimento per il c.d. danno differenziale qualitativo (nel caso di specie, danno da invalidità temporanea e danno morale), e posto che la riconoscibilità di tale tipo di danno è ammessa dagli stessi convenuti mediante il richiamo alla sentenza 7374/2003 del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, che ha condannato il datore di lavoro escluso dal regime dell’esonero dalla responsabilità civile a pagare a favore del lavoratore danneggiato le suddette voci di danno differenziale, più complesso è il discorso in tema di danno differenziale biologico.
La dettatura di criteri legislativi di liquidazione del danno biologico non in linea generale, ma soltanto per settori isolati (micropermanenti da sinistro stradale, indennizzo INAIL) comporta per l’interprete la necessità di stabilire se tali criteri abbiano ripercussioni di ordine generale in tema di responsabilità civile.
Nel caso che qui ci interessa, occorre verificare se il d.lgs. 38/2000 abbia spostato oppure no sull’INAIL l’obbligo di risarcimento del danno biologico (inteso in senso stretto, come invalidità permanente) e quindi se l’indennizzo INAIL, così come previsto dalla recente normativa, sia oppure no una categoria omogenea a quella del risarcimento del danno.
Dal punto di vista della elementare teoria generale del diritto, il termine risarcimento indica un concetto del tutto distinto da quello di indennizzo, essendo il primo, a differenza del secondo, strettamente correlato ad un illecito (contrattuale od extracontrattuale). Questo argomento, però, non aiuta a rispondere ai quesiti sopra formulati, in quanto non sempre il Legislatore utilizza i termini dogmaticamente più appropriati. Occorre, quindi, verificare quale sia stata l’effettiva intenzione del Legislatore.
Il dato di partenza è quello lessicale.
L’art. 55 lettera S della legge-delega 144/1999 dispone la “previsione, nell'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nell'ambito del relativo sistema di indennizzo e di sostegno sociale, di un'idonea copertura e valutazione indennitaria del danno biologico, con conseguente adeguamento della tariffa dei premi”: le locuzioni “sistema di indennizzo”, “funzione di sostegno sociale”, “valutazione indennitaria” sono tra loro assolutamente coerenti e lasciano trasparire una chiara scelta del legislatore nel senso dell’autonomia del concetto di indennizzo INAIL da quello di responsabilità civile.
L’art. 13 del decreto delegato recita: “in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato”. Il termine “ristoro” può attagliarsi sia al concetto di risarcimento sia al concetto di indennità e la proposizione introduttiva dell’articolo menziona i criteri per la determinazione del “risarcimento”. Pertanto, delle due l’una: o si ritiene che l’art. 13 comporti per l’INAIL l’assunzione di un vero e proprio obbligo risarcitorio, e allora detto articolo sarebbe incostituzionale per eccesso di delega; oppure, come sembra preferibile anche per le ragioni che si evidenzieranno in seguito, dell’art. 13 va data una lettura “costituzionalmente orientata” tale da far ritenere l’espressione “ristoro” equivalente a “indennizzo”.
La seconda soluzione appare quella preferibile, anche perché che le prestazioni INAIL non abbiano finalità risarcitorie in senso tecnico, ma soltanto finalità indennitarie, emerge da una serie di caratteristiche strutturali della disciplina previdenziale in questione.
Le prestazioni assicurative obbligatorie sono indipendenti dall’esistenza di un illecito civile, potendo essere erogate a prescindere dalla colpa dell’autore della condotta dannosa (e quindi anche in presenza del caso fortuito) e persino a prescindere dall’esistenza di un responsabile diverso dal danneggiato (ipotesi del danno verificatosi per esclusiva colpa del danneggiato): caratteristiche, queste, che allontanano concettualmente l’indennizzo INAIL da qualsiasi categoria risarcitoria.
A differenza del risarcimento, l’indennità INAIL non necessariamente è ricompresa nell’asse ereditario (si pensi alla rendita, la quale cessa con la morte del soggetto danneggiato).
Va poi ricordato che l’indennità INAIL non copre il c.d. danno biologico “in franchigia” – per I.P.P. inferiori al 5% - danno in relazione al quale non sembra potersi mettere in contestazione la possibilità del danneggiato di esercitare il proprio diritto al risarcimento in sede di r.c. (con ciò ammettendo la sussistenza del “danno differenziale” in presenza di I.P.P. inferiori al 5%).
Le suddette caratteristiche consentono di ritenere che, dal punto di vista ontologico, una cosa sia l’indennizzo INAIL e cosa tutt’affatto diversa sia il risarcimento: quest’ultimo trova il proprio fondamento costituzionale nell’art. 32 Cost., mentre il primo si radica nel quadro delle finalità sociali dettate dall’art. 38 Cost.
