
Di Mauro Alovisio e Sara Moiso – Avvocati –
INDICE: 1. La nuova legge in materia di cyberbullismo; 2. Modalità di intervento: istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore (art. 2), l’informativa alle famiglie da parte del dirigente scolastico, sanzioni in ambito scolastico, progetti di sostegno/recupero (art. 5) e l’ammonimento dal Questore (art. 7); 3. Tavolo tecnico, piano di azione e comitato di monitoraggio (art. 3); 4. Il ruolo del MIUR e le linee guida per gli istituti scolastici (art. 4 e 5); 5. Conclusioni.
La nuova legge in materia di cyberbullismo.
La Camera dei Deputati in data 17 maggio 2017 ha approvato il testo definitivo sul cyberbullismo, ed il 3 giugno scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, una delle prime in Europa[1].
La legge, frutto dell’iniziativa della senatrice prof. Elena Ferrara, ha il merito di mettere al centro i ragazzi (sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti) e di costituire un valido strumento ed un ottimo punto di partenza per prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo assicurando l’attuazione di interventi concreti nell’ambito delle istituzioni scolastiche e non solo.
Gli emendamenti aggiunti dalla Camera il 20 settembre (tra cui, in particolare, l’ampliamento dell’ambito di applicazione della legge a fenomeni di “bullismo” in generale e l’inasprimento dell’impianto sanzionatorio anche sul piano penale) sono stati espunti dal Senato in seconda lettura a seguito della mobilitazione di associazioni, mondo accademico e giornalisti[2].
La norma va, quindi, a configurarsi quale mezzo legislativo specifico, rivolto al solo fenomeno del cyberbullismo fra i giovani, fondato su un approccio più educativo piuttosto che repressivo:
La legge, dunque, introduce, per la prima volta nel nostro ordinamento la definizione di cyberbullismo:
– “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica,
– nonchè la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.
La sopra citata definizione, tuttavia, risulta carente sotto degli elementi costitutivi del cyberbullismo individuati dalla ricerca e dottrina europea[3], quali:
– uno squilibrio di potere o di forza;
– la ripetizione dei comportamenti nel tempo.
La definizione contenuta nella legge rischia, pertanto, di ricomprendere casi molto distanti dal fenomeno del cyberbullismo.
2. Modalità di intervento: istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore (art. 2), l’informativa alle famiglie da parte del dirigente scolastico, sanzioni in ambito scolastico, progetti di sostegno/recupero (art. 5) e l’ammonimento dal Questore (art. 7).
La legge prevede un nuovo strumento di tutela dei ragazzi vittime di cyberbullismo: la possibilità per ciascun minore ultraquattordicenne, nonche’ ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilita’ genitoriale di presentare un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali.
La novità in esame è di rilievo in quanto, prima d’ora, nel nostro ordinamento non era prevista questa tipologia di tutela per i ragazzi ultraquattordicenni.
Si osserva, tuttavia, come i recenti dati sul bullismo e cyberbullismo, a cura del Censis, evidenzino la circostanza per cui il fenomeno sia esteso anche ai ragazzi minori di 14 anni, i quali si troverebbero, in caso di inerzia dei genitori, privi di strumenti di tutela diretta.
L’istanza sopra citata deve essere presentata al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media.
L’istanza deve contenere la descrizione delle condotte di cyberbullismo, da identificare espressamente tramite (Uniform Resource Locator, c.d. URL), anche quando non integrino le fattispecie previste dall’articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Viene previsto che qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l’interessato puo’ rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
L’articolo in esame suscita alcune perplessità, come osservato dalla dottrina[4], in quanto la legge non definisce il ruolo del responsabile che deve intervenire nel caso di inerzia. Inoltre, viene prevista la possibilità dell’intervento del Garante privacy mediante segnalazione o reclamo[5] che sono strumenti molto diversi tra loro.
