[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Come noto, tra le condizioni previste per avere diritto  alle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa vi è quella che la stessa non rivesta le caratteristiche di  abitazione di lusso.

Nel caso in esame una abitazione, avente al momento della costruzione le caratteristiche delle abitazioni non di lusso si ritrova inserita, a seguito della modifica del Piano regolatore generale, all’interno diun parco privato.  Secondo l’Agenzia delle Entrate tale fatto  comporta l’inserimento dell’immobile nella categoria delle “abitazioni di lusso” e sono  pertanto da “revocare” le agevolazioni fiscali originariamente riconosciute. Di avviso contrario i giudici di merito e la stessa Corte di Cassazione per i quali è “irrilevante, per la qualificazione dell’abitazione come ‘di lusso’, l’adozione di uno strumento urbanistico che destini l’area a ‘villa’ o ‘parco privato’ successivamente alla realizzazione della costruzione stessa”.

Afferma indatti la Suprema Corte: “La dizione dell’art. 1 D.M. 2.8.1969, che considera “di lusso” le costruzioni nelle aree destinate a “ville”, “parco privato”, o direttamente qualificate come tali dallo stesso strumento urbanistico, assume rilievo non già in riferimento a caratteristiche di lusso intrinseche all’edificio qualificato come “villa”, bensì in relazione alla collocazione urbanistica, considerata, ove destinata a “ville”, come indice di particolare prestigio e, quindi, come caratteristica idonea di per sé a qualificare l’immobile come “di lusso”. È tuttavia evidente come l’adozione o l’approvazione di uno strumento urbanistico che destini l’area a “villa” o “parco privato” debba precedere la costruzione dell’immobile; e ciò in quanto si presuppone che la costruzione realizzata in area destinata a “villa” o “parco privato”, corrisponda tipologicamente al tipo di abitazione che su quell’area può essere realizzato – villa o parco privato –. Deve pertanto irrilevante per la qualificazione dell’abitazione come “di lusso” l’adozione di uno strumento urbanistico che destini l’area a “villa” o “parco privato” successivamente alla realizzazione della costruzione stessa.”

Per comodità del lettore si chiarisce di seguito  quali sono le abitazioni da classificarsi, in base al decreto del Ministro dei Lavori pubblici del 2-8-1969, n. 1072, come  abitazioni di lusso :

“Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a “ville”, “parco privato” ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come “di lusso”.

Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq., escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali.

Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq. di superficie asservita ai fabbricati.

Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.

Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta.

Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine).

Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all’edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione.

Le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente decreto.

Le norme di cui al presente decreto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella della entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1961.

I comuni debbono precisare nella licenza di costruzione e sugli elaborati di progetto la destinazione urbanistica della zona dove sorgono le abitazioni oggetto della licenza stessa e la relativa normativa edilizia, nonché i principali dati inerenti al progetto approvato.”

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Tags:

Comments are closed