Tra i due istituti vi sono, peraltro, strette connessioni: entrambi sono originati da una fattispecie dannosa; il sistema delle prestazioni INAIL – fondato sulla provvista costituita attraverso il pagamento dei premi assicurativi da parte del datore di lavoro – prevede l’esonero dell’imprenditore dalla responsabilità civile in tutti i casi in cui il sinistro non integra la commissione, da parte dello stesso imprenditore, di un reato perseguibile d’ufficio (con qualche ombra di incostituzionalità della disciplina allorché il responsabile del danno sia il datore di lavoro e non, come nel caso di specie, un quisve de populo); l’indennizzo corrisposto dall’INAIL ha una funzione anticipatoria del risarcimento (Corte Costituzionale sent. 134/1971 e, da ultimo, sent. 405/1999), di guisa che, come si è già avuto modo di osservare, a parità di voci di danno, opera il principio della compensatio lucri cum damno ed è escluso il cumulo tra indennizzo e risarcimento.
La ritenuta differenza ontologica tra il risarcimento del danno e l’indennizzo INAIL (anche se relativo al medesimo danno) comporta che non necessariamente debba esservi omogeneità dei parametri valutativi dell’una e dell’altra categoria: sicché non vi è ragione per cui il Giudice della responsabilità civile non possa continuare ad applicare i consueti criteri equitativi di liquidazione del danno anche in presenza di una fattispecie dannosa comportante l’erogazione di prestazioni da parte dell’INAIL.
Ove invece si ritenesse che la disciplina legislativa del 2000 abbia inteso vincolare il Giudice ad un “tetto massimo” di valutazione del danno biologico patito dal lavoratore, sarebbe evidente un intento del Legislatore di sacrificare il lavoratore danneggiato rispetto al danneggiato non lavoratore (al quale ultimo non sarebbe applicabile la suddetta limitazione): il che appare non soltanto illogico – e quindi incostituzionale sotto il profilo del principio di ragionevolezza – ma anche contrario a quel favor lavoratoris che deve permeare tutta la disciplina giuslavoristica in ossequio al dettato degli artt. 1 e 35 della nostra Costituzione.
Un’ulteriore conferma del fatto che la disciplina legislativa del 2000 non possa costituire una limitazione di tutela del lavoratore danneggiato, ma debba, anzi, costituire un ampliamento di tutela, si evince dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1991, che, dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 74 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in riferimento agli artt. 3, 32, primo comma, 35, primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Torino, ha purtuttavia rilevato: “... indubbiamente, l'esclusione dell'intervento pubblico per la riparazione del danno alla salute patito dal lavoratore in conseguenza di eventi connessi alla propria attività lavorativa non può dirsi in sintonia con la garanzia della salute come diritto fondamentale dell' individuo e interesse della collettività (art. 32 Cost.) e, ad un tempo, con la tutela privilegiata che la Carta costituzionale riconosce al lavoro come valore fondante della nostra forma di Stato (artt. 1, primo comma, 4, 35 e 38 Cost.), nel quadro dei più generali principi di solidarietà (art. 2 Cost.) e di eguaglianza, anche sostanziale (art. 3 Cost.). E’ vero che il danno biologico, in sè considerato, deve ritenersi risarcibile da parte del datore di lavoro secondo le regole che governano la responsabilità civile di quest'ultimo. Tuttavia, le stesse ragioni, che hanno indotto a giudicare non soddisfacente la tutela ordinaria e ad introdurre un sistema di assicurazione sociale obbligatoria contro il rischio per il lavoratore di infortuni e malattie professionali capaci di incidere sulla sua attitudine al lavoro, inducono a ritenere che anche il rischio della menomazione dell'integrità psico-fisica del lavoratore medesimo, prodottasi nello svolgimento e a causa delle sue mansioni, debba per se stessa, e indipendentemente dalle sue conseguenze ulteriori, godere di una garanzia differenziata e più intensa, che consenta, mediante apposite modalità sostanziali e procedurali, quella effettiva, tempestiva ed automatica riparazione del danno che la disciplina comune non e in grado di apprestare. Un simile ampliamento della tutela sarebbe pure in linea, per un verso, con la tendenza all'espansione della copertura assicurativa dei rischi del lavoratore, rivelata, per esempio, dall'abbandono del c.d. sistema tabellare delle malattie professionali (v.sentenza n. 179 del 1988); per altro verso, con il crescente impegno di meccanismi solidaristici per la reintegrazione di danni alla persona, autonomamente considerati (v. sentenze nn. 560 e 561 del 1987)”.