Il reclamo è un atto circostanziato con il quale si rappresenta una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali, mentre la segnalazione è uno strumento che viene attivato quando non è possibile inviare un reclamo e deve contenere elementi utili per un eventuale intervento dell’Autorità, quest’ultimo volto a controllare più genericamente l’applicazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.
Al di là delle perplessità tecnico-giuridiche, occorrerà valutare anche i profili di sostenibilità di questa articolo: il nostro Garante privacy ha le risorse (mezzi e uomini) per intervenire nel caso di segnalazioni? I gestori di siti, hanno le risorse e gli strumenti per gestire queste istanze?
Sarà fondamentale, per l’efficacia del sopra citato articolo -e della stessa legge- l’educazione all’utilizzo consapevole, pietra angolare della prevenzione (citata all’art. 4), degli strumenti telematici: i ragazzi dovrebbero, infatti, essere edotti sulle opportunità e sui rischi delle piattaforme on-line, delle condivisione dei contenuti e su come acquisire e conservare le prove digitali.
Ai sensi dell’art. 5 del testo di legge, viene previsto che, eccetto per le ipotesi di reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo dovrà informare tempestivamente i genitori/tutori e attivare adeguate azioni educative. La legge afferma che i regolamenti delle istituzioni scolastiche e il c.d. patto di corresponsabilità (accordo finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie) previsti entrambi dal D.P.R. n. 249/1998, c.d. Statuto delle studentesse e degli studenti, saranno integrati da specifiche sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti in relazione a condotte di cyberbullismo.
Ai sensi del D.P.R. citato, modificato ed integrato dal d.p.r. 21 novembre 2007 n. 235, viene previsto che ogni istituto scolastico adotti sanzioni eque, tempestive e proporzionate alla gravità dell’infrazione disciplinare commessa dallo studente. I provvedimenti disciplinari sinora previsti dai regolamenti d’istituto sono tutti ispirati al principio educativo, volti a responsabilizzare lo studente e consistono oltre all’applicazione di sanzioni particolarmente incisive per i fatti di estrema gravità (quali ad esempio l’allontanamento dalla comunità scolastica, l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione all’esame di Stato, etc..), anche all’attivazione di percorsi educativi di recupero mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica che portino lo studente ad una riflessione e rielaborazione critica delle condotte poste in essere[6]. La legge, tuttavia, non indica le tempistiche entro le quali le specificità per le condotte di cyberbullismo debbano essere integrate all’interno del regolamento d’istituto e del patto di corresponsabilità.
Si auspica che tali elementi siano contenuti nelle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico del Miur, previste dall’art. 4 e da adottarsi entro un mese dall’entrata in vigore della legge in esame.
All’art. 7, viene previsto, al fine di responsabilizzare i minori ultraquattordicenni, l’istituto dell’ammonimento del questore (già previsto nello stalking): nel caso di ingiuria (art. 594 c.p., ormai depenalizzato), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) o trattamento illecito di dati personali via web (art. 167 d.lgs. 196/2003), fino a quando non vi sia una querela o denuncia, il cyberbullo/a, responsabile della condotta illecita nei confronti di altro minorenne, potrà essere ammonito dal questore con specifico invito a non ripetere gli atti vessatori. Il questore convocherà anche un genitore. Gli effetti dell’ammonimento, in ogni caso, cessano al compimento della maggiore età.
Tavolo tecnico, piano di azione e comitato di monitoraggio (art. 3).
La legge prevede una struttura per lo studio, il controllo e il contrasto al fenomeno del cyberbullying formata da un tavolo tecnico e da un comitato di monitoraggio. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge è, infatti, prevista l’adozione di un decreto istitutivo con il quale verrà creato il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo – formato da rappresentanti dei Ministeri dell’Interno, dell’Istruzione, del Lavoro, dello Sviluppo Economico e Sociale, della Giustizia, della Salute, Comitati, Garanti e associazioni di comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e attive nel contrasto e prevenzione al bullismo e al cyberbullsimo (per i quali non è previsto alcun compenso)- a cui spetterà il compito, entro 60 giorni dall’insediamento, di adottare un piano di azione per il contrasto per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo, conforme alle direttive europee in materia; è prevista anche la realizzazione di un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell’evoluzione dei fenomeni, con l’ausilio della Polizia Postale.