In definitiva, va riconosciuto all’attore il diritto al risarcimento del danno biologico c.d. differenziale.
L’entità del risarcimento spettante all’attore
L’applicazione dei criteri equitativi di cui alle tabelle del Tribunale di Milano, come si è visto, conduce ad una liquidazione del danno biologico da I.P.P. in euro =12.954,65=, a fronte di un’indennità per il medesimo danno riconosciuta dall’INAIL pari ad euro =5.298,85=. Il danno differenziale nell’accezione “quantitativa” è costituito, pertanto, dalla differenza algebrica tra le due predette somme e quindi ammonta ad euro =7.655,80=.
Come si è detto, spetta al lavoratore danneggiato anche il c.d. danno differenziale qualitativo, che, nel caso di specie, consiste nel danno da invalidità temporanea, totale e parziale, e nel danno morale. Per maggior chiarezza, si riportano qui di seguito i dati già in precedenza indicati:
I.T.T.: euro =210,00=
I.T.P. max: euro =1.200,00=
I.T.P. min: euro =1.087,50=
Danno morale da I.P.P.: euro =3.238,66=
Danno morale da I.T.T.: euro =210,00=
Danno morale da I.T.P. max: euro =1.200,00=
Danno morale da I.T.P. min: euro =1.087,50=.
Tutte le predette voci di danno costituiscono debiti di valore, per cui, sulle somme capitali liquidate al momento del verificarsi del danno, debbono essere calcolati la rivalutazione dal giorno del verificarsi del danno al giorno della sentenza di condanna (che trasforma il debito di valore in debito di valuta) e gli interessi nella misura legale, calcolati anno per anno sulle somme risultanti dalla rivalutazione annuale delle somme capitali, dalla data del verificarsi del danno al giorno dell’adempimento (Cass. Sez. Un., 17-2-1995, n. 1712).
Il credito risarcitorio complessivo dell’attore è dato dalla sommatoria degli importi sopra specificati ed ammonta ad euro =15.889,46=.
Poiché la somma ora indicata è determinata al valore attuale della moneta, per il calcolo degli interessi occorre applicare il criterio di cui alla citata sentenza delle Sezioni Unite 1712/1995, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente all’importo della somma al momento dell’illecito, rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
In applicazione di tale criterio al fine del calcolo degli interessi la somma come sopra determinata deve essere preventivamente devalutata in base ai detti indici e sulla stessa, progressivamente rivalutata anno per anno, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale.
Sviluppando il conseguente calcolo, gli interessi legali maturati sino al giorno della pubblicazione della presente sentenza sul capitale devalutato al momento del sinistro (capitale devalutato al 13-11-2000 pari ad euro =14.717,39=) si determinano nell’importo di euro =1.674,67=.
Il danno (biologico differenziale, biologico da I.T. e morale) subìto da parte attrice, comprensivo di rivalutazione e interessi legali sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, viene quindi liquidato in complessivi euro =17.564,13= (di cui euro =15.889,46= per capitale rivalutato ad oggi ed euro =1.674,67= per interessi legali sino ad oggi).
I convenuti sono quindi tenuti e debbono condannarsi, in solido tra loro, a risarcire all’attore la somma di euro =17.564,13=, oltre agli interessi nella misura legale sulla somma capitale rivalutata al netto degli interessi pregressi (e quindi sulla sola somma di euro =15.889,46= onde evitare l’anatocismo), dalla data di pubblicazione della presente sentenza all’effettivo pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Pinerolo, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa domanda ed eccezione,
A) DICHIARA che la conducente dell’autovettura Volkswagen Passat targata VRA30391 di proprietà del convenuto FESTI Luigi è l’unica responsabile del sinistro per cui è causa.
B) DICHIARA TENUTI E CONDANNA i convenuti FESTI Luigi e RAS Assicurazioni S.p.A., in solido tra loro, a pagare a favore di P. Ezio la somma di euro =17.564,13=, oltre agli interessi legali sulla somma di euro =15.889,46= dal giorno di pubblicazione della presente sentenza al pagamento effettivo.
C) DICHIARA TENUTI E CONDANNA i predetti convenuti, in solido tra loro, a rimborsare all’attore P. Ezio le spese di giudizio da questo sostenute, che liquida in complessivi euro =6.267,95= (di cui euro 3.000,00 per onorari, euro 2.400,00 per diritti, euro 540,00 per rimborso forfettario, euro 327,95 per anticipazioni non imponibili), oltre IVA e CPA sull’imponibile.
Così deciso in Pinerolo, il 27 aprile 2004.

Il Giudice Unico
dott. Eleonora Montserrat Pappalettere