La legge prevede che tale piano di azione debba essere integrato da un codice di co-regolamentazione con cui verrà istituito un comitato di monitoraggio volto ad individuare procedure e formati standard per le modalità di intervento attivo, a cui spetterà anche il compito di aggiornare l’individuazione dei soggetti a cui inoltrare l’istanza di oscuramento, rimozione o blocco.
Il piano di azione stilato dovrà prevedere: iniziative di informazione e di prevenzione rivolte ai cittadini (avvalendosi, in primo luogo, dei servizi socio-educativi presenti sul territorio e delle istituzioni scolastiche) e l’istituzione di campagne di sensibilizzazione attraverso i principali media e organi di stampa.
Al 31 dicembre di ogni anno successivo all’entrata in vigore della legge, è prevista la stesura di una relazione volta a rendicontare gli esiti dell’attività svolta dal tavolo tecnico. L’art. 6 della legge in oggetto prevede altresì una relazione annuale della polizia postale al tavolo tecnico sugli esiti e la bontà delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo.
Il ruolo del MIUR e le linee guida per gli istituti scolastici (art. 4 e 5).
All’art. 4 della legge in esame viene previsto che il MIUR, di concerto con il Ministero della Giustizia, adotti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge, avvalendosi anche della collaborazione della polizia postale, apposite linee guida, definite “linee di orientamento”, da aggiornare ogni due anni, che per il prossimo triennio ricomprendono i seguenti profili:
– la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica;
– la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonche’ di ex-studenti che abbiano gia’ operato all’interno dell’istituto scolastico in attivita’ di peer-education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole;
– la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
– un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
L’art. 4, terzo comma, prevede che ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, individui fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo.
Conclusioni.
La legge in esame ha il merito di costituire un ottimo punto di partenza nel percorso di prevenzione del cyberbullismo e di definire una strategia di intervento con la previsione, in ogni scuola, della figura del referente anticyberbullismo avente il compito di coordinare le iniziative in materia, momenti di peer-education, rafforzamento della formazione dei docenti e sottolineare l’importanza dell’educazione all’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie.
Tra gli elementi critici della legge si segnala la definizione di cyberbullismo che rischia di ricomprendere comportamenti estranei al fenomeno, l’esiguità dei fondi previsti e la mancanza degli strumenti di tutela per i ragazzi di età inferiori ai 14 anni: aspetti questi che, tuttavia, ben possono essere migliorati nella fase esecutiva della legge e nelle linee guida del Miur.
NOTE
[1] Per approfondimenti: Mauro Alovisio, Fabio Di Resta, Emiliano Vitelli, in “Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell’oblio” (a cura di Cassano), Ipsoa , 2017; Paolo Russo, “Approvata la legge per il contrasto del cyberbullismo”, Il Quotidiano Giuridico, 2017; Elena Bassoli, Paolo Russo, “Contrasto al cyberbullismo: una legge utile?”, Il Quotidiano Giuridico, 2017.
[2] Si segnala, a riguardo, l’appello sul disegno di legge sul bullismo e cyberbullismo: “richiesta di stralcio delle disposizioni che non hanno funzioni educative” promosso dall’associazione Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea Torino.
[3] Dan Olweus, Bullyingat School: What We Know. and What We Can Do, 1996.
[4] Elena Bassoli , Contrasto al cybebullismo: una legge utile? , Il Quotidiano giuridico, 2017.
[5] http://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-nostri-dati-personali.
[6]Fonte: http://dirittoefamiglia.it/ e http://www.scuola24.ilsole24ore.com.